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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, OR
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1247/2022 depositato il 29/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003457386 000 ALTRA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320180000405553000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320180000405553000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320180000405553000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320180000405553000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190028412987000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190028412987000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000809156000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000809156000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000809156000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000809156000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 19.5.22, contenente invito al pagamento degli importi iscritti al ruolo relativi a n. 61 cartelle esattoriali (per crediti Inps, Contravvenzioni CdS, crediti tributari di vario genere).
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) inesistenza parziale dei crediti iscritti al ruolo, atteso che n. 54 cartelle erano state già impugnate innanzi al GdP di Foggia, al Tribunale di
Foggia Giudice del Lavoro ed alla CGT di Foggia, che aveva con sentenza annullanto n. 7 cartelle relative a tribut locali;
-2) omessa notifica delle cartelle esattoriali relative atributi erariali indicate in ricorso a pag.
3; -3) difetto di motivazione, atteso l'omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi e compensi dell'agente della riscossione;
-4) estinzione per decorso del termine breve di prescizione applicabile almeno alel sanzioni ed agli interessi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo il parziale difetto di giurisdizione, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, va detto che sussiste un parziale difetto di giurisdizione sia con riferimento alle cartelle relative ai crediti iscritti al ruolo per sanzioni amministrative, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e di giudice di pace, sia per le cartelle relative a crediti previdenziali ed assistenziali, appartenendo la giuirisdizione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica (cfr. Cass. S.U. 15425/2004; Cass. 14831/2008).
Del resto, il riocorrente ha premesso e documentato di aver impugnato le cartelle relative a crediti diversi da quelli tributari sia innanzi al GdP di Foggia, sia innanzia al Tribunale di Foggia Giudice del Lavoro, documentando l'annullamento con sentenza del GdP n. 944/19 delle cartelle relative a contravvenzioni al
CdS ed asserendo come il giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, Giudice del lavoro, sia ancora in corso.
Passando all'esame dei restanti motivi di ricorso, va premesso che, come dedotto e documentato dal ricorrente, le n. 7 cartelle relative atributi locali sono state già impugnate innanzi al giudice tributario. La CGT di I grado di Foggia ha annullato tali cartelle con sentenza n. 60/2020 (cfr. sentenza allegata al fascicolo di parte ricorrente).
Tuttavia, tali cartelle non risultano riportate nell'intimazione oggetto del presente giudizio. L'intimazione in lite ha ad oggetto soltanto le cartelle ulteriori e diverse da quelle oggetto di annullamanto dalla sentenza n. 60/2020. Si tratta di per crediti tributari diversi dai tributi locali, relativi alla tassa automobilistica ma notificate dopo il 2015, nonché a tributi erariali (quali Iva Irpef, Irap, ), crediti della CCIAA.
Passando a questo punto all'esame dei motivi di ricorso, va detto che privo di pregio è il motivo di impugnazione relativo alla carenza di motivazione.
Invero, l'atto impugnato, emesso ai sensi dell'art. 50 DPR 602/1973, risulta redatto in piena conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze.
Tale atto contiene la dettagliata elencazione dei crediti iscritti al ruolo e delle varie voci (sorta capitale, sanzioni ed interessi) della somma complessiva di cui è intimato il pagamento.
Si tratta di una motivazione c.d. per relationem, pienamente valida, che non richiede l'allegazione delle cartelle richiamate, attesa la dettagliata indicazione dei numeri identificativi di tali atti, delle date di avvenuta notifica e degli enti impositori.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di omessa notifica delle tre cartelle indicate a pag. 3 del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato completa documentazione in formato eml.p7m relativa alla notificazione a mezzo pec delle cartelle n.ri 0432019002841287000 e 0432020000080915600 nelle date indicate nell'avviso di intimazione impugnato. Le notifiche sono state effettuate all'indirizzo pec del destinatario, odierno ricorrente, "Email_3".
A ciò si aggiunga che al ricorrente risulta preclusa la possibilità di contestare l'omessa notifica di tutte le cartelle di pagamento, poste a fondamento dell'intimazione di pagamento antecedente a quella in esame.
Infatti, tale intimazione di pagamento è stata impugnata ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza della CGT di i grado di Foggia n. 60/2020, che ha rigettato il ricorso per le cartelle diverse da quelle relative a tributi locali notificate prima del 2013 ed alle tasse automobilistiche notificate prima del 2015.
Anche per l'instaurazione del giudizio tributario suindicato e per la completa difesa svolta in giudizio, va confermato che la mancata allegazione degli atti presupposti, vista l'effettiva conoscenza di tali atti, non ha comportato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa della ricorrente.
Dall'accertamento della notificazione delle cartelle suindicate, discende l'inammissibilità dei restanti motivi di ricorso che avrebbero dovuto essere sollevati avverso le cartelle stesse (prescrizione, mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessie compensi da riscossione).
Orbene, è noto, in punto di diritto, che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento emesso a seguito di una cartella non impugnata, è inammissibile se contenente contestazioni che avrebbero dovuto essere rivolte avverso la cartella (CTP Salerno n. 159 del 10.3.09; CTR Puglia n. 64 del 5.10.10).
L'art. 19 D.lgs. 546/92 al terzo comma prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle e/o ai crediti iscritti al ruolo per contravvenzioni al CdS e contributi assistenziali e previdenziali.
Rigetta nel resto il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, OR
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1247/2022 depositato il 29/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003457386 000 ALTRA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320180000405553000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320180000405553000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320180000405553000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320180000405553000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190028412987000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190028412987000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000809156000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000809156000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000809156000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000809156000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 19.5.22, contenente invito al pagamento degli importi iscritti al ruolo relativi a n. 61 cartelle esattoriali (per crediti Inps, Contravvenzioni CdS, crediti tributari di vario genere).
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) inesistenza parziale dei crediti iscritti al ruolo, atteso che n. 54 cartelle erano state già impugnate innanzi al GdP di Foggia, al Tribunale di
Foggia Giudice del Lavoro ed alla CGT di Foggia, che aveva con sentenza annullanto n. 7 cartelle relative a tribut locali;
-2) omessa notifica delle cartelle esattoriali relative atributi erariali indicate in ricorso a pag.
3; -3) difetto di motivazione, atteso l'omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi e compensi dell'agente della riscossione;
-4) estinzione per decorso del termine breve di prescizione applicabile almeno alel sanzioni ed agli interessi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo il parziale difetto di giurisdizione, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, va detto che sussiste un parziale difetto di giurisdizione sia con riferimento alle cartelle relative ai crediti iscritti al ruolo per sanzioni amministrative, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e di giudice di pace, sia per le cartelle relative a crediti previdenziali ed assistenziali, appartenendo la giuirisdizione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica (cfr. Cass. S.U. 15425/2004; Cass. 14831/2008).
Del resto, il riocorrente ha premesso e documentato di aver impugnato le cartelle relative a crediti diversi da quelli tributari sia innanzi al GdP di Foggia, sia innanzia al Tribunale di Foggia Giudice del Lavoro, documentando l'annullamento con sentenza del GdP n. 944/19 delle cartelle relative a contravvenzioni al
CdS ed asserendo come il giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, Giudice del lavoro, sia ancora in corso.
Passando all'esame dei restanti motivi di ricorso, va premesso che, come dedotto e documentato dal ricorrente, le n. 7 cartelle relative atributi locali sono state già impugnate innanzi al giudice tributario. La CGT di I grado di Foggia ha annullato tali cartelle con sentenza n. 60/2020 (cfr. sentenza allegata al fascicolo di parte ricorrente).
Tuttavia, tali cartelle non risultano riportate nell'intimazione oggetto del presente giudizio. L'intimazione in lite ha ad oggetto soltanto le cartelle ulteriori e diverse da quelle oggetto di annullamanto dalla sentenza n. 60/2020. Si tratta di per crediti tributari diversi dai tributi locali, relativi alla tassa automobilistica ma notificate dopo il 2015, nonché a tributi erariali (quali Iva Irpef, Irap, ), crediti della CCIAA.
Passando a questo punto all'esame dei motivi di ricorso, va detto che privo di pregio è il motivo di impugnazione relativo alla carenza di motivazione.
Invero, l'atto impugnato, emesso ai sensi dell'art. 50 DPR 602/1973, risulta redatto in piena conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze.
Tale atto contiene la dettagliata elencazione dei crediti iscritti al ruolo e delle varie voci (sorta capitale, sanzioni ed interessi) della somma complessiva di cui è intimato il pagamento.
Si tratta di una motivazione c.d. per relationem, pienamente valida, che non richiede l'allegazione delle cartelle richiamate, attesa la dettagliata indicazione dei numeri identificativi di tali atti, delle date di avvenuta notifica e degli enti impositori.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di omessa notifica delle tre cartelle indicate a pag. 3 del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato completa documentazione in formato eml.p7m relativa alla notificazione a mezzo pec delle cartelle n.ri 0432019002841287000 e 0432020000080915600 nelle date indicate nell'avviso di intimazione impugnato. Le notifiche sono state effettuate all'indirizzo pec del destinatario, odierno ricorrente, "Email_3".
A ciò si aggiunga che al ricorrente risulta preclusa la possibilità di contestare l'omessa notifica di tutte le cartelle di pagamento, poste a fondamento dell'intimazione di pagamento antecedente a quella in esame.
Infatti, tale intimazione di pagamento è stata impugnata ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza della CGT di i grado di Foggia n. 60/2020, che ha rigettato il ricorso per le cartelle diverse da quelle relative a tributi locali notificate prima del 2013 ed alle tasse automobilistiche notificate prima del 2015.
Anche per l'instaurazione del giudizio tributario suindicato e per la completa difesa svolta in giudizio, va confermato che la mancata allegazione degli atti presupposti, vista l'effettiva conoscenza di tali atti, non ha comportato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa della ricorrente.
Dall'accertamento della notificazione delle cartelle suindicate, discende l'inammissibilità dei restanti motivi di ricorso che avrebbero dovuto essere sollevati avverso le cartelle stesse (prescrizione, mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessie compensi da riscossione).
Orbene, è noto, in punto di diritto, che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento emesso a seguito di una cartella non impugnata, è inammissibile se contenente contestazioni che avrebbero dovuto essere rivolte avverso la cartella (CTP Salerno n. 159 del 10.3.09; CTR Puglia n. 64 del 5.10.10).
L'art. 19 D.lgs. 546/92 al terzo comma prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle e/o ai crediti iscritti al ruolo per contravvenzioni al CdS e contributi assistenziali e previdenziali.
Rigetta nel resto il ricorso e compensa le spese di lite.