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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/12/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 02.12.2025 nel procedimento iscritto al n. 5341/2025 R.G., promosso da Parte_1
nei confronti di
[...] Persona_1
All'udienza del 2.12.2025 è comparso l'avv. De Marchi Denis per il ricorrente, il quale dimette l'atto integrativo del presente giudizio nuovamente notificato, insieme all'ordinanza del 9.09.2025 di mutamento del rito, all'intimato ai sensi dell'art. 143
c.p.c.; insiste quindi in domanda e precisa come la morosità oggi ammonti ad €
11.000,00 per canoni da gennaio 2024 a novembre 2025 incluso, pari a ventidue mensilità dell'importo di € 500,00 ciascuna;
Il Giudice dato atto di quanto sopra, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, dichiara la contumacia di ed invita il ricorrente alla Persona_1
precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa;
Quest'ultimo si riporta agli atti ed in particolare all'atto di intimazione di sfratto.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che la parte si allontana
Verona, 2.12.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE III CIVILE
1 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanante, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C.
Nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 5341/ 2025 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Denis De Marchi;
-parte ricorrente-
contro
:
C.F. ); Persona_1 C.F._2
-parte resistente contumace-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Premesso come il presente giudizio abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato inter partes in data 1.03.2023 e debitamente registrato il 20.03.2023 (cfr. contratto di locazione e ricevuta di registrazione, doc. 2), nonché la conseguente condanna del conduttore Per_1
al rilascio dell'immobile locato sito nel Comune di Bovolone in via
[...]
Casella n. 30 A (censito al Catasto Fabbricati, foglio 19, particella 42, subalterno 4) libero e sgombro da persone o cose anche interposte, oltre al pagamento della somma di € 8.550,00 a titolo di canoni ed accessori non pagati da gennaio 2024 a luglio 2025 ed al pagamento dei canoni a scadere (ciascuno dell'importo mensile di € 500,00) sino all'effettivo rilascio del bene in favore dell'intimante;
Dato atto di come il presente giudizio, introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex artt. 657 ss. c.p.c., faccia seguito all'ordinanza del 9.09.2025 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando il conduttore irreperibile (cfr. relata di notifica dell'intimazione) ed in ossequio al disposto del protocollo in uso per il
2 Tribunale di Verona secondo quanto già osservato con ordinanza n. 15 della Corte
Costituzionale del 17.1.2000;
§.II. Ritenuta preliminarmente la regolare instaurazione del contraddittorio in sede di merito, mediante rinotifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida insieme all'ordinanza di mutamento di rito del
9.09.2025 nei confronti del resistente sempre ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
§.III. Rilevata in fatto l'esistenza di valido contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 1.03.2023 e debitamente registrato il 20.03.2023 relativamente all'immobile indicato in premessa (cfr. contratto di locazione e ricevuta di registrazione, doc. 2);
Dato atto di come il locatore ricorrente abbia allegato in fatto, da ultimo,
l'inadempimento da parte del conduttore resistente all'obbligo di corrispondere €
11.000,00, corrispondenti a n. 22 mensilità da gennaio 2024 a novembre 2025 compreso, dell'importo di € 500,00 ciascuna, nonché di quelle somme che verranno a scadere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 c.c. sino all'effettivo rilascio;
Ritenuto in diritto che costituisca grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, anche la sola mancata corresponsione del canone ex artt. 1455 e 1587
c.c., 5 legge 392/1978;
Ritenuto in particolare, sempre in diritto, che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr.
Cass. civ., sez. unite, 30.10.2001, n. 13533;
Ritenuto altresì che “qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 c.c., che è valutazione
3 riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita” (cfr. Cass. civ., sez. III,
28.07.2004, n. 14234);
Ritenuta pertanto nel caso di specie provata la pretesa oggetto di domanda del ricorrente e l'inadempimento del resistente;
Ritenuto che a ciò segua la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del resistente, la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile indicato in premessa e che in assenza di gravi motivi può essere ordinato alla data indicata in dispositivo, nonché la condanna del medesimo al pagamento delle somme indicate al precedente punto in motivazione pari a complessivi € 11.000,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo (trattandosi di debiti di valuta) ed oltre alle indennità di pari importo (€ 500,00 mensili) ex art. 1591 c.c. dalla sentenza sino all'effettivo rilascio;
Ritenuto che all'accoglimento della domanda del ricorrente consegua la condanna del resistente contumace alla rifusione in favore del primo delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/2014, tenuto conto della natura contumaciale del giudizio e dell'assenza di istruttoria;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5341/2025 R.G., ogni diversa difesa, istanza e domanda disattesa o assorbita:
- dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo inter partes stipulato in data 1.03.2023 per inadempimento del resistente;
- dichiara tenuto e condanna il resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa libero da persone o cose, anche interposte, in favore del ricorrente;
- fissa per il rilascio la data del 22.01.2026;
- dichiara tenuto e condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 11.000,00 per canoni impagati sino a novembre 2025 incluso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4 - dichiara tenuto e condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 500,00 per ogni mensilità successiva a partire da dicembre 2025 sino all'effettivo rilascio;
- dichiara tenuto e condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 145,50 per esposti ed in € 1.800,00 per compensi difensivi, oltre i.v.a. e c.p.a. ove dovute come per legge ed oltre rimborso forfettario al 15 %.
Verona, 2.12.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
( ) Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa in tirocinio
5
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 02.12.2025 nel procedimento iscritto al n. 5341/2025 R.G., promosso da Parte_1
nei confronti di
[...] Persona_1
All'udienza del 2.12.2025 è comparso l'avv. De Marchi Denis per il ricorrente, il quale dimette l'atto integrativo del presente giudizio nuovamente notificato, insieme all'ordinanza del 9.09.2025 di mutamento del rito, all'intimato ai sensi dell'art. 143
c.p.c.; insiste quindi in domanda e precisa come la morosità oggi ammonti ad €
11.000,00 per canoni da gennaio 2024 a novembre 2025 incluso, pari a ventidue mensilità dell'importo di € 500,00 ciascuna;
Il Giudice dato atto di quanto sopra, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, dichiara la contumacia di ed invita il ricorrente alla Persona_1
precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa;
Quest'ultimo si riporta agli atti ed in particolare all'atto di intimazione di sfratto.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che la parte si allontana
Verona, 2.12.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE III CIVILE
1 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanante, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C.
Nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 5341/ 2025 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Denis De Marchi;
-parte ricorrente-
contro
:
C.F. ); Persona_1 C.F._2
-parte resistente contumace-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Premesso come il presente giudizio abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato inter partes in data 1.03.2023 e debitamente registrato il 20.03.2023 (cfr. contratto di locazione e ricevuta di registrazione, doc. 2), nonché la conseguente condanna del conduttore Per_1
al rilascio dell'immobile locato sito nel Comune di Bovolone in via
[...]
Casella n. 30 A (censito al Catasto Fabbricati, foglio 19, particella 42, subalterno 4) libero e sgombro da persone o cose anche interposte, oltre al pagamento della somma di € 8.550,00 a titolo di canoni ed accessori non pagati da gennaio 2024 a luglio 2025 ed al pagamento dei canoni a scadere (ciascuno dell'importo mensile di € 500,00) sino all'effettivo rilascio del bene in favore dell'intimante;
Dato atto di come il presente giudizio, introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex artt. 657 ss. c.p.c., faccia seguito all'ordinanza del 9.09.2025 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando il conduttore irreperibile (cfr. relata di notifica dell'intimazione) ed in ossequio al disposto del protocollo in uso per il
2 Tribunale di Verona secondo quanto già osservato con ordinanza n. 15 della Corte
Costituzionale del 17.1.2000;
§.II. Ritenuta preliminarmente la regolare instaurazione del contraddittorio in sede di merito, mediante rinotifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida insieme all'ordinanza di mutamento di rito del
9.09.2025 nei confronti del resistente sempre ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
§.III. Rilevata in fatto l'esistenza di valido contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 1.03.2023 e debitamente registrato il 20.03.2023 relativamente all'immobile indicato in premessa (cfr. contratto di locazione e ricevuta di registrazione, doc. 2);
Dato atto di come il locatore ricorrente abbia allegato in fatto, da ultimo,
l'inadempimento da parte del conduttore resistente all'obbligo di corrispondere €
11.000,00, corrispondenti a n. 22 mensilità da gennaio 2024 a novembre 2025 compreso, dell'importo di € 500,00 ciascuna, nonché di quelle somme che verranno a scadere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 c.c. sino all'effettivo rilascio;
Ritenuto in diritto che costituisca grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, anche la sola mancata corresponsione del canone ex artt. 1455 e 1587
c.c., 5 legge 392/1978;
Ritenuto in particolare, sempre in diritto, che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr.
Cass. civ., sez. unite, 30.10.2001, n. 13533;
Ritenuto altresì che “qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 c.c., che è valutazione
3 riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita” (cfr. Cass. civ., sez. III,
28.07.2004, n. 14234);
Ritenuta pertanto nel caso di specie provata la pretesa oggetto di domanda del ricorrente e l'inadempimento del resistente;
Ritenuto che a ciò segua la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del resistente, la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile indicato in premessa e che in assenza di gravi motivi può essere ordinato alla data indicata in dispositivo, nonché la condanna del medesimo al pagamento delle somme indicate al precedente punto in motivazione pari a complessivi € 11.000,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo (trattandosi di debiti di valuta) ed oltre alle indennità di pari importo (€ 500,00 mensili) ex art. 1591 c.c. dalla sentenza sino all'effettivo rilascio;
Ritenuto che all'accoglimento della domanda del ricorrente consegua la condanna del resistente contumace alla rifusione in favore del primo delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/2014, tenuto conto della natura contumaciale del giudizio e dell'assenza di istruttoria;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5341/2025 R.G., ogni diversa difesa, istanza e domanda disattesa o assorbita:
- dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo inter partes stipulato in data 1.03.2023 per inadempimento del resistente;
- dichiara tenuto e condanna il resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa libero da persone o cose, anche interposte, in favore del ricorrente;
- fissa per il rilascio la data del 22.01.2026;
- dichiara tenuto e condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 11.000,00 per canoni impagati sino a novembre 2025 incluso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4 - dichiara tenuto e condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 500,00 per ogni mensilità successiva a partire da dicembre 2025 sino all'effettivo rilascio;
- dichiara tenuto e condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 145,50 per esposti ed in € 1.800,00 per compensi difensivi, oltre i.v.a. e c.p.a. ove dovute come per legge ed oltre rimborso forfettario al 15 %.
Verona, 2.12.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
( ) Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa in tirocinio
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