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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/10/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 842/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere – relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 842/2023 R.G. promossa da:
C.F. e P. IVA , con sede in Asti, strada Ragazzi del '99 Parte_1 P.IVA_1
n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Stefano Igor Curallo, del foro di Asti, PEC
, presso il cui studio è elettivamente Email_1 domiciliata, in Asti, Galleria Argenta n. 2
- APPELLANTE -
CONTRO
1 P. IVA , con sede in Asti, località Controparte_1 P.IVA_2
Valle Tanaro n. 77/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Irene Carpignano del foro di Asti, PEC
, presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliata, in Asti, via Aliberti n. 30
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2023, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 897/2022, emessa in data 14 dicembre
2022 dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica, pubblicata il 22 dicembre
2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“- conferma il decreto ingiuntivo n. 114/2020 emesso dal Tribunale di Asti in data 29.1.2020;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore a rifondere ad Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore le spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 3.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate in corso di causa, a carico di ”. Parte_1
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Dichiarare la nullità/inefficacia o comunque revocare il decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta (decreto ingiuntivo n.114/2020 del 3.2.2020 R.G.3644/2019 Tribunale di Asti) e, nel merito, assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa.
Dichiararsi tenuta e condannarsi la appellata a rimborsare alla odierna Controparte_1 appellante le somme pagate (per capitale, interessi e spese legali e di CTU) in esecuzione della sentenza di primo grado, per l'importo di € 16.916,00 oltre interessi come per legge.
Col favore delle spese anche di CTU e del compenso professionale di entrambi i gradi”.
Per parte Appellata:
“- rigettare l'appello proposto dall'appellante;
- confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto – decreto ingiuntivo nr. 114/2020 del 29/01/2020, pubblicato il 3/2/2020, pronunciato dal Tribunale di
2 Asti nella causa RG 3644/2019;
- con vittoria di spese, diritti, onorari, iva cpa, e rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Le parti hanno regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., ha ottenuto Controparte_1
dal Tribunale di Asti pronuncia di decreto provvisoriamente esecutivo, n. 114/2020,
emesso in data 29 gennaio 2020, con il quale il Tribunale ha ingiunto a Parte_1
il pagamento di euro 8.741,30, oltre interessi e spese di procedura, allegando e documentando, a fondamento del ricorso, crediti per tale importo in base all'allegata esecuzione di un contratto fra le parti, avente a oggetto la predisposizione di un ponteggio.
ha citato in giudizio presentando Parte_1 Controparte_1
opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, allegando quanto segue:
- di aver stipulato con un contratto di appalto Controparte_1
avente ad oggetto la predisposizione di un ponteggio per la realizzazione di opere edili presso lo stabilimento Gancia di Canelli;
- di aver già corrisposto all'opposta le somme di cui alle fatture n. 28 del 8 giugno
2018, n. 33 dell'11 luglio 2018, n. 48 del 29 agosto 2018, pari rispettivamente a euro 6.100,00, euro 3.050,00 ed euro 1.220,00;
- di ritenere nullo il predetto contratto per violazione dell'art. 26 d.lgs. 81/2008, per mancanza delle indicazioni in materia di costi per la sicurezza;
- che l'opposta non avrebbe, quindi, diritto all'ulteriore somma richiesta pari a euro 8.741,30, in ragione della nullità del predetto contratto;
3 - di aver la omesso di corrispondere il danno da Controparte_1
ritardato smontaggio dei ponteggi, con relative sanzioni, pari a euro 11.220,50;
domandando, su queste basi, dichiararsi la nullità, l'inefficacia ovvero la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
di quanto ex adverso dedotto, allegando e sostenendo:
- che l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 si applica all'ipotesi di interferenze all'interno dei cantieri dei diversi prestatori d'opera, situazioni in cui comunque è sul coordinatore della sicurezza, incaricato dal committente, che incombe l'obbligo, in fase di progettazione, di redigere un apposito piano di sicurezza;
- la piena congruità della quantificazione degli importi di cui ha domandato il pagamento;
- di avere, diversamente da quanto sostenuto dalla provveduto Parte_1
tempestivamente allo smontaggio del ponteggio.
Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione di prove orali, nonché
disposizione di CTU, in specie in ordine alla stima del valore delle opere realizzate,
con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 114/2020 emesso dal Tribunale di Asti in data 29 gennaio 2020, ha rigettato ogni altra domanda e condannato al pagamento delle spese di Parte_1
lite, liquidate in complessivi euro 3.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché al pagamento delle spese di CP_2
ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole Parte_1
di essere riformata, relativamente al punto in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità
del contratto per violazione dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, ha presentato appello,
articolando un unico motivo d'impugnazione, rubricato “violazione/falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs. 81/2008”.
4
2. NULLITÀ DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 26, COMMA 5, D.LGS.
81/2008 – INFONDATEZZA
Con l'unico motivo d'impugnazione presentato, l'Appellante si duole del rigetto, da parte del Tribunale di Asti, dell'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 81/2008, lamentando una non corretta interpretazione e applicazione della norma.
L'Appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il contratto come di prestazione d'opera, anziché quale appalto, e altrettanto erroneamente avrebbe ritenuto l'ambito di operatività della norma circoscritto ai soli cd. “appalti promiscui”, di cui al comma 1 dell'art. 26 d.lgs. 81/2008, ossia quelli aventi a oggetto l'esecuzione di un'opera o di un servizio che viene svolto all'interno dell'azienda del committente contestualmente allo svolgimento dell'attività lavorativa propria dei dipendenti dello stesso committente, così escludendone l'applicabilità al caso di specie “perché l'opera commissionata (noleggio, montaggio e smontaggio ponteggi) non era da eseguirsi nei locali della committente”, ma in un cantiere relativo ad opere di impermeabilizzazione del tetto dello stabilimento di un soggetto terzo, la società Parte_2
Ad avviso dell'Appellante, l'ambito di operatività della norma sarebbe invece più esteso, ricomprendendo non solo gli apparti “promiscui”, ma qualunque contratto “di subappalto, di appalto e di somministrazione” e ciò sarebbe desumibile dal fatto che l'art. 26 è contenuto nel Titolo I del D.lgs. 81/2008, recante i principi comuni a tutta la materia della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e, più in generale,
poiché rinverrebbe la sua ratio nella tutela di tutte quelle situazioni in cui l'esposizione ai rischi in materia di salute e sicurezza per i lavoratori risulta più elevata in ragione della coesistenza (“interferenza”) di diverse imprese nello stesso contesto lavorativo.
Nel caso di specie, espone parte Appellante, la circostanza che vi sia stata una situazione di interferenza tra lavoratori risulterebbe pacifica, attesa la presenza sul cantiere dello stabilimento di Canelli sia dei dipendenti della Pt_2 CP_1
per la realizzazione del ponteggio, sia dei dipendenti della per la
[...] Parte_1
posa delle impermealizzazioni, oltreché dei dipendenti di altre imprese incaricate della
5 realizzazione delle opere edili e degli impianti elettrici, e ciò sarebbe emerso dal contenuto delle prove orali espletate in primo grado.
La portata generalizzata della norma troverebbe altresì conferma, secondo l'Appellante, dal rinvio operato all'art. 26 dall'art. 96, commi 1 e 2 del D.lgs. 81/2008, recante la disciplina in materia di obblighi afferenti la predisposizione di un piano operativo di sicurezza rivolto ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti.
L'Appellante aggiunge, infine, che anche a voler ritenere corretta la qualificazione del contratto, a suo avviso errata, come contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e non come contratto di appalto, in ogni caso il disposto dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008
troverebbe applicazione, in forza dell'art. 3, comma 11, d.lgs. 81/2008, che espressamente prevede l'applicabilità dell'art. 26 anche ai lavoratori autonomi.
Tali ragioni di doglianza sono infondate e non possono trovare accoglimento.
Il comma quinto dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione ... devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso”.
