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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/12/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 640/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 640/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.04.1963 residente a [...] e (c.f.: Parte_2
) nata a [...] il [...], residente in [...]
Martiri della Libertà, n. 17, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Silenzi ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Viale Pasteur n. 33, in forza di delega apposta in calce all'atto di appello;
= Appellanti =
nei confronti di
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., quale mandataria speciale di con Controparte_2
sede in Orvieto (TR), Piazza della Repubblica, n. 21 (p.iva: ), a sua volta P.IVA_2
quale mandataria speciale di con sede legale in Via Parte_3 pagina 1 di 33 Vittorio Alfieri, n. 1 Conegliano (TV) (c.f./p. iva: ) in persona del legale P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Santarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto (TR) in virtù di procura estesa a margine della alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
-Appellata=
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_2 Parte_1
in giudizio censurando la legittimità del contratto di Controparte_2
mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. rep. n. 27.885, racc. n. 7194 stipulato Persona_1
in data 08.06.2006 di € 107.500,00.
A fondamento della domanda lamentavano: - il superamento del limite di finanziabilità
ex art. 38 TUB;
- l'illegittima applicazione da parte della di interessi usurari;
- CP_1
l'indeterminatezza del regime finanziario del mutuo applicato in ragione della capitalizzazione degli interessi pattuiti e, in genere, l'applicazione di un tasso composto e maggiore rispetto a quello pattuito, in violazione del divieto di anatocismo;
- l'omessa indicazione dell'importo della rata, nonché la violazione dell'art. 1284; - l'inosservanza delle regole derivanti dagli obblighi di buona fede e diligenza da parte della nella CP_1
tenuta del rapporto;
-la divergenza tra TAEG/ISC indicato e quello effettivo con conseguente nullità ex art. 117, comma 4, TUB.
Conformemente alle deduzioni svolte domandavano l'accoglimento delle seguenti pagina 2 di 33 conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: A. accertare e dichiarare la nullità del mutuo
meglio indicato in narrativa per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38,
secondo comma, D. Lgs. n. 385/1993; per l'effetto, (i) dichiarare che i mutuatari sono
tenuti soltanto a rimborsare la quota capitale delle rate secondo le scadenze concordate,
(ii) e contestualmente, condannare la alla Controparte_2
restituzione in favore dei mutuatari di tutte le somme pagate a titolo di interessi passivi,
spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte ovvero da
quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi
decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale,
rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero
condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore,
ritenuta di giustizia;
sempre per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, invalidità,
vessatorietà, illiceità e inefficacia o, in subordine, la risoluzione di ogni obbligazione di
garanzia/accessoria al rapporto in contestazione meglio indicato in narrativa, e in
particolare dell'ipoteca rilasciata dai mutuatari in data 8 giugno 2006 contestualmente
alla stipula del mutuo in contestazione (ipoteca iscritta presso i la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Terni il 9 giugno 2006 al Reg. Gen. n. 7575, e al Reg. Part.
1664), ordinando al Conservatore di annotare la sentenza con esonero da qualsiasi
responsabilità; IN SUBORDINE B. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità,
vessatorietà e inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa per
violazione della normativa antiusura, nonché per indeterminatezza ovvero
indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali. Per l'effetto,
(i) dichiarare che i mutuatari sono tenuti soltanto a rimborsare la quota capitale delle
rate secondo le scadenze concordate, (ii) e contestualmente, condannare la
[...]
alla restituzione in favore dei mutuatari di tutte le somme Controparte_2
pagina 3 di 33 pagate a titolo di interessi passivi, spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come
indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della
consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o
dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente
maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
C. in subordine, accertare e dichiarare
la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e inefficacia delle clausole del mutuo meglio
indicato in narrativa stante la violazione degli artt. 116 e ss., T.U.B.; per l'effetto,
dichiarare nulle e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse
applicati e/o inesigibili i relativi interessi, anche per violazione degli artt. 1283 e 1284,
cod. civ., nonché per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni
economiche e contrattuali, con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione di
un tasso pari allo 0%, ovvero, in subordine, al tasso dei B.O.T., così come previsto
dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero al tasso legale. Per l'effetto, condannare la
alla restituzione in favore dei mutuatari delle Controparte_2
somme indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito
della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli
pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese
successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla
restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
D. in via
ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà
e inefficacia delle clausole del contratto di mutuo meglio indicato in narrativa per
indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e
contrattuali, ex artt. 1283 e 1284, terzo comma, cod. civ., con conseguente riconteggio
del rapporto e applicazione del saggio legale, condannando contestualmente la di CP_2
pagina 4 di 33 alla restituzione in favore dei mutuatari delle somme Controparte_2
illegittimamente percepite, da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza
tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla
domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e
maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma,
maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
E. in via di estremo subordine, accertare e
dichiarare l'inadempimento contrattuale della parte mutuante, la violazione degli
obblighi di legge, del principio di buona fede e del canone di diligenza dell'accorto
banchiere, con conseguente inesigibilità degli interessi superiori al tasso dei B.O.T.,
ovvero, in subordine, al saggio legale. Per l'effetto, riconteggiare il rapporto in
contestazione con applicazione del tasso B.O.T. ovvero del tasso legale, e
contestualmente condannare la alla restituzione in Controparte_2
favore dei mutuatari delle somme illegittimamente percepite, da quantificarsi in corso di
causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data
dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese
successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla
restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
IN OGNI
CASO F. condannare la per effetto di quanto Controparte_2
sopra accertato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai
mutuatari in conseguenza della condotta illecita e degli inadempimenti di cui in
narrativa, pari alla somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di
giustizia, se del caso a seguito di valutazione equitativa;
G. accertare e dichiarare la
compensazione tra il credito (anche risarcitorio) vantato dai mutuatari nei confronti
della e l'eventuale credito di quest'ultima verso i Controparte_2
mutuatari; IN VIA ISTRUTTORIA H. disporre una consulenza tecnica d'ufficio (di pagina 5 di 33 natura tecnico - contabile) vòlta ad accertare, da un lato, le reciproche posizioni di dare
e avere tra le parti in relazione al mutuo in contestazione, incluso l'eventuale debito
residuo a carico degli attori, dall'altro, il valore dell'immobile ipotecato a garanzia
della restituzione delle somme mutuate meglio indicato in narrativa;
I. ordinare alla
convenuta l'esibizione dei seguenti documenti: (i) estratto conto generale relativo al
mutuo per cui è causa, dalla stipula alla data della notifica della citazione;
(ii)
documento riepilogativo dei movimenti del predetto mutuo dalla stipula alla data alla
data della notifica della citazione, comprensivo dell'elenco delle partite aperte;
(iii)
comunicazioni periodiche e documenti di sintesi delle principali condizioni economiche
inviati dalla banca ai clienti dalla genesi del rapporto in contestazione sino alla data
della notifica della citazione;
(iv) conteggi periodici relativi all'estinzione anticipata del
mutuo in contestazione inviati ai mutuatari dalla stipula sino alla data della notifica
della citazione;
(v) fogli informativi inerenti al contratto di mutuo per cui è causa;
(vi)
comunicazioni inerenti alla classificazione dei mutuatari inviate dalla banca dalla
genesi del rapporto in contestazione sino alla data della notifica della citazione;
(vii)
certificazioni degli interessi (corrispettivi e moratori) pagati annualmente dagli attori,
relative all'arco temporale compreso tra la conclusione del mutuo in contestazione e la
data della notifica della citazione;
(viii) documentazione avente ad oggetto l'istruttoria
prodromica alla concessione del mutuo per cui è causa, inclusa la perizia di stima dei
beni ipotecati a garanzia della restituzione delle somme erogate. Con vittoria delle
spese (anche generali) e compensi di causa, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati,
da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario».
Si costituiva in giudizio che contestava integralmente la Controparte_1
domanda avversaria e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Terni, contrariis reiectis, per le causali esposte in narrativa: - pagina 6 di 33 rigettare le domande proposte dagli attori nei confronti della Controparte_2
perché inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto;
- con
[...]
vittoria di spese e competenze”
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile;
quindi il
Tribunale di Terni, con sentenza n. 642/2023, pubblicata il 25.09.2023, rigettava le domande degli attori e li condannava alla refusione delle spese di lite -ivi comprese quelle di CTU- in favore della convenuta.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 642/2023 hanno interposto appello Pt_1
e per i seguenti motivi:
[...] Parte_2
1) “NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA RIGETTATO LA DOMANDA AVANZATA DALLA
MUTUATARIA AL FINE DI SENTIR DICHIARARE LA CONVERSIONE DEL MUTUO
DA FENERATIZIO A GRATUITO A CAUSA DELLA PATTUIZIONE DI INTERESSI E
ONERI USURARI, SEGNATAMENTE NELLA PARTE IN CUI HA ESCLUSO
L'INCIDENZA DELLA COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA SUL TASSO
EFFETTIVO GLOBALE DEL MUTUO. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ARTT. 2, L. N. 108/1996, 1, D.L. N.
394/2000, CONVERTITO IN L. N. 24/2001, 644, COD. PEN., 1815, COD. CIV.).
OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO, OGGETTO DI
DISCUSSIONE TRA LE PARTI”.
La sentenza è errata nella parte in cui il primo giudice ha escluso le commissioni di estinzione anticipata dall'indagine ai fini della determinazione dell'usura (genetica) del rapporto.
Sostengono gli appellanti che con riferimento al T.E.G., alla luce del disposto di cui all'art. 644, cod. pen., vanno annoverati anche gli oneri correlati a scenari di attuazione pagina 7 di 33 del rapporto obbligatorio alternativi rispetto allo svolgimento ordinario (quale la commissione per l'estinzione anticipata).
2) “NULLITÀ, ERRONEITÀ, INGIUSTIZIA E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA OMESSO DI STATUIRE SULLA
DOMANDA TESA A SENTIR DICHIARARE L'USURA ORIGINARIA DEL MUTUO
CONNESSA AGLI SCENARI DIVERSI DALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL
RAPPORTO. IN SUBORDINE, NULLITÀ, ERRONEITÀ, INGIUSTIZIA E
ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI
TERNI HA RIGETTATO IMPLICITAMENTE, O COMUNQUE CON UNA
MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA, LA
PREDETTA DOMANDA. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ARTT. 24 E 111, COST.; ARTT. 2, L. N.
108/1996, 644, COD. PEN., 1, D.L. N. 394/2000, CONVERTITO IN L. N. 24/2001;
ARTT. 112, 132, C.P.C., 118, DISP. ATT. C.P.C.; ARTT. 1815, 1224, COD. CIV.).
TRAVISAMENTO DEGLI ATTI PROCESSUALI”.
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice ha omesso la pronuncia circa l'usura genetica riconducibile agli sviluppi patologici del rapporto contrattuale come dedotta dall'appellante in ragione delle simulate differenti proiezioni di calcolo afferenti sia l'ipotesi del ritardato pagamento, sia l'ipotesi della intervenuta risoluzione/decadenza dal beneficio del termine alla scadenza della settima rata, che – ad avviso della parte appellante
- evidenziano valori superiori al tasso soglia.
In via gradata, laddove l'omessa pronuncia sul punto sia da intendersi come rigetto implicito, la decisione è comunque errata in quanto ai fini dell'accertamento dell'usura oggettiva originaria deve aversi riguardo agli interessi, commissioni, remunerazioni e spese
(ad eccezione delle imposte e tasse) a qualunque titolo pattuiti e dunque anche agli oneri pagina 8 di 33 generati dalla patologia del rapporto.
A dire dell'appellante, la verifica della sussistenza dell'usura originaria può essere effettuata anche mediante simulazioni alternative al regolare ammortamento, come la risoluzione contrattuale, con l'ulteriore corollario che ogniqualvolta in tali scenari il tasso di rendimento finanziario dell'operazione creditizia (T.I.R.) risulti superiore al tasso soglia vigente alla data della conclusione del contratto, ricorre usura genetica con conseguente conversione del rapporto ex art. 1815, co.2, c.c.
3)“NULLITÀ, ERRONEITÀ, INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI
IL TRIBUNALE DI TERNI HA RIGETTATO LA DOMANDA TESA A SENTIR
DICHIARARE L'USURA ORIGINARIA DEL MUTUO DETERMINATA DAI COSTI
IMPLICITI OCCULTI. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE
DI NORME DI DIRITTO (ARTT. 2, L. N. 108/1996, 644, COD. PEN., 1, D.L. N.
394/2000, CONVERTITO IN L. N. 24/2001, 1815, 1224 1283, 1284, COD. CIV.)”.
La sentenza è censurata nella parte in cui il primo giudice, aderendo alle verifiche effettuate dal suo ausiliario, ha respinto, ritenendola infondata, la tesi sostenuta dagli attori circa le ripercussioni generete dai costi occulti del mutuo sul Tasso Effettivo Globale.
Sostiene l'appellante che tra i costi e spese le direttamente collegate all'erogazione del finanziamento, va incluso anche il costo occulto implicito a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta del piano di ammortamento alla francese.
4)“NULLITÀ, ERRONEITÀ, ILLEGITTIMITÀ E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA RITENUTO CHE IL
DISALLINEAMENTO TRA IL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE, RECTE,
L'INDICATORE SINTETICO DI COSTO, ESPOSTO NEL MUTUO RISPETTO AL
VALORE REALE SIA MINIMO, IRRILEVANTE, IN DEFINITIVA TRASCURABILE E DI
pagina 9 di 33 NESSUN IMPATTO SULLA TRASPARENZA. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED
ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ART. 6, PAR. 1, LETT. D,
DIRETTIVA C.E. N. 2005/29; ARTT. 116, 117 D. LGS. N. 385/1993. MOTIVAZIONE
INSUFFICIENTE, ILLOGICA CONTRADDITTOPRIA TRAVISAMENTO DELLE
RISULTANZE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO”.
La sentenza è errata laddove il giudice di prime ha ritenuto “minimale” lo scostamento dell' in raffronto al valore reale. Pt_4
Sostiene che la discrasia tra l' dichiarato dalla Banca e quello effettivo non Pt_4
soggiace ad alcun ordine di grandezza potendo essere colta, come disposto dalla Banca
D'Italia, fino al secondo decimale.
5) “QUINTO MOTIVO. NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA RITENUTO CHE
TANTO L'INDICATORE SINTETICO DI COSTO QUANTO IL TASSO ANNUO
EFFETTIVO GLOBALE NON COSTITUISCONO UN ELEMENTO ESSENZIALE E
INDEFETTIBILE DEL MUTUO. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ART. 6, PAR. 1, LETT. D, DIRETTIVA C.E.
N. 2005/29; ARTT. 116, 117, 121, 122, 125-BIS, 127, D. LGS. N. 385/1993; ARTT.
1175, 1337, 1375, COD. CIV.; ARTT. 3 E 9 DELIBERA COMITATO
INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO 4 MARZO 2003; § 1 E §
8, SEZIONE II, PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA 29 LUGLIO 2009).
MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA”.
Par La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che l' e il T.A.E.G. non vanno qualificati alla stregua di un tasso di interesse o di una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolgono unicamente una funzione informativa, per cui l'omessa o l'errata indicazione dell' Pt_4
pagina 10 di 33 o del T.A.E.G. non è riconducibile alla fattispecie astratta dell'art. 117, sesto comma,
T.U.B.
L'obbligo per l'intermediario di esporre l'. e il T.A.E.G. nei contratti conclusi con Pt_4
la clientela - che trova la sua fonte normativa negli art. 115 e ss del T.U.B., oltre che nelle disposizioni (di attuazione) emanate dalla Banca d'Italia e dal Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (art. 3 e 9 delibera 4.3.2003) - è
funzionale a porre il cliente in condizione di effettuare scelte razionali, compatibili con la propria capacità reddituale, economica e finanziaria, sicché costituisce l'elemento fondamentale tra le previsioni contrattuali, poiché esprime il costo complessivo dell'operazione su cui converge il consenso delle parti.
6) “NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA ESCLUSO L'INDETERMINATEZZA DELLA
TABELLA DI AMMORTAMENTO ALLEGATA AL MUTUO. TRAVISAMENTO DEL
MATERIALE PROBATORIO”.
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice ha respinto le censure attore rivolta alla indeterminatezza del piano di ammortamento allegato al contratto che
– a dire dell'appellante -non indica né le somme dovute dai mutuatari a titolo di interessi/capitale, né le date di scadenza di ciascuna rata, ma riporta soltanto il numero complessivo delle rate (trecento) nonché una ripartizione in ipotetiche quote di capitale e interessi in una rata di importo non meglio identificato, la cui sommatoria restituisce valori non immediatamente associabili all'importo della rata a carico degli appellanti.
In particolare, la tabella non esplicita la tipologia di ammortamento alla francese che,
anche a causa dell'effetto anatocistico che puo determinare, non permette di stimare i costi connessi alla linea di credito.
7) “NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN pagina 11 di 33 CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA ESCLUSO L'INDETERMINATEZZA DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO E, A CASCATA, L'INOSSERVANZA
DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA, RITENENDO IL
REGOLAMENTO CONTRATTUALE CHIARO, INTELLIGIBILE E, IN DEFINITIVA,
CONFORME AL PARADIGMA NORMATIVO. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED
ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ARTT. 116, 117, D. LGS. N.
385/1993; ARTT. 1175, 1337, 1375, 1325, 1346, 1418, 1419, COD. CIV.; ISTRUZIONI
DI VIGILANZA PER LE BANCHE, TITOLO X, CAPITOLO 1, SEZIONE II, § 3.1, E
SEZIONE III, § 3). TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DELLE RISULTANZE
PROCESSUALI. OMESSO ESAME, O IN ALTERNATIVA TRAVISAMENTO, DELLE
RISULTANZE DELLA CONSULENZA TECNICA INTEGRATIVA”.
La sentenza è censurata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato le domande spiegate dagli attori al fine di sentir dichiarare la nullità del mutuo a causa dell'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, nonché a cascata, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria.
Sostiene l'appellante che il contratto di mutuo sottace il Tasso Annuo Effettivo, il regime finanziario dell'operazione, la tipologia di ammortamento del mutuo.
La clausola del mutuo afferente il tasso di interesse non soddisfa la condizione della determinatezza richiesta a pena di nullità dagli art. 117, T.U.B., 1284, 1418 e 1346 c.c..
Stante la nullità della pattuizione avente ad oggetto il tasso di interesse del contratto, il piano di ammortamento del mutuo andrà rideterminato, al tasso sostitutivo ex art. 117,
TUB, in regime di capitalizzazione semplice.
8)“NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA ESCLUSO L'INOSSERVANZA AL DIVIETO DI
ANATOCISMO. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DI pagina 12 di 33 NORME DI DIRITTO (ARTT. 116, 117, 120, 127, D. LGS. N. 385/1993, 1283, 1284,
1325, 1346, 1418, 1419 COD. CIV., 2, 3 E 7 DELIBERA COMITATO
INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO 9 FEBBRAIO 2000).
OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO, OGGETTO DI
DISCUSSIONE TRA LE PARTI”.
La sentenza è pure errata nella parte in cui il primo giudice – aderendo ai rilievi del CTU
- ha ritenuto che il metodo di ammortamento alla francese sia scevro di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, il che esclude in radice l'anatocismo.
Sostiene l'appellante che nel regime composto, ovverosia il regime finanziario del mutuo, gli interessi vengono calcolati periodicamente sul montante maturato – che però
comprende anche gli interessi scaduti in precedenza rimasti impagati – e nel momento in cui maturano, o vengono pagati, si accorpano immediatamente al capitale, che così
lievita di periodo in periodo, in successive capitalizzazioni degli interessi fino alla scadenza del finanziamento.
Il vincolo della rata costante alle varie scadenze dell'ammortamento alla francese,
accompagnato dal pagamento anticipato nella rata di un maggior carico di interessi,
viene a ricreare un effetto roll-over, comprimendo la quota complementare di capitale a rimborso, e ampliando, per quanto di ragione, il valore medio di utilizzo del finanziamento, e con esso, il carico stesso degli interessi risultanti dal piano, sino al valore complessivo del monte interessi propedeuticamente determinato, in regime composto, nel valore della rata.
9) “NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA ESCLUSO L'INDETERMINATEZZA DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DOVUTA ALL'OMESSA INDICAZIONE DEL REGIME
FINANZIARIO DEL MUTUO, TRASCURANDO COSÌ L'APPARATO pagina 13 di 33 SANZIONATORIO CORRELATO ALLA PREDETTA OMISSIONE. VIOLAZIONE
NONCHÉ FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ARTT. 116,
117, 120, 127, D. LGS. N. 385/1993, 1175, 1337, 1283, 1284, 1325, 1346, 1418, 1419
COD. CIV.). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI
PRINCIPI ALLA BASE DEL RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO NEL
PROCESSO CIVILE (ARTT. 2697, COD. CIV., 115, C.P.C.)”.
La sentenza è censurata nella parte in cui il primo giudice ha escluso che la mancata esplicitazione del regime finanziario del mutuo sia causa di indeterminatezza del contratto.
Afferma l'appellante che l'analisi compita dal perito di parte ha evidenziato che la rata del mutuo è calcolata con la formula dell'interesse composto, associata alla metodologia di ammortamento alla francese, che sviluppa un maggior debito per interessi rispetto allo stesso piano stilato in capitalizzazione semplice.
Il regime di un finanziamento basato sull'ammortamento alla francese costituisce un elemento su cui deve fondarsi – a pena di invalidità delle clausole contrattuali – il consenso del cliente.
La tabella di ammortamento del finanziamento rappresenta la proiezione numerica di formule e criteri di calcolo del tasso di interesse, (quali il regime finanziario prescelto e il metodo di calcolo degli interessi utilizzato) che devono essere previamente esplicitati nelle previsioni pattizie, quindi conoscibili già all'atto dell'assunzione dell'obbligazione negoziale.
L'allegazione del piano di ammortamento - afferma l'appellante - non è idonea a colmare le lacune del contratto, né a sanare clausole nulle per violazione di norme imperative.
10) “NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER AVERE IL pagina 14 di 33 TRIBUNALE DI TERNI OMESSO DI PRONUNCIARSI SULLA VIOLAZIONE DELLE
REGOLE DELLA BUONA FEDE CONTRATTUALE E SULL'INOSSERVANZA DEGLI
OBBLIGHI DI DILIGENZA QUALIFICATA DELL'ACCORTO BANCHIERE. IN
SUBORDINE, NULLITÀ, ERRONEITÀ, INGIUSTIZIA E ILLEGITTIMITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA IMPLICITAMENTE
RITENUTO LA CONDOTTA DELLA BANCA CONFORME ALLA BUONA FEDE E
ALLA DILIGENZA QUALIFICATA. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ART. 2, COST.; 1175, 1176, 1337, 1366,
1375, COD. CIV.). OMESSO ESAME CIRCA ALCUNI FATTI DECISIVI PER IL
GIUDIZIO. TRAVISAMENTO DEGLI ESITI DELLA CONSULENZA TECNICA
D'UFFICIO”.
La sentenza è pure errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ravvisato la conformità dell'operato della alla clausola generale di buona fede. CP_1
Deduce l'appellante che gli elementi addotti a fondamento della citazione del giudizio di primo grado, unitamente ai rilievi confluiti nella perizia di parte, mostrano che la CP_1
ha lucrato interessi e compensi maggiori rispetto a quanto consentito dalla legge così
violando gli art. 1175 e 1375 c.c. che impongono ai contraenti l'obbligo di tenere un contegno orientato alla correttezza.
11) “NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER AVERE IL
TRIBUNALE DI TERNI RIGETTATO L'ISTANZA DI ESIBIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELLA FASE STRAGIUDIZIALE. VIOLAZIONE
NONCHÉ FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ARTT. 24 E
111, COST., 1374 E 1375, COD. CIV., 210 E 116 C.P.C., 117 E 119, D. LGS. N.
385/1993). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI
PRINCIPI ALLA BASE DEL RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO NEL pagina 15 di 33 PROCESSO CIVILE (ARTT. 2697, COD. CIV., 115, C.P.C.). TRAVISAMENTO DEGLI
ATTI PROCESSUALI. OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL
GIUDIZIO, OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI”.
La decisione del primo giudice è errata nella parte in cui ha rigettato l'istanza ex art. 210
c.p.c.
Parte appellante sottolinea che nell'ultima pagina dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure è puntualizzato: “il presente atto di citazione deve intendersi anche quale
formale richiesta ex art. 119 T.U.B., diretta ad ottenere la consegna della
documentazione bancaria meglio indicata nella lettera “H” delle conclusioni”.
Ciò – a suo dire – è sufficiente a dimostrare che i clienti hanno azionato sia l'art. 117 sia l'art. 119 del TUB.
La mutuante non ha ottemperato alla richiesta, sicché parte appellante ha chiesto al primo giudice di voler disporre l'esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c.; il
Tribunale, respingendo l'istanza, ha violato l'art. 119, quarto comma, T.U.B.,
comprimendo ingiustificatamente il diritto di azione/difesa degli appellanti.
12) “LA SENTENZA È ERRATA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RITENUTO
LA CAUSA MATURA PER LA DECISIONE, RIGETTANDO L'ISTANZA DEGLI
ATTORI TESA A CONSEGUIRE LA RICONVOCAZIONE DEL CTU”.
Afferma l'appellante che le conclusioni cui è pervenuto il CTU – recepite dal primo giudice – sono inattendibili, lacunose e non rispettose dei recenti approdi giurisprudenziali in materia di usura, anatocismo e trasparenza bancaria.
Tale inattendibilità - a suo dire - richiede un rinnovo della CTU, conferendo al nominando ausiliario l'incarico di effettuare le indagini e i calcoli tenendo conto delle censure svolte con l'atto di appello.
13) “NULLITÀ, ERRONEITÀ, ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN pagina 16 di 33 CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA CONDANNATO I CLIENTI ALLA RIFUSIONE
DELLE SPESE DI LITE. MOTIVAZIONE APPARENTE, O IN SUBORDINE
LACUNOSA. OMESSO ESAME CIRCA FATTI DECISIVI IN ORDINE ALLA
RIPARTIZIONE DELLE SPESE LEGALI. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LA
RIPARTIZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI NEL PROCESSO (ARTT. 91, 92, C.P.C.)”.
Ad avviso dell'appellante la decisione del Tribunale è da censurare anche in punto di spese laddove non ha esplicitato i parametri adottati per la liquidazione delle spese di lite, il che - a suo dire - rende impossibile vagliare la correttezza dei criteri di liquidazione.
Inoltre, la statuizione è il frutto di una errata applicazione della regola di cui all'art. 92 c.p.c.
Sostiene che le questioni sottoposte al vaglio del primo giudice rivestono plurimi aspetti controversi della massima importanza nell'ottica della decisione, come la questione
Par dell'inquadramento giuridico dell' , che - a suo avviso - uno dei maggiori temi dibattuti in giurisprudenza.
In ragione di ciò sostiene che era lecito attendersi una decisione meno penalizzante per la
Cliente, ossia la compensazione totale, o anche parziale delle spese di lite.
In conformità dei motivi dedotti, previa richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica espletata in primo grado, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado.
Con comparsa di risposta del 12.04.2024 si è costituita che Controparte_1
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 121, 342 e
348 bis, 348 ter e 434 c.p.c.; sotto un profilo di merito ha contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni sollevate dagli appellanti, chiedendo il rigetto dell'appello proposto con il favore delle spese di lite.
pagina 17 di 33 In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 21.05.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Preliminarmente ritiene questa Corte che debba ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata, essendo ormai la causa passata in decisione nel merito.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello,
sollevata dalla parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c., che deve ritenersi infondata giacché l'appello non risulta carente dei requisiti imposti a pena di inammissibilità dall'art. 342 c.p.c., in quanto contiene una compiuta contestazione della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi che la sorreggono, con l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
Quanto all'eccepito superamento dei limiti dimensionali degli atti, la Corte osserva che come previsto ai sensi dell'art. 46 delle disp. Att. c.p.c., il mancato rispetto delle
specifiche tecniche sulla forma e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma
può (in ipotesi) essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
L'appello è, dunque, ammissibile.
*****
Passando all'esame dei motivi di gravame, con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui esclude dal calcolo dell'usura le commissioni di estinzione anticipata del finanziamento.
La censura non merita di essere accolta. pagina 18 di 33 Osserva la Corte che la commissione di anticipata estinzione (del mutuo) non rientra nel novero delle voci che, ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.c. concorrono a determinare il tasso usurario (TEG).
Secondo un autorevole arresto giurisprudenziale, dal quale non si ha motivo di discostarsi,
“sebbene a mente della l. 108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo
globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire
ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari,
debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per
l'operazione conclusa dal cliente, ciò, tuttavia, non consente di estendere la norma anche
alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa non costituisce un onere collegato
all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del
rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte
mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi
originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto
dell'anticipato scioglimento” (Cass. n. 13228/2023, in motivazione).
Dunque, non sono accomunabili nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (come la penale di anticipata estinzione e gli interessi).
La penale di anticipata estinzione costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. La
natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.
In altri termini, la commissione in parola non è collegata - se non indirettamente - pagina 19 di 33 all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso;
non si è di fronte, cioè, a
«una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti (Cass. n. 7352/2022,
Cass. n. 8109/2022, Cass. n. 4597/2023).
Tale impostazione, peraltro, è coerente con il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018;
Cass. n. 1464/2019; Cass. n. 8109/2022).
Il motivo di impugnazione è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'omessa pronuncia/rigetto implicito del Tribunale circa l'usura genetica riconducibile agli sviluppi patologici del rapporto ed ai c.d. costi occulti del finanziamento.
Le argomentazioni dedotte dagli appellanti a sostegno dei predetti motivi non colgono nel segno.
La Corte si esprime in termini di assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, di scenari probabilistici prospettati dall'appellante e dal suo
CTP.
Tale metodologia contempla nella base di calcolo anche oneri eventuali e da inadempimento mai applicati o irrealizzabili.
Tale approccio deriva dall'applicazione inappropriata di formule di calcolo (non previste dalle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura) che si basano su inadempimenti astratti, ipotetici e mai verificatisi concretamente.
In sostanza, si tratta una operazione sconosciuta alla normativa primaria e regolamentare, pagina 20 di 33 inattendibile e priva di significato (Trib. Milano 16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017,
13.2.2018, 17.5.2018; Trib. Torino 13.9.2017 e 20.3.2018; Trib. Bologna 5.3.2018; Trib.
Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Lanciano 20.3.2018; Trib. Pavia 10.1.2019, App. Milano
23.4.2019; Trib. Asti 6.8.2019; Trib. Napoli 28.12.2020; Trib. Roma 1.6.2021; Trib.
Firenze 20.4.2022; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369).
Tale metodologia, infatti, si pone in palese contrasto con il principio di simmetria elaborato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass., Sez. Un., n.
19597/2020), secondo cui il sistema dell'usura (presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi.
Come noto, al calcolo del tasso soglia usura (stabilito dalle Istruzioni di Banca d'Italia in materia di usura) non concorrono remunerazioni, commissioni e spese: a) meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;
b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi.
Le Sezioni Unite con la sopra richiamata sentenza n. 19597/2020 hanno stabilito che il tasso di mora rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento: «rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente».
Adottando la metodologia invocata dall'appellante si finirebbe per far dipendere la valutazione dell'invalidità (per illiceità) del contratto da accadimenti eventuali e patologici attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione (usura originaria: vizio genetico). pagina 21 di 33 Né la pretesa (e non provata) usurarietà originaria del rapporto è determinata da quello che l'appellate definisce “il costo occulto insito nel regime di capitalizzazione composta del piano di ammortamento alla francese” che come verrà evidenziato nel proseguo
(ottavo e nono motivo di appello) non genera alcun effetto anatocistico.
Per tali ragioni, anche tali motivi sono infondati, dunque, sono respinti.
****
Il quarto e il quinto motivo di impugnazione vengono trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
Con essi l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che l' non costituisce un elemento essenziale del contratto. Parte_5
Va preliminarmente osservato che l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla
Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC)
comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia”.
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB.
Tale impostazione giuridica è del tutto coerente con il principio di diritto – cui il Collegio pagina 22 di 33 intende dare continuità - enunciato da Cass. n. 39169/2021, secondo cui “In tema di
contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo
globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale,
non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione
nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una
maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo
globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo
elencati in contratto” (nello stesso senso Cass. 14000/2023; Cass. 15130/2024; Cass.
7382/2025).
D'altra parte (come correttamente rilevato dal giudice di prime cure) la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_6
esclusivamente per il caso del credito al consumo nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa), che prevede che “Sono
nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che,
contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono
stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della
clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ne consegue (come affermato dal Tribunale) che l'unico rimedio di cui si sarebbe potuto avvalere il mutuatario sarebbe stato di natura risarcitoria (sempre che - e non è questo il caso – abbia dedotto e provato di aver subito un pregiudizio, nonché il nesso di causalità
tra condotta scorretta della banca e danno). pagina 23 di 33 D'altronde sulla questione è tornata a pronunciarsi la Cassazione che, con un recente provvedimento (ordinanza 14 febbraio 2023 N. 4597), ha affermato che“l'erronea
Pa indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca
(dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla
clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi
dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”, con ciò ribadendo l'arresto giurisprudenziale citato.
Da quanto esposto deriva che entrambi i motivi di impugnazione in disamina devono ritenersi infondati e vanno respinti.
****
Con il sesto motivo di impugnazione parte appellante lamenta che l'indeterminatezza della tabella di ammortamento allegata al contratto non sia idonea ad esprimere in termini di chiarezza ed intelligibilità le somme dovute dai mutuatari a titolo di interessi/capitale,
laddove “la somma delle quote di capitale e di interessi trascritte nelle singole righe
restituisce valori anomali non immediatamente associabili all'importo della rata”.
Il motivo è anche in questo caso infondato.
Invero, come emerge chiaramente ad una semplice lettura, il “PIANO DI
AMMORTAMENTO” - allegato (B) del contratto di mutuo - è testualmente espresso in termini di “PERCENTUALE DI CAPITALE MUTUATO” con “PERIODICITA': MENSILE” (cfr.
Doc. 5 in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Per ciascun “NUMERO DI PERIODO” di cui si compone (300) è riportata la relativa quota di capitale e di interessi espressa in termini percentuali (%) rispetto all'importo complessivo del finanziamento (euro 107.550,00), di talché attraverso una semplice operazione matematica si perviene all'esatto ammontare di ognuna di esse che, sommate tra di loro,
esprimono costantemente l'importo della rata (euro 673,05) indicata in contratto. pagina 24 di 33 Nessuna indeterminatezza, dunque, si rinviene nella tabella del piano di ammortamento allegata al contratto, sottoscritta dagli odierni appallanti.
Il motivo è, quindi, infondato e viene respinto.
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Con l'ottavo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha escluso l'effetto anatocistico nel sistema di ammortamento del mutuo c.d. alla francese.
Ritiene l'appellante che nel regime finanziario del mutuo (a capitalizzazione composta)
gli interessi vengono calcolati periodicamente sul montante maturato - che però
comprende pure gli interessi scaduti in precedenza rimasti impagati – e si accorpano al capitale che così aumenta in successive capitalizzazioni degli interessi fino alla scadenza,
generando, anch'esso, costi occulti a carico del mutuatario (terzo motivo di impugnazione).
La questione sottoposta al vaglio della Corte richiede, preliminarmente, necessario illustrare le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese".
Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente).
Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi,
calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce pagina 25 di 33 l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
L'ammortamento alla francese prevede, dunque, che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi.
Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, anche solo astrattamente non è ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Deve, quindi, escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, con conseguente effetto anatocistico.
Sulla questione, nel senso sopra descritto, si sono pronunciare le Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 15130 del 29.05.2024, secondo cui “In tema di mutuo
bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi pagina 26 di 33 debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i
clienti”.
Tale approdo giurisprudenziale, confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità
(Cass. 7382/2025) è pienamente condiviso anche da questa Corte.
Il motivo è dunque infondato e non può essere accolto.
*****
Il settimo ed il nono motivo di appello vengono trattati congiuntamente in quanto connessi.
Con essi gli appellanti si dolgono della indeterminatezza delle condizioni economiche del finanziamento.
Nello specifico la sentenza viene impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso che l'omessa indicazione del regime finanziario del mutuo da parte della configuri CP_1
una causa di nullità delle clausole contrattuali.
Ad avviso di parte appellante la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione (“composto”) degli interessi comporta l'indeterminatezza del tasso di interesse, con conseguente nullità della relativa clausola e applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
I motivi sono entrambi infondati.
Osserva la Corte che anche la questione “se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e delle modalità di ammortamento alla francese comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto e di conseguenza la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario” ha costituito oggetto
(tra l'altro) della già citata pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. pagina 27 di 33 15130/2024) la cui impostazione - si ribadisce - è, in questa sede, pienamente condivisa,
nel senso che “alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il
contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè
la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della natura del prestito, della
periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Orbene, nel caso in esame, il contratto di mutuo e le relative “condizioni economiche” -
allegate e sottoscritte - riportano espressamente l'importo erogato (€ 107.500,00), la durata (25 anni), la periodicità del rimborso (mensilità posticipate, definitivamente
determinate e convenute in Euro 673,05 ciascuna) e la relativa decorrenza (…a partire
dal mese successivo a quello in cui si è pervenuto al rilascio della somma depositata o è
venuto a cadere il novantesimo giorno dalla stipulazione del presente contratto), il numero complessivo delle rate (300), il tasso di interesse mensile (fisso) (pari ad 1/12 del
tasso nominale annuo del 5,700%) il tasso di mora (stabilito trimestralmente …
aumentando del 50% … e arrotondando il risultato allo 0,05% inferiore, il tasso effettivo
globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi della legge 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come mutui
a garanzia reale a tasso fisso), (cfr. art. 4 e 5 del contratto di mutuo – in Doc. 5 alla comparsa di costituzione – in fascicolo di primo grado della parte appellata).
Tale contratto, risulta, poi essere stato concordemente modificato dalle parti nell'anno
2016 mediante la previsione di rate mensili costanti di €.568,00 al tasso di interesse a scalare nella misura fissa del 3,20% nominale annuo da dividere per dodici ai fini del calcolo del tasso mensile, con TAEG pari al 3,25% (cfr. All. 6 alla comparsa di costituzione – in fascicolo di primo grado della parte appellata).
Agli atti, come sopra evidenziato, risulta anche il piano di ammortamento, sottoscritto dagli odierni appellanti, agevolmente intellegibile, che attraverso una semplice operazione pagina 28 di 33 (moltiplicazione) matematica, consente per ciascuna delle 300 di cui si compone, la determinazione della quota capitale, di quella per interessi e, dalla somma tra le due, la determinazione della rata mensile (costante) e coincidente con quella indicata in contratto pari a € 673,05.
Su questa premessa, l'indicazione della formula di capitalizzazione degli interessi non aggiunge informazioni necessarie alla determinazione dell'obbligazione restitutoria e alla composizione delle rate.
Gli odierni appellanti erano stati, quindi, posti nelle condizioni di conoscere compiutamente le condizioni economiche del finanziamento nonché il metodo di calcolo utilizzato dalla Banca per quantificare l'obbligazione restitutoria.
In conclusione, nel caso in esame, deve escludersi sia che la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi incida negativamente sul requisito di determinatezza o determinabilità del contratto causandone la nullità parziale, sia la prospettata indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto.
I motivi anche in questo sono, dunque, infondati e vengono integralmente rigettati.
*****
Con l'undicesimo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Rileva la Corte che è principio abitualmente affermato e condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'esibizione ex art. 210 c.p.c., non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa reperire la documentazione bancaria, acquisendone copia e producendola in causa (Cass. 19475/2005).
Nel contenzioso bancario tale possibilità di acquisizione, infatti, è specificatamente prevista dall'art. 119, comma 4, T.U.B., che riconosce al cliente il diritto di ottenere la consegna della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con l'istituto di credito. pagina 29 di 33 Ne consegue che in mancanza - come nel caso in esame - dell'autonomo esercizio di tale diritto da parte del correntista - prima del giudizio - la richiesta di esibizione non sia invocabile, in quanto finalizzata a supplire ad una lacuna probatoria nella quale è incorsa la parte (attrice – odierna appellante) onerata alla produzione (cfr. Cass. 24641/2021,
Cass. 23861/2022; Cass. 9082/2023 , secondo cui: “Il diritto spettante al cliente, a colui
che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad
ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste
in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119,
comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso
l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale
disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta
alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato).
In sostanza, difetta nella fattispecie il presupposto della impossibilità o della estrema difficoltà, per l'odierna appellante (attrice in primo grado) di procurarsi la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della pretesa avendone ben potuto fare preventiva richiesta alla CP_3
, trattandosi di fatti e situazioni che gli odierni appellanti hanno posto direttamente
[...]
a fondamento della domanda (restitutoria) proposta dovevano essere necessariamente provati dai medesimi nella loro qualità di attori nel giudizio di primo grado (Cass. n.
24641/2021).
Il motivo sopra esaminato è, dunque, infondato e viene rigettato.
*****
Con il dodicesimo motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto da parte del primo giudice della richiesta di riconvocazione del CTU.
Il motivo è infondato. pagina 30 di 33 Le censure sollevate dall'odierna appellante in considerazione dell'erronea premessa metodologica che le sottende, non sono dotate del necessario fumus per accogliere la richiesta riconvocazione e/o rinnovo della CTU contabile finalizzata a verificarne la fondatezza, di cui si deve ribadire il rigetto anche in questa sede.
Ciò in quanto con essa la parte tende a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ma fondati unicamente sui rilievi eseguiti del consulente di parte, viziati da errore metodologico di fondo nella ricostruzione del tasso effettivo applicato e, conseguentemente, nel criterio seguito per ricostruire il dedotto superamento del tasso soglia, che, pertanto, non possono essere condivisi.
Il motivo di impugnazione, pertanto, anche in questo coso viene respinto.
****
Con il tredicesimo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese di lite di cui afferma, da un lato, non essere esplicitati i criteri di liquidazione, dall'altro, l'erroneità
della pronuncia assunta in violazione dei principi di cui all'art. 92 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo, la Corte rileva che l'importo delle spese liquidato dal giudice di primo grado è congruo in quanto conforme ai parametri (medi) forensi di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M 147/2022, avuto riguardo al valore della causa
(indeterminato) dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
Quanto al secondo profilo, è d'uopo rilevare che la domanda degli attori è stata integralmente respinta, quindi non era ipotizzabile una compensazione – anche solo parziale – per soccombenza reciproca, né è invocabile la novità dei temi trattati,
trattandosi di temi e questioni sulle quali l'orientamento giurisprudenziale, sia di merito,
sia di legittimità, è oramai consolidato.
**** pagina 31 di 33 Il rigetto dei predetti motivi determina l'assorbimento delle ulteriori questioni dedotte, ivi compresa l'asserita violazione della regola della buona fede.
Nello specifico l'appellante ha dedotto (decimo motivo di appello) che l'intermediario abbia violato gli art. 1175-1375 c.c. attraverso le seguenti condotte:
- Praticando interessi usurari;
- Occultando il costo globale della linea di credito;
- Non esponendo il TAN (e così occultando la capitalizzazione composta degli interessi);
- Escludendo il disposto dell'art. 117, co.4, TUB;
- Rifiutandosi di adempiere alla richiesta formulata dagli attori ex art. 119TUB.
Invero, nessuna delle doglianze sopra enunciate è stata ravvisata nella condotta della banca, quindi tale motivo deve ritenersi assorbito nel rigetto degli altri, come analiticamente motivato.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello proposto da Pt_1
e .
[...] Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Parte_2
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 642/2023 emessa dal Tribunale di Terni il 25/09/2023);
- condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata costituita quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
pagina 32 di 33 che liquida in €.6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese generali CP_2
ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché gli appellanti versino un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 17 dicembre 2025
Il Presidente relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 640/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.04.1963 residente a [...] e (c.f.: Parte_2
) nata a [...] il [...], residente in [...]
Martiri della Libertà, n. 17, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Silenzi ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Viale Pasteur n. 33, in forza di delega apposta in calce all'atto di appello;
= Appellanti =
nei confronti di
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., quale mandataria speciale di con Controparte_2
sede in Orvieto (TR), Piazza della Repubblica, n. 21 (p.iva: ), a sua volta P.IVA_2
quale mandataria speciale di con sede legale in Via Parte_3 pagina 1 di 33 Vittorio Alfieri, n. 1 Conegliano (TV) (c.f./p. iva: ) in persona del legale P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Santarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto (TR) in virtù di procura estesa a margine della alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
-Appellata=
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_2 Parte_1
in giudizio censurando la legittimità del contratto di Controparte_2
mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. rep. n. 27.885, racc. n. 7194 stipulato Persona_1
in data 08.06.2006 di € 107.500,00.
A fondamento della domanda lamentavano: - il superamento del limite di finanziabilità
ex art. 38 TUB;
- l'illegittima applicazione da parte della di interessi usurari;
- CP_1
l'indeterminatezza del regime finanziario del mutuo applicato in ragione della capitalizzazione degli interessi pattuiti e, in genere, l'applicazione di un tasso composto e maggiore rispetto a quello pattuito, in violazione del divieto di anatocismo;
- l'omessa indicazione dell'importo della rata, nonché la violazione dell'art. 1284; - l'inosservanza delle regole derivanti dagli obblighi di buona fede e diligenza da parte della nella CP_1
tenuta del rapporto;
-la divergenza tra TAEG/ISC indicato e quello effettivo con conseguente nullità ex art. 117, comma 4, TUB.
Conformemente alle deduzioni svolte domandavano l'accoglimento delle seguenti pagina 2 di 33 conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: A. accertare e dichiarare la nullità del mutuo
meglio indicato in narrativa per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38,
secondo comma, D. Lgs. n. 385/1993; per l'effetto, (i) dichiarare che i mutuatari sono
tenuti soltanto a rimborsare la quota capitale delle rate secondo le scadenze concordate,
(ii) e contestualmente, condannare la alla Controparte_2
restituzione in favore dei mutuatari di tutte le somme pagate a titolo di interessi passivi,
spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte ovvero da
quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi
decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale,
rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero
condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore,
ritenuta di giustizia;
sempre per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, invalidità,
vessatorietà, illiceità e inefficacia o, in subordine, la risoluzione di ogni obbligazione di
garanzia/accessoria al rapporto in contestazione meglio indicato in narrativa, e in
particolare dell'ipoteca rilasciata dai mutuatari in data 8 giugno 2006 contestualmente
alla stipula del mutuo in contestazione (ipoteca iscritta presso i la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Terni il 9 giugno 2006 al Reg. Gen. n. 7575, e al Reg. Part.
1664), ordinando al Conservatore di annotare la sentenza con esonero da qualsiasi
responsabilità; IN SUBORDINE B. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità,
vessatorietà e inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa per
violazione della normativa antiusura, nonché per indeterminatezza ovvero
indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali. Per l'effetto,
(i) dichiarare che i mutuatari sono tenuti soltanto a rimborsare la quota capitale delle
rate secondo le scadenze concordate, (ii) e contestualmente, condannare la
[...]
alla restituzione in favore dei mutuatari di tutte le somme Controparte_2
pagina 3 di 33 pagate a titolo di interessi passivi, spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come
indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della
consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o
dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente
maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
C. in subordine, accertare e dichiarare
la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e inefficacia delle clausole del mutuo meglio
indicato in narrativa stante la violazione degli artt. 116 e ss., T.U.B.; per l'effetto,
dichiarare nulle e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse
applicati e/o inesigibili i relativi interessi, anche per violazione degli artt. 1283 e 1284,
cod. civ., nonché per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni
economiche e contrattuali, con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione di
un tasso pari allo 0%, ovvero, in subordine, al tasso dei B.O.T., così come previsto
dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero al tasso legale. Per l'effetto, condannare la
alla restituzione in favore dei mutuatari delle Controparte_2
somme indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito
della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli
pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese
successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla
restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
D. in via
ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà
e inefficacia delle clausole del contratto di mutuo meglio indicato in narrativa per
indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e
contrattuali, ex artt. 1283 e 1284, terzo comma, cod. civ., con conseguente riconteggio
del rapporto e applicazione del saggio legale, condannando contestualmente la di CP_2
pagina 4 di 33 alla restituzione in favore dei mutuatari delle somme Controparte_2
illegittimamente percepite, da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza
tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla
domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e
maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma,
maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
E. in via di estremo subordine, accertare e
dichiarare l'inadempimento contrattuale della parte mutuante, la violazione degli
obblighi di legge, del principio di buona fede e del canone di diligenza dell'accorto
banchiere, con conseguente inesigibilità degli interessi superiori al tasso dei B.O.T.,
ovvero, in subordine, al saggio legale. Per l'effetto, riconteggiare il rapporto in
contestazione con applicazione del tasso B.O.T. ovvero del tasso legale, e
contestualmente condannare la alla restituzione in Controparte_2
favore dei mutuatari delle somme illegittimamente percepite, da quantificarsi in corso di
causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data
dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese
successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla
restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
IN OGNI
CASO F. condannare la per effetto di quanto Controparte_2
sopra accertato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai
mutuatari in conseguenza della condotta illecita e degli inadempimenti di cui in
narrativa, pari alla somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di
giustizia, se del caso a seguito di valutazione equitativa;
G. accertare e dichiarare la
compensazione tra il credito (anche risarcitorio) vantato dai mutuatari nei confronti
della e l'eventuale credito di quest'ultima verso i Controparte_2
mutuatari; IN VIA ISTRUTTORIA H. disporre una consulenza tecnica d'ufficio (di pagina 5 di 33 natura tecnico - contabile) vòlta ad accertare, da un lato, le reciproche posizioni di dare
e avere tra le parti in relazione al mutuo in contestazione, incluso l'eventuale debito
residuo a carico degli attori, dall'altro, il valore dell'immobile ipotecato a garanzia
della restituzione delle somme mutuate meglio indicato in narrativa;
I. ordinare alla
convenuta l'esibizione dei seguenti documenti: (i) estratto conto generale relativo al
mutuo per cui è causa, dalla stipula alla data della notifica della citazione;
(ii)
documento riepilogativo dei movimenti del predetto mutuo dalla stipula alla data alla
data della notifica della citazione, comprensivo dell'elenco delle partite aperte;
(iii)
comunicazioni periodiche e documenti di sintesi delle principali condizioni economiche
inviati dalla banca ai clienti dalla genesi del rapporto in contestazione sino alla data
della notifica della citazione;
(iv) conteggi periodici relativi all'estinzione anticipata del
mutuo in contestazione inviati ai mutuatari dalla stipula sino alla data della notifica
della citazione;
(v) fogli informativi inerenti al contratto di mutuo per cui è causa;
(vi)
comunicazioni inerenti alla classificazione dei mutuatari inviate dalla banca dalla
genesi del rapporto in contestazione sino alla data della notifica della citazione;
(vii)
certificazioni degli interessi (corrispettivi e moratori) pagati annualmente dagli attori,
relative all'arco temporale compreso tra la conclusione del mutuo in contestazione e la
data della notifica della citazione;
(viii) documentazione avente ad oggetto l'istruttoria
prodromica alla concessione del mutuo per cui è causa, inclusa la perizia di stima dei
beni ipotecati a garanzia della restituzione delle somme erogate. Con vittoria delle
spese (anche generali) e compensi di causa, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati,
da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario».
Si costituiva in giudizio che contestava integralmente la Controparte_1
domanda avversaria e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Terni, contrariis reiectis, per le causali esposte in narrativa: - pagina 6 di 33 rigettare le domande proposte dagli attori nei confronti della Controparte_2
perché inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto;
- con
[...]
vittoria di spese e competenze”
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile;
quindi il
Tribunale di Terni, con sentenza n. 642/2023, pubblicata il 25.09.2023, rigettava le domande degli attori e li condannava alla refusione delle spese di lite -ivi comprese quelle di CTU- in favore della convenuta.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 642/2023 hanno interposto appello Pt_1
e per i seguenti motivi:
[...] Parte_2
1) “NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA RIGETTATO LA DOMANDA AVANZATA DALLA
MUTUATARIA AL FINE DI SENTIR DICHIARARE LA CONVERSIONE DEL MUTUO
DA FENERATIZIO A GRATUITO A CAUSA DELLA PATTUIZIONE DI INTERESSI E
ONERI USURARI, SEGNATAMENTE NELLA PARTE IN CUI HA ESCLUSO
L'INCIDENZA DELLA COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA SUL TASSO
EFFETTIVO GLOBALE DEL MUTUO. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ARTT. 2, L. N. 108/1996, 1, D.L. N.
394/2000, CONVERTITO IN L. N. 24/2001, 644, COD. PEN., 1815, COD. CIV.).
OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO, OGGETTO DI
DISCUSSIONE TRA LE PARTI”.
La sentenza è errata nella parte in cui il primo giudice ha escluso le commissioni di estinzione anticipata dall'indagine ai fini della determinazione dell'usura (genetica) del rapporto.
Sostengono gli appellanti che con riferimento al T.E.G., alla luce del disposto di cui all'art. 644, cod. pen., vanno annoverati anche gli oneri correlati a scenari di attuazione pagina 7 di 33 del rapporto obbligatorio alternativi rispetto allo svolgimento ordinario (quale la commissione per l'estinzione anticipata).
2) “NULLITÀ, ERRONEITÀ, INGIUSTIZIA E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA OMESSO DI STATUIRE SULLA
DOMANDA TESA A SENTIR DICHIARARE L'USURA ORIGINARIA DEL MUTUO
CONNESSA AGLI SCENARI DIVERSI DALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL
RAPPORTO. IN SUBORDINE, NULLITÀ, ERRONEITÀ, INGIUSTIZIA E
ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI
TERNI HA RIGETTATO IMPLICITAMENTE, O COMUNQUE CON UNA
MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA, LA
PREDETTA DOMANDA. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ARTT. 24 E 111, COST.; ARTT. 2, L. N.
108/1996, 644, COD. PEN., 1, D.L. N. 394/2000, CONVERTITO IN L. N. 24/2001;
ARTT. 112, 132, C.P.C., 118, DISP. ATT. C.P.C.; ARTT. 1815, 1224, COD. CIV.).
TRAVISAMENTO DEGLI ATTI PROCESSUALI”.
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice ha omesso la pronuncia circa l'usura genetica riconducibile agli sviluppi patologici del rapporto contrattuale come dedotta dall'appellante in ragione delle simulate differenti proiezioni di calcolo afferenti sia l'ipotesi del ritardato pagamento, sia l'ipotesi della intervenuta risoluzione/decadenza dal beneficio del termine alla scadenza della settima rata, che – ad avviso della parte appellante
- evidenziano valori superiori al tasso soglia.
In via gradata, laddove l'omessa pronuncia sul punto sia da intendersi come rigetto implicito, la decisione è comunque errata in quanto ai fini dell'accertamento dell'usura oggettiva originaria deve aversi riguardo agli interessi, commissioni, remunerazioni e spese
(ad eccezione delle imposte e tasse) a qualunque titolo pattuiti e dunque anche agli oneri pagina 8 di 33 generati dalla patologia del rapporto.
A dire dell'appellante, la verifica della sussistenza dell'usura originaria può essere effettuata anche mediante simulazioni alternative al regolare ammortamento, come la risoluzione contrattuale, con l'ulteriore corollario che ogniqualvolta in tali scenari il tasso di rendimento finanziario dell'operazione creditizia (T.I.R.) risulti superiore al tasso soglia vigente alla data della conclusione del contratto, ricorre usura genetica con conseguente conversione del rapporto ex art. 1815, co.2, c.c.
3)“NULLITÀ, ERRONEITÀ, INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI
IL TRIBUNALE DI TERNI HA RIGETTATO LA DOMANDA TESA A SENTIR
DICHIARARE L'USURA ORIGINARIA DEL MUTUO DETERMINATA DAI COSTI
IMPLICITI OCCULTI. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE
DI NORME DI DIRITTO (ARTT. 2, L. N. 108/1996, 644, COD. PEN., 1, D.L. N.
394/2000, CONVERTITO IN L. N. 24/2001, 1815, 1224 1283, 1284, COD. CIV.)”.
La sentenza è censurata nella parte in cui il primo giudice, aderendo alle verifiche effettuate dal suo ausiliario, ha respinto, ritenendola infondata, la tesi sostenuta dagli attori circa le ripercussioni generete dai costi occulti del mutuo sul Tasso Effettivo Globale.
Sostiene l'appellante che tra i costi e spese le direttamente collegate all'erogazione del finanziamento, va incluso anche il costo occulto implicito a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta del piano di ammortamento alla francese.
4)“NULLITÀ, ERRONEITÀ, ILLEGITTIMITÀ E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA
NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA RITENUTO CHE IL
DISALLINEAMENTO TRA IL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE, RECTE,
L'INDICATORE SINTETICO DI COSTO, ESPOSTO NEL MUTUO RISPETTO AL
VALORE REALE SIA MINIMO, IRRILEVANTE, IN DEFINITIVA TRASCURABILE E DI
pagina 9 di 33 NESSUN IMPATTO SULLA TRASPARENZA. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED
ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ART. 6, PAR. 1, LETT. D,
DIRETTIVA C.E. N. 2005/29; ARTT. 116, 117 D. LGS. N. 385/1993. MOTIVAZIONE
INSUFFICIENTE, ILLOGICA CONTRADDITTOPRIA TRAVISAMENTO DELLE
RISULTANZE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO”.
La sentenza è errata laddove il giudice di prime ha ritenuto “minimale” lo scostamento dell' in raffronto al valore reale. Pt_4
Sostiene che la discrasia tra l' dichiarato dalla Banca e quello effettivo non Pt_4
soggiace ad alcun ordine di grandezza potendo essere colta, come disposto dalla Banca
D'Italia, fino al secondo decimale.
5) “QUINTO MOTIVO. NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA RITENUTO CHE
TANTO L'INDICATORE SINTETICO DI COSTO QUANTO IL TASSO ANNUO
EFFETTIVO GLOBALE NON COSTITUISCONO UN ELEMENTO ESSENZIALE E
INDEFETTIBILE DEL MUTUO. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ART. 6, PAR. 1, LETT. D, DIRETTIVA C.E.
N. 2005/29; ARTT. 116, 117, 121, 122, 125-BIS, 127, D. LGS. N. 385/1993; ARTT.
1175, 1337, 1375, COD. CIV.; ARTT. 3 E 9 DELIBERA COMITATO
INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO 4 MARZO 2003; § 1 E §
8, SEZIONE II, PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA 29 LUGLIO 2009).
MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA”.
Par La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che l' e il T.A.E.G. non vanno qualificati alla stregua di un tasso di interesse o di una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolgono unicamente una funzione informativa, per cui l'omessa o l'errata indicazione dell' Pt_4
pagina 10 di 33 o del T.A.E.G. non è riconducibile alla fattispecie astratta dell'art. 117, sesto comma,
T.U.B.
L'obbligo per l'intermediario di esporre l'. e il T.A.E.G. nei contratti conclusi con Pt_4
la clientela - che trova la sua fonte normativa negli art. 115 e ss del T.U.B., oltre che nelle disposizioni (di attuazione) emanate dalla Banca d'Italia e dal Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (art. 3 e 9 delibera 4.3.2003) - è
funzionale a porre il cliente in condizione di effettuare scelte razionali, compatibili con la propria capacità reddituale, economica e finanziaria, sicché costituisce l'elemento fondamentale tra le previsioni contrattuali, poiché esprime il costo complessivo dell'operazione su cui converge il consenso delle parti.
6) “NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA ESCLUSO L'INDETERMINATEZZA DELLA
TABELLA DI AMMORTAMENTO ALLEGATA AL MUTUO. TRAVISAMENTO DEL
MATERIALE PROBATORIO”.
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice ha respinto le censure attore rivolta alla indeterminatezza del piano di ammortamento allegato al contratto che
– a dire dell'appellante -non indica né le somme dovute dai mutuatari a titolo di interessi/capitale, né le date di scadenza di ciascuna rata, ma riporta soltanto il numero complessivo delle rate (trecento) nonché una ripartizione in ipotetiche quote di capitale e interessi in una rata di importo non meglio identificato, la cui sommatoria restituisce valori non immediatamente associabili all'importo della rata a carico degli appellanti.
In particolare, la tabella non esplicita la tipologia di ammortamento alla francese che,
anche a causa dell'effetto anatocistico che puo determinare, non permette di stimare i costi connessi alla linea di credito.
7) “NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN pagina 11 di 33 CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA ESCLUSO L'INDETERMINATEZZA DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO E, A CASCATA, L'INOSSERVANZA
DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA, RITENENDO IL
REGOLAMENTO CONTRATTUALE CHIARO, INTELLIGIBILE E, IN DEFINITIVA,
CONFORME AL PARADIGMA NORMATIVO. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED
ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ARTT. 116, 117, D. LGS. N.
385/1993; ARTT. 1175, 1337, 1375, 1325, 1346, 1418, 1419, COD. CIV.; ISTRUZIONI
DI VIGILANZA PER LE BANCHE, TITOLO X, CAPITOLO 1, SEZIONE II, § 3.1, E
SEZIONE III, § 3). TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DELLE RISULTANZE
PROCESSUALI. OMESSO ESAME, O IN ALTERNATIVA TRAVISAMENTO, DELLE
RISULTANZE DELLA CONSULENZA TECNICA INTEGRATIVA”.
La sentenza è censurata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato le domande spiegate dagli attori al fine di sentir dichiarare la nullità del mutuo a causa dell'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, nonché a cascata, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria.
Sostiene l'appellante che il contratto di mutuo sottace il Tasso Annuo Effettivo, il regime finanziario dell'operazione, la tipologia di ammortamento del mutuo.
La clausola del mutuo afferente il tasso di interesse non soddisfa la condizione della determinatezza richiesta a pena di nullità dagli art. 117, T.U.B., 1284, 1418 e 1346 c.c..
Stante la nullità della pattuizione avente ad oggetto il tasso di interesse del contratto, il piano di ammortamento del mutuo andrà rideterminato, al tasso sostitutivo ex art. 117,
TUB, in regime di capitalizzazione semplice.
8)“NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA ESCLUSO L'INOSSERVANZA AL DIVIETO DI
ANATOCISMO. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DI pagina 12 di 33 NORME DI DIRITTO (ARTT. 116, 117, 120, 127, D. LGS. N. 385/1993, 1283, 1284,
1325, 1346, 1418, 1419 COD. CIV., 2, 3 E 7 DELIBERA COMITATO
INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO 9 FEBBRAIO 2000).
OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO, OGGETTO DI
DISCUSSIONE TRA LE PARTI”.
La sentenza è pure errata nella parte in cui il primo giudice – aderendo ai rilievi del CTU
- ha ritenuto che il metodo di ammortamento alla francese sia scevro di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, il che esclude in radice l'anatocismo.
Sostiene l'appellante che nel regime composto, ovverosia il regime finanziario del mutuo, gli interessi vengono calcolati periodicamente sul montante maturato – che però
comprende anche gli interessi scaduti in precedenza rimasti impagati – e nel momento in cui maturano, o vengono pagati, si accorpano immediatamente al capitale, che così
lievita di periodo in periodo, in successive capitalizzazioni degli interessi fino alla scadenza del finanziamento.
Il vincolo della rata costante alle varie scadenze dell'ammortamento alla francese,
accompagnato dal pagamento anticipato nella rata di un maggior carico di interessi,
viene a ricreare un effetto roll-over, comprimendo la quota complementare di capitale a rimborso, e ampliando, per quanto di ragione, il valore medio di utilizzo del finanziamento, e con esso, il carico stesso degli interessi risultanti dal piano, sino al valore complessivo del monte interessi propedeuticamente determinato, in regime composto, nel valore della rata.
9) “NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA ESCLUSO L'INDETERMINATEZZA DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DOVUTA ALL'OMESSA INDICAZIONE DEL REGIME
FINANZIARIO DEL MUTUO, TRASCURANDO COSÌ L'APPARATO pagina 13 di 33 SANZIONATORIO CORRELATO ALLA PREDETTA OMISSIONE. VIOLAZIONE
NONCHÉ FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ARTT. 116,
117, 120, 127, D. LGS. N. 385/1993, 1175, 1337, 1283, 1284, 1325, 1346, 1418, 1419
COD. CIV.). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI
PRINCIPI ALLA BASE DEL RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO NEL
PROCESSO CIVILE (ARTT. 2697, COD. CIV., 115, C.P.C.)”.
La sentenza è censurata nella parte in cui il primo giudice ha escluso che la mancata esplicitazione del regime finanziario del mutuo sia causa di indeterminatezza del contratto.
Afferma l'appellante che l'analisi compita dal perito di parte ha evidenziato che la rata del mutuo è calcolata con la formula dell'interesse composto, associata alla metodologia di ammortamento alla francese, che sviluppa un maggior debito per interessi rispetto allo stesso piano stilato in capitalizzazione semplice.
Il regime di un finanziamento basato sull'ammortamento alla francese costituisce un elemento su cui deve fondarsi – a pena di invalidità delle clausole contrattuali – il consenso del cliente.
La tabella di ammortamento del finanziamento rappresenta la proiezione numerica di formule e criteri di calcolo del tasso di interesse, (quali il regime finanziario prescelto e il metodo di calcolo degli interessi utilizzato) che devono essere previamente esplicitati nelle previsioni pattizie, quindi conoscibili già all'atto dell'assunzione dell'obbligazione negoziale.
L'allegazione del piano di ammortamento - afferma l'appellante - non è idonea a colmare le lacune del contratto, né a sanare clausole nulle per violazione di norme imperative.
10) “NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER AVERE IL pagina 14 di 33 TRIBUNALE DI TERNI OMESSO DI PRONUNCIARSI SULLA VIOLAZIONE DELLE
REGOLE DELLA BUONA FEDE CONTRATTUALE E SULL'INOSSERVANZA DEGLI
OBBLIGHI DI DILIGENZA QUALIFICATA DELL'ACCORTO BANCHIERE. IN
SUBORDINE, NULLITÀ, ERRONEITÀ, INGIUSTIZIA E ILLEGITTIMITÀ DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA IMPLICITAMENTE
RITENUTO LA CONDOTTA DELLA BANCA CONFORME ALLA BUONA FEDE E
ALLA DILIGENZA QUALIFICATA. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ART. 2, COST.; 1175, 1176, 1337, 1366,
1375, COD. CIV.). OMESSO ESAME CIRCA ALCUNI FATTI DECISIVI PER IL
GIUDIZIO. TRAVISAMENTO DEGLI ESITI DELLA CONSULENZA TECNICA
D'UFFICIO”.
La sentenza è pure errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ravvisato la conformità dell'operato della alla clausola generale di buona fede. CP_1
Deduce l'appellante che gli elementi addotti a fondamento della citazione del giudizio di primo grado, unitamente ai rilievi confluiti nella perizia di parte, mostrano che la CP_1
ha lucrato interessi e compensi maggiori rispetto a quanto consentito dalla legge così
violando gli art. 1175 e 1375 c.c. che impongono ai contraenti l'obbligo di tenere un contegno orientato alla correttezza.
11) “NULLITÀ, ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER AVERE IL
TRIBUNALE DI TERNI RIGETTATO L'ISTANZA DI ESIBIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELLA FASE STRAGIUDIZIALE. VIOLAZIONE
NONCHÉ FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ARTT. 24 E
111, COST., 1374 E 1375, COD. CIV., 210 E 116 C.P.C., 117 E 119, D. LGS. N.
385/1993). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI
PRINCIPI ALLA BASE DEL RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO NEL pagina 15 di 33 PROCESSO CIVILE (ARTT. 2697, COD. CIV., 115, C.P.C.). TRAVISAMENTO DEGLI
ATTI PROCESSUALI. OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL
GIUDIZIO, OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI”.
La decisione del primo giudice è errata nella parte in cui ha rigettato l'istanza ex art. 210
c.p.c.
Parte appellante sottolinea che nell'ultima pagina dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure è puntualizzato: “il presente atto di citazione deve intendersi anche quale
formale richiesta ex art. 119 T.U.B., diretta ad ottenere la consegna della
documentazione bancaria meglio indicata nella lettera “H” delle conclusioni”.
Ciò – a suo dire – è sufficiente a dimostrare che i clienti hanno azionato sia l'art. 117 sia l'art. 119 del TUB.
La mutuante non ha ottemperato alla richiesta, sicché parte appellante ha chiesto al primo giudice di voler disporre l'esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c.; il
Tribunale, respingendo l'istanza, ha violato l'art. 119, quarto comma, T.U.B.,
comprimendo ingiustificatamente il diritto di azione/difesa degli appellanti.
12) “LA SENTENZA È ERRATA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RITENUTO
LA CAUSA MATURA PER LA DECISIONE, RIGETTANDO L'ISTANZA DEGLI
ATTORI TESA A CONSEGUIRE LA RICONVOCAZIONE DEL CTU”.
Afferma l'appellante che le conclusioni cui è pervenuto il CTU – recepite dal primo giudice – sono inattendibili, lacunose e non rispettose dei recenti approdi giurisprudenziali in materia di usura, anatocismo e trasparenza bancaria.
Tale inattendibilità - a suo dire - richiede un rinnovo della CTU, conferendo al nominando ausiliario l'incarico di effettuare le indagini e i calcoli tenendo conto delle censure svolte con l'atto di appello.
13) “NULLITÀ, ERRONEITÀ, ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN pagina 16 di 33 CUI IL TRIBUNALE DI TERNI HA CONDANNATO I CLIENTI ALLA RIFUSIONE
DELLE SPESE DI LITE. MOTIVAZIONE APPARENTE, O IN SUBORDINE
LACUNOSA. OMESSO ESAME CIRCA FATTI DECISIVI IN ORDINE ALLA
RIPARTIZIONE DELLE SPESE LEGALI. VIOLAZIONE NONCHÉ FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LA
RIPARTIZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI NEL PROCESSO (ARTT. 91, 92, C.P.C.)”.
Ad avviso dell'appellante la decisione del Tribunale è da censurare anche in punto di spese laddove non ha esplicitato i parametri adottati per la liquidazione delle spese di lite, il che - a suo dire - rende impossibile vagliare la correttezza dei criteri di liquidazione.
Inoltre, la statuizione è il frutto di una errata applicazione della regola di cui all'art. 92 c.p.c.
Sostiene che le questioni sottoposte al vaglio del primo giudice rivestono plurimi aspetti controversi della massima importanza nell'ottica della decisione, come la questione
Par dell'inquadramento giuridico dell' , che - a suo avviso - uno dei maggiori temi dibattuti in giurisprudenza.
In ragione di ciò sostiene che era lecito attendersi una decisione meno penalizzante per la
Cliente, ossia la compensazione totale, o anche parziale delle spese di lite.
In conformità dei motivi dedotti, previa richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica espletata in primo grado, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado.
Con comparsa di risposta del 12.04.2024 si è costituita che Controparte_1
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 121, 342 e
348 bis, 348 ter e 434 c.p.c.; sotto un profilo di merito ha contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni sollevate dagli appellanti, chiedendo il rigetto dell'appello proposto con il favore delle spese di lite.
pagina 17 di 33 In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 21.05.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Preliminarmente ritiene questa Corte che debba ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata, essendo ormai la causa passata in decisione nel merito.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello,
sollevata dalla parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c., che deve ritenersi infondata giacché l'appello non risulta carente dei requisiti imposti a pena di inammissibilità dall'art. 342 c.p.c., in quanto contiene una compiuta contestazione della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi che la sorreggono, con l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
Quanto all'eccepito superamento dei limiti dimensionali degli atti, la Corte osserva che come previsto ai sensi dell'art. 46 delle disp. Att. c.p.c., il mancato rispetto delle
specifiche tecniche sulla forma e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma
può (in ipotesi) essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
L'appello è, dunque, ammissibile.
*****
Passando all'esame dei motivi di gravame, con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui esclude dal calcolo dell'usura le commissioni di estinzione anticipata del finanziamento.
La censura non merita di essere accolta. pagina 18 di 33 Osserva la Corte che la commissione di anticipata estinzione (del mutuo) non rientra nel novero delle voci che, ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.c. concorrono a determinare il tasso usurario (TEG).
Secondo un autorevole arresto giurisprudenziale, dal quale non si ha motivo di discostarsi,
“sebbene a mente della l. 108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo
globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire
ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari,
debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per
l'operazione conclusa dal cliente, ciò, tuttavia, non consente di estendere la norma anche
alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa non costituisce un onere collegato
all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del
rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte
mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi
originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto
dell'anticipato scioglimento” (Cass. n. 13228/2023, in motivazione).
Dunque, non sono accomunabili nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (come la penale di anticipata estinzione e gli interessi).
La penale di anticipata estinzione costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. La
natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.
In altri termini, la commissione in parola non è collegata - se non indirettamente - pagina 19 di 33 all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso;
non si è di fronte, cioè, a
«una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti (Cass. n. 7352/2022,
Cass. n. 8109/2022, Cass. n. 4597/2023).
Tale impostazione, peraltro, è coerente con il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018;
Cass. n. 1464/2019; Cass. n. 8109/2022).
Il motivo di impugnazione è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'omessa pronuncia/rigetto implicito del Tribunale circa l'usura genetica riconducibile agli sviluppi patologici del rapporto ed ai c.d. costi occulti del finanziamento.
Le argomentazioni dedotte dagli appellanti a sostegno dei predetti motivi non colgono nel segno.
La Corte si esprime in termini di assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, di scenari probabilistici prospettati dall'appellante e dal suo
CTP.
Tale metodologia contempla nella base di calcolo anche oneri eventuali e da inadempimento mai applicati o irrealizzabili.
Tale approccio deriva dall'applicazione inappropriata di formule di calcolo (non previste dalle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura) che si basano su inadempimenti astratti, ipotetici e mai verificatisi concretamente.
In sostanza, si tratta una operazione sconosciuta alla normativa primaria e regolamentare, pagina 20 di 33 inattendibile e priva di significato (Trib. Milano 16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017,
13.2.2018, 17.5.2018; Trib. Torino 13.9.2017 e 20.3.2018; Trib. Bologna 5.3.2018; Trib.
Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Lanciano 20.3.2018; Trib. Pavia 10.1.2019, App. Milano
23.4.2019; Trib. Asti 6.8.2019; Trib. Napoli 28.12.2020; Trib. Roma 1.6.2021; Trib.
Firenze 20.4.2022; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369).
Tale metodologia, infatti, si pone in palese contrasto con il principio di simmetria elaborato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass., Sez. Un., n.
19597/2020), secondo cui il sistema dell'usura (presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi.
Come noto, al calcolo del tasso soglia usura (stabilito dalle Istruzioni di Banca d'Italia in materia di usura) non concorrono remunerazioni, commissioni e spese: a) meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;
b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi.
Le Sezioni Unite con la sopra richiamata sentenza n. 19597/2020 hanno stabilito che il tasso di mora rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento: «rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente».
Adottando la metodologia invocata dall'appellante si finirebbe per far dipendere la valutazione dell'invalidità (per illiceità) del contratto da accadimenti eventuali e patologici attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione (usura originaria: vizio genetico). pagina 21 di 33 Né la pretesa (e non provata) usurarietà originaria del rapporto è determinata da quello che l'appellate definisce “il costo occulto insito nel regime di capitalizzazione composta del piano di ammortamento alla francese” che come verrà evidenziato nel proseguo
(ottavo e nono motivo di appello) non genera alcun effetto anatocistico.
Per tali ragioni, anche tali motivi sono infondati, dunque, sono respinti.
****
Il quarto e il quinto motivo di impugnazione vengono trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
Con essi l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che l' non costituisce un elemento essenziale del contratto. Parte_5
Va preliminarmente osservato che l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla
Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC)
comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia”.
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB.
Tale impostazione giuridica è del tutto coerente con il principio di diritto – cui il Collegio pagina 22 di 33 intende dare continuità - enunciato da Cass. n. 39169/2021, secondo cui “In tema di
contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo
globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale,
non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione
nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una
maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo
globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo
elencati in contratto” (nello stesso senso Cass. 14000/2023; Cass. 15130/2024; Cass.
7382/2025).
D'altra parte (come correttamente rilevato dal giudice di prime cure) la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_6
esclusivamente per il caso del credito al consumo nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa), che prevede che “Sono
nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che,
contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono
stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della
clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ne consegue (come affermato dal Tribunale) che l'unico rimedio di cui si sarebbe potuto avvalere il mutuatario sarebbe stato di natura risarcitoria (sempre che - e non è questo il caso – abbia dedotto e provato di aver subito un pregiudizio, nonché il nesso di causalità
tra condotta scorretta della banca e danno). pagina 23 di 33 D'altronde sulla questione è tornata a pronunciarsi la Cassazione che, con un recente provvedimento (ordinanza 14 febbraio 2023 N. 4597), ha affermato che“l'erronea
Pa indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca
(dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla
clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi
dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”, con ciò ribadendo l'arresto giurisprudenziale citato.
Da quanto esposto deriva che entrambi i motivi di impugnazione in disamina devono ritenersi infondati e vanno respinti.
****
Con il sesto motivo di impugnazione parte appellante lamenta che l'indeterminatezza della tabella di ammortamento allegata al contratto non sia idonea ad esprimere in termini di chiarezza ed intelligibilità le somme dovute dai mutuatari a titolo di interessi/capitale,
laddove “la somma delle quote di capitale e di interessi trascritte nelle singole righe
restituisce valori anomali non immediatamente associabili all'importo della rata”.
Il motivo è anche in questo caso infondato.
Invero, come emerge chiaramente ad una semplice lettura, il “PIANO DI
AMMORTAMENTO” - allegato (B) del contratto di mutuo - è testualmente espresso in termini di “PERCENTUALE DI CAPITALE MUTUATO” con “PERIODICITA': MENSILE” (cfr.
Doc. 5 in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Per ciascun “NUMERO DI PERIODO” di cui si compone (300) è riportata la relativa quota di capitale e di interessi espressa in termini percentuali (%) rispetto all'importo complessivo del finanziamento (euro 107.550,00), di talché attraverso una semplice operazione matematica si perviene all'esatto ammontare di ognuna di esse che, sommate tra di loro,
esprimono costantemente l'importo della rata (euro 673,05) indicata in contratto. pagina 24 di 33 Nessuna indeterminatezza, dunque, si rinviene nella tabella del piano di ammortamento allegata al contratto, sottoscritta dagli odierni appallanti.
Il motivo è, quindi, infondato e viene respinto.
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Con l'ottavo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha escluso l'effetto anatocistico nel sistema di ammortamento del mutuo c.d. alla francese.
Ritiene l'appellante che nel regime finanziario del mutuo (a capitalizzazione composta)
gli interessi vengono calcolati periodicamente sul montante maturato - che però
comprende pure gli interessi scaduti in precedenza rimasti impagati – e si accorpano al capitale che così aumenta in successive capitalizzazioni degli interessi fino alla scadenza,
generando, anch'esso, costi occulti a carico del mutuatario (terzo motivo di impugnazione).
La questione sottoposta al vaglio della Corte richiede, preliminarmente, necessario illustrare le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese".
Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente).
Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi,
calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce pagina 25 di 33 l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
L'ammortamento alla francese prevede, dunque, che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi.
Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, anche solo astrattamente non è ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Deve, quindi, escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, con conseguente effetto anatocistico.
Sulla questione, nel senso sopra descritto, si sono pronunciare le Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 15130 del 29.05.2024, secondo cui “In tema di mutuo
bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi pagina 26 di 33 debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i
clienti”.
Tale approdo giurisprudenziale, confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità
(Cass. 7382/2025) è pienamente condiviso anche da questa Corte.
Il motivo è dunque infondato e non può essere accolto.
*****
Il settimo ed il nono motivo di appello vengono trattati congiuntamente in quanto connessi.
Con essi gli appellanti si dolgono della indeterminatezza delle condizioni economiche del finanziamento.
Nello specifico la sentenza viene impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso che l'omessa indicazione del regime finanziario del mutuo da parte della configuri CP_1
una causa di nullità delle clausole contrattuali.
Ad avviso di parte appellante la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione (“composto”) degli interessi comporta l'indeterminatezza del tasso di interesse, con conseguente nullità della relativa clausola e applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
I motivi sono entrambi infondati.
Osserva la Corte che anche la questione “se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e delle modalità di ammortamento alla francese comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto e di conseguenza la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario” ha costituito oggetto
(tra l'altro) della già citata pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. pagina 27 di 33 15130/2024) la cui impostazione - si ribadisce - è, in questa sede, pienamente condivisa,
nel senso che “alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il
contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè
la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della natura del prestito, della
periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Orbene, nel caso in esame, il contratto di mutuo e le relative “condizioni economiche” -
allegate e sottoscritte - riportano espressamente l'importo erogato (€ 107.500,00), la durata (25 anni), la periodicità del rimborso (mensilità posticipate, definitivamente
determinate e convenute in Euro 673,05 ciascuna) e la relativa decorrenza (…a partire
dal mese successivo a quello in cui si è pervenuto al rilascio della somma depositata o è
venuto a cadere il novantesimo giorno dalla stipulazione del presente contratto), il numero complessivo delle rate (300), il tasso di interesse mensile (fisso) (pari ad 1/12 del
tasso nominale annuo del 5,700%) il tasso di mora (stabilito trimestralmente …
aumentando del 50% … e arrotondando il risultato allo 0,05% inferiore, il tasso effettivo
globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi della legge 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come mutui
a garanzia reale a tasso fisso), (cfr. art. 4 e 5 del contratto di mutuo – in Doc. 5 alla comparsa di costituzione – in fascicolo di primo grado della parte appellata).
Tale contratto, risulta, poi essere stato concordemente modificato dalle parti nell'anno
2016 mediante la previsione di rate mensili costanti di €.568,00 al tasso di interesse a scalare nella misura fissa del 3,20% nominale annuo da dividere per dodici ai fini del calcolo del tasso mensile, con TAEG pari al 3,25% (cfr. All. 6 alla comparsa di costituzione – in fascicolo di primo grado della parte appellata).
Agli atti, come sopra evidenziato, risulta anche il piano di ammortamento, sottoscritto dagli odierni appellanti, agevolmente intellegibile, che attraverso una semplice operazione pagina 28 di 33 (moltiplicazione) matematica, consente per ciascuna delle 300 di cui si compone, la determinazione della quota capitale, di quella per interessi e, dalla somma tra le due, la determinazione della rata mensile (costante) e coincidente con quella indicata in contratto pari a € 673,05.
Su questa premessa, l'indicazione della formula di capitalizzazione degli interessi non aggiunge informazioni necessarie alla determinazione dell'obbligazione restitutoria e alla composizione delle rate.
Gli odierni appellanti erano stati, quindi, posti nelle condizioni di conoscere compiutamente le condizioni economiche del finanziamento nonché il metodo di calcolo utilizzato dalla Banca per quantificare l'obbligazione restitutoria.
In conclusione, nel caso in esame, deve escludersi sia che la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi incida negativamente sul requisito di determinatezza o determinabilità del contratto causandone la nullità parziale, sia la prospettata indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto.
I motivi anche in questo sono, dunque, infondati e vengono integralmente rigettati.
*****
Con l'undicesimo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Rileva la Corte che è principio abitualmente affermato e condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'esibizione ex art. 210 c.p.c., non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa reperire la documentazione bancaria, acquisendone copia e producendola in causa (Cass. 19475/2005).
Nel contenzioso bancario tale possibilità di acquisizione, infatti, è specificatamente prevista dall'art. 119, comma 4, T.U.B., che riconosce al cliente il diritto di ottenere la consegna della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con l'istituto di credito. pagina 29 di 33 Ne consegue che in mancanza - come nel caso in esame - dell'autonomo esercizio di tale diritto da parte del correntista - prima del giudizio - la richiesta di esibizione non sia invocabile, in quanto finalizzata a supplire ad una lacuna probatoria nella quale è incorsa la parte (attrice – odierna appellante) onerata alla produzione (cfr. Cass. 24641/2021,
Cass. 23861/2022; Cass. 9082/2023 , secondo cui: “Il diritto spettante al cliente, a colui
che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad
ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste
in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119,
comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso
l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale
disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta
alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato).
In sostanza, difetta nella fattispecie il presupposto della impossibilità o della estrema difficoltà, per l'odierna appellante (attrice in primo grado) di procurarsi la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della pretesa avendone ben potuto fare preventiva richiesta alla CP_3
, trattandosi di fatti e situazioni che gli odierni appellanti hanno posto direttamente
[...]
a fondamento della domanda (restitutoria) proposta dovevano essere necessariamente provati dai medesimi nella loro qualità di attori nel giudizio di primo grado (Cass. n.
24641/2021).
Il motivo sopra esaminato è, dunque, infondato e viene rigettato.
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Con il dodicesimo motivo di impugnazione l'appellante si duole del rigetto da parte del primo giudice della richiesta di riconvocazione del CTU.
Il motivo è infondato. pagina 30 di 33 Le censure sollevate dall'odierna appellante in considerazione dell'erronea premessa metodologica che le sottende, non sono dotate del necessario fumus per accogliere la richiesta riconvocazione e/o rinnovo della CTU contabile finalizzata a verificarne la fondatezza, di cui si deve ribadire il rigetto anche in questa sede.
Ciò in quanto con essa la parte tende a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ma fondati unicamente sui rilievi eseguiti del consulente di parte, viziati da errore metodologico di fondo nella ricostruzione del tasso effettivo applicato e, conseguentemente, nel criterio seguito per ricostruire il dedotto superamento del tasso soglia, che, pertanto, non possono essere condivisi.
Il motivo di impugnazione, pertanto, anche in questo coso viene respinto.
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Con il tredicesimo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese di lite di cui afferma, da un lato, non essere esplicitati i criteri di liquidazione, dall'altro, l'erroneità
della pronuncia assunta in violazione dei principi di cui all'art. 92 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo, la Corte rileva che l'importo delle spese liquidato dal giudice di primo grado è congruo in quanto conforme ai parametri (medi) forensi di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M 147/2022, avuto riguardo al valore della causa
(indeterminato) dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
Quanto al secondo profilo, è d'uopo rilevare che la domanda degli attori è stata integralmente respinta, quindi non era ipotizzabile una compensazione – anche solo parziale – per soccombenza reciproca, né è invocabile la novità dei temi trattati,
trattandosi di temi e questioni sulle quali l'orientamento giurisprudenziale, sia di merito,
sia di legittimità, è oramai consolidato.
**** pagina 31 di 33 Il rigetto dei predetti motivi determina l'assorbimento delle ulteriori questioni dedotte, ivi compresa l'asserita violazione della regola della buona fede.
Nello specifico l'appellante ha dedotto (decimo motivo di appello) che l'intermediario abbia violato gli art. 1175-1375 c.c. attraverso le seguenti condotte:
- Praticando interessi usurari;
- Occultando il costo globale della linea di credito;
- Non esponendo il TAN (e così occultando la capitalizzazione composta degli interessi);
- Escludendo il disposto dell'art. 117, co.4, TUB;
- Rifiutandosi di adempiere alla richiesta formulata dagli attori ex art. 119TUB.
Invero, nessuna delle doglianze sopra enunciate è stata ravvisata nella condotta della banca, quindi tale motivo deve ritenersi assorbito nel rigetto degli altri, come analiticamente motivato.
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Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello proposto da Pt_1
e .
[...] Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Parte_2
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 642/2023 emessa dal Tribunale di Terni il 25/09/2023);
- condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata costituita quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
pagina 32 di 33 che liquida in €.6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese generali CP_2
ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché gli appellanti versino un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 17 dicembre 2025
Il Presidente relatore
(dott. Simone Salcerini)
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