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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1490/2021
Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ed estensore
3) dott.ssa Maria Arcella Giudice onorario nel procedimento n.v.g 1490/2021 avente ad oggetto ricorso ex art. 709 ter c.p.c. e domanda ex art. 330 c.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Falanga n.62, C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1 in virtù di mandato in atti dall'avv. Luca Avvisati e dall'avv. Gianfranco Telese, con studio in Torre
Annunziata alla via P. Fusco n. 61, ove elettivamente domicilia RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
41 C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al Vico Tre Re a Toledo n. 60, C.F._2 presso lo Studio dell'avv. Maria Giuseppa D Aquino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
AVV. VALENTINA MAZZEI, con studio in Torre Annunziata alla Via Caravelli n. 48, nella qualità di curatore speciale della minore nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
INTERVENTRICE C.F._3
E
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
OSSERVA
Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato in data 01.09.2022, chiedeva di “adottare Parte_1
ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso e dell'esercizio del diritto-dovere di visita da parte del padre, anche
1 attraverso l'intervento dei competenti Servizi Sociali, con ammonizione della signora CP_1
ed eventuale modifica dei provvedimenti attualmente in vigore, così come indicato in premessa.
Voglia, inoltre, il Tribunale, previa idonea istruzione probatoria, condannare la resistente al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, nei confronti della figlia minore, disponendo che la relativa somma sia versata su libretto bancario intestato alla minore, con amministrazione regolata come per legge”.
Il ricorrente premetteva di aver intrattenuto una relazione sentimentale, nel corso della quale è nata una bambina di nome (Vico Equense, 21.01.2012), riconosciuta sin dalla nascita da Per_1
entrambi i genitori;
che, cessato il rapporto sentimentale con la resistente, quest'ultima, nell'anno
2016, dopo un periodo di apparente tranquillità, iniziava a frapporre ostacoli alla frequentazione
; che, pertanto il adiva l'autorità giudiziaria e il Tribunale di Torre Annunziata, Persona_2 Pt_1 con decreto reso in data 06.02.2018, disponeva l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplinava in via ordinaria il diritto di visita del padre, ponendo, infine, a carico del l'obbligo di versare euro 200,00 a titolo di Pt_1
mantenimento della figlia, nonché di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%; che, nonostante detta regolamentazione, il non riusciva ad avere rapporti con la figlia minore a Pt_1
causa delle condotte ostruzionistiche della resistente.
Pertanto, sulla scorta di tali premesse, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa depositata in data 24.02.2023 si costituiva , la quale contestava le CP_1
richieste del ricorrente e allegava di non essersi mai opposta alla frequentazione padre-figlia; che il non aveva mai adempiuto all'obbligo di versare il mantenimento per la figlia, rendendosi Pt_1
altresì autore di reiterate condotte delittuose nei confronti della medesima che avevano portato CP_1
ad ordinanze di allontanamento e condanne penali a suo carico (misura cautelare nel 2018 per i delitti ex art. 612 bis co. 1 e 2 c.p., cui faceva seguito nel 2020 condanna con sent. 945/ 2020 RGNR
2276/2018). Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Sentite le parti, con provvedimento depositato in data 25.03.2023, veniva disposto un monitoraggio del nucleo familiare mediante l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e di un percorso psicologico per la minore al fine di verificarne lo stato emotivo e valutare la possibilità di avviare la stessa ad un progressivo riavvicinamento con il dando avvio, solo in caso di esito positivo di Pt_1
tale percorso, ad incontri monitorati in spazio neutro tra il padre e la minore, almeno una volta alla settimana, presso la sede dei menzionati Servizi Sociali al fine di favorire l'instaurazione di un rapporto di con il padre. Per_1
Con successivo provvedimento assunto in data 26.10.2023, il collegio disponeva c.t.u. allo scopo di valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori, le ragioni che avevano determinato la chiusura
2 della minore rispetto alla figura paterna e le misure da adottare per consentire alla minore di coltivare, laddove possibile, un rapporto affettivo con entrambe le figure genitoriali.
Acquisita la relazione del consulente, nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024 la resistente proponeva domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del nonché, al contempo, chiedeva di modificare i provvedimenti già in essere Pt_1 disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Il collegio, con provvedimento depositato in data 05.12.2024, tenuto conto delle relazioni dei S.S. e degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, a parziale modifica del decreto n. 527/2018 del 6.02.2018 disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre sospendendo l'esercizio del diritto di visita del padre e, vista la domanda di decadenza, nominava l'avv. Valentina Mazzei quale curatrice speciale della minore.
Allo stesso tempo, veniva prescritto al di seguire un percorso di valutazione delle competenze Pt_1
genitoriali e la resistente veniva invitata a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità; infine, veniva disposta l'attivazione di un percorso di supporto psicologico per la minore.
Con comparsa depositata in data 30.12.2024, si costituiva l'avv. Valentina Mazzei nella qualità di curatrice speciale della minore chiedendo, alla luce della documentazione in atti e Persona_1 dell'ascolto della minore, di confermare i provvedimenti dell'adito Tribunale in merito all'affido; di avviare un percorso psicologico di rafforzamento della personalità della minore;
di avviare la madre ad un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali, nonché ad un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso psicologico personale;
di avviare il padre ad un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso psicologico personale.
All'udienza celebrata in data 07.01.2025, si procedeva all'ascolto della minore e la causa veniva rinviata per acquisire le relazioni dei S.S. sui percorsi già disposti. All'udienza del 01.04.2025, disposto nuovamente l'ascolto delle parti e acquisite le relazioni dei S.S., il collegio, sulle conclusioni rassegnate dai difensori, dal curatore speciale e dal P.M., si riservava.
Tanto premesso in punto di fatto, occorre dare atto che il ricorrente - in base a quanto emerge dal verbale di udienza in data 01.04.2025 - ha inteso rinunciare alla domanda ex art. 709 ter c.p.c., per cui alcuna statuizione va adottata rispetto alle richieste formulate nel ricorso introduttivo.
Occorre a questo punto analizzare la domanda di decadenza avanzata dalla resistente.
Infatti, la , in seguito all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio ha chiesto dichiararsi CP_1
la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, a causa del disinteresse morale e materiale manifestato nei confronti della figlia minore, non partecipando agli incontri fissati dal consulente e non versando alcuna somma a titolo di mantenimento.
A fronte delle condotte assunte dal la domanda non può non essere accolta. Pt_1
3 È opportuno evidenziare che il rifiuto del di prendere parte alle iniziative intraprese dal Pt_1
tribunale nel corso del presente giudizio, al fine di ristabilire un rapporto con la minore, si evince già dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, per quanto riguarda le valutazioni psico-diagnostiche di , il c.t.u. ha Parte_1 evidenziato che “Il sig. ha partecipato agli incontri di consulenza con diffidenza, sfiducia e Pt_1
scarsa collaborazione, non presentandosi a diversi appuntamenti e rifiutando di sottoporsi alla valutazione di personalità. Si presenta come un uomo curato nell'aspetto, vigile, lucido ed orientato rispetto ai comuni parametri di riferimento. Appare agitato e infastidito e mostra un atteggiamento rigido e di chiusura, con scarsa capacità autocritica. L'attenzione e la concentrazione sono risultate adeguate. L'esposizione dei fatti e degli eventi è stata sommaria e focalizzata sui propri vissuti di rabbia verso la “legge che non è in grado di tutelare i propri diritti” e di frustrazione per non essere riuscito in questi anni a vedere la figlia. È emerso inoltre risentimento e senso di rivalsa verso la
che il agisce con modalità oppositivo-provocatoria negando la propria CP_1 Pt_1
collaborazione nella gestione della responsabilità genitoriale e che gli impedisce di focalizzarsi sui bisogni della minore e di esercitare i suoi doveri di padre.
MMPI-2: Per il numero non sufficiente di risposte dato al questionario, il test risulta non valido e dunque non interpretabile”.
Inoltre, l'ausiliario ha posto in evidenza che il “è percepito da come una figura Pt_1 Per_1
rifiutante e persecutoria, verso cui ella manifesta emozioni di rabbia, sfiducia e timore. Il padre tende
a porsi in relazione con la minore in maniera rigida ed autocentrata e ciò non gli consente di porsi empaticamente nei suoi confronti, né di comprenderne bisogni e desideri. Egli utilizza una modalità comunicativa disfunzionale, centrata sul senso di diritto, che non tiene conto dei bisogni e delle esigenze della minore. Inoltre, quando chiamato a collaborare alla gestione della vita della minore
(richiesta di autorizzazioni e di consenso per vaccino e gita scolastica, versamento dell'assegno di mantenimento) agisce con modalità oppositivo-provocatoria negando la propria collaborazione nella gestione della responsabilità genitoriale, sottraendosi all'esercizio dei suoi doveri di padre. Il padre, infine, non ha favorito nel corso del tempo il legame della minore con la sua famiglia
d'origine, nella quale pertanto la stessa non è inserita e con cui attualmente non ha rapporti”.
Dunque, sulla scorta di detti accertamenti, il consulente ha evidenziato la necessità per il di Pt_1 intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità “per superare la modalità relazionale disfunzionale messa in atto nei confronti della ed acquisire maggiore consapevolezza sugli CP_1 effetti che essa ha sul benessere psicologico della minore e sul suo rapporto con lei”.
In questo contesto, la minore, come manifestato anche in sede di ascolto avvenuto all'udienza celebrata in data 07.01.2025, si rifiuta di incontrare il padre nella convinzione che lo stesso agisca al
4 solo scopo di vendicarsi della madre, manifestando così “sentimenti di sfiducia, rabbia e paura verso di lui, vissuto al tempo stesso come trascurante/persecutorio” (cfr. relazione del c.t.u. in atti).
Ebbene, considerate le criticità emerse e tenuto conto della domanda di decadenza proposta, è stato prescritto al di seguire, a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale, un percorso di Pt_1
valutazione e rafforzamento delle competenze genitoriali, che il ricorrente però non ha inteso seguire come risulta dalle dichiarazioni rese all'udienza del 01.04.2025 (cfr. “sono stato contattato una sola volta dai SS per darmi un appuntamento, ma ero in Polonia e non ci sono potuto andare. Non intendo proseguire questo percorso, perché sono dieci anni che non vedo mia figlia, da parte mia c'è stata sempre la buona volontà ma ora mi sono stancato”). Stessa condotta è stata assunta dal anche Pt_1
a fronte dell'attivazione presso il DSM - ancor prima dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio - di un percorso di valutazione della personalità; infatti, il ricorrente non si è presentato agli appuntamenti fissati (ugualmente dicasi per la , pur avendo ella dedotto di non aver ricevuto CP_1
alcuna comunicazione in merito), come risulta dalla relazione del 09.01.2024.
Dunque, tali comportamenti - evidenziando l'incapacità del di garantire una reale ripresa del Pt_1
rapporto con la figlia - non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti della medesima. A ciò si aggiunga che il ormai da tempo, non versa nulla a titolo di mantenimento della minore. Pt_1
Pertanto, la domanda di decadenza non può che essere accolta, fermo restando che il provvedimento ablativo potrà essere revocato ai sensi dell'art. 332 c.c. in caso di pieno e dimostrato recupero delle competenze del ruolo. Dunque, va dichiarata la decadenza di dalla responsabilità Parte_1
genitoriale sulla figlia minore Per_1
Quanto, poi, al regime di affido, va confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
La , pur avendo mostrato serie difficoltà nel trovare un equilibrio emotivo con il padre della CP_1
minore e nel modificare la modalità di relazionarsi con lui a favore di una buona genitorialità nell'interesse esclusivo della minore (cfr. relazione dei S.S. del 19.09.2023), si è mostrata collaborativa sia rispetto agli accertamenti effettuati dal consulente sia rispetto ai percorsi da ultimo disposti dal tribunale. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che “La sig.ra ha mostrato CP_1
disponibilità e collaborazione rispetto alle varie fasi della consulenza tecnica. Si presenta curata nell'aspetto e nell'abbigliamento, vigile, lucida ed orientata rispetto ai comuni parametri di riferimento. L'attenzione e la concentrazione sono risultate adeguate, con puntualità e precisione nel ricordare, esporre ed argomentare fatti ed eventi. Non si rilevano alterazioni nella forma e nel contenuto del pensiero. Eloquio fluido e coerente. L'umore è eutimico. Riferisce ansia e preoccupazione relativamente alle interazioni con il signor che quindi tende ad evitare. Pt_1
MMPI-2: Il profilo emerso risulta valido e dunque interpretabile. Dalle scale cliniche di base non emergono punteggi clinicamente significativi. La presenta un'emotività aperta e ben CP_1
5 equilibrata. È a proprio agio con se stessa, stabile e realista. Sul piano relazionale appare socievole ed empatica, affidabile, premurosa, fiduciosa di sé ed assertiva. Il pensiero è chiaro e razionale”.
Inoltre, dall'osservazione dei rapporti con la figlia, non sono emerse particolari criticità nell'esercizio del ruolo genitoriale materno;
la minore si è mostrata serena e a suo agio con la madre, riconoscendone l'autorità ed il ruolo di guida e riferimento (cfr. consulenza in atti). Persiste comunque un'innegabile conflittualità tra la e il che la coppia genitoriale non riesce CP_1 Pt_1
a superare “al fine di costruire un'alleanza, sostenersi reciprocamente ed entrare in relazione empatica reciproca e con la minore”.
Quanto, poi, ai percorsi di sostegno alla genitorialità della , i S.S. hanno evidenziato CP_1
l'opportunità che essi proseguano “in particolar modo per accompagnarla nei bisogni psicologici ed emotivi di ”, la quale, a sua volta, sta seguendo un percorso di sostegno psicologico - che Per_1
si ritiene opportuno proseguire secondo le indicazioni dei medesimi S.S. - finalizzato ad elaborare pienamente i suoi vissuti di sofferenza e a lavorare sul senso di fiducia.
Dunque, a conferma di quanto già previsto in via provvisoria, va disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, ferma la residenza privilegiata presso la stessa;
nulla va previsto in merito al diritto di visita del padre, tenuto conto della condotta assunta dal dell'assenza di rapporti Pt_1
con la minore e della chiara volontà della figlia di non avere contatti con la figura paterna. Resta fermo l'obbligo del di contribuire al mantenimento della minore e al pagamento delle spese Pt_1
straordinarie, secondo quanto già previsto nel decreto n. 527/2018 del 6.02.2018, non elidendo la dichiarazione giudiziale di decadenza dalla responsabilità genitoriale l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento della prole.
Al contempo, alla luce delle criticità emerse nel nucleo familiare e della necessità che proseguano il percorso di sostegno alla genitorialità per la e quello di supporto psicologico per la minore, gli CP_1 atti vanno trasmessi al giudice tutelare per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c., disponendo che i
S.S. di Boscoreale relazionino al G.T. di questo tribunale, con cadenza semestrale per un periodo di
18 mesi, sullo stato dei rapporti intrafamiliari e sulla condizione psicologica della minore in relazione alla assenza della figura paterna.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia, possono essere interamente compensate tra le parti, mentre le spese per l'attività espletata dal curatore sono poste a carico delle parti, in solido tra loro, in favore dello Stato stante l'ammissione del curatore al patrocinio a spese dello Stato;
esse si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 e in particolare le tariffe previste per i procedimenti di volontaria giurisdizione, tenuto conto del valore non determinabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate.
6 Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, sono poste a carico della ricorrente e del resistente nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) nulla dispone in ordine alle richieste del ricorrente stante la rinuncia alla domanda;
2) dichiara , nato a nato a [...] il [...], decaduto dalla responsabilità Parte_1
genitoriale sulla figlia minore , nata a [...] il [...]; Persona_1
3) a parziale modifica del decreto n. 527/2018 del 6.02.2018, dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre , ferma la collocazione presso la stessa, e Persona_1 CP_1
nulla dispone in ordine all'esercizio del diritto di visita da parte del padre;
4) dispone che i S.S. di Boscoreale proseguano il monitoraggio relazionando al G.T. di questo tribunale con cadenza semestrale per i prossimi 18 mesi sullo stato dei rapporti intrafamiliari, sui percorsi della madre e della minore e sulla condizione psicologica di quest'ultima in relazione alla assenza della figura paterna;
5) dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti al G.T. per la vigilanza ex art. 337 c.c.
e le comunicazioni ai S.S. del comune di Boscoreale;
6) compensa le spese di lite nei rapporti tra e;
Parte_1 CP_1
7) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali Parte_1 CP_1
sostenute dal curatore speciale della minore che si liquidano in euro 1.168,00 a titolo di compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge, con la precisazione che il pagamento va disposto in favore dello Stato stante l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato del curatore della minore;
8) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti ricorrente e resistente, a carico delle stesse nella misura del 50% ciascuno.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Presidente
dott.ssa Marianna Lopiano
7
Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ed estensore
3) dott.ssa Maria Arcella Giudice onorario nel procedimento n.v.g 1490/2021 avente ad oggetto ricorso ex art. 709 ter c.p.c. e domanda ex art. 330 c.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Falanga n.62, C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1 in virtù di mandato in atti dall'avv. Luca Avvisati e dall'avv. Gianfranco Telese, con studio in Torre
Annunziata alla via P. Fusco n. 61, ove elettivamente domicilia RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
41 C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al Vico Tre Re a Toledo n. 60, C.F._2 presso lo Studio dell'avv. Maria Giuseppa D Aquino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
AVV. VALENTINA MAZZEI, con studio in Torre Annunziata alla Via Caravelli n. 48, nella qualità di curatore speciale della minore nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
INTERVENTRICE C.F._3
E
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
OSSERVA
Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato in data 01.09.2022, chiedeva di “adottare Parte_1
ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso e dell'esercizio del diritto-dovere di visita da parte del padre, anche
1 attraverso l'intervento dei competenti Servizi Sociali, con ammonizione della signora CP_1
ed eventuale modifica dei provvedimenti attualmente in vigore, così come indicato in premessa.
Voglia, inoltre, il Tribunale, previa idonea istruzione probatoria, condannare la resistente al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, nei confronti della figlia minore, disponendo che la relativa somma sia versata su libretto bancario intestato alla minore, con amministrazione regolata come per legge”.
Il ricorrente premetteva di aver intrattenuto una relazione sentimentale, nel corso della quale è nata una bambina di nome (Vico Equense, 21.01.2012), riconosciuta sin dalla nascita da Per_1
entrambi i genitori;
che, cessato il rapporto sentimentale con la resistente, quest'ultima, nell'anno
2016, dopo un periodo di apparente tranquillità, iniziava a frapporre ostacoli alla frequentazione
; che, pertanto il adiva l'autorità giudiziaria e il Tribunale di Torre Annunziata, Persona_2 Pt_1 con decreto reso in data 06.02.2018, disponeva l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplinava in via ordinaria il diritto di visita del padre, ponendo, infine, a carico del l'obbligo di versare euro 200,00 a titolo di Pt_1
mantenimento della figlia, nonché di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%; che, nonostante detta regolamentazione, il non riusciva ad avere rapporti con la figlia minore a Pt_1
causa delle condotte ostruzionistiche della resistente.
Pertanto, sulla scorta di tali premesse, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa depositata in data 24.02.2023 si costituiva , la quale contestava le CP_1
richieste del ricorrente e allegava di non essersi mai opposta alla frequentazione padre-figlia; che il non aveva mai adempiuto all'obbligo di versare il mantenimento per la figlia, rendendosi Pt_1
altresì autore di reiterate condotte delittuose nei confronti della medesima che avevano portato CP_1
ad ordinanze di allontanamento e condanne penali a suo carico (misura cautelare nel 2018 per i delitti ex art. 612 bis co. 1 e 2 c.p., cui faceva seguito nel 2020 condanna con sent. 945/ 2020 RGNR
2276/2018). Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Sentite le parti, con provvedimento depositato in data 25.03.2023, veniva disposto un monitoraggio del nucleo familiare mediante l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e di un percorso psicologico per la minore al fine di verificarne lo stato emotivo e valutare la possibilità di avviare la stessa ad un progressivo riavvicinamento con il dando avvio, solo in caso di esito positivo di Pt_1
tale percorso, ad incontri monitorati in spazio neutro tra il padre e la minore, almeno una volta alla settimana, presso la sede dei menzionati Servizi Sociali al fine di favorire l'instaurazione di un rapporto di con il padre. Per_1
Con successivo provvedimento assunto in data 26.10.2023, il collegio disponeva c.t.u. allo scopo di valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori, le ragioni che avevano determinato la chiusura
2 della minore rispetto alla figura paterna e le misure da adottare per consentire alla minore di coltivare, laddove possibile, un rapporto affettivo con entrambe le figure genitoriali.
Acquisita la relazione del consulente, nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024 la resistente proponeva domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del nonché, al contempo, chiedeva di modificare i provvedimenti già in essere Pt_1 disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Il collegio, con provvedimento depositato in data 05.12.2024, tenuto conto delle relazioni dei S.S. e degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, a parziale modifica del decreto n. 527/2018 del 6.02.2018 disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre sospendendo l'esercizio del diritto di visita del padre e, vista la domanda di decadenza, nominava l'avv. Valentina Mazzei quale curatrice speciale della minore.
Allo stesso tempo, veniva prescritto al di seguire un percorso di valutazione delle competenze Pt_1
genitoriali e la resistente veniva invitata a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità; infine, veniva disposta l'attivazione di un percorso di supporto psicologico per la minore.
Con comparsa depositata in data 30.12.2024, si costituiva l'avv. Valentina Mazzei nella qualità di curatrice speciale della minore chiedendo, alla luce della documentazione in atti e Persona_1 dell'ascolto della minore, di confermare i provvedimenti dell'adito Tribunale in merito all'affido; di avviare un percorso psicologico di rafforzamento della personalità della minore;
di avviare la madre ad un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali, nonché ad un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso psicologico personale;
di avviare il padre ad un percorso di sostegno alla genitorialità ed un percorso psicologico personale.
All'udienza celebrata in data 07.01.2025, si procedeva all'ascolto della minore e la causa veniva rinviata per acquisire le relazioni dei S.S. sui percorsi già disposti. All'udienza del 01.04.2025, disposto nuovamente l'ascolto delle parti e acquisite le relazioni dei S.S., il collegio, sulle conclusioni rassegnate dai difensori, dal curatore speciale e dal P.M., si riservava.
Tanto premesso in punto di fatto, occorre dare atto che il ricorrente - in base a quanto emerge dal verbale di udienza in data 01.04.2025 - ha inteso rinunciare alla domanda ex art. 709 ter c.p.c., per cui alcuna statuizione va adottata rispetto alle richieste formulate nel ricorso introduttivo.
Occorre a questo punto analizzare la domanda di decadenza avanzata dalla resistente.
Infatti, la , in seguito all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio ha chiesto dichiararsi CP_1
la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, a causa del disinteresse morale e materiale manifestato nei confronti della figlia minore, non partecipando agli incontri fissati dal consulente e non versando alcuna somma a titolo di mantenimento.
A fronte delle condotte assunte dal la domanda non può non essere accolta. Pt_1
3 È opportuno evidenziare che il rifiuto del di prendere parte alle iniziative intraprese dal Pt_1
tribunale nel corso del presente giudizio, al fine di ristabilire un rapporto con la minore, si evince già dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, per quanto riguarda le valutazioni psico-diagnostiche di , il c.t.u. ha Parte_1 evidenziato che “Il sig. ha partecipato agli incontri di consulenza con diffidenza, sfiducia e Pt_1
scarsa collaborazione, non presentandosi a diversi appuntamenti e rifiutando di sottoporsi alla valutazione di personalità. Si presenta come un uomo curato nell'aspetto, vigile, lucido ed orientato rispetto ai comuni parametri di riferimento. Appare agitato e infastidito e mostra un atteggiamento rigido e di chiusura, con scarsa capacità autocritica. L'attenzione e la concentrazione sono risultate adeguate. L'esposizione dei fatti e degli eventi è stata sommaria e focalizzata sui propri vissuti di rabbia verso la “legge che non è in grado di tutelare i propri diritti” e di frustrazione per non essere riuscito in questi anni a vedere la figlia. È emerso inoltre risentimento e senso di rivalsa verso la
che il agisce con modalità oppositivo-provocatoria negando la propria CP_1 Pt_1
collaborazione nella gestione della responsabilità genitoriale e che gli impedisce di focalizzarsi sui bisogni della minore e di esercitare i suoi doveri di padre.
MMPI-2: Per il numero non sufficiente di risposte dato al questionario, il test risulta non valido e dunque non interpretabile”.
Inoltre, l'ausiliario ha posto in evidenza che il “è percepito da come una figura Pt_1 Per_1
rifiutante e persecutoria, verso cui ella manifesta emozioni di rabbia, sfiducia e timore. Il padre tende
a porsi in relazione con la minore in maniera rigida ed autocentrata e ciò non gli consente di porsi empaticamente nei suoi confronti, né di comprenderne bisogni e desideri. Egli utilizza una modalità comunicativa disfunzionale, centrata sul senso di diritto, che non tiene conto dei bisogni e delle esigenze della minore. Inoltre, quando chiamato a collaborare alla gestione della vita della minore
(richiesta di autorizzazioni e di consenso per vaccino e gita scolastica, versamento dell'assegno di mantenimento) agisce con modalità oppositivo-provocatoria negando la propria collaborazione nella gestione della responsabilità genitoriale, sottraendosi all'esercizio dei suoi doveri di padre. Il padre, infine, non ha favorito nel corso del tempo il legame della minore con la sua famiglia
d'origine, nella quale pertanto la stessa non è inserita e con cui attualmente non ha rapporti”.
Dunque, sulla scorta di detti accertamenti, il consulente ha evidenziato la necessità per il di Pt_1 intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità “per superare la modalità relazionale disfunzionale messa in atto nei confronti della ed acquisire maggiore consapevolezza sugli CP_1 effetti che essa ha sul benessere psicologico della minore e sul suo rapporto con lei”.
In questo contesto, la minore, come manifestato anche in sede di ascolto avvenuto all'udienza celebrata in data 07.01.2025, si rifiuta di incontrare il padre nella convinzione che lo stesso agisca al
4 solo scopo di vendicarsi della madre, manifestando così “sentimenti di sfiducia, rabbia e paura verso di lui, vissuto al tempo stesso come trascurante/persecutorio” (cfr. relazione del c.t.u. in atti).
Ebbene, considerate le criticità emerse e tenuto conto della domanda di decadenza proposta, è stato prescritto al di seguire, a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale, un percorso di Pt_1
valutazione e rafforzamento delle competenze genitoriali, che il ricorrente però non ha inteso seguire come risulta dalle dichiarazioni rese all'udienza del 01.04.2025 (cfr. “sono stato contattato una sola volta dai SS per darmi un appuntamento, ma ero in Polonia e non ci sono potuto andare. Non intendo proseguire questo percorso, perché sono dieci anni che non vedo mia figlia, da parte mia c'è stata sempre la buona volontà ma ora mi sono stancato”). Stessa condotta è stata assunta dal anche Pt_1
a fronte dell'attivazione presso il DSM - ancor prima dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio - di un percorso di valutazione della personalità; infatti, il ricorrente non si è presentato agli appuntamenti fissati (ugualmente dicasi per la , pur avendo ella dedotto di non aver ricevuto CP_1
alcuna comunicazione in merito), come risulta dalla relazione del 09.01.2024.
Dunque, tali comportamenti - evidenziando l'incapacità del di garantire una reale ripresa del Pt_1
rapporto con la figlia - non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti della medesima. A ciò si aggiunga che il ormai da tempo, non versa nulla a titolo di mantenimento della minore. Pt_1
Pertanto, la domanda di decadenza non può che essere accolta, fermo restando che il provvedimento ablativo potrà essere revocato ai sensi dell'art. 332 c.c. in caso di pieno e dimostrato recupero delle competenze del ruolo. Dunque, va dichiarata la decadenza di dalla responsabilità Parte_1
genitoriale sulla figlia minore Per_1
Quanto, poi, al regime di affido, va confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
La , pur avendo mostrato serie difficoltà nel trovare un equilibrio emotivo con il padre della CP_1
minore e nel modificare la modalità di relazionarsi con lui a favore di una buona genitorialità nell'interesse esclusivo della minore (cfr. relazione dei S.S. del 19.09.2023), si è mostrata collaborativa sia rispetto agli accertamenti effettuati dal consulente sia rispetto ai percorsi da ultimo disposti dal tribunale. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che “La sig.ra ha mostrato CP_1
disponibilità e collaborazione rispetto alle varie fasi della consulenza tecnica. Si presenta curata nell'aspetto e nell'abbigliamento, vigile, lucida ed orientata rispetto ai comuni parametri di riferimento. L'attenzione e la concentrazione sono risultate adeguate, con puntualità e precisione nel ricordare, esporre ed argomentare fatti ed eventi. Non si rilevano alterazioni nella forma e nel contenuto del pensiero. Eloquio fluido e coerente. L'umore è eutimico. Riferisce ansia e preoccupazione relativamente alle interazioni con il signor che quindi tende ad evitare. Pt_1
MMPI-2: Il profilo emerso risulta valido e dunque interpretabile. Dalle scale cliniche di base non emergono punteggi clinicamente significativi. La presenta un'emotività aperta e ben CP_1
5 equilibrata. È a proprio agio con se stessa, stabile e realista. Sul piano relazionale appare socievole ed empatica, affidabile, premurosa, fiduciosa di sé ed assertiva. Il pensiero è chiaro e razionale”.
Inoltre, dall'osservazione dei rapporti con la figlia, non sono emerse particolari criticità nell'esercizio del ruolo genitoriale materno;
la minore si è mostrata serena e a suo agio con la madre, riconoscendone l'autorità ed il ruolo di guida e riferimento (cfr. consulenza in atti). Persiste comunque un'innegabile conflittualità tra la e il che la coppia genitoriale non riesce CP_1 Pt_1
a superare “al fine di costruire un'alleanza, sostenersi reciprocamente ed entrare in relazione empatica reciproca e con la minore”.
Quanto, poi, ai percorsi di sostegno alla genitorialità della , i S.S. hanno evidenziato CP_1
l'opportunità che essi proseguano “in particolar modo per accompagnarla nei bisogni psicologici ed emotivi di ”, la quale, a sua volta, sta seguendo un percorso di sostegno psicologico - che Per_1
si ritiene opportuno proseguire secondo le indicazioni dei medesimi S.S. - finalizzato ad elaborare pienamente i suoi vissuti di sofferenza e a lavorare sul senso di fiducia.
Dunque, a conferma di quanto già previsto in via provvisoria, va disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, ferma la residenza privilegiata presso la stessa;
nulla va previsto in merito al diritto di visita del padre, tenuto conto della condotta assunta dal dell'assenza di rapporti Pt_1
con la minore e della chiara volontà della figlia di non avere contatti con la figura paterna. Resta fermo l'obbligo del di contribuire al mantenimento della minore e al pagamento delle spese Pt_1
straordinarie, secondo quanto già previsto nel decreto n. 527/2018 del 6.02.2018, non elidendo la dichiarazione giudiziale di decadenza dalla responsabilità genitoriale l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento della prole.
Al contempo, alla luce delle criticità emerse nel nucleo familiare e della necessità che proseguano il percorso di sostegno alla genitorialità per la e quello di supporto psicologico per la minore, gli CP_1 atti vanno trasmessi al giudice tutelare per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c., disponendo che i
S.S. di Boscoreale relazionino al G.T. di questo tribunale, con cadenza semestrale per un periodo di
18 mesi, sullo stato dei rapporti intrafamiliari e sulla condizione psicologica della minore in relazione alla assenza della figura paterna.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia, possono essere interamente compensate tra le parti, mentre le spese per l'attività espletata dal curatore sono poste a carico delle parti, in solido tra loro, in favore dello Stato stante l'ammissione del curatore al patrocinio a spese dello Stato;
esse si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 e in particolare le tariffe previste per i procedimenti di volontaria giurisdizione, tenuto conto del valore non determinabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate.
6 Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, sono poste a carico della ricorrente e del resistente nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) nulla dispone in ordine alle richieste del ricorrente stante la rinuncia alla domanda;
2) dichiara , nato a nato a [...] il [...], decaduto dalla responsabilità Parte_1
genitoriale sulla figlia minore , nata a [...] il [...]; Persona_1
3) a parziale modifica del decreto n. 527/2018 del 6.02.2018, dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre , ferma la collocazione presso la stessa, e Persona_1 CP_1
nulla dispone in ordine all'esercizio del diritto di visita da parte del padre;
4) dispone che i S.S. di Boscoreale proseguano il monitoraggio relazionando al G.T. di questo tribunale con cadenza semestrale per i prossimi 18 mesi sullo stato dei rapporti intrafamiliari, sui percorsi della madre e della minore e sulla condizione psicologica di quest'ultima in relazione alla assenza della figura paterna;
5) dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti al G.T. per la vigilanza ex art. 337 c.c.
e le comunicazioni ai S.S. del comune di Boscoreale;
6) compensa le spese di lite nei rapporti tra e;
Parte_1 CP_1
7) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali Parte_1 CP_1
sostenute dal curatore speciale della minore che si liquidano in euro 1.168,00 a titolo di compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge, con la precisazione che il pagamento va disposto in favore dello Stato stante l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato del curatore della minore;
8) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti ricorrente e resistente, a carico delle stesse nella misura del 50% ciascuno.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Presidente
dott.ssa Marianna Lopiano
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