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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/09/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NN in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 405/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUARAGNELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA SCANDELLARA
11/8 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. GUARAGNELLA GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliata in VIA GIROLAMO
ROSSI 88 NN (Studio avv. RIDOLFI NICOLA) presso il difensore avv.
PESENTI MARCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI Controparte_2 P.IVA_2
MARCO, elettivamente domiciliata in VIA GIROLAMO ROSSI 88 NN
(Studio avv. RIDOLFI NICOLA) presso il difensore avv. PESENTI MARCO
CONVENUTE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale mandataria con rappresentanza di Parte_2 Parte_3
ha richiesto e ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n.
[...]
48/2024 del 12/01/2024, con il quale è stato intimato a , quale Parte_1
fideiussore della società il pagamento della somma di € 129.279,72, Parte_4
oltre a interessi e spese, di cui € 16.472,63 quale saldo debitore al 14/10/2013 di un conto corrente intestato a acceso in data 26/06/2007 presso Parte_4 [...]
ed € 112.807,09 quale saldo debitore al 14/10/2013 di un rapporto Controparte_3
anticipi su fatture concesso alla stessa da Parte_4 Controparte_4
[...]
L'ingiunto ha proposto rituale opposizione avverso il suddetto provvedimento monitorio per i motivi così esposti in atto di citazione:
“F A T T O In data 30/07/2009 il sig. stipulava con la Pt_1 Parte_1 Controparte_4
- Filiale di Lugo Ag. 1” un contratto con cui si costituiva fideiussore della
[...]
“ , con sede legale in Ravenna, via Mario Marani n. 20, fino alla Parte_4 concorrenza dell'importo di € 130.000,00 (doc. 2). In data 04/06/2013 la Banca inviava ai sig. , quale legale Persona_1 rappresentante pro-tempore della , a quest'ultima e a Parte_4 Parte_1
quale fideiussore della Società, lettera raccomandata con A/R con la quale
[...] comunicava loro, per quanto di rispettiva competenza, la revoca delle linee di credito accordate alla Società a causa dell'insoddisfacente andamento del rapporto, con contestuale invito a provvedere “….entro quindici giorni dalla data di ricezione della presente, all'integrale copertura…..” della posizione debitoria (doc. 3). In data 11 – 14/10/2013, con sentenza del Tribunale Ordinario di Ravenna n. 59/2013, R.G. N. 57/2013, veniva dichiarato il fallimento della “ , con Parte_4 termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori per la verifica dello stato passivo, fissata per il giorno 31/01/2014, per la proposizione, da parte dei creditori o di terzi che vantassero diritti reali mobiliari su beni in possesso della società fallita, delle domande di insinuazione al passivo (doc. 4).
2 La “ ” depositava istanza di insinuazione al passivo Controparte_4 fallimentare in data 29/01/2015 e questa ammessa come tardiva per € 16.489,24 Categoria Chirografari, per saldo debitore di conto corrente, comprensivo di interessi, e per € 112.807,09, Categoria Chirografari, per saldo debitore derivante da rapporto anticipi, comprensivo di interessi (doc. 5). In data 28/12/2018, depositato in Cancelleria il 31/12/2018, veniva emanato, da parte del Tribunale Civile di Ravenna – Sezione Fallimentare -, il decreto di chiusura del fallimento n. 4275 Archivio, R.G. n: 57/2013 (doc. 6). In data 26/02/2019, l'odierno opponente, riceveva un ulteriore richiesta di pagamento per un importo complessivo di € 131.929,42 (doc. 7), a cui faceva seguito, in data 30/01/2024, la notifica del decreto ingiuntivo n. 48/2024 del 12/01/2024, R.G. N. 3/2024, emesso dal Tribunale Civile di Ravenna, per la somma di € 129.279,72, qui opposto. DIRITTO La pretesa della e per essa Parte_3
, deve ritenersi infondata in fatto e diritto per i seguenti motivi. Controparte_2
La - Filiale di Lugo - Ag. 1”, faceva sottoscrivere al Controparte_4 sig. in data 30/07/2009, un contratto di fidejussione omnibus redatto Parte_1 sulla base dello schema di contratto-tipo predisposto dall'ABI (doc. 8), dichiarato nullo dalla “Banca d'Italia” limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990. La “Banca d'Italia”, con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 – “ABI Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, disponeva: “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), delle Legge n. 287/90”. Tale violazione veniva accertata dalla “Banca d'Italia” a seguito dell'istruttoria svolta ai sensi degli artt. 2 e 14 della L. 287/90 nei riguardi dell'ABI (doc. 9) su parere conforme dell'AGCM che aveva già dichiarato la “nullità” di quegli “….articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni omnibus),…” nella misura in cui esse vengano applicate in modo uniforme, perché in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 (doc. 10). Talché, essendo di palmare evidenza che il contratto di fideiussione che la “Banca del Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Lugo Ag. 1” ha fatto sottoscrivere al sig.
[...]
è stato redatto sul modulo uniforme ABI, la fideiussione deve ritenersi Parte_1 parzialmente nulla, in riferimento alle clausole 2, 6 e 8 del contratto anche alla luce di quanto successivamente affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 13846 del 22/05/2019, che ha riconosciuto dette clausole violative del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/90, principio questo poi ribadito dalle SS.UU. della stessa Corte con la sentenza n. 41994 del 30/12/2021, in
3 cui viene sancito che “il contratto di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lettera a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. In questo modo è stato ritenuto che la nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione a valle assiste sia il cliente, che viene tutelato dall'espunzione delle clausole vietate, sia la banca che mantiene in vita la garanzia fideiussoria. Infatti, la nullità parziale risponde al principio di conservazione del negozio di cui all'art. 1419 cod. civ. Nel caso in questione, non v'è dubbio che l'art. 2 del contratto di fideiussione sottoscritto dall'odierno opponente, “uniforme” all'art. 2 dello schema predisposto dall'ABI, (clausola della reviviscenza), gravosa per il fideiussore, dà alla banca la certezza di avere, prima o poi, soddisfazione della propria pretesa creditoria, indipendentemente dagli avvenimenti successivi all'adempimento. Quanto all'art. 6 del contratto, anch'esso” uniforme” allo schema predisposto dall'ABI, appare altrettanto evidente come esso determini uno squilibrio delle posizioni tra banca e fideiussore, dal momento che quest'ultimo rimane schiacciato da un evidente squilibrio contrattuale. Da ultimo, non v'è chi non veda come l'art. 8 del contratto di fideiussione determini un effetto “espansivo ed estensivo” della garanzia sugli obblighi di restituzione del debitore principale nel caso in cui il rapporto principale venisse dichiarato invalido, là dove stabilisce che “Nell'ipotesi che le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Pertanto, il decreto ingiuntivo azionato dalla Parte_3
e per essa , deve ritenersi nullo, per
[...] Controparte_2 estinzione dell'obbligazione del garante, non avendo la “Banca del Monte dei Paschi di Siena” proposto “iniziative” nei confronti della “ nei termini di Parte_4 cui all'art. 1957 cod. civ. In particolare, venuta meno la clausola n. 6 del contratto di fideiussione, che prevede la deroga dal termine di cui all'art. 1957 cod. civ., quest'ultimo torna ad essere la norma di riferimento applicabile al caso de quo. Talché, non avendo la Controparte_4
” proposto alcuna “istanza” nei confronti della “ entro il
[...] Parte_4 termine di sei mesi dalla data di emissione di quel provvedimento con cui revocava le linee di credito accordate alla Società (il 04/06/2013) per mantenere obbligato il fideiussore (sig. anche dopo la scadenza dell'obbligazione, questa Parte_1 deve ritenersi estinta. A tal riguardo, appare, altresì, opportuno evidenziare che per “istanze”, secondo la Suprema Corte, devono intendersi solamente quelle giudiziali, non essendo sufficienti
4 la notifica di un atto stragiudiziale o il precetto non seguito questo dall'esecuzione (Cass. Sent. n. 25197/2023). Nel caso concreto, invece, la prima “istanza” (giudiziale) proposta dalla
[...]
”, potrebbe essere ravvisata eventualmente nell'istanza di Controparte_4 insinuazione al passivo fallimentare della Società del 29/01/2015 (rif. doc. 5), tardiva non soltanto rispetto alla procedura fallimentare, ma ancor più rispetto al termine di cui all'art. 1957 cod. civ. A tal riguardo la Corte di Cassazione, Sez. III, con l'Ordinanza del 24/08/2023, n. 25197, ha precisato che il termine di sei mesi decorre dalla scadenza dell'obbligazione, vale a dire dal momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento; nel caso in questione non c'è alcun dubbio che il termine iniziale dovesse decorrere dal 04/06/2013. Qualora, invece, non fosse determinabile il momento in cui l'obbligazione è scaduta, esso - secondo la Suprema Corte - va individuato nel giorno in cui viene emanata la sentenza dichiarativa del fallimento, momento questo da cui decorrono i sei mesi di cui all'art. 1957 cod. civ. per proporre l'“iniziativa” (ovvero l'istanza di insinuazione nel passivo fallimentare). A ciò si aggiunga che, se per le fideiussioni rilasciate nel periodo coperto dall'accertamento della “Banca d'Italia” (provvedimento n. 55/2005) non si poteva opporre, in fase sommaria, la “nullità”, con l'emanazione di detto provvedimento la
“nullità” la si sarebbe dovuta rilevare d'ufficio anche in fase monitoria poiché lo si doveva ritenere “fatto notorio”, tant'è che la Suprema Corte, trovandosi a decidere un caso in cui la questione della nullità della fideiussione era stata posta per la prima volta in appello, è entrata nel merito della questione, implicitamente dando per scontato (id est
“fatto notorio”) la conoscenza del provvedimento della “Banca d'Italia” n. 55/2005 (Corte Cass. Sent. n. 24044/2019). Diversamente non avrebbe potuto pronunciarsi. Vieppiù, va fatto presente che, in materia di accertamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la giurisprudenza e la normativa stessa riconoscono ai medesimi valori di prova privilegiata, il che non consente nel successivo giudizio civile, di mettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in materia di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio o alle stesse argomentazioni (Cass. Sent. n. 17891 del 31/08/2011; Cass. Sent. n. 7039 del 09/05/2013; Cass. Sent. n. 11904 del 2014). Da quanto sopra esposto consegue che, essendo stato il contratto di fideiussione sottoscritto dall'odierno opponente in data 30/07/2009 - ovvero successivamente all'emanazione del provvedimento della “Banca d'Italia” n. 55/2009 – già in sede monitoria avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio la “nullità” delle clausole 2, 6 e 8 del contratto, perché “uniformi” (meglio sarebbe dire “identiche”) allo schema predisposto da''ABI e conseguentemente rigettata l'istanza”.
si è ritualmente costituita in giudizio, Parte_3
rappresentata da contestando integralmente la fondatezza Controparte_2
dell'opposizione avversaria per i seguenti motivi: 5 “Parte opponente con l'unica eccezione sollevata contesta un'asserita nullità della fideiussione sottoscritta dal Sig. per violazione della normativa Parte_1 antitrust. Senonché, nel caso di specie: (i) contrariamente a quanto vorrebbero far credere l'opponente, la fideiussione prestata non può dirsi il frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata, né la medesima risulta uniforme al modello ABI di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; (ii) manca la prova della presunta intesa anticoncorrenziale;
(iii) manca la prova di un nesso di dipendenza indissolubile tra la presunta intesa cd. “a monte” e quella “a valle”; (iv) il garante rimarrebbe comunque vincolato ai propri obblighi di garanzia, conservando la fideiussione de quo piena efficacia. Pregevoli, in questa direzione, le seguenti recenti decisioni:
“La tesi della nullità derivata (che parrebbe accolta da Cass. Civ. 12.12.2017 n. 29810, seppur in un evidente obiter dictum […]) fa leva su argomenti che, a ben vedere, paiono fondarsi su presupposti e ragionamenti di natura più macroeconomica che strettamente giuridica […] l'affermazione per cui l'invalidità di un rapporto giuridico possa propagarsi, con effetti invalidanti, ad un altro rapporto presuppone il previo riscontro, tra i due, di un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile. Detto altrimenti, perché il meccanismo dell'invalidità derivata possa trasmettersi dall'infrazione anticoncorrenziale ai sottostanti contratti a valle è in ogni caso necessario accertare preliminarmente l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con l'intesa a monte, legame questo che non sembra invece riscontrarsi con riguardo alla normale dinamica della contrattazione individuale in cui, al contrario, le intese mostrano di non costituire un tutt'uno con i contratti a valle, di non essere a questi collegati né per legge né per volontà delle parti e di non rappresentarne in alcun modo un presupposto di esistenza, validità od efficacia [enfasi dello scrivente]” (cfr. Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 26/05/2020, n. 513);
“Per affermare la nullità derivata di un contratto a valle rispetto a quella dichiarata del contratto a monte (tra soggetti diversi), salva la prova della illiceità e contrarietà a norma imperativa della convenzione, è necessario dimostrare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico” (cfr. Trib. Napoli, n. 2338/2019);
“contrariamente a quanto ritenuto da parte della giurisprudenza di merito quale quella citata da parte attrice, l'eventuale nullità per contrarietà alla normativa antitrust non involge l'intera fideiussione (la cui causa intesa quale finzione economico – sociale perseguita dalle parti rimane perfettamente lecita), ma solamente le singole clausole ritenute abusive dalla Banca d'Italia. [Ciò in quanto] la delibera della Banca d'Italia non ha certo dichiarato l'invalidità dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione – circostanza, invece, sovente invocata dalla difesa dei garanti – ma solamente che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) contengono
6 disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza [enfasi dello scrivente legale]” (cfr. Trib. Torino, sentenza n. 1970/2019, in iusletter.com);
“Sull'asserita nullità del contratto di fideiussione stipulato in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, si sostiene che l'inserimento di tali clausole contrattuali all'interno del contratto di fideiussione determini unicamente la nullità parziale delle relative clausole (articoli 2-6- 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI). L'illiceità di tali intese, seppur accertata dalla Banca d'Italia, non è idonea a determinare la nullità dell'intero contratto stipulato a valle, in primis perché non vi è prova che le intese di cui sopra siano confluite nel contratto in questione ed in secondo luogo poiché non vi è prova della lesione della libertà contrattuale del fidejussore. Il fidejussore infatti appare sempre vincolato alla prestazione della fidejussione nei confronti della banca del debitore principale e non appare potervi essere scelta da parte dello stesso in relazione ad una diversa forma di garanzia. Ne consegue che la eventuale declaratoria di nullità parziale delle clausole, in un'ottica di conservazione del contratto, appare irrilevante per il fideiussore atteso che il contratto sarebbe comunque dovuto incorrere con la banca del debitore principale
[enfasi dello scrivente legale]” (cfr. Trib. Roma, sentenza n. 9354/2019, in iusletter.com);
“la circostanza della presunta nullità delle clausole nn. 2, 6, 7 e 8 dei contratti di garanzia stipulati dalle parti, per violazione della normativa antitrust, non ricorre nella fattispecie ora in esame, mancando in concreto la dimostrazione dell'incidenza dei pretesi vizi sulla scelta della attrice tra una pluralità di prodotti bancari concorrenti, nonché la prova dell'effetto pregiudizievole dell'intesa concordata con la banca (cfr. Cass. SS. UU. N. 2207/2005), non sussistendo neppure rigorosa prova del collegamento negoziale tra intesa "a monte" e contratto "a valle", necessaria ai fini della pronuncia di nullità richiesta” (cfr. Tribunale di Lucca, sentenza del 07.05.2021);
“Concorda il giudicante con quella interpretazione giurisprudenziale (cfr. Tribunale di Roma, Ordinanza del 26 aprile 2021) a mente della quale, ai sensi del primo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità; la nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero, all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso, in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014); affinchè la parte possa invocare la nullità del contratto riproduttivo dello schema ABI non è sufficiente allegare la nullità
7 della intesa anticoncorrenziale e, quindi, la nullità anche solo parziale del contratto “a valle”, sussistendo comunque l'onere di provare anche la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, oggetto di contestazione, col testo di uno schema contrattuale che possa ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846), oltre che il carattere uniforme delle clausole contestate (cfr: Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2018, n. 30818). Nel caso di specie, gli opponenti non hanno specificamente dedotto la scindibilità del contenuto negoziale e non hanno in particolare dimostrato che non avrebbero prestato la fideiussione senza determinate clausole. Neppure, vieppiù, hanno rappresentato e provato che l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiarli, posto che non hanno prospettato il concreto danno temuto in forza della applicazione di singole clausole conformi allo schema anticoncorrenziale in esame. Quand'anche venga, in tesi, dimostrata la conformità del contratto di fideiussione al modello ABI, la nullità conseguente opererebbe limitatamente alle clausole nelle quali si estrinseca l'intesa vietata, mentre il vizio non viene ad inficiare l'intero atto, soprattutto allorché emerga che l'obbligo di garanzia non cesserebbe anche con l'espunzione delle clausole in argomento. Nel caso di specie, invero, le clausole di cui agli artt. 6 (che prevede la deroga all'art. 1957 cc) e 8 (che prevede l'estensione della garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale) non assumono specifica rilevanza ai nostri fini, poiché l'obbligo di garanzia non verrebbe meno anche nella ipotesi di nullità parziale delle predette clausole […]
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo in oggetto
[enfasi dello scrivente legale]” (cfr. Trib. Sondrio, sentenza del 02.08.2021 resa nella causa R.G. n. 1081/2019, Giudice Dr.ssa Barbara Licitra);
“L'esistenza di profili di nullità è stata confermata dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 41994 del 30.12.2021, secondo cui < dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fidejussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve altre clausole>>. Nelle motivazioni della sentenza si legge <<…la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un “collegamento funzionale” … tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed euronitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale>>. Poiché nei contratti di fidejussione sottoscritti dagli opponenti e le clausole riportate sotto gli articoli 2, 6 e 8 sono Pt_5 Pt_6 assolutamente identiche a quelle riportate nello schema di contratto predisposto dall'ABI, tali clausole vanno dichiarate nulle. Quanto alle conseguenze di tale declaratoria di nullità, deve ritenersi che tale eccezione di nullità non infici l'interezza
8 della garanzia. Si osserva, infatti, che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia - e su cui si è basata detta pronuncia - ha affermato che "gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/90", ma ha altresì espressamente escluso che la clausola di pagamento "a prima richiesta" ed atta ad affermare l'autonomia della garanzia sia in alcun modo in contrasto con detta disciplina. Ne consegue che, non essendovi attitudine delle clausole censurate ad incidere sulla genesi dell'obbligazione di garanzia in esame ed essendo all'uopo dirimente solo la clausola di pagamento "a prima richiesta", la rilevanza della sorte delle prime sulla seconda si sarebbe potuta affermare solo laddove fosse stata dimostrata l'essenzialità di quelle censurate ex art. 1419 c.c., con consequenziale invalidità dell'intera garanzia (così, ex multis, Trib. Rovigo, ord. del 9-9-2018, Trib. Bergamo, sent. n. 1387 del 2018, Trib. Bergamo, sent. n. 2600 del 2018, Trib. Benevento, ord. del 25-5-2019, Cass. sent. n. 24044 del 2019). Tale onere della prova circa l'essenzialità risulta, tuttavia, non adempiuto. In particolare, deve premettersi che
“In caso di nullità parziale di un negozio, l'indagine diretta a stabilire se la pattuizione nulla debba ritenersi essenziale va condotta con criterio oggettivo, con riferimento alla perdurante utilità del contratto rispetto agli interessi con esso perseguiti (Cass. n. 2411/1982; Cass. 2340/95), al punto tale che “é necessaria una valutazione della potenziale volontà delle parti, che non è la volontà manifestata, ma quella obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi” (così Cass. n. 8970/2000). Orbene, nel caso di specie, l'adozione generalizzata di tali clausole o la posizione della (soggettivamente differente) ABI sul punto non implicano che la banca opposta, laddove fosse stata consapevole della nullità di tali articoli, non avrebbe stipulato nessuna garanzia personale e così giungendo irragionevolmente ad aumentare il rischio di insoluto, né si desume alcun disinteresse dei clienti all'operazione in assenza delle clausole censurate […]
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo” (Trib. Pesaro, Sentenza del 07.02.2022, n. 90/2022 – R.G. n. 702/2020 - G. I. Dr.ssa Maria Rosario Pietropaolo);
e ancora, il Tribunale di Pesaro, conformandosi alle Sezioni Unite (cfr. Cass., n. 41994/2021) ha ritenuto che l'illegittimità delle singole clausole non comporti la dichiarazione di nullità dell'atto di fidejussione, bensì solamente la dichiarazione di nullità di quelle clausole che vengono invocate nel caso concreto, salvo che non si dimostri che l'atto non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. Tuttavia, nel caso in esame controparte non ha “prospettato il pregiudizio subito dagli opponenti con riguardo né ad ipotesi di revoca di pagamenti (art. 2) né ad ipotesi di preventiva escussione del debitore principale (art. 6 …) né, da ultimo, ad ipotesi di validità della obbligazione garantita (art. 8).” Pertanto,
9 eventualmente, la dichiarazione di nullità delle clausole indicate dall'opponente non farebbe comunque venire meno il titolo (cfr. Trib. Pesaro, Sent. n. 182/2022). Per le suesposte motivazioni, l'eccezione di nullità formulata ex adverso dovrà essere respinta. Invero, come anticipato, l'obbligo di garanzia comunque non cesserebbe anche in caso di nullità parziale ex art. 1419 c.c. È sufficiente, infatti, esaminare il testo della lettera di fideiussione del 30/07/2009 per rendersi immediatamente conto che:
la clausola n. 1 prevede che “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”;
la clausola n. 3 prevede che “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili…”;
la clausola n. 7 prevede che “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio … In caso di suo ritardo nel pagamento, il fidejussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fidejussore”;
la clausola n. 10 prevede che “Il fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garantiti ancorchè confidejussori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente estinta
”. Inevitabile, dunque, giungere alla conclusione che, pur nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse accertare la nullità parziale ex art. 1419 c.c., gli obblighi di garanzia assunti continuerebbero a spiegare i loro effetti. Ne consegue, la piena legittimità e validità della fideiussione prestata dall'opponente e, per l'effetto, il pieno diritto di di ottenere Parte_3 dalla stessa il pagamento di quanto dovuto, anche nell'eventualità in cui la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. dovesse essere dichiarata nulla. Infine si consideri che, anche a voler prescindere da tali su esposte considerazioni, non potremmo comunque che giungere al rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dalla controparte.
