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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/06/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Concetta Pappalardo Consigliere
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1384/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] in data [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
MINARDI SALVATORE presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] in data [...] Controparte_1
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
DALPONTE ANDREA, presso lo studio del quale in VIALE LUTTI 10 38066 Riva del
Garda è elettivamente domiciliato;
1 APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito LLudienza del 22.05.2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso depositato il 23.10.2024 ha posposto appello Parte_2
avverso la sentenza n. 1007/24 depositata dal Tribunale di Ragusa il 6 giugno 2024, sentenza che ha statuito come segue:
- ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
- ha rigettato la domanda di mantenimento avanzata dalla;
Parte_1
- ha dichiarato l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalle parti;
- ha condannato la ricorrente alla parziale rifusione delle spese di lite in favore LLRI, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
Non soddisfatta LLesito del giudizio, ha proposto appello Parte_1
avverso la predetta sentenza chiedendone per le ragioni di cui si darà conto nella parte motiva.
si è costituito ed ha chiesto il rigetto LLimpugnazione Parte_2
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 22.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo impugna la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha rigettato la domanda di mantenimento da essa proposta nei confronti di nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi. Parte_2
La assume che la decisione del primo giudice è errata laddove ha omesso di Pt_2
considerare che ciò che rileva ai fini del mantenimento non sarebbe il tenore di vita
2 goduto in costanza di matrimonio ma il contributo fornito dal richiedente, e quindi da essa al patrimonio familiare. Pt_2
L'appello è palesemente infondato. Invero quanto ai presupposti per il riconoscimento LLassegno di mantenimento l'orientamento consolidato della suprema Corte di cassazione (da ultimo Cassazione civile sez. I - 07/01/2025, n. 234) afferma che l'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è correlato al tenore di vita ed è privo della componente compensativa, consistendo nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri (art 156 c.c.).
Ciò posto, nulla essendo dato sapere sul tenore di vita coniugale, non rileva la lamentata mancata valorizzazione del presunto contributo fornito dall'appellante alla vita familiare, anche considerato che la ha redditi propri adeguati e non squilibrati in negativo Pt_2
rispetto a quelli del coniuge. Circostanze queste ampiamente valorizzate dal primo giudice laddove ha evidenziato che ha una pensione pari a 6700 euro Parte_1
annui e che la differenza con il (modesta avendo lui un reddito di circa11000 CP_1
euro annui) è compensata dagli oneri di locazione che questi affronta (laddove la Pt_2
abita nella casa coniugale in comproprietà).
L'appello è del pari palesemente infondato, ai limiti LLinammissibilità, nella parte in cui insiste per l'assegnazione della casa coniugale senza confrontarsi con la pertinente motivazione del giudice di primo grado allorché fa proprio il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che ancòra l'assegnazione della casa alle esigenze della prole al mantenimento LLhabitat domestico.
L'appello è palesemente infondato anche nella parte in cui contesta la condanna alle spese operata dal primo giudice, condanna che ben si giustifica in base alla regola della soccombenza (prevalente essendo stata la soccombenza della anche in sede di Pt_2
reclamo ex art. 708 cpc)
Le spese del grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e LLattività difensiva effettivamente svolta.
Alla soccombenza nel grado segue la condanna al pagamento delle relative spese di
3 lite in favore LLRI (essendo il ammesso al beneficio di Stato). CP_1
Sante il rigetto LLappello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (vedasi
Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8982: “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo LLappellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento LLeventuale successiva attività di recupero del contributo).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da avverso la sentenza n. 1007/24 del Tribunale di Ragusa, Parte_1 rigetta l'appello.
Condanna al pagamento delle spese processuali del grado in Parte_1 favore LLerario da liquidarsi come segue: euro 919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase di trattazione ed euro 1701 per la fase decisoria, per complessivi euro 5077oltre iva cpa e spese generali.
Dà atto, ai sensi LLart. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto".
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Corte, il 29/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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