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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 9973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9973 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 9 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 34709/ RG. 2024 promossa da: con il patrocinio dell'Avv.GIUSEPPE AGOSTA e Parte_1 dell' avv. DANIELE AGOSTA , elettivamente domiciliata in indirizzo in telematico;
contro rappresentata e difesa dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
E
rappresentata e difesa dall' Controparte_2 avv.MASSIMILIANO RUOTOLO con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. iscritto al n. R.G. 34709/2024,
[...]
conveniva in giudizio l' e l' Parte_1 CP_1 Controparte_2
chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“ dichiara non dovuta all' la somma di € 3.196,25 di cui all' avviso di CP_1 addebito n. 397 2022 0032161160000 - notificato ad il 14 Parte_1 febbraio 2023 – che annulla. “
Esponeva l' opponente che in data 14.9.2024 il Sig. Parte_1 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento sopra indicata, elevata sul presupposto dell'omesso pagamento degli avvisi di addebito n. 397 2021 0012 2853 60000 del 4.1.2022, n. 397 2022 0015 3742 56000 del 25.8.2022 e n. 397 2022 0032 1611 60000 del 14.2.2023; che tale intimazione era illegittima in quanto:
a) l'avviso di addebito n. 397 2021 0012 2853 60000 del 4.1.2022 veniva interamente pagato dal Sig. in quanto sfociava nella procedura Parte_1 esecutiva presso terzi in danno del ricorrente, come da documentazione allegata;
b) l'avviso di addebito n. 397 2022 0032 1611 60000 del 14.2.2023 veniva opposto dall'odierno ricorrente ed annullato dalla Sentenza n. 1038/2024 passata in giudicato, pronunciata in esito al giudizio con RG 10128/2023 dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro (all.3); c) rispetto all'avviso n. 397 2022 0015 3742 56000 del 25.8.2022 richiamava le ragioni poste a fondamento della Sentenza n. 1038/2024, trattandosi di fattispecie del tutto sovrapponibili, caratterizzate dall'identità di parti, di oggetto e di periodo temporale, in quanto relative ai Contributi IVS che l' poneva illegittimamente a carico del Sig. ra il 2014 e il CP_1 Parte_1
2022. Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto ex adverso dedotto e CP_1 chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile .
In via subordinata, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
- In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
in ordine alla regolarità delle notifiche degli atti impositivi Controparte_3 presupposti al provvedimento impugnato
- In via principale e nel merito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda avversa, per tutte le ragioni indicate;
- Rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
- In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente Impositore, condannandolo a tenere indenne e manlevare l' da qualsivoglia pregiudizio Controparte_2
e con compensazione - in via gradata: accertata e dichiarata la legittimità del comportamento tenuto dall'Agente per la riscossione, si richiede di voler tenere indenne e/o manlevare l'Agente medesimo da ogni consequenziale pronuncia di condanna a favore delle parti istanti, con accertamento di responsabilità unicamente a carico degli enti impositori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/99. in ogni caso: con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate (depositate solo dalla parte opponente ) decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto respinta l' eccezione di carenza di legittimazione passiva della
, atteso che sussiste la legittimazione passiva Controparte_2 necessaria del concessionario allorché si deduca un vizio che, in caso di accoglimento dell' opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi .
Tanto premesso, passando all' esame del merito , l' opposizione è fondata e per l' effetto va accolta per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Osserva il giudice che i fatti prospettati dalla parte opponente non sono stati sostanzialmente e puntualmente contestati dalle parti convenute.
Ed, invero, con riferimento all'avviso di addebito n. 397 2021 0012 2853 60000 del 4.1.2022 , parte opponente ha dedotto che esso veniva interamente pagato dal Sig. in quanto sfociava nella procedura esecutiva presso terzi in danno del Parte_1 ricorrente, come da documentazione allegata.
Le contestazioni sul punto sono risultate del tutto generiche.
Quanto all'avviso di addebito n. 397 2022 0032 1611 60000 del 14.2.2023 , l' opposto ha documentato che veniva opposto dall'odierno ricorrente ed annullato dalla Sentenza n. 1038/2024 passata in giudicato, pronunciata in esito al giudizio con RG 10128/2023 dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro.
Ebbene, in quella sentenza, alle cui ragioni si rinvia, si evidenziava :” …. l' CP_1 non ha dimostrato che svolgesse la propria attività lavorativa Parte_1 principale all'interno della società, tanto più che lo stesso ha dedotto che sin dal 2017 e fino all'attualità la predetta società "Imperatore di Capri S.r.l. unipersonale" e, comunque, per tutto il periodo oggetto di contestazione nell'avviso di addebito, è rimasta inattiva …”.
Le stesse ragioni devo essere addotte per contestare la pretesa relativa all'avviso n. 397 2022 0015 3742 56000 del 25.8.2022 in quanto relativa a fattispecie assolutamente identica;
infatti, l' ha preteso il versamento dei contributi per CP_1 gli stessi fatti per un diverso periodo, senza dare la prova dei fatti costitutivi della domanda.
Sulla base di tali ragioni, l' opposizione va accolta e , per l' effetto, accertato e dichiarato che nulla è dovuto dall' opponente in relazione alla intimazione di pagamento n. 097 202 90828389 50 000.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accerta e dichiara che nulla è dovuto dall' opponente in relazione alla intimazione di pagamento n. 097 202 90828389 50 000.
Condanna le parti convenute a corrispondere all' opponente le spese di lite che liquida nella misura di € 1.500,00 , ( a carico di ciascuna ) , oltre accessori di legge.
