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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al 106/2022 RG promossa da:
(C.F./P.IVA Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv Giulio Zanetti, elettivamente domiciliata presso lo studio di questo ultimo in Carrara (MS) Via Capitano Michele Fiorillo 1 OPPONENTE contro
(P.Iva: ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dalla del Controparte_2
Foro della Spezia nella persona dei soci professionisti Avv. Tommaso Bertuccelli ed Avv.
Simone Domenici ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Viareggio (LU) Via
Virgilio 162 OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n.801/2021 (n.1928/21
RG) emesso da questo Tribunale – vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 15.4.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ” in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 801/2021 (n.1928/21 RG) emesso in proprio danno dall'intestato Tribunale in data 2.12.21 ed in favore della per la Controparte_1
somma di euro 13.733,23 oltre interessi, competenze legali, spese ed accessori di legge.
Asseriva l'opponente: di non aver ordinato parte della merce consegnata nel cantiere sito in Forte dei Marmi (proprietà , contestava inoltre l'inidoneità della stessa Controparte_3
(massetti prefabbricati) alla posa o comunque la presenza di difetti/vizi del materiale, contestava inoltre an e quantum richiesto dall'opposta – fonte della avanzava domanda riconvenzionale per la medesima somma oggetto di ingiunzione – richiedendo in accoglimento della spiegata azione “dichiarare che nulla è dovuto dalla società opponente alla parte convenuta” indi “annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e quindi di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto” ed in via riconvenzionale, condannare l'opposta al pagamento della somma di euro 13.733,23 o diverso importo determinando in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni subiti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, totale o parziale, della domanda principale, dichiarare l'opponente tenuta al pagamento dell'importo minore rispetto a quello liquidato nel decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa 6.5.22 si costituiva in giudizio l'opposta contestando le avverse ragioni e concludendo in via preliminare per concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo considerata l'infondatezza dell'opposizione e nel merito, respingere l'opposizione e la domanda riconvenzionale ex adverso proposta con conferma del provvedimento monitorio 801/2021.
In data 29.11.22 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, indi la causa, istruita oltre che documentalmente anche con assunzione delle prove orali dedotte dalle parti, veniva in decisione
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui
"la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie eventualmente riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'odierna opposta con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo ha proposto una domanda di pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale relativo alla avvenuta fornitura di merce in favore della . Controparte_4
A tal proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio
2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso in forza di un complesso di documenti costituenti prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., quali le fatture (cfr docc 1 -2 fascicolo della fase monitoria). Per quanto concerne in particolare la quantificazione del proprio credito la società opposta ha depositato gli estratti conto relativi alla complessiva situazione dell'opponente dai quali è possibile ricostruire agevolmente i movimenti dare ed avere nel corso del tempo ed il debito residuo per cui è causa (cfr doc 3 fascicolo monitorio), non avendo l'opponente specificatamente contestato le poste debitorie in essi contenute .
Tanto chiarito, all'esito dell'istruttoria documentale, può considerarsi raggiunta la prova della sussistenza del credito azionato in giudizio il quale trae origine dal rapporto obbligatorio intercorso tra le parti relativo alla fornitura di merce effettuata in favore della opponente presso il cantiere sito in Forte dei Marmi, atteso che questa ultima non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa limitandosi a dedurre contestazioni in ordine al mancato ordine ed alla qualità della fornitura, senza allegare alcuna prova a riguardo.
Infatti: l'opponente ha sostenuto di non aver ordinato parte della fornitura di materiale consegnato nel cantiere di proprietà indi che non si sia perfezionato alcun Controparte_3
contratto con l'opposta.
La deduzione non può trovare accoglimento poiché in contrasto con la documentazione versata in atti dalla creditrice, cioè i documenti di trasporto che risultano, all'esito dell'istruttoria orale, sottoscritti dalle maestranze della (cfr dichiarazioni Parte_1
rese dal teste e dal teste il quale ha affermato Testimone_1 Testimone_2
che il materiale presso il cantiere veniva fornito dall'opposta (“Si è vero … Controparte_3
posso riferirlo perché ho seguito il cantiere dall'inizio alla fine ed il 98% se non la totalità è stata fornita da ); dette dichiarazioni venivano ulteriormente confermate dal teste di Controparte_1
parte opposta che precisava “…. sui documenti di trasporto dove non è indicata Testimone_3
la vettura, significa che la veniva a ritirare direttamente presso il magazzino” (cfr udiene del Pt_1
3.10.23, 22.1.24 e ); a ciò aggiungasi che i DDT non sono mai stati contestati dall'opponente né sono state disconosciute le sottoscrizioni ivi apposte. E' opportuno evidenziare, che ai fini della stipula di contratti di vendita di materiale (nel caso di specie edile) non è prevista obbligatoriamente la forma scritta neppure ai fini di prova ed il ricorso alla prova per testi e all'argomento presuntivo sia nello specifico ammissibile (cfr. combinato disposto artt. 2721 e 2729 c.c.) in considerazione del fatto che dalla natura dell'oggetto del contratto, dal modesto importo di ciascuna consegna, dalla frequenza delle forniture (emerso anche dai documenti cd “DDT” prodotti agli atti) e dai rapporti consolidati tra le parti, emerga come del tutto normale ed usuale fosse la pattuizione anche in forma orale.
In merito poi all'emissione delle fatture, la Corte di legittimità è intervenuta in più di un'occasione ritenendo che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro chi l'ha emessa (che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo), ma può costituire anche piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994). Tale accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti.
Dall'istruttoria è quindi risultata evidente che l'opposta non potesse non avere conoscenza della consegna dei materiali idnicati nelle fatture azionate.
In ordine alla tardive contestazioni sollevate dall'opponente sulla qualità dei materiali, inidoneità e/o presenza di difetti della fornitura, si evidenzia che successivamente al recapito della messa in mora dell'opposta, con la quale veniva chiesto il pagamento del dovuto, l'opponente non ha provveduto a contestazioni che, infatti, sono sorte soltanto con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Ad abundantiam, si evidenzia che l'azione d'inadempimento del contratto di compravendita non è regolata dalla disciplina generale degli artt. 1453 e ss c.c. ma dalle norme speciali di cui agli artt. 1492 e ss c.c. che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla normativa generale, ed in particolare l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 c.c. sia quella di risarcimento del danno di cui all'art. 1494 c.c.. A detto riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che “….. la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SSUU n.
13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno.. I principi fissati nella sentenza
n. 13533/01 discendono dalla presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697, in virtù della quale - una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di un diritto, provandone il titolo
(contrattuale o legale) e la scadenza del termine di esigibilità - grava sul debitore l'onere di dimostrare
l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento; principi che le Sezioni Unite hanno ritenuto operanti sia nel caso in cui il creditore agisca per l'adempimento, sia nel caso in cui, sul comune presupposto dell'inadempimento della controparte, egli agisca per il risarcimento del danno o per la risoluzione per inadempimento o per inesatto adempimento. E' dunque evidente come tali principi non possano essere riferiti alle azioni edilizie;
la presunzione di permanenza del diritto è specularmente declinabile come presunzione di permanenza dell'obbligazione, ma, come si è chiarito nel p. 19, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi………. la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuoi far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore - si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore. Può aggiungersi che la conclusione che precede risulta idonea a soddisfare anche le esigenze di carattere pratico - espresse dal principio di vicinanza della prova e dal tradizionale canone negativa non sunt probanda - che queste Sezioni Unite hanno indicato, nella sentenza n. 13533/01, a sostegno della opzione ermeneutica che pone sull'obbligato l'onere di provare di avere (esattamente) adempiuto non solo quando il creditore chieda l'adempimento, ma anche quando il creditore chieda la risoluzione del contratto
o il risarcimento del danno” ( Cass. 11748/2019)”.
Nel caso di specie a fronte della consegna dei materiali edili da parte dell'opposta avvenuta nel maggio/giugno 2021 (docc 1-2 fascicolo della fase monitoria) l'opponente non fornito alcuna prova circa l'avvenuta denuncia dei vizi nei termini previsti dalla richiamata norma codicistica. Atteso che l'onere della prova relativo alla osservanza del termine, posto a carico dell'acquirente quale condizione dell'azione comporta anche una prova specifica sulla non riconoscibilità del vizio e sulla data della scoperta per verificare la tempestività della denunzia ( Cass. 12130/2008; 1031/2000) si deve rilevare come l'opponente non abbia provato né offerto di provare adeguatamente la sussistenza dei vizi specifici riscontrati nella merce consegnata dall'opposta né la tempestività della denuncia effettuata nel termine di 8 giorni decorrenti dalla scoperta a fronte della quale l'opponente non ha né provveduto a riconsegnare alla società opposta la merce difettosa né ha chiesto l'accertamento dei difetti come previsto dall'art. 1513 c.c. né ha prodotto alcun elaborato peritale né una prova fotografica e documentale completa ed attendibile.
In ragione di ciò, la domanda riconvenzionale avanzata dall'oppsto non può trovare accoglimento.
Da ultimo, a seguito della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte di Parte_1
, questo Giudice, ai sensi dell'art. 232 cpc, ritiene inoltre ammessi i fatti dedotti nei
[...]
capitoli di prova sui quali doveva rispondere quest'ultima.
L'opposizione proposta non è quindi meritevole di accoglimento e dovrà essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c e la società opponente deve essere condannata a rimborsare all'opposta le spese di lite che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M.
10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
RIGETTA l'opposizione proposta da , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, confermando integralmente, anche in punto di spese, il decreto ingiuntivo n. 801/2021 (n.1928/21 RG) emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della IC opposta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, liquidate in complessivi euro 2.750,00 oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva.
Massa lì, 19.01.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in Funzione di Giudice Unico
Dott.ssa Monica Furia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al 106/2022 RG promossa da:
(C.F./P.IVA Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv Giulio Zanetti, elettivamente domiciliata presso lo studio di questo ultimo in Carrara (MS) Via Capitano Michele Fiorillo 1 OPPONENTE contro
(P.Iva: ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dalla del Controparte_2
Foro della Spezia nella persona dei soci professionisti Avv. Tommaso Bertuccelli ed Avv.
Simone Domenici ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Viareggio (LU) Via
Virgilio 162 OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n.801/2021 (n.1928/21
RG) emesso da questo Tribunale – vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 15.4.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ” in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 801/2021 (n.1928/21 RG) emesso in proprio danno dall'intestato Tribunale in data 2.12.21 ed in favore della per la Controparte_1
somma di euro 13.733,23 oltre interessi, competenze legali, spese ed accessori di legge.
Asseriva l'opponente: di non aver ordinato parte della merce consegnata nel cantiere sito in Forte dei Marmi (proprietà , contestava inoltre l'inidoneità della stessa Controparte_3
(massetti prefabbricati) alla posa o comunque la presenza di difetti/vizi del materiale, contestava inoltre an e quantum richiesto dall'opposta – fonte della avanzava domanda riconvenzionale per la medesima somma oggetto di ingiunzione – richiedendo in accoglimento della spiegata azione “dichiarare che nulla è dovuto dalla società opponente alla parte convenuta” indi “annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e quindi di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto” ed in via riconvenzionale, condannare l'opposta al pagamento della somma di euro 13.733,23 o diverso importo determinando in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni subiti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, totale o parziale, della domanda principale, dichiarare l'opponente tenuta al pagamento dell'importo minore rispetto a quello liquidato nel decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa 6.5.22 si costituiva in giudizio l'opposta contestando le avverse ragioni e concludendo in via preliminare per concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo considerata l'infondatezza dell'opposizione e nel merito, respingere l'opposizione e la domanda riconvenzionale ex adverso proposta con conferma del provvedimento monitorio 801/2021.
In data 29.11.22 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, indi la causa, istruita oltre che documentalmente anche con assunzione delle prove orali dedotte dalle parti, veniva in decisione
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui
"la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie eventualmente riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'odierna opposta con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo ha proposto una domanda di pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale relativo alla avvenuta fornitura di merce in favore della . Controparte_4
A tal proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio
2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso in forza di un complesso di documenti costituenti prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., quali le fatture (cfr docc 1 -2 fascicolo della fase monitoria). Per quanto concerne in particolare la quantificazione del proprio credito la società opposta ha depositato gli estratti conto relativi alla complessiva situazione dell'opponente dai quali è possibile ricostruire agevolmente i movimenti dare ed avere nel corso del tempo ed il debito residuo per cui è causa (cfr doc 3 fascicolo monitorio), non avendo l'opponente specificatamente contestato le poste debitorie in essi contenute .
Tanto chiarito, all'esito dell'istruttoria documentale, può considerarsi raggiunta la prova della sussistenza del credito azionato in giudizio il quale trae origine dal rapporto obbligatorio intercorso tra le parti relativo alla fornitura di merce effettuata in favore della opponente presso il cantiere sito in Forte dei Marmi, atteso che questa ultima non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa limitandosi a dedurre contestazioni in ordine al mancato ordine ed alla qualità della fornitura, senza allegare alcuna prova a riguardo.
Infatti: l'opponente ha sostenuto di non aver ordinato parte della fornitura di materiale consegnato nel cantiere di proprietà indi che non si sia perfezionato alcun Controparte_3
contratto con l'opposta.
La deduzione non può trovare accoglimento poiché in contrasto con la documentazione versata in atti dalla creditrice, cioè i documenti di trasporto che risultano, all'esito dell'istruttoria orale, sottoscritti dalle maestranze della (cfr dichiarazioni Parte_1
rese dal teste e dal teste il quale ha affermato Testimone_1 Testimone_2
che il materiale presso il cantiere veniva fornito dall'opposta (“Si è vero … Controparte_3
posso riferirlo perché ho seguito il cantiere dall'inizio alla fine ed il 98% se non la totalità è stata fornita da ); dette dichiarazioni venivano ulteriormente confermate dal teste di Controparte_1
parte opposta che precisava “…. sui documenti di trasporto dove non è indicata Testimone_3
la vettura, significa che la veniva a ritirare direttamente presso il magazzino” (cfr udiene del Pt_1
3.10.23, 22.1.24 e ); a ciò aggiungasi che i DDT non sono mai stati contestati dall'opponente né sono state disconosciute le sottoscrizioni ivi apposte. E' opportuno evidenziare, che ai fini della stipula di contratti di vendita di materiale (nel caso di specie edile) non è prevista obbligatoriamente la forma scritta neppure ai fini di prova ed il ricorso alla prova per testi e all'argomento presuntivo sia nello specifico ammissibile (cfr. combinato disposto artt. 2721 e 2729 c.c.) in considerazione del fatto che dalla natura dell'oggetto del contratto, dal modesto importo di ciascuna consegna, dalla frequenza delle forniture (emerso anche dai documenti cd “DDT” prodotti agli atti) e dai rapporti consolidati tra le parti, emerga come del tutto normale ed usuale fosse la pattuizione anche in forma orale.
In merito poi all'emissione delle fatture, la Corte di legittimità è intervenuta in più di un'occasione ritenendo che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro chi l'ha emessa (che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo), ma può costituire anche piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994). Tale accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti.
Dall'istruttoria è quindi risultata evidente che l'opposta non potesse non avere conoscenza della consegna dei materiali idnicati nelle fatture azionate.
In ordine alla tardive contestazioni sollevate dall'opponente sulla qualità dei materiali, inidoneità e/o presenza di difetti della fornitura, si evidenzia che successivamente al recapito della messa in mora dell'opposta, con la quale veniva chiesto il pagamento del dovuto, l'opponente non ha provveduto a contestazioni che, infatti, sono sorte soltanto con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Ad abundantiam, si evidenzia che l'azione d'inadempimento del contratto di compravendita non è regolata dalla disciplina generale degli artt. 1453 e ss c.c. ma dalle norme speciali di cui agli artt. 1492 e ss c.c. che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla normativa generale, ed in particolare l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 c.c. sia quella di risarcimento del danno di cui all'art. 1494 c.c.. A detto riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che “….. la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SSUU n.
13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno.. I principi fissati nella sentenza
n. 13533/01 discendono dalla presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697, in virtù della quale - una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di un diritto, provandone il titolo
(contrattuale o legale) e la scadenza del termine di esigibilità - grava sul debitore l'onere di dimostrare
l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento; principi che le Sezioni Unite hanno ritenuto operanti sia nel caso in cui il creditore agisca per l'adempimento, sia nel caso in cui, sul comune presupposto dell'inadempimento della controparte, egli agisca per il risarcimento del danno o per la risoluzione per inadempimento o per inesatto adempimento. E' dunque evidente come tali principi non possano essere riferiti alle azioni edilizie;
la presunzione di permanenza del diritto è specularmente declinabile come presunzione di permanenza dell'obbligazione, ma, come si è chiarito nel p. 19, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi………. la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuoi far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore - si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore. Può aggiungersi che la conclusione che precede risulta idonea a soddisfare anche le esigenze di carattere pratico - espresse dal principio di vicinanza della prova e dal tradizionale canone negativa non sunt probanda - che queste Sezioni Unite hanno indicato, nella sentenza n. 13533/01, a sostegno della opzione ermeneutica che pone sull'obbligato l'onere di provare di avere (esattamente) adempiuto non solo quando il creditore chieda l'adempimento, ma anche quando il creditore chieda la risoluzione del contratto
o il risarcimento del danno” ( Cass. 11748/2019)”.
Nel caso di specie a fronte della consegna dei materiali edili da parte dell'opposta avvenuta nel maggio/giugno 2021 (docc 1-2 fascicolo della fase monitoria) l'opponente non fornito alcuna prova circa l'avvenuta denuncia dei vizi nei termini previsti dalla richiamata norma codicistica. Atteso che l'onere della prova relativo alla osservanza del termine, posto a carico dell'acquirente quale condizione dell'azione comporta anche una prova specifica sulla non riconoscibilità del vizio e sulla data della scoperta per verificare la tempestività della denunzia ( Cass. 12130/2008; 1031/2000) si deve rilevare come l'opponente non abbia provato né offerto di provare adeguatamente la sussistenza dei vizi specifici riscontrati nella merce consegnata dall'opposta né la tempestività della denuncia effettuata nel termine di 8 giorni decorrenti dalla scoperta a fronte della quale l'opponente non ha né provveduto a riconsegnare alla società opposta la merce difettosa né ha chiesto l'accertamento dei difetti come previsto dall'art. 1513 c.c. né ha prodotto alcun elaborato peritale né una prova fotografica e documentale completa ed attendibile.
In ragione di ciò, la domanda riconvenzionale avanzata dall'oppsto non può trovare accoglimento.
Da ultimo, a seguito della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte di Parte_1
, questo Giudice, ai sensi dell'art. 232 cpc, ritiene inoltre ammessi i fatti dedotti nei
[...]
capitoli di prova sui quali doveva rispondere quest'ultima.
L'opposizione proposta non è quindi meritevole di accoglimento e dovrà essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c e la società opponente deve essere condannata a rimborsare all'opposta le spese di lite che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M.
10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
RIGETTA l'opposizione proposta da , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, confermando integralmente, anche in punto di spese, il decreto ingiuntivo n. 801/2021 (n.1928/21 RG) emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della IC opposta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, liquidate in complessivi euro 2.750,00 oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva.
Massa lì, 19.01.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in Funzione di Giudice Unico
Dott.ssa Monica Furia