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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2125 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. in proprio e Parte_2 C.F._2
Co n.q. di soci della “ ” società semplice, con sede sociale in Vicari e P. Iva nr. , P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Demma e dall'avv. Gabriella Lattuca;
appellanti
E
nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Bonadonna;
appellato 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.650 del 23-26 luglio 2022 il Tribunale di Termini Imerese accoglieva le domande proposte con azione di regolamento di confini da -a cui, Parte_3
nelle more del giudizio, era subentrato l'erede in qualità di proprietario Controparte_2
di un appezzamento di terreno ubicato a Campofelice di Fitalia, c.da Volpaio, identificato in catasto al fg. 13, p.lla 176 –nei confronti di e , in Parte_1 Parte_2
proprio e n.q. di soci della società semplice “3P”, proprietari del confinante terreno allibrato alle p.lle 97 e 121. Nello specifico, così statuiva: “- dichiara che l'esatto confine tra i fondi
oggetto di causa, è quello individuato dal CTU, Arch. nella relazione resa Persona_1
in data 06.02.2020 e confermato nella successiva relazione integrativa;
- condanna i
convenuti alla restituzione, in favore del Sig. , nella spiegata qualità, del Controparte_2
terreno arbitrariamente sottratto;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in
favore del Sig. , nella spiegata qualità, della complessiva somma di € Controparte_2
416,00 a titolo di indennità di occupazione, per le quattro annualità che vanno dal 2016 al
2019, e delle successive indennità maturate e maturande sino all'effettiva restituzione, il
tutto oltre interessi legali da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna i
convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. , nella Controparte_2
spiegata qualità, della complessiva somma di € 7.000,00 per i costi necessari al ripristino
dello stato dei luoghi, oltre interessi e rivalutazione dal deposito della presente sentenza
sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore
del Sig. , nella spiegata qualità delle spese di lite che liquida in Controparte_2
complessivi € 5.109,15 di cui € 274,15 per spese non imponibili ed € 4.835,00 per 3
compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone
definitivamente a carico di parte convenuta le spese e gli onorari di CTU.”.
Avverso la decisione i hanno interposto appello. Ha resistito . Pt_1 Controparte_2
La causa, trattata nelle forme “cartolari”, è stata assunta in decisione con ordinanza depositata il 5.2.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***********************
Il primo motivo di gravame contesta l'accertamento da parte del giudice di prime cure della sussistenza di uno sconfinamento operato dai nel 2015 consistito nel fatto che i Pt_1
predetti, nel collocare una recinzione a confine col fondo del avevano inglobato CP_2
nel loro terreno una porzione di quello adiacente. Adduce che tale valutazione aveva recepito le conclusioni dell'ausiliario, arch. le quale, tuttavia, non erano fondate su Per_1
dati probatori idonei ma sulla valorizzazione di rilievi fotografici che si limitavano ad attestare che negli anni precedenti al 2015 l'appezzamento della controparte era stato coltivato anche in una porzione che oltrepassava i confini catastali, confini su cui era stata posizionata, come confermato dal c.t.u., la predetta recinzione.
La doglianza è infondata.
La relazione di c.t.u. ha rimarcato come, dall'esame di una aerofotogrammetria del SIAS
risalente al giugno del 1992 e di immagini satellitari estratte da Google Earth afferenti ad anni successivi, emergesse in modo chiaro che la coltivazione del terreno dell'attore aveva sempre mantenuto la stessa “sagoma” fino al 2015, comprendendo un'area che superava il confine catastale lungo il quale venne in quell'anno apposta la recinzione. 4
Tale verifica, fondata su dati oggettivi e verificabili, basterebbe da sola a ritenere fondata l'originaria domanda, tenuto conto che la comprovata durata di tale stabile e pubblico utilizzo dell'area de qua “coprirebbe” il tempo necessario per una eventuale usucapione.
In ogni caso, non sfugge che le conclusioni dell'accertamento tecnico si “saldano” con le dichiarazioni del teste , escusso in primo grado alla udienza del Testimone_1
27.9.2018, il quale, precisando di avere curato la coltivazione del fondo dagli anni CP_2
'70 al 1991, riferiva che almeno fino al 1991 il confine era materializzato dalla presenza di segni lapidei, che aveva poi saputo essere stati rimossi, oltre che da cumuli di terra e di erbaccia formatisi ai margini dell'area “lavorata”, e ciò in quanto la coltivazione del terreno dell'attore giungeva fino a quel limiti, ed aggiungeva che, recatosi sui luoghi l'anno precedente rispetto alla audizione (ossia nel 2017), aveva effettivamente constatato che i confini “erano stati spostati”.
Va rilevato che il contenuto di tale deposizione non è stato smentito dalle dichiarazioni dei testimoni escussi su richiesta degli odierni appellanti, i quali si sono limitati a riferire su uno smottamento di terreno che aveva interessato l'area de qua, la cui estensione è stata peraltro individuata e valutata in seno alla relazione di c.t.u.
In conclusione, i dati probatori, documentali e dichiarativi, fin qui esposti si presentano idonei a consentire di individuare con certezza il confine originario, che non corrispondeva a quello catastale, e giustificano la conferma in tale parte del provvedimento impugnato.
Con un secondo motivo di appello viene contestata la quantificazione, operata dal c.t.u. e recepita nella sentenza impugnata, dei costi di ripristino dello stato dei luoghi, determinati:
a) nell'importo di euro 5.000,00 per la rimozione della recinzione con paletti in legno e rete metallica collocata dai;
b) nell'importo di euro 2.000,00 per il ripristino del confine Pt_1 5
preesistente. Gli appellanti si dolgono del fatto che l'ausiliario non abbia indicato i criteri utilizzati per tale stima, che ritengono eccessiva, evidenziando che, a volere applicare per i costi sub a) il Prezziario della Regione Sicilia per i LL.PP. 2022 nella voce 21.1.14,
afferente alla rimozione di opere in ferro, si giungerebbe ad un minore importo di euro
2.894,40, mentre per i costi sub b), applicando la voce G.4.1 (afferente alla realizzazione di una chiudenda in legno e rete metallica) del Prezziario Regionale per le Opere e
Investimenti nelle Aziende Agricole e forestali 2015, si arriverebbe alla cifra di euro
1.910,40.
La doglianza è solo parzialmente fondata.
Va premesso che in effetti il c.t.u. non ha specificato i parametri sulla scorta dei quali ha effettuato le sue stime anche se sul punto non risulta che alcun rilievo venne mosso in primo grado né dagli odierni appellanti né dal loro c.t.p., geom. , in sede di CP_3
osservazioni all'elaborato peritale.
Ciò posto, il costo per l'attività sub a) si presenta in effetti eccessivo avendo riguardo, come parametro indicativo, alla suddetta voce del Prezziario LL PP coevo alla sentenza di primo grado, che può quindi utilizzarsi come parametro attendibile, ritenendo che il costo per il trasporto e lo smaltimento della recinzione (escluso da tale voce) possa ritenersi assorbito nella minore difficoltà di dismissione di tale manufatto rispetto ad opere interamente costruite in ferro.
La stima dell'intervento sub b) si presenta invece congrua, ove si consideri che il costo in questione attiene al ripristino dei segni di materializzazione del precedente confine mediante “picchettamento con l'ausilio di strumento topografico” (v. pag.15 della c.t.u.)
onde, da un lato, risulta inappropriato il richiamo alla voce G.
4.1. del Prezziario Regionale 6
per le Opere e Investimenti nelle Aziende Agricole e forestali 2015 (prezziario contenente,
peraltro, valori da tempo non più attendibili, per come dimostra il fatto che l'aggiornamento operato nel 2023, con decreto assessoriale n.40/GAB del 31.8.2023, ebbe quasi a raddoppiare l'importo previsto per tale voce), dall'altro, deve tenersi conto della necessità
dell'intervento di un professionista specializzato nell'utilizzo della strumentazione topografica.
In conclusione, la statuizione di condanna ai costi di ripristino dello stato dei luoghi va ridotta all'importo di euro 4.894,40 (euro 2.894,40 + euro 2.000,00).
Da ultimo, gli appellanti si dolgono della statuizione del provvedimento impugnato afferente alla regolamentazione delle spese di lite, sostenendo che la quantificazione del risarcimento spettante all'attore in una misura nettamente inferiore a quella pretesa avrebbe dato luogo ad una condizione di “soccombenza parziale”.
Il motivo è infondato alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Cassazione, Sezioni
Unite, n.ro 32061/2022 cui si rinvia.
L'accoglimento della impugnazione solo in relazione a un punto marginale e tale da non incidere sul valore della causa conduce a confermare la suddetta statuizione e impone, in presenza di una soccombenza nettamente prevalente degli odierni appellanti, la condanna di questi ultimi a rifondere alla controparte anche le spese del presente grado.
Queste ultime si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di trattazione, in assenza di una riapertura della istruttoria, medi per le altre fasi).
Non si fa luogo alla distrazione in favore del procuratore dell'appellato in quanto il predetto ha chiesto la “attribuzione” dei compensi e del rimborso delle spese in suo favore senza 7
tuttavia rendere la dichiarazione completa di anticipazione richiesta dall'art.93 c.p.c. (v.
Cass. 8436/19, 12236/22, 34202/24).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza n. 650/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il
23-26 luglio 2022, appellata da e , in proprio e n.q. di Parte_1 Parte_2
soci della società semplice “3P”,
- riduce all'importo di euro 4.894,40, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale dalla sentenza al soddisfo, il ristoro dei costi necessari al ripristino dello stato dei luoghi;
- conferma nel resto.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le Controparte_2
spese del presente grado, che liquida nell'importo di euro 4.888,00, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge.
Palermo, 7.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2125 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. in proprio e Parte_2 C.F._2
Co n.q. di soci della “ ” società semplice, con sede sociale in Vicari e P. Iva nr. , P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Demma e dall'avv. Gabriella Lattuca;
appellanti
E
nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Bonadonna;
appellato 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.650 del 23-26 luglio 2022 il Tribunale di Termini Imerese accoglieva le domande proposte con azione di regolamento di confini da -a cui, Parte_3
nelle more del giudizio, era subentrato l'erede in qualità di proprietario Controparte_2
di un appezzamento di terreno ubicato a Campofelice di Fitalia, c.da Volpaio, identificato in catasto al fg. 13, p.lla 176 –nei confronti di e , in Parte_1 Parte_2
proprio e n.q. di soci della società semplice “3P”, proprietari del confinante terreno allibrato alle p.lle 97 e 121. Nello specifico, così statuiva: “- dichiara che l'esatto confine tra i fondi
oggetto di causa, è quello individuato dal CTU, Arch. nella relazione resa Persona_1
in data 06.02.2020 e confermato nella successiva relazione integrativa;
- condanna i
convenuti alla restituzione, in favore del Sig. , nella spiegata qualità, del Controparte_2
terreno arbitrariamente sottratto;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in
favore del Sig. , nella spiegata qualità, della complessiva somma di € Controparte_2
416,00 a titolo di indennità di occupazione, per le quattro annualità che vanno dal 2016 al
2019, e delle successive indennità maturate e maturande sino all'effettiva restituzione, il
tutto oltre interessi legali da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna i
convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. , nella Controparte_2
spiegata qualità, della complessiva somma di € 7.000,00 per i costi necessari al ripristino
dello stato dei luoghi, oltre interessi e rivalutazione dal deposito della presente sentenza
sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore
del Sig. , nella spiegata qualità delle spese di lite che liquida in Controparte_2
complessivi € 5.109,15 di cui € 274,15 per spese non imponibili ed € 4.835,00 per 3
compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone
definitivamente a carico di parte convenuta le spese e gli onorari di CTU.”.