Roma 9.10.2025 La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 9 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 34709/ RG. 2024 promossa da: con il patrocinio dell'Avv.GIUSEPPE AGOSTA e Parte_1 dell' avv. DANIELE AGOSTA , elettivamente domiciliata in indirizzo in telematico;
contro rappresentata e difesa dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
E
rappresentata e difesa dall' Controparte_2 avv.MASSIMILIANO RUOTOLO con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. iscritto al n. R.G. 34709/2024,
[...]
conveniva in giudizio l' e l' Parte_1 CP_1 Controparte_2
chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“ dichiara non dovuta all' la somma di € 3.196,25 di cui all' avviso di CP_1 addebito n. 397 2022 0032161160000 - notificato ad il 14 Parte_1 febbraio 2023 – che annulla. “
Esponeva l' opponente che in data 14.9.2024 il Sig. Parte_1 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento sopra indicata, elevata sul presupposto dell'omesso pagamento degli avvisi di addebito n. 397 2021 0012 2853 60000 del 4.1.2022, n. 397 2022 0015 3742 56000 del 25.8.2022 e n. 397 2022 0032 1611 60000 del 14.2.2023; che tale intimazione era illegittima in quanto:
a) l'avviso di addebito n. 397 2021 0012 2853 60000 del 4.1.2022 veniva interamente pagato dal Sig. in quanto sfociava nella procedura Parte_1 esecutiva presso terzi in danno del ricorrente, come da documentazione allegata;
b) l'avviso di addebito n. 397 2022 0032 1611 60000 del 14.2.2023 veniva opposto dall'odierno ricorrente ed annullato dalla Sentenza n. 1038/2024 passata in giudicato, pronunciata in esito al giudizio con RG 10128/2023 dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro (all.3); c) rispetto all'avviso n. 397 2022 0015 3742 56000 del 25.8.2022 richiamava le ragioni poste a fondamento della Sentenza n. 1038/2024, trattandosi di fattispecie del tutto sovrapponibili, caratterizzate dall'identità di parti, di oggetto e di periodo temporale, in quanto relative ai Contributi IVS che l' poneva illegittimamente a carico del Sig. ra il 2014 e il CP_1 Parte_1
2022. Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto ex adverso dedotto e CP_1 chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile .
In via subordinata, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
- In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
in ordine alla regolarità delle notifiche degli atti impositivi Controparte_3 presupposti al provvedimento impugnato
- In via principale e nel merito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda avversa, per tutte le ragioni indicate;
- Rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
- In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente Impositore, condannandolo a tenere indenne e manlevare l' da qualsivoglia pregiudizio Controparte_2
e con compensazione - in via gradata: accertata e dichiarata la legittimità del comportamento tenuto dall'Agente per la riscossione, si richiede di voler tenere indenne e/o manlevare l'Agente medesimo da ogni consequenziale pronuncia di condanna a favore delle parti istanti, con accertamento di responsabilità unicamente a carico degli enti impositori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/99. in ogni caso: con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate (depositate solo dalla parte opponente ) decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto respinta l' eccezione di carenza di legittimazione passiva della
, atteso che sussiste la legittimazione passiva Controparte_2 necessaria del concessionario allorché si deduca un vizio che, in caso di accoglimento dell' opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi .
Tanto premesso, passando all' esame del merito , l' opposizione è fondata e per l' effetto va accolta per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
Osserva il giudice che i fatti prospettati dalla parte opponente non sono stati sostanzialmente e puntualmente contestati dalle parti convenute.
Ed, invero, con riferimento all'avviso di addebito n. 397 2021 0012 2853 60000 del 4.1.2022 , parte opponente ha dedotto che esso veniva interamente pagato dal Sig. in quanto sfociava nella procedura esecutiva presso terzi in danno del Parte_1 ricorrente, come da documentazione allegata.
Le contestazioni sul punto sono risultate del tutto generiche.
Quanto all'avviso di addebito n. 397 2022 0032 1611 60000 del 14.2.2023 , l' opposto ha documentato che veniva opposto dall'odierno ricorrente ed annullato dalla Sentenza n. 1038/2024 passata in giudicato, pronunciata in esito al giudizio con RG 10128/2023 dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro.
Ebbene, in quella sentenza, alle cui ragioni si rinvia, si evidenziava :” …. l' CP_1 non ha dimostrato che svolgesse la propria attività lavorativa Parte_1 principale all'interno della società, tanto più che lo stesso ha dedotto che sin dal 2017 e fino all'attualità la predetta società "Imperatore di Capri S.r.l. unipersonale" e, comunque, per tutto il periodo oggetto di contestazione nell'avviso di addebito, è rimasta inattiva …”.
Le stesse ragioni devo essere addotte per contestare la pretesa relativa all'avviso n. 397 2022 0015 3742 56000 del 25.8.2022 in quanto relativa a fattispecie assolutamente identica;
infatti, l' ha preteso il versamento dei contributi per CP_1 gli stessi fatti per un diverso periodo, senza dare la prova dei fatti costitutivi della domanda.
Sulla base di tali ragioni, l' opposizione va accolta e , per l' effetto, accertato e dichiarato che nulla è dovuto dall' opponente in relazione alla intimazione di pagamento n. 097 202 90828389 50 000.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accerta e dichiara che nulla è dovuto dall' opponente in relazione alla intimazione di pagamento n. 097 202 90828389 50 000.
Condanna le parti convenute a corrispondere all' opponente le spese di lite che liquida nella misura di € 1.500,00 , ( a carico di ciascuna ) , oltre accessori di legge.
Roma 9.10.2025 La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini