Sentenza 23 agosto 1999
Massime • 2
Nel giudizio promosso da alcuni condomini per la revoca dell'amministratore per violazione del mandato, l'interessato legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non il condominio il quale non è tenuto ne' ad autorizzare ne' a ratificare la resistenza in giudizio dell'amministratore medesimo, trattandosi di ipotesi estranea a quelle previste dagli artt. 1130 e 1131 cod. civ. e ciò malgrado le ripercussioni nei confronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale.
Contro il provvedimento con il quale la Corte di Appello decide sul reclamo avverso il decreto del Tribunale che ha pronunciato la revoca dell'amministratore del condominio è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
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Cassazione Civile sez. I, 19.7.2018, n. 19309 Il Presidente del Tribunale di Gorizia nominava tre commissari liquidatori della Fondazione Ospizio Marino di Grado, già dichiarata estinta dall'organo competente della Regione Friuli Venezia Giulia, in persona di C.D., F.P. e T.C., revocati e sostituiti con provvedimento del 28 aprile 2014 da un commissario liquidatore nella persona di G.E. Avverso tale decreto i tre commissari liquidatori, dolendosi della revoca, proponevano ricorso straordinario per cassazione, notificato alla Fondazione. Secondo l'art. 11 disp. att. c.c. quando, come in questo caso, la fondazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/1999, n. 8837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8837 |
| Data del deposito : | 23 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ANTONELLI 49, presso lo studio dell'avvocato C.CIARROCCHI, difeso dagli avvocati FILIBERTO ABBATE, ALFREDO TRUINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FR NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 859, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TONACHELLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 22/01/97 N.RG 656/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/99 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con ricorso in data 2/3/1992 UR NC chiedeva al tribunale di Frosinone, a norma dell'articolo 64 disp. att. c.c., la revoca di AI NC dalla carica di amministratore del condominio S. Barbara di tale città per aver lo stesso - senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale - resistito in giudizio in rappresentanza del condominio avverso la citazione notificata il 29/3/1991 su istanza di esso UR per l'annullamento della delibera assembleare del 2/3/1991.
L'adito tribunale accoglieva il ricorso con decreto 29/7/1992 avverso il quale il AI proponeva reclamo che veniva dichiarato inammissibile dalla corte di appello di Roma con decreto 31/2/1993. Tale ultima decisione, contro la quale il AI proponeva ricorso ex articolo 111 Costituzione, veniva cassata da questa Corte che, con sentenza del 18/5/1996, rinviava per un nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Roma la quale, dopo la rituale riassunzione, accoglieva il reclamo con decreto depositato il 22/1/1997 impugnato dal UR con ricorso per cassazione affidato a due motivi contrastati dal controricorso del AI. Diritto
Preliminarmente occorre rilevare che nella fattispecie in esame la questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ex articolo 111 Costituzione, avente ad oggetto il decreto della corte di appello concernente il reclamo contro il provvedimento del tribunale di revoca dell'amministratore di condominio, è stata definitivamente risolta con la sentenza di questa Corte del 18/5/1996 n. 4620 con la quale è stata cassata il precedente decreto della corte di appello di Roma.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1130 e 1131 c.c. e dell'articolo 64 disp. att. c.c. con riferimento all'eccepita carenza di legittimazione attiva di AI NC. Deduce il ricorrente che il AI, in sede di reclamo, ha agito il proprio e non nella qualità di amministratore del condominio. Il reclamo, quindi, andava respinto per carenza di legittimazione attiva non avendo il reclamante ricevuto dall'assemblea condominiale la preventiva necessaria autorizzazione ad intraprendere la lite per far valere interessi della collettività dei condomini.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel giudizio promosso da alcuni condomini, per la revoca dell'amministratore per violazione del mandato, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non il condominio il quale non è tenuto nè ad autorizzare ne' a ratificare la resistenza in giudizio dell'amministratore medesimo trattandosi di ipotesi estranea a quelle previste negli articoli 1130 e 1131 c.c. e ciò malgrado le ripercussioni nei confronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale. I condomini che chiedono la revoca dell'amministratore esercitano un proprio diritto e non agiscono in virtù di un mandato reciproco esistente tra tutti i condomini (nei sensi suddetti, sentenze 9/12/1995 n. 12636; 13/3/1989 n. 1274). Quindi il AI, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, legittimamente ha resistito in giudizio per difendere propri interessi e per respingere accuse ritenute infondate e non per tutelare diritti del condominio rimasto estraneo.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1130, 1131 e 1138 c.c. con riferimento ai motivi di revoca del AI come amministratore. Deduce il ricorrente che la corte di appello ha errato nel non ravvisare un valido motivo di revoca dalla carica di amministratore nel fatto denunciato, ossia la mancata tempestiva comunicazione all'assemblea dei condomini della citazione volta ad ottenere l'annullamento della delibera condominiale del 2/3/1991. Tale manchevolezza non può ritenersi sanata dal mandato conferito dalla commissione di condominio, organo non previsto dal codice civile e comunque non dotato di tale potere. Peraltro il detto organo, nella specie, è stato costituito nell'assemblea condominiale del 4/2/1988 in virtù di una modifica del regolamento non approvata dall'unanimità dei condomini.