Avverso la decisione i hanno interposto appello. Ha resistito . Pt_1 Controparte_2
La causa, trattata nelle forme “cartolari”, è stata assunta in decisione con ordinanza depositata il 5.2.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***********************
Il primo motivo di gravame contesta l'accertamento da parte del giudice di prime cure della sussistenza di uno sconfinamento operato dai nel 2015 consistito nel fatto che i Pt_1
predetti, nel collocare una recinzione a confine col fondo del avevano inglobato CP_2
nel loro terreno una porzione di quello adiacente. Adduce che tale valutazione aveva recepito le conclusioni dell'ausiliario, arch. le quale, tuttavia, non erano fondate su Per_1
dati probatori idonei ma sulla valorizzazione di rilievi fotografici che si limitavano ad attestare che negli anni precedenti al 2015 l'appezzamento della controparte era stato coltivato anche in una porzione che oltrepassava i confini catastali, confini su cui era stata posizionata, come confermato dal c.t.u., la predetta recinzione.
La doglianza è infondata.
La relazione di c.t.u. ha rimarcato come, dall'esame di una aerofotogrammetria del SIAS
risalente al giugno del 1992 e di immagini satellitari estratte da Google Earth afferenti ad anni successivi, emergesse in modo chiaro che la coltivazione del terreno dell'attore aveva sempre mantenuto la stessa “sagoma” fino al 2015, comprendendo un'area che superava il confine catastale lungo il quale venne in quell'anno apposta la recinzione. 4
Tale verifica, fondata su dati oggettivi e verificabili, basterebbe da sola a ritenere fondata l'originaria domanda, tenuto conto che la comprovata durata di tale stabile e pubblico utilizzo dell'area de qua “coprirebbe” il tempo necessario per una eventuale usucapione.
In ogni caso, non sfugge che le conclusioni dell'accertamento tecnico si “saldano” con le dichiarazioni del teste , escusso in primo grado alla udienza del Testimone_1
27.9.2018, il quale, precisando di avere curato la coltivazione del fondo dagli anni CP_2
'70 al 1991, riferiva che almeno fino al 1991 il confine era materializzato dalla presenza di segni lapidei, che aveva poi saputo essere stati rimossi, oltre che da cumuli di terra e di erbaccia formatisi ai margini dell'area “lavorata”, e ciò in quanto la coltivazione del terreno dell'attore giungeva fino a quel limiti, ed aggiungeva che, recatosi sui luoghi l'anno precedente rispetto alla audizione (ossia nel 2017), aveva effettivamente constatato che i confini “erano stati spostati”.
Va rilevato che il contenuto di tale deposizione non è stato smentito dalle dichiarazioni dei testimoni escussi su richiesta degli odierni appellanti, i quali si sono limitati a riferire su uno smottamento di terreno che aveva interessato l'area de qua, la cui estensione è stata peraltro individuata e valutata in seno alla relazione di c.t.u.
In conclusione, i dati probatori, documentali e dichiarativi, fin qui esposti si presentano idonei a consentire di individuare con certezza il confine originario, che non corrispondeva a quello catastale, e giustificano la conferma in tale parte del provvedimento impugnato.
Con un secondo motivo di appello viene contestata la quantificazione, operata dal c.t.u. e recepita nella sentenza impugnata, dei costi di ripristino dello stato dei luoghi, determinati:
a) nell'importo di euro 5.000,00 per la rimozione della recinzione con paletti in legno e rete metallica collocata dai;
b) nell'importo di euro 2.000,00 per il ripristino del confine Pt_1 5
preesistente. Gli appellanti si dolgono del fatto che l'ausiliario non abbia indicato i criteri utilizzati per tale stima, che ritengono eccessiva, evidenziando che, a volere applicare per i costi sub a) il Prezziario della Regione Sicilia per i LL.PP. 2022 nella voce 21.1.14,
afferente alla rimozione di opere in ferro, si giungerebbe ad un minore importo di euro
2.894,40, mentre per i costi sub b), applicando la voce G.4.1 (afferente alla realizzazione di una chiudenda in legno e rete metallica) del Prezziario Regionale per le Opere e
Investimenti nelle Aziende Agricole e forestali 2015, si arriverebbe alla cifra di euro
1.910,40.
La doglianza è solo parzialmente fondata.
Va premesso che in effetti il c.t.u. non ha specificato i parametri sulla scorta dei quali ha effettuato le sue stime anche se sul punto non risulta che alcun rilievo venne mosso in primo grado né dagli odierni appellanti né dal loro c.t.p., geom. , in sede di CP_3
osservazioni all'elaborato peritale.
Ciò posto, il costo per l'attività sub a) si presenta in effetti eccessivo avendo riguardo, come parametro indicativo, alla suddetta voce del Prezziario LL PP coevo alla sentenza di primo grado, che può quindi utilizzarsi come parametro attendibile, ritenendo che il costo per il trasporto e lo smaltimento della recinzione (escluso da tale voce) possa ritenersi assorbito nella minore difficoltà di dismissione di tale manufatto rispetto ad opere interamente costruite in ferro.
La stima dell'intervento sub b) si presenta invece congrua, ove si consideri che il costo in questione attiene al ripristino dei segni di materializzazione del precedente confine mediante “picchettamento con l'ausilio di strumento topografico” (v. pag.15 della c.t.u.)
onde, da un lato, risulta inappropriato il richiamo alla voce G.
4.1. del Prezziario Regionale 6
per le Opere e Investimenti nelle Aziende Agricole e forestali 2015 (prezziario contenente,
peraltro, valori da tempo non più attendibili, per come dimostra il fatto che l'aggiornamento operato nel 2023, con decreto assessoriale n.40/GAB del 31.8.2023, ebbe quasi a raddoppiare l'importo previsto per tale voce), dall'altro, deve tenersi conto della necessità
dell'intervento di un professionista specializzato nell'utilizzo della strumentazione topografica.
In conclusione, la statuizione di condanna ai costi di ripristino dello stato dei luoghi va ridotta all'importo di euro 4.894,40 (euro 2.894,40 + euro 2.000,00).
Da ultimo, gli appellanti si dolgono della statuizione del provvedimento impugnato afferente alla regolamentazione delle spese di lite, sostenendo che la quantificazione del risarcimento spettante all'attore in una misura nettamente inferiore a quella pretesa avrebbe dato luogo ad una condizione di “soccombenza parziale”.
Il motivo è infondato alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Cassazione, Sezioni
Unite, n.ro 32061/2022 cui si rinvia.
L'accoglimento della impugnazione solo in relazione a un punto marginale e tale da non incidere sul valore della causa conduce a confermare la suddetta statuizione e impone, in presenza di una soccombenza nettamente prevalente degli odierni appellanti, la condanna di questi ultimi a rifondere alla controparte anche le spese del presente grado.
Queste ultime si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di trattazione, in assenza di una riapertura della istruttoria, medi per le altre fasi).
Non si fa luogo alla distrazione in favore del procuratore dell'appellato in quanto il predetto ha chiesto la “attribuzione” dei compensi e del rimborso delle spese in suo favore senza 7
tuttavia rendere la dichiarazione completa di anticipazione richiesta dall'art.93 c.p.c. (v.
Cass. 8436/19, 12236/22, 34202/24).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza n. 650/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il
23-26 luglio 2022, appellata da e , in proprio e n.q. di Parte_1 Parte_2
soci della società semplice “3P”,
- riduce all'importo di euro 4.894,40, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale dalla sentenza al soddisfo, il ristoro dei costi necessari al ripristino dello stato dei luoghi;
- conferma nel resto.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le Controparte_2
spese del presente grado, che liquida nell'importo di euro 4.888,00, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge.
Palermo, 7.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo