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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 16/12/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Sulmona
n. R.G. 2025/35
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 16/12/2025 , successivamente alle ore 14.02 , innanzi al Giudice EN NO, sono comparsi:
Per l'Avv.to/ti GIARDINO LUIGI oggi sostituito dall'Avv. Parte_1
NO LO
Per l'Avv.to/ti CERASOLI MARIANNA nessuno è comparso Controparte_1
L'Avv. LO si riporta all'atto introduttivo chiedendo all'integrale accoglimento, con il favore delle spese di lite.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti e alle conclusioni rassegnate.
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Terminata la discussione della causa, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
EN NO
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14.49 in assenza delle parti, viene riaperto il verbale e il Giudice provvede come da separato provvedimento di cui dà lettura.
Il Giudice
EN NO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. 35/25
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa EN NO, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 16.12.2025 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 35 del ruolo per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. promossa da:
P.IV ) con sede in Teverola Via Nazionale Appia snc (in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante domiciliata ai fini del presente atto in Termoli Parte_2 in Via Madonna delle Grazie n. 60, presso lo studio dell'Avv. Luigi Giardino del Foro di Larino
( , come da procura in atti;
Email_1
Attore
contro
(C.F. in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata ai sensi della legge regionale CP_2
14.2.2000 n. 9 ed in esecuzione della DGR n. 1043 del 19/12/2015, dagli Avv.ti Stefania Valeri e
MA Cerasoli dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo (PEC:
individuato quale domicilio digitale;
Email_2
Convenuta
Conclusioni: come precisate all'udienza odierna.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La società ha convenuto in giudizio la per sentire accogliere Parte_1 Controparte_1 le seguenti conclusioni “In Via principale e nel merito per i motivi di cui in espositiva che la società proprietaria del veicolo Toyota Yaris TG FN 390 ND condotto dal Sig. Parte_1 [...] ha subìto danni materiali a seguito dell'attraversamento repentino di un cervo di grosse Pt_3 dimensioni nella sede stradale in località Rocca Pia nei tempi e modi di cui in narrativa e per
l'effetto condannare a per i titoli di cui in premessa ovvero in applicazione dei canoni di cui all'art.
2052 c.c, la in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dei danni in favore di essa società quantificati in € 13.600,58, come da fattura delle riparazioni versata in atti quella diversa maggiore o minore somma che dovesse venire accertata in corso di causa. Condannarsi sempre, la , per tutte le causali in narrativa, alla Controparte_1 refusione delle spese sostenute per il trasporto in officina, alla differenza di valore e prezzo di vendita sul mercato del veicolo a seguito del sinistro refusione delle spese dovute al fermo tecnico del veicolo da determinarsi, all'occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c..”.
A fondamento delle conclusioni rassegnate ha addotto:
- che il 14/09/2022 ore 03,00 circa, il sig. , alla guida della Toyota Yaris Parte_4 targata TG FN 390 ND, di proprietà della con a bordo il Sig. Controparte_3
, mentre stava percorrendo la SS 17 in località ROCCA PIA al km 127,500, Persona_1
a velocità moderata entro i limiti imposti sia dalla strada che dovuti alla tarda, impattava con un cervo che, in particolare, urtava il lato sinistro sopra la ruota;
- che, nell'immediatezza dei fatti, il Sig. aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri i Pt_1 quali giunti sul posto, costatavano il decesso dell'animale e avvertivano il servizio veterinario e redigevano una relazione dettagliata con rilievi fotografici;
- che il veicolo, che aveva riportato ingenti danni, veniva riparato per un costo di € 13.600,08;
- di aver avanzato richiesta risarcitoria nei confronti di vari entri i quali, in via stragiudiziale, avevano declinato la competenza;
- che la legge L. 27 dicembre 1977 n. 968, e quella sulla caccia n. 157/1992 individuano le regioni quali amministrazioni responsabili per il risarcimento, le quali rispondono ai sensi dell'art. 2052 c.c.;
- che legittimata passiva è la in quanto ad essa spetta in via esclusiva la Controparte_1 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti;
- che la società ha subito danni patrimoniali pari a € 13.600,58 come da documentazione depositata in atti.
Da qui le conclusioni rassegnate.