Il motivo non è fondato.
La decisione impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche mosse dal ricorrente con il motivo in esame e che, pur se titolate come violazione di legge, si risolvono essenzialmente nella pretesa di contrastare valutazione ed apprezzamento di fatti - relativi, in particolare, alle dedotte violazioni da parte del AI dei doveri connessi alla sua carica di amministratore del condominio in questione - che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è sindacabile in questa sede di legittimità specie in seguito a ricorso ex articolo 111 Costituzione. La corte di appello, in base ad una corretta interpretazione dell'articolo 1129 c.c. con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 1131 stesso codice, ha coerentemente ritenuto che dalla omessa comunicazione all'assemblea condominiale di un atto il cui contenuto esorbita dai compiti affidati all'amministratore, non scaturisce necessariamente la rimozione di quest'ultimo "prevedendo, infatti, la citata norma soltanto la possibilità di pervenire a tale tipo di provvedimento". La corte di merito ha quindi esaminato le peculiarità del caso di specie ed ha ineccepibilmente esercitato il detto potere discrezionale affermando, con adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto, che il rapporto fiduciario tra il condominio ed il AI non era rimasto in alcun modo influenzato dalla denunciata irregolare condotta tenuta dal quest'ultimo sanata poi dalla successiva delibera dell'assemblea condominiale di approvazione dell'operato dell'amministratore con implicito riconoscimento della convenienza di tale operato ai fini della tutela degli interessi condominiali.
Alle dette valutazioni ed ai detti apprezzamenti della corte di appello il ricorrente contrappone le proprie difformi valutazioni, ma della maggiore o minore attendibilità di esse rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato in sede di merito che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
È appena il caso di osservare inoltre che alle riportate conclusioni la corte territoriale non è pervenuta facendo riferimento solo all'avvenuta comunicazione alla commissione di condominio, da parte del AI, della notifica dell'atto di citazione ed alla delibera di detto organo di resistere in giudizio. In proposito il giudice di secondo grado non ha mancato di precisare che, come sostenuto dal ricorrente, il consiglio dei condomini "non può avere funzioni eccedenti l'ordinaria amministrazione e le sue attribuzioni non possono modificare le disposizioni degli articoli 1129 e 1131 c.c. dichiarate inderogabili dall'ultimo comma dell'articolo 1128 c.c.". La corte distrettuale ha poi posto in evidenza che la delibera del consiglio dei condomini è stata successivamente ratificata dall'assemblea condominiale che ha in tal modo approvato la condotta tenuta dall'amministratore. Avverso tale argomentazione il ricorrente non ha formulato alcuna censura. Soccorre pertanto il noto principio secondo cui se una decisione è sorretta da più ragioni, tutte devono essere tutte investite dal ricorso. In mancanza, poiché anche soltanto una di esse è idonea a giustificare la detta decisione, l'impugnativa concernente le altre deve ritenersi inammissibile posto che la sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire la pronuncia di cui si chiede l'annullamento. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dell'avvocato Maurizio Tonachella anticipatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 125.800,oltre lire 1.000.000 a titolo di onorari con distrazione in favore dell'avvocato Maurizio Tonachella anticipatario.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 1999