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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 28/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 707/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 707/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTI
. ASSIST.ASSVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE CP_2
INTERNAZIONALE U.C.I.
TERZO CHIAMATO
Oggi, 28 maggio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Dies Riccardo, sono comparsi:
Per l'avv. VON ZIEGLAUER BLUMENTHAL MARKUS Parte_1
Per l'avv. ZANONI MASSIMO oggi sostituito dall'Avv. Elia Frignani Controparte_1
Per l'avv. DI MATTEO PAOLO, oggi sostituito dall'Avv. Matteo Controparte_1
Brignani.
Per . ASSIST. CP_2 Controparte_3
'avv. STOPPANI STEFANO
[...]
E' altresì presente ai fini del tirocinio GOP l'Avv. Valeria Baldo nonché ai fini del tirocinio formativo
Parte_2
pagina 1 di 9 Su invito del Giudice, i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di conclusioni già depositati in PCT quanto all'attore ed il conveunto e come da rispettivi atti quanto gli altri, CP_1 chiedendo la liquidazione delle spese di lite come da note depositate in PCT quanto CP_1 erimettendosi alla prudente valutazione del Giudice le altre parti. L'Avv. Stoppani precisa che conclude anche in via istruttoria come da atti insistendo sull'eccezione di incapacità a testimoniare della teste escussa con correlativa nullità della testimonianza resa. L'Avv. Markus si associa alle eccezioni dell'Avv. Stoppani.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dies Riccardo
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 707/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VON ZIEGLAUER Parte_1 C.F._1
BLUMENTHAL MARKUS, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANONI MASSIMO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEL TRAVAI 80 TRENTO, presso il difensore.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO Controparte_1 C.F._2
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA, 1/A 25121 BRESCIA, presso il difensore
CONVENUTI
. ASSIST. CP_2 Controparte_3 (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. STOPPANI
[...] P.IVA_2
STEFANO, elettivamente domiciliato in Via Tonale n. 11 37131 VERONA, presso il difensore.
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attore: “1) Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o il grado di corresponsabilità, eventualmente anche presunta a sensi dell'art. 2054, 2° comma c.c., del convenuto per la causazione dell'incidente stradale de Controparte_1 quo avvenuto a Valvesitino il 7.8.2022 tra l'autovettura VW Golf Plus, targata DE506RW (I),
pagina 3 di 9 assicurata guidata dal convenuto e la moto KTM 690, tg. CEN690 CP_1 Controparte_1 (D), guidata dall'attore; 2) condannare i convenuti e in solido, a risarcire all'attore, in Controparte_1 CP_1 proporzione al grado di responsabilità o corresponsabilità (anche eventualmente presunta ex art. 2054, 2 comma c.c.) del convenuto , tutti i danni subiti dall'attore in seguito all'incidente CP_1 stradale de quo, pagandogli l'importo di € 182.439,37 o la frazione di tale importo corrispondente alle rispettive corresponsabilità, ovvero l'importo maggiore o minore accertato nel corso del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro al saldo;
3) Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto o, in via Controparte_1 subordinata, ridurre la pretesa dello stesso tenendo conto del suo grado di corresponsabilità, del danno effettivamente subito e degli importi già offerti e pagati dall'assicurazione.
4) Con tutte le conseguenze di legge e condanna dei convenuti in solido al pagamento di tutte le spese del presente giudizio, oltre CPA e IVA.
In via istruttoria, chiede che venga disposta: 1) CTU - Consulenza Tecnica d'Ufficio cinematica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro sulla base dei rilievi effettuati dai Carabinieri, delle fotografie dei luoghi del sinistro e dei danni subiti dai veicoli coinvolti (doc.ti 1 e 15-17), nonché per quantificare il danno subito dalla motocicletta del convenuto ossia il valore della stessa, qualora si ritenesse che si tratta di un danno totale, oltre che della sua attrezzatura (doc.ti 3-9); 2) CTU - Consulenza Tecnica
d'Ufficio medicolegale per accertare e quantificare il danno biologico temporaneo e permanente subito dall'attore in seguito al sinistro e la congruità delle spese sostenute (doc.ti 2, 10-14, 18 e 23), tenendo conto delle due perizie di parte, dell'attore e dell'assicurazione già prodotte;
3) CP_1
Soltanto qualora si ritenesse rilevante e necessario, dato che la relazione scritta dei Carabinieri (doc.
1) non è stata contestata da nessuna delle parti, ammettere la prova testimoniale dei Carabinieri verbalizzanti, e , a conferma ed eventuale a chiarimento della loro Testimone_1 Testimone_2 relazione scritta già agli atti (doc. 1”.
Per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto, contrariis reiectis, nel Controparte_1 merito, in via principale: 1) rigettare le domande tutte formulate dell'attore Sig. in Parte_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa, in quanto nessuna responsabilità può essere addebitata al convenuto Sig. rigettando quindi tutte le Controparte_1 domande, ivi comprese quelle risarcitorie;
2) In via riconvenzionale, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'attore Sig. nella causazione del sinistro per cui è Parte_1 giudizio, condannare in via solidale l'attore Sig. e l' Parte_1 [...] in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali al pagamento in favore del convenuto Sig. della somma di € Controparte_1 3.257,02, quantificata per differenza tenuto conto dell'acconto ricevuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo, o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa;
Nel merito, in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Sig. venisse ritenuto –anche parzialmente –responsabile in ordine alla causazione del Controparte_1 sinistro per cui è giudizio, accertarsi, per le ragioni esposte in narrativa, che il sig. è Parte_1 stato quanto meno corresponsabile nella causazione dell'evento dannoso e conseguentemente, diminuirsi l'importo del risarcimento che l'odierno convenuto dovesse essere condannato a risarcire in pagina 4 di 9 favore di parte attrice, limitando in ogni caso la condanna del convenuto Sig. Controparte_1 entro i limiti del giusto e del provato, condannando altresì, in ogni caso, la convenuta a CP_1 garantire e manlevare il Sig. per ogni conseguenza pregiudizievole dovesse allo Controparte_1 stesso scaturire dall'accoglimento nei suoi confronti delle domande dell'attore. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte”
Per la convenuta “In via di merito: per le ragioni esposte in narrativa, respingersi tutte CP_5 le richieste risarcitorie formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1 anche tenuto conto della condotta colposa dell'attore nella causazione del sinistro d.d. 07.08.2022; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, limitarsi l'accoglimento delle domande ex adverso formulate al risarcimento dei danni che risulteranno causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa, e che dovranno essere oggetto di rigorosa prova in giudizio, con esclusione di qualsivoglia voce di danno non adeguatamente provata, non riconducibile al sinistro e/o non riconducibile alla responsabilità dell'assicurato, sovrabbondante o eccessiva, e in ogni caso detratti gli ulteriori importi allo stesso comunque riconosciuti anche per altri assicuratori pubblici e/o privati, con riduzione degli importi effettivamente dovuti ai sensi di quanto previsto all'art.1227 c.c.; In ogni caso: con integrale vittoria delle spese di causa”.
Per il terzo chiamato “in via principale: - rigettarsi la domanda svolta dal sig. CP_3 [...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la congruità delle somme oggetto CP_1 di offerta reale ante causam da Ufficio Centrale Italiano RL (tramite la mandataria CED CP_6 pari ad Euro 800,00-; in via subordinata: - accertarsi la minor somma dovuta al sig.
[...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale, tenendo conto del CP_1 grado di responsabilità dello stesso nella produzione dell'evento, delle somme già risarcite ante causam da Ufficio Centrale Italiano RL (tramite la mandataria pari ad Euro 800,00-; CP_7 in ogni caso: - con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre a rimborso spese generali 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente vertenza trae origine dal sinistro stradale, verificatosi il 7.08.2022 sulla strada SP58 di
Valvestino (BS), che ha visto coinvolti , con la sua motocicletta KTM690, tg. CEN690 Parte_1
(D), e la vettura VW Golf Plus targata DE506RW, condotta dal proprietario , Controparte_1 assicurata con Controparte_8 Ritenendo il sinistro prodottosi per l'esclusiva (o, in subordine, concorrente) responsabilità del
, l'odierno attore lo conveniva in giudizio, assieme ad al fine di vederli CP_1 CP_5 condannare, in via tra gli stessi solidale, al risarcimento dei danni tutti dallo stesso subiti, che quantificava nel complessivo importo di € 182.439,37. Si costituiva in giudizio , contestando qualsivoglia propria responsabilità nella Controparte_1 causazione dell'evento dannoso, sostenendo, per converso, l'esclusiva responsabilità dello stesso attore, Contr di cui domandava, in via riconvenzionale, la condanna, solidalmente con di cui chiedeva la chiamata in causa (trattandosi il mezzo attoreo di veicolo assicurato con compagnia tedesca), al pagina 5 di 9 risarcimento dei danni patiti, pari ad € 3.257,02, già detratto l'acconto di € 800, che dava atto di aver Contr ricevuto da nte causam.
Si costituiva, altresì, domandando la reiezione delle domande attoree e, in subordine, la CP_5 limitazione del risarcimento ai danni effettivamente riconducibili al grado di responsabilità del proprio assicurato.
Si costituiva, infine, il terzo chiamato contestando la domanda riconvenzionale svolta dal CP_3 convenuto , di cui chiedeva la reiezione, con contestuale conferma della congruità della CP_1 somma di € 800 allo stesso già corrisposta prima del giudizio.
Veniva esperita l'istruttoria, con l'audizione della teste che aveva assistito al Testimone_3 sinistro, in quanto viaggiava come trasportata a bordo della vettura del convenuto (suo marito), mentre non veniva dato corso alle ulteriori istanze istruttorie, tra cui la CTU cinematica e la CTU medico- legale sulla persona dell'attore, essendo la dinamica del sinistro chiaramente evincibile dai documenti in atti (in particolare dal rapporto dei Carabinieri intervenuti - cfr. doc. 1 di parte attorea, con allegata Contr documentazione fotografica nonché doc. 2 ve le foto sono a colori) e dalla dichiarazione resa dalla predetta teste, pienamente collimante con le risultanze documentali.
* La ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro consente di escludere qualsiasi apporto causale del convenuto nella causazione dell'evento dannoso, dovendo quest'ultimo essere ascritto all'esclusiva responsabilità dell'attore. Le risultanze probatorie convergono, infatti, nell'evidenziare come avesse perso il Parte_1 controllo del proprio mezzo rovinando a terra e così invadendo la corsia di marcia opposta alla propria, finendo per collidere contro la vettura Golf, condotta dal , il quale si trovava pressoché CP_1 fermo sul bordo destro della propria corsia e nulla poteva fare per scongiurare l'impatto. La teste moglie del convenuto, trasportata a bordo della vettura Golf, riferiva che il Testimone_3 marito, prima della collisione con il mezzo attoreo, si era accostato al limitare destro della propria corsia, uscendo addirittura fuori dalla strada con la ruota destra del mezzo, per schivare una precedente motocicletta che stava scendendo e che aveva invaso la sua corsia e che, al momento in cui si era immesso sulla strada per ripartire, si era trovato di fronte la moto dell'attore, che era già a terra e stava scivolando verso di loro.
Precisava che, al momento dell'impatto, la vettura Golf era praticamente ferma ed è rimasta nella medesima posizione sino a quando erano sopraggiunti i Carabinieri, che avevano redatto il rapporto in atti, salvo il fatto che, per soccorrere l'attore, che era finito sotto l'autovettura, la parte anteriore della stessa era stata sollevata dal marito, grazie all'aiuto del motociclista che precedeva l'attore. La teste esibiva alcune fotografie (non acquisite agli atti) dalla stessa scattate nell'immediatezza del sinistro, di fatto equivalenti a quelle allegate al rapporto dei verbalizzanti, sui cui si tornerà a breve. Non può essere accolta l'eccezione sollevata dalla difesa attorea e di inerente l'incapacità della CP_3 teste e la nullità della sua deposizione, poiché avrebbe qualificato la vettura del convenuto come “mia vettura” o “nostra vettura” e sarebbe portatrice di un interesse in causa. Nessun rilievo può essere ricondotto al fatto di qualificare il veicolo come “mio” o “nostro”, essendo linguaggio comune quello di riferirsi alla vettura su cui si viaggia come “mia” o “nostra” vettura, indipendentemente dall'appartenenza giuridica della stessa, né può essere la teste ritenuta portatrice di pagina 6 di 9 interesse in causa, essendo la stessa in regime di separazione dei beni con il coniuge, proprietario dell'autovettura. L'art 246 c.p.c. è chiaro nell'escludere le (sole) testimonianze di chi nella causa è portatore di un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio.
Nel caso dedotto, la teste non ha alcun titolo per prendere parte all'odierna vertenza.
Pertanto, la testimonianza deve ritenersi ammissibile e pienamente valida. Ciò precisato, la deposizione della teste si mostra attendibile, nonostante il rapporto di Tes_3 coniugio col convenuto, perché pienamente riscontrata dai rilievi effettuati dall'autorità intervenuta. Nelle fotografie allegate al rapporto dei Carabinieri è raffigurata l'autovettura Golf nel limitare destro della propria corsia di marcia e quasi tutte le tracce di abrasione del manto stradale lasciate dalla motocicletta, come pure la macchia di sangue provocata dall'attore ferito, sono chiaramente localizzate nella corsia di marcia di parte convenuta, dal che si può agevolmente ritenere che l'invasione del senso opposto di marcia sia avvenuta da parte del conducente della motocicletta e non dell'autovettura. Essendo certo che dette tracce sono avvenute prima dell'impatto con la vettura è pure riscontrato che il motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo appunto prima dell'impatto, scivolando a terra verso l'opposta corsia di marcia. E' bensì vero che alcune (le prime) tracce si collocano a centro strada e forse entro l'ideale corsia di marcia di pertinenza del motociclista ma il fatto che le successive siano inequivocabilmente dirette verso l'esterno, ossia verso l'opposta corsia di marcia sono riscontro che la perdita di controllo della moto sia stata autonoma e non indotta dall'incedere della vettura. D'altra parte va pure rimarcato come i danni subiti dalla vettura, tutti sotto il parafango, sono inequivoco segno che l'urto tra i due mezzi è avvenuto quando la moto era già a terra. E' bensì vero che riguardo alla posizione della vettura il rapporto dei Carabinieri da conto che è stata spostata dalla posizione di quiete e che, effettivamente, il fatto che la parte anteriore sia rivolta verso l'esterno strada conforta l'assunto e contraddice la dichiarazione della teste secondo la quale la vettura non è stata spostata, perché contraddittoria con la sua stessa dichiarazione secondo la quale l'auto aveva appena ripreso la marcia verso la strada e, pertanto, doveva avere la parte anteriore rivolta verso l'interno della strada. Tuttavia, questa apparente contraddizione non vale a dimostrare l'inattendibilità complessiva della teste, perché la stessa ha dichiarato che per estrarre il corpo rimasto impigliato sotto la vettura il marito, insieme all'amico dell'attore, hanno dovuto sollevare la parte anteriore della vettura medesima. Pertanto, anche la teste conferma che la vettura è stata spostata, almeno al fine di prestare soccorso al ferito, mentre la successiva dichiarazione che non lo è stata va interpretata nel senso che non è stata spostata indietro o in avanti, come del resto appare verosimile dalla stessa posizione ritratta in fotografia ancora in mezzo alla strada. Pertanto, il diverso orientamento della parte anteriore della vettura trova razionale giustificazione nelle operazioni di sposamento rese necessarie per estrarre il corpo del motociclista, rimasto incagliato sotto la vettura.
La dinamica, come sopra accertata, consente, quindi, di superare la presunzione di pari colpa concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti ex art. 2054, 2° c.p.c., dovendosi ritenere dimostrata, con sufficiente grado di certezza, l'esclusiva responsabilità dell'attore, il quale nell'affrontare la curva, per lui destrorsa non riusciva, probabilmente per la sostenuta velocità, a controllare il mezzo (con chiara violazione dell'art. 141, comma 2 c.d.s.), finendo a terra ed andando ad invadere con la moto e il proprio corpo la corsia di marcia opposta, occupata dalla vettura Golf del convenuto, che nulla poteva in concreto fare per evitare l'impatto. pagina 7 di 9 E' noto, infatti, che la presunzione sopra richiamata ha portata residuale e trova applicazione soltanto qualora le risultanze istruttorie non riescano a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti.
*
Alla luce di quanto sopra accertato, le domande attoree vanno integralmente respinte.
Dovendosi ritenere accertata l'esclusiva responsabilità dell'attore nella produzione del sinistro, merita di essere accolta la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, nei limiti dei danni provati. Non appare congruo il preventivo di spesa di € 2.726,70 della , dimesso dal Parte_3 convenuto (cfr. sub. doc. 3 di parte convenuta), tenuto conto che, nella perizia effettuata da sulla CP_3 vettura Golf (cfr. doc. 3 di parte intervenuta , sulla cui base aveva versato l'importo di € CP_3 CP_3 800,00, viene dato atto che il costo per la riparazione “in economia” della vettura era stato concordato con riparatore - il medesimo carrozziere - in totale € 1600,00. Parte_3
Si ritiene, quindi, che il costo effettivo per la riparazione sia stato di € 1.600,00 e non quello maggiore indicato nel preventivo e, d'altra parte, il convenuto non ha dimesso alcuna diversa fattura di riparazione, mentre come è noto il mero preventivo non costituisce prova del danno. Dedotto da tale importo quanto già versato al convenuto da allo stesso vanno, quindi, CP_3 riconosciuti ulteriori € 800,00 per il danno subito dal veicolo, mentre, difettando la prova in ordine al preteso “fermo tecnico”, nessun risarcimento potrà essere fondatamente riconosciuto a tale titolo;
quanto al ristoro per la difesa stragiudiziale, di cui il convenuto si era servito, si ritiene equo liquidare la somma omnicomprensiva di € 300,00, trattandosi di attività limitata alla redazione della lettera di intervento e messa in mora e di successivo sollecito. L'importo complessivamente dovuto a parte convenuta per il ristoro dei danni patiti nel sinistro per cui è causa è, quindi, pari a complessivi € 1.100,00. A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro, appare equo riconoscere un 3% annuo dall'illecito, ossia dal 07.08.2022 al saldo effettivo.
In ragione della soccombenza, l'attore va condannato alla refusione delle spese di giudizio in favore Contr della convenuta e, in solido con in favore del convenuto , liquidate in CP_1 CP_1 entrambi i casi come da dispositivo in applicazione dei valori tariffari minimi dello scaglione relativo all'odierna vertenza, tenuto conto del fatto che la causa si è risolta all'esito di un'attività istruttoria contenuta e senza la stesura di scritti difensionali conclusivi e pertanto non si giustificano gli importi esposti nella nota spese depositata dal convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che il sinistro dd. 07.08.2022 per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'attore e, per l'effetto: Parte_1
pagina 8 di 9 2. Rigetta la domanda dell'attore;
3. In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del convenuto
[...]
, condanna l'attore e l' in solido tra loro, al CP_1 Parte_1 CP_3 risarcimento del danno in favore del convenuto , che liquida in € Controparte_1
1.100,00, oltre al 3% annuo dal 07.08.2022 sino al saldo effettivo;
4. Condanna l'attore e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 CP_3 in favore del convenuto , che liquida in complessivi € 7.082,00, di Controparte_1 cui € 30,00 per spese vive ed € 7.052,00 per comptenze, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
5. Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che liquida nella complessiva somma di € 7.052,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rovereto, 28 maggio 2025
Minuta redatta dalla tirocinante GOP avv. Valeria Baldo.
Il Giudice dott. Riccardo Dies
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 707/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTI
. ASSIST.ASSVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE CP_2
INTERNAZIONALE U.C.I.
TERZO CHIAMATO
Oggi, 28 maggio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Dies Riccardo, sono comparsi:
Per l'avv. VON ZIEGLAUER BLUMENTHAL MARKUS Parte_1
Per l'avv. ZANONI MASSIMO oggi sostituito dall'Avv. Elia Frignani Controparte_1
Per l'avv. DI MATTEO PAOLO, oggi sostituito dall'Avv. Matteo Controparte_1
Brignani.
Per . ASSIST. CP_2 Controparte_3
'avv. STOPPANI STEFANO
[...]
E' altresì presente ai fini del tirocinio GOP l'Avv. Valeria Baldo nonché ai fini del tirocinio formativo
Parte_2
pagina 1 di 9 Su invito del Giudice, i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di conclusioni già depositati in PCT quanto all'attore ed il conveunto e come da rispettivi atti quanto gli altri, CP_1 chiedendo la liquidazione delle spese di lite come da note depositate in PCT quanto CP_1 erimettendosi alla prudente valutazione del Giudice le altre parti. L'Avv. Stoppani precisa che conclude anche in via istruttoria come da atti insistendo sull'eccezione di incapacità a testimoniare della teste escussa con correlativa nullità della testimonianza resa. L'Avv. Markus si associa alle eccezioni dell'Avv. Stoppani.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dies Riccardo
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 707/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VON ZIEGLAUER Parte_1 C.F._1
BLUMENTHAL MARKUS, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANONI MASSIMO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEL TRAVAI 80 TRENTO, presso il difensore.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MATTEO Controparte_1 C.F._2
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA, 1/A 25121 BRESCIA, presso il difensore
CONVENUTI
. ASSIST. CP_2 Controparte_3 (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. STOPPANI
[...] P.IVA_2
STEFANO, elettivamente domiciliato in Via Tonale n. 11 37131 VERONA, presso il difensore.
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attore: “1) Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o il grado di corresponsabilità, eventualmente anche presunta a sensi dell'art. 2054, 2° comma c.c., del convenuto per la causazione dell'incidente stradale de Controparte_1 quo avvenuto a Valvesitino il 7.8.2022 tra l'autovettura VW Golf Plus, targata DE506RW (I),
pagina 3 di 9 assicurata guidata dal convenuto e la moto KTM 690, tg. CEN690 CP_1 Controparte_1 (D), guidata dall'attore; 2) condannare i convenuti e in solido, a risarcire all'attore, in Controparte_1 CP_1 proporzione al grado di responsabilità o corresponsabilità (anche eventualmente presunta ex art. 2054, 2 comma c.c.) del convenuto , tutti i danni subiti dall'attore in seguito all'incidente CP_1 stradale de quo, pagandogli l'importo di € 182.439,37 o la frazione di tale importo corrispondente alle rispettive corresponsabilità, ovvero l'importo maggiore o minore accertato nel corso del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro al saldo;
3) Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto o, in via Controparte_1 subordinata, ridurre la pretesa dello stesso tenendo conto del suo grado di corresponsabilità, del danno effettivamente subito e degli importi già offerti e pagati dall'assicurazione.
4) Con tutte le conseguenze di legge e condanna dei convenuti in solido al pagamento di tutte le spese del presente giudizio, oltre CPA e IVA.
In via istruttoria, chiede che venga disposta: 1) CTU - Consulenza Tecnica d'Ufficio cinematica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro sulla base dei rilievi effettuati dai Carabinieri, delle fotografie dei luoghi del sinistro e dei danni subiti dai veicoli coinvolti (doc.ti 1 e 15-17), nonché per quantificare il danno subito dalla motocicletta del convenuto ossia il valore della stessa, qualora si ritenesse che si tratta di un danno totale, oltre che della sua attrezzatura (doc.ti 3-9); 2) CTU - Consulenza Tecnica
d'Ufficio medicolegale per accertare e quantificare il danno biologico temporaneo e permanente subito dall'attore in seguito al sinistro e la congruità delle spese sostenute (doc.ti 2, 10-14, 18 e 23), tenendo conto delle due perizie di parte, dell'attore e dell'assicurazione già prodotte;
3) CP_1
Soltanto qualora si ritenesse rilevante e necessario, dato che la relazione scritta dei Carabinieri (doc.
1) non è stata contestata da nessuna delle parti, ammettere la prova testimoniale dei Carabinieri verbalizzanti, e , a conferma ed eventuale a chiarimento della loro Testimone_1 Testimone_2 relazione scritta già agli atti (doc. 1”.
Per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto, contrariis reiectis, nel Controparte_1 merito, in via principale: 1) rigettare le domande tutte formulate dell'attore Sig. in Parte_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa, in quanto nessuna responsabilità può essere addebitata al convenuto Sig. rigettando quindi tutte le Controparte_1 domande, ivi comprese quelle risarcitorie;
2) In via riconvenzionale, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'attore Sig. nella causazione del sinistro per cui è Parte_1 giudizio, condannare in via solidale l'attore Sig. e l' Parte_1 [...] in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali al pagamento in favore del convenuto Sig. della somma di € Controparte_1 3.257,02, quantificata per differenza tenuto conto dell'acconto ricevuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo, o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa;
Nel merito, in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Sig. venisse ritenuto –anche parzialmente –responsabile in ordine alla causazione del Controparte_1 sinistro per cui è giudizio, accertarsi, per le ragioni esposte in narrativa, che il sig. è Parte_1 stato quanto meno corresponsabile nella causazione dell'evento dannoso e conseguentemente, diminuirsi l'importo del risarcimento che l'odierno convenuto dovesse essere condannato a risarcire in pagina 4 di 9 favore di parte attrice, limitando in ogni caso la condanna del convenuto Sig. Controparte_1 entro i limiti del giusto e del provato, condannando altresì, in ogni caso, la convenuta a CP_1 garantire e manlevare il Sig. per ogni conseguenza pregiudizievole dovesse allo Controparte_1 stesso scaturire dall'accoglimento nei suoi confronti delle domande dell'attore. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte”
Per la convenuta “In via di merito: per le ragioni esposte in narrativa, respingersi tutte CP_5 le richieste risarcitorie formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1 anche tenuto conto della condotta colposa dell'attore nella causazione del sinistro d.d. 07.08.2022; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, limitarsi l'accoglimento delle domande ex adverso formulate al risarcimento dei danni che risulteranno causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa, e che dovranno essere oggetto di rigorosa prova in giudizio, con esclusione di qualsivoglia voce di danno non adeguatamente provata, non riconducibile al sinistro e/o non riconducibile alla responsabilità dell'assicurato, sovrabbondante o eccessiva, e in ogni caso detratti gli ulteriori importi allo stesso comunque riconosciuti anche per altri assicuratori pubblici e/o privati, con riduzione degli importi effettivamente dovuti ai sensi di quanto previsto all'art.1227 c.c.; In ogni caso: con integrale vittoria delle spese di causa”.
Per il terzo chiamato “in via principale: - rigettarsi la domanda svolta dal sig. CP_3 [...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la congruità delle somme oggetto CP_1 di offerta reale ante causam da Ufficio Centrale Italiano RL (tramite la mandataria CED CP_6 pari ad Euro 800,00-; in via subordinata: - accertarsi la minor somma dovuta al sig.
[...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale, tenendo conto del CP_1 grado di responsabilità dello stesso nella produzione dell'evento, delle somme già risarcite ante causam da Ufficio Centrale Italiano RL (tramite la mandataria pari ad Euro 800,00-; CP_7 in ogni caso: - con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre a rimborso spese generali 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente vertenza trae origine dal sinistro stradale, verificatosi il 7.08.2022 sulla strada SP58 di
Valvestino (BS), che ha visto coinvolti , con la sua motocicletta KTM690, tg. CEN690 Parte_1
(D), e la vettura VW Golf Plus targata DE506RW, condotta dal proprietario , Controparte_1 assicurata con Controparte_8 Ritenendo il sinistro prodottosi per l'esclusiva (o, in subordine, concorrente) responsabilità del
, l'odierno attore lo conveniva in giudizio, assieme ad al fine di vederli CP_1 CP_5 condannare, in via tra gli stessi solidale, al risarcimento dei danni tutti dallo stesso subiti, che quantificava nel complessivo importo di € 182.439,37. Si costituiva in giudizio , contestando qualsivoglia propria responsabilità nella Controparte_1 causazione dell'evento dannoso, sostenendo, per converso, l'esclusiva responsabilità dello stesso attore, Contr di cui domandava, in via riconvenzionale, la condanna, solidalmente con di cui chiedeva la chiamata in causa (trattandosi il mezzo attoreo di veicolo assicurato con compagnia tedesca), al pagina 5 di 9 risarcimento dei danni patiti, pari ad € 3.257,02, già detratto l'acconto di € 800, che dava atto di aver Contr ricevuto da nte causam.
Si costituiva, altresì, domandando la reiezione delle domande attoree e, in subordine, la CP_5 limitazione del risarcimento ai danni effettivamente riconducibili al grado di responsabilità del proprio assicurato.
Si costituiva, infine, il terzo chiamato contestando la domanda riconvenzionale svolta dal CP_3 convenuto , di cui chiedeva la reiezione, con contestuale conferma della congruità della CP_1 somma di € 800 allo stesso già corrisposta prima del giudizio.
Veniva esperita l'istruttoria, con l'audizione della teste che aveva assistito al Testimone_3 sinistro, in quanto viaggiava come trasportata a bordo della vettura del convenuto (suo marito), mentre non veniva dato corso alle ulteriori istanze istruttorie, tra cui la CTU cinematica e la CTU medico- legale sulla persona dell'attore, essendo la dinamica del sinistro chiaramente evincibile dai documenti in atti (in particolare dal rapporto dei Carabinieri intervenuti - cfr. doc. 1 di parte attorea, con allegata Contr documentazione fotografica nonché doc. 2 ve le foto sono a colori) e dalla dichiarazione resa dalla predetta teste, pienamente collimante con le risultanze documentali.
