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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/06/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 868/2022, a cui è stata riunita la R.G. 884/2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentata dall'avv. Adolfo Barra Caracciolo per mandato in Parte_1 C.F._1
atti
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentata dall'avv. Roberta Parbuono per mandato in atti Controparte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
1
(c.f. ) e (c.f. , rappresentati Controparte_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
dall'avv. Sara Palazzo per mandato in atti
APPELLATI
(c.f. CP_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'Appellante : Pt_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello presentato dall'Arch Parte_1
In via principale in accoglimento dell'appello presentato dalla IG.ra , riformare per i motivi Parte_1
esposti nell'atto di appello la sentenza la sentenza n. 1799 pronunciata in data 12 luglio 2022 dal Tribunale di Genova nella causa avente R.G 10300/2018 e pubblicata in data 12 luglio 2022 e, quindi, per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni
In via preliminare e pregiudiziale
➢ accertare e dichiarare la nullità della citazione per violazione di quanto disposto dall'art. 163, comma 3, n
3 e n 4 con ogni conseguenziale provvedimento.
➢ respingere la domanda avversaria in quanto inammissibile, improponibile e improcedibile, stante l'avvenuta prescrizione della relativa azione e l'intervenuta decadenza;
In via principale
➢ respingere la domanda attorea proposta nei confronti dell'Arch. in quanto infondata in fatto Parte_1
e diritto e, comunque, non provata;
➢ per l'effetto mandare esente da responsabilità per i fatti a lei contestati dagli attori l'Arch. , Parte_1
dichiarando che quest'ultima nulla deve ai IG.ri e in relazione alle domande Controparte_2 CP_3
dagli stessi introdotte nel presente giudizio;
2 ➢ mandare comunque l'assolta ai sensi art 1227 c.c. primo e/o secondo comma l'arch da ogni Parte_1
domanda proposta e proponenda nei suoi confronti stante il comportamento colposo dei committenti di cui meglio in narrativa della presente comparsa-
In via subordinata In denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari e della domanda principale e nell'altrettanta denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda degli attori,
➢ accertare pro quota il grado di responsabilità di ogni convenuto e di limitando Controparte_5
l'eventuale e denegata condanna nei confronti della convenuta Arch. all'effettivo suo grado di Parte_1
responsabilità.
In via istruttoria Si chiede ammettersi i mezzi istruttori dedotti nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma c.p.c. non ammesse nonché le richieste di chiarimenti a CTU dedotti all'udienza del 8 giugno 2021.
Quanto all'appello notificato ad istanza della Controparte_1
C) respingere comunque in via subordinata le domande avanzate dal nei confronti Controparte_5
dell'Arch. ed in particolare a) le circostanze di cui al paragrafo 3 atto di appello pag. 9 rigo 9-33; pag. Pt_1
10 rigo 1-3, pag.11 rigo 5-6 per le ragioni dedotte a confutazione in comparsa di costituzione al paragrafo 3;
b) le circostanze e conclusioni di cui al paragrafo 6 atto appello pag. 13 rigo 7-8 e pag. 14 rigo 1- per le ragioni dedotte a confutazione in comparsa di costituzione al paragrafo 6.
Con vittoria di spese di primo e secondo grado.”
Per l'Appellante Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed in totale riforma della sentenza impugnata n. 1799/2022 emessa dal Tribunale di Genova in data 12 luglio 2022 nell'ambito del procedimento civile n.10300/2018 R.G notificata a mezzo pec in data 14 luglio 2022:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è affetto da nullità per violazione delle disposizioni di cui all'art. 163 comma 3 n.ri 3 e 4, con ogni consequenziale provvedimento;
- respingere la domanda avversaria in quanto inammissibile, improponibile e improcedibile, per essersi verificate decadenza dall'azione e prescrizione del diritto.
IN VIA PRINCIPALE:
3 - Respingere la domanda proposta nei confronti della comparente, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
- conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla ai sigg.ri e Controparte_1 CP_2 CP_3 relativamente alla domanda oggetto del presente giudizio;
- in ogni caso accertato il concorso di colpa del creditore ex art. 1227 1° e 2° comma C.C. assolvere la comparente da qualunque domanda proposta nei suoi confronti, stante il colpevole Controparte_1
comportamento degli attori.
IN IPOTESI SUBORDINATA:
- in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e della domanda principale ovvero di accoglimento parziale della domanda degli attori, accertare il grado di responsabilità di ogni convenuto limitando la eventuale condanna della chiamata in causa all'effettivo grado di responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre il rimborso forfetario per spese generali oltre IVA e CAP.”
Per gli Appellati : Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, richiamate tutte le domande, eccezioni ed istanze già tutte formulate nel giudizio di primo grado, da intendersi qui ritrascritte, ex art. 346 c.p.c., così giudicare:
A) In via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare inammissibile, ex art. 342, 345 e 346 c.p.c., l'appello proposto dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni indicate in atto, ovvero accertare e
[...]
dichiarare inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore;
B) Nel merito:
- accertare e dichiarare inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto tutti i motivi di appello proposti dall'Arch. Parte_1
- accertare e dichiarare inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto tutti i motivi di appello proposti dalla in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
- e per l'effetto, rigettare entrambi gli appelli notificati dall'Arch. e dalla Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, confermando la sentenza n. 1799/2022, resa dal
4 Tribunale Civile di Genova, Dott.ssa Russo Chiara in data 12 luglio 2022 e depositata in pari data, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, tutte le domande svolte dall'Arch. contro il IG. Parte_1 [...]
e , per i motivi esposti in narrativa. CP_2 CP_3
- respingere, con la miglior formula, tutte le domande svolte dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, contro il IG. e , per i motivi esposti in narrativa. Controparte_2 CP_3
- e, anche in mero subordine, accogliere tutte le domande così come proposte e formulate dai IGg. CP_2
e in atto di citazione.
[...] CP_3
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato CP_4
Nessuno è comparso, nessuno ha concluso
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, nella sua qualità di proprietario dell'appartamento al primo piano sottotetto posto Controparte_2
nell'edificio in Bargagli (GE) via Moresco n.28 e , quale proprietaria, per averlo acquistato nel CP_3 giugno 2011 da , dell'appartamento al piano terreno di cui al civico n.26, allegando a) che Persona_1
negli anni 2009/2010 e avevano incaricato la ditta individuale di per il completo Per_1 CP_2 CP_4
rifacimento del manto di copertura del tetto con sostituzione delle grondaie, nominando l'arch. Parte_1
per la direzione dei lavori e le pratiche edilizie connesse;
b) che nell'aprile 2014 il aveva accertato CP_2
la presenza di numerose infiltrazioni ed aveva interessato la professionista per una verifica;
c) che l'arch.
aveva rilevato il difetto delle tegole, in quanto gli elementi prelevati a campione presentavano Pt_1
fessurazioni; d) che, interessata la ditta edile, non era stata raggiunta una soluzione bonaria;
introducevano un ricorso per ATP notificato nel maggio 2015, convocando in giudizio davanti al Tribunale di Genova, al fine di ottenere l'accertamento dello stato dei luoghi e la stima dei danni da responsabilità ex art.1669 c.c., l'arch.
e l'impresa edile . Parte_1 CP_4
Quest'ultimo chiedeva l'estensione del contraddittorio alla società De Martini Davide s.r.l., che aveva venduto all'impresa le tegole, la quale, a sua volta, chiamava in causa la società che Controparte_1
le aveva prodotte.
5 Il Tribunale nominava CTU l'arch. alla quale dava incarico di rispondere al seguente Persona_2
quesito: “Si richiede al C.T.U. di descrivere lo stato dei luoghi, di individuare eventuali
infiltrazioni (ad oggi indimostrate) e di effettuare valutazioni in ordine alle cause delle stesse. Si richiede, inoltre, di descrivere i lavori necessari alla eliminazione delle cause e dei danni lamentati da parte del ricorrente con specifica indicazione dei costi relativi a ciascuna opera sulla base dei prezzi correnti di mercato”.
Tentata la conciliazione ed effettuate delle prove di tenuta sul tetto da parte dello stesso CTU, nonché la rimozione di alcune tegole a campione per farle analizzare presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova – Laboratori CC (Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e
Ambientale), il CTU rilevava:
A) quanto alla struttura del tetto a) che il tetto in questione era del tipo discontinuo, per cui la tenuta all'acqua era garantita mediante la sovrapposizione e l'incastro di elementi contigui posati in pendenza, costituiti da tegole marsigliesi, che erano tegole stampate e consentivano l'incastro reciproco da tutti i lati, contribuendo alla tenuta del manto di copertura;
b) che l'elemento di supporto delle tegole doveva essere realizzato con listelli di legno fissati -mediante chiodi di acciaio zincato o viti- alla struttura sottostante ed i listelli dovevano essere interrotti ogni 1,5-2 metri circa per alcuni centimetri (2-3 cm) al fine di migliorare la circolazione dell'aria e il deflusso di eventuale acqua infiltrata o di condensa, con interruzioni allineate;
c) che dall'interno verso l'esterno la stratigrafia del manto di copertura in questione era costituita: i) da un tavolato di legno (fissato alla sottostante struttura portante del tetto); ii) da una membrana traspirante Riwega
USB Classic;
iii) da dei listelli porta tegole di legno, che nel caso di specie erano stati posati senza interruzioni;
iv) da una copertura in tegole marsigliesi con elementi di colmo sulla linea dei displuvi, che, al loro esame, presentavano cricche, ossia incrinature, e rotture con distacco di materiale nella zona ove avveniva la sovrapposizione laterale;
d) che all'interno dell'edificio nel piano sottotetto, in cui erano visibili le travi di legno della struttura portante;
il controsoffitto in cartongesso, dello spessore di circa 1 cm e lo strato di lana di roccia, dello spessore di circa
8 cm, si evidenziavano macchie derivanti da infiltrazioni d'acqua sia al primo sia al secondo livello dell'immobile di proprietà dell'attore.
B) quanto alle cause
1) La qualità delle tegole: le tegole utilizzate per la copertura del tetto evidenziavano “inequivocabilmente numerose fessurazioni e rotture nel bordo laterale curvato ove avveniva la sovrapposizione e l'incastro con
l'elemento contiguo”.
6 Quindi, per accertare che, effettivamente, “tali problematiche delle tegole potessero contribuire alle infiltrazioni lamentate”, il CTU procedeva da un lato ad una prova di bagnamento artificiale della falda nord, costatando che la membrana traspirante sottostante risultava bagnata ed i listelli ferma tegole di legno CP_7 si presentavano imbibiti d'acqua e dall'altro a far analizzare un campione di 20 tegole dal citato laboratorio
DICCA, il quale attestava (cfr. pag.39 della CTU, nonché il deposito della CTU integrativa) che le tegole soddisfacevano “i requisiti previsti dagli standard tecnici per le prove di flessione su 3 punti (resistenza a trazione)” e che da un raffronto con altre tegole “di cui aveva in precedenza verificato la rispondenza, anche in termini d'impermeabilità, agli standard tecnici nazionali ed internazionali”, il campione di tegole consegnato rientrava “appieno negli standard produttivi ammissibili”, per cui non emergeva “alcuna anomalia”. Il laboratorio non procedeva, poi, ad altre analisi tecniche in quanto “la qualità del laterizio cotto era coerente con gli standard richiesti”, ma ad un esame visivo e all'analisi diretta delle irregolarità riscontrate certificava
(cfr. pag.41 della CTU) che vi erano delle “fessure non passanti e, quindi, ammissibili secondo gli standard tecnici vigenti. Queste fessure derivano dalla fase di stampaggio della tegola e sono indicative di una pasta di laterizio con contenuto di acqua inferiore a quello necessario a raggiungere la plasticità necessaria ad un adeguato stampaggio. L'effetto di questa carenza (molto ridotta) di acqua nella pasta base è all'origine delle fessure riscontrate, compatibili con gli standard tecnici in quanto non passanti, ma potenzialmente presenti, nella forma di fessure o microfessure, anche nello spessore della tegola o in posizione sub-superficiale, specialmente nelle zone dei sormonti e nelle zone di spigolo e di forte curvatura. Tali irregolarità, non visibili esternamente né riscontrabili con alcuna indagine, sono destinate a manifestarsi con rotture anomale quando la tegola, nel corso della sua vita, viene sottoposta a sollecitazioni meccaniche per vento, neve o ghiaccio”.
2) la non corretta posa in opera dei materiali utilizzati per il manto di copertura del tetto: il corretto funzionamento di un manto di copertura dipendeva, oltre che dalla qualità degli elementi impiegati, anche e soprattutto dalla loro corretta posa in opera.
Atteso che non era stato possibile accertarla per gli elementi di colmo orizzontale e dei displuvi, nonché dei camini e dello sfiato, in quanto connessi alla sottostante manto di tegole mediante malta che non poteva essere rimossa, in relazione agli elementi accertati emergeva: a) la non corretta posa in opera dei listelli porta tegole in quanto posati in opera senza soluzione di continuità, ovvero, senza lasciare ogni circa 1,5/2 m uno spazio di circa 2-3 cm al fine di consentire all'acqua piovana di defluire;
b) la non perfetta sigillatura della membrana traspirante Riwega USB Classic, in quanto non era stato utilizzato il nastro adesivo acrilico USB Tape
1 PE, raccomandato dalla casa produttrice al fine di garantire una totale sigillatura all'acqua e al vento;
c)
l'assenza della guarnizione punto chiodo USB Tip Kont adesiva o in schiuma tra il listello porta tegola e membrana traspirante Riwega USB Classic, raccomandata dalla stessa al fine di garantire CP_8
l'impermeabilità all'acqua tra listello e membrana.
C) quanto agli interventi
7 Atteso che le infiltrazioni erano riconducibili ad una serie di cause concomitanti, era necessario i) la rimozione totale delle tegole dal tetto e la sostituzione di quelle danneggiate, in quanto non si riteneva necessaria, viste le risultanze delle analisi del Laboratorio CC, la loro totale sostituzione;
ii) la sostituzione dei listelli di legno ferma tegole con altri posati in opera con una interruzione ogni 2 m circa di alcuni centimetri (2-3 cm) al fine di favorire il deflusso di eventuale acqua infiltrata o di condensa e di migliorare la microventilazione del manto;
iii) la sostituzione della membrana USB Classic (in quanto forata dalla chiodatura dei soprastanti listelli), CP_7
con l'utilizzo del nastro adesivo USB Tape 1 PE sia nelle sovrapposizioni orizzontali, sia nei displuvi, sia nelle giunzioni tra i displuvi e i camini/sfiati e della guarnizione punto chiodo USB della in CP_9 CP_7
corrispondenza del punto dove il chiodo di fissaggio del listello fora la sottostante membrana, con relativa stima in dettaglio dei costi (cfr. 62 e 63 CTU e cioè Allestimento di impianto di cantiere Euro 1.000,00; Formazione di ponteggio
Euro 6.500,00; Formazione e di castello di tiro Euro 900,00; Rimozione del manto di tegole Euro 3.840,00; Rimozione dei listelli ferma tegola Euro 1.800,00; Rimozione della membrana traspirante Euro 500,00; Fornitura e posa in opera di membrana traspirante, nastro adesivo , guarnizione punto chiodo Euro 1.500,00; Fornitura e posa listelli in legno CP_7
Euro 2.000,00; Fornitura e posa in opera di manto di tegole marsigliesi Euro 7.040,00; Tinteggiatura del soffitto stanza piano terra Euro 300,00; Sostituzione del controsoffitto in cartongesso sottotetto Euro 1.600,00; oltre iva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione da parte di un tecnico abilitato, per un costo corrispondente al 4% calcolato sull'importo a consuntivo dei lavori eseguiti).
Quindi, atteso che l'introdotta procedura di negoziazione assistita nei confronti di tutte le parti presenti nel procedimento di ATP non aveva portato ad una soluzione stragiudiziale, e Controparte_2 CP_3
notificavano l'atto di citazione, convenendo in giudizio , già titolare della cessata ditta CP_4
individuale, e l'arch. , quale direttore dei lavori, invocando la loro responsabilità e la garanzia Parte_1 per i difetti dell'opera ex art.1669 c.c., ivi compreso l'utilizzazione di materiali inidonei, nonché il loro risarcimento in solido per tutti i danni subiti.
In considerazione del fatto che la notifica dell'atto di citazione al veniva eseguita ex art.143 c.p.c. e CP_4
che quindi attesa la possibilità che quest'ultimo non fosse in grado di chiamare tempestivamente in causa la società quale soggetto produttore delle tegole, accertate in sede di ATP come una Controparte_1
delle cause che avevano determinato il danno da infiltrazione, nonché titolare di un diritto giuridicamente dipendente e direttamente obbligato nei riguardi delle pretese attoree a titolo di responsabilità extracontrattuale, gli attori chiedevano di essere autorizzati alla chiamata di detta società.
Si costituiva l'arch. la quale eccepiva in via preliminare la prescrizione dell'azione e Parte_1 la nullità della domanda nei suoi confronti avanzata, nonché nel merito contestava l'elaborato peritale, ritenendo che i vizi delle tegole, non essendo visibili, non potevano essere alla stessa imputati e che la tipologia di predisposizione del tetto, la cui cattiva esecuzione era stata rilevata dalla CTU, fosse unicamente consigliata e non imposta.
8 Si costituiva altresì la soc. la quale in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità della sua chiamata in causa e la nullità dell'atto di citazione, nonché la prescrizione e/o decadenza dell'azione sia in relazione alle norme sull'appalto, che nei riguardi di quelle della vendita. In ordine alla sua responsabilità extracontrattuale deduceva che la domanda non era stata provata, atteso che dagli esami di laboratorio le tegole analizzate erano risultate conformi.
rimaneva contumace. CP_4
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, all'esito di una integrazione della CTU, volta alla quantificazione delle responsabilità delle parti e delle prove per tesi esperite, ha così deciso:
“Accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto condanna i convenuti e la terza chiamata in solido tra loro a corrispondere agli attori, in solido tra loro: la somma di euro 26.980,00 oltre IVA;
le spese per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione da parte di un tecnico abilitato, per un costo corrispondente al 4% calcolato sull'importo a consuntivo dei lavori eseguiti;
le spese di CTU sostenute dagli attori nel procedimento per accertamento tecnico preventivo pari ad euro 3.540,00 per onorario CTU, oltre IVA e cassa e ad euro 1.371,00 per spese degli esami di laboratorio.
Somme tutte da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione di
CTU resa in sede di ATP e degli interessi nella misura legale, calcolati come precisato nella parte motiva.
Accerta e dichiara che nei rapporti interni tra convenuti e terza chiamata la responsabilità va ripartita come segue: 80% a carico di , 10% a carico di , 10% a carico della Controparte_1 CP_4
e che dunque ciascuno di essi risponde dei danni in questa proporzione. Pt_1
Pone in via definitiva a carico dei convenuti e della terza chiamata in solido tra loro le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Condanna i convenuti e la terza chiamata in solido tra loro a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 545,00 per spese esenti, euro 5.534,00 per compensi professionali, oltre
i.v.a., c.p.a. e 15% per rimborso forfetario spese generali.
Dispone che nei rapporti interni tra i convenuti e la terza chiamata, anche le spese di lite e di CTU siano ripartite secondo la proporzione in cui è stata accertata la loro rispettiva responsabilità.”
In particolare, il Tribunale, in ordine alle singole domande, ha ritenuto:
a) che le due CTU esperite avevano confermato l'esistenza di vizi e difetti delle tegole, nonché la non corretta posa in opera dei listelli e del telo impermeabile, tutti elementi che avevano determinato le infiltrazioni, di cui dovevano rispondere i convenuti e la terza chiamata, sebbene sulla base di un diverso titolo di
9 responsabilità, ma in forma solidale ex art.2055 c.c., avendo tutte le condotte contribuito alla causazione del danno;
b) che in relazione alla posizione dell'appaltatore , la cui colpa era presunta, lo stesso doveva CP_4 rispondere ex art.1667 c.c., non potendo trovare applicazione l'art.1669 c.c.;
c) che in relazione alla posizione del D.L. arch. , atteso che a detta professionista spettava l'alta Pt_1
sorveglianza delle opere e la verifica della conformità delle medesime alla buona regola dell'arte e che tra i compiti della convenuta rientrava quindi anche la verifica della posa del telo impermeabilizzante e dei listelli, la stessa doveva rispondere a titolo di responsabilità contrattuale in quanto la colpa era presunta ed il DL non aveva dato la prova contraria;
d) che in relazione alla posizione della terza chiamata, considerato che il laboratorio aveva accertato una carenza di acqua nella pasta delle tegole, di tale anomalia la stessa doveva rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale;
e) che nei rapporti interni il danno andava ripartito attribuendo l'80% a carico della società produttrice delle tegole ed il 10% a carico di ciascun convenuto, come valutato dal CTU, in quanto l'appaltatore ed il DL non potevano rispondere per il difetto delle tegole in virtù del fatto che mancavano segni visibili;
f) che l'eccezione di prescrizione formulata dall'arch. era infondata, in quanto riguardante una norma Pt_1
che non trovava applicazione nel caso di specie, atteso che la sua responsabilità era regolata dall'art.2229 e ss c.c. e non dall'art.1669 c.c. e comunque l'art.2226 c.c. non trovava applicazione in caso di responsabilità professionale;
g) che l'eccezione di prescrizione formulata dalla soc. era infondata, in Controparte_1
quanto la terza chiamata non aveva precisato in relazione a quale imputazione di responsabilità era stata fatta valere ed in ogni caso il termine decennale non era trascorso in quanto interrotto con il procedimento di ATP;
h) che le eccezioni di nullità formulate dalla convenuta e dalla terza chiamata erano infondate in quanto nell'atto introduttivo emergevano per entrambe dette parti le rispettive imputazioni di responsabilità;
i) che l'eccezione di inammissibilità della chiamata di terzo era infondata in quanto il terzo non aveva interesse a formulare detta eccezione, ma unicamente, nel caso di specie, la convenuta, la quale, viceversa, ne aveva condiviso le ragioni;
l) che in ordine al concorso di colpa del creditore ex art.1227 c.c., non risultava provata la sua conoscenza e comunque l'incidenza del trascorrere del tempo sui danni.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 12 settembre 2022 l'arch. ha Parte_1
10 impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua parziale riforma ed in via preliminare la sospensione della sua provvisoria esecutività, introducendo il giudizio riportante il numero di RG 868/2022.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 13 settembre 2022 la soc. ha Controparte_1
impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua parziale riforma, introducendo il giudizio riportante il numero di RG 884/2022.
Gli appellati e si costituivano in entrambi i giudizi, opponendosi ad Controparte_2 CP_3
entrambi i gravami e chiedendo in via preliminare la riunione dei due appelli.
Anche in questo grado non si è costituito in entrambi i giudizi. CP_4
Con ordinanza del 17 maggio 2023 la Corte ha disposto la riunione del giudizio n.884/2022 al n.868/2022 e poi con successiva ordinanza dell'8 giugno 2023 ha dichiarato la contumacia di CP_4
, nonché ha sospeso, ravvisandone i presupposti, l'esecutorietà della sentenza impugnata e
[...]
rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 ottobre 2024.
Con ordinanza del 12 novembre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini brevi di 40 giorni per il deposito delle memorie conclusionali e di 20 giorni per il deposito di eventuali repliche.
Tutte le parti hanno depositato le memorie conclusive.
Quindi atteso che con ordinanza del 22 gennaio 2025 la causa è stata assegnata ad altro relatore e rinviata all'udienza del 19 marzo 2025, con successiva ordinanza del 10 aprile 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) APPELLO di Parte_1
L'arch. ha impugnato la sentenza gravata sulla base di sette motivi ed in particolare: Parte_1
1) Sull'eccezione di nullità della domanda attorea per genericità della citazione. Modificazione della qualificazione della domanda.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto l'insussistenza dell'eccepita nullità, sebbene gli attori nel loro atto introduttivo non avessero indicato le ragioni di fatto su cui basano la responsabilità del tecnico ed anzi avessero fatto riferimento alla violazione di altre norme, per cui era stato violato il suo diritto di difesa, nonché era stato concesso al Tribunale di pronunciare una condanna su articoli del codice civile diversi da quelli indicati dagli attori. Inoltre il committente non aveva provato il contratto, nè allegato l'inadempimento del professionista.
11 Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva:
- che, come ben evidenziato nella sentenza impugnata (cfr. pag.10, ove si legge: “Parte attrice afferma che l'architetto “ha avallato e perseguito scelte di ripristino inadeguate e basate su presupposti errati, venendo meno Pt_1 alla funzione che gli è propria di rappresentante del committente nel controllo della bontà delle opere appaltate e ponendo in essere un'evidente inadempimento al mandato conferito” (pag. 9 citazione), e lamenta che non abbia vigilato sull'operato dell'impresa (pag. 14 citazione). Ha proposto un inquadramento della domanda, in via alternativa, come responsabilità contrattuale per violazione del contratto di prestazione d'opera o extracontrattuale ex art. 1669 c.c. Ha precisato il petitum chiedendo l'accertamento della responsabilità del direttore lavori e la sua condanna al risarcimento del danno, richiamando le conclusioni della CTU. Ciò appare sufficiente per escludere la violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4
c.p.c., norma posa a presidio del diritto di difesa della controparte, non ravvisandosi alcuna incertezza nell'individuazione del petitum e della causa petendi”), la domanda svolta dagli attori nei confronti del D.L. era chiaramente formulata, anche tenuto conto del precedente svolgimento del procedimento di ATP (a cui la stessa professionista aveva partecipato), tanto che la convenuta si è difesa nel merito, formulando anche l'eccezione di prescrizione (cfr. Cass. 29.1.2015 n.1681: “La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda fosse indeterminata - per non essere stato chiaramente individuato il periodo di comparsa dei danni da infiltrazioni tra le unità immobiliari, ripetutisi in più momenti - attese le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte, che, anzi, sin dall'inizio aveva eccepito la prescrizione delle pretese”; nonché Cass.
9.7.2018 n.17991: “In tema di domanda giudiziale, non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito”).
- che, una volta che gli attori avevano invocato una responsabilità contrattuale (o extracontrattuale) del DL, il giudice può riqualificare la domanda e riconoscere l'inadempimento anche in forza di una norma diversa rispetto a quella indicata dalla parte, sebbene, come pure indicato nella sentenza impugnata, unicamente con la consulenza resa nell'ambito dell'ATP i danneggiati hanno avuto effettiva conoscenza delle cause che hanno determinato le infiltrazioni e quindi solo da quella data sarebbe potuta decorrere la prescrizione.
- che infine nessuna valenza può essere conosciuta alla mancata produzione del contratto, che chiaramente è stato stipulato in forma orale, atteso che non è richiesta quella scritta, e comunque non
12 è mai stato contestato, ma anzi esplicitamente ammesso (cfr.. osservazioni alla CTU formulate anche dalla stessa appellante, pag.2: “Si precisa che l'incarico dell'Arch. riguardava, oltre alla Direzione Lavori ed Pt_1 alle pratiche edilizie, anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”), che l'arch. abbia assunto la qualifica di direttore dei lavori ed abbia percepito un compenso per tale Pt_1
attività.
2) Sulla prescrizione della domanda
L'appellante censura la sentenza gravata per non aver il Tribunale accolto l'eccezione di prescrizione che la convenuta aveva formulato in ordine alla dedotta violazione dell'art.1669 c.c., la cui norma non è stata ritenuta applicabile dal giudice di prime cure. In realtà la prescrizione potrebbe anche farsi valere in relazione all'art.1667 c.c., sulla cui base è stata disposta la condanna, atteso che il committente si era reso conto del vizio fin dall'inizio e purtuttavia aveva atteso l'anno 2014 per contestarlo, dimostrando così di aver accettato l'opera. L'appellante sostiene che «è inutile che il Tribunale assumo che il non avrebbe eccepito la CP_4
prescrizione, in quanto tale eccezione è stata sollevata dall'Arch. , pretesa responsabile in via solidale, Pt_1
sicché l'eccezione dalla stessa spiegata produce effetti anche a favore dell'impresa».
Il motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità e va respinto.
Questa Corte rileva:
Le censure dell'appellante sono prive di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata nella quale l'eccezione di prescrizione è stata rigettata in considerazione dell'applicabilità della prescrizione decennale prevista per il contratto di prestazione d'opera professionale.
3) Sulla responsabilità del Direttore dei Lavori. Omessa pronuncia su un punto essenziale della domanda.
Omessa valutazione delle prove.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver pronunciato la condanna aderendo completamente alle risultanze della CTU e senza tener conto delle censure mosse dalla convenuta, atteso che le prospettazioni del CTU sono prive di riscontro obiettivo. In particolare, l'arch. al momento del sopralluogo e dei Pt_1
bagnamenti aveva evidenziato che il CTU non aveva accertato la sussistenza del passaggio di acqua sotto il telo impermeabile, ma anzi era emerso che l'acqua scorreva nello sporto di gronda. Il Tribunale era tenuto a motivare le ragioni per cui aderiva alle risultanze della CTU e disattendeva le critiche formulate dalla convenuta.
Il posizionamento dei listelli corrispondeva a regole consuetudinarie e regolamentari di prassi, mentre il CTU ha ritenuto la sussistenza di un errore in quanto i listelli avrebbero dovuto essere posti distanziati, senza
13 tener conto che le linee guida del manuale citato dal CTU costituiscono un consiglio e non una regola tecnica ed oltretutto tale distanziamento sarebbe necessario per la ventilazione del tetto e non per evitare il passaggio dell'acqua. Inoltre è stato sottolineato come dalle prove di bagnamento sia emerso che l'acqua scorresse agevolmente dalle falde e non sono stati accertati fenomeni infiltrativi.
Anche in relazione alla sigillatura della membrana l'appellante rileva che si sarebbe trattato di una CP_7
mera ipotesi, in considerazione del fatto che non è stato accertato un distacco, né infiltrazioni dopo il bagnamento. Inoltre tale nastro non era previsto al momento del preventivo e il DL non aveva partecipato alla fase contrattuale. Il nastro, poi, non avrebbe cambiato l'efficacia della membrana, anche considerato che lo stesso CTU aveva ammesso di non aver potuto verificare la corretta esecuzione degli altri elementi di collegamento.
