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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1616/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA MO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3143/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016426722000 TASSA AUTO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016426722000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239008896533000 TASSA AUTO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239008896533000 REGISTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160002263645000 TASSE AUTO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160012588766000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160046933060000 TASSE AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170002161530000 TASSE AUTO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170002161631000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180002774808000 TASSE AUTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e da memoria difensiva
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di intimazione n. 29320229016426722 e n. 293202390088966533 riportanti le seguenti sei sottese cartelle di pagamento emesse per il recupero dell'imposta di Registro 2011 e di tasse automobilistiche relative agli anni 2010, 2011, 2012 e 2014, il tutto per complessivi 1.686,03: ci si riferisce alle cartelle n. 29320160002263645, n. 29320160012588766, n.
29320160046933060, n. 29320170002161530, n. 29320170002161631 e n. 29320180002774808.
A fondamento del Ricorso la contribuente Ricorrente_1 ha dedotto i seguenti motivi di doglianza:
1. Omessa notifica delle cartelle di pagamento;
2. Intervenuta prescrizione, anche successiva all'adozione delle singole cartelle di pagamento, dei crediti azionati e delle sanzioni.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate contestando il merito delle avverse pretese, producendo le relate di notifica delle cartelle di pagamento e di due ulteriori intimazioni di pagamento, nonché instando per il rigetto del ricorso, ad eccezione che per la cartella di pagamento n. 29320160002263645000 per la quale ha invocato in via preliminare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire stante l'avvenuta rottamazione del ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge n.
197 del 29 dicembre 2022 a mente del quale “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali".
Con memoria difensiva Ricorrente_1 ha rilevato sia la inefficacia della notifica delle cartelle di pagamento notificate a proprio familiare convivente ma sprovviste della necessaria raccomandata informativa di avvenuta consegna della cartella a sogetto diverso dal destinatario, sia la conseguente prescrizione dei crediti azionati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di dovere accogliere in parte il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29320160002263645000, devesi affermare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire stante l'avvenuta rottamazione dei ruoli secondo il disposto dell'art. 1, comma 222, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29320160012588766000, notificata il 7 dicembre 2016, avente ad oggetto l'imposta di registro con prescrizione decennale, se da un lato la notifica del 2016 è da ritenere invalida posto che, esssendo avvenuta a mani di persona diversa dal destinatario, manca la prova dell'inoltro al contribuente della raccomandata informativa ex art. 60, comma primo, lettera b-bis, dall'altro tale cartella
è stata oggetto dell'intimazione di pagamento n. 29320229010256774000 notificata in data 13/03/2023, intimazione quest'ultima che non è stata impugnata e che pertanto rende irrettrattabile il ruolo stante l'inammissibilità della deduzione afferente il vizio di notifica della cartella di pagamento n.
29320160012588766000 che avrebbe dovuto essere fatto valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 29320229010256774000, impugnazione non proposta dalla Ricorrente1. L'intimazione di pagamento n. 29320229010256774000 notificata in data 13/03/2023 ha poi interrotto il termine di prescrizione invocato dalla difesa della ricorrente.
Il ragionamento di cui sopra vale anche per le ulteriori cartelle riportate nell'intimazione di pagamento n.
29320229010256774000 notificata in data 13/03/2023: trattasi delle cartelle di pagamento n.
29320180002774808000, n. 29320160046933060000 e n. 29320170002161530000 le cui rispettive notifiche, tutte invalide posto che, esssendo avvenute a mani di persona diversa dal destinatario, manca la prova dell'inoltro al contribuente della raccomandata informativa ex art. 60, comma primo, lettera b-bis, sono state sanate dalla successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229010256774000, avvenuta in data 13/03/2023, che a sua volta non è stata impugnata.
Rimane a questo punto da vagliare le sorti della cartella di pagamento n. 29320170002161631000, notificata il 30 dicembre 2017: la notifica si palesa invalida posto che, esssendo avvenuta a mani di persona diversa dal destinatario, manca la prova dell'inoltro al contribuente della raccomandata informativa ex art. 60, comma primo, lettera b-bis, sena sottacere come tale cartella di pagamento non sia stata oggetto di successivo atto portato a conoscenza nelle forme di legge alla destinataria. Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara la parziale cessata materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n.
29320160002263645000 stante l'intervenuta rottamazione ex art. 1, comma 222, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
2) Rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1 con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29320160012588766000, n. 29320180002774808000, n. 29320160046933060000 e n. 29320170002161530000;
3) in accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla la cartella di pagamento n. 29320170002161631000;
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 10 febbraio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA MO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3143/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016426722000 TASSA AUTO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016426722000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239008896533000 TASSA AUTO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239008896533000 REGISTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160002263645000 TASSE AUTO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160012588766000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160046933060000 TASSE AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170002161530000 TASSE AUTO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170002161631000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180002774808000 TASSE AUTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e da memoria difensiva
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di intimazione n. 29320229016426722 e n. 293202390088966533 riportanti le seguenti sei sottese cartelle di pagamento emesse per il recupero dell'imposta di Registro 2011 e di tasse automobilistiche relative agli anni 2010, 2011, 2012 e 2014, il tutto per complessivi 1.686,03: ci si riferisce alle cartelle n. 29320160002263645, n. 29320160012588766, n.
29320160046933060, n. 29320170002161530, n. 29320170002161631 e n. 29320180002774808.
A fondamento del Ricorso la contribuente Ricorrente_1 ha dedotto i seguenti motivi di doglianza:
1. Omessa notifica delle cartelle di pagamento;
2. Intervenuta prescrizione, anche successiva all'adozione delle singole cartelle di pagamento, dei crediti azionati e delle sanzioni.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate contestando il merito delle avverse pretese, producendo le relate di notifica delle cartelle di pagamento e di due ulteriori intimazioni di pagamento, nonché instando per il rigetto del ricorso, ad eccezione che per la cartella di pagamento n. 29320160002263645000 per la quale ha invocato in via preliminare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire stante l'avvenuta rottamazione del ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge n.
197 del 29 dicembre 2022 a mente del quale “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali".
Con memoria difensiva Ricorrente_1 ha rilevato sia la inefficacia della notifica delle cartelle di pagamento notificate a proprio familiare convivente ma sprovviste della necessaria raccomandata informativa di avvenuta consegna della cartella a sogetto diverso dal destinatario, sia la conseguente prescrizione dei crediti azionati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di dovere accogliere in parte il ricorso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29320160002263645000, devesi affermare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire stante l'avvenuta rottamazione dei ruoli secondo il disposto dell'art. 1, comma 222, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29320160012588766000, notificata il 7 dicembre 2016, avente ad oggetto l'imposta di registro con prescrizione decennale, se da un lato la notifica del 2016 è da ritenere invalida posto che, esssendo avvenuta a mani di persona diversa dal destinatario, manca la prova dell'inoltro al contribuente della raccomandata informativa ex art. 60, comma primo, lettera b-bis, dall'altro tale cartella
è stata oggetto dell'intimazione di pagamento n. 29320229010256774000 notificata in data 13/03/2023, intimazione quest'ultima che non è stata impugnata e che pertanto rende irrettrattabile il ruolo stante l'inammissibilità della deduzione afferente il vizio di notifica della cartella di pagamento n.
29320160012588766000 che avrebbe dovuto essere fatto valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 29320229010256774000, impugnazione non proposta dalla Ricorrente1. L'intimazione di pagamento n. 29320229010256774000 notificata in data 13/03/2023 ha poi interrotto il termine di prescrizione invocato dalla difesa della ricorrente.
Il ragionamento di cui sopra vale anche per le ulteriori cartelle riportate nell'intimazione di pagamento n.
29320229010256774000 notificata in data 13/03/2023: trattasi delle cartelle di pagamento n.
29320180002774808000, n. 29320160046933060000 e n. 29320170002161530000 le cui rispettive notifiche, tutte invalide posto che, esssendo avvenute a mani di persona diversa dal destinatario, manca la prova dell'inoltro al contribuente della raccomandata informativa ex art. 60, comma primo, lettera b-bis, sono state sanate dalla successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229010256774000, avvenuta in data 13/03/2023, che a sua volta non è stata impugnata.
Rimane a questo punto da vagliare le sorti della cartella di pagamento n. 29320170002161631000, notificata il 30 dicembre 2017: la notifica si palesa invalida posto che, esssendo avvenuta a mani di persona diversa dal destinatario, manca la prova dell'inoltro al contribuente della raccomandata informativa ex art. 60, comma primo, lettera b-bis, sena sottacere come tale cartella di pagamento non sia stata oggetto di successivo atto portato a conoscenza nelle forme di legge alla destinataria. Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara la parziale cessata materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n.
29320160002263645000 stante l'intervenuta rottamazione ex art. 1, comma 222, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
2) Rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1 con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29320160012588766000, n. 29320180002774808000, n. 29320160046933060000 e n. 29320170002161530000;
3) in accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla la cartella di pagamento n. 29320170002161631000;
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 10 febbraio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota