TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6375/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente Rel/est dott. Alessandro di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 6375/2023 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. DI COLA MASSIMO;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FRAPICCINI OLIMPIA e dall'avv. VALENTI SIMONE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Loreto in data 04/01/1986, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Loreto dell'anno 1986 – atto n. 1 parte II, serie A, alle seguenti] CONDIZIONI:
“1) Le parti continueranno a vivere separate ciascuno presso la propria abitazione;
2) Le parti sono economicamente indipendenti ed hanno già provveduto a dividere i loro beni comuni per cui non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro; il tutto con Ordine all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Loreto per l'annotazione dell'emananda Sentenza”.
* * * *
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Controparte_1
instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare, innanzitutto, la loro separazione personale (alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo) e poi, sulla scorta del medesimo ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi hanno rappresentato, in ricorso:
- di avere contratto matrimonio in Loreto (AN), il 4 gennaio 1986, trascritto nel Registro dello
Stato Civile dello stesso Comune al n.1, parte 2, serie A dell'anno 1986;
- che dall'unione è nata in data [...] la figlia economicamente indipendente;
Per_1
- che il successivo venir meno dell'affezione reciproca ha reso la convivenza intollerabile.
Con sentenza pubblicata in data 25.03.2024 il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi, omologando gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero, che ha emesso parere favorevole in data 28/03/2024.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta ed in atti risulta che con sentenza n. 626/2024, pubblicata il
25/03/2024, divenuta irrevocabile (cfr. certificazione ex art. 124 comma 1, disp. att. c.p.c. della
Cancelleria Civile del Tribunale di Ancona in atti), il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 15/03/2024.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 2 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Loreto (AN) il 04/01/1986 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Loreto (AN) al n.1, parte 2, serie A dell'anno 1986.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non contrastano con il superiore interesse della famiglia.
Nulla va disposto con riferimento all'unica figlia della coppia, maggiorenne e, per la quale, anche in ragione dell'età (28 anni) deve ritenersi che sussista l'indipendenza economica.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La proposizione congiunta della domanda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Loreto (AN) il 04/01/1986 e trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Loreto (AN) al n.1, parte 2, serie A dell'anno 1986;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente Estensore
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente Rel/est dott. Alessandro di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 6375/2023 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. DI COLA MASSIMO;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FRAPICCINI OLIMPIA e dall'avv. VALENTI SIMONE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Loreto in data 04/01/1986, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Loreto dell'anno 1986 – atto n. 1 parte II, serie A, alle seguenti] CONDIZIONI:
“1) Le parti continueranno a vivere separate ciascuno presso la propria abitazione;
2) Le parti sono economicamente indipendenti ed hanno già provveduto a dividere i loro beni comuni per cui non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro; il tutto con Ordine all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Loreto per l'annotazione dell'emananda Sentenza”.
* * * *
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Controparte_1
instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare, innanzitutto, la loro separazione personale (alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo) e poi, sulla scorta del medesimo ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi hanno rappresentato, in ricorso:
- di avere contratto matrimonio in Loreto (AN), il 4 gennaio 1986, trascritto nel Registro dello
Stato Civile dello stesso Comune al n.1, parte 2, serie A dell'anno 1986;
- che dall'unione è nata in data [...] la figlia economicamente indipendente;
Per_1
- che il successivo venir meno dell'affezione reciproca ha reso la convivenza intollerabile.
Con sentenza pubblicata in data 25.03.2024 il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi, omologando gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero, che ha emesso parere favorevole in data 28/03/2024.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta ed in atti risulta che con sentenza n. 626/2024, pubblicata il
25/03/2024, divenuta irrevocabile (cfr. certificazione ex art. 124 comma 1, disp. att. c.p.c. della
Cancelleria Civile del Tribunale di Ancona in atti), il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 15/03/2024.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 2 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Loreto (AN) il 04/01/1986 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Loreto (AN) al n.1, parte 2, serie A dell'anno 1986.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non contrastano con il superiore interesse della famiglia.
Nulla va disposto con riferimento all'unica figlia della coppia, maggiorenne e, per la quale, anche in ragione dell'età (28 anni) deve ritenersi che sussista l'indipendenza economica.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La proposizione congiunta della domanda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Loreto (AN) il 04/01/1986 e trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Loreto (AN) al n.1, parte 2, serie A dell'anno 1986;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente Estensore
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -