Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3955/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo ITno
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3955/2024 R.G.,
e vertente
tra
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
, residente in [...]alla Vico Lungo San Raffaele 24, C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio BIANCARDI (CF:
[...]
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli C.F._2
alla Via M. Cosentino n. 7, come da procura allegata all'atto di citazione in op- posizione;
- Opponente
contro
in persona del Dott. , nato a [...]- Controparte_1 Controparte_2
gia (FG) il 22 giugno 1968, codice fiscale , in virtù dei C.F._3
poteri a lui conferiti in forza del vigente statuto sociale e di deliberazione del
Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2022, con sede legale in Cuneo,
Via Cascina Colombaro 36/a, codice fiscale R.E.A. 174910 P.IVA_1
, iscritta nell'albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 CP_3
T.U. 385/93 al numero 31482, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe SOL-
LITTO (C.F. ) giusta procura come in atti, in virtù dei po- C.F._4
1
), eleggendo domicilio in Napoli, Centro Direzionale- C.F._5
Isola 8- 80143 Napoli, Isola 8, presso lo studio di quest'ultimo;
- Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 292/2024 emesso dal Tribunale di Na- poli in data 16.1.24 e notificato in data 20.1.24, su ricorso di Controparte_1
(nel prosieguo “ ), con il quale è stato ingiunto ad di CP_1 Parte_1 pagare nel termine di quaranta giorni dalla notifica la somma di € 75.553,69, ol- tre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liqui- date in € 406,50, per spese ed € 1.850,00, per compenso oltre rimborso spese ge- nerali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di prestito personale n. 20230020837 stipulato dall'ingiunto con ME AN PA (nel prosieguo “ME”) in data
18.5.21 (doc. 2 fasc. monitorio). Il credito è stato oggetto di cessione in blocco fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, , in via preliminare, ha eccepi- Parte_1
to l'improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ed il difetto di titolarità e legittimazione dell'opposta. Ha altresì de- nunciato l'invalidità della cessione in blocco in virtù della mancata prova dell'assolvimento dell'onere di registrazione dell'operazione nel registro delle imprese giusto quanto previsto dall'art. 4 l. 130/99. Nel merito, ha eccepito il di- fetto di prova circa l'esistenza ed ammontare del credito. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario avv. Lucio Biancardi.
Con comparsa, si è costituita in giudizio che ha inteso superare CP_1
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva richiamandosi al contratto di ces- sione del 18.4.23 (doc. 4 fasc. opposta) con lista dei crediti ceduti (doc. 3 fasc. opposta) nonché all'estratto della G.U. n. 54 del 9.5.23 (doc. 1 fasc. monitorio) e
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lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione del 10.5.23 indirizzata all'opponente da (doc. 5 fasc. opposta). Ha invocato la documentazione CP_1 prodotta al fine di superare l'eccezione di carenza probatoria, insistendo per il ri- getto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per la concessione della provvisoria esecutorietà. con vittoria di spese e competenze di lite.
In sede di prima udienza, il giudice sottoponeva alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla eventuale abusività e quindi nullità della clausola determi- nativa degli interessi moratori e della clausola penale di cui al contratto azionato, invitandole a dedurre sul punto mediante il deposito di memorie ex art. 171ter cod. proc. civ. ha concluso per la non vessatorietà delle clausole. CP_1 Pt_2
ha risollevato eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione della
[...] quale ha denunciato l'invalidità per vizio di notifica dell'atto, indirizzato unica- mente al difensore costituito e non alla parte personalmente.
Istruita la causa con scambio di memorie, non concessa la provvisoria esecuto- rietà, la causa è stata ritenuta matura e trattenuta in decisione in data 15.4.24.
Le parti hanno concluso come da note agli atti.
Per : “1) Dichiarare la improcedibilità della domanda per Parte_1
la nullità della mediazione per assenza di invito della parte chiamata al proce- dimento medesimo in quanto la pec inviata al legale costituito non risulta essere elemento e condizione sufficiente previsto dalla normativa. 2) Rigettare la do- manda avversa per le ragioni esposte nel proprio atto conclusivo depositato in atto, il tutto con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto di- fensore costituito. ”
Per “nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, insiste CP_1
per l'accoglimento delle stesse, con il conseguente rigetto delle istanze e richie- ste tutte ex adverso proposte.”
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ra- gione;
conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
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Preliminarmente, deve essere superata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da . L'eccezione si fonda sul presupposto Parte_1 dell'invalidità della mediazione - il cui verbale negativo è stato depositato dall'opposta in data 11.12.24 - essendo l'invito per la partecipazione al primo in- contro notificato esclusivamente al difensore costituito e non alla parte perso- nalmente. La questione assume rilievo tenuto conto che la materia oggetto di giudizio rientra tra quelle per le quali l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda (art. 5, commi 1 e 2, e 5bis dlgs
28/2010).
Come noto, la mediazione si inserisce tra gli strumenti di risoluzione alternati- va delle controversie aventi finalità deflattiva. Essa mira a giungere ad una solu- zione al di là delle soluzioni in diritto, evitando l'acuirsi della conflittualità e giungendo ad una definizione amichevole di una vicenda potenzialmente opposi- tiva con reciproca soddisfazione dei soggetti coinvolti, anche, eventualmente, nell'ottica di consentire la prosecuzione dei rapporti tra le parti. Sebbene gli artt.
5 e 8 prevedano la comparizione personale dei soggetti coinvolti dinanzi al me- diatore, sul presupposto che solo nel dialogo informale e diretto tra parti e media- tore si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti
(Cass. n. 8473/2019), ciò non significa che la partecipazione non possa essere de- legata ad altri, in primis – specie in caso come quello in esame di procedura in- trodotta pendente lite - al difensore costituito. A riprova di ciò, si è fatto notare, a contrario, che laddove il legislatore abbia inteso attribuire un significato alla mancata comparizione personale della parte lo abbia indicato espressamente (v. art. 231 cod. proc. civ. in materia di interrogatorio formale). Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico di- scorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. A tal fine, occorre, dunque, verificare che il soggetto delegato sia dotato del potere di rappresentanza in seno alla procedura di mediazione nonché del potere di dispor- re del diritto sostanziale. Di conseguenza, ove l'invito alla partecipazione fosse
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notificato esclusivamente al difensore costituito, la procedura non potrebbe dirsi per ciò solo invalida.
Nel caso in esame, l'eccezione è priva di fondamento. Quanto riferito da
[...]
non ha trovato riscontro nella documentazione agli atti, non avendo quello Pt_3 depositato la pec contenente l'invito, asseritamente indirizzata al solo procurato- re. In secondo luogo, come precisato nel verbale, la regolarità della partecipazio- ne è stata verificata dal mediatore, il quale, ha accertato che “la parte chiamata è stata regolarmente convocata a mezzo pec del 08/11/2024” (verb. mediazione).
Pur non qualificato espressamente dal legislatore come pubblico ufficiale, il me- diatore è chiamato a svolgere una funzione certificativa (art. 11, comma 4, dlgs
28/2010) ed a compiere le verifiche preliminari necessarie a garantire il corretto svolgimento e buon esito della procedura;
non potendo, pertanto, non tenersi con- to di quanto da quello accertato e raccolto a verbale, specie in mancanza di ele- menti di segno opposto offerti da parte opponente. Depone, infine, per la validità della procedura la lettura della procura rilasciata da , nella quale Parte_1
l'opponente ha conferito al difensore “ogni necessario potere sino al completo espletamento del mandato” nonché, tra gli altri, il potere, di “conciliare e transi- gere, quietanzare”, eleggendo domicilio presso il suo studio e nominandolo
“procuratore speciale” con potere di disporre del diritto sostanziale oggetto di li- te.
Ancora, in via preliminare, deve essere superata l'eccezione di difetto di legit- timazione attiva e titolarità di CP_1
È ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individua- re senza incertezze i rapporti oggetti della cessione (Cass. n. 31188/2017; Cass.
n. 4277/2023). Si è poi precisato che ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazio- ne della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
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Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendosi procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando av- venuta su iniziativa della parte cedente (Cass. n. 17944/2023).
Nel caso in esame, la lettura dei documenti di causa ha consentito di accertare che il credito originariamente sorto in capo a ME è stato ceduto in favore dell'opposta. La cessionaria ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante avendo prodotto: contratto di cessione del 18.4.23 (doc. 4 fasc. opposta) con lista dei crediti ceduti (doc. 3 fasc. opposta) nonché l'estratto della G.U. n. 54 del
9.5.23 (doc. 1 fasc. monitorio) e lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione del 10.5.23 indirizzata all'opponente da (doc. 5 fasc. opposta). Le censu- CP_1
re mosse da , relative alla genericità dei criteri volti ad identificare i Parte_1
crediti oggetto di cessione, non trovano conferma nella documentazione di causa.
La lettura dei requisiti dei crediti oggetto di cessione (suddivisi per categorie e chiaramente delimitati temporalmente), unitamente all'ulteriore documentazione prodotta (certificazione, comunicazioni di avvenuta cessione, estratto GU, estratti conto) consentono di superare le contestazioni mosse, riconoscendo incontrover- tibilmente la legittimazione e titolarità dell'opposta. Ugualmente infondata è
l'ulteriore motivo di invalidità relativo alla mancata iscrizione della cessione in blocco nel registro delle imprese, posto che si tratta di adempimento che non in- cide sulla validità dell'operazione bensì solo sull'efficacia liberatoria del paga- mento a terzi (Cass. n. 2511/2025).
Venendo al merito, è noto che, nell'ambito del giudizio d'opposizione a decre- to ingiuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fat- to estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass.
n. 826/2015).
L'opposta, in aggiunta alla documentazione sopra menzionata, ha assolto all'onere su di essa gravante mediante produzione di copia contratto di prestito personale n. 20230020837 stipulato dall'ingiunto con ME in data
18.5.21 (doc. 2 fasc. monitorio), con relativo estratto conto (doc. 7 fasc. opposta)
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nonché comunicazione decadenza dal beneficio del termine del 10.11.22 (doc. 3 fasc. monitorio) e successiva diffida di del 105023 (doc. 4 fasc. monito- CP_1
rio). Occorre precisare che il doc 2, contenente copia del contratto di finanzia- mento, riporta al suo interno condizioni negoziali riferibili a due diverse offerte di finanziamento. Alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta (estratto con- to, doc. 7), si ritiene debba farsi riferimento alla seconda operazione, le cui con- dizioni economiche sono riportate nelle pagg. 33 ss. Tenuto conto di tale precisa- zione, la documentazione prodotta supera l'eccezione di carenza probatoria sol- levata da . Parte_1
È tuttavia fondata la questione rilevata d'ufficio, e sottoposta al contraddittorio delle parti in conformità all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovra- nazionale (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite
C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja CP_4
Banco Sa, in causa C-725/19 e in causa C-869/19 L. c. Uni- Controparte_5
caja Banco), relativa alla vessatorietà delle clausole determinative delle conse- guenze dell'inadempimento, in quanto in grado di causare un “significativo squi- librio” nella posizione del debitore-consumatore.
La rilevabilità d'ufficio della natura vessatoria della clausola negoziale si giu- stifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al professio- nista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informativo è colmabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust. UE, sez. IX, sent. 22 settembre
2022, C-335/21, ). Ciò ha indotto a sottoporre la questione al contraddit- Per_1
torio tra le parti, giusto quanto previsto dall'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ..
Non vi è dubbio, che rivesta la qualifica di consumatore, da cui Parte_1
l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti-
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lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumato- re può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confron- tarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragio- nevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-
415/11, . Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre Persona_2
all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tas- si d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto
– nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla AN d'IT, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze e contenute nel dm 29 marzo 2021 applicabile ratione temporis – possa es- sere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consuma- tore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o ac- cettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravo-
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se che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ri- tiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua in- clusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della AN d'IT (Cass. n.
26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accerta- mento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Colle- gio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fat- to che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet; CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, AD SA contro. Parte_4
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto naziona- le. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rileva- zioni relative al tasso soglia operate dalla AN d'IT e previste dalla l.
108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività della clausola n. 19 (pag. 36 doc. 2) del contratto per cui è causa.
Il prestito personale “standard” prevedeva il finanziamento della somma di €
74.000,00, da restituire in n. 120 rate mensili del valore cadauna di € 962,10,
TAN 6,95% TAEG 7,18 per un totale di € 111.132,00. In caso di ritardato paga-
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mento, era previsto a carico del cliente il pagamento di: “Penale per ritardato pagamento: 8% calcolata sull'importo delle mensilità scadute ed impagate. Pe- nale per decadenza dal beneficio del termine: 5% sul capitale residuo risultante dovuto. Tasso di interesse di mora: 07,31% annuo (applicato a seguito di deca- denza dal beneficio del termine sulla quota capitale residua dovuta).” (pag. 43 doc. 2 fasc. opposta). Più in dettaglio, l'art. 19 stabiliva: “ME, mediante invio di lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora, può dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate o dell'ultima del piano di rimborso per un periodo superiore a due mesi. Resta inteso che il pagamento tardivo successivo alla di- chiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il Cliente. Il
Cliente e/o i suoi aventi causa sono tenuti a pagare immediatamente in un'unica soluzione, oltre a quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, anche il capitale residuo dovuto, maggiorato di una penale del 5%. In caso di ritardo nel pagamento delle somme indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine, ME può addebitare sulla quota capitale residua dovuta un inte- resse di mora nella misura massima indicata nel Documento, nella sezione 3.1 tra i Costi in caso di ritardato pagamento.” (pag. 50).
Tenuto conto che nel trimestre aprile-giugno 2021 la maggiorazione media per gli interessi moratori era pari a 3,1 punti percentuali, deve concludersi per l'abusività del tasso pattuito del 7,31% annuo e degli altri costi per il ritardo e/o inadempimento. Induce in tal senso, altresì, la previsione di una penale (“Penale per ritardato pagamento: 8% calcolata sull'importo delle mensilità scadute ed impagate. Penale per decadenza dal beneficio del termine: 5% sul capitale resi- duo risultante dovuto.”) che si aggiunge alle conseguenze prodotte dall'inadempimento, determinando, al verificarsi della decadenza del beneficio del termine, uno “squilibrio significativo” nella posizione del debitore- consumatore. La disciplina che ne risulta è abusiva, non potendosi ritenere che
“se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consu- matore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Oltre che per l'effetto determinato dal Persona_2
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cumulo tra questa e gli interessi moratori, la penale è poi di per sé vessatorio, in quanto di importo manifestamente eccessivo considerate le condizioni generali di contratto, prevedendosi l'applicazione di una doppia penale sulla singola rata im- pagata e sull'importo totale ancora dovuto.
Accertata l'abusività della clausola n. 19 del contratto per cui è causa, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere rideterminata la misura del credito vantato dall'opposta, come emergente dagli atti (doc. 6 e 7 fasc. monitorio), limitandone l'importo al solo capitale. Il valore del credito ammonta pertanto ad € 66.366,17, pari al valore del credito dovuto alla data dell'inadempimento (luglio 2022; doc. 7). Su tale impor- to decorrono gli interessi legali dalla data del deposito del ricorso (11.12.23) e si- no al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dal- la costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in
C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il con- tratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020,
AN B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusi- ve potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumato- re di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di uti- lizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti
(sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, dovendo dichiararsi la nullità della clausola n. 19 del contratto oggetto di lite in quanto vessatoria e ride- terminato il credito dovuto;
il decreto ingiuntivo deve essere revocato e Parte_1
condannato al pagamento del diverso importo sopra determinato.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il principio di soccombenza, occorre considerare il risultato finale della lite: sicché il creditore
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opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in misura inferiore, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiun- tivo non può solo per questo qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese (Cass. n. 9587/2015; Cass. 18125/2017; Cass. n. 16431/2019; Cass.
24482/2022). Le spese di lite (Cass. n. 3595/2012), sono poste a carico di
[...]
ed in favore di e si liquidano in € 10000,00 per Parte_5 Controparte_1
compensi, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge, al di sotto dei valori medi, attesa la natura documentale della causa e la non complessa istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 292/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 16.1.24 nei confronti di Controparte_6
[...
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola n. 19 del contratto di prestito personale n. 20230020837;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 66.366,17, sul quale decorrono interessi legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso
(11.12.23) e sino al soddisfo;
- condanna altresì alla refusione delle spese di lite in fa- Parte_1
vore dell'opposta che si liquidano in € 10000,00 per compensi, oltre IVA
e CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge.
Napoli, 13.05.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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