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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7179/2024 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7179/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/06/2024 da
nata a [...], cittadina italiana, con l'avv. Parte_1
Franca Baracco
e
nato a [...] il [...], cittadino italiano, con l'avv. Franca Baracco Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Durban – Sud
Africa il 15.08.1998, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Albignasego al n. 5, parte
II, serie C,
- ordinare all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della sentenza;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI:
1- Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Persona_1
prevalente presso la madre, signora I genitori eserciteranno la potestà in modo Parte_1
condiviso, concordando tra loro le decisioni di maggior interesse inerenti le scelte scolastiche, i trattamenti sanitari e le attività ricreative nel rispetto delle inclinazioni naturali della figlia. A ciascuno dei genitori è riservata l'ordinaria amministrazione per il periodo di tempo in cui la figlia rimarrà presso l'uno o l'altro. Resta fermo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza ai fini dell'effettività dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2- I genitori si impegnano a garantire la libertà di rapporti della figlia con entrambi. Il padre avrà ampio diritto di frequentazione e di visita ed indicativamente, salvo diverso preventivo accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori ed agli impegni scolastici e ricreativi della figlia, potrà restare e tenere con sé -due settimane anche non consecutive durante le vacanze Per_1
estive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, dando la preferenza, in caso di disaccordo, alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari;
- una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, negli anni pari, dal 24 dicembre sino al 31 dicembre pomeriggio, negli anni dispari dal
31 dicembre al rientro a scuola;
- tre giorni durante le vacanze pasquali.
3- Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_2 Pt_1 Per_1
e entro il giorno 6 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), ovvero euro 200,00 Per_2
(duecento/00) per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, dalla data del deposito di questo ricorso, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova.
4- Per quanto riguarda le spese di questo procedimento, le parti si impegnano solidalmente, tuttavia, in base alle loro intese provvederà il signor . Pt_2
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Parte_2
15.08.1998 a Durban – Sud Africa, matrimonio trascritto nei registri di stato civile del comune di
Albignasego al n. 5, parte II, serie C dell'anno 1999 e dall'unione matrimoniale sono nati i figli Per_2
(nato a [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]). Per_1
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova il
24.07.2020 e la separazione è stata omologata in pari data.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte Parte_1
è nata in [...], le parti hanno contratto matrimonio a Duran-Sud Africa e i figli sono
[...]
residenti in [...]con la madre), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia atteso che risiede in Albignasego Parte_2
alla via Santa Lucia n. 7.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 08.06.2024. Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 5 Reg. UE n. 1259/2010 prevede che i coniugi possono designare la legge dello Stato di cittadinanza, o dell'ultima residenza abituale o del foro. Nel caso de quo, le conclusioni del ricorso congiunto sottoscritto dalle parti sono state formulate sulla base della legge italiana, scelta come legge applicabile e confermata con la sottoscrizione della memoria depositata in data 03.12.2024.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo l'art. 10 del Regolamento 1111/2019 stabilisce che: “1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti: a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore.
2. L'accordo di scelta del foro ai sensi paragrafo 1, lettera b), punto i), ha forma scritta, è datato e firmato dalle parti o è messo agli atti dell'autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo è equivalente alla forma scritta. Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l'autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro accordo è considerato implicito”. Nel caso di specie tutte le condizioni di cui al punto a) sono soddisfatte e, in ogni caso, le parti hanno liberamente convenuto di rivolgersi al Giudice Italiano (cfr. memoria depositata in data 03.12.2024).
Risulta, pertanto, la competenza del Giudice italiano e l'applicabilità della legge italiana. Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, l'art. 4 consente alle parti di “… convenire che siano competenti a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari la o le autorità giurisdizionali seguenti di uno Stato membro: a) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente;
b) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti”, c) per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi: i) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale;
o ii) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno. Le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) devono risultare soddisfatte al momento della conclusione dell'accordo relativo all'elezione del foro o nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. La competenza conferita dall'accordo
è esclusiva, salvo che le parti non dispongano diversamente.
2. L'accordo relativo all'elezione del foro è concluso per iscritto. Si considera forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
3. Il presente articolo non si applica nelle controversie concernenti un'obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni”. La scelta del foro operata dalle parti sottoscrivendo il ricorso introduttivo e confermata con la sottoscrizione della memoria da ultimo depositata in data 03.12.2024, consente quini di ritenere la competenza del Giudice adito per il contributo al mantenimento del figlio maggiore e anche della figlia minore (posto che nel caso non vi è controversia) ai sensi del precitato art. 4 del Regolamento
CE n. 4/2009.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 stabilisce in via generale l'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del creditore, tuttavia l'art. 7 consente alle parti di designare ai fini di un procedimento specifico in un dato Stato, quale legge applicabile a un'obbligazione alimentare la legge di tale Stato. Peraltro anche in base all'art. 4 è applicabile la legge italiana, atteso che la domanda è proposta anche dalla creditrice e la norma stabilisce che se il creditore ha adito il Giudice dello Stato dove il debitore è residente si applichi la legge del foro (“…, qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro”). Sussiste pertanto, nel caso di specie, la competenza del Giudice italiano e si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nata il [...]), Per_1
minore e non economicamente autosufficiente, e (nato il [...]) maggiorenne non Per_2
economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
il 15.08.1998 a Durban – Sud Africa, matrimonio trascritto nei registri di stato civile del
[...] comune di Albignasego al n. 5, parte II, serie C dell'anno 1999;
2. ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7179/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/06/2024 da
nata a [...], cittadina italiana, con l'avv. Parte_1
Franca Baracco
e
nato a [...] il [...], cittadino italiano, con l'avv. Franca Baracco Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Durban – Sud
Africa il 15.08.1998, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Albignasego al n. 5, parte
II, serie C,
- ordinare all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della sentenza;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI:
1- Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Persona_1
prevalente presso la madre, signora I genitori eserciteranno la potestà in modo Parte_1
condiviso, concordando tra loro le decisioni di maggior interesse inerenti le scelte scolastiche, i trattamenti sanitari e le attività ricreative nel rispetto delle inclinazioni naturali della figlia. A ciascuno dei genitori è riservata l'ordinaria amministrazione per il periodo di tempo in cui la figlia rimarrà presso l'uno o l'altro. Resta fermo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza ai fini dell'effettività dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2- I genitori si impegnano a garantire la libertà di rapporti della figlia con entrambi. Il padre avrà ampio diritto di frequentazione e di visita ed indicativamente, salvo diverso preventivo accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori ed agli impegni scolastici e ricreativi della figlia, potrà restare e tenere con sé -due settimane anche non consecutive durante le vacanze Per_1
estive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, dando la preferenza, in caso di disaccordo, alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari;
- una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, negli anni pari, dal 24 dicembre sino al 31 dicembre pomeriggio, negli anni dispari dal
31 dicembre al rientro a scuola;
- tre giorni durante le vacanze pasquali.
3- Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_2 Pt_1 Per_1
e entro il giorno 6 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), ovvero euro 200,00 Per_2
(duecento/00) per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, dalla data del deposito di questo ricorso, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova.
4- Per quanto riguarda le spese di questo procedimento, le parti si impegnano solidalmente, tuttavia, in base alle loro intese provvederà il signor . Pt_2
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Parte_2
15.08.1998 a Durban – Sud Africa, matrimonio trascritto nei registri di stato civile del comune di
Albignasego al n. 5, parte II, serie C dell'anno 1999 e dall'unione matrimoniale sono nati i figli Per_2
(nato a [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]). Per_1
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova il
24.07.2020 e la separazione è stata omologata in pari data.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte Parte_1
è nata in [...], le parti hanno contratto matrimonio a Duran-Sud Africa e i figli sono
[...]
residenti in [...]con la madre), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia atteso che risiede in Albignasego Parte_2
alla via Santa Lucia n. 7.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 08.06.2024. Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 5 Reg. UE n. 1259/2010 prevede che i coniugi possono designare la legge dello Stato di cittadinanza, o dell'ultima residenza abituale o del foro. Nel caso de quo, le conclusioni del ricorso congiunto sottoscritto dalle parti sono state formulate sulla base della legge italiana, scelta come legge applicabile e confermata con la sottoscrizione della memoria depositata in data 03.12.2024.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo l'art. 10 del Regolamento 1111/2019 stabilisce che: “1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti: a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore.
2. L'accordo di scelta del foro ai sensi paragrafo 1, lettera b), punto i), ha forma scritta, è datato e firmato dalle parti o è messo agli atti dell'autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo è equivalente alla forma scritta. Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l'autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro accordo è considerato implicito”. Nel caso di specie tutte le condizioni di cui al punto a) sono soddisfatte e, in ogni caso, le parti hanno liberamente convenuto di rivolgersi al Giudice Italiano (cfr. memoria depositata in data 03.12.2024).
Risulta, pertanto, la competenza del Giudice italiano e l'applicabilità della legge italiana. Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, l'art. 4 consente alle parti di “… convenire che siano competenti a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari la o le autorità giurisdizionali seguenti di uno Stato membro: a) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente;
b) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti”, c) per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi: i) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale;
o ii) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno. Le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) devono risultare soddisfatte al momento della conclusione dell'accordo relativo all'elezione del foro o nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. La competenza conferita dall'accordo
è esclusiva, salvo che le parti non dispongano diversamente.
2. L'accordo relativo all'elezione del foro è concluso per iscritto. Si considera forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
3. Il presente articolo non si applica nelle controversie concernenti un'obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni”. La scelta del foro operata dalle parti sottoscrivendo il ricorso introduttivo e confermata con la sottoscrizione della memoria da ultimo depositata in data 03.12.2024, consente quini di ritenere la competenza del Giudice adito per il contributo al mantenimento del figlio maggiore e anche della figlia minore (posto che nel caso non vi è controversia) ai sensi del precitato art. 4 del Regolamento
CE n. 4/2009.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 stabilisce in via generale l'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del creditore, tuttavia l'art. 7 consente alle parti di designare ai fini di un procedimento specifico in un dato Stato, quale legge applicabile a un'obbligazione alimentare la legge di tale Stato. Peraltro anche in base all'art. 4 è applicabile la legge italiana, atteso che la domanda è proposta anche dalla creditrice e la norma stabilisce che se il creditore ha adito il Giudice dello Stato dove il debitore è residente si applichi la legge del foro (“…, qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro”). Sussiste pertanto, nel caso di specie, la competenza del Giudice italiano e si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nata il [...]), Per_1
minore e non economicamente autosufficiente, e (nato il [...]) maggiorenne non Per_2
economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
il 15.08.1998 a Durban – Sud Africa, matrimonio trascritto nei registri di stato civile del
[...] comune di Albignasego al n. 5, parte II, serie C dell'anno 1999;
2. ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari