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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 69/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
nato ad [...] il [...] e residente in [...] (c.f. Parte_1
) difeso nel presente procedimento dall'avv. Giuseppe Chinaglia (C.F. C.F._1
; PEC e avv. Elena Sartore (c.f. C.F._2 Email_1
; PEC ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._3 Email_2
questi ultimi in Venezia, via Pescheria Vecchia n. 1, giusta procura alle liti in atti che dichiara di voler ricevere comunicazioni, avvisi e notificazioni, relativi al presente procedimento al predetto indirizzo di posta elettronica certificata
Parte appellante contro
Controparte_1
- con sede legale in Roma, Via IV Novembre 144, P.I. C.F.
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
– in persona del , rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Controparte_2
Schiavulli (C.F. ), in virtù di procura generale alle liti a rogito notar C.F._4 Per_1
1 da Venezia in data 29.08.2024, Repp/Racc. 118.151/33.798, con domicilio eletto presso Per_2
gli uffici dell'Avvocatura regionale INAIL di Venezia, Canal Grande in Santa Croce 712, il quale ha indicato per le comunicazioni e notificazioni, ai sensi degli artt. 133 ss. nonché 176 c.p.c. l'indirizzo di posta elettronica Email_3
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 51/2023 del Tribunale di BELLUNO – sezione lavoro
IN PUNTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Accertato che il signor ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze Pt_1
della Star Work Sky S.a.s. dal 1.6.2015 al 21.8.2015 con orari e modalità descritte in narrativa e che
lo stesso in data 21.08.2015 subiva un infortunio lavorativo da cui derivava una inabilità temporanea
assoluta al lavoro tutt'ora persistente, condannarsi
[...]
a corrispondere al ricorrente nella misura Controparte_3
di legge l'indennità economica giornaliera per il periodo d'inabilità temporanea assoluta al lavoro ed
indennizzo del danno per menomazione dell'integrità psico-fisica a guarigione clinica avvenuta, con
la possibilità di avvalersi di ogni benefit ad esso connesso. Con ristoro nelle spese di lite di entrambi
i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“IN PRINCIPALITA'
contrariis reiectis, respingere l'appello poichè infondato in fatto ed in diritto, confermandosi la
sentenza n. 51/2023 del Giudice del Lavoro di Belluno
Spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva
degli oneri riflessi nella misura del 23,81% (cfr. L.
8.08.1995 n. 335) - in luogo IVA e CPA –
riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come
da giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. Civ. SS.UU.
6.02.2023 n. 3592; Cass. Civ. sez. VI-
2 n. 30332/2022 pubbl. 14.10.2022, Tribunale di Bologna 1452/22; conformi TAR Piemonte sez. II,
2 IN SUBORDINE
CP_ In denegata ipotesi l'Ecc.ma Corte ritenesse sussistere l'obbligo assicurativo dichiararsi
l'Istituto tenuto ad erogare eventuali prestazioni economiche nei limiti delle somme in legge previste
e nella misura eccedente l'importo complessivo corrisposto dalla compagnia assicuratrice
[...]
al sig. a definizione di ogni sua richiesta indennitaria e/o risarcitoria in dipendenza CP_4 Pt_1
dell'evento per cui è causa.
Spese compensate.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del lavoratore,
volte a ottenere l'indennità per l'inabilità temporanea assoluta nonché l'indennizzo del danno per menomazione dell'integrità psico-fisica. Ha altresì compensato tra le parti le spese di lite.
Il sig. era dipendente della soc. Star Work Sky s.a.s. dal 1.6.2015 al 21.8.2015 quale Pt_1
pilota di elicotteri, assegnato alla base antincendio di San OS (Lanusei) ove, in tesi, svolgeva anche attività complementari e sussidiarie alla navigazione aerea. In data 21.8.2015, durante una missione per lo spegnimento di un incendio boschivo, l'elicottero – con a bordo il pilota sig. e Pt_1
il tecnico ausiliario sig. – si avvitava su se stesso e precipitava al suolo a seguito di un contatto Tes_1
tra il rotore di coda e la benna per il carico d'acqua. A causa di tale incidente veniva diagnosticata al lavoratore la “frattura vertebrale mielica di L1”, con conseguente inabilità assoluta al lavoro. Il sig.