Quanto alla guarnizione punto chiodo USB Tip tale guarnizione non viene indicata come necessaria in CP_9 relazione alla membrana nella relativa scheda tecnica ed il Tribunale nulla ha rilevato in merito. CP_7
Quindi, in assenza della prova della responsabilità del DL la domanda nei suoi confronti doveva essere respinta.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva:
- che la CTU, nella relazione depositata nel procedimento di ATP, aveva eseguito vari sopralluoghi per verificare la “tenuta” del tetto ed in particolare:
a) a seguito del sopralluogo del 28 ottobre 2015, il CTU riferisce: “Per tutta la durata del sopralluogo la zona era interessata da precipitazioni piovose. In particolare, esse aumentavano di intensità dopo le ore
15,35. La scrivente, pertanto, poneva particolare attenzione all'esame degli sporti del tetto, senza riscontrare infiltrazioni. Alle ore 15,50, nel momento in cui le precipitazioni si facevano particolarmente abbondanti, si riscontrava un modesto gocciolamento provenire dallo sporto di gronda attraverso il tavolato dell'intradosso” (pag.11 e 12);
b) a seguito del sopralluogo del 14 gennaio 2016, il CTU rileva: “Per tutta la durata del sopralluogo la zona era interessata da precipitazioni piovose. In particolare, esse aumentavano di intensità dopo le ore
15,35. La scrivente, pertanto, poneva particolare attenzione all'esame degli sporti del tetto, senza riscontrare infiltrazioni. Alle ore 15,50, nel momento in cui le precipitazioni si facevano particolarmente abbondanti, si riscontrava un modesto gocciolamento provenire dallo sporto di gronda attraverso il tavolato dell'intradosso”
(pag.17);
c) a seguito del sopralluogo dell'11 febbraio 2016, il CTU evidenzia: “Si provvedeva ad effettuare ulteriore prova di bagnamento del tetto (lato nord): dopo circa 15 minuti si verificava un evidente
14 gocciolamento nello sporto di gronda, nella parte terminale e lungo tutto il perimetro della falda interessata dal bagnamento. Si procedeva, quindi, alla rimozione di alcune tegole della falda nord, constatando che il telo impermeabile si presentava asciutto ad esclusione della zona in corrispondenza della sovrapposizione delle tegole che, al contrario, risultava bagnata. Si accertava, inoltre, che i listelli fermategole erano stati collocati senza soluzione di continuità. Il C.T.P. Arch. chiedeva di riportare a verbale che i chiodi di fissaggio Per_3
della prima fila di tegole risultavano arrugginiti. Si constatava anche che i listelli erano stati inchiodati al sottostante tavolato” (pag.18). E poi, ancora: “Dopo circa 15 minuti dall'inizio del bagnamento, allorquando si evidenziava un evidente gocciolamento dallo sporto di gronda, si procedeva alla rimozione di alcune tegole dal manto di copertura, al fine di verificare lo stato dei sottostanti strati (listelli e guaina). Si constatava che:
- nella zona corrispondente alla sovrapposizione delle tegole la membrana traspirante risultava CP_7 bagnata;
- i listelli ferma tegole di legno si presentavano imbibiti d'acqua” (pag.35).
- che, quindi, soprassedendo per il momento sulla questione delle tegole (ritenute la prima causa delle infiltrazioni), il CTU ha rilevato (pag. 42 e ss): “La seconda problematica riscontrata riguarda la non corretta posa in opera dei materiali utilizzati per il manto di copertura del tetto. Il corretto funzionamento di un manto di copertura, infatti, dipende, oltre che dalla qualità degli elementi impiegati, anche e soprattutto dalla loro corretta posa in opera. A questo proposito si ribadisce che non è stato possibile accertare la corretta posa degli elementi di colmo orizzontale e dei displuvi, nonché dei camini e dello sfiato, in quanto connessi alla sottostante manto di tegole mediante malta che non poteva essere rimossa. La scrivente, nel corso delle operazioni peritali, riscontrava i seguenti difetti nella posa degli elementi utilizzati:
a) Non corretta posa in opera dei listelli porta tegole. I listelli di legno utilizzati sono stati posati in opera senza soluzione di continuità, ovvero, senza lasciare ogni circa 1,5/2 m uno spazio di circa 2-3 cm al fine di consentire all'acqua piovana di defluire. Al contrario, in caso di pioggia, l'attuale posa dei listelli favorisce il ristagno d'acqua eventualmente passata attraverso le tegole, con conseguente rischio di infiltrazione, in quanto la membrana traspirante sottostante, per quanto impermeabile, non garantisce, da sola, una totale sigillatura all'acqua. Come si è accertato dalla prova eseguita in data 11.02.2016, dopo pochi minuti dall'inizio del bagnamento i listelli si presentavano già imbibiti di acqua. La presenza, inoltre, di un tetto non ventilato anziché ventilato, seppur non indispensabile, rende questo tipo di manto meno protetto anche rispetto ad eventuali infiltrazioni d'acqua meteorica.
b) Non perfetta sigillatura della membrana traspirante Riwega USB Classic. Nella sovrapposizione fra le diverse strisce, la membrana aderisce a quella sottostante unicamente mediante bordo adesivo. Nella posa, infatti, non è stato previsto l'utilizzo, raccomandato dalla stessa azienda produttrice della membrana al fine di garantire una totale sigillatura all'acqua e al vento, del nastro adesivo acrilico USB Tape 1 PE. Questo nastro, come si legge nella scheda tecnica qui sotto riportata, risulta particolarmente efficace in svariati punti di sigillatura, come la sovrapposizione orizzontale, le giunzioni verticali o compluvi, displuvi della membrana
15 traspirante oppure la giunzione tra membrana e svariati componenti edili (murature, legno, camini, sfiati in plastica o metallo, ecc.).
c) Assenza della guarnizione punto chiodo tra il listello porta tegola e membrana traspirante Riwega USB
Classic. Non è stata utilizzata la guarnizione punto chiodo USB Tip Kont adesiva o in schiuma, raccomandata dalla al fine di garantire l'impermeabilità all'acqua tra listello e membrana. I listelli ferma tegola CP_8
sono fissati mediante chiodi della lunghezza di circa 6 cm che attraversano, forandola, anche la sottostante membrana. La guarnizione della è consigliata proprio per evitare infiltrazioni d'acqua nei punti CP_9 CP_7 in cui il chiodo di fissaggio fora la membrana traspirante.”;
- che il Tribunale, aderendo alle conclusioni ed alle motivazioni del CTU, ha di fatto recepito le puntuali risposte rese dall'ausiliario, alle varie contestazioni rese dall'appellante, che ha partecipato al procedimento di ATP anche come proprio consulente di parte, e reiterate anche in questa sede. In particolare:
a) sulla interruzione dei listelli, che sarebbe una raccomandazione e non un obbligo secondo le linee guida ANDIL, tra l'altro pubblicate in epoca successiva alla realizzazione del manto di copertura in esame, il CTU ha risposto, dimostrandolo, i) che le linee guida ANDIL fanno riferimento al testo di
“I manti di copertura in laterizio”, pubblicato nel 2002 e quindi prima che il manto Testimone_1
fosse rinnovato ed inoltre tale raccomandazione era stata anche inserita nella norma UNI 9460 del
2008 riguardante la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione a regola d'arte delle coperture realizzate con manti di laterizio (tegole o coppi); ii) che tale raccomandazione, seppur non obbligatoria in quanto non previste da alcuna legge, rappresenta inequivocabilmente la “buona regola del costruire”;
b) sul fatto che i listelli ferma tegole, nonostante siano sottoposti da anni ad un bagnamento eccessivo, non risultavano ammalorati, il CTU ha replicato che detti listelli che non erano stati costantemente a contatto con l'acqua e che il deperimento del legno avviene dopo molti anni;
c) sul fatto che le infiltrazioni non potrebbero essere dovute alla mancata interruzione dei listelli, in quanto nel corso della prova di bagnamento e in caso di pioggia i medesimi avrebbero permessoo il deflusso dell'acqua (evidenziato dal gocciolamento dallo sporto di gronda in caso di pioggia) e sulla circostanza che non sarebbe rinvenibile infiltrazione di acqua attraverso la membrana, per cui
l'assenza di ulteriore nastro adesivo nella sovrapposizione orizzontale sarebbe irrilevante, il CTU ha rilevato che se parte dell'acqua, infiltratasi sotto le tegole riusciva a raggiungere lo sporto di gronda, un'altra parte, al contrario, veniva trattenuta dai listelli che si presentavano imbibiti già dopo pochi minuti dall'inizio del bagnamento artificiale del manto eseguito mediante getto d'acqua da un tubo di gomma;
quindi, se parte della membrana ed una parte dei listelli sotto tegola si presentavano bagnati già dopo pochi minuti attraverso il bagnamento con gomma, in giornate di pioggia abbondante l'acqua certamente poteva penetrare anche al di sotto della membrana attraverso la sovrapposizione
16 orizzontale. In ogni caso era la stessa azienda , produttrice della membrana, a proporre CP_7
l'utilizzo del nastro USB Tape 1 PE proprio per garantire una totale sigillatura all'acqua e al vento della membrana nei punti di sigillatura, come la sovrapposizione orizzontale, anche tenendo conto che, mentre il gocciolamento nello sporto di gronda era quasi istantaneo, le infiltrazioni d'acqua nell'intradosso di un tetto, a causa dei materiali posti al di sotto del tavolato, non sempre si manifestavano nell'immediatezza;
d) sul fatto che i materiali sottostanti il manto di copertura, che non avevano la funzione di essere direttamente esposti alle intemperie, ma solo quella di protezione supplementare in caso di accidentali rotture delle tegole e comunque le infiltrazioni riscontrate sarebbero di modesta entità, il CTU ha replicato che, per quanto fosse vera la funzione “supplementare”, tuttavia per scongiurare anche rischi di infiltrazioni derivanti dalla rottura accidentale o dallo spostamento delle tegole, tutti
i materiali utilizzati nel manto devono essere posati a perfetta regola d'arte, per cui, anche se al momento le infiltrazioni erano di modesta entità, si doveva prevenire che con il tempo le medesime non aumentassero, provocando danni maggiori;
- che le risposte del CTU alle osservazioni dell'appellante risultano logicamente motivate ed il giudice di prime cure, facendo proprie le conclusioni del proprio ausiliario, che aveva punto per punto replicato ai rilievi dei difensori e dei consulenti di parte, non era tenuto a farvi esplicito richiamo, ma solo a confermare ad aderire alla relazione depositata, atteso che i rilievi erano sempre i medesimi
(cfr.. Cass.
4.11.2021 n.31591 in motivazione: " Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360
c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018)”).
4) Sulla dichiarata responsabilità solidale ex art.2055 c.c. fra il Direttore dei Lavori, l'Appaltatore e la ditta fornitrice delle tegole. Illogicità, contraddittorietà ed errata applicazione della norma.
L'appellante rileva che il giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare la sussistenza di una responsabilità solidale ex art.2055 c.c. tra tutte le parti coinvolte, considerato che anche il CTU aveva individuato una responsabilità solidale tra il DL e l'appaltatore, escludendo che costoro fossero in grado di
17 rendersi conto dei vizi delle tegole, sulla base del presupposto che tale norma è posta a favore del danneggiato e non dei danneggianti, senza però alcuna valutazione sulle singole cause e/o concause.
Una volta accertato che il vizio delle tegole non era riconoscibile, viene meno l'unicità e l'interdipendenza delle singole condotte e per questo la motivazione è contraddittoria e comunque è priva di motivazione.
Inoltre il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere il vizio delle tegole una concausa, visto che si tratterebbe, invece, della causa primaria in considerazione del fatto che se le tegole non avessero avuto questo difetto non ci sarebbero state nemmeno le infiltrazioni, come sarebbe confermato dal fatto che una volta sostituite le tegole non si sarebbero più verificate infiltrazioni e gli attori non hanno più proceduto a sistemare la copertura.
Manca, poi, un vincolo di interdipendenza fra le singole condotte, come ha ammesso lo stesso giudice di primo grado nel momento in cui ha escluso che l'appaltatore ed il DL debbano rispondere per i vizi delle tegole.
Infine mancherebbe anche la solidarietà tra il DL e l'appaltatore, in quanto l'intervento del primo è successivo al contratto tra i committenti e l'impresa e non è stato provato che l'arch. avesse il potere di cambiare Pt_1
i materiali.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva:
- che all'esito del giudizio di primo grado è stato accertato che il difetto delle tegole era da considerarsi la causa primaria delle infiltrazioni, tanto che nei rapporti interni alla produttrice delle tegole è stata attribuita la percentuale dell'80% del danno, anche in virtù del fatto che al momento della posa del manto di copertura non era possibile accorgersi del difetto delle tegole;
- che, a seguito degli accertamenti tecnici e per le ragioni sopra esposte, è stato, comunque, rilevato la non corretta posa in opera del manto sottostante alle tegole, atteso che la funzione impermeabilizzante non era stata soddisfatta e che nel tempo i problemi si sarebbero aggravati;
- che, conseguentemente, una volta confermata la pluralità di concause, derivanti da responsabilità differenti e con diversa incidenza, non può venire una responsabilità solidale;
- che, citando una recente sentenza della Suprema Corte in materia, si rileva che “l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, sicché ricorre tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzie del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi (Cass.,
18 sez. 3, 13/5/2021, n. 12957), sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel capo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. Deve, infatti, escludersi, a norma dell'art. 41, secondo comma, c.p., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni (Cass., 7/6/2006, n. 13272; Cass., 8/8/2007, n.
17397; Cass., 9/8/2007, n. 17475). L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. va intesa in senso relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o corpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno (Cass., sez. 3,
25/9/2014, n. 20192; Cass., 24/9/2015, n. 18899; Cass., sez. 1, 21/6/2013, n. 15687; ciò accade anche nell'ipotesi in cui la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile - contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino alle restituzioni, vedi Cass., sez. 1, 1/3/2024, n. 5519; anche con riferimento a più contratti diversi cfr. Cass., sez. L, 9/9/2021, n. 24405). La norma di cui all'art. 2055 c.c., quindi, si coniuga con l'esigenza di tutela del danneggiato contro il rischio dell'insolvenza di uno dei danneggianti” (cfr. in motivazione, di recente Cass. 16.1.2025 n.1116).
5) Sul concorso di colpa del creditore. Erroneità della decisione.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale escluso il concorso di colpa degli attori, i quali non avrebbero immediatamente denunciato il danno da infiltrazione, senza tener conto che è stato accertato che il già nell'anno 2011 era venuto a conoscenza delle infiltrazioni e che aspettando il CP_2
2014 per convocare il DL al fine di far esaminare il tetto avrebbe dato dimostrazione che in quel frattempo la membrana impermeabilizzante avrebbe assolto alla sua funzione.
Di conseguenza l'appellante non sarà tenuta a rispondere dei danni nel frattempo maturati.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva
- che la circostanza che il abbia coinvolto il DL solo nell'anno 2014 e non prima non ha in realtà CP_2
inciso sulla quantificazione del danno, atteso quanto sopra esposto in ordine alle conclusioni del CTU;
- che infatti i lavori che sono stati ritenuti necessari (e cioè Allestimento di impianto di cantiere Euro 1.000,00;
Formazione di ponteggio Euro 6.500,00; Formazione e di castello di tiro Euro 900,00; Rimozione del manto di tegole Euro
3.840,00; Rimozione dei listelli ferma tegola Euro 1.800,00; Rimozione della membrana traspirante Euro 500,00; Fornitura
19 e posa in opera di membrana traspirante, nastro adesivo guarnizione punto chiodo Euro 1.500,00; Fornitura e CP_7 posa listelli in legno Euro 2.000,00; Fornitura e posa in opera di manto di tegole marsigliesi Euro 7.040,00; Tinteggiatura del soffitto stanza piano terra Euro 300,00; Sostituzione del controsoffitto in cartongesso sottotetto Euro 1.600,00) sono i medesimi che sarebbe stati eseguiti anche se le infiltrazioni fossero state tempestivamente denunciate proprio in virtù della cattiva esecuzione delle opere;
- che, infine, se anche la membrana, posta a protezione del solaio, avesse inizialmente “assolto alla sua funzione”, ciò non toglie che la medesima viene posta per durare quanto il tetto e quindi deve fornire la sua funzione impermeabilizzante nel tempo.
6) Sulla mancata applicazione del principio di proporzionalità
L'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il Tribunale applicato il regime di proporzionalità dopo che la stessa parte attrice aveva ammesso di non aver fatto alcun lavoro sul tetto, atteso che il fenomeno infiltrativo non era peggiorato. Se per 12 anni il tetto non aveva subito peggioramenti, forse non sarebbe corretto procedere alla sua ristrutturazione, anche in considerazione del fatto che il CTU, nell'ambito della seconda perizia, non era ritornato ad esaminare il tetto. L'importo riconosciuto avrebbe dovuto essere rideterminato.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva
- che, una volta accertato che il tetto non è stato realizzato in modo corretto in quanto si sono venute a determinare delle infiltrazioni e che, malgrado i tentativi posti in essere dagli allora attori di trovare una soluzione stragiudiziale al problema (sia prima dell'introduzione del procedimento di ATP, sia nel corso del medesimo, sia, infine, dopo il deposito della relazione e prima dell'introduzione del giudizio di cognizione) le parti non sono addivenute ad un accordo, la copertura deve essere sistemata, provvedendo alla sostituzione dei singoli elementi (tegole, telo impermeabilizzante e listelli di sostegno), che sono stati ritenuti come non adeguati/conformi ed hanno contribuito, ognuno con diversa incidenza, al danno;
- che è evidente che, se il telo ed i listelli devono essere tutti sostituiti, in quanto i listelli non sono stati posizionati secondo la buona norma dell'arte ed il telo impermeabile, anche a prescindere dall'erroneo montaggio, una volta tolti i listelli, risulterebbe bucato, in relazione alle tegole è non possibile sapere in anticipo quante risulteranno fessurate e quindi, atteso che quelle esaminate non sono risultate idonee a non far infiltrare l'acqua piovana, la fornitura deve essere completa per realizzare la nuova opera in modo corretto e secondo quanto all'epoca commissionato dai proprietari, come d'altra parte convenuto dalla stessa appellante nella sue osservazioni alla CTU (cfr. pag.5 “Nella relazione non è evidenziata la modalità di
20 quantificazione della fornitura delle tegole da sostituire. Durante i sopralluoghi infatti la quasi totalità delle tegole è risultata danneggiata, ci si chiede quindi se la sostituzione del 60% delle tegole sarà sufficiente alla risoluzione del problema”).
7) Incomprensibilità della conclusione e della decisione assunta e della condanna. Indeterminatezza.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale reso una pronuncia di condanna non comprensibile a) nella parte in cui aggiunge un costo pari al 4% sull'importo a consuntivo dei lavori eseguiti;
b) in ordine al conteggio degli interessi e della rivalutazione, che ha fatto decorrere per il DL (e per l'appaltatore) “solo fino all'ammontare della somma dai medesimi dovuta”.
Inoltre il Tribunale ha riconosciuto le spese di ATP, quando poi è emerso che non sussisteva alcuna urgenza, visto che i lavori non sono stati eseguiti.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva
- che nel dispositivo il giudice di prime cure ha statuito “Accoglie la domanda proposta da parte attrice
e per l'effetto condanna i convenuti e la terza chiamata in solido tra loro a corrispondere agli attori, in solido tra loro: la somma di euro 26.980,00 oltre IVA;
le spese per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione da parte di un tecnico abilitato, per un costo corrispondente al 4% calcolato sull'importo a consuntivo dei lavori eseguiti;
le spese di CTU sostenute dagli attori nel procedimento per accertamento tecnico preventivo pari ad euro 3.540,00 per onorario CTU, oltre IVA e cassa e ad euro 1.371,00 per spese degli esami di laboratorio. Somme tutte da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione di CTU resa in sede di ATP e degli interessi nella misura legale, calcolati come precisato nella parte motiva”, precisando in parte motiva, nelle c.d. conclusioni, che “La somma riconosciuta come dovuta va maggiorata della rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione di CTU resa in sede di ATP e degli interessi nella misura legale. Detti interessi decorrono: sulla somma di anno in anno rivalutata, quanto alla terza chiamata, che risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale;
dalla data della domanda quanto al e alla che rispondono a titolo di responsabilità contrattuale. Essendo maggiore l'entità CP_4 Pt_1
dei primi, i due convenuti risponderanno di detti accessori in concorso con la terza chiamata solo fino all'ammontare della somma dai medesimi dovuta”;
- che, conseguentemente, da tale statuizione deriva:
a) che è stato determinato l'importo capitale, sul quale deve essere aggiunta l'iva ed il 4% per spese tecniche (che, se nell'eventualità quest'ultimi oneri risultassero maggiori all'esito dei lavori, gli attuali appellati potranno chiederli a titolo di differenza);
21 b) che il complessivo importo, come sopra determinato, dovrà essere anno per anno rivalutato e maggiorato degli interessi legali dalla data della CTU depositata nel procedimento di ATP per la soc.
e dalla data della notifica della citazione per gli altri 2 convenuti: nei rapporti Controparte_1 interni, pertanto, il DL sarà tenuto al pagamento del 10% dell'importo capitale rivalutato e maggiorato degli interessi legali derivante dal conteggio effettuato alla data del secondo termine (data della domanda);
- che il procedimento di ATP è stato necessario, nonché propedeutico alla successiva fase di cognizione, in quanto ha permesso di accertare le cause del danno e determinare i costi per risolverle,
e quindi, in caso di successivo giudizio di merito, devono essere poste a carico della parte soccombente (cfr. Cass. 19.7.2013 n.21085 in motivazione: “In questo senso la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui "le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c." (Cass. n. 9735/2020; n. 14268/2017)”).
B) APPELLO della soc. Controparte_1
La soc. impugna la sentenza gravata sulla base di sei motivi. Controparte_1
1) Sulla nullità dell'atto di citazione
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale respinto l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, malgrado parte attrice avesse omesso di indicare i fatti su cui basava la sua responsabilità, facendo altresì un generico richiamo agli argomenti di diritto ed impendendo così un'adeguata difesa.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte, riportandosi a quanto già esposto in ordine all'eccezione di nullità avanzata dall'altra appellante, ribadisce:
- che, come già evidenziato nella sentenza impugnata, nell'atto di chiamata in causa del terzo gli attori CP_ avevano specificato che l'estensione del giudizio nei confronti della era derivato Controparte_1
dal fatto che nel procedimento di ATP era stato accertato “che le cause riscontrate nella cagione dei danni infiltrativi… riguarda(va) la qualità delle tegole usate dall'appaltatore, che inequivocabilmente evidenzia(va)no numerose fessurazioni e rotture nel bordo laterale curvato… e, pertanto, da un difetto di produzione da parte della … “Per i siffatti motivi, gli istanti hanno a loro volta interesse ad estendere ed Controparte_1
integrare il contraddittorio alla predetta in persona del legale rappresentate Controparte_11
22 pro-tempore, intendendo formulare, nei suoi confronti, domanda di risarcimento dei danni a titolo extracontrattuale, per l'ipotesi in cui siano accertati vizi e difetti delle tegole fornite”;
- che, pertanto, la causa petendi ed il petitum risultavano chiaramente delineati.
2) Sulla prescrizione
L'appellante censura la sentenza impugnata con riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 1667 e 1669
c.c. sostenendo «Né appare condivisibile quanto affermato dal Tribunale nella sentenza (pag. 5 capoverso 6) secondo cui le eccezioni di decadenza e prescrizione potrebbero avere una incidenza pratica “solo laddove il avesse sollevato la relativa eccezione». CP_4
La Corte osserva che la censura è priva di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è stata respinta l'eccezione di prescizione applicando la disciplna dell'art. 2043 c.c.
3) Sulla responsabilità ex art.2043 c.c.
L'appellante rileva che, se anche la sua responsabilità venga ricondotta all'art.2043 c.c., come indicato nella sentenza impugnata, ugualmente la sentenza sarebbe erronea in quanto non sarebbe stata accertata la colpa del produttore, né il nesso di causalità tra il prodotto venduto e le infiltrazioni lamentate.
Innanzitutto sarebbe erronea la lettura data dal giudice di prime cure ai risultati delle analisi espletate dal laboratorio DICCA, che aveva accertato l'idoneità del prodotto venduto, come è dimostrato dal fatto che altrimenti tutte le tegole presenterebbero rotture e nel tempo si sarebbero determinate altre infiltrazioni.
Inoltre non sarebbe stato accertato il nesso di causalità tra le tegole ed il danno, anche in considerazione che era emerso che quasi nell'immediatezza gli attori avevano fatto intervenire terzi sul tetto.
In ogni caso era onere degli attori dimostrare la responsabilità della società produttrice.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva
- che il CTU, a seguito dell'esame di alcune tegole prese a campione, ha accertato l'esistenza di fessurazioni e rotture delle tegole;
- che, a prescindere dalle risultanze delle analisi condotte dal laboratorio DICCA che comunque ingiustificatamente non ha proceduto alle ulteriori indagini richieste (migrografie ed indagini chimiche del laterizio) e dalla questione della carenza di acqua, ciò non toglie che obiettivamente a distanza di pochi anni
23 dalla loro posa le tegole presentavano numerose fessurazioni laterali, dalle quale provenivano le infiltrazioni;
- che, inoltre, la carenza d'acqua nella composizione delle tegole in ogni caso con il tempo avrebbe determinato delle vere e proprie rotture, come rilevato dal citato laboratorio, specie in una zona come quella per cui è causa, che ha un clima sub-mediterraneo di transizione all'Appennino, con forti precipitazioni e soggetta a nevicate (cfr. pag.41 CTU, in relazione alle conclusioni del laboratorio DICCA: “…L'effetto di questa carenza (molto ridotta) di acqua nella pasta base è all'origine delle fessure riscontrate, compatibili con gli standard tecnici in quanto non passanti, ma potenzialmente presenti, nella forma di fessure o microfessure, anche nello spessore della tegola o in posizione sub-superficiale, specialmente nelle zone dei sormonti e nelle zone di spigolo e di forte curvatura. Tali irregolarità, non visibili esternamente né riscontrabili con alcuna indagine, sono destinate a manifestarsi con rotture anomale quando la tegola, nel corso della sua vita, viene sottoposta a sollecitazioni meccaniche per vento, neve o ghiaccio”);
- che, in ogni caso, il CTU ha risposto alle suddette osservazioni, disattendole (cfr. CTU in ATP, nella parte resa in relazione alle osservazioni del ctp della soc. pagg.60-61: “La C.T.P. evidenziando le risultanze delle Controparte_1 pove effettuate dal laboratorio DICCA, sottolinea che le tegole fornite dalla non presentano anomalie Controparte_12
e la qualità dei materiali è coerente con gli standard richiesti. Conclude, infine, che le infiltrazioni d'acqua sono dovute alla posa non corretta che, unitamente al complesso di anomalie evidenziate nella realizzazione dell'intervento, ha innescato una serie di fenomeni degenerativi che ha interessato gli elementi di laterizio della copertura, compromettendo il funzionamento globale del tetto.
Tali anomalie secondo la C.T.P. sarebbero costituite da:
non sufficiente fissaggio delle tegole, data la pendenza delle falde (il corretto fissaggio, infatti, ha proprio lo scopo di evitarne lo spostamento causato dal vento, da vibrazioni e da dilatazioni termogrimetriche
l'utilizzo di chiodi metallici per il fissaggio della prima fila di tegole, la cui ossidazione determina un'espansione del corpo metallico inducendo un'incongrua sollecitazione a livello meccanico dell'elemento in laterizio
eventuale non corretta foratura e battitura dei chiodi di fissaggio che potrebbe aver provocato microcavillature - non visibili ad occhio nudo - rendendo le tegole impermeabili
un utilizzo non corretto della malta di fissaggio degli elementi di colmo e displuvio, posta in tutto lo spazio sottostante i coppi, che può aver causato infiltrazioni per capillarità nella massa della malta
l'assenza di una corretta ventilazione del sottomanto che ne avrebbe garantito l'efficienza e l'affidabilità.
“Pur ritenendo utile un più completo fissaggio delle tegole del manto, la scrivente sottolinea di aver esaminato più volte la copertura, sia direttamente sia tramite la documentazione fotografica, e di non aver individuato, per quanto è stato possibile, problematicità relativamente alla posa delle tegole. La fila di tegole fissata mediante chiodi in metallo è quella posta in corrispondenza dello sporto di gronda, pertanto, eventuali danni alle tegole in questa sede non avrebbero potuto provocare le infiltrazioni all'interno dell'immobile del Ricorrente.
24 La scrivente, come ha già evidenziato nella relazione, sottolinea che non è stato possibile accertare la corretta posa degli elementi di colmo e displuvio in quanto ciò avrebbe comportato parziali demolizioni del manto.
Infine, la scrivente ha ritenuto necessaria la sostituzione delle sole tegole che risultano danneggiate in quanto, al di là delle risultanze delle prove del laboratorio DICCA, la maggior parte di esse presentano inequivocabilmente rotture e fessurazioni.”).
4) Sul quantum, indeterminatezza della condanna
L'appellante censura la sentenza impugnata anche in relazione al danno per cui è stata pronunciata condanna, che comprenderebbe l'intero rifacimento del tetto, in considerazione di ipotetico suo aggravamento, quando era stata la stessa controparte ad ammettere di non aver ancora provveduto in mancanza di aggravamento, dopo che era stata sostituita nell'anno 2016 la prima fila delle tegole.
Inoltre il Tribunale avrebbe ancorato il pagamento del corrispettivo all'esecuzione delle opere.
L'esame del motivo rimane assorbito in forza quanto già esposto in relazione ai motivi di appello dell'arch.
Pt_1
5) Sulla mancata applicazione dell'art.1227 c.c.
La sentenza sarebbe errata nella parte in cui era stato escluso un concorso di colpa degli attori, malgrado sia stato provato che fin dall'anno 2011 gli stessi si fossero accorti del problema, per cui sarebbe stato più facile e meno oneroso se l'intervento avveniva tempestivamente. Nel caso di specie, invece, gli attori hanno posticipato l'azione, sottacendo anche il vero momento della scoperta.
Il motivo deve essere rigettao in forza di quanto esposto in relazione del quinto motivo dell'arch. Pt_1
6) Accertamento delle responsabilità
Infine la sentenza impugnata sarebbe errata anche nella quantificazione delle percentuali di responsabilità, in quanto l'importo del danno è stato attribuito all'80% alla produttrice delle tegole, senza tener conto che la maggiore efficienza causale era da attribuirsi all'impresa che aveva provveduto al montaggio del tetto, per cui al massimo alla produttrice delle tegole poteva essere imputata la percentuale del 20%.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva che, come affermato nella CTU effettuata nel corso del procedimento di cognizione ordinaria, “le rotture anomale nelle tegole, una volta verificatesi, hanno aperto la strada al passaggio
25 dell'acqua, sia meteorica sia derivante dal processo di scioglimento della neve accumulatasi sopra il tetto in occasione di nevicate”, tanto che dopo circa 15 minuti di bagnamento l'acqua si era infiltrata al di sotto del manto delle tegole (cfr. pag.12). Atteso che le tegole devono svolgere la funzione primaria di copertura e conseguentemente di impedimento a problemi infiltrativi, si ritiene che la percentuale di responsabilità
“interna” tra i singoli soggetti sia stata correttamente determinata, una volta ritenuto che le CTU espletate siano, a loro volta, corrette.
Tanto premesso, entrambi gli appelli devono essere respinti.
Per il principio della soccombenza e la soc. in solido tra di loro, devono Parte_1 Controparte_1 essere condannate alla refusione a favore della parte appellata delle spese di questo grado del giudizio, la cui liquidazione viene effettuata in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 55/2014, nei valori medi, tenuto conto del valore (da € 26.000,00 ad € 52.000,00), e quindi in euro 2.058,00 per fase studio, euro
1.418,00 per fase introduttiva, euro 3.045,00 per fase istruttoria ed euro 3.470,00 per fase decisionale, per complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
Compensa integralmente le spese tra e e , attesa la mancata CP_4 Controparte_2 CP_3 costituzione in giudizio del primo.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che gli appelli sono stati integralmente rigettati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in ordine alle impugnazioni proposte da e da alla sentenza del Tribunale di Genova Parte_1 Controparte_1
1) respinge entrambi gli appelli e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) dichiara tenute e condanna entrambe le parti appellanti, in solido tra di loro, a rifondere, a favore della parte appellata, le spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
3) compensa integralmente le spese tra e e;
CP_4 Controparte_2 CP_3
26 4) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma
1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che entrambi gli appelli sono stati integralmente rigettati.
5) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
6) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 12/6/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Riccardo Baudinelli
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