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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/10/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1448/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. EF ET Presidente rel. dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. R.G. n. 1448/2025 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 11.07.2025 da:
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Gacci (codice C.F._1 fiscale – PEC: con C.F._2 Email_1 studio in Lastra a Signa (Fi), via Castruccio Castracane n. 58 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del detto procuratore . ecavvocati.it, giusta procura in atti;
Ema_2 Email_3 contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]
IN EL n. 12, codice fiscale , rappresentata e C.F._3 difesa dell'avv. Massimiliano Pieroni (codice fiscale – C.F._4
PEC: vvocatipistoia.it) ed elettivamente domiciliata Email_4 Email_5 in Pistoia, Vicolo degli Armonici n. 3, giusta procura in atti;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso depositato in data 11.07.2025 il sig. Parte_1 adiva il Tribunale di Pistoia per la modifica delle co di cui alla sentenza n. 761/2024 (R.G. n. 1328/2024), in particolare chiedendo la revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, dell'obbligo posto a suo carico di provvedere al versamento della somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della propria figlia, nonché dell'obbligo di provvedere a contribuire al pagamento delle spese straordinarie A fondamento della propria domanda il ricorrente poneva una modificazione delle condizioni legittimanti l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia, rappresentando che, invariate le condizioni economiche delle parti rispetto all'epoca del divorzio, la figlia , Per_1 divenuta maggiorenne, concludeva il percorso di studi intrapreso, conseguendo la laurea triennale in Infermieristica in data 15.11.2024 , e dopo aver interrotto volontariamente una serie di rapporti lavorativi, veniva assunta con contratto di lavoro a tempo determinato per dodici mesi presso l'Azienda ASL Toscana Centro (percependo uno stipendio pari a circa euro 1.800 netti mensili), con la solida prospettiva di futura assunzione a tempo indeterminato . Deduceva altresì che la figlia , abitando con la madre nella casa Per_1 di proprietà dei nonni materni, non sosteneva costi per le necessità abitative, e che nel giugno 2025, aveva acquistato un'autovettura nuova impegnandosi con finanziamento triennale al pagamento del prezzo di € 21.000 circa, con rate mensili di € 200,00 e maxi-rata finale alla scadenza del triennio. Con comparsa depositata in data 19.09.2025 si costituiva in giudizio l'ex coniuge sig.ra , aderendo alle richieste del ricorrente CP_1 ed in particolare rassegnando le seguenti conclusioni: “1.- revocare l'obbligo del sig. di provvedere al versamento alla Parte_1 Sig.ra della somma di euro 300,00 mensili a titolo di CP_1 contrib tenimento ordinario della figlia , nonché Per_1 dell'obbligo di contribuire al pagamento delle spese stra rie per la stessa, con decorrenza dalla odierna comparizione delle parti, dichiarando che più nulla sarà dovuto dal sig. a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia secondo le condizioni che saranno formalizzate congiuntamente in sede d'udienza o col preventivo deposito di conclusioni congiunte. 2. - Con compensazione integrale delle spese di lite.” A seguito di presentazione del ricorso -preliminarmente rispetto alla costituzione in giudizio della parte convenuta- veniva fissata udienza di comparizione. In data 16.10.2025 prima dell'udienza, le parti depositavano una nota di precisazione delle conclusioni in via congiunt a, nella quale davano atto di aver raggiunto il seguente accordo: -In considerazione della raggiunta indipendenza economica della figlia Persona_2 revocare, con decorrenza dalla data di depos l'obbligo del sig. di provvedere al versamento Parte_1 alla Sig.ra della somma di euro 300,00 mensili a CP_1
2 titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, con revoca altresì dell'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per la stessa, dichiarando che più nulla sarà dovuto dal sig. a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 di ompensazione integrale delle spese di Persona_2 lit da parte dei procuratori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P. Con rinuncia altresì alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica. Al contempo, stante l'avvenuto pagamento da parte del sig. del contributo al Pt_1 mantenimento della figlia a del deposito del Per_1 ricorso sino al mese di settembre 2025 compreso, la definizione del giudizio alle condizioni sopra indicate , viene condizionata alla restituzione da parte della sig.ra , in favore del CP_1 sig. ed a tacitazione e creditorie di Parte_1 que o contestualmente all'udienza del 22/10/2025, della somma in via transattiva quantificata in euro 500,00 (cinquecento). Dell'avveramento di tale condizione dando le parti atto all'udienza- All'udienza fissata del 22.10.2025 le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale, dando atto del versamento della somma di euro 500 da parte della sig.ra in favore del sig. come CP_1 CP_2 da conclusioni congiunte depo , cui, per ogni al to, si richiamavano. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. 2.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto tra le parti sulla modifica delle condizioni di divorzio, tenuto conto della maggiore età e dell'indipendenza economica raggiunta da parte della figlia, siano congrue e conformi a legge, idonee a rappresentare il venir meno di un obbligo di versamento da parte del ricorrente all'ex coniuge di un assegno per la compartecipazione al mantenimento della prole , per effetto del mutare della situazione economico fina nziaria della stessa. 3. La formulazione di conclusioni congiunte giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti , conformemente alle conclusioni congiunte rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando: a) dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e , di cui alla sentenza n. 761/2024 Parte_1 CP_1 is ndizioni concordate dalle parti e trascritte nella parte motiva del presente provvedimento; b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti. Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il Presidente
EF ET
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. EF ET Presidente rel. dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. R.G. n. 1448/2025 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 11.07.2025 da:
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Gacci (codice C.F._1 fiscale – PEC: con C.F._2 Email_1 studio in Lastra a Signa (Fi), via Castruccio Castracane n. 58 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del detto procuratore . ecavvocati.it, giusta procura in atti;
Ema_2 Email_3 contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]
IN EL n. 12, codice fiscale , rappresentata e C.F._3 difesa dell'avv. Massimiliano Pieroni (codice fiscale – C.F._4
PEC: vvocatipistoia.it) ed elettivamente domiciliata Email_4 Email_5 in Pistoia, Vicolo degli Armonici n. 3, giusta procura in atti;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso depositato in data 11.07.2025 il sig. Parte_1 adiva il Tribunale di Pistoia per la modifica delle co di cui alla sentenza n. 761/2024 (R.G. n. 1328/2024), in particolare chiedendo la revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, dell'obbligo posto a suo carico di provvedere al versamento della somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della propria figlia, nonché dell'obbligo di provvedere a contribuire al pagamento delle spese straordinarie A fondamento della propria domanda il ricorrente poneva una modificazione delle condizioni legittimanti l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia, rappresentando che, invariate le condizioni economiche delle parti rispetto all'epoca del divorzio, la figlia , Per_1 divenuta maggiorenne, concludeva il percorso di studi intrapreso, conseguendo la laurea triennale in Infermieristica in data 15.11.2024 , e dopo aver interrotto volontariamente una serie di rapporti lavorativi, veniva assunta con contratto di lavoro a tempo determinato per dodici mesi presso l'Azienda ASL Toscana Centro (percependo uno stipendio pari a circa euro 1.800 netti mensili), con la solida prospettiva di futura assunzione a tempo indeterminato . Deduceva altresì che la figlia , abitando con la madre nella casa Per_1 di proprietà dei nonni materni, non sosteneva costi per le necessità abitative, e che nel giugno 2025, aveva acquistato un'autovettura nuova impegnandosi con finanziamento triennale al pagamento del prezzo di € 21.000 circa, con rate mensili di € 200,00 e maxi-rata finale alla scadenza del triennio. Con comparsa depositata in data 19.09.2025 si costituiva in giudizio l'ex coniuge sig.ra , aderendo alle richieste del ricorrente CP_1 ed in particolare rassegnando le seguenti conclusioni: “1.- revocare l'obbligo del sig. di provvedere al versamento alla Parte_1 Sig.ra della somma di euro 300,00 mensili a titolo di CP_1 contrib tenimento ordinario della figlia , nonché Per_1 dell'obbligo di contribuire al pagamento delle spese stra rie per la stessa, con decorrenza dalla odierna comparizione delle parti, dichiarando che più nulla sarà dovuto dal sig. a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia secondo le condizioni che saranno formalizzate congiuntamente in sede d'udienza o col preventivo deposito di conclusioni congiunte. 2. - Con compensazione integrale delle spese di lite.” A seguito di presentazione del ricorso -preliminarmente rispetto alla costituzione in giudizio della parte convenuta- veniva fissata udienza di comparizione. In data 16.10.2025 prima dell'udienza, le parti depositavano una nota di precisazione delle conclusioni in via congiunt a, nella quale davano atto di aver raggiunto il seguente accordo: -In considerazione della raggiunta indipendenza economica della figlia Persona_2 revocare, con decorrenza dalla data di depos l'obbligo del sig. di provvedere al versamento Parte_1 alla Sig.ra della somma di euro 300,00 mensili a CP_1
2 titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, con revoca altresì dell'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per la stessa, dichiarando che più nulla sarà dovuto dal sig. a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 di ompensazione integrale delle spese di Persona_2 lit da parte dei procuratori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P. Con rinuncia altresì alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica. Al contempo, stante l'avvenuto pagamento da parte del sig. del contributo al Pt_1 mantenimento della figlia a del deposito del Per_1 ricorso sino al mese di settembre 2025 compreso, la definizione del giudizio alle condizioni sopra indicate , viene condizionata alla restituzione da parte della sig.ra , in favore del CP_1 sig. ed a tacitazione e creditorie di Parte_1 que o contestualmente all'udienza del 22/10/2025, della somma in via transattiva quantificata in euro 500,00 (cinquecento). Dell'avveramento di tale condizione dando le parti atto all'udienza- All'udienza fissata del 22.10.2025 le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale, dando atto del versamento della somma di euro 500 da parte della sig.ra in favore del sig. come CP_1 CP_2 da conclusioni congiunte depo , cui, per ogni al to, si richiamavano. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. 2.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto tra le parti sulla modifica delle condizioni di divorzio, tenuto conto della maggiore età e dell'indipendenza economica raggiunta da parte della figlia, siano congrue e conformi a legge, idonee a rappresentare il venir meno di un obbligo di versamento da parte del ricorrente all'ex coniuge di un assegno per la compartecipazione al mantenimento della prole , per effetto del mutare della situazione economico fina nziaria della stessa. 3. La formulazione di conclusioni congiunte giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti , conformemente alle conclusioni congiunte rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando: a) dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e , di cui alla sentenza n. 761/2024 Parte_1 CP_1 is ndizioni concordate dalle parti e trascritte nella parte motiva del presente provvedimento; b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti. Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il Presidente
EF ET
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