La disciplina in materia di sicurezza sul lavoro prevista dal d.lgs. 81/2008, nel suo complesso, è finalizzata a presidio della tutela dei lavoratori;
la previsione della nullità
speciale di cui al comma 5 dell'art. 26, alla specifica tutela dei lavoratori in tutte quelle situazioni in cui, all'interno di un luogo di lavoro, per effetto della conclusione di differenti contratti, facciano ingresso nei luoghi di lavoro soggetti estranei all'attività
d'impresa, in una situazione di interferenza, da intendersi come concomitanza di lavorazioni simultanee nello stesso ambiente di lavoro.
Il requisito dell'interferenza costituisce presupposto necessario per l'applicazione di tale disposto, norma che, differentemente da quanto sostenuto dall'Appellante, va senz'altro letta, per interpretazione logico sistematica, congiuntamente ai commi precedenti del medesimo articolo, in specie al comma 1 (“Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori
6 autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo ....”), che restringono l'ambito di applicazione degli obblighi di coordinamento e sicurezza ai soli casi, appunto, in cui il committente sia anche datore di lavoro e l'esecuzione dell'appalto o del subappalto avvenga nei luoghi di cui egli abbia la disponibilità, in una situazione di “compresenza” tra il proprio personale e i lavoratori delle imprese esecutrici.
Nel caso di specie, la si è esclusivamente occupata, su incarico Controparte_1
della delle sole attività di montaggio e successivo smontaggio dei Parte_1
ponteggi necessari all'esecuzione dei lavori di impermealizzazione del tetto, questi invece realizzati dalla stessa presso lo stabilimento di Canelli, Parte_1 Pt_2
in area cortilizia esterna rispetto ai locali aziendali.
Nell'atto di citazione in primo grado, di opposizione al decreto ingiuntivo da parte della si legge solo che “l'esponente ha in effetti appaltato alla opposta Parte_1
la predisposizione di un ponteggio necessario per la realizzazione di opere edili presso lo stabilimento Sennonché l'opposta non ha diritto al corrispettivo Parte_2
stante la nullità del contratto attesa la violazione dell'art.26 D.lvo 81/2008 1 per mancanza di indicazione dei costi per la sicurezza”, non altro. Solo nella successiva memoria ex art. 183 c. 6, n. 1 c.p.c. è stato aggiunto che sarebbero stati “pacificamente presenti sul cantiere una pluralità di dipendenti di varie imprese”.
La già nel costituirsi in giudizio, oltre ad aver Controparte_1
radicalmente contestato “la ricostruzione dei fatti fornita da controparte”, ha indicato che la propria lavorazione era di esclusivo montaggio e smontaggio dei ponteggi, all'esterno dell'edificio, allegazione logicamente contrastante con quella, successivamente avanzata della di lavoro in compresenza con altri Parte_1
lavoratori.
Non può dirsi trattarsi di circostanza “non contestata”.
Ma anche a voler ritenere diversamente, I lavoratori della società con tutta Pt_2
7 evidenza, non potevano che prestare la propria attività lavorativa all'interno dello stabile, quelli della ditta appaltatrice incaricati Parte_1
dell'impermeabilizzazione del tetto, nulla potevano operare prima del completamento del montaggio del ponteggio stesso, l'eventuale presenza di un'altra ditta deputata a effettuare lavori sugli impianti elettrici, nuovamente inerisce lavori da effettuarsi all'interno dell'edificio. Non si tratta di una compresenza qualificabile come interferenza fra diverse attività lavorative.
Null'altro in senso contrario emerge dalle risultanze delle prove assunte nel primo grado di giudizio, risultando anzi che i ponteggi furono realizzati e successivamente rimossi in modo autonomo da parte del personale della Controparte_1
senza attività simultanee riconducibili a interferenze operative, come si ritiene
[...]
provato sia dalle conclusioni della CTU, che ha evidenziato il luogo, cortilizio esterno,
in cui i ponteggi vennero montati e smontati, sia dalle testimonianze escusse, fra esse sono particolarmente indicative le dichiarazioni del teste, chiamato dall'attuale parte
Appellante, , che ha specificato “quando sono arrivato io i ponteggi Testimone_1
erano già montati”, “quando hanno smontato i ponteggi noi non lavoravamo già più lì”.
La circostanza che i lavori commissionati siano stati realizzati nel perimetro esterno dello stabilimento della società , committente dei lavori commissionati alla Pt_2
non integra il presupposto richiesto dal dettato normativo. Parte_1
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Asti ha escluso, primariamente per questa ragione (al di là e prima della qualificabilità del contratto come di subappalto o di prestazione d'opera), la sussistenza di ragione di nullità del contratto.
Può aggiungersi che, anche ad ipotizzare un'interpretazione della norma in diverso senso, l'eccezione di nullità avanzata dalla comunque non risulterebbe Parte_1
fondata.
La disciplina in materia prevede chiaramente che l'iniziativa per la predisposizione di un piano di sicurezza e coordinamento, nonché per la redazione del DUVRI, spetti al datore di lavoro che abbia la disponibilità giuridica del luogo di lavoro, avendo
8 questi piena conoscenza dei rischi correlati alle interferenze fra le diverse lavorazioni,
Tali obblighi, dunque, non incombevano sulla ma Controparte_1
sulla stessa nella qualità di appaltatore, o sulla committenza ultima, al Parte_1
più in cooperazione con la Controparte_1
La quindi, invoca una nullità da lei stessa determinata, da questo Parte_1
deriva che, anche ove fosse da ritenersi sussistente, il che peraltro, come detto, è da escludersi, si tratterebbe di nullità che tale parte non è legittimata a invocare per trarne vantaggio, vieppiù trattandosi di una nullità da intendersi in senso lato come di protezione, essendo il disposto tutto del d.lgs. n. 81/2008 finalizzato alla tutela dei lavoratori, mentre nel presente caso viene richiamata, a lavori conclusi, da chi tali lavori ha commissionato, per evitare il pagamento a saldo di quanto dovuto, il che è
altresì qualificabile come abuso del diritto, in violazione dei canoni della buona fede e della correttezza nei rapporti contrattuali.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
3) SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 ) dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
limitata delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano,
in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.100,00
- per la fase introduttiva euro 950,00
- per la fase di trattazione euro 930,00
9 - per la fase decisoria euro 1.020,00
Totale: euro 4.000,00
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al pagamento Parte_1
delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata,
liquidate nella misura di euro 4.000,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
10
R.G. 842/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere – relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 842/2023 R.G. promossa da:
C.F. e P. IVA , con sede in Asti, strada Ragazzi del '99 Parte_1 P.IVA_1
n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Stefano Igor Curallo, del foro di Asti, PEC
, presso il cui studio è elettivamente Email_1 domiciliata, in Asti, Galleria Argenta n. 2
- APPELLANTE -
CONTRO
1 P. IVA , con sede in Asti, località Controparte_1 P.IVA_2
Valle Tanaro n. 77/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Irene Carpignano del foro di Asti, PEC
, presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliata, in Asti, via Aliberti n. 30
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2023, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 897/2022, emessa in data 14 dicembre
2022 dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica, pubblicata il 22 dicembre
2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“- conferma il decreto ingiuntivo n. 114/2020 emesso dal Tribunale di Asti in data 29.1.2020;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore a rifondere ad Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore le spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 3.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate in corso di causa, a carico di ”. Parte_1
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Dichiarare la nullità/inefficacia o comunque revocare il decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta (decreto ingiuntivo n.114/2020 del 3.2.2020 R.G.3644/2019 Tribunale di Asti) e, nel merito, assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa.
Dichiararsi tenuta e condannarsi la appellata a rimborsare alla odierna Controparte_1 appellante le somme pagate (per capitale, interessi e spese legali e di CTU) in esecuzione della sentenza di primo grado, per l'importo di € 16.916,00 oltre interessi come per legge.
Col favore delle spese anche di CTU e del compenso professionale di entrambi i gradi”.