* La ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro consente di escludere qualsiasi apporto causale del convenuto nella causazione dell'evento dannoso, dovendo quest'ultimo essere ascritto all'esclusiva responsabilità dell'attore. Le risultanze probatorie convergono, infatti, nell'evidenziare come avesse perso il Parte_1 controllo del proprio mezzo rovinando a terra e così invadendo la corsia di marcia opposta alla propria, finendo per collidere contro la vettura Golf, condotta dal , il quale si trovava pressoché CP_1 fermo sul bordo destro della propria corsia e nulla poteva fare per scongiurare l'impatto. La teste moglie del convenuto, trasportata a bordo della vettura Golf, riferiva che il Testimone_3 marito, prima della collisione con il mezzo attoreo, si era accostato al limitare destro della propria corsia, uscendo addirittura fuori dalla strada con la ruota destra del mezzo, per schivare una precedente motocicletta che stava scendendo e che aveva invaso la sua corsia e che, al momento in cui si era immesso sulla strada per ripartire, si era trovato di fronte la moto dell'attore, che era già a terra e stava scivolando verso di loro.
Precisava che, al momento dell'impatto, la vettura Golf era praticamente ferma ed è rimasta nella medesima posizione sino a quando erano sopraggiunti i Carabinieri, che avevano redatto il rapporto in atti, salvo il fatto che, per soccorrere l'attore, che era finito sotto l'autovettura, la parte anteriore della stessa era stata sollevata dal marito, grazie all'aiuto del motociclista che precedeva l'attore. La teste esibiva alcune fotografie (non acquisite agli atti) dalla stessa scattate nell'immediatezza del sinistro, di fatto equivalenti a quelle allegate al rapporto dei verbalizzanti, sui cui si tornerà a breve. Non può essere accolta l'eccezione sollevata dalla difesa attorea e di inerente l'incapacità della CP_3 teste e la nullità della sua deposizione, poiché avrebbe qualificato la vettura del convenuto come “mia vettura” o “nostra vettura” e sarebbe portatrice di un interesse in causa. Nessun rilievo può essere ricondotto al fatto di qualificare il veicolo come “mio” o “nostro”, essendo linguaggio comune quello di riferirsi alla vettura su cui si viaggia come “mia” o “nostra” vettura, indipendentemente dall'appartenenza giuridica della stessa, né può essere la teste ritenuta portatrice di pagina 6 di 9 interesse in causa, essendo la stessa in regime di separazione dei beni con il coniuge, proprietario dell'autovettura. L'art 246 c.p.c. è chiaro nell'escludere le (sole) testimonianze di chi nella causa è portatore di un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio.
Nel caso dedotto, la teste non ha alcun titolo per prendere parte all'odierna vertenza.
Pertanto, la testimonianza deve ritenersi ammissibile e pienamente valida. Ciò precisato, la deposizione della teste si mostra attendibile, nonostante il rapporto di Tes_3 coniugio col convenuto, perché pienamente riscontrata dai rilievi effettuati dall'autorità intervenuta. Nelle fotografie allegate al rapporto dei Carabinieri è raffigurata l'autovettura Golf nel limitare destro della propria corsia di marcia e quasi tutte le tracce di abrasione del manto stradale lasciate dalla motocicletta, come pure la macchia di sangue provocata dall'attore ferito, sono chiaramente localizzate nella corsia di marcia di parte convenuta, dal che si può agevolmente ritenere che l'invasione del senso opposto di marcia sia avvenuta da parte del conducente della motocicletta e non dell'autovettura. Essendo certo che dette tracce sono avvenute prima dell'impatto con la vettura è pure riscontrato che il motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo appunto prima dell'impatto, scivolando a terra verso l'opposta corsia di marcia. E' bensì vero che alcune (le prime) tracce si collocano a centro strada e forse entro l'ideale corsia di marcia di pertinenza del motociclista ma il fatto che le successive siano inequivocabilmente dirette verso l'esterno, ossia verso l'opposta corsia di marcia sono riscontro che la perdita di controllo della moto sia stata autonoma e non indotta dall'incedere della vettura. D'altra parte va pure rimarcato come i danni subiti dalla vettura, tutti sotto il parafango, sono inequivoco segno che l'urto tra i due mezzi è avvenuto quando la moto era già a terra. E' bensì vero che riguardo alla posizione della vettura il rapporto dei Carabinieri da conto che è stata spostata dalla posizione di quiete e che, effettivamente, il fatto che la parte anteriore sia rivolta verso l'esterno strada conforta l'assunto e contraddice la dichiarazione della teste secondo la quale la vettura non è stata spostata, perché contraddittoria con la sua stessa dichiarazione secondo la quale l'auto aveva appena ripreso la marcia verso la strada e, pertanto, doveva avere la parte anteriore rivolta verso l'interno della strada. Tuttavia, questa apparente contraddizione non vale a dimostrare l'inattendibilità complessiva della teste, perché la stessa ha dichiarato che per estrarre il corpo rimasto impigliato sotto la vettura il marito, insieme all'amico dell'attore, hanno dovuto sollevare la parte anteriore della vettura medesima. Pertanto, anche la teste conferma che la vettura è stata spostata, almeno al fine di prestare soccorso al ferito, mentre la successiva dichiarazione che non lo è stata va interpretata nel senso che non è stata spostata indietro o in avanti, come del resto appare verosimile dalla stessa posizione ritratta in fotografia ancora in mezzo alla strada. Pertanto, il diverso orientamento della parte anteriore della vettura trova razionale giustificazione nelle operazioni di sposamento rese necessarie per estrarre il corpo del motociclista, rimasto incagliato sotto la vettura.
La dinamica, come sopra accertata, consente, quindi, di superare la presunzione di pari colpa concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti ex art. 2054, 2° c.p.c., dovendosi ritenere dimostrata, con sufficiente grado di certezza, l'esclusiva responsabilità dell'attore, il quale nell'affrontare la curva, per lui destrorsa non riusciva, probabilmente per la sostenuta velocità, a controllare il mezzo (con chiara violazione dell'art. 141, comma 2 c.d.s.), finendo a terra ed andando ad invadere con la moto e il proprio corpo la corsia di marcia opposta, occupata dalla vettura Golf del convenuto, che nulla poteva in concreto fare per evitare l'impatto. pagina 7 di 9 E' noto, infatti, che la presunzione sopra richiamata ha portata residuale e trova applicazione soltanto qualora le risultanze istruttorie non riescano a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti.
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Alla luce di quanto sopra accertato, le domande attoree vanno integralmente respinte.
Dovendosi ritenere accertata l'esclusiva responsabilità dell'attore nella produzione del sinistro, merita di essere accolta la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, nei limiti dei danni provati. Non appare congruo il preventivo di spesa di € 2.726,70 della , dimesso dal Parte_3 convenuto (cfr. sub. doc. 3 di parte convenuta), tenuto conto che, nella perizia effettuata da sulla CP_3 vettura Golf (cfr. doc. 3 di parte intervenuta , sulla cui base aveva versato l'importo di € CP_3 CP_3 800,00, viene dato atto che il costo per la riparazione “in economia” della vettura era stato concordato con riparatore - il medesimo carrozziere - in totale € 1600,00. Parte_3
Si ritiene, quindi, che il costo effettivo per la riparazione sia stato di € 1.600,00 e non quello maggiore indicato nel preventivo e, d'altra parte, il convenuto non ha dimesso alcuna diversa fattura di riparazione, mentre come è noto il mero preventivo non costituisce prova del danno. Dedotto da tale importo quanto già versato al convenuto da allo stesso vanno, quindi, CP_3 riconosciuti ulteriori € 800,00 per il danno subito dal veicolo, mentre, difettando la prova in ordine al preteso “fermo tecnico”, nessun risarcimento potrà essere fondatamente riconosciuto a tale titolo;
quanto al ristoro per la difesa stragiudiziale, di cui il convenuto si era servito, si ritiene equo liquidare la somma omnicomprensiva di € 300,00, trattandosi di attività limitata alla redazione della lettera di intervento e messa in mora e di successivo sollecito. L'importo complessivamente dovuto a parte convenuta per il ristoro dei danni patiti nel sinistro per cui è causa è, quindi, pari a complessivi € 1.100,00. A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro, appare equo riconoscere un 3% annuo dall'illecito, ossia dal 07.08.2022 al saldo effettivo.
In ragione della soccombenza, l'attore va condannato alla refusione delle spese di giudizio in favore Contr della convenuta e, in solido con in favore del convenuto , liquidate in CP_1 CP_1 entrambi i casi come da dispositivo in applicazione dei valori tariffari minimi dello scaglione relativo all'odierna vertenza, tenuto conto del fatto che la causa si è risolta all'esito di un'attività istruttoria contenuta e senza la stesura di scritti difensionali conclusivi e pertanto non si giustificano gli importi esposti nella nota spese depositata dal convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che il sinistro dd. 07.08.2022 per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'attore e, per l'effetto: Parte_1
pagina 8 di 9 2. Rigetta la domanda dell'attore;
3. In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del convenuto
[...]
, condanna l'attore e l' in solido tra loro, al CP_1 Parte_1 CP_3 risarcimento del danno in favore del convenuto , che liquida in € Controparte_1
1.100,00, oltre al 3% annuo dal 07.08.2022 sino al saldo effettivo;
4. Condanna l'attore e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 CP_3 in favore del convenuto , che liquida in complessivi € 7.082,00, di Controparte_1 cui € 30,00 per spese vive ed € 7.052,00 per comptenze, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
5. Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che liquida nella complessiva somma di € 7.052,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rovereto, 28 maggio 2025
Minuta redatta dalla tirocinante GOP avv. Valeria Baldo.
Il Giudice dott. Riccardo Dies
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