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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11219 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/4490
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4490/2023 promossa da:
C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Via Po 16/A 00198 Roma RM, in persona del suo procuratore speciale,
[...]
in virtù dei poteri conferiti con procura speciale a rogito del notaio , CP_2 Persona_1
repertorio nr 6324 raccolta nr 3186, del 23 maggio 2018, elettivamente domiciliata in Via
Crescenzio 14 00193 Roma (RM), presso lo studio dell'avv. CO ET
( ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P.I.: , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Roma, Via US Grezar n° 14, Agente per la Riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali, in persona del suo procuratore speciale, , in qualità di responsabile degli CP_4
Atti introduttivi del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale in atti, autenticata per atto notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Persona_2
Pagina 1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Conca d'Oro n. 285, presso lo studio dell'avv. David
US AP (C.F. , che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 gennaio 2023 la società attrice
( di seguito ha Controparte_1 Controparte_5
convenuto l' per la prima udienza indicata in citazione del Controparte_6
20 aprile 2023 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis rejectis: (i) in via principale, condannare l' alla restituzione di CP_7
quanto illegittimamente riscosso con l'Atto di Pignoramento;
(ii) sempre in via principale,
accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_3
condannandola per l'effetto al pagamento, in favore dell'attrice dell'importo di Euro
80.000,00, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute, oltre interessi e rivalutazione
come per legge;
ovvero, in via subordinata (iii) condannare la convenuta al pagamento di un
importo determinato in via equitativa da codesto Ill.mo Giudice;
con vittoria di spese e
compensi professionali (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per
legge), in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.” Con decreto del 9
febbraio 2023 il giudice ha differito ai sensi dell'art. 168 bis comma 5° c.p.c. la prima udienza di comparizione delle parti alla data del 4 ottobre 2023. Successivamente, in data 3 ottobre
2023, si è costituita in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_8
conclusioni: “ - in via pregiudiziale e/o preliminare - dichiarare la carenza di legittimazione
passiva in capo ad per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in Controparte_3
via primaria e/o principale: Rigettare l'opposizione in quanto nulla e/o inammissibile e/o
irricevibile e/o improponibile;
- in ordine al “merito”, in via di subordine: rigettare la stessa
perché infondata e comunque inammissibile, sia in fatto che in diritto, nel merito ed in rito,
Pagina 2 con ogni ulteriore statuizione;
- in ogni caso: condannare l'opponente al pagamento delle
spese e dei compensi di lite, da liquidarsi anche ex officio e da distrarsi in favore del
procuratore costituito che si dichiara fin da ora antistatario”. All'udienza del 4 ottobre
2023 il giudice ha concesso alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.,
rinviando la causa all'udienza del 23 aprile 2024 per i provvedimenti successivi del caso.
Infine, la causa è stata rinviata per la precisazione delle definitive conclusioni delle parti all'udienza del 14 gennaio 2025 in occasione della quale è stata trattenuta a sentenza dal giudice con concessione alle dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice, che ha agito nel presente giudizio in opposizione ad un pignoramento avviato dall' ha evidenziato di gestire diversi fondi immobiliari Controparte_6 CP_7
e ha lamentato ha cercato di riscuotere debiti di vari fondi (H1, Polaris Enti Previdenziali, CP_7
Pegasus, FIP) attraverso il pignoramento dei crediti di un fondo differente, il Fondo Securis,
violando, secondo parte opponente, il principio di separazione patrimoniale tra i fondi. L'attrice ha lamentato altresì che avrebbe reiterato tali iniziative esecutive nonostante precedenti CP_7
sentenze giudiziarie avessero già statuito l'illegittimità di tale procedura e che in alcuni casi i debiti fossero stati annullati, estinti o facessero capo a fondi in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente difetto di legittimazione passiva di rispetto all'azione esecutiva Controparte_5
di La società attrice, pertanto, ha chiesto il riconoscimento dell'illegittimità del CP_7
pignoramento subito indicato in citazione nonché la restituzione delle somme riscosse in seguito al suddetto pignoramento nonché il risarcimento dei danni quantificati in € 80.000,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute oltre interessi e rivalutazione, in subordine chiedendone diversa quantificazione giudiziale. Con l'atto introduttivo del presente giudizio CP_5
ha proposto giudizio di merito in seguito ad opposizione ex art. 615 – 617 e 619 c.p.c.