* Anche l'eccepita decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c. andrà rigettata. Infatti, in data 4/06/2013 la comunicava la revoca degli Controparte_4 affidamenti concessi a mezzo raccomandata indirizzata alla debitrice principale ed ai garanti (DOC. 3); successivamente, il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 57/2013 del 13/10/2013 dichiarava il fallimento della società DOC. 4). Appreso Parte_4 del fallimento della società, la inviava Controparte_4 comunicazione al curatore di passaggio a contenzioso della posizione, con raccomandata
10 del 28/01/2014 (DOC. 5), in pari data la medesima comunicazione veniva inviata altresì ai garanti (DOC. 6); In data 7/02/2014 veniva invita ulteriore lettera di messa in mora ai garanti (DOC. 7); successivamente, la si Controparte_4 insinuava nel fallimento della società debitrice principale (DOC. 8), cui faceva seguito comunicazione di avvenuta ammissione (DOC. 9); in data 25/02/2019 i garanti ricevevano ulteriore lettera di messa in mora (DOC. 10). Di tutta evidenza, pertanto, che il termine di cui all'art. 1957 c.c. è stato rispettato. Il tutto senza in ogni caso trascurare che la fideiussione in atti prevede specificamente, all'art. 6, che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni altro suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Con la predetta clausola, le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, hanno deciso di derogare all'art. 1957 c.c., disposizione priva di carattere imperativo e pertanto, derogabile dalle parti. Infatti, anche a voler ritenere inefficace la clausola convenuta per iscritto di deroga dell'art. 1957 c.c., “la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale [enfasi dello scrivente]” (cfr. Cass. n. 31569 del 03/12/2019; Cass. n. 9455 del 11/06/2012; Cass. n. 13078 del 21/05/2008; Cass. n. 9719, del 20/08/1992; e Cass. n. 786 del 08/02/1989). Sul punto, si è espressa anche la giurisprudenza della Suprema Corte per cui: “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass., n. 28943/2017). In merito all'idoneità della diffida di pagamento ad interrompere il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., si riporta una recente pronuncia della Suprema Corte del 26/09/2017, secondo cui: “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass., Sez. 3, n. 22346 del 26/09/2017). Nella stessa direzione, la sentenza della Corte d'Appello di Milano, la quale stabilisce
11 che: “l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (nello stesso senso, anche, Cass. 13078/2008, Cass. 7345/95). La Suprema Corte ha invero argomentato che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che la volontà contrattuale d'imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba manifestare con l'azione giudiziaria (Cass. 13078/2008 cit.)” (Corte d'Appello di Milano, Sez. I, C.R. Dr.ssa Silvia Giani, sentenza del 17.06.2021 – R.G. 2251/2020). Ne consegue la piena legittimità degli obblighi di garanzia prestati in seno ai contratti e, per l'effetto, il pieno diritto della deducente società di ottenere dal Sig. Parte_1 il pagamento di quanto dovuto”.
[...]
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione proposta da appare del tutto priva di fondamento. Parte_1
Deve infatti escludersi che l'asserita conformità della predetta fideiussione – rilasciata in data 30/07/2009 (doc. 11 allegato al ricorso per ingiunzione;
doc. 2 allegato all'atto di opposizione) – allo schema ABI vietato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 per contrasto con la normativa antitrust comporti di per sé la nullità delle clausole che riproducono quelle del medesimo schema ABI ritenute dalla Banca d'Italia sbocco di un'intesa illecita, vale a dire la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), la n. 6
(clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza), in forza del principio, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo il quale “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
12 riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. 30/12/2021 n. 41994).
Va richiamato a tale proposito l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo
Tribunale, secondo il quale il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni – come quella di cui si discute nel presente giudizio – stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, insomma, vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte della stessa Banca d'Italia, con la conseguenza, per quanto riguarda le fideiussioni prestate al di fuori di quel periodo, che il fideiussore che invoca la nullità delle predette clausole (di per sé pienamente valide) deve ritenersi onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della L. n. 287/1990: egli deve cioè allegare e provare che nell'anno di stipulazione della fideiussione un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, ha coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (v. Trib.
Milano 19/01/2022; nello stesso senso v. App. Torino 27/03/2025 n. 278, secondo la quale “in materia di fideiussione omnibus, la nullità delle clausole contrattuali per conformità al modello ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento
n. 55/2005 non può essere invocata automaticamente per i contratti stipulati successivamente al periodo 2002-2005, oggetto specifico dell'accertamento dell'autorità antitrust. Il provvedimento della Banca d'Italia possiede efficacia di prova privilegiata
13 dell'intesa anticoncorrenziale esclusivamente per le fideiussioni omnibus stipulate nel periodo compreso tra la circolare ABI dell'ottobre 2002 e il provvedimento di accertamento del maggio 2005. Per i contratti di fideiussione stipulati oltre tale arco temporale, chi invoca la nullità per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 ha
l'onere di allegare e dimostrare specificamente l'esistenza di un'intesa limitativa della concorrenza al momento della sottoscrizione del contratto e il diretto coinvolgimento del predisponente il testo contrattuale nell'accordo anticoncorrenziale. La mera presenza delle tre clausole contestate (reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art.
1957 c.c.) non è sufficiente a determinare la nullità del contratto senza la prova dell'intesa illecita”).
Nel caso di specie tali oneri di allegazione e di prova non risultano essere stati in alcun modo adempiuti.
Deve pertanto escludersi – stante la piena validità della clausola di deroga all'onere imposto al creditore dall'art. 1957 c.c. – che la fideiussione posta a fondamento dell'azione monitoria di abbia perduto efficacia per non avere il creditore Parte_3
tempestivamente agito giudizialmente contro il debitore principale.
Per la stessa ragione (carenza di allegazione e prova in ordine all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” della fideiussione de qua), a prescindere da ogni ulteriore considerazione, deve escludersi la nullità integrale della medesima fideiussione, peraltro nemmeno prospettata dall'opponente.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da , confermando il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 48/2024 del 12/01/2024;
14 2) condanna l'opponente a rifondere ad le Parte_3
spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 30/09/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NN in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 405/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUARAGNELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA SCANDELLARA
11/8 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. GUARAGNELLA GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliata in VIA GIROLAMO
ROSSI 88 NN (Studio avv. RIDOLFI NICOLA) presso il difensore avv.
PESENTI MARCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI Controparte_2 P.IVA_2
MARCO, elettivamente domiciliata in VIA GIROLAMO ROSSI 88 NN
(Studio avv. RIDOLFI NICOLA) presso il difensore avv. PESENTI MARCO
CONVENUTE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale mandataria con rappresentanza di Parte_2 Parte_3
ha richiesto e ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n.
[...]
48/2024 del 12/01/2024, con il quale è stato intimato a , quale Parte_1
fideiussore della società il pagamento della somma di € 129.279,72, Parte_4
oltre a interessi e spese, di cui € 16.472,63 quale saldo debitore al 14/10/2013 di un conto corrente intestato a acceso in data 26/06/2007 presso Parte_4 [...]
ed € 112.807,09 quale saldo debitore al 14/10/2013 di un rapporto Controparte_3
anticipi su fatture concesso alla stessa da Parte_4 Controparte_4
[...]
L'ingiunto ha proposto rituale opposizione avverso il suddetto provvedimento monitorio per i motivi così esposti in atto di citazione:
“F A T T O In data 30/07/2009 il sig. stipulava con la Pt_1 Parte_1 Controparte_4
- Filiale di Lugo Ag. 1” un contratto con cui si costituiva fideiussore della
[...]
“ , con sede legale in Ravenna, via Mario Marani n. 20, fino alla Parte_4 concorrenza dell'importo di € 130.000,00 (doc. 2). In data 04/06/2013 la Banca inviava ai sig. , quale legale Persona_1 rappresentante pro-tempore della , a quest'ultima e a Parte_4 Parte_1
quale fideiussore della Società, lettera raccomandata con A/R con la quale
[...] comunicava loro, per quanto di rispettiva competenza, la revoca delle linee di credito accordate alla Società a causa dell'insoddisfacente andamento del rapporto, con contestuale invito a provvedere “….entro quindici giorni dalla data di ricezione della presente, all'integrale copertura…..” della posizione debitoria (doc. 3). In data 11 – 14/10/2013, con sentenza del Tribunale Ordinario di Ravenna n. 59/2013, R.G. N. 57/2013, veniva dichiarato il fallimento della “ , con Parte_4 termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori per la verifica dello stato passivo, fissata per il giorno 31/01/2014, per la proposizione, da parte dei creditori o di terzi che vantassero diritti reali mobiliari su beni in possesso della società fallita, delle domande di insinuazione al passivo (doc. 4).
2 La “ ” depositava istanza di insinuazione al passivo Controparte_4 fallimentare in data 29/01/2015 e questa ammessa come tardiva per € 16.489,24 Categoria Chirografari, per saldo debitore di conto corrente, comprensivo di interessi, e per € 112.807,09, Categoria Chirografari, per saldo debitore derivante da rapporto anticipi, comprensivo di interessi (doc. 5). In data 28/12/2018, depositato in Cancelleria il 31/12/2018, veniva emanato, da parte del Tribunale Civile di Ravenna – Sezione Fallimentare -, il decreto di chiusura del fallimento n. 4275 Archivio, R.G. n: 57/2013 (doc. 6). In data 26/02/2019, l'odierno opponente, riceveva un ulteriore richiesta di pagamento per un importo complessivo di € 131.929,42 (doc. 7), a cui faceva seguito, in data 30/01/2024, la notifica del decreto ingiuntivo n. 48/2024 del 12/01/2024, R.G. N. 3/2024, emesso dal Tribunale Civile di Ravenna, per la somma di € 129.279,72, qui opposto. DIRITTO La pretesa della e per essa Parte_3
, deve ritenersi infondata in fatto e diritto per i seguenti motivi. Controparte_2
La - Filiale di Lugo - Ag. 1”, faceva sottoscrivere al Controparte_4 sig. in data 30/07/2009, un contratto di fidejussione omnibus redatto Parte_1 sulla base dello schema di contratto-tipo predisposto dall'ABI (doc. 8), dichiarato nullo dalla “Banca d'Italia” limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990. La “Banca d'Italia”, con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 – “ABI Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, disponeva: “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), delle Legge n. 287/90”. Tale violazione veniva accertata dalla “Banca d'Italia” a seguito dell'istruttoria svolta ai sensi degli artt. 2 e 14 della L. 287/90 nei riguardi dell'ABI (doc. 9) su parere conforme dell'AGCM che aveva già dichiarato la “nullità” di quegli “….articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni omnibus),…” nella misura in cui esse vengano applicate in modo uniforme, perché in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 (doc. 10). Talché, essendo di palmare evidenza che il contratto di fideiussione che la “Banca del Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Lugo Ag. 1” ha fatto sottoscrivere al sig.
[...]
è stato redatto sul modulo uniforme ABI, la fideiussione deve ritenersi Parte_1 parzialmente nulla, in riferimento alle clausole 2, 6 e 8 del contratto anche alla luce di quanto successivamente affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 13846 del 22/05/2019, che ha riconosciuto dette clausole violative del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/90, principio questo poi ribadito dalle SS.UU. della stessa Corte con la sentenza n. 41994 del 30/12/2021, in
3 cui viene sancito che “il contratto di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lettera a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. In questo modo è stato ritenuto che la nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione a valle assiste sia il cliente, che viene tutelato dall'espunzione delle clausole vietate, sia la banca che mantiene in vita la garanzia fideiussoria. Infatti, la nullità parziale risponde al principio di conservazione del negozio di cui all'art. 1419 cod. civ. Nel caso in questione, non v'è dubbio che l'art. 2 del contratto di fideiussione sottoscritto dall'odierno opponente, “uniforme” all'art. 2 dello schema predisposto dall'ABI, (clausola della reviviscenza), gravosa per il fideiussore, dà alla banca la certezza di avere, prima o poi, soddisfazione della propria pretesa creditoria, indipendentemente dagli avvenimenti successivi all'adempimento. Quanto all'art. 6 del contratto, anch'esso” uniforme” allo schema predisposto dall'ABI, appare altrettanto evidente come esso determini uno squilibrio delle posizioni tra banca e fideiussore, dal momento che quest'ultimo rimane schiacciato da un evidente squilibrio contrattuale. Da ultimo, non v'è chi non veda come l'art. 8 del contratto di fideiussione determini un effetto “espansivo ed estensivo” della garanzia sugli obblighi di restituzione del debitore principale nel caso in cui il rapporto principale venisse dichiarato invalido, là dove stabilisce che “Nell'ipotesi che le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Pertanto, il decreto ingiuntivo azionato dalla Parte_3
e per essa , deve ritenersi nullo, per
[...] Controparte_2 estinzione dell'obbligazione del garante, non avendo la “Banca del Monte dei Paschi di Siena” proposto “iniziative” nei confronti della “ nei termini di Parte_4 cui all'art. 1957 cod. civ. In particolare, venuta meno la clausola n. 6 del contratto di fideiussione, che prevede la deroga dal termine di cui all'art. 1957 cod. civ., quest'ultimo torna ad essere la norma di riferimento applicabile al caso de quo. Talché, non avendo la Controparte_4
” proposto alcuna “istanza” nei confronti della “ entro il
[...] Parte_4 termine di sei mesi dalla data di emissione di quel provvedimento con cui revocava le linee di credito accordate alla Società (il 04/06/2013) per mantenere obbligato il fideiussore (sig. anche dopo la scadenza dell'obbligazione, questa Parte_1 deve ritenersi estinta. A tal riguardo, appare, altresì, opportuno evidenziare che per “istanze”, secondo la Suprema Corte, devono intendersi solamente quelle giudiziali, non essendo sufficienti
4 la notifica di un atto stragiudiziale o il precetto non seguito questo dall'esecuzione (Cass. Sent. n. 25197/2023). Nel caso concreto, invece, la prima “istanza” (giudiziale) proposta dalla
[...]
”, potrebbe essere ravvisata eventualmente nell'istanza di Controparte_4 insinuazione al passivo fallimentare della Società del 29/01/2015 (rif. doc. 5), tardiva non soltanto rispetto alla procedura fallimentare, ma ancor più rispetto al termine di cui all'art. 1957 cod. civ. A tal riguardo la Corte di Cassazione, Sez. III, con l'Ordinanza del 24/08/2023, n. 25197, ha precisato che il termine di sei mesi decorre dalla scadenza dell'obbligazione, vale a dire dal momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento; nel caso in questione non c'è alcun dubbio che il termine iniziale dovesse decorrere dal 04/06/2013. Qualora, invece, non fosse determinabile il momento in cui l'obbligazione è scaduta, esso - secondo la Suprema Corte - va individuato nel giorno in cui viene emanata la sentenza dichiarativa del fallimento, momento questo da cui decorrono i sei mesi di cui all'art. 1957 cod. civ. per proporre l'“iniziativa” (ovvero l'istanza di insinuazione nel passivo fallimentare). A ciò si aggiunga che, se per le fideiussioni rilasciate nel periodo coperto dall'accertamento della “Banca d'Italia” (provvedimento n. 55/2005) non si poteva opporre, in fase sommaria, la “nullità”, con l'emanazione di detto provvedimento la
“nullità” la si sarebbe dovuta rilevare d'ufficio anche in fase monitoria poiché lo si doveva ritenere “fatto notorio”, tant'è che la Suprema Corte, trovandosi a decidere un caso in cui la questione della nullità della fideiussione era stata posta per la prima volta in appello, è entrata nel merito della questione, implicitamente dando per scontato (id est
“fatto notorio”) la conoscenza del provvedimento della “Banca d'Italia” n. 55/2005 (Corte Cass. Sent. n. 24044/2019). Diversamente non avrebbe potuto pronunciarsi. Vieppiù, va fatto presente che, in materia di accertamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la giurisprudenza e la normativa stessa riconoscono ai medesimi valori di prova privilegiata, il che non consente nel successivo giudizio civile, di mettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in materia di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio o alle stesse argomentazioni (Cass. Sent. n. 17891 del 31/08/2011; Cass. Sent. n. 7039 del 09/05/2013; Cass. Sent. n. 11904 del 2014). Da quanto sopra esposto consegue che, essendo stato il contratto di fideiussione sottoscritto dall'odierno opponente in data 30/07/2009 - ovvero successivamente all'emanazione del provvedimento della “Banca d'Italia” n. 55/2009 – già in sede monitoria avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio la “nullità” delle clausole 2, 6 e 8 del contratto, perché “uniformi” (meglio sarebbe dire “identiche”) allo schema predisposto da''ABI e conseguentemente rigettata l'istanza”.
si è ritualmente costituita in giudizio, Parte_3
rappresentata da contestando integralmente la fondatezza Controparte_2
dell'opposizione avversaria per i seguenti motivi: 5 “Parte opponente con l'unica eccezione sollevata contesta un'asserita nullità della fideiussione sottoscritta dal Sig. per violazione della normativa Parte_1 antitrust. Senonché, nel caso di specie: (i) contrariamente a quanto vorrebbero far credere l'opponente, la fideiussione prestata non può dirsi il frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata, né la medesima risulta uniforme al modello ABI di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; (ii) manca la prova della presunta intesa anticoncorrenziale;
(iii) manca la prova di un nesso di dipendenza indissolubile tra la presunta intesa cd. “a monte” e quella “a valle”; (iv) il garante rimarrebbe comunque vincolato ai propri obblighi di garanzia, conservando la fideiussione de quo piena efficacia. Pregevoli, in questa direzione, le seguenti recenti decisioni:
“La tesi della nullità derivata (che parrebbe accolta da Cass. Civ. 12.12.2017 n. 29810, seppur in un evidente obiter dictum […]) fa leva su argomenti che, a ben vedere, paiono fondarsi su presupposti e ragionamenti di natura più macroeconomica che strettamente giuridica […] l'affermazione per cui l'invalidità di un rapporto giuridico possa propagarsi, con effetti invalidanti, ad un altro rapporto presuppone il previo riscontro, tra i due, di un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile. Detto altrimenti, perché il meccanismo dell'invalidità derivata possa trasmettersi dall'infrazione anticoncorrenziale ai sottostanti contratti a valle è in ogni caso necessario accertare preliminarmente l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con l'intesa a monte, legame questo che non sembra invece riscontrarsi con riguardo alla normale dinamica della contrattazione individuale in cui, al contrario, le intese mostrano di non costituire un tutt'uno con i contratti a valle, di non essere a questi collegati né per legge né per volontà delle parti e di non rappresentarne in alcun modo un presupposto di esistenza, validità od efficacia [enfasi dello scrivente]” (cfr. Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 26/05/2020, n. 513);
“Per affermare la nullità derivata di un contratto a valle rispetto a quella dichiarata del contratto a monte (tra soggetti diversi), salva la prova della illiceità e contrarietà a norma imperativa della convenzione, è necessario dimostrare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico” (cfr. Trib. Napoli, n. 2338/2019);
“contrariamente a quanto ritenuto da parte della giurisprudenza di merito quale quella citata da parte attrice, l'eventuale nullità per contrarietà alla normativa antitrust non involge l'intera fideiussione (la cui causa intesa quale finzione economico – sociale perseguita dalle parti rimane perfettamente lecita), ma solamente le singole clausole ritenute abusive dalla Banca d'Italia. [Ciò in quanto] la delibera della Banca d'Italia non ha certo dichiarato l'invalidità dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione – circostanza, invece, sovente invocata dalla difesa dei garanti – ma solamente che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) contengono
6 disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza [enfasi dello scrivente legale]” (cfr. Trib. Torino, sentenza n. 1970/2019, in iusletter.com);
“Sull'asserita nullità del contratto di fideiussione stipulato in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, si sostiene che l'inserimento di tali clausole contrattuali all'interno del contratto di fideiussione determini unicamente la nullità parziale delle relative clausole (articoli 2-6- 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI). L'illiceità di tali intese, seppur accertata dalla Banca d'Italia, non è idonea a determinare la nullità dell'intero contratto stipulato a valle, in primis perché non vi è prova che le intese di cui sopra siano confluite nel contratto in questione ed in secondo luogo poiché non vi è prova della lesione della libertà contrattuale del fidejussore. Il fidejussore infatti appare sempre vincolato alla prestazione della fidejussione nei confronti della banca del debitore principale e non appare potervi essere scelta da parte dello stesso in relazione ad una diversa forma di garanzia. Ne consegue che la eventuale declaratoria di nullità parziale delle clausole, in un'ottica di conservazione del contratto, appare irrilevante per il fideiussore atteso che il contratto sarebbe comunque dovuto incorrere con la banca del debitore principale
[enfasi dello scrivente legale]” (cfr. Trib. Roma, sentenza n. 9354/2019, in iusletter.com);
“la circostanza della presunta nullità delle clausole nn. 2, 6, 7 e 8 dei contratti di garanzia stipulati dalle parti, per violazione della normativa antitrust, non ricorre nella fattispecie ora in esame, mancando in concreto la dimostrazione dell'incidenza dei pretesi vizi sulla scelta della attrice tra una pluralità di prodotti bancari concorrenti, nonché la prova dell'effetto pregiudizievole dell'intesa concordata con la banca (cfr. Cass. SS. UU. N. 2207/2005), non sussistendo neppure rigorosa prova del collegamento negoziale tra intesa "a monte" e contratto "a valle", necessaria ai fini della pronuncia di nullità richiesta” (cfr. Tribunale di Lucca, sentenza del 07.05.2021);
“Concorda il giudicante con quella interpretazione giurisprudenziale (cfr. Tribunale di Roma, Ordinanza del 26 aprile 2021) a mente della quale, ai sensi del primo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità; la nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero, all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso, in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014); affinchè la parte possa invocare la nullità del contratto riproduttivo dello schema ABI non è sufficiente allegare la nullità
7 della intesa anticoncorrenziale e, quindi, la nullità anche solo parziale del contratto “a valle”, sussistendo comunque l'onere di provare anche la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, oggetto di contestazione, col testo di uno schema contrattuale che possa ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846), oltre che il carattere uniforme delle clausole contestate (cfr: Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2018, n. 30818). Nel caso di specie, gli opponenti non hanno specificamente dedotto la scindibilità del contenuto negoziale e non hanno in particolare dimostrato che non avrebbero prestato la fideiussione senza determinate clausole. Neppure, vieppiù, hanno rappresentato e provato che l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiarli, posto che non hanno prospettato il concreto danno temuto in forza della applicazione di singole clausole conformi allo schema anticoncorrenziale in esame. Quand'anche venga, in tesi, dimostrata la conformità del contratto di fideiussione al modello ABI, la nullità conseguente opererebbe limitatamente alle clausole nelle quali si estrinseca l'intesa vietata, mentre il vizio non viene ad inficiare l'intero atto, soprattutto allorché emerga che l'obbligo di garanzia non cesserebbe anche con l'espunzione delle clausole in argomento. Nel caso di specie, invero, le clausole di cui agli artt. 6 (che prevede la deroga all'art. 1957 cc) e 8 (che prevede l'estensione della garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale) non assumono specifica rilevanza ai nostri fini, poiché l'obbligo di garanzia non verrebbe meno anche nella ipotesi di nullità parziale delle predette clausole […]
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo in oggetto
[enfasi dello scrivente legale]” (cfr. Trib. Sondrio, sentenza del 02.08.2021 resa nella causa R.G. n. 1081/2019, Giudice Dr.ssa Barbara Licitra);
“L'esistenza di profili di nullità è stata confermata dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 41994 del 30.12.2021, secondo cui < dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fidejussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve altre clausole>>. Nelle motivazioni della sentenza si legge <<…la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un “collegamento funzionale” … tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed euronitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale>>. Poiché nei contratti di fidejussione sottoscritti dagli opponenti e le clausole riportate sotto gli articoli 2, 6 e 8 sono Pt_5 Pt_6 assolutamente identiche a quelle riportate nello schema di contratto predisposto dall'ABI, tali clausole vanno dichiarate nulle. Quanto alle conseguenze di tale declaratoria di nullità, deve ritenersi che tale eccezione di nullità non infici l'interezza
8 della garanzia. Si osserva, infatti, che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia - e su cui si è basata detta pronuncia - ha affermato che "gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/90", ma ha altresì espressamente escluso che la clausola di pagamento "a prima richiesta" ed atta ad affermare l'autonomia della garanzia sia in alcun modo in contrasto con detta disciplina. Ne consegue che, non essendovi attitudine delle clausole censurate ad incidere sulla genesi dell'obbligazione di garanzia in esame ed essendo all'uopo dirimente solo la clausola di pagamento "a prima richiesta", la rilevanza della sorte delle prime sulla seconda si sarebbe potuta affermare solo laddove fosse stata dimostrata l'essenzialità di quelle censurate ex art. 1419 c.c., con consequenziale invalidità dell'intera garanzia (così, ex multis, Trib. Rovigo, ord. del 9-9-2018, Trib. Bergamo, sent. n. 1387 del 2018, Trib. Bergamo, sent. n. 2600 del 2018, Trib. Benevento, ord. del 25-5-2019, Cass. sent. n. 24044 del 2019). Tale onere della prova circa l'essenzialità risulta, tuttavia, non adempiuto. In particolare, deve premettersi che
“In caso di nullità parziale di un negozio, l'indagine diretta a stabilire se la pattuizione nulla debba ritenersi essenziale va condotta con criterio oggettivo, con riferimento alla perdurante utilità del contratto rispetto agli interessi con esso perseguiti (Cass. n. 2411/1982; Cass. 2340/95), al punto tale che “é necessaria una valutazione della potenziale volontà delle parti, che non è la volontà manifestata, ma quella obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi” (così Cass. n. 8970/2000). Orbene, nel caso di specie, l'adozione generalizzata di tali clausole o la posizione della (soggettivamente differente) ABI sul punto non implicano che la banca opposta, laddove fosse stata consapevole della nullità di tali articoli, non avrebbe stipulato nessuna garanzia personale e così giungendo irragionevolmente ad aumentare il rischio di insoluto, né si desume alcun disinteresse dei clienti all'operazione in assenza delle clausole censurate […]
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo” (Trib. Pesaro, Sentenza del 07.02.2022, n. 90/2022 – R.G. n. 702/2020 - G. I. Dr.ssa Maria Rosario Pietropaolo);
e ancora, il Tribunale di Pesaro, conformandosi alle Sezioni Unite (cfr. Cass., n. 41994/2021) ha ritenuto che l'illegittimità delle singole clausole non comporti la dichiarazione di nullità dell'atto di fidejussione, bensì solamente la dichiarazione di nullità di quelle clausole che vengono invocate nel caso concreto, salvo che non si dimostri che l'atto non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. Tuttavia, nel caso in esame controparte non ha “prospettato il pregiudizio subito dagli opponenti con riguardo né ad ipotesi di revoca di pagamenti (art. 2) né ad ipotesi di preventiva escussione del debitore principale (art. 6 …) né, da ultimo, ad ipotesi di validità della obbligazione garantita (art. 8).” Pertanto,
9 eventualmente, la dichiarazione di nullità delle clausole indicate dall'opponente non farebbe comunque venire meno il titolo (cfr. Trib. Pesaro, Sent. n. 182/2022). Per le suesposte motivazioni, l'eccezione di nullità formulata ex adverso dovrà essere respinta. Invero, come anticipato, l'obbligo di garanzia comunque non cesserebbe anche in caso di nullità parziale ex art. 1419 c.c. È sufficiente, infatti, esaminare il testo della lettera di fideiussione del 30/07/2009 per rendersi immediatamente conto che:
la clausola n. 1 prevede che “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”;
la clausola n. 3 prevede che “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili…”;
la clausola n. 7 prevede che “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio … In caso di suo ritardo nel pagamento, il fidejussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fidejussore”;
la clausola n. 10 prevede che “Il fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garantiti ancorchè confidejussori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente estinta
”. Inevitabile, dunque, giungere alla conclusione che, pur nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse accertare la nullità parziale ex art. 1419 c.c., gli obblighi di garanzia assunti continuerebbero a spiegare i loro effetti. Ne consegue, la piena legittimità e validità della fideiussione prestata dall'opponente e, per l'effetto, il pieno diritto di di ottenere Parte_3 dalla stessa il pagamento di quanto dovuto, anche nell'eventualità in cui la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. dovesse essere dichiarata nulla. Infine si consideri che, anche a voler prescindere da tali su esposte considerazioni, non potremmo comunque che giungere al rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dalla controparte.
* Anche l'eccepita decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c. andrà rigettata. Infatti, in data 4/06/2013 la comunicava la revoca degli Controparte_4 affidamenti concessi a mezzo raccomandata indirizzata alla debitrice principale ed ai garanti (DOC. 3); successivamente, il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 57/2013 del 13/10/2013 dichiarava il fallimento della società DOC. 4). Appreso Parte_4 del fallimento della società, la inviava Controparte_4 comunicazione al curatore di passaggio a contenzioso della posizione, con raccomandata
10 del 28/01/2014 (DOC. 5), in pari data la medesima comunicazione veniva inviata altresì ai garanti (DOC. 6); In data 7/02/2014 veniva invita ulteriore lettera di messa in mora ai garanti (DOC. 7); successivamente, la si Controparte_4 insinuava nel fallimento della società debitrice principale (DOC. 8), cui faceva seguito comunicazione di avvenuta ammissione (DOC. 9); in data 25/02/2019 i garanti ricevevano ulteriore lettera di messa in mora (DOC. 10). Di tutta evidenza, pertanto, che il termine di cui all'art. 1957 c.c. è stato rispettato. Il tutto senza in ogni caso trascurare che la fideiussione in atti prevede specificamente, all'art. 6, che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni altro suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Con la predetta clausola, le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, hanno deciso di derogare all'art. 1957 c.c., disposizione priva di carattere imperativo e pertanto, derogabile dalle parti. Infatti, anche a voler ritenere inefficace la clausola convenuta per iscritto di deroga dell'art. 1957 c.c., “la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale [enfasi dello scrivente]” (cfr. Cass. n. 31569 del 03/12/2019; Cass. n. 9455 del 11/06/2012; Cass. n. 13078 del 21/05/2008; Cass. n. 9719, del 20/08/1992; e Cass. n. 786 del 08/02/1989). Sul punto, si è espressa anche la giurisprudenza della Suprema Corte per cui: “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass., n. 28943/2017). In merito all'idoneità della diffida di pagamento ad interrompere il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., si riporta una recente pronuncia della Suprema Corte del 26/09/2017, secondo cui: “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass., Sez. 3, n. 22346 del 26/09/2017). Nella stessa direzione, la sentenza della Corte d'Appello di Milano, la quale stabilisce
11 che: “l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (nello stesso senso, anche, Cass. 13078/2008, Cass. 7345/95). La Suprema Corte ha invero argomentato che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che la volontà contrattuale d'imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba manifestare con l'azione giudiziaria (Cass. 13078/2008 cit.)” (Corte d'Appello di Milano, Sez. I, C.R. Dr.ssa Silvia Giani, sentenza del 17.06.2021 – R.G. 2251/2020). Ne consegue la piena legittimità degli obblighi di garanzia prestati in seno ai contratti e, per l'effetto, il pieno diritto della deducente società di ottenere dal Sig. Parte_1 il pagamento di quanto dovuto”.
[...]
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione proposta da appare del tutto priva di fondamento. Parte_1
Deve infatti escludersi che l'asserita conformità della predetta fideiussione – rilasciata in data 30/07/2009 (doc. 11 allegato al ricorso per ingiunzione;
doc. 2 allegato all'atto di opposizione) – allo schema ABI vietato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 per contrasto con la normativa antitrust comporti di per sé la nullità delle clausole che riproducono quelle del medesimo schema ABI ritenute dalla Banca d'Italia sbocco di un'intesa illecita, vale a dire la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), la n. 6
(clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza), in forza del principio, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo il quale “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
12 riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. 30/12/2021 n. 41994).
Va richiamato a tale proposito l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo
Tribunale, secondo il quale il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni – come quella di cui si discute nel presente giudizio – stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, insomma, vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte della stessa Banca d'Italia, con la conseguenza, per quanto riguarda le fideiussioni prestate al di fuori di quel periodo, che il fideiussore che invoca la nullità delle predette clausole (di per sé pienamente valide) deve ritenersi onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della L. n. 287/1990: egli deve cioè allegare e provare che nell'anno di stipulazione della fideiussione un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, ha coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (v. Trib.
Milano 19/01/2022; nello stesso senso v. App. Torino 27/03/2025 n. 278, secondo la quale “in materia di fideiussione omnibus, la nullità delle clausole contrattuali per conformità al modello ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento
n. 55/2005 non può essere invocata automaticamente per i contratti stipulati successivamente al periodo 2002-2005, oggetto specifico dell'accertamento dell'autorità antitrust. Il provvedimento della Banca d'Italia possiede efficacia di prova privilegiata
13 dell'intesa anticoncorrenziale esclusivamente per le fideiussioni omnibus stipulate nel periodo compreso tra la circolare ABI dell'ottobre 2002 e il provvedimento di accertamento del maggio 2005. Per i contratti di fideiussione stipulati oltre tale arco temporale, chi invoca la nullità per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 ha
l'onere di allegare e dimostrare specificamente l'esistenza di un'intesa limitativa della concorrenza al momento della sottoscrizione del contratto e il diretto coinvolgimento del predisponente il testo contrattuale nell'accordo anticoncorrenziale. La mera presenza delle tre clausole contestate (reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art.
1957 c.c.) non è sufficiente a determinare la nullità del contratto senza la prova dell'intesa illecita”).
Nel caso di specie tali oneri di allegazione e di prova non risultano essere stati in alcun modo adempiuti.
Deve pertanto escludersi – stante la piena validità della clausola di deroga all'onere imposto al creditore dall'art. 1957 c.c. – che la fideiussione posta a fondamento dell'azione monitoria di abbia perduto efficacia per non avere il creditore Parte_3
tempestivamente agito giudizialmente contro il debitore principale.
Per la stessa ragione (carenza di allegazione e prova in ordine all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” della fideiussione de qua), a prescindere da ogni ulteriore considerazione, deve escludersi la nullità integrale della medesima fideiussione, peraltro nemmeno prospettata dall'opponente.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da , confermando il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 48/2024 del 12/01/2024;
14 2) condanna l'opponente a rifondere ad le Parte_3
spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 30/09/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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