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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/12/2024, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice
nella causa iscritta a ruolo generale N. 14769 2023 tra
(CUI 037GZLT) con l'Avv. LORENZETTI STEFANO Parte_1
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
CONCLUSIONI Per il ricorrente:
Nel merito. Il ricorrente chiede all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, l'accoglimento del presente ricorso e Chiede che !'On.le Tribunale acuto Voglia fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice istruttore, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento
• che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 3 8 e 167 c.p.c.,
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
• che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
• che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia,
e così conseguentemente così giudicare:
-in Tesi dichiarare nulla e priva di ogni effetto la decisione della , oggi impugnata, per Controparte_1 difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e riconoscere, per i motivi espressi in premessa, al ricorrente un p.d.s per protezione speciale o equivalente ex art. 1 comma 1 D.L 130/20, Vittoria di spese ed onorari. Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia ammettere il ricorrente al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato.
Per la parte resistente:
L'Amministrazione in epigrafe, così come difesa e rappresentata, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 20/12/2023, cittadino cinese, nato il [...] in [...] impugna Parte_1 la decisione del 18/10/2023 (notificatagli il 24/11/2023) con cui il Questore di Prato - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze espresso il 27.03.2023 - ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone che la suddetta Commissione Territoriale non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ma che tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzato, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 il reale percorso di integrazione socio- lavorativa maturato dal ricorrente in Italia rapportato alla condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in Cina, Paese da cui è sostanzialmente sradicato avendo fatto ingresso in Italia nel 2000, rapportata la perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza al percorso di integrazione in Italia,
che in particolare, a partire dal suo arrivo in Italia risalente al 2000 egli ha stretto rapporti interpersonali importanti ed intrapreso un significativo percorso di integrazione lavorativa che, a far data dal 16/01/2023 lo vede titolare di un impiego a tempo indeterminato come operaio pellettiere part-time presso LL OV di Zhu Bangchang con un reddito oggi superiore agli 800 € mensili (prodotte BP dicembre 2023-gennaio 2024)
che il provvedimento impugnato - che non ha invece operato alcuna valutazione comparative proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, che pregiudicherebbe irrimediabilmente, unitamente a significative relazioni personali le opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia- viene a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale produce in uno con il ricorso: contratto a tempo indeterminato per LL OV di Zhu Bangchang;
buste paga dicembre 2023 e gennaio 2024.
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 08/01/2024 il giudice relatore per il Collegio, non ravvisate gravi e comprovate ragioni di sospensione, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato ed ha provveduto a fissare la discussione del ricorso assegnando alle parti termine sino al 21.11.2024 per il deposito di sintetiche note di trattazione anche in replica agli atti introduttivi avversari.
Nuovamente in data 23/02/2024 il è stata respinta la reiterata richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.
Il Questura di Prato si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto richiamando integralmente il provvedimento impugnato ed il parere della Commissione Territoriale obbligatorio e vincolante.
La causa è stata infine trattata all'udienza del 21.11.2024 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente che ha confermato le conclusioni già svolte e contestato la memoria dell'Avvocatura dello Stato quindi è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Prato che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di rilascio del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
È ben vero infatti che il Questore sulle richieste di permesso di soggiorno per protezione speciale non ha discrezionalità valutativa ma è vincolato nell'accoglimento o rigetto al parere della Commissione, per quanto tale parere rimanga un atto endoprocedimentale e strumentale all'adozione della decisione finale che per quanto vincolata, fa capo al Questore.
Tanto premesso, venendo alle doglianze del ricorso, la odierna impugnativa, diretta ad una totale revisione della decisione nel merito, nella sostanza non si concreta in un giudizio sulla regolarità dell'atto amministrativo che contiene la decisione impugnata (il diniego di protezione) né sulla regolarità del procedimento ammnistrativo ma conosce della effettiva sussistenza del diritto (soggettivo) ad ottenere la protezione invocata, il che consente di ritenere superata e irrilevante la valutazione di vizi formali del provvedimento impugnato.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (13/01/2023) che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Si evidenzia pertanto che la domanda è stata presentata in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) è in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1. Contr Il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, ha quindi previsto una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020).
È ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla TRIBUNALE DI FIRENZE
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configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20202).
Tanto premesso, passando all'esame del caso di specie, alla luce della normativa applicabile, il Collegio non ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale.
Non appare infatti apprezzabile nel caso di specie un significativo livello d'integrazione socio lavorativa nel Territorio Nazionale del ricorrente il quale, in relazione al significativo periodo di tempo trascorso in Italia, non ha provato sufficienti elementi di integrazione sociale, lavorativa, linguistica né l'intrattenimento di alcun significativo legame familiare o affettivo, ovvero la sussistenza di una particolare vulnerabilità soggettiva.
Certamente una tale prospettiva non è ricavabile dalla isolata esperienza lavorativa documentata, iniziata solo l'anno passato soprattutto se rapportata al significativo periodo di tempo trascorso in Italia (24 anni!).
Unitamente alla reiterata richiesta di sospensiva il difensore del ricorrente, infatti, ha prodotto una comunicazione di assunzione da parte di una ditta cinese, che sarebbe avvenuta il Pt_2
16.1.2023 (corredata di poche sole buste paga recanti il salario medio mensile di circa 800 € ), che, se effettivamente sussistente, concreta una irregolare instaurazione di rapporto di lavoro, data la mancanza in capo al ricorrente di un titolo di soggiorno.
Con memoria del 19/11/2024 il difensore del ricorrente ha contestato il secondi rigetto della sospensiva sostenendo che, essendo stata formulata istanza di protezione speciale in data 13.01.23 (allega ricevuta p.d.s per protezione speciale ex art. 19 TUI del 13.01.23), alla data di stipulazione del contratto di lavoro (16.1.2023) con la LL OV di ZHU NG il ricorrente era regolarmente soggiornante sul territorio.
Ha quindi corredato tale affermazione con comunicazione , CUD 2024 e buste paga Pt_2 gennaio – giugno 2024 riferendo però, che, tuttavia, il predetto rapporto di lavoro era cessato e che il ricorrente era “in procinto (a giorni) di stipulare un nuovo contratto che ci riserviamo di produrre”.
Tali ultime produzioni e allegazioni non sono sufficienti a rivalutare il giudizio in ordine al mancato raggiungimento di un livello di radicamento e integrazione significativa sul territorio nazionale .
Si evidenzia infatti che nel caso di specie:
-il ricorrente non ha circostanziato in alcun modo le 'vicissitudini personali e familiari' trascorse in patria che lo renderebbero vulnerabile in caso di ritorno;
- anche le ultime produzioni documentali non sono idonee a comprovare un significativo percorso lavorativo attuato dall'ingresso in Italia risalente a più di 20 anni fa;
un rapporto di lavoro durato 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
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mesi 6 mesi e instaurato 23 anni dopo l'ingresso in Italia non pare affatto idoneo a garantire alcuna stabilità, né radicamento sul territorio.
Considerato poi che non si documenta, ne viene allegata, alcuna esperienza lavorativa pregressa, risulta singolare la coincidenza tra la richiesta di permesso di soggiorno e l'immediato ottenimento di una occupazione lavorativa “apparentemente” stabile, sSingolarità resa ancora più sospetta a fronte della risoluzione del contratto a tempo indeterminato dopo appena sei mesi, con la presunta promessa di una nuova assunzione.
Il tutto senza contare che il ricorrente non parla la lingua italiana nonostante il lungo tempo trascorso sul T.N. nè risulta avere legami affettivi/familiari in Italia che permangono invece col Paese di origine ove risiedono moglie e figli.
In sostanza non si ritiene di poter affermare l'acquisizione di un diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU in capo a soggetto, quale è il ricorrente, che ha trascorso l'intero pluriventennale soggiorno in Italia in una condizione di assoluta precarietà ( sempre che sia rimasto in Italia tutto il tempo senza mai fare rientro in Cina) .
In definitiva il livello di inserimento sociale\familiare\lavorativo che il ricorrente espone di avere raggiunto sul T.N. non appare significativo e comunque tale da a sostanziare l'acquisizione di un diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU 3 che potrebbe esser leso dall'azionamento di un'eventuale procedura espulsiva, non essendovi né elementi relativi all'intrattenimento di stabili e rapporti familiari né di una condizione di stabilità sul T.N. che realizzi il concetto di vita privata elaborato dalla Corte EDU che richiede la verifica di uno 'stabile insediamento' sul territorio dello Stato ospitante ("…dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”4).
Peraltro la stessa giurisprudenza della Corte EDU ha affermato che anche qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali normalmente non integrate dall'intrattenimento di attività lavorative (o di relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale ovvero in un momento in cui l' interessato è consapevole del fatto che la continuità di tale vita nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria5.
Neppure è valutabile qualche sorta di vulnerabilità relativa allo stato di salute del ricorrente e, nulla essendo stato allegato o prodotto in proposito, talché si deve ritenere che allo stato non sussistano problematiche serie di natura sanitaria.
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Non essendovi altri elementi da cui desumere un particolare radicamento sul Territorio Nazionale, né dal punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che il ricorrente non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU .
Non appare ravvisabile una fragilità neppure rispetto alla situazione sociopolitica del paese di provenienza, la Cina6 dove, dove il tasso di disoccupazione ( il 5, 20 %7) è più basso che in Italia (7,2 p% a gennaio 2024 dati ISTAT), così come il costo della vita (circa il 34%in Cina rispetto al 59% in Italia8), il guadagno medio è di circa 1.000 mensili (circa 700 € per gli operai) 9 comunque non così inferiore a quello che il ricorrente assume di guadagnare oggi in Italia con un contratto da operaio part time ..
In ogni caso va ricordato l'insegnamento della S.C. per il quale la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, che vale anche oggi per la
“protezione speciale” non può essere ancorata unicamente alla situazione del Paese di origine in considerazione di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani relativo al paese di provenienza perché, altrimenti, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto ma piuttosto quella del suo paese di origine, inidonea al riconoscimento della situazione 'umanitaria' (cfr. Cass. n.17072\2018 e Cass. 9304/2019).
Il ricorso va pertanto rigettato .
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo
- rigetta il ricorso
- spese interamente compensate.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23.12.2024 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Pagina 4 2 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co.
1.1 d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
Pagina 5 3 Art. 8 C.E.D.U « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 Vedi sentenza c. Italia del 14 febbraio 2019 : Per_1 5 Vedi caso aesi Bassi https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203836 Pt_3 6 BBC, China country profile, 6 gennaio 2023 https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017877 7 Vedi Cina - Lavoro - Tasso di disoccupazione - Scheda - Economia e Finanza - Repubblica.it; Cina - Tasso di disoccupazione | 2002-2024 Dati | 2025-2026 Previsione (tradingeconomics.com) 8 Indice del Costo della Vita per Nazione 2024 (numbeo.com) parametrato alla città di New York 9 Vedi Stipendi in Cina, salari medi nel 2024 e nel 2023 | BDEX Italia (bdeex.com)
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice
nella causa iscritta a ruolo generale N. 14769 2023 tra
(CUI 037GZLT) con l'Avv. LORENZETTI STEFANO Parte_1
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
CONCLUSIONI Per il ricorrente:
Nel merito. Il ricorrente chiede all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, l'accoglimento del presente ricorso e Chiede che !'On.le Tribunale acuto Voglia fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice istruttore, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento
• che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 3 8 e 167 c.p.c.,
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
• che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
• che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia,
e così conseguentemente così giudicare:
-in Tesi dichiarare nulla e priva di ogni effetto la decisione della , oggi impugnata, per Controparte_1 difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e riconoscere, per i motivi espressi in premessa, al ricorrente un p.d.s per protezione speciale o equivalente ex art. 1 comma 1 D.L 130/20, Vittoria di spese ed onorari. Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia ammettere il ricorrente al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato.
Per la parte resistente:
L'Amministrazione in epigrafe, così come difesa e rappresentata, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 20/12/2023, cittadino cinese, nato il [...] in [...] impugna Parte_1 la decisione del 18/10/2023 (notificatagli il 24/11/2023) con cui il Questore di Prato - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze espresso il 27.03.2023 - ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone che la suddetta Commissione Territoriale non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ma che tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzato, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 il reale percorso di integrazione socio- lavorativa maturato dal ricorrente in Italia rapportato alla condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in Cina, Paese da cui è sostanzialmente sradicato avendo fatto ingresso in Italia nel 2000, rapportata la perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza al percorso di integrazione in Italia,
che in particolare, a partire dal suo arrivo in Italia risalente al 2000 egli ha stretto rapporti interpersonali importanti ed intrapreso un significativo percorso di integrazione lavorativa che, a far data dal 16/01/2023 lo vede titolare di un impiego a tempo indeterminato come operaio pellettiere part-time presso LL OV di Zhu Bangchang con un reddito oggi superiore agli 800 € mensili (prodotte BP dicembre 2023-gennaio 2024)
che il provvedimento impugnato - che non ha invece operato alcuna valutazione comparative proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, che pregiudicherebbe irrimediabilmente, unitamente a significative relazioni personali le opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia- viene a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale produce in uno con il ricorso: contratto a tempo indeterminato per LL OV di Zhu Bangchang;
buste paga dicembre 2023 e gennaio 2024.
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 08/01/2024 il giudice relatore per il Collegio, non ravvisate gravi e comprovate ragioni di sospensione, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato ed ha provveduto a fissare la discussione del ricorso assegnando alle parti termine sino al 21.11.2024 per il deposito di sintetiche note di trattazione anche in replica agli atti introduttivi avversari.
Nuovamente in data 23/02/2024 il è stata respinta la reiterata richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.
Il Questura di Prato si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto richiamando integralmente il provvedimento impugnato ed il parere della Commissione Territoriale obbligatorio e vincolante.
La causa è stata infine trattata all'udienza del 21.11.2024 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente che ha confermato le conclusioni già svolte e contestato la memoria dell'Avvocatura dello Stato quindi è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Correttamente il ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Prato che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di rilascio del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
È ben vero infatti che il Questore sulle richieste di permesso di soggiorno per protezione speciale non ha discrezionalità valutativa ma è vincolato nell'accoglimento o rigetto al parere della Commissione, per quanto tale parere rimanga un atto endoprocedimentale e strumentale all'adozione della decisione finale che per quanto vincolata, fa capo al Questore.
Tanto premesso, venendo alle doglianze del ricorso, la odierna impugnativa, diretta ad una totale revisione della decisione nel merito, nella sostanza non si concreta in un giudizio sulla regolarità dell'atto amministrativo che contiene la decisione impugnata (il diniego di protezione) né sulla regolarità del procedimento ammnistrativo ma conosce della effettiva sussistenza del diritto (soggettivo) ad ottenere la protezione invocata, il che consente di ritenere superata e irrilevante la valutazione di vizi formali del provvedimento impugnato.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (13/01/2023) che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Si evidenzia pertanto che la domanda è stata presentata in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) è in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
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In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1. Contr Il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, ha quindi previsto una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020).
È ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla TRIBUNALE DI FIRENZE
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configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20202).
Tanto premesso, passando all'esame del caso di specie, alla luce della normativa applicabile, il Collegio non ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale.
Non appare infatti apprezzabile nel caso di specie un significativo livello d'integrazione socio lavorativa nel Territorio Nazionale del ricorrente il quale, in relazione al significativo periodo di tempo trascorso in Italia, non ha provato sufficienti elementi di integrazione sociale, lavorativa, linguistica né l'intrattenimento di alcun significativo legame familiare o affettivo, ovvero la sussistenza di una particolare vulnerabilità soggettiva.
Certamente una tale prospettiva non è ricavabile dalla isolata esperienza lavorativa documentata, iniziata solo l'anno passato soprattutto se rapportata al significativo periodo di tempo trascorso in Italia (24 anni!).
Unitamente alla reiterata richiesta di sospensiva il difensore del ricorrente, infatti, ha prodotto una comunicazione di assunzione da parte di una ditta cinese, che sarebbe avvenuta il Pt_2
16.1.2023 (corredata di poche sole buste paga recanti il salario medio mensile di circa 800 € ), che, se effettivamente sussistente, concreta una irregolare instaurazione di rapporto di lavoro, data la mancanza in capo al ricorrente di un titolo di soggiorno.
Con memoria del 19/11/2024 il difensore del ricorrente ha contestato il secondi rigetto della sospensiva sostenendo che, essendo stata formulata istanza di protezione speciale in data 13.01.23 (allega ricevuta p.d.s per protezione speciale ex art. 19 TUI del 13.01.23), alla data di stipulazione del contratto di lavoro (16.1.2023) con la LL OV di ZHU NG il ricorrente era regolarmente soggiornante sul territorio.
Ha quindi corredato tale affermazione con comunicazione , CUD 2024 e buste paga Pt_2 gennaio – giugno 2024 riferendo però, che, tuttavia, il predetto rapporto di lavoro era cessato e che il ricorrente era “in procinto (a giorni) di stipulare un nuovo contratto che ci riserviamo di produrre”.
Tali ultime produzioni e allegazioni non sono sufficienti a rivalutare il giudizio in ordine al mancato raggiungimento di un livello di radicamento e integrazione significativa sul territorio nazionale .
Si evidenzia infatti che nel caso di specie:
-il ricorrente non ha circostanziato in alcun modo le 'vicissitudini personali e familiari' trascorse in patria che lo renderebbero vulnerabile in caso di ritorno;
- anche le ultime produzioni documentali non sono idonee a comprovare un significativo percorso lavorativo attuato dall'ingresso in Italia risalente a più di 20 anni fa;
un rapporto di lavoro durato 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
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mesi 6 mesi e instaurato 23 anni dopo l'ingresso in Italia non pare affatto idoneo a garantire alcuna stabilità, né radicamento sul territorio.
Considerato poi che non si documenta, ne viene allegata, alcuna esperienza lavorativa pregressa, risulta singolare la coincidenza tra la richiesta di permesso di soggiorno e l'immediato ottenimento di una occupazione lavorativa “apparentemente” stabile, sSingolarità resa ancora più sospetta a fronte della risoluzione del contratto a tempo indeterminato dopo appena sei mesi, con la presunta promessa di una nuova assunzione.
Il tutto senza contare che il ricorrente non parla la lingua italiana nonostante il lungo tempo trascorso sul T.N. nè risulta avere legami affettivi/familiari in Italia che permangono invece col Paese di origine ove risiedono moglie e figli.
In sostanza non si ritiene di poter affermare l'acquisizione di un diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU in capo a soggetto, quale è il ricorrente, che ha trascorso l'intero pluriventennale soggiorno in Italia in una condizione di assoluta precarietà ( sempre che sia rimasto in Italia tutto il tempo senza mai fare rientro in Cina) .
In definitiva il livello di inserimento sociale\familiare\lavorativo che il ricorrente espone di avere raggiunto sul T.N. non appare significativo e comunque tale da a sostanziare l'acquisizione di un diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU 3 che potrebbe esser leso dall'azionamento di un'eventuale procedura espulsiva, non essendovi né elementi relativi all'intrattenimento di stabili e rapporti familiari né di una condizione di stabilità sul T.N. che realizzi il concetto di vita privata elaborato dalla Corte EDU che richiede la verifica di uno 'stabile insediamento' sul territorio dello Stato ospitante ("…dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”4).
Peraltro la stessa giurisprudenza della Corte EDU ha affermato che anche qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali normalmente non integrate dall'intrattenimento di attività lavorative (o di relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale ovvero in un momento in cui l' interessato è consapevole del fatto che la continuità di tale vita nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria5.
Neppure è valutabile qualche sorta di vulnerabilità relativa allo stato di salute del ricorrente e, nulla essendo stato allegato o prodotto in proposito, talché si deve ritenere che allo stato non sussistano problematiche serie di natura sanitaria.
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Non essendovi altri elementi da cui desumere un particolare radicamento sul Territorio Nazionale, né dal punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che il ricorrente non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU .
Non appare ravvisabile una fragilità neppure rispetto alla situazione sociopolitica del paese di provenienza, la Cina6 dove, dove il tasso di disoccupazione ( il 5, 20 %7) è più basso che in Italia (7,2 p% a gennaio 2024 dati ISTAT), così come il costo della vita (circa il 34%in Cina rispetto al 59% in Italia8), il guadagno medio è di circa 1.000 mensili (circa 700 € per gli operai) 9 comunque non così inferiore a quello che il ricorrente assume di guadagnare oggi in Italia con un contratto da operaio part time ..
In ogni caso va ricordato l'insegnamento della S.C. per il quale la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, che vale anche oggi per la
“protezione speciale” non può essere ancorata unicamente alla situazione del Paese di origine in considerazione di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani relativo al paese di provenienza perché, altrimenti, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto ma piuttosto quella del suo paese di origine, inidonea al riconoscimento della situazione 'umanitaria' (cfr. Cass. n.17072\2018 e Cass. 9304/2019).
Il ricorso va pertanto rigettato .
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo
- rigetta il ricorso
- spese interamente compensate.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23.12.2024 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Pagina 4 2 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co.
1.1 d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
Pagina 5 3 Art. 8 C.E.D.U « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 Vedi sentenza c. Italia del 14 febbraio 2019 : Per_1 5 Vedi caso aesi Bassi https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203836 Pt_3 6 BBC, China country profile, 6 gennaio 2023 https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017877 7 Vedi Cina - Lavoro - Tasso di disoccupazione - Scheda - Economia e Finanza - Repubblica.it; Cina - Tasso di disoccupazione | 2002-2024 Dati | 2025-2026 Previsione (tradingeconomics.com) 8 Indice del Costo della Vita per Nazione 2024 (numbeo.com) parametrato alla città di New York 9 Vedi Stipendi in Cina, salari medi nel 2024 e nel 2023 | BDEX Italia (bdeex.com)