Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 12/03/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 57 /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
Antonio D’AMATO Presidente NA DE CORATO Consigliere, relatore Andrea COSTA Primo Referendario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di conto iscritto al n. 38018 del registro di segreteria nei confronti di AN DI (cod. fisc. [...]), in qualità di Segretario generale della Camera di commercio di Brindisi - Taranto, in qualità di presentatore del conto del consegnatario delle azioni della ex Camera di commercio di Brindisi nel periodo anteriore all’accorpamento (1/1/2024 - 29/2/2024), elettivamente domiciliata presso la sede Taranto, al Viale Virgilio, n. 152 e all’indirizzo di posta elettronica certificata: cameradicommercio@pec.brta.camcom.it Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;
Udita, nella pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 - relatore il Consigliere NA De RA e Segretario del Collegio la dott.ssa IA SA VI - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Daniele Giannini che si riporta alle rassegnate conclusioni scritte.
Ritenuto e considerato in
FATTO E DIRITTO
1.- Con relazione n. 488/2025, il Magistrato designato all’esame del conto giudiziale n. 21615 afferente alla gestione “del conto del consegnatario di azioni” della Camera di commercio di Brindisi nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024, formulava proposta di deferimento al Collegio chiedendo di pronunciarsi per l’improcedibilità del suindicato conto.
2.- Nel dettaglio e in sintesi, il Magistrato istruttore riferiva che: (i) il conto giudiziale all’esame attiene alla gestione dei titoli azionari della Camera di commercio di Brindisi nel periodo infrannuale dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024, relativo all’ultima gestione precedente l’accorpamento con la Camera di commercio di Taranto (disposto con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 e divenuto operativo in data 29 febbraio 2024); (ii) il conto giudiziale all’esame - relativo all’ultima gestione precedente l’accorpamento - rientra nell’ipotesi di cui all’art. 147, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 174/2016 c.g.c. in materia di obbligo di iscrizione a ruolo d’udienza del relativo giudizio; (iii) il riscontro all’attività istruttoria è stato effettuato dalla Camera di commercio di Brindisi-Taranto per conto della Camera di commercio di Brindisi; (iv) il conto de quo risulta presentato dal Segretario generale pro tempore della neoistituita Camera di commercio di Brindisi-Taranto; (v) la dott.ssa Sanesi (in qualità di Segretario generale pro tempore della neoistituita Camera di commercio di Brindisi-Taranto) è soggetto non legittimato alla resa del conto giudiziale, in quanto le funzioni di consegnatario nel periodo di riferimento sono state assolte di diritto dal Commissario straordinario della Camera di commercio di Brindisi (dott. D’Amore) al quale sono stati conferiti “…tutti i poteri del Presidente del Consiglio e della Giunta Camerale per assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi organi…”.
2.1- Il Magistrato istruttore, nel richiamare in punto di diritto, l’art. 32 del r.d. n. 827/1924, secondo cui l’obbligo di resa del conto ricade esclusivamente sull’agente contabile di diritto o di fatto e può essere assolto da soggetti terzi solo nell’ipotesi di certificato inadempimento da parte dell’agente contabile (conto compilato d’ufficio), ha evidenziato, per un verso, che “…in assenza di qualsivoglia acclarato impedimento da parte dell’agente contabile di diritto, il Segretario generale pro tempore della neoistituita Camera di commercio di Brindisi-Taranto non risulta legittimato alla resa del conto giudiziale de quo…” e, per l’altro, che lo stesso Segretario generale ha contestualmente parificato il conto violando il principio della necessaria “…alterità…”, quale affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui “…l’attività di parificazione deve, infatti, necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall’agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno. (cfr. Sez. giur. Reg. Veneto, sent. n. 174|/2022)…”, come, pure, confermato da questa Sezione giurisdizionale con la recente sentenza n. 20/2024.
2.2- Sulla scorta delle suesposte dirimenti considerazioni, il Magistrato istruttore ha proposto il deferimento al Collegio chiedendo che sia dichiarata l’improcedibilità del conto de quo.
3.- In data 22 gennaio 2026, sono state depositate le memorie della dott.ssa DI Sanesi, quale ut supra identificata, unitamente, in allegato: (i) alla nota con cui è stato chiesto al dott. D’Amore - ex Commissario straordinario dell’ex Camera di commercio di Brindisi di sottoscrivere il “conto gestione azioni al 29 febbraio 2024”; (ii) al conto de quo redatto dal dott. D’Amore parificato dalla stessa dott.ssa Sanesi.
4.- In data 26 gennaio 2026, sono pervenute le conclusioni del Procuratore regionale, rese ai sensi dell’art. 148 c.g.c., con cui si è chiesta una pronuncia d’improcedibilità del conto n. 21615 afferente alla gestione “del conto del consegnatario di azioni” che qui ne occupa, in piena adesione alle motivazioni di cui alla relazione n. 488/2025 del Magistrato istruttore e confermate nel corso dell’odierna udienza di discussione.
4.- Ritiene il Collegio di dichiarare l’improcedibilità del conto all’esame, non avendo motivo di discostarsi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte nella soggetta materia (quale esaustivamente richiamata nella suindicata relazione del Magistrato istruttore e riferita al precedente punto 2.1) in quanto pienamente condivisibile, sicché, ai fini della motivazione, ci si può limitare a richiamare tali precedenti, come previsto dall’art. 17, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice di Giustizia Contabile.
5.- Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v’è luogo a pronunzia sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 38018 del registro di Segreteria, dichiara l’improcedibilità del conto del consegnatario di azioni della Camera di commercio di Brindisi (ante accorpamento con la Camera di commercio di Taranto), sottoscritto dalla dott.ssa Sanesi DI e riferito al periodo dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
L’Estensore Il Presidente
(NA De RA) (Antonio D’Amato)
Depositata in Segreteria in data 12 marzo 2026 Il Funzionario
IA SA VI