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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9828 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 17654/2024 del Ruolo Generale
TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. Alfonso Avella;
Parte_1 C.F._1
-ATTORE-
CONTRO
(c.f. , in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Corvino;
-CONVENUTO-
Oggetto: opposizione all'atto di precetto notificato il 17 luglio 2024
Conclusioni: come da note scritte di udienza depositate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto in oggetto, notificato ad istanza del CP_1
per l'importo di € 40.847,96, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “Voglia il Tribunale adito dichiarare nullo ed improcedibile il presente precetto impugnato e notificato alla figlia del dott. erroneamente sulla sua PEC, il giorno Parte_1
17/18 luglio 2024 con condanna alle spese, diritti ed onorari a favore dell'avv. Alfonso Avella difensore del dott. che si dichiara anticipatario”. Parte_1
Premesso che l'intimazione si fonda su spese e compensi professionali riconosciuti al intimante in svariati procedimenti giudiziali intercorsi con l'odierna parte CP_1 attrice, quest'ultima, a mezzo dello strumento di reazione spiegato, ha addotto la nullità dell'atto di precetto perché notificato all'indirizzo pec a Email_1 sé non riconducibile.
Si è costituito il deducendo di aver estratto il predetto indirizzo Controparte_1 pec dai Registri Reginde ed INI-PEC, ove risultava attribuito a nominativo e codice fiscale riconducibile al debitore. Ha osservato, inoltre, che l'atto ha raggiunto lo scopo, sicché l'eventuale vizio della notifica risulterebbe sanato dall'avvenuta conoscenza del precetto, evidente dalla spiegata opposizione.
Ha concluso, pertanto, perché il Tribunale voglia “Alla prima udienza emettere ordinanza di rigetto ex art. 183 quater c.p.c. per manifesta infondatezza della domanda, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese e compensi, e condanna al pagamento di una somma da liquidare d'ufficio ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In subordine, fissare l'udienza di discussione, per ivi sentire rigettare l'opposizione per i motivi sopra esposti, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese e compensi, e condanna al pagamento di una somma da liquidare d'ufficio ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
Alla prima udienza dell'11 dicembre 2024, rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è stata rinviata con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. all'udienza del 15 ottobre 2025, allorquando è stata rimessa in decisione.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
A mezzo del rimedio esperito, l'opponente ha censurato l'intimazione di pagamento in via esclusiva per un addotto vizio di notifica dell'atto.
Tanto ha argomentato sostenendo come l'indirizzo pec presso il quale è stato notificato l'atto ( non sarebbe a lui riconducibile. Email_1
La prospettazione è infondata e, comunque, inidonea ad inficiare la validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento opposta.
L'opponente, invero, non ha fornito nessun elemento a supporto dell'allegazione.
Diversamente, la parte convenuta ha depositato l'estratto tanto del Reginde, quanto dell'indice dai quali emerge che al codice fiscale dell'attore CP_3
risulta corrispondere l'indirizzo pec C.F._1 Email_1 presso il quale è stata effettuata la notificazione dell'atto di precetto.
Del resto, la certa riconducibilità dell'indirizzo pec alla parte si evince, oltre che dal codice fiscale riferibile alla stessa, dall'indirizzo (rectius, domicilio fiscale) riportato
- 2 - sul Registro telematico Reginde, corrispondente all'indirizzo di residenza indicato nell'atto di citazione (Napoli, Via Cappella Vecchia n. 3).
Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, la posta elettronica certificata è divenuta la modalità principale attraverso cui notificare gli atti processuali di parte.
Segnatamente, la riforma ha formalizzato la possibilità, già offerta dall'art.
3-bis della Legge n. 53/1994, delle notifiche telematiche di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuabili in proprio dagli avvocati, riservando la consegna degli atti all'UNEP nei soli casi in cui i primi non siano legalmente tenuti a procedervi personalmente, ovvero che non abbiano potuto procedere diversamente. Non a caso, in tali ipotesi, occorre che il difensore corredi la relazione di notifica con un'apposita dichiarazione formale, tramite la quale dovrà attestare: se la notifica riguarda un procedimento già pendente al 28 febbraio 2023, per i quali la riforma risulta quindi inapplicabile ratione temporis; se il destinatario non possieda un proprio domicilio digitale ai sensi del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale, contenuto nel D.Lgs. 82/2005), ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata rinvenibile nei pubblici registri, sia in assolvimento di un obbligo di Legge, sia per sua spontanea elezione;
se la tentata notifica a mezzo PEC sia esitata negativamente per causa non imputabile al destinatario.
Le ragioni che precedono rendono manifestamente infondata l'opposizione.
Fermo quanto precede, va condivisa l'ulteriore argomentazione fornita dall'Ente convenuto a sostegno della validità dell'atto opposto.
L'opponente, nell'impugnare tempestivamente l'atto, ha implicitamente riconosciuto di averne avuto contezza, così dimostrando l'avvenuto raggiungimento dello scopo della notifica e la sanatoria di un astratto vizio di nullità della stessa.
Al riguardo, è noto come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale sia, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo (cfr., recentemente, Cassazione civile, ordinanza gennaio 2024, n. 903).
Il diffuso e condivisibile orientamento di cui si discorre evidenzia che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza del denunciato error in procedendo, sicché è normalmente inammissibile la censura con cui si lamenti
- 3 - un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio.
Il principio trova particolare estrinsecazione proprio con riguardo all'esecuzione forzata ed all'atto prodromico in relazione alla quale rappresenta il criterio per apprezzare la sussistenza dell'interesse alla proposizione del rimedio apprestato dall'ordinamento per far valere i vizi formali del procedimento, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi. A tal fine, infatti, si richiede l'allegazione e la prova, ad onere dell'opponente ed a pena di inammissibilità del mezzo, di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriore rispetto all'inosservanza della mera prescrizione formale, salvi i casi in cui questa abbia cagionato, in maniera autoevidente, un irreparabile e definitivo vulnus alle facoltà difensive cui la norma era preordinata (ex multis, Cass. 24-06-2020, n. 12398; Cass. 02-07-2019, n. 17669; Cass. 12-02-2019, n. 3967; Cass. 13-05- 2014, n. 10327).
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Nonostante il rigetto dell'opposizione, non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta.
Difatti, la ritenuta infondatezza e/o fondatezza dei motivi di opposizione non è sufficiente, di per sé sola, a giustificare l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
La S.C. ha chiarito a più riprese che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013). Anche di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del d.m. 55/14 e ss. mm. in virtù dell'attività effettivamente espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria) e dello scaglione di riferimento (€ 26.001-52.000).
P.Q.M.
- 4 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del in persona del Sindaco p.t., iscritta al Parte_1 Controparte_1
n. 17654/2024 del R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore del in € 5.810,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1 spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 29 ottobre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 17654/2024 del Ruolo Generale
TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. Alfonso Avella;
Parte_1 C.F._1
-ATTORE-
CONTRO
(c.f. , in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Corvino;
-CONVENUTO-
Oggetto: opposizione all'atto di precetto notificato il 17 luglio 2024
Conclusioni: come da note scritte di udienza depositate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto in oggetto, notificato ad istanza del CP_1
per l'importo di € 40.847,96, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “Voglia il Tribunale adito dichiarare nullo ed improcedibile il presente precetto impugnato e notificato alla figlia del dott. erroneamente sulla sua PEC, il giorno Parte_1
17/18 luglio 2024 con condanna alle spese, diritti ed onorari a favore dell'avv. Alfonso Avella difensore del dott. che si dichiara anticipatario”. Parte_1
Premesso che l'intimazione si fonda su spese e compensi professionali riconosciuti al intimante in svariati procedimenti giudiziali intercorsi con l'odierna parte CP_1 attrice, quest'ultima, a mezzo dello strumento di reazione spiegato, ha addotto la nullità dell'atto di precetto perché notificato all'indirizzo pec a Email_1 sé non riconducibile.
Si è costituito il deducendo di aver estratto il predetto indirizzo Controparte_1 pec dai Registri Reginde ed INI-PEC, ove risultava attribuito a nominativo e codice fiscale riconducibile al debitore. Ha osservato, inoltre, che l'atto ha raggiunto lo scopo, sicché l'eventuale vizio della notifica risulterebbe sanato dall'avvenuta conoscenza del precetto, evidente dalla spiegata opposizione.
Ha concluso, pertanto, perché il Tribunale voglia “Alla prima udienza emettere ordinanza di rigetto ex art. 183 quater c.p.c. per manifesta infondatezza della domanda, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese e compensi, e condanna al pagamento di una somma da liquidare d'ufficio ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In subordine, fissare l'udienza di discussione, per ivi sentire rigettare l'opposizione per i motivi sopra esposti, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese e compensi, e condanna al pagamento di una somma da liquidare d'ufficio ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
Alla prima udienza dell'11 dicembre 2024, rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è stata rinviata con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. all'udienza del 15 ottobre 2025, allorquando è stata rimessa in decisione.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
A mezzo del rimedio esperito, l'opponente ha censurato l'intimazione di pagamento in via esclusiva per un addotto vizio di notifica dell'atto.
Tanto ha argomentato sostenendo come l'indirizzo pec presso il quale è stato notificato l'atto ( non sarebbe a lui riconducibile. Email_1
La prospettazione è infondata e, comunque, inidonea ad inficiare la validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento opposta.
L'opponente, invero, non ha fornito nessun elemento a supporto dell'allegazione.
Diversamente, la parte convenuta ha depositato l'estratto tanto del Reginde, quanto dell'indice dai quali emerge che al codice fiscale dell'attore CP_3
risulta corrispondere l'indirizzo pec C.F._1 Email_1 presso il quale è stata effettuata la notificazione dell'atto di precetto.
Del resto, la certa riconducibilità dell'indirizzo pec alla parte si evince, oltre che dal codice fiscale riferibile alla stessa, dall'indirizzo (rectius, domicilio fiscale) riportato
- 2 - sul Registro telematico Reginde, corrispondente all'indirizzo di residenza indicato nell'atto di citazione (Napoli, Via Cappella Vecchia n. 3).
Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, la posta elettronica certificata è divenuta la modalità principale attraverso cui notificare gli atti processuali di parte.
Segnatamente, la riforma ha formalizzato la possibilità, già offerta dall'art.
3-bis della Legge n. 53/1994, delle notifiche telematiche di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuabili in proprio dagli avvocati, riservando la consegna degli atti all'UNEP nei soli casi in cui i primi non siano legalmente tenuti a procedervi personalmente, ovvero che non abbiano potuto procedere diversamente. Non a caso, in tali ipotesi, occorre che il difensore corredi la relazione di notifica con un'apposita dichiarazione formale, tramite la quale dovrà attestare: se la notifica riguarda un procedimento già pendente al 28 febbraio 2023, per i quali la riforma risulta quindi inapplicabile ratione temporis; se il destinatario non possieda un proprio domicilio digitale ai sensi del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale, contenuto nel D.Lgs. 82/2005), ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata rinvenibile nei pubblici registri, sia in assolvimento di un obbligo di Legge, sia per sua spontanea elezione;
se la tentata notifica a mezzo PEC sia esitata negativamente per causa non imputabile al destinatario.
Le ragioni che precedono rendono manifestamente infondata l'opposizione.
Fermo quanto precede, va condivisa l'ulteriore argomentazione fornita dall'Ente convenuto a sostegno della validità dell'atto opposto.
L'opponente, nell'impugnare tempestivamente l'atto, ha implicitamente riconosciuto di averne avuto contezza, così dimostrando l'avvenuto raggiungimento dello scopo della notifica e la sanatoria di un astratto vizio di nullità della stessa.
Al riguardo, è noto come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale sia, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo (cfr., recentemente, Cassazione civile, ordinanza gennaio 2024, n. 903).
Il diffuso e condivisibile orientamento di cui si discorre evidenzia che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza del denunciato error in procedendo, sicché è normalmente inammissibile la censura con cui si lamenti
- 3 - un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio.
Il principio trova particolare estrinsecazione proprio con riguardo all'esecuzione forzata ed all'atto prodromico in relazione alla quale rappresenta il criterio per apprezzare la sussistenza dell'interesse alla proposizione del rimedio apprestato dall'ordinamento per far valere i vizi formali del procedimento, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi. A tal fine, infatti, si richiede l'allegazione e la prova, ad onere dell'opponente ed a pena di inammissibilità del mezzo, di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriore rispetto all'inosservanza della mera prescrizione formale, salvi i casi in cui questa abbia cagionato, in maniera autoevidente, un irreparabile e definitivo vulnus alle facoltà difensive cui la norma era preordinata (ex multis, Cass. 24-06-2020, n. 12398; Cass. 02-07-2019, n. 17669; Cass. 12-02-2019, n. 3967; Cass. 13-05- 2014, n. 10327).
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Nonostante il rigetto dell'opposizione, non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta.
Difatti, la ritenuta infondatezza e/o fondatezza dei motivi di opposizione non è sufficiente, di per sé sola, a giustificare l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
La S.C. ha chiarito a più riprese che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013). Anche di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del d.m. 55/14 e ss. mm. in virtù dell'attività effettivamente espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria) e dello scaglione di riferimento (€ 26.001-52.000).
P.Q.M.
- 4 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del in persona del Sindaco p.t., iscritta al Parte_1 Controparte_1
n. 17654/2024 del R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore del in € 5.810,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1 spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 29 ottobre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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