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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2502/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
1) dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
2) dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
3) dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice Cron.
N._________ Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
Rep.
N.__________
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 2502/2022del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,
avente ad
oggetto
scioglimento del matrimonio
promossa dal ricorrente
, nato Torino il 04.01.1976 e residente a [...]
152, C.F.: , elettivamente domiciliato in Torino, C.so Galileo C.F._1
Ferraris, 73, presso lo studio dell'avvocato Federica Raviolo che lo rappresenta ed assiste giusto mandato in atti;
pagina 1 di 24
nei confronti della resistente
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) residente in [...] ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Torino - Via Susa n. 42, presso l'avvocata Sara Silengo da cui è
rappresentata e difesa, in forza di procura per delega in atti;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
--------------------------------------
Precisate dalle parti, con assegnazione di termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “precisa le proprie conclusioni come da memoria ex art. 183 comma
VI n. 1 c.p.c., e cioè:
1. DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile con la signora
[...]
registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Moncalvo Controparte_1
(AT), anno 2011, parte II, serie C, numero 6;
ORDINANDO conseguentemente le formalità di rito al competente Ufficiale di Stato Civile;
pagina 2 di 24
2. CONFERMARE l'affidamento condiviso della figlia con esercizio disgiunto Persona_1
della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di carattere ordinario nei
periodi in cui la figlia trascorre con ciascun genitore;
3. DARE ATTO che la signora ha rilasciato l'immobile sito in Brandizzo, Via Torino n. CP_1
152 rinunciando all'assegnazione della casa familiare;
4. CONFERMARE la residenza di presso l'abitazione della madre;
Persona_1
5. DISPORRE che, trascorra con il papà: - Fine settimana alternativi dal venerdì Persona_1
all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui trascorre il fine settimana con lui dal martedì pomeriggio all'uscita
dalla scuola fino al giovedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
- nella settimana
successiva al weekend che la bambina trascorre con lui, dal mercoledì dall'uscita da scuola fino
al venerdì mattina quando la accompagnerà a scuola;
ovvero in subordine DISPORRE
- Fine settimana alternativi dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando la
accompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui trascorre il fine settimana con lui dal mercoledì pomeriggio all'uscita
dalla scuola fino al giovedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
- nella settimana successiva al weekend che la bambina trascorre con lui, dal mercoledì
dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina quando la accompagnerà a scuola;
pagina 3 di 24
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni dal 25 dicembre mattina alla mattina del 31
dicembre e dal pomeriggio del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio;
la vigilia di Natale,
[...]
la trascorrerà con il genitore con cui trascorre il secondo periodo;
Per_1
- durante le vacanze pasquali: ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive: quindici giorni
nel mese di luglio o agosto con ciascun genitore da concordare tra loro entro il 31 maggio di
ogni anno;
il genitore che ha la figlia con sé in vacanza, la riporterà a casa, dove verrà prelevata
dall'altro genitore;
6. CONFERMARE che ogni volta che la figlia sarà con uno dei genitori
l'altro potrà contattare telefonicamente senza che vengano fatte obiezioni da parte Persona_1
del genitore presso cui si trova;
7. CONFERMARE che ciascun genitore mantenga la figlia nei periodi in cui l'ha con sé;
8. DISPORRE che il signor corrisponda alla signora a titolo di concorso al Pt_1 CP_1
mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00, entro il giorno 5 di ogni Persona_1
mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
somma che dovrà essere
diminuita ad € 200,00 in caso di accoglimento della domanda di affido paritetico di
[...]
Per_1
9. DISPORRE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche, sportive e
ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i
genitori, nella misura del 50% ciascuno;
pagina 4 di 24 10. DISPORRE che le ulteriori voci di spesa cui al Protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, che qui si intende
integralmente richiamato, saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo le modalità indicate
nel suddetto documento;
11. DISPORRE che il signor sostenga, dal deposito del presente ricorso, le spese del Pt_1
percorso logopedico che dovrà effettuare la figlia per la quota di sua spettanza pari al 50%.
DARE ATTO che in ogni caso entrambi i genitori saranno coinvolti in tutte le decisioni, scelte
dei professionisti, attività che il percorso logopedico dovesse richiedere e, compatibilmente con le
loro disponibilità, nell'accompagnare la bambina alle visite;
12. CONFERMARE che le parti si diano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del
passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia. DARE ATTO che
l'espatrio della figlia andrà concordato tra i genitori.
13. DARE altresì ATTO dell'impegno assunto dai coniugi nelle condizioni di separazione, cui
si fa espresso rinvio, di sottoscrivere un patto di non concorrenza nel Comune in cui è sita
l'attività commerciale dell'altro;
14. CONFERMARE per il resto le condizioni omologate, previste agli articoli da 20) a 29);
15. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”.
PER LA RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
- previe le declaratorie del caso,
- Previo accoglimento degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. in giudizio
pagina 5 di 24
Co A) da parte del signor e di , in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
filiale di Chivasso – Piazza Beato Carletto n. 1 C, degli estratti conto di tutti i trimestri degli
anni 2021, 2022 e 2023 del conto corrente personale intestato al signor IBAN Pt_1
[...];
Co
° B) da parte del signor e di , in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
filiale di Brandizzo, degli estratti conto di tutti i trimestri degli anni 2021, 2022 e 2023 del
conto corrente personale intestato al signor IBAN [...]; Pt_1
° C) da parte di e con sede in Parte_1 Controparte_3
Torino – Strada San Mauro25/D (P.I. , in persona del suo legale rappresentate P.IVA_1
pro tempore, l'esibizione dei giustificativi dei pagamenti effettuati in favore di a Parte_1
qualunque titolo, per gli anni 2021 e 2022 e 2023;
°D) da parte di e con sede in Parte_1 Controparte_3
Torino – Strada San Mauro25/D (P.I. , in persona del suo legale rappresentate P.IVA_1
Co pro tempore, e di , in persona del legale rappresentate pro tempore, filiale di Chivasso –
Piazza Beato Carletto n. 1 C, l'esibizione degli estratti conto di tutti i trimestri degli anni 2021,
2022 e 2023 del conto intestato a IBAN Controparte_3
[...];
° E) da parte di e con sede in Torino – Strada Parte_1 Controparte_4
San Mauro25/D (P.I. ), in persona del suo legale rappresentate pro tempore, P.IVA_2
pagina 6 di 24
l'esibizione dei giustificativi dei pagamenti effettuati in favore di a qualunque Parte_1
titolo, per gli anni 2021 e 2022 e 2023;
° F) da parte di e con sede in Torino – Strada Parte_1 Controparte_4
San Mauro25/D (P.I. , in persona del suo legale rappresentate pro tempore, e di P.IVA_2
Co
, in persona del legale rappresentate pro tempore, l'esibizione degli estratti conto di tutti i
trimestri degli anni 2021, 2022 e 2023 del conto intestati a Controparte_4
con sede in Torino – Strada San Mauro25/D (P.I. ) presso ISP n. 1000/8400; P.IVA_2
° G) da parte di l'esibizione della dichiarazione dei redditi 2022 per anno 2021 e Parte_1
2023 per l'anno 2022.
° H) da parte di l'esibizione del contratto di locazione in essere per l'immobile di Parte_1
Rondissone, abitazione del ricorrente, e dei giustificativi di pagamento dei relativi canoni e delle
spese;
° I) da parte di l'esibizione del contratto di locazione per cui ha dichiarato Parte_1
nell'autocertificazione per l'udienza presidenziale in atti di percepire un reddito pari ad €
4.560,00 annui.
° J) da parte del signor l'esibizione degli estratti conto di tutti i trimestri degli Parte_1
anni 2021, 2022 e 2023 della carta di credito n. 5398xxxxxxxxxx85 i cui addebiti importanti
risultano dagli estratti 2022 del conto ISP C/C71198
- Respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
pagina 7 di 24
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 30.10.2011 tra Controparte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere
[...] Parte_1
alla trascrizione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri incombenti
necessari;
- Dato atto che la signora in adempimento delle condizioni di separazione, ha rilasciato CP_1
la casa familiare a dicembre 2022, confermare la collocazione prevalente e la residenza
anagrafica di presso la mamma;
Persona_1
- Affidare la figlia minore ad entrambi i coniugi, con esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale per le questioni di amministrazione ordinaria;
- Quanto agli incontri padre/figlia, salvo diverso accordo fra i genitori, e tenuto conto del
preminente interesse della minore, confermare il calendario concordato in sede di separazione e
così, nel dettaglio, la minore trascorrerà con il padre:
➢ Fine settimana alternati dal sabato mattina con prelievo dalla casa materna al lunedì
mattina con riaccompagnamento a scuola o presso la mamma in periodo non scolastico;
➢ Nella settimana che si conclude con il fine settimana del papà, anche il mercoledì pomeriggio
dall'uscita da scuola (o con prelievo dalla casa materna in periodo non scolastico) fino al giovedì
mattina con riaccompagnamento a scuola o presso la mamma in periodo non scolastico;
Nella settimana che si conclude con il fine settimana della mamma, il giovedì dall'uscita da
scuola (o con prelievo dalla casa materna in periodo non scolastico) al venerdì mattina con
riaccompagnamento a scuola o presso la mamma in periodo non scolastico;
pagina 8 di 24 Nei giorni di sua competenza, il padre curerà le attività extrascolastiche di ed il Persona_1
corretto svolgimento dei compiti a casa assegnati alla figlia;
➢ Natale e la Vigilia ad anni alterni: in assenza di accordo, negli anni pari Vigilia con la madre
e Natale con il padre e viceversa gli anni dispari. Quanto alle vacanze scolastiche natalizie,
sempre in difetto di diverso accordo, negli anni pari trascorrerà con il papà, oltre Persona_1
al giorno di Natale, anche il periodo dal 26.12 al 31.12 fino alle ore 12.00 con
riaccompagnamento presso la mamma e negli anni dispari, oltre alla Vigilia, anche il periodo
compreso dal 31.12 alle 12.00 al 06.01 con prelievo e riaccompagnamento presso la mamma.
➢ Pasqua e lunedì dell'Angelo alternati;
in assenza di accordo, negli anni pari Pasqua con la
madre e Pasquetta con il padre e viceversa gli anni dispari. Quanto al periodo delle vacanze
scolastiche, sempre in difetto di diverso accordo, negli anni pari trascorrerà con il Persona_1
papà, oltre al giorno di Pasquetta, anche il giorno successivo con riaccompagnamento a scuola
il giorno successivo;
negli anni dispari, dal mercoledì all'uscita da scuola alla domenica di
Pasqua con riaccompagnamento presso la mamma entro le ore 19.00
➢ Quanto ai Ponti, fra cui quello di Carnevale, ove previsto dal calendario scolastico, e le
festività infrasettimanali, salvo diverso accordo, seguiranno l'alternanza ordinaria;
➢ Compleanno di ove possibile, pranzo con un genitore e cena con l'altro; Persona_1
➢ Quanto alle vacanze estive due settimane consecutive nel mese di agosto, salvo diverso
accorso. In difetto di diverso accordo fra le parti, con il papà la prima quindicina di agosto negli
anni pari e la seconda quindicina negli anni dispari.
Il genitore che non l'ha con sé potrà sentire telefonicamente la figlia liberamente;
pagina 9 di 24 - Ciascun genitore manterrà la figlia nei periodi in cui l'ha con sé;
- Disporre che il padre contribuisca al mantenimento di corrispondendo alla Persona_1
madre ogni mese, entro il giorno 5, a mezzo di bonifico bancario un importo non inferiore agli
attuali € 823,50 mensili (corrispondenti all'importo di € 750,00 mensili, disposto con
decorrenza da gennaio 2022, e rivalutato secondo gli indici ISTAT, importo confermato
dall'ordinanza presidenziale), o la diversa e veriore somma che sarà accertata nel corso
dell'istruttoria, anche in base alla ripartizione dell'assegno unico per i figli, con successivo
adeguamento annuale ISTAT;
- Disporre che il padre continui a farsi carico del 100% delle spese relative al percorso di
sostegno logopedico per la figlia, ferma restando il necessario coinvolgimento di entrambi i
genitori e la concertazione fra gli stessi rispetto alle decisioni, alla scelta dei professionisti e alle
attività che il percorso logopedico dovesse richiedere e all'accompagnamento della minore agli
appuntamenti e alle visite;
- Disporre che il padre partecipi alle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN,
scolastiche, ludico-sportive di nella misura del 50% o in quella diversa e Persona_1
maggiore percentuale che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, spese straordinarie
così come previste e disciplinate dal Protocollo di Intesa siglato fra il Tribunale di Ivrea e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- Disporre che, in conformità a quanto accaduto in sede di separazione, le ulteriori voci di spesa
di cui al Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, che qui si intende integralmente richiamato, saranno
pagina 10 di 24 suddivise al 50% tra i genitori, secondo le modalità indicate nel suddetto documento,
comprendendo in esse anche la mensa;
- In difetto di disponibilità del signor a provvedere al 100% delle spese relative agli Pt_1
aspetti logopedici, disporre che il riparto di tutte le spese previste dal Protocollo avvenga in
misura 40% mamma – 60% papà, o nella diversa percentuale che sarà accertata nel corso
dell'istruttoria;
- Confermare l'impegno già espresso in sede di separazione rispetto al reciproco consenso al
rilascio/rinnovo del passaporto per sé e per la figlia, ferma restando la necessità di concertare,
volta per volta, ogni singolo viaggio all'estero di Persona_1
- Respingere ogni diversa domanda.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“V°, il P.M.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. e il giorno 30.10.2011 hanno Parte_1 CP_1 CP_1
contratto matrimonio con rito civile Moncalvo (AT), atto registrato presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Moncalvo (AT), anno 2011, parte II, serie C, numero 6 (cfr.
atto di matrimonio prodotto dal ricorrente sub doc. 1).
La domanda di divorzio, avanzata da entrambe le parti, è fondata e va quindi accolta.
pagina 11 di 24 Ed invero, dalle complessive risultanze di causa, è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni. In particolare, deve osservarsi che:
a) tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale ordinario di Ivrea in data 2.2.2022 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente);
b) risulta il protrarsi ininterrotto della separazione, per il termine di legge, dal
27.1.2022 (data dell'udienza presidenziale di comparizione delle parti nella procedura di separazione consensuale) e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il giorno 8.8.2022);
c) non risulta alcuna interruzione ai sensi dell'art. 3 legge cit.;
d) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce del tenore complessivo delle domande avanzate dalle parti (che hanno chiaramente manifestato l'intenzione di non volersi riconciliare), si può
ritenere, infine, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
II. Dall'unione coniugale è nata una figlia a Moncalieri (TO), il Persona_1
16.12.2014. I genitori concordano sul regime di affido condiviso della minore come già
stabilito in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Ivrea con decreto del 2.2.2022.
In sede presidenziale, con provvedimento del 20.3.2023, è stato confermato il regime di pagina 12 di 24 affido condiviso della figlia ai genitori. Nel corso del giudizio non sono emersi elementi idonei a far ritenere di pregiudizio per la figlia il regime legale di affido condiviso già disposto;
pertanto va confermato l'affiso condiviso della minore ai genitori.
I genitori non hanno invece trovato l'accordo sul calendario di incontri genitori/figlia,
che il padre ha chiesto essere modificato rispetto alla separazione con previsione di tempi di permanenza paritetici con ciacuno di essi, mentre la madre ha chiesto la conferma anche sul punto di quanto concordato in sedse di separazione consensuale.
Con provvedimento presidenziale del 20.3.2023, sono stati sostanzialmente confermati i tempi di permanenza presso ciascun genitore come concordati in sede di separazione consensuale omologata, sottolineandosi che la “parte ricorrente non abbia prospettato
validi elementi che possano giustificare uno stravolgimento delle condizioni della separazione
da poco concordate e ciò anche con riferimento ai tempi di permanenza della figlia con il padre,
salvi diversi accordi tra le parti;
”.
La detta statuizione è stata anche confermata dalla Corte d'Appello di Torino - a seguito di reclamo proposto avverso l'indicata ordinanza presidenziale dal padre –
con decreto n. 719/2023 del 15.6.2023 nel quale si ribadisce che “Non esiste alcuna
ragione, attualmente provata, per modificare l'ampio, e del tutto ordinario, regime dei rapporti
del padre con la figlia Il “rapporto che si è instaurato” fra le sorelle, avendo la Persona_1
nuova arrivata attualmente pochi mesi di età, non è apprezzabile in tutti i suoi aspetti, e tutte
le circostanze che il padre adduce a sostegno andranno valutate, una volta provate, in corso di
pagina 13 di 24 causa, ferma restando la considerazione della vicinanza temporale con le precedentemente
concordate condizioni, che non possono essere considerate così tanto superate nel breve volgere
di poco più di un anno.” (cfr. provvedimento citato trasmesso in data 15.6.2023).
Neanche nel successivo corso del presente procedimento il ricorrente ha allegato né
tantomeno provato che il calendario di incontri ampio e puntuale concordato dai genitori in sede di separazione consensuale possa risultare non più adeguato alle esigenze della minore. Il Collegio ritiene dunque rispondente all'interesse della figlia anche alla continuità e stabilità delle sue condizioni di vita confermare la collocazione prevalente della minore presso la madre e il calendario di incontri praticato fin dall'epoca della separazione consensuale tra le parti, essendo da sempre la minore rimasta a vivere con la madre (mentre il padre trasferito a vivere con la compagna dalla quale pochi mesi dopo l'omologa della separazione tra le parti ha avuto una figlia, nata il [...]).
Tanto premesso, va dunque confermato il calendario di incontri ribadito con provvedimento presidenziale del 20.3.2023, salvo diverso accordo tra i genitori.
III. Le parti non sono state in grado di trovare un accordo per il mantenimento della figlia. E' necessario, pertanto, individuare la misura adeguata di contribuzione al mantenimento della prole da parte di ciascun genitore.
a tal fine, occorre procedere ad una valutazione comparativa della complessiva situazione economico patrimoniale delle parti oltre che della loro capacità
pagina 14 di 24 professionale pregressa, al fine di individuare la misura di contribuzione proporzionale più adeguata nell'interesse della figlia.
Con provvedimento presidenziale del 20.3.2023 è stato confermato a carico del padre il complessivo onere di contribuzione al mantenimento della figlia, così
disponendosi:
“5 Il signor deve corrispondere alla signora a titolo di concorso al Pt_1 CP_1
mantenimento della figlia l'importo mensile di €750,00. Detto importo verrà Persona_1
versato sul conto corrente della signora a partire dal mese gennaio 2022, entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6 Le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche, sportive e ricreative,
concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella
misura del 50% ciascuno;
7 Le ulteriori voci di spesa cui al Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e
dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, che qui si intende
integralmente richiamato, saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo le modalità indicate
nel suddetto documento;
8 Il signor a fronte della dislessia di deve sostenere integralmente Pt_1 Persona_1
le spese del percorso logopedico che dovrà effettuare la figlia.”
Le riportate statuizioni sono state anche confermate dalla Corte d'Appello di
Torino - a seguito di reclamo proposto avverso l'indicata ordinanza presidenziale dal padre – con decreto n. 719/2023 del 15.6.2023 nel quale si afferma: “Quanto poi
pagina 15 di 24 all'aspetto economico, il Presidente ha abbondantemente motivato la conferma delle statuizioni
precedenti, anche qui da poco concordate, in una situazione nella quale l'allegata diminuzione
reddituale risaliva, in base ai periodi cui si riferivano le prodotte dichiarazioni dei redditi, ad
epoca precedente la separazione. Quanto poi alla presunzione che, al momento delle concordate
condizioni di separazione, la circostanza della nuova gravidanza della compagna fosse già nota
al essa non appare così arbitraria, a fronte di una mera comparazione di date e, in ogni Per_2
caso, non costituisce certo l'unica motivazione addotta dal Presidente: peraltro, questi
sottolinea come le previsioni economiche concordate in sede di separazione riflettessero anche
una complessiva sistemazione dei complessi rapporti economici fra i coniugi, e su tale aspetto il
reclamante sorvola, con ciò stesso non consentendo una riforma del provvedimento anche su
tali argomentazioni fondato. Peraltro il reclamante fa considerazioni sulla situazione economica
della moglie, che sono del tutto contrastate dalla medesima: è evidente che in difetto di
istruttoria, non è possibile decidere al momento su tali aspetti, anche perché la stessa
valutazione può essere fatta sulle allegazioni del reclamante, che necessitano di prova. Lo si
ripete, il provvedimento del presidente, oltre che non contestato sotto tutti i profili
motivazionali, non appare inficiato da evidenti errori, e dunque non ricorrono le condizioni per
modificarlo in questa sede.”
Nel successivo corso del giudizio, già sottoposte al vaglio del Presidente del
Tribunale ed anche della Corte d'appello in sede di reclamo la situazione patrimoniale dei coniugi fino a quella data (ossia giugno 2023), il ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento idoneo a provare un drastico peggioramento della sua situazione pagina 16 di 24 economica, tale da giustificare la consistente riduzione del contributo al mantenimento della figlia da lui richiesto fino in sede di precisazione delle conclusioni definitive. Il
ricorrente ha allegato bilancini (di per sé di limitato valore probatorio) riportanti la situazione di perdita della sua società o comunque ricavi limitati già per il 2022 (cfr.
docc. 19), e reddito imponibile per il 2022 di € 24,00 e per l'anno precedente di €
1.934,00 (cfr. docc. 20 e 21). A fronte di redditi imponibili così limitati, il ha poi Pt_1
prodotto contratto di locazione transitoria di una villa ad uso abitativo dall'aprile 2022
fino al gennaio 2024 con canone di locazione di € 900,00 mensili (cfr. doc. 15), cui va aggiunto il contratto di locazione risalente al maggio 2021 di un immobile di valore storico con un canone di locazione previsto nell'importo di € 850,00 (cfr. doc. 26 di parte convenuta); l'importo del canone di locazione gravante sul peraltro Per_2
ridotto di € 50,00, rende poco verosimile i redditi dallo stesso dichiarati ed allegati.
Stessa considerazione scaturisce dall'esame degli estratti conto anche personali del ricorrente dai quali emergono per l'anno 2022 spese effettuate in unica soluzione per oltre € 3.000,00 mensili, rate di auto per circa € 390,00, l'acquisto di una stufa a pellet per circa € 3.000,00 attestanti spese che sicuramente non potrebbero né dovrebbero essere affrontate se i redditi del padre fossero effettivamente quelli allegati (cfr. docc.
41 e 42 di parte ricorrente). Il ricorrente ha inoltre allegato finanziamenti e mutui risalenti, tuttavia al 2018 e 2017 (cfr. docc. 22 e 23 di parte ricorrente).
Nel contempo, non è stato provato dal ricorrente né è altrimenti emerso dalla documentazione allegata dalle parti che la madre abbia avuto un significativo pagina 17 di 24 miglioramento della propria situazione economico patrimoniale;
anzi, la stessa ha prodotto un finanziamento per crescita impresa del settembre 2023 (sub doc. 50) e ha dichiarato che il canone di locazione è aumentato da € 600,00 ad € 850,00(cfr. doc. 64 di parte convenuta).
Alla luce di tutte le circostanze sopra considerate, tenuto conto che - come più volte ribadito - l'assetto economico concordato in maniera puntuale tra le parti a definizione dei complessi rapporti economici tra loro, legati anche alle rispettive analoghe attività
commerciali (con cessioni di quote societarie in favore della moglie, dimissioni del marito dalla carica di amministratore, rinuncia reciproca a promuovere azioni di responsabilità relative all'attività di amministratore, con patti di non concorrenza,
rilascio casa coniugale da parte di madre e figlia), in sede di separazione non risulta significativamente modificato (sulla base del corredo probatorio fornito dal ricorrente ed anche dalla convenuta), per il principio di proporzionalità nella determinazione della misura della contribuzione al mantenimento della prole, va confermato l'obbligo per il padre di versare alla madre collocataria prevalente (sulla quale peraltro gravano comunque in misura maggiore da sempre gli oneri di cura e accudimento della minore di sicura valenza economica), a partire dal mese gennaio 2022, entro il giorno 5
di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 750,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole;
il padre dovrà inoltre sostenere nella misura del 50% le spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche straordinarie relative alla minore come da Protocollo del Tribunale di Ivrea.
pagina 18 di 24 Il padre continuerà a farsi carico del 100% delle spese relative al percorso di sostegno logopedico per la figlia, fermo restando il necessario coinvolgimento di entrambi i genitori e la concertazione fra gli stessi rispetto alle decisioni, alla scelta dei professionisti e alle attività che il percorso logopedico dovesse richiedere e all'accompagnamento della minore agli appuntamenti e alle visite.
IV. Il ricorrente ha chiesto darsi atto che la signora ha rilasciato l'immobile CP_1
sito in Brandizzo, Via Torino n. 152 rinunciando all'assegnazione della casa familiare;
la madre ha precisato di avere rilasciato l'immobile a dicembre 2022 in adempimento delle condizioni concordate in sede di separazione.
Il ricorrente al punto 12 delle sue conclusioni ha chiesto: ”CONFERMARE che le parti si
diano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per
l'espatrio per sé e per la figlia. DARE ATTO che l'espatrio della figlia andrà concordato tra i
genitori.” Sul punto, va evidenziato che c'è accordo tra i genitori, avendo la madre chiesto confermarsi “l'impegno già espresso in sede di separazione rispetto al reciproco
consenso al rilascio/rinnovo del passaporto per sé e per la figlia, ferma restando la necessità di
concertare, volta per volta, ogni singolo viaggio all'estero di ” Persona_1
Inoltre, il ricorrente al punto 13 delle sue conclusioni ha chiesto “DARE altresì ATTO
dell'impegno assunto dai coniugi nelle condizioni di separazione, cui si fa espresso rinvio, di
sottoscrivere un patto di non concorrenza nel Comune in cui è sita l'attività commerciale
dell'altro;”. Su tale punto nulla va disposto inerendo ai rapporti di natura commerciale tra le parti, estranei al presente giudizio.
pagina 19 di 24 Infine, al punto 14 il ha chiesto “CONFERMARE per il resto le condizioni Pt_1
omologate, previste agli articoli da 20) a 29)”; in questa sede, non vanno confermate le condizioni omologate in sede di separazione in mancanza di espressa concorde richiesta di entrambe le parti.
V. La convenuta ha reiterato le istanze istruttorie sulle quali il giudice si era già
pronunciato – rigettandole - con provvedimento del 4.12.2023 (da intendersi in questa sede integralmente richiamato); non sono stati neanche allegati elementi nuovi che giustifichino una valutazione diversa da quella già ivi resa (tenuto anche conto degli ordini di esibizione resi e degli oneri di prova gravanti sulle parti come correlati alle loro allegazioni).
L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni altra valutazione sulle altre questioni pure sollevate dalle parti.
VI. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla comune richiesta di declaratoria di “divorzio”, ma per il resto dalla prevalente soccombenza del ricorrente (che ha visto respinta la domanda di ridurre il contributo al mantenimento della figlia nell'importo di € 300,00 e quella di collocazione paritetica anche in sede di reclamo), ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quest'ultimo va condannato alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali nella misura del 50%; per la restante quota del 50%, le spese di lite vanno invece compensate tra le parti.
Si ritiene che, trattandosi di causa di valore indeterminato sicuramente non rilevante,
gli importi vanno individuati ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento del pagina 20 di 24 10.3.2014 come modificato dal D.L. 147 del 2022 (con riferimento all'epoca di ultimazione dell'attività processuale) di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, in misura non superiore ai valori medi tabellarmente previsti;
tale importo viene determinato come in dispositivo, sulla base di quanto sopra indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2502/2022 R.G,
sentito il Pubblico Ministero, disattesa, respinta od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Moncalvo (AT) con rito civile il giorno 30.10.2011 dai signori e Parte_1 Controparte_1
registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Moncalvo (AT), anno 2011,
parte II, serie C, numero 6, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di
Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di
Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) AFFIDA la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1
disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni ordinarie nei periodi che la figlia trascorre con sè;
pagina 21 di 24 mantiene la collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della Persona_1
madre.
Salvo diverso accordo fra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori stessi e le esigenze della figlia, trascorrerà con il papà: Persona_1
° Fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9 fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola.
° Nella stessa settimana del fine settimana che trascorre con lui dal mercoledì
pomeriggio all'uscita dalla scuola fino al giovedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
° Nella settimana successiva al weekend che la bambina trascorre con lui, dal giovedì
dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina quando la accompagnerà a scuola;
° durante le vacanze natalizie: ad anni alterni dal 25 dicembre mattina alla mattina del
31 dicembre e dal pomeriggio del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio;
la vigilia di
Natale, la trascorrerà con il genitore con cui trascorre il secondo periodo;
Persona_1
° durante le vacanze pasquali: ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo.
° Ogni volta che la figlia sarà con uno dei genitori l'altro potrà contattare telefonicamente senza che vengano fatte obiezioni da parte del genitore Persona_1
presso cui si trova.
° Durante le vacanze estive: quindici giorni nel mese di agosto con ciascun genitore da concordare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 22 di 24 3) DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nei periodi in cui l'ha con sé.
Il signor corrisponderà alla signora a titolo di concorso al Pt_1 CP_1
mantenimento della figlia l'importo mensile di € 750,00. Detto importo Persona_1
verrà versato sul conto corrente della signora a partire dal mese gennaio 2022, CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche, sportive e ricreative,
concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Le ulteriori voci di spesa cui al Protocollo
sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Ivrea, che qui si intende integralmente richiamato, saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo le modalità indicate nel suddetto documento.;
Il signor a fronte della dislessia di deve sostenere integralmente Pt_1 Persona_1
le spese del percorso logopedico che dovrà effettuare la figlia. In ogni caso entrambi i genitori saranno coinvolti in tutte le decisioni, scelte dei professionisti, attività che il percorso logopedico dovesse richiedere e, compatibilmente con le loro disponibilità,
nell'accompagnare la bambina alle visite.
4) DÀ ATTO che le parti hanno concordato e dichiarato di confermare il reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia, ferma restando la necessità di concertare, volta per volta, ogni pagina 23 di 24 singolo viaggio all'estero di Persona_1
5) DISATTENDE le altre domande avanzate dalle parti.
6) PONE a carico del ricorrente le spese del giudizio nella misura del 50%, spese che per tale percentuale si liquidano nel complessivo importo di €3.808,00, oltre IVA e CPA e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
7) COMPENSA tra le parti per la restante quota del 50% le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Ivrea, in data 19 dicembre 2024
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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