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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/05/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1821 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Potenza alla via Nazario Sauro n. 102, presso e nello studio dell'avv. Gerardo
Bellettieri, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attore-Opponente
E
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria , Controparte_2
elettivamente domiciliata in Potenza alla via del Gallitello n. 221, presso lo studio dell'avv. Francesco Missanelli, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, in forza di mandato alle liti steso in calce alla nomina di nuovo difensore;
Convenuta-Opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15/01/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, l'attore opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
322/2019, emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma pari ad € 11.826,75 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di , per insoluto derivante da prestito personale. CP_1
L'opponente chiedeva in via principale declaratoria di nullità o, comunque, dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, a sostegno dell'opposizione, è stata dedotta la genericità del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto non erano state indicate le ragioni della domanda, ovvero gli elementi di diritto sui quali si fondava la domanda.
Inoltre, l'opponente eccepiva l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 633 cpc per l'emissione di un decreto ingiuntivo, precisava che, pur considerando che nel procedimento monitorio la nozione di prova scritta ha una portata ampia non si può riconoscere efficacia probatoria anche all'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50
TUB. Infine, l'opponente dichiarava che il debito risultava sussistente, in quanto il Sig. non avrebbe potuto pagare le rate del finanziamento contratto con la Pt_1
COMPASS BANCA S.p.A., poiché, medio tempore era stato sottoposto a pignoramento mobiliare.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 19/11/2019 si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta in quanto Controparte_1 infondata “In subordine: Accertato e dichiarato che il signor è Parte_1
debitore nei confronti di della somma di Euro 11.826,75, comunque, Controparte_1
…, condannarlo al pagamento della somma predetta o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria …”.
A sostegno deduceva che il decreto ingiuntivo opposto traeva origine da due crediti di cui era divenuta titolare, in ragione del contratto di cessione del Controparte_1
19/11/2018 ed in particolare: - contratto siglato con Compass Spa in data 21/07/2017 avente ad oggetto l'erogazione della somma di € 5.391,74 da restituirsi in 60 rate mensili di € 119,35 ciascuna, per la complessiva somma di € 7.277,24; - contratto siglato con Compass Spa in data 23/03/2015 con il quale veniva erogata la somma di
€ 8.601,60 da restituirsi in 72 rate mensili di € 159,96 ciascuna per la complessiva somma di Euro 11.653,92. Quindi, la pretesa creditoria di trova il suo Controparte_1
fondamento nei documenti ritualmente prodotti in atti ed in particolare, nei contratti di finanziamento (doc. 2 e 9 fascicolo monitorio); negli estratti conto analitico (doc. 07 e
10 del fascicolo monitorio).
3) All'udienza del 15/01/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) preliminarmente, va evidenziato che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla scorta dei contratti di prestito personale del 21/07/2014 n. 13943985 sottoscritto da con Compass Spa dell'importo dovuto di € 7.277,24 e del Parte_1 23/03/2015 n. 14710090 sottoscritto con Compass Spa dell'importo dovuto di €
11.653,92.
Prodotti in atti anche gli estratti conto già depositati in sede monitoria ed attestante il credito, con dettaglio di scadenze, ratei pattuiti, importi corrisposti, ratei insoluti, ed accessori maturati nel tempo, nonché delle spese a far data dalla concessione del finanziamento sino alla data di cessione del credito.
Estratti conto emessi ai sensi dell'art. 50 T.U.B., secondo il quale le banche sono legittimate a chiedere il decreto ingiuntivo “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Preme, evidenziare che l'applicabilità della normativa speciale di cui all'art. 50 T.U.B. è prevista anche per cessionari di crediti cartolarizzati, che siano soggetti “non bancari”. Infatti, la Suprema
Corte, con ordinanza del 3/12/2019, n. 31577, ha affermato che la possibilità di avvalersi dell'estratto ex art. 50 T.U.B. deve essere riconosciuta anche ai cessionari dei crediti, ivi compresa l'ipotesi in cui non si tratti di banche, tanto poiché la L. n. 130 del 1999, art. 4, comma 1, dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3 T.U.B., a norma del quale, non solo conservano la loro validità, in favore del cessionario, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo esistenti a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità di annotazione, ma altresì “restano applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
Dal combinato disposto delle due norme citate, di conseguenza, deve ritenersi estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n.
130/1999 la prerogativa speciale concessa dal legislatore all'art. 50 T.U.B. Pertanto, i giudici di legittimità hanno così concluso: “Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge”.
Da quanto precede, discende che le prove fornite già in sede monitoria erano sufficienti all'emissione del decreto ingiuntivo opposto ed altresì, costituiscono anche in questa fase di opposizione a decreto ingiuntivo, idonea prova del credito per cui è causa.
Comunque, a sostegno della domanda è stato allegato:
- copia dei due contratti di finanziamenti sopra riportati e specificati;
- copia degli estratti conti analitici contenente la certificazione ex art. 50 T.U.B.; - contratto di cessione dei crediti con il quale Compass Banca Spa ha ceduto il credito nei confronti dell'odierno opponete ad;
CP_1
- raccomandate a/r con le quali ha comunicato a CP_1 Parte_1
l'intervenuta cessione del credito che Compass Spa, vantava nei suoi confronti;
- raccomandate a/r con le quali , richiedeva il pagamento della somma, poi CP_1 ingiunta, all'opponente . Parte_1
Quindi, il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Potenza legittimamente e sulla scorta di idonea documentazione.
5) Nel merito della presente causa.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nel caso di specie, la fonte negoziale, del diritto fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, risulta indiscussa e non contestata tra le parti.
Invero, parte opponente non ha contestato l'esistenza dei contratti di prestito personale sottoscritti con la società Compass Spa, tale circostanza, oltre a risultare documentalmente provata è anche incontestato, ed ai sensi dell'art. 115,
1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". In proposito, si deve osservare che il principio di non contestazione consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo
2015 n. 3666; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498; Tribunale
Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in).
6) Parte attrice opponente ha di fatto eccepito, con la propria opposizione a decreto ingiuntivo, essenzialmente, l'emissione del decreto ingiuntivo in assenza dei presupposti dell'art. 633 cpc e la genericità del ricorso monitorio.
Entrambi i motivi risultano essere insussistenti ed infondati alla luce di quanto sopra specificato, sia in relazione alla genericità del ricorso (?), sia in relazione alla documentazione posta a fondamento dell'emesso decreto ingiuntivo;
l'assenza di validi motivi attribuiscono all'opposizione un mero fine procrastinatorio.
E', infatti, lo stesso opponente che dà atto della sussistenza del debito in capo al rinveniente da rate di finanziamento concesso da Compass Banca Spa, Pt_1
non pagate in quanto lo stipendio, dello stesso, era stato oggetto di pignoramento mobiliare e, comunque, la difficoltà economica del debitore evidenziata in atti può avere una valenza in caso di esecuzione, per ottenere dilazioni per il pagamento mediante un piano di rientro, ma non costituisce un valido motivo per l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 322/2019, emesso dal Tribunale di Potenza in data 28/03/2019, deve essere rigettata con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo. 7) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G.
1821/2019, promossa da (attore-opponente) contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1
essa quale mandataria , (convenuta-opposta), nel Controparte_2
contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , per Parte_1
quanto in parte motiva, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 322/2019, emesso dal Tribunale di Potenza in data 28/03/2019;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2.547,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza, in data 07/05/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante