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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/02/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 17398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17398/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO SVIZZERA, Parte_1 C.F._1
65 10143 TORINO presso lo studio dell'avv. CAMPAGNA NICOLA GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 15/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 0042 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13.03.2014 e il 26.06.2018. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19/9/2023
Con ricorso depositato il 09/10/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Con riguardo hai minori ha domandato di disporsi l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé e di conseguenza l'assegnazione della casa coniugale di disporsi e porsi a carico della sig.ra
[...]
un assegno per contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva CP_1 di € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'integrale Assegno Unico.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 29/1/2025 sono comparse personalmente le parti. Parte convenuta ha dichiarato di aderire alle richieste del sig. e il giudice relatore si è riservato di riferire al Parte_1
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto la quale pur non costituitasi ha aderito alla domanda di cessazione in udienza.
La domanda di cessazione del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sul contributo al mantenimento dell'altro coniuge e ogni altra questione economica.
Parte ricorrente ha domandato una pronuncia dichiarativa con riguardo alla indipendenza economica dei coniugi, alla rinuncia di qualsivoglia pretesa economica, nonché con riguardo ad ogni altra questione economica.
In udienza parte resistente comparsa personalmente ha aderito a tutte le condizioni nulla domandando.
I collegio si limita pertanto ad una presa d'atto.
Sui minori: affidamento, collocazione, diritto di visita e contributo al mantenimento
Le domande formulate da parte ricorrente sono state, come detto, condivise da parte convenuta.
Le richieste ricalcano le condizioni pattuite in sede di separazione consensuale e possono trovare accoglimento.
Pertanto, fermo restando l'affidamento condiviso, la collocazione prevalente dei minori continuerà ad essere presso il padre con conseguente assegnazione della casa coniugale.
La madre potrà incontrare i minori come da calendario che si riporta in parte dispositiva ed ella contribuirà al loro mantenimento versando la somma complessiva di euro 100,00 oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Le parti sono d'accordo a ché l'assegno unico sia percepito interamente dal padre e, parimenti, sia l'indennità di frequenza del figlio sia quella di invalidità del figlio saranno prelevate Per_1 Per_2
e gestite dal padre.
Sulle spese di lite
Le spese sono compensate in ragione della non opposizione da parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i minori in via condivisa ai genitori.
DISPONE che i minori mantengano residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale al . Parte_1
DISPONE che la sig. possa vedere i figli e tenerli con sé secondo Controparte_1 accordi tra i genitori e in difetto, secondo il seguente calendario:
a) a weekend alternati dal venerdì alle ore 19,00 – 19,30 sino alla domenica alle ore 12,00
b) ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00-8,15, con accompagnamento dei minori a scuola;
c) nei giorni infrasettimanali in cui la madre è libera da impegni lavorativi, dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30; d) durante le festività natalizie: negli anni pari dal 24 dicembre alle ore 15,00 al 31 dicembre alle ore 15,00 e negli anni dispari dal 31 dicembre alle ore 15,00 al 6 gennaio alle ore 20,30; e) il giorno di Pasqua negli anni dispari e il lunedì dell'Angelo negli anni pari;
f) per le vacanze estive, 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi: negli anni pari dal 1° agosto alle ore 10,00 al 15 agosto alle ore 20,30, negli anni dispari dal 16 agosto alle ore 10,00 al 31 agosto alle ore 20,30;
g) le altre festività infrasettimanali in alternanza tra i genitori
DISPONE che la madre corrisponda al padre, per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro
100,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà interamente percepito dal padre. DÀ ATTO che l'indennità di frequenza del figlio e l'indennità di invalidità del figlio Per_1 Per_2 saranno percepite dal padre;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere tra loro indipendenti economicamente e di rinunciare, pertanto, a qualsivoglia reciproca pretesa di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano, inoltre, di aver risolto tra loro ogni questione economica e/o altro rapporto dipendente o comunque derivante dal rapporto di coniugio;
DÀ ATTO che le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/02/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17398/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO SVIZZERA, Parte_1 C.F._1
65 10143 TORINO presso lo studio dell'avv. CAMPAGNA NICOLA GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 15/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 0042 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13.03.2014 e il 26.06.2018. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19/9/2023
Con ricorso depositato il 09/10/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Con riguardo hai minori ha domandato di disporsi l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé e di conseguenza l'assegnazione della casa coniugale di disporsi e porsi a carico della sig.ra
[...]