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione Regionale, essendo i fatti in contestazione occorsi in zona ricadente all'interno del Parco Nazionale della Majella e lungo un tratto stradale del quale la medesima non è né proprietaria né custode o, in subordine, il rigetto della domanda CP_1 spiegata dall'attrice nei propri confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. A supporto delle conclusioni rassegnate ha dedotto:
- che il sinistro è avvenuto lungo la S.S. 17 nel Comune di Rocca Pia (AQ), in zona ricompresa all'interno del Parco Nazionale della Majella;
- la giurisprudenza della Suprema Corte su tale specifico aspetto si è consolidata nel ritenere che, all'interno dei Parchi Nazionali, la eventuale presenza faunistica non possa considerarsi frutto di negligenze della nello svolgimento dei compiti di gestione della fauna CP_1 selvatica e in particolare, di controllo di cui all'art. 19 della legge n. 157/92 ove si osservi la natura esclusiva dei poteri che la legge affida all'Ente Parco nel relativo territorio e con espresso riguardo alla fauna ivi stanziata;
- che la legge 6.12.1991 n. 349 - Legge quadro sulle aree protette - stabilisce (art. 11 comma 3), che “Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla fauna ed alla flora protette e ai rispettivi habitat”. In particolare sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali e che, prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, possono essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso;
- che i Parchi Nazionali di cui alla legge 394/91 non sono semplicemente “zone vietate alla caccia”, ma sono enti di diritto pubblico sottratti al controllo delle Regioni e sottoposti al controllo del Ministero dell'Ambiente;
- che, nel caso di specie, peraltro, la S.S. 17 “dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitica” è una Strada appartenente allo Stato che rientra nella competenza gestionale dell'ANAS e trova in quest'ultima l'unico soggetto titolare dei poteri di gestione, vigilanza, manutenzione, anche in merito alla progettazione e all'esecuzione degli interventi;
- che, nel merito, in base alle rappresentate circostanze, nulla avrebbe potuto fare la CP_1
Abruzzo per evitare l'impatto del veicolo con lo stesso animale selvatico lungo il tratto di strada interessato dall'evento, non essendo certamente esigibile in capo alla stessa il compito di recintare indistintamente tutte le aree regionali nelle quali vi è la presenza di animali selvatici;
- che sussiste, dunque, l'ipotesi del caso fortuito suscettibile, secondo giurisprudenza, di escludere la responsabilità della CP_1
- che non sussistono elementi di colpa.
Da qui le conclusioni svolte a cui, per brevità, si opera rinvio.
A tale udienza del 18.6.2025 parte attrice ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate e chiesto, in caso di accoglimento della preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del parco e dell'Anas. A scioglimento della riserva assunta all'udienza sopracitata, con ordinanza del 22.8.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, l'udienza odierna.
All'udienza odierna è comparsa solo parte attrice che ha precisato le conclusioni ai sensi e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda non può essere accolta difettando la legittimazione passiva della convenuta. CP_1
Non è contestato che il sinistro per cui è causa si è verificato all'interno del Parco Nazionale della
Majella al quale, in via stragiudiziale, parte attrice aveva richiesto, tra gli altri, il risarcimento del danno.
Sul punto, deve evidenziarsi che nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice aveva espressamente riferito di aver rivolto la propria richiesta all' “stante il territorio Controparte_4 ove era accaduto il sinistro” e, successivamente alla costituzione in giudizio della non ha CP_1 provveduto al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. limitandosi, in sede di udienza, a contestare genericamente le deduzioni avversarie chiedendo, in modo irrituale e in ogni caso tardivamente, di essere autorizzato a chiamare in causa l' e Controparte_4
l'ANAS.
2.1 Ciò posto deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, in modo costante, afferma che in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale, ente di diritto pubblico sottratto al controllo della e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente, la CP_1 legittimazione passiva rispetto all'azione risarcitoria proposta dal danneggiato compete non già alla ma all'ente Parco, al quale, è specificato, è riservata la funzione di controllo sulla fauna CP_1 selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del
1992, che fissano le competenze generali della nella suddetta materia. (v. Cass. 14951/2024). CP_1
Nella stessa pronuncia, in modo condivisibile, è specificato, inoltre che non “ha rilievo il fatto che la regione ha compiti generali di tutela della fauna e di selezione ecologica, poiché quei compiti generali attengono a finalità diverse dal controllo dei danni che la fauna selvatica può causare e che mirano piuttosto ad un contenimento della fauna ad altri fini. E dunque resta fermo che, qualora i compiti di prevenzione siano affidati ad un particolare ente, è quest'ultimo a doversi ritenere responsabile del danno.”.
La domanda deve, in conseguenza, essere rigettata difettando la legittimazione passiva dell'ente convenuto.
3. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto del valore della causa (scaglione 5.201-26.000), con esclusione della fase istruttoria e quella decisionale perché in concreto non svolte, con riduzione del compenso del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Rigetta la domanda;
➢ condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano nella misura di € 848,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Sulmona il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa EN NO
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegata a verbale.
Il Giudice
EN NO
n. R.G. 2025/35
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 16/12/2025 , successivamente alle ore 14.02 , innanzi al Giudice EN NO, sono comparsi:
Per l'Avv.to/ti GIARDINO LUIGI oggi sostituito dall'Avv. Parte_1
NO LO
Per l'Avv.to/ti CERASOLI MARIANNA nessuno è comparso Controparte_1
L'Avv. LO si riporta all'atto introduttivo chiedendo all'integrale accoglimento, con il favore delle spese di lite.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti e alle conclusioni rassegnate.
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Terminata la discussione della causa, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
EN NO
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14.49 in assenza delle parti, viene riaperto il verbale e il Giudice provvede come da separato provvedimento di cui dà lettura.
Il Giudice
EN NO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. 35/25
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa EN NO, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 16.12.2025 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 35 del ruolo per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. promossa da:
P.IV ) con sede in Teverola Via Nazionale Appia snc (in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante domiciliata ai fini del presente atto in Termoli Parte_2 in Via Madonna delle Grazie n. 60, presso lo studio dell'Avv. Luigi Giardino del Foro di Larino
( , come da procura in atti;
Email_1
Attore
contro
(C.F. in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata ai sensi della legge regionale CP_2
14.2.2000 n. 9 ed in esecuzione della DGR n. 1043 del 19/12/2015, dagli Avv.ti Stefania Valeri e
MA Cerasoli dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo (PEC:
individuato quale domicilio digitale;
Email_2
Convenuta
Conclusioni: come precisate all'udienza odierna.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La società ha convenuto in giudizio la per sentire accogliere Parte_1 Controparte_1 le seguenti conclusioni “In Via principale e nel merito per i motivi di cui in espositiva che la società proprietaria del veicolo Toyota Yaris TG FN 390 ND condotto dal Sig. Parte_1 [...] ha subìto danni materiali a seguito dell'attraversamento repentino di un cervo di grosse Pt_3 dimensioni nella sede stradale in località Rocca Pia nei tempi e modi di cui in narrativa e per
l'effetto condannare a per i titoli di cui in premessa ovvero in applicazione dei canoni di cui all'art.
2052 c.c, la in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dei danni in favore di essa società quantificati in € 13.600,58, come da fattura delle riparazioni versata in atti quella diversa maggiore o minore somma che dovesse venire accertata in corso di causa. Condannarsi sempre, la , per tutte le causali in narrativa, alla Controparte_1 refusione delle spese sostenute per il trasporto in officina, alla differenza di valore e prezzo di vendita sul mercato del veicolo a seguito del sinistro refusione delle spese dovute al fermo tecnico del veicolo da determinarsi, all'occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c..”.
A fondamento delle conclusioni rassegnate ha addotto:
- che il 14/09/2022 ore 03,00 circa, il sig. , alla guida della Toyota Yaris Parte_4 targata TG FN 390 ND, di proprietà della con a bordo il Sig. Controparte_3
, mentre stava percorrendo la SS 17 in località ROCCA PIA al km 127,500, Persona_1
a velocità moderata entro i limiti imposti sia dalla strada che dovuti alla tarda, impattava con un cervo che, in particolare, urtava il lato sinistro sopra la ruota;
- che, nell'immediatezza dei fatti, il Sig. aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri i Pt_1 quali giunti sul posto, costatavano il decesso dell'animale e avvertivano il servizio veterinario e redigevano una relazione dettagliata con rilievi fotografici;
- che il veicolo, che aveva riportato ingenti danni, veniva riparato per un costo di € 13.600,08;
- di aver avanzato richiesta risarcitoria nei confronti di vari entri i quali, in via stragiudiziale, avevano declinato la competenza;
- che la legge L. 27 dicembre 1977 n. 968, e quella sulla caccia n. 157/1992 individuano le regioni quali amministrazioni responsabili per il risarcimento, le quali rispondono ai sensi dell'art. 2052 c.c.;
- che legittimata passiva è la in quanto ad essa spetta in via esclusiva la Controparte_1 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti;
- che la società ha subito danni patrimoniali pari a € 13.600,58 come da documentazione depositata in atti.
Da qui le conclusioni rassegnate.
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione Regionale, essendo i fatti in contestazione occorsi in zona ricadente all'interno del Parco Nazionale della Majella e lungo un tratto stradale del quale la medesima non è né proprietaria né custode o, in subordine, il rigetto della domanda CP_1 spiegata dall'attrice nei propri confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. A supporto delle conclusioni rassegnate ha dedotto:
- che il sinistro è avvenuto lungo la S.S. 17 nel Comune di Rocca Pia (AQ), in zona ricompresa all'interno del Parco Nazionale della Majella;
- la giurisprudenza della Suprema Corte su tale specifico aspetto si è consolidata nel ritenere che, all'interno dei Parchi Nazionali, la eventuale presenza faunistica non possa considerarsi frutto di negligenze della nello svolgimento dei compiti di gestione della fauna CP_1 selvatica e in particolare, di controllo di cui all'art. 19 della legge n. 157/92 ove si osservi la natura esclusiva dei poteri che la legge affida all'Ente Parco nel relativo territorio e con espresso riguardo alla fauna ivi stanziata;
- che la legge 6.12.1991 n. 349 - Legge quadro sulle aree protette - stabilisce (art. 11 comma 3), che “Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla fauna ed alla flora protette e ai rispettivi habitat”. In particolare sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali e che, prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, possono essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso;
- che i Parchi Nazionali di cui alla legge 394/91 non sono semplicemente “zone vietate alla caccia”, ma sono enti di diritto pubblico sottratti al controllo delle Regioni e sottoposti al controllo del Ministero dell'Ambiente;
- che, nel caso di specie, peraltro, la S.S. 17 “dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitica” è una Strada appartenente allo Stato che rientra nella competenza gestionale dell'ANAS e trova in quest'ultima l'unico soggetto titolare dei poteri di gestione, vigilanza, manutenzione, anche in merito alla progettazione e all'esecuzione degli interventi;
- che, nel merito, in base alle rappresentate circostanze, nulla avrebbe potuto fare la CP_1
Abruzzo per evitare l'impatto del veicolo con lo stesso animale selvatico lungo il tratto di strada interessato dall'evento, non essendo certamente esigibile in capo alla stessa il compito di recintare indistintamente tutte le aree regionali nelle quali vi è la presenza di animali selvatici;
- che sussiste, dunque, l'ipotesi del caso fortuito suscettibile, secondo giurisprudenza, di escludere la responsabilità della CP_1
- che non sussistono elementi di colpa.
Da qui le conclusioni svolte a cui, per brevità, si opera rinvio.
A tale udienza del 18.6.2025 parte attrice ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate e chiesto, in caso di accoglimento della preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del parco e dell'Anas. A scioglimento della riserva assunta all'udienza sopracitata, con ordinanza del 22.8.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, l'udienza odierna.
All'udienza odierna è comparsa solo parte attrice che ha precisato le conclusioni ai sensi e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda non può essere accolta difettando la legittimazione passiva della convenuta. CP_1
Non è contestato che il sinistro per cui è causa si è verificato all'interno del Parco Nazionale della
Majella al quale, in via stragiudiziale, parte attrice aveva richiesto, tra gli altri, il risarcimento del danno.
Sul punto, deve evidenziarsi che nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice aveva espressamente riferito di aver rivolto la propria richiesta all' “stante il territorio Controparte_4 ove era accaduto il sinistro” e, successivamente alla costituzione in giudizio della non ha CP_1 provveduto al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. limitandosi, in sede di udienza, a contestare genericamente le deduzioni avversarie chiedendo, in modo irrituale e in ogni caso tardivamente, di essere autorizzato a chiamare in causa l' e Controparte_4
l'ANAS.
2.1 Ciò posto deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, in modo costante, afferma che in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale, ente di diritto pubblico sottratto al controllo della e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente, la CP_1 legittimazione passiva rispetto all'azione risarcitoria proposta dal danneggiato compete non già alla ma all'ente Parco, al quale, è specificato, è riservata la funzione di controllo sulla fauna CP_1 selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del
1992, che fissano le competenze generali della nella suddetta materia. (v. Cass. 14951/2024). CP_1
Nella stessa pronuncia, in modo condivisibile, è specificato, inoltre che non “ha rilievo il fatto che la regione ha compiti generali di tutela della fauna e di selezione ecologica, poiché quei compiti generali attengono a finalità diverse dal controllo dei danni che la fauna selvatica può causare e che mirano piuttosto ad un contenimento della fauna ad altri fini. E dunque resta fermo che, qualora i compiti di prevenzione siano affidati ad un particolare ente, è quest'ultimo a doversi ritenere responsabile del danno.”.
La domanda deve, in conseguenza, essere rigettata difettando la legittimazione passiva dell'ente convenuto.
3. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto del valore della causa (scaglione 5.201-26.000), con esclusione della fase istruttoria e quella decisionale perché in concreto non svolte, con riduzione del compenso del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Rigetta la domanda;
➢ condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano nella misura di € 848,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Sulmona il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa EN NO
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegata a verbale.
Il Giudice
EN NO