Per parte Appellata:
“- rigettare l'appello proposto dall'appellante;
- confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto – decreto ingiuntivo nr. 114/2020 del 29/01/2020, pubblicato il 3/2/2020, pronunciato dal Tribunale di
2 Asti nella causa RG 3644/2019;
- con vittoria di spese, diritti, onorari, iva cpa, e rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Le parti hanno regolarmente proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., ha ottenuto Controparte_1
dal Tribunale di Asti pronuncia di decreto provvisoriamente esecutivo, n. 114/2020,
emesso in data 29 gennaio 2020, con il quale il Tribunale ha ingiunto a Parte_1
il pagamento di euro 8.741,30, oltre interessi e spese di procedura, allegando e documentando, a fondamento del ricorso, crediti per tale importo in base all'allegata esecuzione di un contratto fra le parti, avente a oggetto la predisposizione di un ponteggio.
ha citato in giudizio presentando Parte_1 Controparte_1
opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, allegando quanto segue:
- di aver stipulato con un contratto di appalto Controparte_1
avente ad oggetto la predisposizione di un ponteggio per la realizzazione di opere edili presso lo stabilimento Gancia di Canelli;
- di aver già corrisposto all'opposta le somme di cui alle fatture n. 28 del 8 giugno
2018, n. 33 dell'11 luglio 2018, n. 48 del 29 agosto 2018, pari rispettivamente a euro 6.100,00, euro 3.050,00 ed euro 1.220,00;
- di ritenere nullo il predetto contratto per violazione dell'art. 26 d.lgs. 81/2008, per mancanza delle indicazioni in materia di costi per la sicurezza;
- che l'opposta non avrebbe, quindi, diritto all'ulteriore somma richiesta pari a euro 8.741,30, in ragione della nullità del predetto contratto;
3 - di aver la omesso di corrispondere il danno da Controparte_1
ritardato smontaggio dei ponteggi, con relative sanzioni, pari a euro 11.220,50;
domandando, su queste basi, dichiararsi la nullità, l'inefficacia ovvero la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
di quanto ex adverso dedotto, allegando e sostenendo:
- che l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 si applica all'ipotesi di interferenze all'interno dei cantieri dei diversi prestatori d'opera, situazioni in cui comunque è sul coordinatore della sicurezza, incaricato dal committente, che incombe l'obbligo, in fase di progettazione, di redigere un apposito piano di sicurezza;
- la piena congruità della quantificazione degli importi di cui ha domandato il pagamento;
- di avere, diversamente da quanto sostenuto dalla provveduto Parte_1
tempestivamente allo smontaggio del ponteggio.
Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione di prove orali, nonché
disposizione di CTU, in specie in ordine alla stima del valore delle opere realizzate,
con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 114/2020 emesso dal Tribunale di Asti in data 29 gennaio 2020, ha rigettato ogni altra domanda e condannato al pagamento delle spese di Parte_1
lite, liquidate in complessivi euro 3.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché al pagamento delle spese di CP_2
ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole Parte_1
di essere riformata, relativamente al punto in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità
del contratto per violazione dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, ha presentato appello,
articolando un unico motivo d'impugnazione, rubricato “violazione/falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs. 81/2008”.
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2. NULLITÀ DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 26, COMMA 5, D.LGS.
81/2008 – INFONDATEZZA
Con l'unico motivo d'impugnazione presentato, l'Appellante si duole del rigetto, da parte del Tribunale di Asti, dell'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 81/2008, lamentando una non corretta interpretazione e applicazione della norma.
L'Appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il contratto come di prestazione d'opera, anziché quale appalto, e altrettanto erroneamente avrebbe ritenuto l'ambito di operatività della norma circoscritto ai soli cd. “appalti promiscui”, di cui al comma 1 dell'art. 26 d.lgs. 81/2008, ossia quelli aventi a oggetto l'esecuzione di un'opera o di un servizio che viene svolto all'interno dell'azienda del committente contestualmente allo svolgimento dell'attività lavorativa propria dei dipendenti dello stesso committente, così escludendone l'applicabilità al caso di specie “perché l'opera commissionata (noleggio, montaggio e smontaggio ponteggi) non era da eseguirsi nei locali della committente”, ma in un cantiere relativo ad opere di impermeabilizzazione del tetto dello stabilimento di un soggetto terzo, la società Parte_2
Ad avviso dell'Appellante, l'ambito di operatività della norma sarebbe invece più esteso, ricomprendendo non solo gli apparti “promiscui”, ma qualunque contratto “di subappalto, di appalto e di somministrazione” e ciò sarebbe desumibile dal fatto che l'art. 26 è contenuto nel Titolo I del D.lgs. 81/2008, recante i principi comuni a tutta la materia della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e, più in generale,
poiché rinverrebbe la sua ratio nella tutela di tutte quelle situazioni in cui l'esposizione ai rischi in materia di salute e sicurezza per i lavoratori risulta più elevata in ragione della coesistenza (“interferenza”) di diverse imprese nello stesso contesto lavorativo.
Nel caso di specie, espone parte Appellante, la circostanza che vi sia stata una situazione di interferenza tra lavoratori risulterebbe pacifica, attesa la presenza sul cantiere dello stabilimento di Canelli sia dei dipendenti della Pt_2 CP_1
per la realizzazione del ponteggio, sia dei dipendenti della per la
[...] Parte_1
posa delle impermealizzazioni, oltreché dei dipendenti di altre imprese incaricate della
5 realizzazione delle opere edili e degli impianti elettrici, e ciò sarebbe emerso dal contenuto delle prove orali espletate in primo grado.
La portata generalizzata della norma troverebbe altresì conferma, secondo l'Appellante, dal rinvio operato all'art. 26 dall'art. 96, commi 1 e 2 del D.lgs. 81/2008, recante la disciplina in materia di obblighi afferenti la predisposizione di un piano operativo di sicurezza rivolto ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti.
L'Appellante aggiunge, infine, che anche a voler ritenere corretta la qualificazione del contratto, a suo avviso errata, come contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e non come contratto di appalto, in ogni caso il disposto dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008
troverebbe applicazione, in forza dell'art. 3, comma 11, d.lgs. 81/2008, che espressamente prevede l'applicabilità dell'art. 26 anche ai lavoratori autonomi.
Tali ragioni di doglianza sono infondate e non possono trovare accoglimento.
Il comma quinto dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione ... devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso”.
La disciplina in materia di sicurezza sul lavoro prevista dal d.lgs. 81/2008, nel suo complesso, è finalizzata a presidio della tutela dei lavoratori;
la previsione della nullità
speciale di cui al comma 5 dell'art. 26, alla specifica tutela dei lavoratori in tutte quelle situazioni in cui, all'interno di un luogo di lavoro, per effetto della conclusione di differenti contratti, facciano ingresso nei luoghi di lavoro soggetti estranei all'attività
d'impresa, in una situazione di interferenza, da intendersi come concomitanza di lavorazioni simultanee nello stesso ambiente di lavoro.
Il requisito dell'interferenza costituisce presupposto necessario per l'applicazione di tale disposto, norma che, differentemente da quanto sostenuto dall'Appellante, va senz'altro letta, per interpretazione logico sistematica, congiuntamente ai commi precedenti del medesimo articolo, in specie al comma 1 (“Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori
6 autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo ....”), che restringono l'ambito di applicazione degli obblighi di coordinamento e sicurezza ai soli casi, appunto, in cui il committente sia anche datore di lavoro e l'esecuzione dell'appalto o del subappalto avvenga nei luoghi di cui egli abbia la disponibilità, in una situazione di “compresenza” tra il proprio personale e i lavoratori delle imprese esecutrici.
Nel caso di specie, la si è esclusivamente occupata, su incarico Controparte_1
della delle sole attività di montaggio e successivo smontaggio dei Parte_1
ponteggi necessari all'esecuzione dei lavori di impermealizzazione del tetto, questi invece realizzati dalla stessa presso lo stabilimento di Canelli, Parte_1 Pt_2
in area cortilizia esterna rispetto ai locali aziendali.
Nell'atto di citazione in primo grado, di opposizione al decreto ingiuntivo da parte della si legge solo che “l'esponente ha in effetti appaltato alla opposta Parte_1
la predisposizione di un ponteggio necessario per la realizzazione di opere edili presso lo stabilimento Sennonché l'opposta non ha diritto al corrispettivo Parte_2
stante la nullità del contratto attesa la violazione dell'art.26 D.lvo 81/2008 1 per mancanza di indicazione dei costi per la sicurezza”, non altro. Solo nella successiva memoria ex art. 183 c. 6, n. 1 c.p.c. è stato aggiunto che sarebbero stati “pacificamente presenti sul cantiere una pluralità di dipendenti di varie imprese”.