[...]
avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato da a mezzo Controparte_3
Pagina 3 pec in data 20.10.2021, n. 09720213220000174000, con il quale sono stati pignorati crediti derivanti da rapporti di locazione (canoni di locazione di immobili) basati sulle seguenti cartelle esattoriali: a) n. 09720180031327881701; b) n. 09720200048106865000; c) n.
09720200048106966000; d) n. 09720200048107067000. Parte attrice ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in quanto, in riferimento alla cartella n. 09720180031327881701, è
oggetto di procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto, in riferimento alla cartella n.
09720200048106865000, il credito ha formato oggetto di sgravio da parte dell'Ente Impositore, in quanto, in riferimento alla cartella n. 09720200048106966000, il credito sarebbe stato già
interamente soddisfatto, in quanto, in riferimento alla cartella n. 09720200048107067000, l'avviso di accertamento ICI sottostante la relativa cartella è stato annullato giudizialmente. L
[...]
, incentra la propria difesa sulla carenza di legittimazione passiva dell'ente di Controparte_3
riscossione rispetto all'opposizione proposta da parte attrice, evidenziando che parte opponente non ha contestato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzi per cui è causa, muovendo censure di inesistenza del credito azionato esecutivamente da sia per avvenuto pagamento di importi, sia per annullamento in sede giudiziale dell'atto di CP_7
accertamento ICI su cui il relativo credito si fondava, sia per sgravio da parte dell'ente creditore, sia per la sottoposizione di credito alle regole della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Rispetto alle suddette doglianza la difesa di ha replicato che l'ente di riscossione “può CP_7
rispondere unicamente quanto al suo operato restando questi estraneo alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo, giacché tali vicende vedono il necessario coinvolgimento dell'ente impositore che risulta essere titolare del credito”. Ancora la difesa di ha sottolineato che: “In diritto è stato affermato che il concessionario (ora CP_7 CP_9
) non è legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso la debenza intimata in
[...]
quanto non è titolare della situazione sostanziale dedotta nel giudizio di opposizione: la sua posizione è equiparabile a quella di un semplice “adiectus solutionis causa” (cfr Corte di
Cassazione, Sezione I, 20 ottobre 2006 n. 22617). È, infatti, da ritenere che l'ente impositore, quale
Pagina 4 soggetto richiedente la pretesa, che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento dell'esazione stessa, sia legittimato passivo nei confronti dell'opposizione, laddove questa sia vertente sul merito della pretesa”. In sintesi, la tesi difensiva principale di è che l'ente di riscossione può CP_7
rispondere solo relativamente a contestazioni di atti propri riferibili ad successivamente alla CP_7
fase di formazione della pretesa, per cui eventuali errori nell'individuazione del soggetto passivo rispetto alla pretesa creditoria dell'ente impositore non possono essere imputati ad ma CP_7
all'ente impositore che di conseguenza va ritenuto, secondo la difesa di l'unico legittimato CP_7
passivo nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione. pertanto, ritiene di non aver CP_7
commesso errori ad essa imputabili e che non emergono contestazioni in ordine a vizi propri di atti formati da nonché ritiene che sussista la legittimazione passiva dell'ente impositore in CP_7
riferimento alle contestazioni attinenti il merito della pretesa creditoria ovvero in ordine a contestazioni relative all'esistenza del credito o alla legittimità della richiesta del tributo. La difesa di ha inoltre contestato “qualsivoglia profilo di responsabilità nei confronti di posto CP_7 CP_7
che ha provveduto a depositare, come correttamente riconosciuto da controparte, nei pignoramenti iscritti al rge n. 80107/2021 e n. 80109/2021 dinanzi al tribunale di Roma atti di rinuncia ed avendo,
altresì, provveduto a richiedere al Comune di Faenza il codice IBAN per procedere al rimborso delle somme così svincolate”. Infine, la difesa di ha contestato “la quantificazione dei danni CP_7
ex adverso richiesti, in quanto del tutto infondata, non provata e comunque in alcun modo proporzionata”, ritenendo che “a seguito delle rinunce depositate dall' nei Controparte_9
diversi giudizi, le somme sono state svincolate e rientrate nella piena disponibilità della società
attrice, come confermato a pagina 3 dell'atto di citazione avversario”. Per quanto concerne le fatture per spese legali di cui alla domanda di risarcimento danni formulata dalla società attrice/opponente,
la difesa di ha replicato che “non vi è prova agli atti dell'effettivo pagamento delle stesse, CP_7
non potendo come noto le fatture rappresentare fonte di prova essendo di derivazione unilaterale e quindi incapaci di costituire prova del credito”. La Corte di Cassazione con la pronuncia n.
3870/2024 ha recentemente statuito che, all'infuori del caso delle cd. opposizioni recuperatorie,
Pagina 5 l'agente della riscossione è l'unico legittimato passivo nelle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva. Nel caso di specie sono, pertanto,
imputabili all'agente della riscossione: 1) l'errata individuazione del patrimonio aggredito in sede di esecuzione in riferimento al Fondo Securis, 2) le violazioni normative indicate da parte attrice in riferimento all'art. 36 c. 4 TUF e art. 57 c. 3 bis TUF e art. 83 c. 3 D. Lgs. 385/1993, 3) l'errata iniziativa esecutiva di cui al pignoramento contestato avendo parte opponente dimostrato (allegato n. 5 della citazione) l'annullamento dell'atto sottostante in seguito di reclamo accolto per la cartella n. 09720200048106865000, il pagamento di € 2935,83 (all. n. 6) in riferimento alla cartella n.
09720200048107067000, l'annullamento della pretesa impositiva (sent. C.T.P. di Caltanissetta n.
65/2019 all. n. 7). Per quanto detto va accolta l'opposizione all'esecuzione proposta da parte attrice al pignoramento contestato in oggetto del presente giudizio in ordine al quale non aveva CP_7
diritto di procedere “in executivis”. Non emergendo prove di recupero da parte attrice e/o di restituzione alla parte attrice delle somme erroneamente sottoposte al pignoramento, tenuto conto di quanto dichiarato dalla difesa di circa la rinuncia agli atti di pignoramento (rinuncia che CP_7
indirettamente conferma la fondatezza delle ragioni dell'opponente), va condannata alla CP_7
restituzione in favore dell'attrice di quanto sia stato indebitamente incassato da in seguito al CP_7
pignoramento presso terzi oggetto del presente giudizio. In ordine al danno per spese legali,
trattandosi di danno emergente, non si reputano sufficienti fatture o fatture pro-forma, occorrendo la prova dell'effettivo esborso di denaro (es. fatture quietanzate, bonifico bancario con causale di versamento), in mancanza di detta prova di esborsi di denaro la relativa domanda non può essere accolta. Le spese del presente giudizio seguono il regime della prevalente soccombenza e vanno liquidate ella misura di cui al seguente dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, del rigetto della domanda di risarcimento danni per mancanza di prove di esborsi in concreto eseguiti per spese di assistenza e difesa legale.
P.Q.M.
Pagina 6 Accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e per l'effetto annulla e Controparte_5
dichiara privo di effetti il pignoramento presso terzi notificato da Controparte_3
a mezzo pec in data 20.10.2021, n. 09720213220000174000, con il quale sono stati
[...]
pignorati crediti derivanti da rapporti di locazione (canoni di locazione di immobili) basati sulle seguenti cartelle esattoriali: a) n. 09720180031327881701; b) n. 09720200048106865000; c) n.
09720200048106966000; d) n. 09720200048107067000. CO Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire in favore di parte
[...]
attrice/opponente in persona del legale rappresentante pro-tempore, le Controparte_5
somme che siano state incassate da in seguito al suddetto pignoramento presso terzi. Rigetta CP_7
la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice in quanto non supportata da sufficiente ed idonea prova documentale di pagamenti in concreto effettuati per spese di assistenza e difesa legale. CO , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_3
pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 3650,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv.
CO ET per richiesta fattane in citazione quale antistatario.
Roma, 25-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4490/2023 promossa da:
C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Via Po 16/A 00198 Roma RM, in persona del suo procuratore speciale,
[...]
in virtù dei poteri conferiti con procura speciale a rogito del notaio , CP_2 Persona_1
repertorio nr 6324 raccolta nr 3186, del 23 maggio 2018, elettivamente domiciliata in Via
Crescenzio 14 00193 Roma (RM), presso lo studio dell'avv. CO ET
( ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P.I.: , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Roma, Via US Grezar n° 14, Agente per la Riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali, in persona del suo procuratore speciale, , in qualità di responsabile degli CP_4
Atti introduttivi del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale in atti, autenticata per atto notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Persona_2
Pagina 1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Conca d'Oro n. 285, presso lo studio dell'avv. David
US AP (C.F. , che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 gennaio 2023 la società attrice
( di seguito ha Controparte_1 Controparte_5
convenuto l' per la prima udienza indicata in citazione del Controparte_6
20 aprile 2023 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis rejectis: (i) in via principale, condannare l' alla restituzione di CP_7
quanto illegittimamente riscosso con l'Atto di Pignoramento;
(ii) sempre in via principale,
accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_3
condannandola per l'effetto al pagamento, in favore dell'attrice dell'importo di Euro
80.000,00, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute, oltre interessi e rivalutazione
come per legge;
ovvero, in via subordinata (iii) condannare la convenuta al pagamento di un
importo determinato in via equitativa da codesto Ill.mo Giudice;
con vittoria di spese e
compensi professionali (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per
legge), in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.” Con decreto del 9
febbraio 2023 il giudice ha differito ai sensi dell'art. 168 bis comma 5° c.p.c. la prima udienza di comparizione delle parti alla data del 4 ottobre 2023. Successivamente, in data 3 ottobre
2023, si è costituita in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_8
conclusioni: “ - in via pregiudiziale e/o preliminare - dichiarare la carenza di legittimazione
passiva in capo ad per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in Controparte_3
via primaria e/o principale: Rigettare l'opposizione in quanto nulla e/o inammissibile e/o
irricevibile e/o improponibile;
- in ordine al “merito”, in via di subordine: rigettare la stessa
perché infondata e comunque inammissibile, sia in fatto che in diritto, nel merito ed in rito,
Pagina 2 con ogni ulteriore statuizione;
- in ogni caso: condannare l'opponente al pagamento delle
spese e dei compensi di lite, da liquidarsi anche ex officio e da distrarsi in favore del
procuratore costituito che si dichiara fin da ora antistatario”. All'udienza del 4 ottobre
2023 il giudice ha concesso alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.,
rinviando la causa all'udienza del 23 aprile 2024 per i provvedimenti successivi del caso.
Infine, la causa è stata rinviata per la precisazione delle definitive conclusioni delle parti all'udienza del 14 gennaio 2025 in occasione della quale è stata trattenuta a sentenza dal giudice con concessione alle dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60 + 20 gg.).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice, che ha agito nel presente giudizio in opposizione ad un pignoramento avviato dall' ha evidenziato di gestire diversi fondi immobiliari Controparte_6 CP_7
e ha lamentato ha cercato di riscuotere debiti di vari fondi (H1, Polaris Enti Previdenziali, CP_7
Pegasus, FIP) attraverso il pignoramento dei crediti di un fondo differente, il Fondo Securis,
violando, secondo parte opponente, il principio di separazione patrimoniale tra i fondi. L'attrice ha lamentato altresì che avrebbe reiterato tali iniziative esecutive nonostante precedenti CP_7
sentenze giudiziarie avessero già statuito l'illegittimità di tale procedura e che in alcuni casi i debiti fossero stati annullati, estinti o facessero capo a fondi in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente difetto di legittimazione passiva di rispetto all'azione esecutiva Controparte_5
di La società attrice, pertanto, ha chiesto il riconoscimento dell'illegittimità del CP_7
pignoramento subito indicato in citazione nonché la restituzione delle somme riscosse in seguito al suddetto pignoramento nonché il risarcimento dei danni quantificati in € 80.000,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute oltre interessi e rivalutazione, in subordine chiedendone diversa quantificazione giudiziale. Con l'atto introduttivo del presente giudizio CP_5
ha proposto giudizio di merito in seguito ad opposizione ex art. 615 – 617 e 619 c.p.c.
