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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/07/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Seconda Civile R.G. 558 / 2024 La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 828/2023 emessa dal Tribunale della Spezia e pubblicata in data 20/11/2023 tra
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Alessio Iannello, e dell'Avv. Fabrizio Ricciardi C.F._2 come da mandato in atti appellante e in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore (C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Caprara come da mandato P.IVA_1 in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'appellata sentenza n. 828/2023 del Tribunale della Spezia: In via principale: in accoglimento della presente domanda, accertare e riconoscere, anche alla luce delle sentenze passate in giudicato del Tribunale della Spezia (n. 1039/04 e n. 919/07) e dell'art. 1102 c.c., il diritto degli attori a parcheggiare come tutti gli altri condomini, senza nessuna distinzione temporale o spaziale, nello <> come da regolamento;
con assegnazione di specifico parcheggio se ricavabili in numero sufficiente, previa nuova delimitazione con segnaletica orizzontale sull'asfalto come da proposta progetto a firma geom. oppure Per_1 nella localizzazione meglio individuata da stabilirsi di comune accordo oppure secondo le conclusioni cui è giunto il CTU;
con conseguente specifica adozione di ogni atto deliberativo e comunque di annullamento di qualsiasi altro provvedimento, compreso le delibere assembleari del 04.06.11 e del 20.09.12 ovvero del regolamento approvato in data 22.06.06, nelle parti in cui abbiano illegittimamente differenziato i diritti di parcheggio, e quindi l'uso di cosa comune, tra i proprietari di appartamenti e di sole cantine. In via subordinata: nel caso in cui dalla CTU emergesse l'impossibilità materiale di creare tanti posti auto condominiali sufficienti a soddisfare le assegnazioni per ogni singolo condomino, compresi i proprietari di sole cantine (in tutto 43), determinare, secondo le modalità meglio ritenute, se del caso tramite nuova CTU, una turnazione o rotazione annuale dei parcheggi in modo tale da consentire il pari uso delle cose comuni (parcheggi), in modo proporzionale ed alternato, con eventuale assegnazione a sorteggio, per ogni stagione dell'anno, anche agli esponenti.- In ogni caso condannare il convenuto al risarcimento dei danni nell'importo di € 125 CP_1 mensili (costo medio di un parcheggio in ) per ogni mese a partire dal dicembre 1998 CP_1 (anno di introduzione della prima causa conclusasi con la dichiarazione di nullità di cui alla sentenza n.1039/04) sino alla data di effettivo riconoscimento (sia formale che sostanziale) del diritto degli esponenti a parcheggiare nel cortile comune – senza alcuna distinzione temporale o spaziale – come tutti gli altri condomini, in ottemperanza alle sentenze citate e all'art. 1102 c.c.. Con espressa richiesta a codesta Ecc.ma Corte, atteso il pregresso ed attuale comportamento elusivo e prevaricatore del , di condanna di quest'ultimo ad una ulteriore penale in Controparte_1 denaro ex art. 614 bis c.p.c. in favore degli esponenti non inferiore a € 500 per ogni atto, anche vandalico, che impedisca di fatto il libero parcheggio agli esponenti ovvero di € 100 per ogni giorno di ritardo nell'assunzione della conseguente delibera condominiale di riconoscimento del diritto degli attori se non disposto direttamente con sentenza in una delle modalità (principale o subordinata) sopra richieste. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, e con condanna dell'appellato , in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto versato per le spese legali del primo grado e per compensi ed esborsi liquidati al CTU Geom. . Per_2
* Per il Controparte_2
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, confermare la sentenza 828/2023 del Tribunale della Spezia dichiarando totalmente infondato l'appello proposto. Vinte le spese”.
* RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Oggetto del giudizio e precedenti giudiziari.
ed anno convenuto dinnanzi al Tribunale della Spezia il Parte_1 Parte_2 [...]
(loc. Bagnara) per chiedere l'accertamento del loro diritto a Controparte_1 parcheggiare sulla corte dello stabile condominiale, nella loro qualità di proprietari di due cantine facenti parte dello stesso. In particolare, la è comproprietaria del suo locale cantina con il marito Pt_1
già protagonista di diverse vicende giudiziarie contro il sulla medesima Parte_3 CP_1 questione. In contestazione sono le modalità d'uso dell'area esterna comune (interamente recintata), adibita a zona verde con camminamenti pedonali e posti auto, premettendosi che alcuni condomini sono proprietari di appartamenti con annesse cantine, e altri (tra cui gli attori) solo di locali cantine. L'azione introdotta tende ad ottenre una generale ridisciplna dell'uso con la rideterminazione degli stalli e la creazione di due di essi (di nuova determinazione) a beneficio degli attori. Detto uso era stato oggetto di due delibere assembleari (assunte in data 09-02-1991 e 15-05-1993), dichiarate nulle dal Tribunale della Spezia con la sentenza n. 1039/2004 a domanda del In quelle Pt_3 occasioni la maggioranza dell'assemblea condominiale aveva sottratto ai condomini proprietari di sole cantine la facoltà di parcheggiare nell'area pertinenziale, e tale disciplina era stata considerata violativa dell'art. 1102 c.c. perché impediva ad alcuni comproprietari di usare al pari degli altri la cosa comune, esorbitando dalle attribuzioni dell'assemblea in maggioranza. In data 03-06-2006 l'assemblea condominiale aveva poi deliberato un “principio informatore” sull'uso dell'area, secondo cui i proprietari di cantina potevano utilizzare esclusivamente l'area destinata al carico- scarico (già individuata e contraddistinta da apposita segnaletica) per il tempo necessario alle suddette operazioni e con una sola auto alla volta. Anche tale delibera era stata dichiarata nulla su iniziativa del per le stesse ragioni sostanziali delle precedenti. Pt_3
In data 22-07-2006 era stato approvato il regolamento per l'uso del cortile comune. Tale regolamento era stato oggetto di ulteriore impugnazione da parte di questa volta senza successo. Con sentenza n. Pt_3
919/2007 il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la nuova deliberazione non fosse conseguente alla precedente (ovvero non richiamava al suo contenuto sostanziale) e non limitasse l'uso comune, a disciplinando, invece, solo le modalità di tale utilizzo. Ad avviso del Tribunale il diritto del non era stato compresso considerato che egli era l'unico proprietario di sola cantina e che per le Pt_3 operazioni di carico scarico era disegnato uno stallo apposito che “sostanzialmente” avrebbe usato solo lui.
Gli attori, introducendo il presente giudizio, hanno rilevato che la sentenza suddetta (la cui portata
“limitano” alla delibera confermata) era fondata su un presupposto in fatto errato, in quanto già all'epoca anche e i coniugi e si trovavano nella medesima condizione, ovvero erano Pt_2 CP_3 CP_4 proprietari di sola cantina. In via di subordine, hanno chiesto il licenziamento per CTU strumentale ad una condanna all'aggiunta di due stalli in modo da soddisfare le esigenze di parcheggio di tutti o, in alternativa, prevedere una turnazione paritaria su tutti i posti disponibili. In ogni caso, gli appellanti hanno chiesto il risarcimento del danno per l'ostacolo all'esercizio del loro diritto sin dal 1998, nonché la previsione di una penale per il ritardo nell'assunzione delle delibere in conformità all'auspicato esito del giudizio.
Si è costituito il chiedendo la reiezione della domanda, sostenendo che la stessa era volta ad CP_1 aggirare la sentenza n. 919/2007 passata in giudicato;
inoltre, ha dedotto che la richiesta di aggiunta di due stalli era stata avanzata per la prima volta in sede di mediazione e mai in assemblea, risultando così una soluzione contrastante con la volontà assembleare.
2) La Sentenza impugnata.
Il Tribunale, dopo aver esaurito l'istruttoria di causa, comprensiva di CTU tecnica sullo stato dei luoghi, per la valutazione sull'aggiunta di due stalli, nonché per la quantificazione del valore locatizio di un parcheggio nel luogo de quo, per il caso di liquidazione risarcitoria, ha pronunciato la sentenza qui gravata, così statuendo:
“Rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice a rimborsare in favore del CP_1 convenuto le spese processuali, che si liquidano in 4.500,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone il costo di CTU a carico di parte attrice” Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che l'uso attuale sia quello risultante dalla disciplina del 2006, ritenuta legittima dalla sentenza n. 919/2017 passata in giudicato;
ha considerato la non menzione degli altri proprietari di sola cantina nella precedente sentenza avrebbe avuto valore di mero obiter dictum, in ragione del fatto che e erano già parte del condominio, che era a sua volta parte del Pt_1 Pt_2 giudizio, e quindi non erano estranei al medesimo;
ha ritenuto una sostanziale differenza tra le precedenti deliberazioni dichiarate nulle e quella vigente del 2006, in quanto quest'ultima garantisce a tutti l'uso comune della cosa comune (area di parcheggio complessivametne intesa), limitandosi a stabilire modalità d'uso proporzionali alle esigenze reali dei condomini. 3) Appello.
Hanno proposto appello e Pt_1 Pt_2
Con il primo motivo di appello censurano la sentenza laddove presuppone, nel suo motivare, che il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia n. 919/2007 riguardi non soltanto l'accertamento della legittimità del regolamento 22-07-2006, ma anche l'interpretazione che del regolamento medesimo diede quel Giudice. Il Tribunale è stato chiamato a decidere se l'uso sia conforme a delibera, ma per farlo ha guardato solo l'interpretazione che ne fu data nel 2007 e non il dato letterale della medesima. In altre parole, a loro avviso il giudicato riguarda solo la legittimità della delibera e non anche l'interpretazione della stessa. Con il secondo motivo di appello criticano la decisione ove non ha accolto le domande attoree ritenendole un mezzo per aggirare il giudicato formatosi nel 2007, ossia per impugnare surrettiziamente il regolamento deliberato nel 2006 oggi vigente. Osservano che la sentenza di allora aveva riconosciuto che la delibera ammetteva il loro pieno diritto di godimento sulla corte come gli altri condomini, che la disciplina particolare era riferita ai condomini “diretti” alle cantine e non ai condomini “proprietari” delle sole cantine, lasciando inteso che lo stallo per il carico e scarico era a favore di tutti i condomini allorché dovevano avvicinare la propria vettura alle stesse, e che tale previsione era una possibilità aggiuntiva e non un vincolo di utilizzo. Osservano, infine, che i proprietari di sole cantine sono tre, e che l'uso condiviso di uno stallo (quello per il carico e scarico) rappresenta un modo d'uso più limitato rispetto a quello previsto per i condomini proprietari anche di appartamenti. Con il terzo motivo di appello contestano che la discrezionalità della volontà dell'assemblea dei condòmini possa prevedere un trattamento differenziato tra i proprietari di appartamenti e quelli di sole cantine. A loro avviso, l'interpretazione data nel 2007 non è vincolante ed è pure in pieno contrasto con i principi sanciti dall'art. 1102 c.c., in relazione ai poteri della maggioranza assembleare. Affermano in merito la natura contrattuale delle disposizioni che limitano (all'unanimità) l'esercizio di un diritto di un comunista sulla cosa comune, e la natura regolamentare di quelle che ne disciplinano l'uso in condizione di parità. Il primo giudice ha quindi errato nel ritenere che l'assemblea potesse stabilire che i proprietari delle cantine potevano parcheggiare solo nello stallo indicato. Per altro, contestano che la stessa delibera contenesse una previsione in tal senso. Con il quarto motivo di appello censurano la sentenza laddove non ha accolto la domanda subordinata di condanna alla previsione di una turnazione nei parcheggi tra tutti i condomini su tutti gli stalli, osservando che essendo allo stato tre soggetti ad avere a disposizione un solo stallo può accadere che due di essi lo trovino occupato dal terzo, o da uno dei condomini proprietari di appartamento, e che pertanto non ci sarebbe possibilità di godimento simultaneo. In subordine ulteriore, chiedono che la turnazione sia disposta sullo stallo assegnato al parcheggio delle auto appartenenti ai proprietari delle sole cantine con riserva d'uso dello stesso esclusivamente per questi ultimi, al fine di rendere effettivo (quanto meno) il diritto, ancorché turnario, di costoro di sostare. Con il quinto motivo di appello contestano che la domanda di ricavare due nuovi parcheggi nello spazio esistente esorbiti dall'oggetto del giudizio, in quanto la relativa domanda era stata proposta in via principale con l'atto introduttivo, tanto da essere vagliata dal CTU nella propria perizia. Con il sesto motivo di appello lamentano l'ingiusta esclusione del risarcimento in loro favore, insistendo nella domanda in questa sede stimandone l'ammontare secondo quanto accertato dalla licenziata CTU, che ha quantificato in € 125,00 per ciascun mese il valore di un posto auto esterno nella zona di San Terenzo di Lerici (SP). Si è costituito i resistendo all'avversario appello chiedendo la conferma della sentenza di CP_1 primo grado.
* 4) Motivi della decisione attuale.
I primi tre motivi devono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione logica. Essi sono infondati. Le censure ivi svolte insistono essenzialmente su due aspetti: il primo è che la cosa giudicata nel 2007 non sia l'interpretazione della delibera da parte del Tribunale, contenente la definizione dei rapporti tra le parti, (peraltro, asseritamente ritenuta contraria alle norme sulla comunione), bensì la mera statuizione di legittimità della delibera;
il secondo è che il contenuto della delibera sia legittimo, ma l'applicazione concreta della medesima no. Secondo quest'ultimo punto vi sarebbe una divergenza illegittima tra il deliberato e l'applicato, considerato che l'assemblea dei condòmini non avrebbe nemmeno potuto prevedere un trattamento differenziato della cosa tra i comunisti. Il primo profilo è illogico, poiché la sentenza che ha statuito la legittimità della delibera del 22-07- 2006 ha raggiunto tale decisione necessariamente interpretando il documento. La Corte osserva che in nessun modo il giudice di allora avrebbe potuto decidere alcunché senza prima interpretare il disposto della delibera. La legittimità non è, infatti, un mero dato astratto e cartolare, ma è la rispondenza degli effetti recati dall'atto rispetto a quelli consentiti dalla legge. La legittimità è, pertanto attiene al disposto ed agli effetti dell'atto, ancor prima che all'atto scritto in sé e per tale ragione la deliberazione assunta è obbligatoria tra le parti ed è cosa giudicata, anche sottoforma dell'interpretazione che ne ha dato il giudice di allora, ed anche se il disposito non è di natuta dichirativa ma incentrato sull'atto. Va, infine, rilevato per completezza che la doglianza in merito all'eventuale errore di fatto del giudice nella sentenza del 2007 (sul numero dei proprietari di sola cantina) non può essere fatta valere in questa sede e non travolge il giudicato, poiché avrebbe dovuto essere fatta valere in revocazione ai sensi dell'art. 395, n.4, c.p.c. nei termini previsti. La sentenza gravata è quindi confermata sul punto. La pronuncia pregressa già contiene una delibazione irrevocabile circa il fatto che la disciplina (contenuta nella delibera) di parcheggio su cosa comune (e che tale rimane) non attesse non ad una limitazione dei diritti dei comunisti e conseguentemente nega, implicitamente, un loro acquisto di specifici e maggiori diritti esclusivi sull'area, poi limitati, quanto piuttosto una specificazione della pacifica destinazione dell'area a parcheggio comune con la regolamentazione di un uso in concreto differenziato;
inoltre contiene un ulteriore vaglio, parimenti irrevocabile, circa il fatto che l'uso determinato sia legittimo siccome proporzionato alle esigenze dei condomini. La sentenza impugnata quindi non erra nella misura in cui ritine la sussistenza del giudicato su una mera modalità d'uso.
Per completezza di esame della questione si può anche supporre che la sentenza del 2007 non abbia conferito autorità di cosa giudicata all'interpretazione fornita della delibra, con conseguente perdurante possibilità di richiedere una dichirazione di “diritti dei condimini”, che non sarebbera già stati implicataente esclusi, con le conseguenze poi dovute per il caso. In tale ipotesi si può condurre una nuova valutazione del disposto della delibera già confermata per verificare se la stessa, realizzando (di fatto) una compressione di diritti dei condimini, imponga la invocata riorgazionizzazione dell'area e riassegnazione di stalli. In merito va osservato quanto segue. Il testo scritto della delibera è consolidato dal giudicato o comunque dalla non impugnazione in termini da parte degli odierni appellanti, non è compressivo di diritti e non richide la pretesa rideterminazione degli stalli, la quale, fermo l'uso comune di quelli “per scarico” ne individui di
“esclusivi per il parcheggio stabile degli appellanti”. Valgono in proposito le seguenti osservazioni.
Il doc. 3 di parte appellante (“delibera del 22.07.2006”) si compone di quattro pagine, di cui le prime due contenenti il verbale dell'assemblea, e le restanti due il regolamento deliberato;
la terza reca le regole di utilizzo del cortile comune, la quarta le regole di uso dell'area destinata a parcheggio. Si evidenzia in limine che il regolamento dell'area comune si riferisce ai parcheggi in modo aspecifico, dovendosi intendere che la relativa disciplina sia rinviata alla seguente sezione. Ad avviso degli appellanti l'uso della dicitura “i condomini diretti alle cantine” uniformerebbe tutti i condomini (di appartamenti o di sole cantine), volendo porre l'accento sulla mera esigenza contingente (che può interessare chiunque) di accedere ai locali cantine. Per tale ragione l'area di scarico non sarebbe specificatamente destinata a soddisfare le esigenze degli appellanti che così potrebbero pretendere lo stallo esclusivo, essendo unici comproprietari non titolari di un diritto specifico (limitazione del diritto). La Corte disattende questa lettura, dato che l'espressione così resa assume rilievo solo per l'individuazione della zona di sosta al servizio della e non anche per identificare i soggetti Pt_4 che devono o possono accedervi. Tale interpretazione è, invero, suggerita dalla seguente pagina quarta, nella quale, con maggiore specificità, ci si riferisce ai “proprietari di cantine non residenti nel condominio”, ai quali è dedicato un apposito stallo di carico/scarico, con la possibilità di accedervi con un'auto alla volta ed esibendo l'apposito tagliando autorizzativo. Non si vede del resto come possano ritenersi “diretti alle cantine” – con un'auto – dei condimini residenti o dimoranti in loco! Anche ove ci si riferisse alla marginalissima ipotesi di “passggio per accedere alle cantire” di proprietarie provenienti da altre loro case, senza passare per la loro in loco, non si vede perché tali propietari debbano fare uso dell'area specifica anziché dello stallo stabilmente assegnato. Lo stallo è destinato quindi agli appellanti, che non sono esclusi dalla ma ne hanno un godimento disciplinato. Si noti che lo stesso non esclude, accertata l'assenza di altri titolari, il diritto di parcheggiare su altri stalli (uso non violativo delle modalità stabilite della cosa comune).
La descritta regolazione è legittima e non eccedere il limite della regolazioen dell'uso della cosa comune. È palmare la diversità di bisogni tra un condomino che sia proprietario di un appartamento e quella di uno – come nel caso degli appellanti – che abbia solo una cantina. Il primo ha delle necessità di vita quotidiana che non sono paragonabili alle esigenze meramente logistiche di un proprietario di cantina. Anche la conformazione della comproprietà, oltre che della proprietà, deve considerare i principi costituzionali in tema di solidarietà sociale, uguaglianza e proprietà privata ai sensi degli artt. 2, 3, 42 Cost., dai quali discendono i limiti imposti dall'ordinamento civile all'esercizio del diritto di proprietà secondo la regola generale di cui all'art. 832 c.c., ma ai quali si può ancorare anche la “giusta gestione della cosa comune” con esclusione di interpretazione che favoriscano l'abuso di minime quote di essa. Anche dalle norme in materia di comunione deve desumersi la legittimità della siffatta regolamentazione: l'art. 1102 c.c. consente al comunista di fare uso della cosa comune “non impedendo agli altri di fare parimenti uso” secondo il loro diritto, nonché vietando di estendere il proprio diritto in danno degli altri. Le modalità di uso dei beni comuni possono certamente essere soggette a schemi di regolamentazione diversi in base alla natura del bene e alle concrete esigenze dei comproprietari. In particolare, il parcheggio dei mezzi di locomozione assume una rilevanza strategica e di importanza qualificata nelle abitudini di vita delle persone. Questo risulta anche dall'espressa previsione di legge di aree minime destinate a tale funzione nelle nuove costruzioni, con previsione di vincoli pubblicistici a tal fine (cfr. art. 41-sexies l. 1150/1942). Quanto premesso porta a ritenere, nel caso concreto, sproporzionata e irragionevole la pretesa del proprietario di un fondo cantina di fruire di un parcheggio condominiale al pari di un condomino che abbia la proprietà di un appartamento, con ciò sostanzialmente parificando le esigenze abitative a quelle logistiche, comprimendo le prime e strumentalizzando le seconde. Quanto sopra soprattutto perché, la scarsità dello spazio di parcheggio nel condominio de quo richiederebbe una compressione del diritto di parcheggiare degli altri. Al contrario è ragionevole prevedere delle distinte modalità di accesso e uso dell'area in base alla tipologia dell'unità a cui detto uso pertiene, sicché l'accesso ad un'abitazione e ad una cantina potranno essere regolati diversamente secondo una logica di ragionevolezza, secondo cui devono essere trattate diversamente situazioni diverse, e ugualmente situazioni uguali. Da ultimo, in via di mera ipotesi, per una verifica a contrario della ragionevolezza della disposizione adottata, sempre premessa la scarsità dello spazio conteso, si osserva che l'imposizione di un pari godimento del parcheggio tra i proprietari di cantina e quelli di appartamento condurrebbe ad un risultato irragionevole ed assurdo per cui il proprietario di una cantina potrebbe commerciare tale bene immobile al solo fine di cedere il diritto di parcheggio a terzi, o – addirittura- taluni proprietari di appartamenti con annessa cantina potrebbero cedere “in scorporo” la sola cantina, così aumentando per “gemmazione” la platea degli aventi diritto al parcheggio nella ridotta area comune. Una simile deriva è persino concretamente possibile in un contesto ad alta densità di popolazione turistica non residente come il comune di CP_1
Tutti i motivi primari di appello, congiuntamente esaminati sono infondati, sia da punto di vista della elusione del giudicato sia, abdicato a quanto sopra, ripetendo il giudizio sul fondamento della attuale regolazione condominiale.
Il quarto ed il quinto motivo sono anche infondati perché, ancorché subordinati ai precedenti, richiedono una modifica del contenuto di un regolamento (ossia la previsione dell'utilizzo turnario dei parcheggi, la previsione dell'utilizzo turnario del solo parcheggio per le cantine, l'aggiunta di due stalli ulteriori in conformità alla CTU) che non compete al giudice, bensì agli organi condominiali preposti, secondo le attribuzioni di legge. Il giudice è solo chiamato a rimuovere l'eventuale atto invalido ripristinando, fino a nuova eventuale deliberazione assembleare, la disciplina residuale prevista dalla legge o, ove richiesto, a nominare un amministratore per gli atti di competenza. Va quindi escluso qualunque potere del giudice di disciplinare la vita condominiale e l'uso comune delle cose in modo più specifico delle regole generali già previste dalla legge.
Il sesto motivo è infondato stante la legittimità sopra motivata dei fatti posti a fondamento del titolo risarcitorio, e della mancata prova di un pregiudizio effettivo patito dagli appellanti in termini di
“danno conseguenza”, ulteriore al mero “danno evento” rappresentato dall'impossibilità di parcheggiare nello stabile al pari di un soggetto ivi abitante.
L'integrale rigetto dell'appello conduce alla condanna degli appellanti a rimborsare le spese di lite alla parte appellate secondo soccombenza. In ragione dei criteri previsti dal D.M. 55/2014 deve aversi riguardo ai parametri minimi delle tabelle in ragione del davvero limitato sforzo difensivo profuso dall'appellata nel presente grado di giudizio. L'esito dell'impugnazione è, inoltre, presupposto per il raddoppio del C.U. a carico della parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R 115/2002 e s.m.i..
P.Q.M.
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna ed alla rifusione delle spese del grado nei confronti Parte_1 Parte_2 del , che si liquidano in € 3.473,00 per compensi, oltre accessori di legge. Controparte_1 Visto l'integrale rigetto dell'impugnazione, dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del Contributo unificato.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno Firme digitali Minuta redatta dall'AUPP dr. Matteo Laganaro.
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 828/2023 emessa dal Tribunale della Spezia e pubblicata in data 20/11/2023 tra
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Alessio Iannello, e dell'Avv. Fabrizio Ricciardi C.F._2 come da mandato in atti appellante e in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore (C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Caprara come da mandato P.IVA_1 in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'appellata sentenza n. 828/2023 del Tribunale della Spezia: In via principale: in accoglimento della presente domanda, accertare e riconoscere, anche alla luce delle sentenze passate in giudicato del Tribunale della Spezia (n. 1039/04 e n. 919/07) e dell'art. 1102 c.c., il diritto degli attori a parcheggiare come tutti gli altri condomini, senza nessuna distinzione temporale o spaziale, nello <
con assegnazione di specifico parcheggio se ricavabili in numero sufficiente, previa nuova delimitazione con segnaletica orizzontale sull'asfalto come da proposta progetto a firma geom. oppure Per_1 nella localizzazione meglio individuata da stabilirsi di comune accordo oppure secondo le conclusioni cui è giunto il CTU;
con conseguente specifica adozione di ogni atto deliberativo e comunque di annullamento di qualsiasi altro provvedimento, compreso le delibere assembleari del 04.06.11 e del 20.09.12 ovvero del regolamento approvato in data 22.06.06, nelle parti in cui abbiano illegittimamente differenziato i diritti di parcheggio, e quindi l'uso di cosa comune, tra i proprietari di appartamenti e di sole cantine. In via subordinata: nel caso in cui dalla CTU emergesse l'impossibilità materiale di creare tanti posti auto condominiali sufficienti a soddisfare le assegnazioni per ogni singolo condomino, compresi i
* Per il Controparte_2
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, confermare la sentenza 828/2023 del Tribunale della Spezia dichiarando totalmente infondato l'appello proposto. Vinte le spese”.
* RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Oggetto del giudizio e precedenti giudiziari.
ed anno convenuto dinnanzi al Tribunale della Spezia il Parte_1 Parte_2 [...]
(loc. Bagnara) per chiedere l'accertamento del loro diritto a Controparte_1 parcheggiare sulla corte dello stabile condominiale, nella loro qualità di proprietari di due cantine facenti parte dello stesso. In particolare, la è comproprietaria del suo locale cantina con il marito Pt_1
già protagonista di diverse vicende giudiziarie contro il sulla medesima Parte_3 CP_1 questione. In contestazione sono le modalità d'uso dell'area esterna comune (interamente recintata), adibita a zona verde con camminamenti pedonali e posti auto, premettendosi che alcuni condomini sono proprietari di appartamenti con annesse cantine, e altri (tra cui gli attori) solo di locali cantine. L'azione introdotta tende ad ottenre una generale ridisciplna dell'uso con la rideterminazione degli stalli e la creazione di due di essi (di nuova determinazione) a beneficio degli attori. Detto uso era stato oggetto di due delibere assembleari (assunte in data 09-02-1991 e 15-05-1993), dichiarate nulle dal Tribunale della Spezia con la sentenza n. 1039/2004 a domanda del In quelle Pt_3 occasioni la maggioranza dell'assemblea condominiale aveva sottratto ai condomini proprietari di sole cantine la facoltà di parcheggiare nell'area pertinenziale, e tale disciplina era stata considerata violativa dell'art. 1102 c.c. perché impediva ad alcuni comproprietari di usare al pari degli altri la cosa comune, esorbitando dalle attribuzioni dell'assemblea in maggioranza. In data 03-06-2006 l'assemblea condominiale aveva poi deliberato un “principio informatore” sull'uso dell'area, secondo cui i proprietari di cantina potevano utilizzare esclusivamente l'area destinata al carico- scarico (già individuata e contraddistinta da apposita segnaletica) per il tempo necessario alle suddette operazioni e con una sola auto alla volta. Anche tale delibera era stata dichiarata nulla su iniziativa del per le stesse ragioni sostanziali delle precedenti. Pt_3
In data 22-07-2006 era stato approvato il regolamento per l'uso del cortile comune. Tale regolamento era stato oggetto di ulteriore impugnazione da parte di questa volta senza successo. Con sentenza n. Pt_3
919/2007 il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la nuova deliberazione non fosse conseguente alla precedente (ovvero non richiamava al suo contenuto sostanziale) e non limitasse l'uso comune, a disciplinando, invece, solo le modalità di tale utilizzo. Ad avviso del Tribunale il diritto del non era stato compresso considerato che egli era l'unico proprietario di sola cantina e che per le Pt_3 operazioni di carico scarico era disegnato uno stallo apposito che “sostanzialmente” avrebbe usato solo lui.
Gli attori, introducendo il presente giudizio, hanno rilevato che la sentenza suddetta (la cui portata
“limitano” alla delibera confermata) era fondata su un presupposto in fatto errato, in quanto già all'epoca anche e i coniugi e si trovavano nella medesima condizione, ovvero erano Pt_2 CP_3 CP_4 proprietari di sola cantina. In via di subordine, hanno chiesto il licenziamento per CTU strumentale ad una condanna all'aggiunta di due stalli in modo da soddisfare le esigenze di parcheggio di tutti o, in alternativa, prevedere una turnazione paritaria su tutti i posti disponibili. In ogni caso, gli appellanti hanno chiesto il risarcimento del danno per l'ostacolo all'esercizio del loro diritto sin dal 1998, nonché la previsione di una penale per il ritardo nell'assunzione delle delibere in conformità all'auspicato esito del giudizio.
Si è costituito il chiedendo la reiezione della domanda, sostenendo che la stessa era volta ad CP_1 aggirare la sentenza n. 919/2007 passata in giudicato;
inoltre, ha dedotto che la richiesta di aggiunta di due stalli era stata avanzata per la prima volta in sede di mediazione e mai in assemblea, risultando così una soluzione contrastante con la volontà assembleare.
2) La Sentenza impugnata.
Il Tribunale, dopo aver esaurito l'istruttoria di causa, comprensiva di CTU tecnica sullo stato dei luoghi, per la valutazione sull'aggiunta di due stalli, nonché per la quantificazione del valore locatizio di un parcheggio nel luogo de quo, per il caso di liquidazione risarcitoria, ha pronunciato la sentenza qui gravata, così statuendo:
“Rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice a rimborsare in favore del CP_1 convenuto le spese processuali, che si liquidano in 4.500,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone il costo di CTU a carico di parte attrice” Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che l'uso attuale sia quello risultante dalla disciplina del 2006, ritenuta legittima dalla sentenza n. 919/2017 passata in giudicato;
ha considerato la non menzione degli altri proprietari di sola cantina nella precedente sentenza avrebbe avuto valore di mero obiter dictum, in ragione del fatto che e erano già parte del condominio, che era a sua volta parte del Pt_1 Pt_2 giudizio, e quindi non erano estranei al medesimo;
ha ritenuto una sostanziale differenza tra le precedenti deliberazioni dichiarate nulle e quella vigente del 2006, in quanto quest'ultima garantisce a tutti l'uso comune della cosa comune (area di parcheggio complessivametne intesa), limitandosi a stabilire modalità d'uso proporzionali alle esigenze reali dei condomini. 3) Appello.
Hanno proposto appello e Pt_1 Pt_2
Con il primo motivo di appello censurano la sentenza laddove presuppone, nel suo motivare, che il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia n. 919/2007 riguardi non soltanto l'accertamento della legittimità del regolamento 22-07-2006, ma anche l'interpretazione che del regolamento medesimo diede quel Giudice. Il Tribunale è stato chiamato a decidere se l'uso sia conforme a delibera, ma per farlo ha guardato solo l'interpretazione che ne fu data nel 2007 e non il dato letterale della medesima. In altre parole, a loro avviso il giudicato riguarda solo la legittimità della delibera e non anche l'interpretazione della stessa. Con il secondo motivo di appello criticano la decisione ove non ha accolto le domande attoree ritenendole un mezzo per aggirare il giudicato formatosi nel 2007, ossia per impugnare surrettiziamente il regolamento deliberato nel 2006 oggi vigente. Osservano che la sentenza di allora aveva riconosciuto che la delibera ammetteva il loro pieno diritto di godimento sulla corte come gli altri condomini, che la disciplina particolare era riferita ai condomini “diretti” alle cantine e non ai condomini “proprietari” delle sole cantine, lasciando inteso che lo stallo per il carico e scarico era a favore di tutti i condomini allorché dovevano avvicinare la propria vettura alle stesse, e che tale previsione era una possibilità aggiuntiva e non un vincolo di utilizzo. Osservano, infine, che i proprietari di sole cantine sono tre, e che l'uso condiviso di uno stallo (quello per il carico e scarico) rappresenta un modo d'uso più limitato rispetto a quello previsto per i condomini proprietari anche di appartamenti. Con il terzo motivo di appello contestano che la discrezionalità della volontà dell'assemblea dei condòmini possa prevedere un trattamento differenziato tra i proprietari di appartamenti e quelli di sole cantine. A loro avviso, l'interpretazione data nel 2007 non è vincolante ed è pure in pieno contrasto con i principi sanciti dall'art. 1102 c.c., in relazione ai poteri della maggioranza assembleare. Affermano in merito la natura contrattuale delle disposizioni che limitano (all'unanimità) l'esercizio di un diritto di un comunista sulla cosa comune, e la natura regolamentare di quelle che ne disciplinano l'uso in condizione di parità. Il primo giudice ha quindi errato nel ritenere che l'assemblea potesse stabilire che i proprietari delle cantine potevano parcheggiare solo nello stallo indicato. Per altro, contestano che la stessa delibera contenesse una previsione in tal senso. Con il quarto motivo di appello censurano la sentenza laddove non ha accolto la domanda subordinata di condanna alla previsione di una turnazione nei parcheggi tra tutti i condomini su tutti gli stalli, osservando che essendo allo stato tre soggetti ad avere a disposizione un solo stallo può accadere che due di essi lo trovino occupato dal terzo, o da uno dei condomini proprietari di appartamento, e che pertanto non ci sarebbe possibilità di godimento simultaneo. In subordine ulteriore, chiedono che la turnazione sia disposta sullo stallo assegnato al parcheggio delle auto appartenenti ai proprietari delle sole cantine con riserva d'uso dello stesso esclusivamente per questi ultimi, al fine di rendere effettivo (quanto meno) il diritto, ancorché turnario, di costoro di sostare. Con il quinto motivo di appello contestano che la domanda di ricavare due nuovi parcheggi nello spazio esistente esorbiti dall'oggetto del giudizio, in quanto la relativa domanda era stata proposta in via principale con l'atto introduttivo, tanto da essere vagliata dal CTU nella propria perizia. Con il sesto motivo di appello lamentano l'ingiusta esclusione del risarcimento in loro favore, insistendo nella domanda in questa sede stimandone l'ammontare secondo quanto accertato dalla licenziata CTU, che ha quantificato in € 125,00 per ciascun mese il valore di un posto auto esterno nella zona di San Terenzo di Lerici (SP). Si è costituito i resistendo all'avversario appello chiedendo la conferma della sentenza di CP_1 primo grado.
* 4) Motivi della decisione attuale.
I primi tre motivi devono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione logica. Essi sono infondati. Le censure ivi svolte insistono essenzialmente su due aspetti: il primo è che la cosa giudicata nel 2007 non sia l'interpretazione della delibera da parte del Tribunale, contenente la definizione dei rapporti tra le parti, (peraltro, asseritamente ritenuta contraria alle norme sulla comunione), bensì la mera statuizione di legittimità della delibera;
il secondo è che il contenuto della delibera sia legittimo, ma l'applicazione concreta della medesima no. Secondo quest'ultimo punto vi sarebbe una divergenza illegittima tra il deliberato e l'applicato, considerato che l'assemblea dei condòmini non avrebbe nemmeno potuto prevedere un trattamento differenziato della cosa tra i comunisti. Il primo profilo è illogico, poiché la sentenza che ha statuito la legittimità della delibera del 22-07- 2006 ha raggiunto tale decisione necessariamente interpretando il documento. La Corte osserva che in nessun modo il giudice di allora avrebbe potuto decidere alcunché senza prima interpretare il disposto della delibera. La legittimità non è, infatti, un mero dato astratto e cartolare, ma è la rispondenza degli effetti recati dall'atto rispetto a quelli consentiti dalla legge. La legittimità è, pertanto attiene al disposto ed agli effetti dell'atto, ancor prima che all'atto scritto in sé e per tale ragione la deliberazione assunta è obbligatoria tra le parti ed è cosa giudicata, anche sottoforma dell'interpretazione che ne ha dato il giudice di allora, ed anche se il disposito non è di natuta dichirativa ma incentrato sull'atto. Va, infine, rilevato per completezza che la doglianza in merito all'eventuale errore di fatto del giudice nella sentenza del 2007 (sul numero dei proprietari di sola cantina) non può essere fatta valere in questa sede e non travolge il giudicato, poiché avrebbe dovuto essere fatta valere in revocazione ai sensi dell'art. 395, n.4, c.p.c. nei termini previsti. La sentenza gravata è quindi confermata sul punto. La pronuncia pregressa già contiene una delibazione irrevocabile circa il fatto che la disciplina (contenuta nella delibera) di parcheggio su cosa comune (e che tale rimane) non attesse non ad una limitazione dei diritti dei comunisti e conseguentemente nega, implicitamente, un loro acquisto di specifici e maggiori diritti esclusivi sull'area, poi limitati, quanto piuttosto una specificazione della pacifica destinazione dell'area a parcheggio comune con la regolamentazione di un uso in concreto differenziato;
inoltre contiene un ulteriore vaglio, parimenti irrevocabile, circa il fatto che l'uso determinato sia legittimo siccome proporzionato alle esigenze dei condomini. La sentenza impugnata quindi non erra nella misura in cui ritine la sussistenza del giudicato su una mera modalità d'uso.
Per completezza di esame della questione si può anche supporre che la sentenza del 2007 non abbia conferito autorità di cosa giudicata all'interpretazione fornita della delibra, con conseguente perdurante possibilità di richiedere una dichirazione di “diritti dei condimini”, che non sarebbera già stati implicataente esclusi, con le conseguenze poi dovute per il caso. In tale ipotesi si può condurre una nuova valutazione del disposto della delibera già confermata per verificare se la stessa, realizzando (di fatto) una compressione di diritti dei condimini, imponga la invocata riorgazionizzazione dell'area e riassegnazione di stalli. In merito va osservato quanto segue. Il testo scritto della delibera è consolidato dal giudicato o comunque dalla non impugnazione in termini da parte degli odierni appellanti, non è compressivo di diritti e non richide la pretesa rideterminazione degli stalli, la quale, fermo l'uso comune di quelli “per scarico” ne individui di
“esclusivi per il parcheggio stabile degli appellanti”. Valgono in proposito le seguenti osservazioni.
Il doc. 3 di parte appellante (“delibera del 22.07.2006”) si compone di quattro pagine, di cui le prime due contenenti il verbale dell'assemblea, e le restanti due il regolamento deliberato;
la terza reca le regole di utilizzo del cortile comune, la quarta le regole di uso dell'area destinata a parcheggio. Si evidenzia in limine che il regolamento dell'area comune si riferisce ai parcheggi in modo aspecifico, dovendosi intendere che la relativa disciplina sia rinviata alla seguente sezione. Ad avviso degli appellanti l'uso della dicitura “i condomini diretti alle cantine” uniformerebbe tutti i condomini (di appartamenti o di sole cantine), volendo porre l'accento sulla mera esigenza contingente (che può interessare chiunque) di accedere ai locali cantine. Per tale ragione l'area di scarico non sarebbe specificatamente destinata a soddisfare le esigenze degli appellanti che così potrebbero pretendere lo stallo esclusivo, essendo unici comproprietari non titolari di un diritto specifico (limitazione del diritto). La Corte disattende questa lettura, dato che l'espressione così resa assume rilievo solo per l'individuazione della zona di sosta al servizio della e non anche per identificare i soggetti Pt_4 che devono o possono accedervi. Tale interpretazione è, invero, suggerita dalla seguente pagina quarta, nella quale, con maggiore specificità, ci si riferisce ai “proprietari di cantine non residenti nel condominio”, ai quali è dedicato un apposito stallo di carico/scarico, con la possibilità di accedervi con un'auto alla volta ed esibendo l'apposito tagliando autorizzativo. Non si vede del resto come possano ritenersi “diretti alle cantine” – con un'auto – dei condimini residenti o dimoranti in loco! Anche ove ci si riferisse alla marginalissima ipotesi di “passggio per accedere alle cantire” di proprietarie provenienti da altre loro case, senza passare per la loro in loco, non si vede perché tali propietari debbano fare uso dell'area specifica anziché dello stallo stabilmente assegnato. Lo stallo è destinato quindi agli appellanti, che non sono esclusi dalla ma ne hanno un godimento disciplinato. Si noti che lo stesso non esclude, accertata l'assenza di altri titolari, il diritto di parcheggiare su altri stalli (uso non violativo delle modalità stabilite della cosa comune).
La descritta regolazione è legittima e non eccedere il limite della regolazioen dell'uso della cosa comune. È palmare la diversità di bisogni tra un condomino che sia proprietario di un appartamento e quella di uno – come nel caso degli appellanti – che abbia solo una cantina. Il primo ha delle necessità di vita quotidiana che non sono paragonabili alle esigenze meramente logistiche di un proprietario di cantina. Anche la conformazione della comproprietà, oltre che della proprietà, deve considerare i principi costituzionali in tema di solidarietà sociale, uguaglianza e proprietà privata ai sensi degli artt. 2, 3, 42 Cost., dai quali discendono i limiti imposti dall'ordinamento civile all'esercizio del diritto di proprietà secondo la regola generale di cui all'art. 832 c.c., ma ai quali si può ancorare anche la “giusta gestione della cosa comune” con esclusione di interpretazione che favoriscano l'abuso di minime quote di essa. Anche dalle norme in materia di comunione deve desumersi la legittimità della siffatta regolamentazione: l'art. 1102 c.c. consente al comunista di fare uso della cosa comune “non impedendo agli altri di fare parimenti uso” secondo il loro diritto, nonché vietando di estendere il proprio diritto in danno degli altri. Le modalità di uso dei beni comuni possono certamente essere soggette a schemi di regolamentazione diversi in base alla natura del bene e alle concrete esigenze dei comproprietari. In particolare, il parcheggio dei mezzi di locomozione assume una rilevanza strategica e di importanza qualificata nelle abitudini di vita delle persone. Questo risulta anche dall'espressa previsione di legge di aree minime destinate a tale funzione nelle nuove costruzioni, con previsione di vincoli pubblicistici a tal fine (cfr. art. 41-sexies l. 1150/1942). Quanto premesso porta a ritenere, nel caso concreto, sproporzionata e irragionevole la pretesa del proprietario di un fondo cantina di fruire di un parcheggio condominiale al pari di un condomino che abbia la proprietà di un appartamento, con ciò sostanzialmente parificando le esigenze abitative a quelle logistiche, comprimendo le prime e strumentalizzando le seconde. Quanto sopra soprattutto perché, la scarsità dello spazio di parcheggio nel condominio de quo richiederebbe una compressione del diritto di parcheggiare degli altri. Al contrario è ragionevole prevedere delle distinte modalità di accesso e uso dell'area in base alla tipologia dell'unità a cui detto uso pertiene, sicché l'accesso ad un'abitazione e ad una cantina potranno essere regolati diversamente secondo una logica di ragionevolezza, secondo cui devono essere trattate diversamente situazioni diverse, e ugualmente situazioni uguali. Da ultimo, in via di mera ipotesi, per una verifica a contrario della ragionevolezza della disposizione adottata, sempre premessa la scarsità dello spazio conteso, si osserva che l'imposizione di un pari godimento del parcheggio tra i proprietari di cantina e quelli di appartamento condurrebbe ad un risultato irragionevole ed assurdo per cui il proprietario di una cantina potrebbe commerciare tale bene immobile al solo fine di cedere il diritto di parcheggio a terzi, o – addirittura- taluni proprietari di appartamenti con annessa cantina potrebbero cedere “in scorporo” la sola cantina, così aumentando per “gemmazione” la platea degli aventi diritto al parcheggio nella ridotta area comune. Una simile deriva è persino concretamente possibile in un contesto ad alta densità di popolazione turistica non residente come il comune di CP_1
Tutti i motivi primari di appello, congiuntamente esaminati sono infondati, sia da punto di vista della elusione del giudicato sia, abdicato a quanto sopra, ripetendo il giudizio sul fondamento della attuale regolazione condominiale.
Il quarto ed il quinto motivo sono anche infondati perché, ancorché subordinati ai precedenti, richiedono una modifica del contenuto di un regolamento (ossia la previsione dell'utilizzo turnario dei parcheggi, la previsione dell'utilizzo turnario del solo parcheggio per le cantine, l'aggiunta di due stalli ulteriori in conformità alla CTU) che non compete al giudice, bensì agli organi condominiali preposti, secondo le attribuzioni di legge. Il giudice è solo chiamato a rimuovere l'eventuale atto invalido ripristinando, fino a nuova eventuale deliberazione assembleare, la disciplina residuale prevista dalla legge o, ove richiesto, a nominare un amministratore per gli atti di competenza. Va quindi escluso qualunque potere del giudice di disciplinare la vita condominiale e l'uso comune delle cose in modo più specifico delle regole generali già previste dalla legge.
Il sesto motivo è infondato stante la legittimità sopra motivata dei fatti posti a fondamento del titolo risarcitorio, e della mancata prova di un pregiudizio effettivo patito dagli appellanti in termini di
“danno conseguenza”, ulteriore al mero “danno evento” rappresentato dall'impossibilità di parcheggiare nello stabile al pari di un soggetto ivi abitante.
L'integrale rigetto dell'appello conduce alla condanna degli appellanti a rimborsare le spese di lite alla parte appellate secondo soccombenza. In ragione dei criteri previsti dal D.M. 55/2014 deve aversi riguardo ai parametri minimi delle tabelle in ragione del davvero limitato sforzo difensivo profuso dall'appellata nel presente grado di giudizio. L'esito dell'impugnazione è, inoltre, presupposto per il raddoppio del C.U. a carico della parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R 115/2002 e s.m.i..
P.Q.M.
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna ed alla rifusione delle spese del grado nei confronti Parte_1 Parte_2 del , che si liquidano in € 3.473,00 per compensi, oltre accessori di legge. Controparte_1 Visto l'integrale rigetto dell'impugnazione, dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del Contributo unificato.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno Firme digitali Minuta redatta dall'AUPP dr. Matteo Laganaro.