chiedeva indennizzo all e in data 21.10.2015 l'ente rigettava la richiesta, ritenendo il Pt_1 CP_1
lavoratore non rientrante tra i soggetti previsti dalle norme sull'assicurazione infortuni;
il sig. Pt_1
presentava opposizione ma anch'essa veniva rigettata dall . Il lavoratore allora agiva CP_1
giudizialmente e il Tribunale di Belluno ne accoglieva le domande con sentenza n. 74/2018, che veniva impugnata avanti la Corte d'Appello di Venezia la quale poi – con sentenza n. 190/2022 – ne ha dichiarato la nullità (per omessa regolare notifica alla parte convenuta) e ha disposto la rimessione della causa al Tribunale di Belluno. Pertanto il lavoratore ha instaurato la presente causa in riassunzione.
Il primo giudice ha rigettato le domande del lavoratore, così motivando:
“Il ricorso risulta infondato.
3 E' pacifico fra le parti che, come esposto in ricorso, il ricorrente 'in data 21.8.2015, durante
una sessione di volo per lo spegnimento di un incendio boschivo, rimaneva vittima di un grave
infortunio nei pressi della località sarda di San OS nel comune di Lanusei ove l'elicottero pilotato,
a seguito della perdita del rotore di coda, si avvitava su sè stesso e precipitava al suolo da un'altezza
di circa 50 metri'.
Come previsto dall'art. 935 u.c. cod. nav., richiamato da parte ricorrente nel proprio ricorso (
p. 5 ), 'per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni speciali': l'obbligo assicurativo
da parte di sussiste, pertanto, nelle ipotesi in cui i piloti siano vittime di incidenti a terra, e CP_1
non in volo (o durante il 'walk around'); nel caso di specie, è, invece, pacifico che l'incidente è
accaduto in volo, con conseguente indennizzo da parte della compagnia assicurativa;
a nulla rileva
l'eventuale svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni a terra, poiché dal disposto di cui all'art.
935 u.c. cod. nav. si evince che è previsto l'indennizzo da parte dell soltanto qualora l'incidente CP_1
si verifichi a terra (e comunque non durante il walk around): ciò che rileva, infatti, è la distinzione fra
gli incidenti occorsi in volo (o durante il walk around) e gli incidenti occorsi a terra;
nel primo caso al
pilota è riconosciuto il diritto all'indennizzo attraverso la compagnia assicurativa (indennizzo la cui
percezione da parte del ricorrente è, nel caso di specie, incontestata ) e soltanto nel secondo caso
(incidenti a terra) è previsto in favore del pilota l'indennizzo dell;
l'art. 935 u.c. cod. nav., CP_1
disponendo che 'per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni speciali', non consente
di ritenere riconosciuto ai piloti, per incidenti in volo, oltre all'indennizzo della compagnia
assicurativa, anche l'indennizzo dell . ” (pagg. 2-3). CP_1
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di un unico Pt_1
articolato motivo.
Con il motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per violazione ed errata interpretazione dell'art. 935 cod. nav. nonché per travisamento dei fatti e delle questioni di diritto e altresì per omesso esame circa la complessità dell'attività lavorativa svolta.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha omesso un'individuazione precisa dell'attività
lavorativa svolta e ha ritenuto che l'obbligo assicurativo dell sussiste soltanto per gli incidenti CP_1
a terra. Rileva che dal coordinamento tra D.P.R. 1124/1965 (T.U. Infortuni sul lavoro) e Codice della
4 Navigazione (art. 935) si evince che vi è obbligo assicurativo qualora il personale di volo svolga anche attività complementari e sussidiarie alla navigazione aerea e sia pertanto soggetto a ulteriori maggiori rischi. Osserva che il primo giudice non ha accolto le istanze istruttorie del lavoratore, le quali avrebbero consentito di inquadrare le mansioni svolte a terra e quelle in costanza di volo.
Dimette consulenza tecnica commissionata dalla Procura della Repubblica di Lanusei nel procedimento penale R.G.N.R. n. 901/2015 sull'incidente in questione, nella quale risultano gli ulteriori adempimenti connessi al servizio di soccorso antincendio.
L'appellante ribadisce che sussiste l'obbligo assicurativo per l'attività svolta nel caso di specie. Ritiene pacifico che non si applica il regime derogatorio ex art. 935 cod. nav. quando il pilota
è adibito anche a mansioni a terra (v. Cass. n. 18256/2010). Evidenzia che nei casi in cui – come per il soccorso antincendio – il lavoratore svolga attività ulteriori rispetto alla navigazione aerea, vale la classificazione nella voce di tariffa 9150 della tabella di cui al D.M. 12.12.2000 (“trasporti con
aeromobile, attività diverse comportanti l'uso di aeromobili”) e quindi vi è obbligo assicurativo (cfr.
Cass. n. 25245/2015). Precisa che nel caso di specie il pilota era incaricato anche delle attività
complementari e sussidiarie in costanza di volo pur in presenza del tecnico a bordo, poiché il sig.
si limitava a favorire l'individuazione dei punti di attingimento d'acqua. Rileva che, come Tes_1
chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'elencazione nell'art. 1, comma 3, D.P.R. 1124/1965 ha carattere esemplificativo e non tassativo (cfr. Cass. n. 16364/2002).
L'appellante ribadisce che a seguito della diagnosticata “frattura vertebrale mielica di L1” è
stata riconosciuta la riduzione dell'integrità psicofisica tra l'85 ed il 90% e la perdita totale della capacità lavorativa specifica. Osserva che quanto già percepito dall'assicurazione (a titolo di CP_4
invalidità permanente, inabilità temporanea e inabilità permanente alla navigazione aerea) è un importo soltanto parziale e potrà eventualmente valere nei termini del calcolo differenziale. Precisa
che la finalità principale della presente causa non è il ristoro dei danni subiti bensì l'accesso alle prestazioni di riabilitazione non ospedaliera previste per i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale.
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Evidenzia che nel CP_1
giorno dell'incidente il lavoratore era adibito esclusivamente alla conduzione dell'elicottero, essendo
5 presente a bordo il tecnico sig. , e che il pilota ha già ottenuto integrale indennizzo di € Tes_1
891.500,00 dall'assicurazione privata della datrice di lavoro.
Con riguardo al profilo assicurativo, l ribadisce che – alla luce della direttiva del CP_1
23.12.2008, diramata dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, e delle norme di legge ivi richiamate (tra cui art. 1, comma 3 n. 11, D.P.R. n. 1124/1965 e art. 935 cod. nav.) – si applica la copertura dell'assicurazione privata per i rischi di volo (attività di conduzione del velivolo) e la copertura dell'assicurazione pubblica per quelli diversi da tali rischi (attività complementari e sussidiarie). Richiama giurisprudenza di legittimità sul punto, in particolare Cass. n. 2627/2020.
Rileva che nel caso di specie (incidente in volo) il pilota – in quanto adibito esclusivamente alla conduzione dell'elicottero – deve essere indennizzato dall'assicurazione privata e il tecnico dall'assicurazione pubblica (voce tariffaria 9150), come infatti è avvenuto.
Con riguardo al profilo indennitario, l precisa di essere eventualmente tenuto a liquidare CP_1
soltanto la parte eccedente le indennità già riconosciute dall'assicurazione . Evidenzia che il CP_4
lavoratore non ha documentato il periodo di assenza dal lavoro per cui chiede l'indennità per inabilità
temporanea al lavoro (c.d. ITA) né ha allegato documentazione medico legale da cui dedurre la percentuale di inabilità. Afferma che è inammissibile la richiesta di indennizzo del danno per menomazione dell'integrità psico-fisica, in quanto generica e non documentalmente provata. Si
oppone altresì alla produzione della consulenza tecnica commissionata dalla Procura della
Repubblica di Lanusei, in quanto tardiva ed ultronea.
4. All'udienza del 24.4.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Il Collegio aderisce, ex art. 118 disp att c.p.c., non essendo stati addotti in questa sede motivi per discostarsene, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: v. Cass. 26271/2020:
“Quanto al quarto motivo di ricorso, va infatti rilevato che, come già affermato da questa Corte (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 22071 del 26/09/2013, Rv. 627708 - 01) la previsione normativa distingue -A
6 tipi di rischio e prevede per la copertura assicurativa l'intervento dell'assicurazione privata per i rischi
di volo e di quella pubblica per i rischi diversi dai precedenti. Si tratta di assicurazioni differenti,
operanti in relazioni a rischi diversi, cumulabili ove le attività lavorative comprendano attività di volo
e non di volo, ma sempre nell'ambito di operatività distinte di ciascuna assicurazione. In altri termini,
mentre lo svolgimento da parte del lavoratore di una pluralità di attività può comportare l'obbligo
assicurativo per entrambe le assicurazioni, l'intervento dell'assicurazione si ricollega poi ad uno
specifico evento, sicché, ove questo riguardi attività di volo, opera il solo regime derogatorio, previsto
nell'art. 935 del cod. nav., che esclude la copertura dell'assicurazione per il personale CP_1
navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo "dall'inizio delle manovre
dell'involo al termine di quelle per l'approdo" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18256 del 05/08/2010, Rv.
615054 - 01; vedi pure Cass. Sez. L, Sentenza n. 25245 del 15/12/2015, Rv. 637970 - 01). Nel caso
di specie, rilevando la riconducibilità dell'evento concreto ad esclusiva attività di volo del lavoratore
(deceduto in fase di atterraggio), oggetto dunque di copertura assicurativa private (peraltro
intervenuta pacificamente con corresponsione del massimale), la sentenza impugnata ha
correttamente escluso l'ulteriore intervento della assicurazione previdenziale ”. CP_1
7. Nel caso di specie il è stato pacificamente assunto come pilota e l'incidente è Pt_1
avvenuto in volo, mentre pilotava e in connessione con le manovre di pilotaggio (del resto, è pacifico che l'assicurazione privata ha pagato l'indennizzo). E' inoltre pacifico che a bordo c'era un altro membro dell'equipaggio addetto a eventuali altre operazioni inerenti l'attività di spegnimento dell'incendio (componente dell'equipaggio pacificamente indennizzato per l'evento sub iudice, CP_1
proprio in quanto addetto ad attività diverse dal pilotaggio).
E', dunque, verosimile, in difetto di diverse specifiche allegazioni e prove (o offerte di prova)
che il il giorno dell'infortunio si sia limitato alle operazioni di pilotaggio, in presenza, sul velivolo, Pt_1
di altro operatore, quest'ultimo verosimilmente addetto alle altre attività diverse dalla guida del velivolo.
Ed invero, il non ha tempestivamente e specificamente dedotto quali attività – ulteriori Pt_1
alla conduzione del velivolo - avrebbe svolto il giorno dell'infortunio. Anche i capitoli di prova sono sul punto generici e non formulati con specifico riferimento al giorno dell'incidente. Sicchè a nulla
7 rileva che il teste sentito nella precedente fase abbia genericamente confermato quei capitoli, come detto non riferiti a specifiche attività svolte il giorno dell'incidente).
Del resto la perizia svolta in sede penale dimessa solo nel presente grado è tardiva (perizia datata 2016 a fronte di ricorso di primo grado del 2022) e comunque, per come illustrata a pag. 9
dell'appello, basata sulle dichiarazioni del . Pt_1
In definitiva, non vi è allegazione, né prova o offerta di prova che il giorno dell'infortunio e con riferimento allo specifico incidente aereo di cui si discorre il abbia svolto attività ulteriori Pt_1
CP_ rispetto alla conduzione del velivolo tali da determinare l'insorgenza dell'obbligo assicurativo
7. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
8. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa , oltre al 15% per rimborso spese forfetario e oneri riflessi come per legge.
13. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario e oneri riflessi come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a
8 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 24.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 ottobre 2017 n. 1104, TAR Emilia Romagna, sez. II, 3 febbraio 2016 n. 151).