[...]
avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato da a mezzo Controparte_3
Pagina 3 pec in data 20.10.2021, n. 09720213220000174000, con il quale sono stati pignorati crediti derivanti da rapporti di locazione (canoni di locazione di immobili) basati sulle seguenti cartelle esattoriali: a) n. 09720180031327881701; b) n. 09720200048106865000; c) n.
09720200048106966000; d) n. 09720200048107067000. Parte attrice ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in quanto, in riferimento alla cartella n. 09720180031327881701, è
oggetto di procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto, in riferimento alla cartella n.
09720200048106865000, il credito ha formato oggetto di sgravio da parte dell'Ente Impositore, in quanto, in riferimento alla cartella n. 09720200048106966000, il credito sarebbe stato già
interamente soddisfatto, in quanto, in riferimento alla cartella n. 09720200048107067000, l'avviso di accertamento ICI sottostante la relativa cartella è stato annullato giudizialmente. L
[...]
, incentra la propria difesa sulla carenza di legittimazione passiva dell'ente di Controparte_3
riscossione rispetto all'opposizione proposta da parte attrice, evidenziando che parte opponente non ha contestato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento presso terzi per cui è causa, muovendo censure di inesistenza del credito azionato esecutivamente da sia per avvenuto pagamento di importi, sia per annullamento in sede giudiziale dell'atto di CP_7
accertamento ICI su cui il relativo credito si fondava, sia per sgravio da parte dell'ente creditore, sia per la sottoposizione di credito alle regole della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Rispetto alle suddette doglianza la difesa di ha replicato che l'ente di riscossione “può CP_7
rispondere unicamente quanto al suo operato restando questi estraneo alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo, giacché tali vicende vedono il necessario coinvolgimento dell'ente impositore che risulta essere titolare del credito”. Ancora la difesa di ha sottolineato che: “In diritto è stato affermato che il concessionario (ora CP_7 CP_9
) non è legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso la debenza intimata in
[...]
quanto non è titolare della situazione sostanziale dedotta nel giudizio di opposizione: la sua posizione è equiparabile a quella di un semplice “adiectus solutionis causa” (cfr Corte di
Cassazione, Sezione I, 20 ottobre 2006 n. 22617). È, infatti, da ritenere che l'ente impositore, quale
Pagina 4 soggetto richiedente la pretesa, che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento dell'esazione stessa, sia legittimato passivo nei confronti dell'opposizione, laddove questa sia vertente sul merito della pretesa”. In sintesi, la tesi difensiva principale di è che l'ente di riscossione può CP_7
rispondere solo relativamente a contestazioni di atti propri riferibili ad successivamente alla CP_7
fase di formazione della pretesa, per cui eventuali errori nell'individuazione del soggetto passivo rispetto alla pretesa creditoria dell'ente impositore non possono essere imputati ad ma CP_7
all'ente impositore che di conseguenza va ritenuto, secondo la difesa di l'unico legittimato CP_7
passivo nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione. pertanto, ritiene di non aver CP_7
commesso errori ad essa imputabili e che non emergono contestazioni in ordine a vizi propri di atti formati da nonché ritiene che sussista la legittimazione passiva dell'ente impositore in CP_7
riferimento alle contestazioni attinenti il merito della pretesa creditoria ovvero in ordine a contestazioni relative all'esistenza del credito o alla legittimità della richiesta del tributo. La difesa di ha inoltre contestato “qualsivoglia profilo di responsabilità nei confronti di posto CP_7 CP_7
che ha provveduto a depositare, come correttamente riconosciuto da controparte, nei pignoramenti iscritti al rge n. 80107/2021 e n. 80109/2021 dinanzi al tribunale di Roma atti di rinuncia ed avendo,
altresì, provveduto a richiedere al Comune di Faenza il codice IBAN per procedere al rimborso delle somme così svincolate”. Infine, la difesa di ha contestato “la quantificazione dei danni CP_7
ex adverso richiesti, in quanto del tutto infondata, non provata e comunque in alcun modo proporzionata”, ritenendo che “a seguito delle rinunce depositate dall' nei Controparte_9
diversi giudizi, le somme sono state svincolate e rientrate nella piena disponibilità della società
attrice, come confermato a pagina 3 dell'atto di citazione avversario”. Per quanto concerne le fatture per spese legali di cui alla domanda di risarcimento danni formulata dalla società attrice/opponente,
la difesa di ha replicato che “non vi è prova agli atti dell'effettivo pagamento delle stesse, CP_7
non potendo come noto le fatture rappresentare fonte di prova essendo di derivazione unilaterale e quindi incapaci di costituire prova del credito”. La Corte di Cassazione con la pronuncia n.
3870/2024 ha recentemente statuito che, all'infuori del caso delle cd. opposizioni recuperatorie,
Pagina 5 l'agente della riscossione è l'unico legittimato passivo nelle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva. Nel caso di specie sono, pertanto,
imputabili all'agente della riscossione: 1) l'errata individuazione del patrimonio aggredito in sede di esecuzione in riferimento al Fondo Securis, 2) le violazioni normative indicate da parte attrice in riferimento all'art. 36 c. 4 TUF e art. 57 c. 3 bis TUF e art. 83 c. 3 D. Lgs. 385/1993, 3) l'errata iniziativa esecutiva di cui al pignoramento contestato avendo parte opponente dimostrato (allegato n. 5 della citazione) l'annullamento dell'atto sottostante in seguito di reclamo accolto per la cartella n. 09720200048106865000, il pagamento di € 2935,83 (all. n. 6) in riferimento alla cartella n.
09720200048107067000, l'annullamento della pretesa impositiva (sent. C.T.P. di Caltanissetta n.
65/2019 all. n. 7). Per quanto detto va accolta l'opposizione all'esecuzione proposta da parte attrice al pignoramento contestato in oggetto del presente giudizio in ordine al quale non aveva CP_7
diritto di procedere “in executivis”. Non emergendo prove di recupero da parte attrice e/o di restituzione alla parte attrice delle somme erroneamente sottoposte al pignoramento, tenuto conto di quanto dichiarato dalla difesa di circa la rinuncia agli atti di pignoramento (rinuncia che CP_7
indirettamente conferma la fondatezza delle ragioni dell'opponente), va condannata alla CP_7
restituzione in favore dell'attrice di quanto sia stato indebitamente incassato da in seguito al CP_7
pignoramento presso terzi oggetto del presente giudizio. In ordine al danno per spese legali,
trattandosi di danno emergente, non si reputano sufficienti fatture o fatture pro-forma, occorrendo la prova dell'effettivo esborso di denaro (es. fatture quietanzate, bonifico bancario con causale di versamento), in mancanza di detta prova di esborsi di denaro la relativa domanda non può essere accolta. Le spese del presente giudizio seguono il regime della prevalente soccombenza e vanno liquidate ella misura di cui al seguente dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, del rigetto della domanda di risarcimento danni per mancanza di prove di esborsi in concreto eseguiti per spese di assistenza e difesa legale.
P.Q.M.
Pagina 6 Accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e per l'effetto annulla e Controparte_5
dichiara privo di effetti il pignoramento presso terzi notificato da Controparte_3
a mezzo pec in data 20.10.2021, n. 09720213220000174000, con il quale sono stati
[...]
pignorati crediti derivanti da rapporti di locazione (canoni di locazione di immobili) basati sulle seguenti cartelle esattoriali: a) n. 09720180031327881701; b) n. 09720200048106865000; c) n.
09720200048106966000; d) n. 09720200048107067000. CO Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire in favore di parte
[...]
attrice/opponente in persona del legale rappresentante pro-tempore, le Controparte_5
somme che siano state incassate da in seguito al suddetto pignoramento presso terzi. Rigetta CP_7
la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice in quanto non supportata da sufficiente ed idonea prova documentale di pagamenti in concreto effettuati per spese di assistenza e difesa legale. CO , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_3
pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 3650,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv.
CO ET per richiesta fattane in citazione quale antistatario.
Roma, 25-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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