La già nel costituirsi in giudizio, oltre ad aver Controparte_1
radicalmente contestato “la ricostruzione dei fatti fornita da controparte”, ha indicato che la propria lavorazione era di esclusivo montaggio e smontaggio dei ponteggi, all'esterno dell'edificio, allegazione logicamente contrastante con quella, successivamente avanzata della di lavoro in compresenza con altri Parte_1
lavoratori.
Non può dirsi trattarsi di circostanza “non contestata”.
Ma anche a voler ritenere diversamente, I lavoratori della società con tutta Pt_2
7 evidenza, non potevano che prestare la propria attività lavorativa all'interno dello stabile, quelli della ditta appaltatrice incaricati Parte_1
dell'impermeabilizzazione del tetto, nulla potevano operare prima del completamento del montaggio del ponteggio stesso, l'eventuale presenza di un'altra ditta deputata a effettuare lavori sugli impianti elettrici, nuovamente inerisce lavori da effettuarsi all'interno dell'edificio. Non si tratta di una compresenza qualificabile come interferenza fra diverse attività lavorative.
Null'altro in senso contrario emerge dalle risultanze delle prove assunte nel primo grado di giudizio, risultando anzi che i ponteggi furono realizzati e successivamente rimossi in modo autonomo da parte del personale della Controparte_1
senza attività simultanee riconducibili a interferenze operative, come si ritiene
[...]
provato sia dalle conclusioni della CTU, che ha evidenziato il luogo, cortilizio esterno,
in cui i ponteggi vennero montati e smontati, sia dalle testimonianze escusse, fra esse sono particolarmente indicative le dichiarazioni del teste, chiamato dall'attuale parte
Appellante, , che ha specificato “quando sono arrivato io i ponteggi Testimone_1
erano già montati”, “quando hanno smontato i ponteggi noi non lavoravamo già più lì”.
La circostanza che i lavori commissionati siano stati realizzati nel perimetro esterno dello stabilimento della società , committente dei lavori commissionati alla Pt_2
non integra il presupposto richiesto dal dettato normativo. Parte_1
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Asti ha escluso, primariamente per questa ragione (al di là e prima della qualificabilità del contratto come di subappalto o di prestazione d'opera), la sussistenza di ragione di nullità del contratto.
Può aggiungersi che, anche ad ipotizzare un'interpretazione della norma in diverso senso, l'eccezione di nullità avanzata dalla comunque non risulterebbe Parte_1
fondata.
La disciplina in materia prevede chiaramente che l'iniziativa per la predisposizione di un piano di sicurezza e coordinamento, nonché per la redazione del DUVRI, spetti al datore di lavoro che abbia la disponibilità giuridica del luogo di lavoro, avendo
8 questi piena conoscenza dei rischi correlati alle interferenze fra le diverse lavorazioni,
Tali obblighi, dunque, non incombevano sulla ma Controparte_1
sulla stessa nella qualità di appaltatore, o sulla committenza ultima, al Parte_1
più in cooperazione con la Controparte_1
La quindi, invoca una nullità da lei stessa determinata, da questo Parte_1
deriva che, anche ove fosse da ritenersi sussistente, il che peraltro, come detto, è da escludersi, si tratterebbe di nullità che tale parte non è legittimata a invocare per trarne vantaggio, vieppiù trattandosi di una nullità da intendersi in senso lato come di protezione, essendo il disposto tutto del d.lgs. n. 81/2008 finalizzato alla tutela dei lavoratori, mentre nel presente caso viene richiamata, a lavori conclusi, da chi tali lavori ha commissionato, per evitare il pagamento a saldo di quanto dovuto, il che è
altresì qualificabile come abuso del diritto, in violazione dei canoni della buona fede e della correttezza nei rapporti contrattuali.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
3) SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 ) dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
limitata delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano,
in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.100,00
- per la fase introduttiva euro 950,00
- per la fase di trattazione euro 930,00
9 - per la fase decisoria euro 1.020,00
Totale: euro 4.000,00
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, al pagamento Parte_1
delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata,
liquidate nella misura di euro 4.000,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
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