Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 20/04/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent.8/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
composta dai seguenti magistrati:
AU TA Presidente Marcello Iacubino Consigliere UI IO Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 4094/R del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise nei confronti del sig. ON DI OR, c.f. [...], nato a LO il 2/7/1962 ed ivi residente in [...],
difeso e rappresentato dagli avv.ti IC OR c.f.
[...]e GO OR c.f. [...],
presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato a SS in via Gorizia, n. 1 – pec studiofiorella@pec.it, avv.diego.fiorella@pec.it nonché del sig. CO PI, c.f. [...], nato a SS il 9/10/1959 e residente a [...]in via del Risorgimento, n. 10, rappresentato e difeso dall’avv. EL MP, c.f. [...]presso il cui studio legale è domiciliato a LO in c.so Vittorio Emanuele, n. 5, pec avvangela.zampini@pecavvocatiisernia.it;
pag. 2 di 5 Visto l’atto di citazione, le comparse di costituzione e la documentazione tutta agli atti del giudizio;
Visto il decreto n. 1/2026;
Uditi, all’udienza camerale del 16/4/2026, svoltasi con l’assistenza del segretario dott.ssa ER RA, il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani, nonché gli avv.ti GO OR, anche per delega dell’avv.
IC OR, e EL MP, rispettivamente per i convenuti DI OR e PI.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione, depositato in segreteria il 16/12/2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sigg. ON DI OR e CO PI, dipendenti del Comune di LO, nelle loro rispettive qualifiche di Coordinatore e Responsabile dei controlli anagrafici in materia di reddito di cittadinanza ex art. 5, d.l. n. 4/2019, per ivi sentirsi condannare al pagamento in favore dell’Inps della somma complessiva di euro 2.500,00, da suddividere tra loro in parti uguali. In particolare, la Procura ha censurato che – per effetto delle condotte omissive dei convenuti, che non avevano espletato i controlli loro rimessi dalla legge – un cittadino di nazionalità somala aveva ottenuto il beneficio del reddito di cittadinanza pur non avendo, al momento della richiesta, il requisito della residenza in Italia per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente ratione temporis.
pag. 3 di 5 Notificato il rituale invito a dedurre, entrambi i convenuti hanno presentato deduzioni difensive, che tuttavia non hanno indotto il pubblico ministero a recedere dall’azione, ma soltanto ad una rideterminazione del danno in euro 2.500,00 (in virtù dell’esclusione della prima mensilità indebitamente erogata).
Con comparsa trasmessa telematicamente il 9/3/2026, si è costituito in giudizio il sig. ON DI OR che – in via principale e previo parere favorevole del pubblico ministero (del 25/2/2026) – ha formulato istanza di definizione del giudizio mediante rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo in pagamento l’importo di euro 625,00, corrispondente al 50% della somma quantificata in citazione.
Con comparsa trasmessa telematicamente il 10/3/2026, si è costituito il sig. CO PI, anch’egli formulando istanza di definizione del giudizio mediante rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.,
mediante il pagamento dell’importo di euro 625,00, corrispondente al 50% della somma quantificata in citazione, previo parere favorevole del pubblico ministero, espresso il 25/2/2026.
A seguito dell’udienza in camera di consiglio del 19/3/2026, confermate dalle parti le rispettive posizioni, è stato emesso il decr. n.
1/2026 nel quale, con specifica motivazione, è stata quantificata in euro 375,00 la somma dovuta in favore dell’Inps da ciascuno dei convenuti per la definizione agevolata del giudizio, rinviando all’odierna camera di consiglio la verifica dell’avvenuto pagamento.
Con rispettivi depositi in data 26/3 e 27/3/2026, i convenuti DI OR e PI hanno trasmesso le ricevute di avvenuto pag. 4 di 5 versamento delle somme ordinate nel decr. n. 1/2026, cit.
All’udienza in camera di consiglio del 16/4/2026, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani, nonché gli avv.ti EL MP e GO OR, rispettivamente per i convenuti PI e DI OR.
Tutte le parti, preso atto dell’avvenuto pagamento, hanno concluso chiedendo la definizione del giudizio.
Considerato in
DIRITTO
L’art. 130 del c.g.c. prevede che “In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.
La Sezione ha emesso il decreto n. 1/2026 con il quale ha accolto, visto il parere favorevole del pubblico ministero, le istanze di rito abbreviato presentate dai convenuti, determinando, con esercizio del potere riduttivo, le somme dovute.
All’udienza camerale del 16/4/2026, è stato verificato l’avvenuto tempestivo e regolare versamento.
Rilevata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 130 c.g.c., va pertanto dichiarata nei confronti dei convenuti sigg. ON pag. 5 di 5 DI OR e CO PI l’intervenuta definizione alternativa del giudizio.
Le spese di giudizio vanno poste a loro carico.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio ex art. 130, comma 8, c.g.c. nei confronti dei sigg. ON DI OR e CO PI, contestualmente condannandoli al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).
Così deciso in SS, nella camera di consiglio del 16/4/2026.
Il magistrato estensore Il Presidente
UI IO AU TA
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 20 aprile 2026 F.to Il Responsabile della Segreteria
ER RA
(firmato digitalmente)
Le spese del giu- dizio si liquidano in Euro 48,00 (quarantotto/00) Il Responsabile della Segreteria ER RA