Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1616
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto invalide le notifiche delle cartelle di pagamento effettuate a mani di persona diversa dal destinatario per mancanza della prova dell'inoltro della raccomandata informativa, ma ha considerato sanate tali nullità dalla successiva notifica delle intimazioni di pagamento non impugnate.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti azionati

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento notificate in data successiva abbiano interrotto il termine di prescrizione e che l'omessa impugnazione delle stesse abbia reso inammissibile la deduzione del vizio di notifica della cartella originaria.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per rottamazione

    La Corte ha accolto la richiesta dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando la cessazione della materia del contendere per la cartella di pagamento n. 29320160002263645000.

  • Accolto
    Invalidità notifica e mancata successiva comunicazione

    La Corte ha ritenuto la notifica della cartella di pagamento n. 29320170002161631000 invalida e ha constatato che tale cartella non è stata oggetto di successivo atto portato a conoscenza del destinatario, procedendo quindi all'annullamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1616
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1616
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo