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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/11/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RI Di Pasquale Presidente e Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. r.g. 4102/2025 promosso da:
, con il patrocinio dell'Avv. BOMPANI Parte_1 C.F._1
MONIA
e
, con il patrocinio dell'Avv. FERRI VERONICA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 4 I ricorrenti esponevano che con sentenza n. 1069/2022 pubblicata in data
22/09/2022 (RG n. 2263) dal Tribunale di Modena, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni era stabilito il godimento esclusivo della casa famigliare alla sig.ra l'affidamento condiviso dei figli minori con Pt_1
collocazione presso l'abitazione materna;
la previsione dell'obbligo in capo al sig. di contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 mensili CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie e un calendario di viite padre – figli.
Con ricorso del 31/10/2025 le parti hanno dato atto che sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle predette condizioni di divorzio. I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“• Il sig. verserà la somma di euro 518,20 (259,10 a figlio) alla signora CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli RI e Parte_1 Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata secondo gli indici
Istat ogni anno e sarà comprensiva di vitto, alloggio ed abbigliamento (non sportivo). Per tutte le altre spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del
Tribunale di Modena così come enunciato in atto di divorzio e già in uso tra le parti;
• Il Sig. e la Sig.ra si impegneranno a versare entro il CP_1 Parte_1
giorno 01 di ogni mese, caricando su carta prepagata direttamente ai ragazzi, la somma mensile di € 40 per ciascun figlio per ciascun genitore fino ai 15 anni, che pagina 2 di 4 diventeranno € 60 dai 15 ai 16 anni, ed € 80/100 dai 16 fino alla maggiore età dei ragazzi;
• Il Sig. e la Sig.ra si impegneranno altresì a versare CP_1 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, € 50 mensili per ogni figlio bonificandoli sui rispettivi libretti di risparmio (o effettuando annualmente il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di gennaio di ogni anno);
• La casa familiare situata in San Prospero (MO), via Fabrizio De Andrè n. 3 foglio
20 mapp. 232 mq 319 del NCEU del Comune di San Prospero (mapp. 232 sub. 1 pt e p1, Abitazione A7 Classe 2 Cons 4,5 vani comprensivo di veranda;
mapp.
232 sub. 2 pt, autorimessa C6 classe 4 cons 17 mq, sup cat. mq 24), tenuto conto delle spese sostenute dalla Sig.ra in tutti questi anni ed a Pt_1
definizione delle posizioni aperte in costanza di matrimonio, verrà ceduta dal Sig. per la quota del 50 % di sua proprietà alla Sig.ra senza corrispettivo CP_1 Pt_1
in denaro entro il 30.06.2026. La Sig.ra continuerà a farsi carico Pt_1
esclusivo di tutte le spese comprese quelle straordinarie e quelle notarili per l'acquisto e le successive tassazioni.
• Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dalla firma del ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
• Le parti concordano che ciascuno di essi provvederà a pagare personalmente ai rispettivi legali i relativi compensi professionali afferenti al presente procedimento
• Per tutto quanto qui non espressamente modificato le Parti si riportano alle condizioni di cui alla sentenza di divorzio”. pagina 3 di 4 Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni e conformi all'interesse della prole minorenne.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del
Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1069/2022 del
Tribunale di Modena:
- recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti e trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data
19/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. RI Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RI Di Pasquale Presidente e Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. r.g. 4102/2025 promosso da:
, con il patrocinio dell'Avv. BOMPANI Parte_1 C.F._1
MONIA
e
, con il patrocinio dell'Avv. FERRI VERONICA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 4 I ricorrenti esponevano che con sentenza n. 1069/2022 pubblicata in data
22/09/2022 (RG n. 2263) dal Tribunale di Modena, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni era stabilito il godimento esclusivo della casa famigliare alla sig.ra l'affidamento condiviso dei figli minori con Pt_1
collocazione presso l'abitazione materna;
la previsione dell'obbligo in capo al sig. di contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 mensili CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie e un calendario di viite padre – figli.
Con ricorso del 31/10/2025 le parti hanno dato atto che sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle predette condizioni di divorzio. I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“• Il sig. verserà la somma di euro 518,20 (259,10 a figlio) alla signora CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli RI e Parte_1 Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata secondo gli indici
Istat ogni anno e sarà comprensiva di vitto, alloggio ed abbigliamento (non sportivo). Per tutte le altre spese straordinarie si farà riferimento al protocollo del
Tribunale di Modena così come enunciato in atto di divorzio e già in uso tra le parti;
• Il Sig. e la Sig.ra si impegneranno a versare entro il CP_1 Parte_1
giorno 01 di ogni mese, caricando su carta prepagata direttamente ai ragazzi, la somma mensile di € 40 per ciascun figlio per ciascun genitore fino ai 15 anni, che pagina 2 di 4 diventeranno € 60 dai 15 ai 16 anni, ed € 80/100 dai 16 fino alla maggiore età dei ragazzi;
• Il Sig. e la Sig.ra si impegneranno altresì a versare CP_1 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, € 50 mensili per ogni figlio bonificandoli sui rispettivi libretti di risparmio (o effettuando annualmente il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di gennaio di ogni anno);
• La casa familiare situata in San Prospero (MO), via Fabrizio De Andrè n. 3 foglio
20 mapp. 232 mq 319 del NCEU del Comune di San Prospero (mapp. 232 sub. 1 pt e p1, Abitazione A7 Classe 2 Cons 4,5 vani comprensivo di veranda;
mapp.
232 sub. 2 pt, autorimessa C6 classe 4 cons 17 mq, sup cat. mq 24), tenuto conto delle spese sostenute dalla Sig.ra in tutti questi anni ed a Pt_1
definizione delle posizioni aperte in costanza di matrimonio, verrà ceduta dal Sig. per la quota del 50 % di sua proprietà alla Sig.ra senza corrispettivo CP_1 Pt_1
in denaro entro il 30.06.2026. La Sig.ra continuerà a farsi carico Pt_1
esclusivo di tutte le spese comprese quelle straordinarie e quelle notarili per l'acquisto e le successive tassazioni.
• Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dalla firma del ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
• Le parti concordano che ciascuno di essi provvederà a pagare personalmente ai rispettivi legali i relativi compensi professionali afferenti al presente procedimento
• Per tutto quanto qui non espressamente modificato le Parti si riportano alle condizioni di cui alla sentenza di divorzio”. pagina 3 di 4 Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni e conformi all'interesse della prole minorenne.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del
Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1069/2022 del
Tribunale di Modena:
- recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti e trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data
19/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. RI Di Pasquale
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