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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11988 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36704/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI RC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 36704/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliato in Troina (EN), Via Nazionale Parte_1
n.342, presso lo studio degli Avvocati Eliana Maccarrone e Adriana Fabiola
Maccarrone, che lo rappresentano e difendono per procura speciale su separato foglio congiunto al ricorso per riassunzione;
- parte opponente -
e pagina 1 di 13 Controparte_1 CP_2
istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con
[...]
modificazioni dalla Legge 225/2016),– Agente della riscossione per tutti gli ambiti nazionali – in persona Responsabile del Contenzioso Regionale della
Direzione Regionale Sicilia, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Antonio Salviati n. 1, presso lo studio dell'Avv. Stefano Ottolenghi che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta–
Controparte_3
(già , in persona del
[...] CP_4 Controparte_5
procuratore speciale e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Roma, Via A. Secchi n. 9, presso lo studio degli Avvocati Valerio ZI e
AL ZI che la rappresentano e difendono per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta,
-parte convenuta –
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. relativa a cartella esattoriale n.
29520190015256308/000, emessa sulla base del Ruolo formato da CP_4
pagina 2 di 13 per il pagamento di crediti relativi a ingiunzione di pagamento n. CP_1
78350058565 notificata il 25/07/2016.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti.
Parte attrice: " in via preliminare, sospendere, anche provvisoriamente,
l'esecuzione dell'atto impugnato;
- ritenere e dichiarare nullo, illegittimo, infondato l' atto qui impugnato e,
comunque, con qualsiasi legale formula, dichiararlo inefficace;
-con vittoria di spese e compensi”.
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, Controparte_6
rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile e/o comunque
infondata.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato da
liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014”.
“ - in via pregiudiziale: Controparte_7
a. dichiarare l'inammissibilità/nullità/tardività della riassunzione e/o del
“ricorso in riassunzione” eseguito dal signor e per l'effetto dichiarare Pt_2
estinto il giudizio a quo nonché quello iscritto al n. R.G. 36704/2022 di
codesto Tribunale identificativo del ricorso in riassunzione proposto dal
pagina 3 di 13 ricorrente, il tutto in accoglimento delle eccezioni formulate al § 1 che
precede;
b. dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale ordinario di Messina in accoglimento del motivo di cui al § 2;
- in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato
mancando i presupposti di legge del fumus e del periculum;
- nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare inammissibile e/o
rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare integralmente la cartella di pagamento e condannare parte
ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con salvezza di ulteriori allegazioni e controdeduzioni sia cautelari che di
merito”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato il 23/05/2022, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza ad il Controparte_1
27/12/2022 e, a seguito di autorizzazione, ad il 13/07/2023, la parte CP_4
opponente indicata in epigrafe ha riassunto il ricorso proposto dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, la quale, con sentenza n.
533/2022 pronunciata in data 11/02/2022, depositata in data 21/02/2022, ha pagina 4 di 13 dichiarato il proprio difetto di giurisdizione - dovendo la cartella di pagamento in oggetto “essere correttamente impugnata dinanzi all'Autorità Giudiziaria
ordinaria (che la stessa cartella di pagamento indica quale autorità
competente il Tribunale di Roma)”- e chiesto l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, della cartella di pagamento n.
29520190015256308, emessa da quale agente per Controparte_8
della riscossione per la provincia di Messina, per il recupero coattivo del credito iscritto a ruolo a seguito dell' ingiunzione di pagamento n.
783500585657 del 01/07/2016 per l'importo di euro 18.161,56 richiesto da in relazione all'omessa restituzione delle rate di finanziamento CP_4
agevolato erogato ex d. lgs. n. 185/2000, titolo II.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: - la nullità della notifica della cartella di pagamento opposta in quanto consegnata a , persona non Parte_3
convivente con l'opponente; - l'inesistenza e nullità della cartella di pagamento per relata di notifica illeggibile nell'indicazione degli elementi essenziali,
ovvero della data della notifica, del luogo e della persona che, in assenza del destinatario ha ricevuto la notifica;
- difetto di motivazione ex art. 3 l. n.
241/1990, art. 24 Cost. e art. 7, co. 1 Statuto del contribuente anche in pagina 5 di 13 relazione all'omessa allegazione dell'atto ad essa prodromico;
- mancata notifica di ogni altro atto propedeutico alla cartella di pagamento.
2. Costituitasi con unica comparsa relativa sia al subprocedimento di sospensione che al merito, ha chiesto il Controparte_6
rigetto dell'opposizione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'attività di formazione del ruolo propria dell'ente creditore e la legittimità e regolarità dell'attività di riscossione posta in essere dal concessionario una volta ricevuto il ruolo.
3. Costituitasi con unica comparsa relativa sia al subprocedimento di sospensione che al merito, ha eccepito: - preliminarmente, l'irritualità CP_4
e la tardività della riassunzione e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.; - l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma a favore del
Tribunale di Messina;
- nel merito, l'infondatezza delle deduzioni attoree.
4. Disposto rinvio per il deposito della prova e/o la notifica del ricorso relativo sia al subprocedimento di sospensione che al merito ad , sull'evidenza CP_4
documentale, la causa è stata trattenuta in decisione, allo stato degli atti, sulle conclusioni sopra epigrafate.
6. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto del giudizio –
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e pagina 6 di 13 rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) ), preliminarmente, avuto riguardo al tempestivo deposito del ricorso relativo sia al subprocedimento di sospensione che al merito nonché alla regolare costituzione delle parti convenute, le quali hanno puntualmente contestato le deduzioni attoree, atteso che l'atto di riassunzione ha raggiunto lo scopo cui era destinato ex art. 156
c.p.c., l'opposizione originariamente proposta dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Messina avverso la cartella di pagamento in oggetto,
deve ritenersi validamente riassunta dinanzi a questo Tribunale così come indicato nella sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, da ritenersi, in mancanza di impugnazione, definitiva in parte qua.
In diritto, giova preliminarmente osservare:
- essendo la cartella esattoriale del tutto equiparabile ad un atto di precetto (cfr,
da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011) quale necessario atto prodromico all'esecuzione forzata, ed avendo la parte opponente contestato la regolarità formale della cartella di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della notifica della cartella eseguita nei confronti di persona non convivente, nullità/inesistenza notifica della cartella di pagamento per illeggibilità della relata, difetto assoluto di motivazione,
pagina 7 di 13 omessa notifica dell'atto prodromico, insanabile nullità per genericità del provvedimento impugnato, in quanto non consente al contribuente di risalire alle circostanze che hanno determinato la pretesa) l'azione è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Ciò posto, avendo dimostrato di aver Controparte_1
regolarmente notificato la cartella di pagamento in data 21/02/2020 mediante consegna a mani della madre dell'opponente, (cfr. doc. 2, Controparte_9
copia ricevuta avvenuta notifica, fascicolo , - notifica valida ed CP_10
efficace, avuto riguardo alla regolarità del procedimento notificatorio e segnatamente all'avviso - ex art. 139 c.p.c. -a mezzo raccomandata spedita in data 28/02/2020, con il quale il notificatore ha dato notizia dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento opposta mediante consegna in busta chiusa,
sigillata al destinatario assente (cfr. doc. 2, copia ricevuta avvenuta notifica,
fascicolo -, avendo l'opponente notificato a CP_10 Controparte_8
il ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di primo grado in data 23/06/2020 e, dunque, oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. (notifica della cartella di pagamento: 21/02/2020,
sospensione dei termini durante l'emergenza Covid-19 dal 08/03/2020 al
11/05/2020 ) deve essere preliminarmente dichiarata la inammissibilità per pagina 8 di 13 tardività, ossia per intervenuta decadenza, in relazione alla contestazione dei vizi formali della nullità della notifica per consegna a persona non convivente,
nullità/inesistenza della notifica della cartella per illeggibilità della relata,
difetto assoluto di motivazione, omessa notifica dell'atto prodromico,
insanabile nullità per genericità del provvedimento impugnato, in quanto non consente al contribuente di risalire alle circostanze che hanno determinato la pretesa .
Ciò nondimeno, si rileva che: infondata risulta la dedotta nullità della notifica della cartella esattoriale in quanto eseguita a mani di , Persona_1
persona non convivente, avuto riguardo alla documentata regolarità della stessa eseguita, come sopra indicato, a mani di , madre convivente Controparte_9
(cfr. doc.2 , fascicolo . CP_10
Palesemente infondata risulta la dedotta nullità/inesistenza per illeggibilità
della relata avuto riguardo alla documentazione offerta in comunicazione da
(cfr. doc. 2, copia ricevuta avvenuta Controparte_1
notifica, fascicolo . CP_10
Infondata risulta pure la dedotta illegittimità della cartella per difetto di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990 e art. 24 Cost., attesa la conformità al modello legale di cui all'art. 6 D.M. 321/1999 , avuto riguardo a tutti gli pagina 9 di 13 elementi da questo richiesti , essendo puntualmente indicati: l'ente creditore
( ), il codice fiscale e i dati anagrafici del debitore, l'anno o il periodo CP_4
di riferimento, l'importo di ogni articolo di ruolo, il totale degli importi iscritti nel ruolo;
il numero delle rate in cui il ruolo dev'essere riscosso, la data di consegna del ruolo, l'indicazione sintetica degli estremi sulla base dei quali è
stata effettuata l'iscrizione a ruolo, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, l'individuazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella.
Palesemente infondata risulta, inoltre, l'eccezione di nullità della cartella ex art. 7 Statuto del contribuente (l. n. 212/2000) per omessa allegazione e/o difetto di notifica dell'ingiunzione di pagamento ad essa sottesa, non applicabile al caso di specie, avente ad oggetto rapporto patrimoniale di diritto privato e non pretese tributarie ed, inoltre, avuto riguardo alla documentazione offerta in comunicazione da e, dunque alla copia CP_4
dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. 783500585657 del 01/07/2016
regolarmente notificata all'opponente, a mezzo del servizio postale con racc.
a.r. in data 25/07/2016 (cfr. doc. 2, fascicolo ). CP_4
Nel merito, si osserva che la pretesa creditoria cui la cartella opposta si riferisce è chiaramente individuata nella parte dedicata al “ dettaglio degli pagina 10 di 13 importi forniti dall'ente creditore”, che contiene le indicazioni inequivoche circa la natura del credito preteso così descritto “totale rate finanz. agevolato scadute e non pagate ed interessi- debito residuo finanz agevolato ” oltre interessi di mora – e circa l'ente creditore – Agenzia naz. per l'attraz. degli invest. e lo svil. d'impresa CP_8
L'opponente non ha contestato l'obbligazione di restituzione, comunque provata da mediante deposito di copia del contratto, sottoscritto in CP_4
data 04/05/2004 (cfr. doc. 3, fascicolo ) unitamente a copia di bonifici CP_4
e lista erogazioni (cfr. doc. 4, fascicolo ). CP_4
Dalla documentazione offerta in comunicazione da risulta, poi, la CP_4
regolare notifica, in data 25/07/2016, dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2
R.D. n. 639/1910 emessa in data 01/07/2016 per il recupero del credito derivane dal prot. n. 194054 per agevolazioni di autoimpiego di cui al titolo II
del d. lgs. n. 185/2000 (doc. 2, fascicolo ) in forza della quale è stata CP_4
effettuata l'iscrizione a ruolo del credito ed avviata la procedura di riscossione coattiva in oggetto, osservandosi , che in relazione alla restituzione delle agevolazioni di cui al d. lgs. n. 185/2000 trova applicazione l' art. 17, comma
3-ter, d. lgs. n. 46/1999, il quale prevede che la riscossione coattiva del credito
è preceduta dall'intimazione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 cui è CP_4
pagina 11 di 13 espressamente autorizzata con D.M. 04.02.2008 del Ministero dell'Economia
e delle Finanze avente ad oggetto “Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dall Controparte_3
(già nei confronti
[...] Controparte_5
dei beneficiari delle agevolazioni per l'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185”, pubblicato in GU serie gen., n. 57
del 07.03.2008, emesso ex art. 17 , co.
3-bis del D. Lgs. n. 46/1999 come modificato dall'art. 1, co. 151, legge n. 244/2007, in forza del quale il Ministro
dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
In conclusione, legittima risulta la procedura di recupero del credito azionata da , per il recupero delle agevolazioni concesse a norma del titolo Controparte_7
II d. lgs. n. 185/2000 e valida ed efficace la cartella di pagamento opposta.
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico dell'opponente e liquidate, in favore di ciascuno dei convenuti, in applicazione del D.M.
147/2022, scaglione da € 5.001,00 a € 26.000,00, in complessivi € 2.000,00 di cui € 600,00 per la fase studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge pagina 12 di 13
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascun convenuto, come in parte motiva, in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma, 25/08/2025
Il giudice
MI RC
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI RC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 36704/2022 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliato in Troina (EN), Via Nazionale Parte_1
n.342, presso lo studio degli Avvocati Eliana Maccarrone e Adriana Fabiola
Maccarrone, che lo rappresentano e difendono per procura speciale su separato foglio congiunto al ricorso per riassunzione;
- parte opponente -
e pagina 1 di 13 Controparte_1 CP_2
istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con
[...]
modificazioni dalla Legge 225/2016),– Agente della riscossione per tutti gli ambiti nazionali – in persona Responsabile del Contenzioso Regionale della
Direzione Regionale Sicilia, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Antonio Salviati n. 1, presso lo studio dell'Avv. Stefano Ottolenghi che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta–
Controparte_3
(già , in persona del
[...] CP_4 Controparte_5
procuratore speciale e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Roma, Via A. Secchi n. 9, presso lo studio degli Avvocati Valerio ZI e
AL ZI che la rappresentano e difendono per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta,
-parte convenuta –
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. relativa a cartella esattoriale n.
29520190015256308/000, emessa sulla base del Ruolo formato da CP_4
pagina 2 di 13 per il pagamento di crediti relativi a ingiunzione di pagamento n. CP_1
78350058565 notificata il 25/07/2016.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti.
Parte attrice: " in via preliminare, sospendere, anche provvisoriamente,
l'esecuzione dell'atto impugnato;
- ritenere e dichiarare nullo, illegittimo, infondato l' atto qui impugnato e,
comunque, con qualsiasi legale formula, dichiararlo inefficace;
-con vittoria di spese e compensi”.
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, Controparte_6
rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile e/o comunque
infondata.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato da
liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014”.
“ - in via pregiudiziale: Controparte_7
a. dichiarare l'inammissibilità/nullità/tardività della riassunzione e/o del
“ricorso in riassunzione” eseguito dal signor e per l'effetto dichiarare Pt_2
estinto il giudizio a quo nonché quello iscritto al n. R.G. 36704/2022 di
codesto Tribunale identificativo del ricorso in riassunzione proposto dal
pagina 3 di 13 ricorrente, il tutto in accoglimento delle eccezioni formulate al § 1 che
precede;
b. dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale ordinario di Messina in accoglimento del motivo di cui al § 2;
- in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato
mancando i presupposti di legge del fumus e del periculum;
- nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare inammissibile e/o
rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare integralmente la cartella di pagamento e condannare parte
ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con salvezza di ulteriori allegazioni e controdeduzioni sia cautelari che di
merito”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato il 23/05/2022, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza ad il Controparte_1
27/12/2022 e, a seguito di autorizzazione, ad il 13/07/2023, la parte CP_4
opponente indicata in epigrafe ha riassunto il ricorso proposto dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, la quale, con sentenza n.
533/2022 pronunciata in data 11/02/2022, depositata in data 21/02/2022, ha pagina 4 di 13 dichiarato il proprio difetto di giurisdizione - dovendo la cartella di pagamento in oggetto “essere correttamente impugnata dinanzi all'Autorità Giudiziaria
ordinaria (che la stessa cartella di pagamento indica quale autorità
competente il Tribunale di Roma)”- e chiesto l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, della cartella di pagamento n.
29520190015256308, emessa da quale agente per Controparte_8
della riscossione per la provincia di Messina, per il recupero coattivo del credito iscritto a ruolo a seguito dell' ingiunzione di pagamento n.
783500585657 del 01/07/2016 per l'importo di euro 18.161,56 richiesto da in relazione all'omessa restituzione delle rate di finanziamento CP_4
agevolato erogato ex d. lgs. n. 185/2000, titolo II.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: - la nullità della notifica della cartella di pagamento opposta in quanto consegnata a , persona non Parte_3
convivente con l'opponente; - l'inesistenza e nullità della cartella di pagamento per relata di notifica illeggibile nell'indicazione degli elementi essenziali,
ovvero della data della notifica, del luogo e della persona che, in assenza del destinatario ha ricevuto la notifica;
- difetto di motivazione ex art. 3 l. n.
241/1990, art. 24 Cost. e art. 7, co. 1 Statuto del contribuente anche in pagina 5 di 13 relazione all'omessa allegazione dell'atto ad essa prodromico;
- mancata notifica di ogni altro atto propedeutico alla cartella di pagamento.
2. Costituitasi con unica comparsa relativa sia al subprocedimento di sospensione che al merito, ha chiesto il Controparte_6
rigetto dell'opposizione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'attività di formazione del ruolo propria dell'ente creditore e la legittimità e regolarità dell'attività di riscossione posta in essere dal concessionario una volta ricevuto il ruolo.
3. Costituitasi con unica comparsa relativa sia al subprocedimento di sospensione che al merito, ha eccepito: - preliminarmente, l'irritualità CP_4
e la tardività della riassunzione e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.; - l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma a favore del
Tribunale di Messina;
- nel merito, l'infondatezza delle deduzioni attoree.
4. Disposto rinvio per il deposito della prova e/o la notifica del ricorso relativo sia al subprocedimento di sospensione che al merito ad , sull'evidenza CP_4
documentale, la causa è stata trattenuta in decisione, allo stato degli atti, sulle conclusioni sopra epigrafate.
6. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto del giudizio –
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e pagina 6 di 13 rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) ), preliminarmente, avuto riguardo al tempestivo deposito del ricorso relativo sia al subprocedimento di sospensione che al merito nonché alla regolare costituzione delle parti convenute, le quali hanno puntualmente contestato le deduzioni attoree, atteso che l'atto di riassunzione ha raggiunto lo scopo cui era destinato ex art. 156
c.p.c., l'opposizione originariamente proposta dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Messina avverso la cartella di pagamento in oggetto,
deve ritenersi validamente riassunta dinanzi a questo Tribunale così come indicato nella sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, da ritenersi, in mancanza di impugnazione, definitiva in parte qua.
In diritto, giova preliminarmente osservare:
- essendo la cartella esattoriale del tutto equiparabile ad un atto di precetto (cfr,
da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011) quale necessario atto prodromico all'esecuzione forzata, ed avendo la parte opponente contestato la regolarità formale della cartella di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della notifica della cartella eseguita nei confronti di persona non convivente, nullità/inesistenza notifica della cartella di pagamento per illeggibilità della relata, difetto assoluto di motivazione,
pagina 7 di 13 omessa notifica dell'atto prodromico, insanabile nullità per genericità del provvedimento impugnato, in quanto non consente al contribuente di risalire alle circostanze che hanno determinato la pretesa) l'azione è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Ciò posto, avendo dimostrato di aver Controparte_1
regolarmente notificato la cartella di pagamento in data 21/02/2020 mediante consegna a mani della madre dell'opponente, (cfr. doc. 2, Controparte_9
copia ricevuta avvenuta notifica, fascicolo , - notifica valida ed CP_10
efficace, avuto riguardo alla regolarità del procedimento notificatorio e segnatamente all'avviso - ex art. 139 c.p.c. -a mezzo raccomandata spedita in data 28/02/2020, con il quale il notificatore ha dato notizia dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento opposta mediante consegna in busta chiusa,
sigillata al destinatario assente (cfr. doc. 2, copia ricevuta avvenuta notifica,
fascicolo -, avendo l'opponente notificato a CP_10 Controparte_8
il ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di primo grado in data 23/06/2020 e, dunque, oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. (notifica della cartella di pagamento: 21/02/2020,
sospensione dei termini durante l'emergenza Covid-19 dal 08/03/2020 al
11/05/2020 ) deve essere preliminarmente dichiarata la inammissibilità per pagina 8 di 13 tardività, ossia per intervenuta decadenza, in relazione alla contestazione dei vizi formali della nullità della notifica per consegna a persona non convivente,
nullità/inesistenza della notifica della cartella per illeggibilità della relata,
difetto assoluto di motivazione, omessa notifica dell'atto prodromico,
insanabile nullità per genericità del provvedimento impugnato, in quanto non consente al contribuente di risalire alle circostanze che hanno determinato la pretesa .
Ciò nondimeno, si rileva che: infondata risulta la dedotta nullità della notifica della cartella esattoriale in quanto eseguita a mani di , Persona_1
persona non convivente, avuto riguardo alla documentata regolarità della stessa eseguita, come sopra indicato, a mani di , madre convivente Controparte_9
(cfr. doc.2 , fascicolo . CP_10
Palesemente infondata risulta la dedotta nullità/inesistenza per illeggibilità
della relata avuto riguardo alla documentazione offerta in comunicazione da
(cfr. doc. 2, copia ricevuta avvenuta Controparte_1
notifica, fascicolo . CP_10
Infondata risulta pure la dedotta illegittimità della cartella per difetto di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990 e art. 24 Cost., attesa la conformità al modello legale di cui all'art. 6 D.M. 321/1999 , avuto riguardo a tutti gli pagina 9 di 13 elementi da questo richiesti , essendo puntualmente indicati: l'ente creditore
( ), il codice fiscale e i dati anagrafici del debitore, l'anno o il periodo CP_4
di riferimento, l'importo di ogni articolo di ruolo, il totale degli importi iscritti nel ruolo;
il numero delle rate in cui il ruolo dev'essere riscosso, la data di consegna del ruolo, l'indicazione sintetica degli estremi sulla base dei quali è
stata effettuata l'iscrizione a ruolo, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, l'individuazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella.
Palesemente infondata risulta, inoltre, l'eccezione di nullità della cartella ex art. 7 Statuto del contribuente (l. n. 212/2000) per omessa allegazione e/o difetto di notifica dell'ingiunzione di pagamento ad essa sottesa, non applicabile al caso di specie, avente ad oggetto rapporto patrimoniale di diritto privato e non pretese tributarie ed, inoltre, avuto riguardo alla documentazione offerta in comunicazione da e, dunque alla copia CP_4
dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. 783500585657 del 01/07/2016
regolarmente notificata all'opponente, a mezzo del servizio postale con racc.
a.r. in data 25/07/2016 (cfr. doc. 2, fascicolo ). CP_4
Nel merito, si osserva che la pretesa creditoria cui la cartella opposta si riferisce è chiaramente individuata nella parte dedicata al “ dettaglio degli pagina 10 di 13 importi forniti dall'ente creditore”, che contiene le indicazioni inequivoche circa la natura del credito preteso così descritto “totale rate finanz. agevolato scadute e non pagate ed interessi- debito residuo finanz agevolato ” oltre interessi di mora – e circa l'ente creditore – Agenzia naz. per l'attraz. degli invest. e lo svil. d'impresa CP_8
L'opponente non ha contestato l'obbligazione di restituzione, comunque provata da mediante deposito di copia del contratto, sottoscritto in CP_4
data 04/05/2004 (cfr. doc. 3, fascicolo ) unitamente a copia di bonifici CP_4
e lista erogazioni (cfr. doc. 4, fascicolo ). CP_4
Dalla documentazione offerta in comunicazione da risulta, poi, la CP_4
regolare notifica, in data 25/07/2016, dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2
R.D. n. 639/1910 emessa in data 01/07/2016 per il recupero del credito derivane dal prot. n. 194054 per agevolazioni di autoimpiego di cui al titolo II
del d. lgs. n. 185/2000 (doc. 2, fascicolo ) in forza della quale è stata CP_4
effettuata l'iscrizione a ruolo del credito ed avviata la procedura di riscossione coattiva in oggetto, osservandosi , che in relazione alla restituzione delle agevolazioni di cui al d. lgs. n. 185/2000 trova applicazione l' art. 17, comma
3-ter, d. lgs. n. 46/1999, il quale prevede che la riscossione coattiva del credito
è preceduta dall'intimazione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 cui è CP_4
pagina 11 di 13 espressamente autorizzata con D.M. 04.02.2008 del Ministero dell'Economia
e delle Finanze avente ad oggetto “Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dall Controparte_3
(già nei confronti
[...] Controparte_5
dei beneficiari delle agevolazioni per l'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185”, pubblicato in GU serie gen., n. 57
del 07.03.2008, emesso ex art. 17 , co.
3-bis del D. Lgs. n. 46/1999 come modificato dall'art. 1, co. 151, legge n. 244/2007, in forza del quale il Ministro
dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
In conclusione, legittima risulta la procedura di recupero del credito azionata da , per il recupero delle agevolazioni concesse a norma del titolo Controparte_7
II d. lgs. n. 185/2000 e valida ed efficace la cartella di pagamento opposta.
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico dell'opponente e liquidate, in favore di ciascuno dei convenuti, in applicazione del D.M.
147/2022, scaglione da € 5.001,00 a € 26.000,00, in complessivi € 2.000,00 di cui € 600,00 per la fase studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge pagina 12 di 13
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascun convenuto, come in parte motiva, in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma, 25/08/2025
Il giudice
MI RC
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