un assegno per contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva CP_1 di € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'integrale Assegno Unico.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 29/1/2025 sono comparse personalmente le parti. Parte convenuta ha dichiarato di aderire alle richieste del sig. e il giudice relatore si è riservato di riferire al Parte_1
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto la quale pur non costituitasi ha aderito alla domanda di cessazione in udienza.
La domanda di cessazione del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sul contributo al mantenimento dell'altro coniuge e ogni altra questione economica.
Parte ricorrente ha domandato una pronuncia dichiarativa con riguardo alla indipendenza economica dei coniugi, alla rinuncia di qualsivoglia pretesa economica, nonché con riguardo ad ogni altra questione economica.
In udienza parte resistente comparsa personalmente ha aderito a tutte le condizioni nulla domandando.
I collegio si limita pertanto ad una presa d'atto.
Sui minori: affidamento, collocazione, diritto di visita e contributo al mantenimento
Le domande formulate da parte ricorrente sono state, come detto, condivise da parte convenuta.
Le richieste ricalcano le condizioni pattuite in sede di separazione consensuale e possono trovare accoglimento.
Pertanto, fermo restando l'affidamento condiviso, la collocazione prevalente dei minori continuerà ad essere presso il padre con conseguente assegnazione della casa coniugale.
La madre potrà incontrare i minori come da calendario che si riporta in parte dispositiva ed ella contribuirà al loro mantenimento versando la somma complessiva di euro 100,00 oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Le parti sono d'accordo a ché l'assegno unico sia percepito interamente dal padre e, parimenti, sia l'indennità di frequenza del figlio sia quella di invalidità del figlio saranno prelevate Per_1 Per_2
e gestite dal padre.
Sulle spese di lite
Le spese sono compensate in ragione della non opposizione da parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i minori in via condivisa ai genitori.
DISPONE che i minori mantengano residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale al . Parte_1
DISPONE che la sig. possa vedere i figli e tenerli con sé secondo Controparte_1 accordi tra i genitori e in difetto, secondo il seguente calendario:
a) a weekend alternati dal venerdì alle ore 19,00 – 19,30 sino alla domenica alle ore 12,00
b) ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00-8,15, con accompagnamento dei minori a scuola;
c) nei giorni infrasettimanali in cui la madre è libera da impegni lavorativi, dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30; d) durante le festività natalizie: negli anni pari dal 24 dicembre alle ore 15,00 al 31 dicembre alle ore 15,00 e negli anni dispari dal 31 dicembre alle ore 15,00 al 6 gennaio alle ore 20,30; e) il giorno di Pasqua negli anni dispari e il lunedì dell'Angelo negli anni pari;
f) per le vacanze estive, 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi: negli anni pari dal 1° agosto alle ore 10,00 al 15 agosto alle ore 20,30, negli anni dispari dal 16 agosto alle ore 10,00 al 31 agosto alle ore 20,30;
g) le altre festività infrasettimanali in alternanza tra i genitori
DISPONE che la madre corrisponda al padre, per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro
100,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà interamente percepito dal padre. DÀ ATTO che l'indennità di frequenza del figlio e l'indennità di invalidità del figlio Per_1 Per_2 saranno percepite dal padre;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere tra loro indipendenti economicamente e di rinunciare, pertanto, a qualsivoglia reciproca pretesa di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano, inoltre, di aver risolto tra loro ogni questione economica e/o altro rapporto dipendente o comunque derivante dal rapporto di coniugio;
DÀ ATTO che le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/02/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.