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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/09/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 363/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 363/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 11.11.2024
DA
, (c.f. e p. i va: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Gerin e Parte_1 P.IVA_1
Piergiovanni Cravera, ambedue del foro di Trieste, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. e Chiara Resetti Controparte_1 C.F._1
del foro di Trieste, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
[...] , (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Agostinis Enrico del foro di Gorizia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 856/2024, pubblicata il
10/10/2024 resa nel giudizio R.G. 216/2021, notificata a mezzo PEC in data 11/10/2024
e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 17.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, reietta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattendendo, in riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n. 856/2024, pubblicata il 10/10/2024
resa nel giudizio R.G. 216/2021, notificata a mezzo PEC in data 11/10/2024, in accoglimento integrale delle conclusioni rassegnato in primo grado, e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, Voglia così decidere:
Nel merito in via principale:
- Rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili, irricevibili, infondate in fatto e/o indimostrate in diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Nel merito in via strettamente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, accertarsi comunque la corresponsabilità del e l'incidenza dello stesso in ordine al verificarsi del sinistro e, Controparte_1
conseguentemente, ridurre proporzionalmente l'eventuale condanna dell'odierna convenuta al pagamento di quanto, se del caso, dovuto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In via istruttoria: A) prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova, e non ammessi in corso di causa, chiedendo sin d'ora prova contraria sui capitoli ex adverso proponendi indicando i medesimi testi qui in appresso indicati:
1) Vero che tra il 7 ed il 9/12/2015 il sig. chiamò l'arch. informandola di CP_1 Persona_1
essere ricoverato in ospedale e di essere in attesa di operazione perchè si era rotto un piede scivolando nel giardino di casa?
2) Vero che nei rapporti tra il e la a far data dal 2010 in poi, mai quest'ultima Controparte_1 Parte_1
ha conferito alcun ruolo od incarico di gestire la manutenzione del terreno di Scala Santa di proprietà
della ; Parte_1
3) Vero che tutte le chiavi per accedere agli immobili di proprietà della alla data del sinistro di Pt_1
cui è causa erano collocate in un armadietto privo di serratura posizionato in una stanza della sede societaria all'epoca sita in Riva Nazario Sauro 22, in Trieste?
4) Vero che negli anni 2015 e 2016 l'accesso al terreno di Scala Santa, essendo il cantiere in corso,
era vietato ai “soggetti non autorizzati” e pertanto chiunque volesse accedervi doveva essere accompagnato da un addetto ai lavori?
5) Vero che negli anni 2015 e 2016 per accedere al terreno di Scala Santa bisognava aprire un cancello fornito di una catena e di un lucchetto chiuso a chiave così come risulta dai doc. 6-11-12 del fascicolo della convenuta che vengono rammostrati al teste?
6) Vero che il sinistro di cui è causa avvenne nell'inverno del 2015 e precisamente nel mese di dicembre dello stesso anno, in una stagione in cui l'erba non è mai alta quanto appare nella foto sub doc. 16 del fascicolo della convenuta che viene rammostrata al teste?
7) Vero che Lei nel corso degli anni 2015 e 2016 si è recato/a più volte sul terreno di Scala Santa di proprietà della convenuta onde accompagnare i clienti interessati all'acquisto dello stesso?
8) Vero che Lei, nelle occasioni di cui al capitolo che precede, una volta effettuato l'accesso nel terreno della convenuta vi ha circolato liberamente, trattandosi di un'area di circa 3.300 mq.? 9) Vero che il 4 luglio 2015 all'attore venne ritirata la patente di guida per tasso alcolemico superiore alla norma con la comminazione di sei mesi di sospensione?
10) Vero che in occasione di un colloquio telefonico avvenuto il 5/2/2016 la sig.ra Parte_2
Le chiese di poter indicare quale luogo del sinistro occorso al marito, odierno attore, il terreno di
Scala Santa di proprietà anzichè il giardino di casa propria? Parte_1
11) Vero che in data 17/02/2016 Lei ha ricevuto il messaggio whatsapp dalla signora Pt_2
moglie dell'attore, che qui si rammostra al teste sub doc.17)?
[...]
12) Vero che nel giugno 2016 l'attore ebbe a sottoscrivere un contratto di lavoro con il dott. Marini
per effettuare lavori edili e di manutenzione presso l'abitazione di quest'ultimo così come risulta dalle fatture e preventivo sub doc 9-10-11 allegati al fascicolo del convenuto che vengono rammostrati all'interrogato?
13) Vero che il svolse lavori edili nell'estate del 2016 nella villa Marini, senza evidenziare CP_1
alcun problema fisico?
14) Vero che già nel Maggio 2016, nell'estate e nell'autunno dell'anno 2016 il ha svolto CP_1
numerosi lavori edili nonostante l'inabilità dichiarata come derivante dal sinistro occorsogli in precedenza, così come risulta dalla documentazione fotografica sub doc. 12-13-14-15 e dalle fatture sub doc. 5-6-7-8 (comparsa convenuto) per i lavori svolti in Via Madonna del Mare per conto della che vengono rammostrate al teste? Parte_1
Si indicano a testimoni, con riserva di meglio identificarli, i signori:
- Via dei Bonomo 5/A Trieste Testimone_1
- Via Bonomea 68/2, Trieste Persona_1
- Carlo Sandonato, Strada del Friuli 110/1, Trieste
- Trieste Parte_2
- , Trieste Testimone_2
- Trieste Testimone_3 - Trieste Tes_4
Si chiede che il G.I., ex art. 213 c.p.c., ordini all'Ispettorato della Motorizzazione di Trieste di acquisire le informazioni relative alla sospensione della patente di guida avvenuta nel 2016 a carico del signor nonchè degli atti e documenti ivi allegati;
Controparte_1
Quanto alla produzione documentale di parte attorea sub 33-36, 39, 40 si contesta e disconosce ex art. 2712 cc integralmente il contenuto, la provenienza e la genuinità. La produzione è inammissibile in quanto trattasi di immagini non aventi data certa né direttamente riferibili ai luoghi di causa nemmeno sotto il profilo temporale.
In caso di ammissione della prova orale richiesta da parte attrice si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta indicando i medesimi testi di cui alla II^memoria ex art.183, comma VI, cpc.
In caso di ammissione della prova orale richiesta da parte del convenuto si chiede Controparte_2
di essere ammessi a prova contraria diretta indicando i medesimi testi di cui alla II^memoria ex art.183, comma VI, cpc.
Condannare gli appellati a restituire all'appellante tutte le somme che per effetto dell'esecutività della sentenza di primo grado qui impugnata fosse costretta a pagare agli appellati per evitare esecuzioni forzate in virtù del titolo esecutivo costituito dalla più volte citata sentenza impugnata.
Con condanna di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato CP_1
"Piaccia a codesta On.le Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o argomentazione
In via principale
Accertata l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto delle domande di parte appellante Rigettare l'appello promosso dalla avverso la sentenza n.856/2024 del Tribunale di Trieste, Parte_1
pubblicata in data 10.10.2024.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede, in caso di rimessione della causa in istruttoria, vengano ammessi i seguenti capitoli di prova già formulati nella memoria ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c. e non ammessi che si riportano:
Ammettersi prova per interpello formale del sig. legale rappresentante della Tes_4 Pt_1
[...
sulle circostanze di seguito capitolate:
a) Vero che nel 2015 la era proprietaria del terreno sito in Trieste in Scala Santa 155/157, Parte_1
nonché committente della costruzione di tre villette unifamiliari da realizzarsi su detto terreno, giusto progetto Holy Stair qui dimesso sub doc.32) che viene rammostrato a conferma?
b) Vero che, al fine della costruzione delle villette di cui alla domanda che precede, su detto terreno era stato aperto un cantiere, a cui si accedeva attraverso il cancello a due ante raffigurato nelle foto dimesse sub doc.33), che vengono rammostrate a conferma?
c) Vero che il responsabile/coordinatore della sicurezza di detto cantiere era il geom.
[...]
CP_3
d) Vero che il geom. in qualità di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione CP_3
che di esecuzione, aveva il compito di redigere e far rispettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento
relativo alle opere di costruzione di cui alle domande precedenti, indicando i possibili rischi presenti in cantiere e le misure di sicurezza assunte?
e) Vero che, a seguito della realizzazione delle fondamenta, il rapporto tra la società committente,
e l'impresa appaltatrice, si interrompeva e le opere di costruzione Parte_1 Controparte_4
delle villette di cui alle domande che precedono subivano una sospensione sine die?
f) Vero che, in conseguenza della cessazione della propria attività, l'impresa appaltatrice riprendeva i propri materiali e le attrezzature e lasciava il terreno nella piena disponibilità della proprietà? g) Vero che lei, in qualità di legale rappresentante della ripresa la piena disponibilità del Parte_1
terreno de quo, vi accedeva per eseguire opere manutentive, farlo visitare a terze imprese, ecc.?
o) Vero che in data 7.12.2015 lei veniva contattato dalla sig.ra moglie del sig. Parte_3
la quale la informava di un sinistro occorso al sig. presso il terreno di cui sopra? CP_1 CP_1
p) Vero che lei e il sig. prima dell'incidente per cui è causa, eravate legati da un pluriennale CP_1
rapporto professionale, oltreché di amicizia?
q) Vero che nel febbraio 2018 il terreno per cui è causa veniva alienato dalla giusto contratto Parte_1
qui dimesso sub doc.37) che viene rammostrato a conferma, senza che fossero nel frattempo ripresi i lavori di costruzione delle villette?
Ammettersi prova testimoniale nella persona di legale rappresentante della Testimone_5 [...]
(Gorizia, Stradone della Mainizza 24), sig. (Trieste, Scala Santa Controparte_4 Testimone_6
153), sig.ra (Trieste, Scala Santa 153), sig. (Trieste, Via San Cilino Tes_7 Testimone_8
73), sig.ra (Ronchi dei Legionari, Via del Cotonificio 3), sig. Parte_3 Testimone_9
(Ronchi dei Legionari, Via del Cotonificio 3), sig. (Trieste, Via Rismondo 16), sig.ra Parte_4
(Trieste, località Santa Croce 618) sulle circostanze di seguito capitolate: CP_5
1) Vero che nel 2015 la era proprietaria del terreno sito in Trieste in Scala Santa 155/157, Parte_1
nonché committente della costruzione di tre villette unifamiliari da realizzarsi su detto terreno, giusto progetto Holy Stair qui dimesso sub doc.32) che viene rammostrato a conferma? (Miklus)
2) Vero che la costruzione di tali immobili era stata appaltata alla (Miklus) Controparte_4
3) Vero che, al fine della costruzione delle villette di cui alla domanda che precede, su detto terreno era stato aperto un cantiere, a cui si accedeva attraverso il cancello a due ante raffigurato nelle foto dimesse sub doc.33), che vengono rammostrate a conferma? (Miklus)
4) Vero che il responsabile/coordinatore della sicurezza di detto cantiere era il geom.
[...]
(Miklus) CP_3 5) Vero che il geom. in qualità di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione CP_3
che di esecuzione, aveva il compito di redigere e far rispettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento
relativo alle opere di costruzione di cui alle domande precedenti, indicando i possibili rischi presenti in cantiere e le misure di sicurezza assunte? (Miklus)
6) Vero che, a seguito della realizzazione delle fondamenta, il rapporto tra la società committente,
e l'impresa appaltatrice, si interrompeva e le opere di costruzione Parte_1 Controparte_4
delle villette di cui alle domande che precedono venivano sospese? (Miklus)
7) Vero che, in conseguenza della cessazione della propria attività, l'impresa appaltatrice riprendeva i propri materiali e attrezzature e lasciava il terreno nella piena disponibilità della proprietà? (Miklus)
8) Vero che nel 2015 sul terreno sito in Trieste in Scala Santa 155/157, allora di proprietà della Pt_1
[...
vi era un cantiere edile volto alla realizzazione di un complesso immobiliare, giuste foto allegate
sub doc.33) che vengono rammostrate a conferma? ( ) Tes_6 Tes_7
9) Vero che, a seguito della realizzazione delle fondamenta, le opere di costruzione di cui alla domanda che precede venivano sospese e l'impresa appaltatrice, presi i propri materiali e attrezzature,
lasciava il terreno de quo? ( ) Tes_6 Tes_7
10) Vero che il sig. in qualità di legale rappresentante della ripresa la piena Tes_4 Parte_1
disponibilità del terreno de quo, vi accedeva per eseguire opere manutentive, farlo visitare a terze imprese, ecc.? ( ) Tes_5 Tes_6 Tes_7
11) Vero che nel dicembre 2015 il citato terreno presentava sterpaglie ed arbusti incolti e rovi spinosi?
( Tes_6 Tes_10
17) Vero che, più in particolare, arrivati davanti al citato cancello, il sig. alla guida della CP_1
propria vettura, era solito consegnarle il mazzo di chiavi e lei, sceso dall'auto, provvedeva ad aprire il lucchetto e poi l'anta mobile del cancello? ( Tes_8
18) Vero che, aperto il cancello, il sig. entrava con la propria auto, che veniva dunque CP_1
parcheggiata all'interno del terreno de quo, in uno spiazzo ghiaioso davanti al cancello d'entrata, che dunque veniva da lei subito richiuso, giuste foto allegate sub doc.34) che vengono esibite a conferma?
( Tes_8
19) Vero che, in occasione delle indicate giornate, il sig. tagliato un cespuglio, urtava un CP_1
nido di vespe e iniziava ad urlare? ( ) Tes_6 Tes_7
20) Vero che in occasione delle medesime giornate lavorative si presentava il sig. che si Pt_1
complimentava per il lavoro svolto? Tes_8
36) Vero che in data 7.12.2015 riceveva una telefonata dal sig. il quale la informava di Tes_8
una caduta del sig. e le chiedeva di raggiungerli presso il terreno sito in Trieste in Scala Santa CP_1
155/157? (Baldassi)
37) Vero che, giunta presso il citato terreno con la propria automobile, vedeva il sig. seduto CP_1
nella propria auto, lato passeggero, intento a tenersi la gamba destra? (Baldassi)
38) Vero che il sig. chiedeva di essere portato presso l'immobile in cui all'epoca stabilmente CP_1
dimorava, sito in località Gabrovizza 75/b, per medicarsi? ( Tes_8 Pt_3
39) Vero che, caricato in auto l'attore, vi recavate a mezzo dell'automobile della sig.ra Pt_3
presso il citato immobile? ( Tes_8 Pt_3
40) Vero che il sig. seppur all'epoca formalmente residente presso l'abitazione sita in CP_1
località Santa Croce 200, era dimorante presso l'immobile di Gabrovizza, di proprietà della suocera,
sig.ra , attesa l'insorgenza di una crisi coniugale che vi aveva determinati a vivere Persona_2
separatamente? (Baldassi)
41) Vero che giunti presso l'immobile di cui sopra, dove si trovava anche il sig. Testimone_9
l'odierno attore, accompagnato all'interno dell'abitazione dal sig. e dalla sig.ra Tes_8 Pt_3
si toglieva gli abiti da lavoro e metteva il piede destro in una tinozza, applicando dell'acqua fredda e del ghiaccio sulla caviglia? ( Tes_8 Pt_3 Tes_11
42) Vero che in quell'occasione notava che il presentava una visibile deformazione articolare CP_1
alla caviglia destra? ( Tes_8 Pt_3 Tes_11 43) Vero che, vista detta deformazione, ed avendo l'attore nel frattempo ripreso a lamentarsi del dolore alla caviglia, quest'ultimo decideva di recarsi presso il nosocomio di Cattinara per un controllo? ( Tes_8 Pt_3 Tes_11
44) Vero che, pertanto, aiutato a salire sull'auto della sig.ra il sig. si recava, Pt_3 CP_1
accompagnato dalla propria moglie e dal figlio , presso il nosocomio di Cattinara? Tes_9
Test ( Tes_8 Pt_3 CP_1
45) Vero che, giunti presso il citato ospedale e riscontrata, oltre alle fratture, una lussazione della caviglia destra, il sig. veniva sottoposto dal personale ospedaliero ad una manovra di CP_1
“riduzione” della citata lussazione? ( Pt_3 Tes_12
46) Vero che nel corso di detta manovra, che veniva effettuata all'odierno attore senza che gli fosse somministrato alcun analgesico, lo sentiva urlare? ( A. Pt_3 CP_1
47) Vero che il sig. dopo esser stato sottoposto nei giorni seguenti ad un intervento CP_1
chirurgico di osteosintesi metallica con placca e viti delle fratture riportate in conseguenza del sinistro di cui sopra, veniva dimesso dall'ospedale con applicata alla gamba destra una valva gessata che portava dunque per il periodo 14.12.2015/11.01.2016, con conseguente impossibilità di sollevare pesi, svolgere le più semplici faccende domestiche, curare la propria persona, e quant'altro? ( Pt_3
A. F. CP_1 CP_1
48) Vero che per tutto detto periodo il sig. si muoveva a mezzo di una sedia a rotelle e veniva CP_1
coadiuvato nella gestione personale e domestica dalla propria moglie, sig.ra (Baldassi, A. Pt_3
F. Serafini) CP_1
49) Vero che, a seguito della rimozione della valva, per i mesi febbraio/maggio 2016 il sig. CP_1
seguiva un percorso terapeutico-riabilitativo presso la Casa di Cura Pineta del Carso di Aurisina, e che per tutto detto periodo di riabilitazione utilizzava per la propria deambulazione delle stampelle ed era impossibilitato a guidare o svolgere qualsiasi lavoro, sia domestico, sia legato alla propria attività imprenditoriale, che richiedesse uno sforzo fisico? ( A. F. Pt_3 CP_1 CP_1 Per_3 50) Vero che a dette sedute di riabilitazione il sig. veniva accompagnato dalla sig.ra CP_1 Per_4
Test Te
(
[...] Pt_3 CP_1 CP_1 Per_3
51) Vero che, nonostante le terapie svolte, ad oggi il sig. presenta una deambulazione CP_1
Te ciondolante e zoppicante? ( Pt_3 Tes_11 CP_1 Per_3
52) Vero che l'odierno attore lamenta ancora oggi dei dolori al polpaccio e alla caviglia della gamba destra, nonché all'alluce del piede destro, che presenta pure una marcata retrazione? ( Pt_3 [...]
Te
Tes_11 CP_1 Per_3
53) Vero che lo stesso nel deambulare carica il peso sulla gamba sinistra, che viene così
sovraccaricata, con conseguente dolorabilità della stessa? ( Pt_3 Tes_11 Tes_12 Per_3
54) Vero che, attesa la propria instabilità deambulatoria, il sig. è impossibilitato a svolgere CP_1
le attività manuali dallo stesso personalmente svolte nell'ambito della propria attività di piccola impresa artigiana fino alla data del sinistro de quo quali, a titolo esemplificativo, salire sui tetti, fare le scale a pioli, portare pesi, ecc.? ( Pt_3 Tes_12 Tes_14 Per_3
55) Vero che, per tale motivo, nel periodo gennaio/ottobre 2016 l'odierno attore si rivolgeva a manodopera esterna per portare a termine alcuni lavori nel frattempo commissionatigli? ( A. Pt_3
F. CP_1 CP_1
56) Vero che a fine 2016 il sig. era ancora impossibilitato a riprendere i lavori edili che CP_1
svolgeva ante sinistro, quali impegnare scale di cantiere, camminare sui tetti, ecc.? ( A. Pt_3
F. CP_1 CP_1
57) Vero che, attesa l'assenza di miglioramenti delle proprie condizioni fisiche, il sig. CP_1
sospendeva definitivamente la propria attività, con conseguente stato di inattività della CP_6
[... Test
[...
società di cui era il legale rappresentante e socio di maggioranza? ( Pt_3 CP_1
Tes_14 58) Vero che a partire dal 2017 il sig. risulta essere a carico della propria moglie, sig.ra CP_1
giuste CU 2018, 2019, 2020, 2021 qui dimesse sub doc.41) che vengono Parte_3
rammostrate a conferma? ( F. Serafini) Pt_3 Tes_11
59) Vero che l'odierno attore coltivava l'hobby del ciclismo e del giardinaggio, attività che in conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente de quo gli sono oggi precluse? (Baldassi, A.
F. CP_1 CP_1
60) Vero che il domicilio/residenza anagrafica dell'epoca del sig. era località Santa Croce CP_1
200, casa priva di giardino e/o vialetto esterno, che presentava l'ingresso principale sulla pubblica via, giuste foto dimesse sub doc.42) che vengono qui rammostrate a conferma? ( Pt_3 Tes_11
Tes_14
In caso di ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova avversari, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria a mezzo dei testi già indicati, oltreché dell'arch. Persona_1
(Trieste, via del Monte 21), sulla capitolazione avversaria e anche sulle seguenti circostanze:
a) Vero che il geom. era stato nominato responsabile della sicurezza del cantiere Controparte_3
aperto sul terreno all'epoca di proprietà della sito a Trieste in Scala Santa 155/157, giusta e- Parte_1
mail dd.
2.02.2018 qui allegata sub doc.45) che si rammostra a conferma? (Bloccari)
b) Vero che nel dicembre 2015 il sig. aveva provveduto alla potatura degli arbusti siti sul CP_1
terreno sito in Scala Santa 155/157, allora di proprietà della a titolo di cortesia nei confronti Parte_1
del sig. (Baldassi) Pt_1
c) Vero che successivamente alla dimissione del sig. dall'ospedale di Cattinara, ove era stato CP_1
operato a seguito del sinistro occorsogli in data 7.12.2015 presso il terreno sito in Trieste in Scala
Santa 155/157, nel mese di gennaio 2016 lei telefonava all'arch. moglie del sig. Persona_1
e conoscente dell'odierno attore, per informarla delle condizioni di salute di quest'ultimo? Pt_1
(Baldassi) d) Vero che in quell'occasione la stessa, dicendosi preoccupata per le responsabilità che sarebbero potute derivare a lei e alla società di cui il proprio marito era legale rappresentante, essendo il sinistro occorso sul terreno di proprietà della le chiedeva cosa fosse stato dichiarato in ospedale in Parte_1
merito al luogo del sinistro? ( Pt_3
e) Vero che sempre nel corso di quell'occasione l'arch. diceva di essere direttore dei lavori Per_1
del cantiere esistente sul terreno di cui alle domande precedenti? (Baldassi)
a) Vero che nell'ambito della telefonata di cui alle domande precedenti lei rispondeva di non essere a conoscenza di quello che era stato riportato sulla cartella clinica? (Baldassi)
b) Vero che, pertanto, l'arch. le chiedeva di farle avere la citata cartella, al fine di attivare Per_1
l'assicurazione volta al risarcimento dei danni patiti dal sig. (Baldassi) CP_1
c) Vero che, ritirata la cartella clinica di cui alle domande precedenti, lei mandava il messaggio allegato sub doc.17) di controparte, che viene rammostrato a conferma? (Baldassi)
d) Vero che nei giorni successivi al ritiro della cartella clinica di cui alle domande precedenti, si recava presso la sede della sita in Trieste in riva Nazario Sauro 22, e consegnava copia della Parte_1
citata cartella al sig. (Baldassi) Tes_4
e) Vero che in quell'occasione il sig. la rassicurava sull'attivazione dell'assicurazione per il Pt_1
risarcimento dei danni subìti dal sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa? (Baldassi) CP_1
f) Vero che, ricevuta la copia della cartella clinica del sig. il sig. provvedeva dopo CP_1 Pt_1
qualche giorno a restituirgliela ma, successivamente, nulla più le veniva comunicato in merito all'attivazione dell'assicurazione di cui alle domande precedenti? (Baldassi)”
Per l'appellato CP_2
“preso atto che difettano impugnazioni, principali e/o incidentali, avverso i capi con cui la sentenza n. 856/2024 del Tribunale di Trieste ha rigettato ogni pretesa attorea mossa nei confronti di CP_2
tenere ferme – anche perché passate in giudicato – tali statuizioni, anche in punto spese del
[...] primo grado come quantificate ed imputate a peso di ed a favore di Controparte_1 CP_2
[...]
rigettare per l'effetto, siccome inammissibile e/o infondata, ogni pretesa, anche cautelare, presa da nei confronti di in questo grado;
Parte_1 Controparte_2
con rifusione delle spese del gravame.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste la società Controparte_1
proprietaria del terreno ubicato in Scala Santa 155/157 - Roiano (Trieste), ed il geometra Parte_1
responsabile della sicurezza di un cantiere edile ivi situato, per far accertare la Controparte_3
loro responsabilità in relazione al sinistro verificatosi in suo danno;
l'attore lamentava infatti che la mancata segnalazione di un filo di ferro ancorato al cancello di ingresso del fondo gli aveva procurato una caduta, nel mentre egli era intento alla pulizia del suddetto cantiere edile, e pertanto chiedeva che i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non.
La responsabilità dei convenuti veniva affermata per violazione dell'art.2051 c.c. e art.2043 c.c..
Quanto alla quantificazione dei danni, l'attore esponeva che, dopo la caduta nel cantiere edile, era stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l'ospedale di Cattinara a seguito di diagnosi di
“frattura pilone tibiale, perone distale, lussazione tibio- tarsico destra”; successivamente egli aveva seguito un percorso terapeutico, all'esito del quale erano stati riscontrati danni permanenti.
Per tali ragioni, ai fini della richiesta risarcitoria egli pretendeva:
quale danno patrimoniale: spese mediche € 1.004, 90;
quale danno biologico: I.T.T. 8 gg € 784; I.T.P. 40 gg al 75% € 2.940,00; I.T.P. 120 gg al 25% €
2.940, 00; I.P. 17-18% € 48.754,50. Oltre alla personalizzazione del danno per ulteriori € 16.088,98
per un totale complessivo pari a € 72.523,38.
Si costituiva in giudizio la che sosteneva di non aver mai dato incarico al di Parte_1 CP_1
svolgere la pulizia all'interno del cantiere;
parte convenuta evidenziava inoltre che il aveva CP_1
dichiarato in Pronto Soccorso di essere caduto all'interno della propria abitazione. Ad ogni modo, la deduceva il non aveva provato il nesso eziologico tra l'evento e il Pt_1 CP_1
danno, sostenendo altresì che l'attore avrebbe potuto ben accorgersi degli ostacoli nel cantiere, in quanto egli stesso era titolare di una impresa artigiana;
pertanto, in ogni caso, l'evento danno sarebbe stato cagionato da una sua condotta negligente e disattenta, rilevante ai fini dell'interruzione del nesso causale o comunque ai sensi dell'art.1227 c.c..
Per quanto riguarda il quantum del risarcimento, la difesa della affermava che il Parte_1 CP_1
era stato visto lavorare presso altri cantieri edili dopo l'incidente, financo presso cantieri della Pt_1
e pertanto riteneva spropositata ed esorbitante la cifra richiesta.
Si costituiva in giudizio anche il geometra dichiarandosi del tutto estraneo ai fatti;
Controparte_3
egli asseriva infatti di avere cessato il proprio incarico quale responsabile della sicurezza nel cantiere della società convenuta ben prima che si verificasse il sinistro.
Nelle more il geom. decedeva, e il procedimento veniva riassunto nei confronti del suo CP_3
erede che si costituiva in giudizio. Controparte_2
Istruita la causa a mezzo prove testimoniali e c.t.u. medica, il Tribunale di Trieste riteneva fondata la domanda attorea, affermando l'esclusiva responsabilità della in relazione al sinistro Parte_1
verificatosi in danno dell'attore; condannava pertanto la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di € 45.936,52 a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Avverso la sentenza proponeva appello la società contestando in primo luogo la Parte_1
ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure e sostenendo l'illogicità della motivazione della sentenza del Tribunale.
L'appellante lamentava che il primo giudice non avesse tenuto conto nella decisione della dichiarazione del resa al Pronto Soccorso di essersi infortunato presso la sua abitazione, come CP_1
emergeva dal referto medico (avendo egli riferito ai sanitari di essere caduto “a domicilio” “caduta accidentale” “mentre camminavo sul vialetto di casa”). Sosteneva l'appellante che, essendo il referto medico prova documentale dotata di fede privilegiata che fa piena prova fino a querela di falso, il Tribunale ne avrebbe dovuto prendere atto, mentre aveva attribuito maggiore rilevanza alle dichiarazioni della moglie del e del suo dipendente rispetto a tale prova documentale ed alla CP_1
deposizione della teste Per_1
Con il secondo motivo la sentenza di primo grado veniva censurata sotto il profilo del travisamento della prova con riferimento all'insidia e all'assenza di un concorso di responsabilità del CP_1
L'appellante evidenziava come il fosse una persona avvezza a muoversi sui cantieri edili e CP_1
pertanto avrebbe potuto agevolmente accorgersi dell'ostacolo, e con una condotta accorta e diligente evitarlo.
L'appellante poneva poi in dubbio l'attendibilità della deposizione del teste dipendente Tes_8
del che sarebbe stato presente ai fatti, e che aveva riferito di essi a quasi dieci anni di distanza;
CP_1
rilevava poi che incomprensibilmente sarebbe inciampato solo all'uscita dal cantiere e non CP_1
al suo ingresso.
Con il terzo motivo di appello veniva contestato il quantum debeatur, ritenendo la difesa della società
che l'ammontare complessivo del risarcimento, quantificato in € 44.848,37 sulla base della c.t.u.,
dovesse essere rideterminato alla luce dei primi due motivi.
Come quarto motivo di gravame, il difensore della censurava la statuizione con riguardo Parte_1
alla statuizione relativa alle spese di lite, evidenziando che, avendo il giudice ridotto del 40% la pretesa risarcitoria dell'attore a seguito della relazione del c.t.u., al convenuto doveva essere attribuita una soccombenza solo parziale, con compensazione quantomeno nella misura di 1/3 delle spese.
Da ultimo, la lamentava la mancata ammissione delle istanze istruttorie da essa proposte Parte_1
nel giudizio di prime cure, per le quali insisteva.
Si costituiva l'appellato contestando il primo motivo d'appello relativo all'illogicità della CP_1
motivazione della sentenza di prime cure. faceva infatti rilevare che il referto medico non fa CP_1
piena prova fino a querela di falso in relazione alle dichiarazioni rilasciate dalla parte;
evidenziava inoltre che tanto la sig.ra da anni separata dal quanto il sig. da tempo Pt_3 CP_1 Tes_8
non più collaboratore dello stesso, non risultavano avere all'epoca della loro deposizione testimoniale alcun legame diretto e stretto con l'appellato; pertanto, bene avrebbe fatto il Giudice di prime cure a ritenere idonee alla ricostruzione del fatto e alla attribuzione delle responsabilità le dichiarazioni dei suddetti testi.
Quanto alla seconda censura, la difesa dell'appellato contestava la tesi avversa relativa alla negligenza del nella causazione del danno;
deduceva infatti che questi non solo non era aduso a CP_1
frequentare quel cantiere, ma che, data la sterpaglia abbondante che cresceva nel posto del sinistro, il filo di ferro era divenuto quasi invisibile e risultava molto difficile avvedersi della sua presenza.
In riferimento al terzo motivo, la difesa del contrastava la richiesta di riduzione o di CP_1
modificazione della somma liquidata dal giudice di prime cure quale risarcimento del danno patrimoniale e non.
Con riguardo al quarto motivo, l'appellato affermava che correttamente la società appellante era stata condannata alla rifusione totale delle spese, essendo attribuibile esclusivamente ad essa la causazione dell'eventus damni; infine, la difesa del contestava la reiterazione delle istanze istruttorie CP_1
proposte in primo grado, ritendo le stesse del tutto generiche.
Si costituiva anche in questo grado , erede di evidenziando che gli Controparte_2 CP_3
era stato notificato l'atto di appello nonostante egli non fosse litisconsorte necessario nella causa de
qua, né alcun motivo di appello riguardasse la sua posizione processuale.
La richiesta di sospensiva veniva rigettata dalla Corte.
***
1. L'appello deve essere respinto.
1.1 Deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza del primo motivo di gravame, posto che il verbale del
Pronto Soccorso ed in generale le certificazioni della struttura sanitaria non costituiscono prova fino a querela di falso del contenuto delle dichiarazioni ricevute dal sanitario, ma solo del fatto che tali dichiarazioni siano state rese avanti allo stesso (circostanza questa ammessa anche dal . CP_1 Secondo Cass.n. 8536/2023 “i certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a
querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua
presenza o essere stati da lui compiuti”.
Cass.n.27288/22 ha affermato che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera
pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di
falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo,
e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece,
non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza
o di opinione in essa espresse”.,
2. Il secondo motivo di gravame comporta la necessità di valutare le deposizioni testimoniali,
essendovi un parziale contrasto tra le dichiarazioni dei testi introdotti dall'attore e quelle della teste
Per_1
2.1 Certamente inverosimile è la tesi della difesa per la quale il (che aveva accesso agli Pt_1 CP_1
uffici della società facendo per la stessa altri lavori) avrebbe asportato le chiavi di quel cantiere,
peraltro da tempo inattivo, per recarsi sua sponte a potare lì degli arbusti.
2.2 I testi di parte sono la ex moglie di quest'ultimo sig.ra e il suo ex dipendente CP_1 Pt_3
con il quale egli stava lavorando all'interno del terreno della società quanto Tes_8 Pt_1
all'attendibilità di tali due testimoni, si deve osservare che il sig. non era più dipendente Tes_8
del al momento della deposizione, e che le dichiarazioni dei due testi sono concordanti. CP_1
Il teste ha confermato che per tre giorni a dicembre 2015 lui e si recarono nel Tes_8 CP_1
cantiere chiuso della società e che aveva le chiavi per entrare;
eseguirono lavori di Pt_1 CP_1
potatura e pulizia.
I primi due giorni il cancello fu aperto da il terzo giorno trovarono il cancello chiuso in Tes_8
un modo diverso da come lo avevano lasciato e (alla presenza di telefonò a CP_1 Tes_8 Pt_1
il quale confermò e disse che aveva provveduto a ripristinare il reticolato di ferro che si era abbassato a causa del forte vento il giorno prima. Secondo quanto riferito da al termine dei lavori il avrebbe aperto il cancello per Tes_8 CP_1
fare uscire la loro auto, e nel richiuderlo sarebbe inciampato in un filo di ferro che era attaccato per un capo alla parte alta del cancello di cantiere, era fissato al terreno in obliquo con un picchetto ed era libero all'estremità (tanto che un pezzo sarebbe rimasto avvolto nella caviglia del dopo CP_1
la caduta). Il teste ha aggiunto di essersi offerto di chiarare l'ambulanza ma il aveva paura, CP_1
per qualche ragione, e chiamò la ex moglie.
La teste ha dichiarato che fu chiamata dall'ex marito e andò sul posto, lo portò al Pronto Pt_3
Soccorso e lo lasciò lì; successivamente, quando si trovava ancora in ospedale, ricevette una CP_1
telefonata dalla sig.ra (direttore dei lavori del cantiere e compagna del alla quale disse Per_1 Pt_1
solo di essere in ospedale, di essere caduto e di essersi fatto male.
La teste ha riferito che nel febbraio del 2016 (quindi due mesi dopo l'infortunio) si fece dare Pt_3
il numero della sig.ra e la chiamò, perché il stava ancora male ed era preoccupata Per_1 CP_1
che egli non potesse più lavorare;
l'arch. le avrebbe detto di essere nei guai perché Per_1 CP_1
era caduto in un cantiere di cui lei era direttore dei lavori, e la rassicurò che in qualche modo avrebbe fatto.
A parziale conferma di tale versione la teste (che abita accanto al terreno) ha dichiarato che in Tes_7
quei giorni qualcuno entrò per potare gli arbusti del terreno, e ha precisato di ricordarlo perché un signore era stato punto dalle vespe e si rivolse per aiuto a lei (anche se la teste non ha riconosciuto il come tale persona); il teste ha confermato che fu punto dalle vespe. CP_1 Tes_8 CP_1
La teste ha dichiarato l'opposto della teste con riguardo alle loro interlocuzioni Per_1 Pt_3
telefoniche, riferendo che il la chiamò pochi giorni dopo il fatto dicendo che era caduto CP_1
scivolando nel giardino di casa, e che a febbraio 2016 la la chiamò chiedendole di potere Pt_3
indicare come luogo del sinistro il terreno di Scala Santa di proprietà anziché il giardino di casa. Pt_1
La teste ha aggiunto ”ricordo che rimasi perplessa, perchè non capivo per quale motivo mi Per_1
fosse stata avanzata quella richiesta da parte di una persona che io non conoscevo”.
2.3 La tesi di un accordo tra ed i testi da lui citati per addossare le conseguenze del sinistro CP_1
alla società (ed eventualmente alla sua compagnia assicuratrice) sarebbe comprovata dal Pt_1
messaggio inviato dalla ex moglie di alla CP_1 Per_1
Il testo di tale messaggio può tuttavia trovare spiegazione in una iniziale rassicurazione resa alla di non voler coinvolgere la società. Per_1
Si deve al riguardo osservare che il non era un lavoratore dipendente, stava operando dentro CP_1
un cantiere chiuso, e presumibilmente nell'immediatezza del fatto ha ritenuto di minimizzare l'accaduto, nel rendere le dichiarazioni ai sanitari;
successivamente egli si è reso conto che il danno subito era grave e ha chiesto il risarcimento dei danni alla società proprietaria del terreno. Pt_1
2.4 Deve poi escludersi un comportamento imprudente del il teste ha infatti CP_1 Tes_8
riferito che il filo di ferro nel quale il inciampò si confondeva con gli arbusti ed i detriti CP_1
presenti in quel momento sul terreno, e che egli stesso al momento dell'apertura del cancello non aveva notato tale filo di ferro.
3. Il terzo motivo di gravame deve ritenersi assorbito, mentre con riguardo al quinto reputa la Corte
che le prove testimoniali richieste dall'appellante non siano rilevanti, vertendo peraltro in parte su circostanze pacifiche.
4. Le spese di lite del primo grado correttamente sono state poste interamente a carico della convenuta,
pur essendo stata accolta la domanda in misura inferiore alla richiesta iniziale;
si osserva infatti che la sentenza impugnata ha liquidato le spese sulla base del valore riconosciuto e non su quello della domanda.
5. deve ritenersi del tutto estraneo al grado di appello, in quanto nessuno ha Controparte_2
impugnato i capi di sentenza che riguardano la sua posizione, ed egli non può ritenersi litisconsorte necessario, come invece sostenuto dall'appellante; quest'ultimo dovrà pertanto rifondere a CP_2
le spese di questo grado.
6. In applicazione del principio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati, liquidate secondo i parametri medi (fase introduttiva,
di studio e decisoria, oltre al compenso minimo per la trattazione dell'istanza di sospensiva) delle cause ricomprese nel valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- rigetta l'appello;
- - condanna l'appellante in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati e Controparte_1 CP_2
, che liquida per ciascuno degli appellati in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre al
[...]
15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 363/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 11.11.2024
DA
, (c.f. e p. i va: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Gerin e Parte_1 P.IVA_1
Piergiovanni Cravera, ambedue del foro di Trieste, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. e Chiara Resetti Controparte_1 C.F._1
del foro di Trieste, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
[...] , (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Agostinis Enrico del foro di Gorizia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 856/2024, pubblicata il
10/10/2024 resa nel giudizio R.G. 216/2021, notificata a mezzo PEC in data 11/10/2024
e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 17.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, reietta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattendendo, in riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n. 856/2024, pubblicata il 10/10/2024
resa nel giudizio R.G. 216/2021, notificata a mezzo PEC in data 11/10/2024, in accoglimento integrale delle conclusioni rassegnato in primo grado, e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, Voglia così decidere:
Nel merito in via principale:
- Rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili, irricevibili, infondate in fatto e/o indimostrate in diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Nel merito in via strettamente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, accertarsi comunque la corresponsabilità del e l'incidenza dello stesso in ordine al verificarsi del sinistro e, Controparte_1
conseguentemente, ridurre proporzionalmente l'eventuale condanna dell'odierna convenuta al pagamento di quanto, se del caso, dovuto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In via istruttoria: A) prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova, e non ammessi in corso di causa, chiedendo sin d'ora prova contraria sui capitoli ex adverso proponendi indicando i medesimi testi qui in appresso indicati:
1) Vero che tra il 7 ed il 9/12/2015 il sig. chiamò l'arch. informandola di CP_1 Persona_1
essere ricoverato in ospedale e di essere in attesa di operazione perchè si era rotto un piede scivolando nel giardino di casa?
2) Vero che nei rapporti tra il e la a far data dal 2010 in poi, mai quest'ultima Controparte_1 Parte_1
ha conferito alcun ruolo od incarico di gestire la manutenzione del terreno di Scala Santa di proprietà
della ; Parte_1
3) Vero che tutte le chiavi per accedere agli immobili di proprietà della alla data del sinistro di Pt_1
cui è causa erano collocate in un armadietto privo di serratura posizionato in una stanza della sede societaria all'epoca sita in Riva Nazario Sauro 22, in Trieste?
4) Vero che negli anni 2015 e 2016 l'accesso al terreno di Scala Santa, essendo il cantiere in corso,
era vietato ai “soggetti non autorizzati” e pertanto chiunque volesse accedervi doveva essere accompagnato da un addetto ai lavori?
5) Vero che negli anni 2015 e 2016 per accedere al terreno di Scala Santa bisognava aprire un cancello fornito di una catena e di un lucchetto chiuso a chiave così come risulta dai doc. 6-11-12 del fascicolo della convenuta che vengono rammostrati al teste?
6) Vero che il sinistro di cui è causa avvenne nell'inverno del 2015 e precisamente nel mese di dicembre dello stesso anno, in una stagione in cui l'erba non è mai alta quanto appare nella foto sub doc. 16 del fascicolo della convenuta che viene rammostrata al teste?
7) Vero che Lei nel corso degli anni 2015 e 2016 si è recato/a più volte sul terreno di Scala Santa di proprietà della convenuta onde accompagnare i clienti interessati all'acquisto dello stesso?
8) Vero che Lei, nelle occasioni di cui al capitolo che precede, una volta effettuato l'accesso nel terreno della convenuta vi ha circolato liberamente, trattandosi di un'area di circa 3.300 mq.? 9) Vero che il 4 luglio 2015 all'attore venne ritirata la patente di guida per tasso alcolemico superiore alla norma con la comminazione di sei mesi di sospensione?
10) Vero che in occasione di un colloquio telefonico avvenuto il 5/2/2016 la sig.ra Parte_2
Le chiese di poter indicare quale luogo del sinistro occorso al marito, odierno attore, il terreno di
Scala Santa di proprietà anzichè il giardino di casa propria? Parte_1
11) Vero che in data 17/02/2016 Lei ha ricevuto il messaggio whatsapp dalla signora Pt_2
moglie dell'attore, che qui si rammostra al teste sub doc.17)?
[...]
12) Vero che nel giugno 2016 l'attore ebbe a sottoscrivere un contratto di lavoro con il dott. Marini
per effettuare lavori edili e di manutenzione presso l'abitazione di quest'ultimo così come risulta dalle fatture e preventivo sub doc 9-10-11 allegati al fascicolo del convenuto che vengono rammostrati all'interrogato?
13) Vero che il svolse lavori edili nell'estate del 2016 nella villa Marini, senza evidenziare CP_1
alcun problema fisico?
14) Vero che già nel Maggio 2016, nell'estate e nell'autunno dell'anno 2016 il ha svolto CP_1
numerosi lavori edili nonostante l'inabilità dichiarata come derivante dal sinistro occorsogli in precedenza, così come risulta dalla documentazione fotografica sub doc. 12-13-14-15 e dalle fatture sub doc. 5-6-7-8 (comparsa convenuto) per i lavori svolti in Via Madonna del Mare per conto della che vengono rammostrate al teste? Parte_1
Si indicano a testimoni, con riserva di meglio identificarli, i signori:
- Via dei Bonomo 5/A Trieste Testimone_1
- Via Bonomea 68/2, Trieste Persona_1
- Carlo Sandonato, Strada del Friuli 110/1, Trieste
- Trieste Parte_2
- , Trieste Testimone_2
- Trieste Testimone_3 - Trieste Tes_4
Si chiede che il G.I., ex art. 213 c.p.c., ordini all'Ispettorato della Motorizzazione di Trieste di acquisire le informazioni relative alla sospensione della patente di guida avvenuta nel 2016 a carico del signor nonchè degli atti e documenti ivi allegati;
Controparte_1
Quanto alla produzione documentale di parte attorea sub 33-36, 39, 40 si contesta e disconosce ex art. 2712 cc integralmente il contenuto, la provenienza e la genuinità. La produzione è inammissibile in quanto trattasi di immagini non aventi data certa né direttamente riferibili ai luoghi di causa nemmeno sotto il profilo temporale.
In caso di ammissione della prova orale richiesta da parte attrice si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta indicando i medesimi testi di cui alla II^memoria ex art.183, comma VI, cpc.
In caso di ammissione della prova orale richiesta da parte del convenuto si chiede Controparte_2
di essere ammessi a prova contraria diretta indicando i medesimi testi di cui alla II^memoria ex art.183, comma VI, cpc.
Condannare gli appellati a restituire all'appellante tutte le somme che per effetto dell'esecutività della sentenza di primo grado qui impugnata fosse costretta a pagare agli appellati per evitare esecuzioni forzate in virtù del titolo esecutivo costituito dalla più volte citata sentenza impugnata.
Con condanna di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato CP_1
"Piaccia a codesta On.le Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o argomentazione
In via principale
Accertata l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto delle domande di parte appellante Rigettare l'appello promosso dalla avverso la sentenza n.856/2024 del Tribunale di Trieste, Parte_1
pubblicata in data 10.10.2024.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede, in caso di rimessione della causa in istruttoria, vengano ammessi i seguenti capitoli di prova già formulati nella memoria ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c. e non ammessi che si riportano:
Ammettersi prova per interpello formale del sig. legale rappresentante della Tes_4 Pt_1
[...
sulle circostanze di seguito capitolate:
a) Vero che nel 2015 la era proprietaria del terreno sito in Trieste in Scala Santa 155/157, Parte_1
nonché committente della costruzione di tre villette unifamiliari da realizzarsi su detto terreno, giusto progetto Holy Stair qui dimesso sub doc.32) che viene rammostrato a conferma?
b) Vero che, al fine della costruzione delle villette di cui alla domanda che precede, su detto terreno era stato aperto un cantiere, a cui si accedeva attraverso il cancello a due ante raffigurato nelle foto dimesse sub doc.33), che vengono rammostrate a conferma?
c) Vero che il responsabile/coordinatore della sicurezza di detto cantiere era il geom.
[...]
CP_3
d) Vero che il geom. in qualità di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione CP_3
che di esecuzione, aveva il compito di redigere e far rispettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento
relativo alle opere di costruzione di cui alle domande precedenti, indicando i possibili rischi presenti in cantiere e le misure di sicurezza assunte?
e) Vero che, a seguito della realizzazione delle fondamenta, il rapporto tra la società committente,
e l'impresa appaltatrice, si interrompeva e le opere di costruzione Parte_1 Controparte_4
delle villette di cui alle domande che precedono subivano una sospensione sine die?
f) Vero che, in conseguenza della cessazione della propria attività, l'impresa appaltatrice riprendeva i propri materiali e le attrezzature e lasciava il terreno nella piena disponibilità della proprietà? g) Vero che lei, in qualità di legale rappresentante della ripresa la piena disponibilità del Parte_1
terreno de quo, vi accedeva per eseguire opere manutentive, farlo visitare a terze imprese, ecc.?
o) Vero che in data 7.12.2015 lei veniva contattato dalla sig.ra moglie del sig. Parte_3
la quale la informava di un sinistro occorso al sig. presso il terreno di cui sopra? CP_1 CP_1
p) Vero che lei e il sig. prima dell'incidente per cui è causa, eravate legati da un pluriennale CP_1
rapporto professionale, oltreché di amicizia?
q) Vero che nel febbraio 2018 il terreno per cui è causa veniva alienato dalla giusto contratto Parte_1
qui dimesso sub doc.37) che viene rammostrato a conferma, senza che fossero nel frattempo ripresi i lavori di costruzione delle villette?
Ammettersi prova testimoniale nella persona di legale rappresentante della Testimone_5 [...]
(Gorizia, Stradone della Mainizza 24), sig. (Trieste, Scala Santa Controparte_4 Testimone_6
153), sig.ra (Trieste, Scala Santa 153), sig. (Trieste, Via San Cilino Tes_7 Testimone_8
73), sig.ra (Ronchi dei Legionari, Via del Cotonificio 3), sig. Parte_3 Testimone_9
(Ronchi dei Legionari, Via del Cotonificio 3), sig. (Trieste, Via Rismondo 16), sig.ra Parte_4
(Trieste, località Santa Croce 618) sulle circostanze di seguito capitolate: CP_5
1) Vero che nel 2015 la era proprietaria del terreno sito in Trieste in Scala Santa 155/157, Parte_1
nonché committente della costruzione di tre villette unifamiliari da realizzarsi su detto terreno, giusto progetto Holy Stair qui dimesso sub doc.32) che viene rammostrato a conferma? (Miklus)
2) Vero che la costruzione di tali immobili era stata appaltata alla (Miklus) Controparte_4
3) Vero che, al fine della costruzione delle villette di cui alla domanda che precede, su detto terreno era stato aperto un cantiere, a cui si accedeva attraverso il cancello a due ante raffigurato nelle foto dimesse sub doc.33), che vengono rammostrate a conferma? (Miklus)
4) Vero che il responsabile/coordinatore della sicurezza di detto cantiere era il geom.
[...]
(Miklus) CP_3 5) Vero che il geom. in qualità di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione CP_3
che di esecuzione, aveva il compito di redigere e far rispettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento
relativo alle opere di costruzione di cui alle domande precedenti, indicando i possibili rischi presenti in cantiere e le misure di sicurezza assunte? (Miklus)
6) Vero che, a seguito della realizzazione delle fondamenta, il rapporto tra la società committente,
e l'impresa appaltatrice, si interrompeva e le opere di costruzione Parte_1 Controparte_4
delle villette di cui alle domande che precedono venivano sospese? (Miklus)
7) Vero che, in conseguenza della cessazione della propria attività, l'impresa appaltatrice riprendeva i propri materiali e attrezzature e lasciava il terreno nella piena disponibilità della proprietà? (Miklus)
8) Vero che nel 2015 sul terreno sito in Trieste in Scala Santa 155/157, allora di proprietà della Pt_1
[...
vi era un cantiere edile volto alla realizzazione di un complesso immobiliare, giuste foto allegate
sub doc.33) che vengono rammostrate a conferma? ( ) Tes_6 Tes_7
9) Vero che, a seguito della realizzazione delle fondamenta, le opere di costruzione di cui alla domanda che precede venivano sospese e l'impresa appaltatrice, presi i propri materiali e attrezzature,
lasciava il terreno de quo? ( ) Tes_6 Tes_7
10) Vero che il sig. in qualità di legale rappresentante della ripresa la piena Tes_4 Parte_1
disponibilità del terreno de quo, vi accedeva per eseguire opere manutentive, farlo visitare a terze imprese, ecc.? ( ) Tes_5 Tes_6 Tes_7
11) Vero che nel dicembre 2015 il citato terreno presentava sterpaglie ed arbusti incolti e rovi spinosi?
( Tes_6 Tes_10
17) Vero che, più in particolare, arrivati davanti al citato cancello, il sig. alla guida della CP_1
propria vettura, era solito consegnarle il mazzo di chiavi e lei, sceso dall'auto, provvedeva ad aprire il lucchetto e poi l'anta mobile del cancello? ( Tes_8
18) Vero che, aperto il cancello, il sig. entrava con la propria auto, che veniva dunque CP_1
parcheggiata all'interno del terreno de quo, in uno spiazzo ghiaioso davanti al cancello d'entrata, che dunque veniva da lei subito richiuso, giuste foto allegate sub doc.34) che vengono esibite a conferma?
( Tes_8
19) Vero che, in occasione delle indicate giornate, il sig. tagliato un cespuglio, urtava un CP_1
nido di vespe e iniziava ad urlare? ( ) Tes_6 Tes_7
20) Vero che in occasione delle medesime giornate lavorative si presentava il sig. che si Pt_1
complimentava per il lavoro svolto? Tes_8
36) Vero che in data 7.12.2015 riceveva una telefonata dal sig. il quale la informava di Tes_8
una caduta del sig. e le chiedeva di raggiungerli presso il terreno sito in Trieste in Scala Santa CP_1
155/157? (Baldassi)
37) Vero che, giunta presso il citato terreno con la propria automobile, vedeva il sig. seduto CP_1
nella propria auto, lato passeggero, intento a tenersi la gamba destra? (Baldassi)
38) Vero che il sig. chiedeva di essere portato presso l'immobile in cui all'epoca stabilmente CP_1
dimorava, sito in località Gabrovizza 75/b, per medicarsi? ( Tes_8 Pt_3
39) Vero che, caricato in auto l'attore, vi recavate a mezzo dell'automobile della sig.ra Pt_3
presso il citato immobile? ( Tes_8 Pt_3
40) Vero che il sig. seppur all'epoca formalmente residente presso l'abitazione sita in CP_1
località Santa Croce 200, era dimorante presso l'immobile di Gabrovizza, di proprietà della suocera,
sig.ra , attesa l'insorgenza di una crisi coniugale che vi aveva determinati a vivere Persona_2
separatamente? (Baldassi)
41) Vero che giunti presso l'immobile di cui sopra, dove si trovava anche il sig. Testimone_9
l'odierno attore, accompagnato all'interno dell'abitazione dal sig. e dalla sig.ra Tes_8 Pt_3
si toglieva gli abiti da lavoro e metteva il piede destro in una tinozza, applicando dell'acqua fredda e del ghiaccio sulla caviglia? ( Tes_8 Pt_3 Tes_11
42) Vero che in quell'occasione notava che il presentava una visibile deformazione articolare CP_1
alla caviglia destra? ( Tes_8 Pt_3 Tes_11 43) Vero che, vista detta deformazione, ed avendo l'attore nel frattempo ripreso a lamentarsi del dolore alla caviglia, quest'ultimo decideva di recarsi presso il nosocomio di Cattinara per un controllo? ( Tes_8 Pt_3 Tes_11
44) Vero che, pertanto, aiutato a salire sull'auto della sig.ra il sig. si recava, Pt_3 CP_1
accompagnato dalla propria moglie e dal figlio , presso il nosocomio di Cattinara? Tes_9
Test ( Tes_8 Pt_3 CP_1
45) Vero che, giunti presso il citato ospedale e riscontrata, oltre alle fratture, una lussazione della caviglia destra, il sig. veniva sottoposto dal personale ospedaliero ad una manovra di CP_1
“riduzione” della citata lussazione? ( Pt_3 Tes_12
46) Vero che nel corso di detta manovra, che veniva effettuata all'odierno attore senza che gli fosse somministrato alcun analgesico, lo sentiva urlare? ( A. Pt_3 CP_1
47) Vero che il sig. dopo esser stato sottoposto nei giorni seguenti ad un intervento CP_1
chirurgico di osteosintesi metallica con placca e viti delle fratture riportate in conseguenza del sinistro di cui sopra, veniva dimesso dall'ospedale con applicata alla gamba destra una valva gessata che portava dunque per il periodo 14.12.2015/11.01.2016, con conseguente impossibilità di sollevare pesi, svolgere le più semplici faccende domestiche, curare la propria persona, e quant'altro? ( Pt_3
A. F. CP_1 CP_1
48) Vero che per tutto detto periodo il sig. si muoveva a mezzo di una sedia a rotelle e veniva CP_1
coadiuvato nella gestione personale e domestica dalla propria moglie, sig.ra (Baldassi, A. Pt_3
F. Serafini) CP_1
49) Vero che, a seguito della rimozione della valva, per i mesi febbraio/maggio 2016 il sig. CP_1
seguiva un percorso terapeutico-riabilitativo presso la Casa di Cura Pineta del Carso di Aurisina, e che per tutto detto periodo di riabilitazione utilizzava per la propria deambulazione delle stampelle ed era impossibilitato a guidare o svolgere qualsiasi lavoro, sia domestico, sia legato alla propria attività imprenditoriale, che richiedesse uno sforzo fisico? ( A. F. Pt_3 CP_1 CP_1 Per_3 50) Vero che a dette sedute di riabilitazione il sig. veniva accompagnato dalla sig.ra CP_1 Per_4
Test Te
(
[...] Pt_3 CP_1 CP_1 Per_3
51) Vero che, nonostante le terapie svolte, ad oggi il sig. presenta una deambulazione CP_1
Te ciondolante e zoppicante? ( Pt_3 Tes_11 CP_1 Per_3
52) Vero che l'odierno attore lamenta ancora oggi dei dolori al polpaccio e alla caviglia della gamba destra, nonché all'alluce del piede destro, che presenta pure una marcata retrazione? ( Pt_3 [...]
Te
Tes_11 CP_1 Per_3
53) Vero che lo stesso nel deambulare carica il peso sulla gamba sinistra, che viene così
sovraccaricata, con conseguente dolorabilità della stessa? ( Pt_3 Tes_11 Tes_12 Per_3
54) Vero che, attesa la propria instabilità deambulatoria, il sig. è impossibilitato a svolgere CP_1
le attività manuali dallo stesso personalmente svolte nell'ambito della propria attività di piccola impresa artigiana fino alla data del sinistro de quo quali, a titolo esemplificativo, salire sui tetti, fare le scale a pioli, portare pesi, ecc.? ( Pt_3 Tes_12 Tes_14 Per_3
55) Vero che, per tale motivo, nel periodo gennaio/ottobre 2016 l'odierno attore si rivolgeva a manodopera esterna per portare a termine alcuni lavori nel frattempo commissionatigli? ( A. Pt_3
F. CP_1 CP_1
56) Vero che a fine 2016 il sig. era ancora impossibilitato a riprendere i lavori edili che CP_1
svolgeva ante sinistro, quali impegnare scale di cantiere, camminare sui tetti, ecc.? ( A. Pt_3
F. CP_1 CP_1
57) Vero che, attesa l'assenza di miglioramenti delle proprie condizioni fisiche, il sig. CP_1
sospendeva definitivamente la propria attività, con conseguente stato di inattività della CP_6
[... Test
[...
società di cui era il legale rappresentante e socio di maggioranza? ( Pt_3 CP_1
Tes_14 58) Vero che a partire dal 2017 il sig. risulta essere a carico della propria moglie, sig.ra CP_1
giuste CU 2018, 2019, 2020, 2021 qui dimesse sub doc.41) che vengono Parte_3
rammostrate a conferma? ( F. Serafini) Pt_3 Tes_11
59) Vero che l'odierno attore coltivava l'hobby del ciclismo e del giardinaggio, attività che in conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente de quo gli sono oggi precluse? (Baldassi, A.
F. CP_1 CP_1
60) Vero che il domicilio/residenza anagrafica dell'epoca del sig. era località Santa Croce CP_1
200, casa priva di giardino e/o vialetto esterno, che presentava l'ingresso principale sulla pubblica via, giuste foto dimesse sub doc.42) che vengono qui rammostrate a conferma? ( Pt_3 Tes_11
Tes_14
In caso di ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova avversari, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria a mezzo dei testi già indicati, oltreché dell'arch. Persona_1
(Trieste, via del Monte 21), sulla capitolazione avversaria e anche sulle seguenti circostanze:
a) Vero che il geom. era stato nominato responsabile della sicurezza del cantiere Controparte_3
aperto sul terreno all'epoca di proprietà della sito a Trieste in Scala Santa 155/157, giusta e- Parte_1
mail dd.
2.02.2018 qui allegata sub doc.45) che si rammostra a conferma? (Bloccari)
b) Vero che nel dicembre 2015 il sig. aveva provveduto alla potatura degli arbusti siti sul CP_1
terreno sito in Scala Santa 155/157, allora di proprietà della a titolo di cortesia nei confronti Parte_1
del sig. (Baldassi) Pt_1
c) Vero che successivamente alla dimissione del sig. dall'ospedale di Cattinara, ove era stato CP_1
operato a seguito del sinistro occorsogli in data 7.12.2015 presso il terreno sito in Trieste in Scala
Santa 155/157, nel mese di gennaio 2016 lei telefonava all'arch. moglie del sig. Persona_1
e conoscente dell'odierno attore, per informarla delle condizioni di salute di quest'ultimo? Pt_1
(Baldassi) d) Vero che in quell'occasione la stessa, dicendosi preoccupata per le responsabilità che sarebbero potute derivare a lei e alla società di cui il proprio marito era legale rappresentante, essendo il sinistro occorso sul terreno di proprietà della le chiedeva cosa fosse stato dichiarato in ospedale in Parte_1
merito al luogo del sinistro? ( Pt_3
e) Vero che sempre nel corso di quell'occasione l'arch. diceva di essere direttore dei lavori Per_1
del cantiere esistente sul terreno di cui alle domande precedenti? (Baldassi)
a) Vero che nell'ambito della telefonata di cui alle domande precedenti lei rispondeva di non essere a conoscenza di quello che era stato riportato sulla cartella clinica? (Baldassi)
b) Vero che, pertanto, l'arch. le chiedeva di farle avere la citata cartella, al fine di attivare Per_1
l'assicurazione volta al risarcimento dei danni patiti dal sig. (Baldassi) CP_1
c) Vero che, ritirata la cartella clinica di cui alle domande precedenti, lei mandava il messaggio allegato sub doc.17) di controparte, che viene rammostrato a conferma? (Baldassi)
d) Vero che nei giorni successivi al ritiro della cartella clinica di cui alle domande precedenti, si recava presso la sede della sita in Trieste in riva Nazario Sauro 22, e consegnava copia della Parte_1
citata cartella al sig. (Baldassi) Tes_4
e) Vero che in quell'occasione il sig. la rassicurava sull'attivazione dell'assicurazione per il Pt_1
risarcimento dei danni subìti dal sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa? (Baldassi) CP_1
f) Vero che, ricevuta la copia della cartella clinica del sig. il sig. provvedeva dopo CP_1 Pt_1
qualche giorno a restituirgliela ma, successivamente, nulla più le veniva comunicato in merito all'attivazione dell'assicurazione di cui alle domande precedenti? (Baldassi)”
Per l'appellato CP_2
“preso atto che difettano impugnazioni, principali e/o incidentali, avverso i capi con cui la sentenza n. 856/2024 del Tribunale di Trieste ha rigettato ogni pretesa attorea mossa nei confronti di CP_2
tenere ferme – anche perché passate in giudicato – tali statuizioni, anche in punto spese del
[...] primo grado come quantificate ed imputate a peso di ed a favore di Controparte_1 CP_2
[...]
rigettare per l'effetto, siccome inammissibile e/o infondata, ogni pretesa, anche cautelare, presa da nei confronti di in questo grado;
Parte_1 Controparte_2
con rifusione delle spese del gravame.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste la società Controparte_1
proprietaria del terreno ubicato in Scala Santa 155/157 - Roiano (Trieste), ed il geometra Parte_1
responsabile della sicurezza di un cantiere edile ivi situato, per far accertare la Controparte_3
loro responsabilità in relazione al sinistro verificatosi in suo danno;
l'attore lamentava infatti che la mancata segnalazione di un filo di ferro ancorato al cancello di ingresso del fondo gli aveva procurato una caduta, nel mentre egli era intento alla pulizia del suddetto cantiere edile, e pertanto chiedeva che i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non.
La responsabilità dei convenuti veniva affermata per violazione dell'art.2051 c.c. e art.2043 c.c..
Quanto alla quantificazione dei danni, l'attore esponeva che, dopo la caduta nel cantiere edile, era stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l'ospedale di Cattinara a seguito di diagnosi di
“frattura pilone tibiale, perone distale, lussazione tibio- tarsico destra”; successivamente egli aveva seguito un percorso terapeutico, all'esito del quale erano stati riscontrati danni permanenti.
Per tali ragioni, ai fini della richiesta risarcitoria egli pretendeva:
quale danno patrimoniale: spese mediche € 1.004, 90;
quale danno biologico: I.T.T. 8 gg € 784; I.T.P. 40 gg al 75% € 2.940,00; I.T.P. 120 gg al 25% €
2.940, 00; I.P. 17-18% € 48.754,50. Oltre alla personalizzazione del danno per ulteriori € 16.088,98
per un totale complessivo pari a € 72.523,38.
Si costituiva in giudizio la che sosteneva di non aver mai dato incarico al di Parte_1 CP_1
svolgere la pulizia all'interno del cantiere;
parte convenuta evidenziava inoltre che il aveva CP_1
dichiarato in Pronto Soccorso di essere caduto all'interno della propria abitazione. Ad ogni modo, la deduceva il non aveva provato il nesso eziologico tra l'evento e il Pt_1 CP_1
danno, sostenendo altresì che l'attore avrebbe potuto ben accorgersi degli ostacoli nel cantiere, in quanto egli stesso era titolare di una impresa artigiana;
pertanto, in ogni caso, l'evento danno sarebbe stato cagionato da una sua condotta negligente e disattenta, rilevante ai fini dell'interruzione del nesso causale o comunque ai sensi dell'art.1227 c.c..
Per quanto riguarda il quantum del risarcimento, la difesa della affermava che il Parte_1 CP_1
era stato visto lavorare presso altri cantieri edili dopo l'incidente, financo presso cantieri della Pt_1
e pertanto riteneva spropositata ed esorbitante la cifra richiesta.
Si costituiva in giudizio anche il geometra dichiarandosi del tutto estraneo ai fatti;
Controparte_3
egli asseriva infatti di avere cessato il proprio incarico quale responsabile della sicurezza nel cantiere della società convenuta ben prima che si verificasse il sinistro.
Nelle more il geom. decedeva, e il procedimento veniva riassunto nei confronti del suo CP_3
erede che si costituiva in giudizio. Controparte_2
Istruita la causa a mezzo prove testimoniali e c.t.u. medica, il Tribunale di Trieste riteneva fondata la domanda attorea, affermando l'esclusiva responsabilità della in relazione al sinistro Parte_1
verificatosi in danno dell'attore; condannava pertanto la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di € 45.936,52 a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Avverso la sentenza proponeva appello la società contestando in primo luogo la Parte_1
ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure e sostenendo l'illogicità della motivazione della sentenza del Tribunale.
L'appellante lamentava che il primo giudice non avesse tenuto conto nella decisione della dichiarazione del resa al Pronto Soccorso di essersi infortunato presso la sua abitazione, come CP_1
emergeva dal referto medico (avendo egli riferito ai sanitari di essere caduto “a domicilio” “caduta accidentale” “mentre camminavo sul vialetto di casa”). Sosteneva l'appellante che, essendo il referto medico prova documentale dotata di fede privilegiata che fa piena prova fino a querela di falso, il Tribunale ne avrebbe dovuto prendere atto, mentre aveva attribuito maggiore rilevanza alle dichiarazioni della moglie del e del suo dipendente rispetto a tale prova documentale ed alla CP_1
deposizione della teste Per_1
Con il secondo motivo la sentenza di primo grado veniva censurata sotto il profilo del travisamento della prova con riferimento all'insidia e all'assenza di un concorso di responsabilità del CP_1
L'appellante evidenziava come il fosse una persona avvezza a muoversi sui cantieri edili e CP_1
pertanto avrebbe potuto agevolmente accorgersi dell'ostacolo, e con una condotta accorta e diligente evitarlo.
L'appellante poneva poi in dubbio l'attendibilità della deposizione del teste dipendente Tes_8
del che sarebbe stato presente ai fatti, e che aveva riferito di essi a quasi dieci anni di distanza;
CP_1
rilevava poi che incomprensibilmente sarebbe inciampato solo all'uscita dal cantiere e non CP_1
al suo ingresso.
Con il terzo motivo di appello veniva contestato il quantum debeatur, ritenendo la difesa della società
che l'ammontare complessivo del risarcimento, quantificato in € 44.848,37 sulla base della c.t.u.,
dovesse essere rideterminato alla luce dei primi due motivi.
Come quarto motivo di gravame, il difensore della censurava la statuizione con riguardo Parte_1
alla statuizione relativa alle spese di lite, evidenziando che, avendo il giudice ridotto del 40% la pretesa risarcitoria dell'attore a seguito della relazione del c.t.u., al convenuto doveva essere attribuita una soccombenza solo parziale, con compensazione quantomeno nella misura di 1/3 delle spese.
Da ultimo, la lamentava la mancata ammissione delle istanze istruttorie da essa proposte Parte_1
nel giudizio di prime cure, per le quali insisteva.
Si costituiva l'appellato contestando il primo motivo d'appello relativo all'illogicità della CP_1
motivazione della sentenza di prime cure. faceva infatti rilevare che il referto medico non fa CP_1
piena prova fino a querela di falso in relazione alle dichiarazioni rilasciate dalla parte;
evidenziava inoltre che tanto la sig.ra da anni separata dal quanto il sig. da tempo Pt_3 CP_1 Tes_8
non più collaboratore dello stesso, non risultavano avere all'epoca della loro deposizione testimoniale alcun legame diretto e stretto con l'appellato; pertanto, bene avrebbe fatto il Giudice di prime cure a ritenere idonee alla ricostruzione del fatto e alla attribuzione delle responsabilità le dichiarazioni dei suddetti testi.
Quanto alla seconda censura, la difesa dell'appellato contestava la tesi avversa relativa alla negligenza del nella causazione del danno;
deduceva infatti che questi non solo non era aduso a CP_1
frequentare quel cantiere, ma che, data la sterpaglia abbondante che cresceva nel posto del sinistro, il filo di ferro era divenuto quasi invisibile e risultava molto difficile avvedersi della sua presenza.
In riferimento al terzo motivo, la difesa del contrastava la richiesta di riduzione o di CP_1
modificazione della somma liquidata dal giudice di prime cure quale risarcimento del danno patrimoniale e non.
Con riguardo al quarto motivo, l'appellato affermava che correttamente la società appellante era stata condannata alla rifusione totale delle spese, essendo attribuibile esclusivamente ad essa la causazione dell'eventus damni; infine, la difesa del contestava la reiterazione delle istanze istruttorie CP_1
proposte in primo grado, ritendo le stesse del tutto generiche.
Si costituiva anche in questo grado , erede di evidenziando che gli Controparte_2 CP_3
era stato notificato l'atto di appello nonostante egli non fosse litisconsorte necessario nella causa de
qua, né alcun motivo di appello riguardasse la sua posizione processuale.
La richiesta di sospensiva veniva rigettata dalla Corte.
***
1. L'appello deve essere respinto.
1.1 Deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza del primo motivo di gravame, posto che il verbale del
Pronto Soccorso ed in generale le certificazioni della struttura sanitaria non costituiscono prova fino a querela di falso del contenuto delle dichiarazioni ricevute dal sanitario, ma solo del fatto che tali dichiarazioni siano state rese avanti allo stesso (circostanza questa ammessa anche dal . CP_1 Secondo Cass.n. 8536/2023 “i certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a
querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua
presenza o essere stati da lui compiuti”.
Cass.n.27288/22 ha affermato che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera
pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di
falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo,
e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece,
non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza
o di opinione in essa espresse”.,
2. Il secondo motivo di gravame comporta la necessità di valutare le deposizioni testimoniali,
essendovi un parziale contrasto tra le dichiarazioni dei testi introdotti dall'attore e quelle della teste
Per_1
2.1 Certamente inverosimile è la tesi della difesa per la quale il (che aveva accesso agli Pt_1 CP_1
uffici della società facendo per la stessa altri lavori) avrebbe asportato le chiavi di quel cantiere,
peraltro da tempo inattivo, per recarsi sua sponte a potare lì degli arbusti.
2.2 I testi di parte sono la ex moglie di quest'ultimo sig.ra e il suo ex dipendente CP_1 Pt_3
con il quale egli stava lavorando all'interno del terreno della società quanto Tes_8 Pt_1
all'attendibilità di tali due testimoni, si deve osservare che il sig. non era più dipendente Tes_8
del al momento della deposizione, e che le dichiarazioni dei due testi sono concordanti. CP_1
Il teste ha confermato che per tre giorni a dicembre 2015 lui e si recarono nel Tes_8 CP_1
cantiere chiuso della società e che aveva le chiavi per entrare;
eseguirono lavori di Pt_1 CP_1
potatura e pulizia.
I primi due giorni il cancello fu aperto da il terzo giorno trovarono il cancello chiuso in Tes_8
un modo diverso da come lo avevano lasciato e (alla presenza di telefonò a CP_1 Tes_8 Pt_1
il quale confermò e disse che aveva provveduto a ripristinare il reticolato di ferro che si era abbassato a causa del forte vento il giorno prima. Secondo quanto riferito da al termine dei lavori il avrebbe aperto il cancello per Tes_8 CP_1
fare uscire la loro auto, e nel richiuderlo sarebbe inciampato in un filo di ferro che era attaccato per un capo alla parte alta del cancello di cantiere, era fissato al terreno in obliquo con un picchetto ed era libero all'estremità (tanto che un pezzo sarebbe rimasto avvolto nella caviglia del dopo CP_1
la caduta). Il teste ha aggiunto di essersi offerto di chiarare l'ambulanza ma il aveva paura, CP_1
per qualche ragione, e chiamò la ex moglie.
La teste ha dichiarato che fu chiamata dall'ex marito e andò sul posto, lo portò al Pronto Pt_3
Soccorso e lo lasciò lì; successivamente, quando si trovava ancora in ospedale, ricevette una CP_1
telefonata dalla sig.ra (direttore dei lavori del cantiere e compagna del alla quale disse Per_1 Pt_1
solo di essere in ospedale, di essere caduto e di essersi fatto male.
La teste ha riferito che nel febbraio del 2016 (quindi due mesi dopo l'infortunio) si fece dare Pt_3
il numero della sig.ra e la chiamò, perché il stava ancora male ed era preoccupata Per_1 CP_1
che egli non potesse più lavorare;
l'arch. le avrebbe detto di essere nei guai perché Per_1 CP_1
era caduto in un cantiere di cui lei era direttore dei lavori, e la rassicurò che in qualche modo avrebbe fatto.
A parziale conferma di tale versione la teste (che abita accanto al terreno) ha dichiarato che in Tes_7
quei giorni qualcuno entrò per potare gli arbusti del terreno, e ha precisato di ricordarlo perché un signore era stato punto dalle vespe e si rivolse per aiuto a lei (anche se la teste non ha riconosciuto il come tale persona); il teste ha confermato che fu punto dalle vespe. CP_1 Tes_8 CP_1
La teste ha dichiarato l'opposto della teste con riguardo alle loro interlocuzioni Per_1 Pt_3
telefoniche, riferendo che il la chiamò pochi giorni dopo il fatto dicendo che era caduto CP_1
scivolando nel giardino di casa, e che a febbraio 2016 la la chiamò chiedendole di potere Pt_3
indicare come luogo del sinistro il terreno di Scala Santa di proprietà anziché il giardino di casa. Pt_1
La teste ha aggiunto ”ricordo che rimasi perplessa, perchè non capivo per quale motivo mi Per_1
fosse stata avanzata quella richiesta da parte di una persona che io non conoscevo”.
2.3 La tesi di un accordo tra ed i testi da lui citati per addossare le conseguenze del sinistro CP_1
alla società (ed eventualmente alla sua compagnia assicuratrice) sarebbe comprovata dal Pt_1
messaggio inviato dalla ex moglie di alla CP_1 Per_1
Il testo di tale messaggio può tuttavia trovare spiegazione in una iniziale rassicurazione resa alla di non voler coinvolgere la società. Per_1
Si deve al riguardo osservare che il non era un lavoratore dipendente, stava operando dentro CP_1
un cantiere chiuso, e presumibilmente nell'immediatezza del fatto ha ritenuto di minimizzare l'accaduto, nel rendere le dichiarazioni ai sanitari;
successivamente egli si è reso conto che il danno subito era grave e ha chiesto il risarcimento dei danni alla società proprietaria del terreno. Pt_1
2.4 Deve poi escludersi un comportamento imprudente del il teste ha infatti CP_1 Tes_8
riferito che il filo di ferro nel quale il inciampò si confondeva con gli arbusti ed i detriti CP_1
presenti in quel momento sul terreno, e che egli stesso al momento dell'apertura del cancello non aveva notato tale filo di ferro.
3. Il terzo motivo di gravame deve ritenersi assorbito, mentre con riguardo al quinto reputa la Corte
che le prove testimoniali richieste dall'appellante non siano rilevanti, vertendo peraltro in parte su circostanze pacifiche.
4. Le spese di lite del primo grado correttamente sono state poste interamente a carico della convenuta,
pur essendo stata accolta la domanda in misura inferiore alla richiesta iniziale;
si osserva infatti che la sentenza impugnata ha liquidato le spese sulla base del valore riconosciuto e non su quello della domanda.
5. deve ritenersi del tutto estraneo al grado di appello, in quanto nessuno ha Controparte_2
impugnato i capi di sentenza che riguardano la sua posizione, ed egli non può ritenersi litisconsorte necessario, come invece sostenuto dall'appellante; quest'ultimo dovrà pertanto rifondere a CP_2
le spese di questo grado.
6. In applicazione del principio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati, liquidate secondo i parametri medi (fase introduttiva,
di studio e decisoria, oltre al compenso minimo per la trattazione dell'istanza di sospensiva) delle cause ricomprese nel valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- rigetta l'appello;
- - condanna l'appellante in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati e Controparte_1 CP_2
, che liquida per ciascuno degli appellati in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre al
[...]
15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli