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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2408/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Quarta Sezione Civile della Corte di Appello di Firenze, dott.ssa Dania Mori, all'udienza cartolare del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281 decies e segg. c.p.c.
nella causa civile di opposizione iscritta al n. 2408/2024 RG, promossa da:
Avv. MARIA PAGANO, difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. ricorrente
Contro
Controparte_1
resistente, contumace
causa trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 17.4.25 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni ricorrente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, [...], accogliere il presente ricorso e per l'effetto revocare il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al difensore emesso dalla Corte di Firenze, Sez. II Penale, in data 17 ottobre 2024, e conseguentemente liquidare in favore del sottoscritto difensore le somme di cui all'istanza depositata in data 17 ottobre 2024, ovvero l'importo di Euro 1.130,00, oltre accessori di legge, a titolo di onorari per l'attività professionale svolta in favore del sig. nell'ambito Parte_1
del procedimento penale n. 5951/2021 R.G.N.R. – n. 477/2022 R.G. APP., oltre ad Euro 125,00 per spese vive per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento”, e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 15 D.lgs 1.9.2011 n. 150 e artt.84, 170 D.P.R. n. 115/2002 avanzato in data
27/11/2024, l'avv. Maria Pagano ha impugnato la mancata liquidazione dei compensi a lei spettanti in qualità di difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato contenuta nella sentenza n. 3712/2024 della Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione penale, emessa il 17.10.2024 con motivazione contestuale.
La ricorrente espone di avere assistito, quale difensore di fiducia, il sig. nel Parte_1
processo di appello n. 477/2024 R.G.App. (Seconda Sezione Penale), in cui era imputato per il reato p.e p. dall'art. 572 comma 2 c.p., avendo impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze del
24/05/2025 (con la quale il sig. era stato prosciolto perché non imputabile al momento del Pt_1
fatto), limitatamente alla sola applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
La stessa ricorrente precisa che nonostante fosse stata da lei presentata istanza di liquidazione per il proprio compenso professionale, in quanto difensore di parte ammessa al patrocinio a Spese dello
Stato, la Corte, con la sentenza n. 3712/2024, dopo aver ritenuto la propria incompetenza funzionale in caso di impugnazione limitata alla misura di sicurezza ai sensi dell'art. 579 co. 2 c.p.p., dichiarava la propria incompetenza a decidere il giudizio di appello, essendo competente il
Tribunale di Sorveglianza di Firenze a cui venivano trasmessi gli atti, nel contempo disponendo
“non si procede alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato, non essendovi definizione del giudizio”.
La ricorrente ha impugnato pertanto detto ultimo provvedimento con la presente opposizione, evidenziando come la Corte di Appello si sia discostata da quanto stabilito dall'art. 106 del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia) che, in materia di “disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”, disciplina espressamente i casi di esclusione della liquidazione dei compensi al difensore e che, invero, prevede la sola ipotesi di impugnazioni dichiarate inammissibili.
Viene, inoltre, contestata la valutazione compiuta dal giudice nel ritenere il giudizio di appello “non definito”, rilevando come il giudizio è definito quando termina con un provvedimento che chiude una determinata fase processuale e ciò si verifica non solo quando esso culmina in una pronuncia di merito, ma anche quando termina con una pronuncia di rito, quale la declaratoria di incompetenza nel caso di specie. 2. La notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione della prima udienza è stata regolarmente effettuata ed il non si è costituito in giudizio, rimanendo Controparte_1
contumace.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo dopo l'entrata in vigore della c.d., “riforma Cartabia” (d.lgs.. 10 ottobre 2022, n. 149) che ha abrogato il procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e seguenti cpc (normativa richiamata dall'art. 15 dec. lgs 150/11) ed ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc;
conseguentemente con la legge
29 dicembre 2022, n. 197 è stato modificato l'art. 15 dec. lgs 150/11 nel senso che il “rito sommario di cognizione” ivi indicato è stato sostituito con “il rito semplificato di cognizione” di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc, il quale si conclude con una sentenza che deve essere emessa all'esito di discussione orale ex artt. 281 ter, decies e 281 sexies cpc.
Ciò nonostante, non è stata contestualmente modificata la competenza a provvedere sull'opposizione, che rimane dunque radicata a favore del “capo dell'ufficio giudiziario”, ossia in capo al sottoscritto Presidente di Sezione (delegato dal Presidente della Corte).
La causa viene pertanto decisa con sentenza emessa dal sottoscritto Presidente all'esito dell'udienza del 17/04/2025, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, avendo parte ricorrente espressamente rinunciato alla trattazione orale.
3. Il ricorso dell'avv.to Pagano è fondato.
È documentalmente provato che con decreto n. 930/2021 del Tribunale di Firenze, Sez. GIP, emesso il 18/10/2021 (doc. 2) il sig. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
stato.
È altresì provato che all'udienza orale tenutasi il 17 ottobre 2024 dinanzi alla Seconda Sezione
Penale della Corte di Appello di Firenze, il difensore depositava tempestivamente istanza di liquidazione dei compensi (doc. 6).
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 83 comma 2 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia), che va necessariamente coordinato con il comma 3-bis aggiunto dall'art. 1, comma 783, L. 28 dicembre 2015, n. 208, “la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo dall'autorità giudiziaria che ha provveduto” e il “decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.
Ciò detto, dalla lettura delle predette norme si evince chiaramente il principio per cui a generare in capo all'autorità giudiziaria il dovere-potere di liquidare il compenso spettante al difensore della parte ammessa al PSS per le prestazioni rese in favore dell'assistito non è la pronuncia di accoglimento o di rigetto nel merito, ma bensì l'emissione di un provvedimento con cui il giudice chiude la fase processuale svoltasi davanti a lui, che ben può avvenire, come nel caso di specie, con una pronuncia di rito quale la declaratoria di incompetenza funzionale.
Tale principio va poi coordinato con il primo comma dell'art. 106 D.P.R. 115/2022 che, come correttamente rilevato dalla ricorrente, disciplina espressamente l'unica ipotesi di esclusione della liquidazione dei compensi al difensore, e che palesemente non trova applicazione nel caso di specie, ove il giudizio ha superato il vaglio di inammissibilità, in quanto ha visto lo svolgersi di una udienza orale e la sua conclusione con sentenza.
Sussiste pertanto il diritto dell'avvocato ricorrente alla liquidazione del compenso per l'attività defensionale prestata in favore di nel processo di appello in questione. Parte_1
Quanto alla congruità delle somme richieste, si osserva come l'avvocato con l'istanza del
17/10/2024 abbia richiesto € 180,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisionale oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed I.V.A. e che le stesse somme siano esattamente corrispondenti ai valori base individuati dal protocollo d'intesa stipulato tra la Corte di
Appello di Firenze, la presso la Corte di Appello di Firenze, Parte_2
l' distrettuale , il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CP_2 Controparte_3
Firenze, la Camera Penale di Firenze e in data 6 Controparte_4
dicembre 2016 (doc. 7) al quale l'avvocato ha dichiarato di aderire.
Il provvedimento impugnato deve quindi essere riformato come indicato in dispositivo.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del D.M. 55/2014 così come aggiornati con il D.M. 147/22 in relazione al valore della causa (nello scaglione da € 1.101 a € 5.200), esclusa la fase istruttoria perché non espletata e ridotta quella di trattazione e decisoria perché realizzate a mezzo di note scritte, peraltro avendo la contumacia del non ostacolato e quindi reso più facile la difesa CP_1
della ricorrente;
PQM
Il Presidente della Quarta Sezione civile della Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, così decide: liquida in favore dell'avv.to Maria Pagano, in relazione alle prestazioni professionali rese in favore di nel procedimento penale di appello n. 5951/2021 R.G.N.R. e n. 477/2024 Parte_1
R.G.App, la somma di € 1.130,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, oltre CPA ed I.V.A, oltre spese vive per euro 125,00; condanna il al pagamento delle spese processuali del presente giudizio Controparte_1
sostenute dalla ricorrente, che liquida nella complessiva somma di euro 660,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge. Così deciso in Firenze il 28.4.25
Il Presidente di Sezione delegato
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Quarta Sezione Civile della Corte di Appello di Firenze, dott.ssa Dania Mori, all'udienza cartolare del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281 decies e segg. c.p.c.
nella causa civile di opposizione iscritta al n. 2408/2024 RG, promossa da:
Avv. MARIA PAGANO, difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. ricorrente
Contro
Controparte_1
resistente, contumace
causa trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 17.4.25 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni ricorrente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, [...], accogliere il presente ricorso e per l'effetto revocare il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al difensore emesso dalla Corte di Firenze, Sez. II Penale, in data 17 ottobre 2024, e conseguentemente liquidare in favore del sottoscritto difensore le somme di cui all'istanza depositata in data 17 ottobre 2024, ovvero l'importo di Euro 1.130,00, oltre accessori di legge, a titolo di onorari per l'attività professionale svolta in favore del sig. nell'ambito Parte_1
del procedimento penale n. 5951/2021 R.G.N.R. – n. 477/2022 R.G. APP., oltre ad Euro 125,00 per spese vive per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento”, e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 15 D.lgs 1.9.2011 n. 150 e artt.84, 170 D.P.R. n. 115/2002 avanzato in data
27/11/2024, l'avv. Maria Pagano ha impugnato la mancata liquidazione dei compensi a lei spettanti in qualità di difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato contenuta nella sentenza n. 3712/2024 della Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione penale, emessa il 17.10.2024 con motivazione contestuale.
La ricorrente espone di avere assistito, quale difensore di fiducia, il sig. nel Parte_1
processo di appello n. 477/2024 R.G.App. (Seconda Sezione Penale), in cui era imputato per il reato p.e p. dall'art. 572 comma 2 c.p., avendo impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze del
24/05/2025 (con la quale il sig. era stato prosciolto perché non imputabile al momento del Pt_1
fatto), limitatamente alla sola applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
La stessa ricorrente precisa che nonostante fosse stata da lei presentata istanza di liquidazione per il proprio compenso professionale, in quanto difensore di parte ammessa al patrocinio a Spese dello
Stato, la Corte, con la sentenza n. 3712/2024, dopo aver ritenuto la propria incompetenza funzionale in caso di impugnazione limitata alla misura di sicurezza ai sensi dell'art. 579 co. 2 c.p.p., dichiarava la propria incompetenza a decidere il giudizio di appello, essendo competente il
Tribunale di Sorveglianza di Firenze a cui venivano trasmessi gli atti, nel contempo disponendo
“non si procede alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato, non essendovi definizione del giudizio”.
La ricorrente ha impugnato pertanto detto ultimo provvedimento con la presente opposizione, evidenziando come la Corte di Appello si sia discostata da quanto stabilito dall'art. 106 del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia) che, in materia di “disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”, disciplina espressamente i casi di esclusione della liquidazione dei compensi al difensore e che, invero, prevede la sola ipotesi di impugnazioni dichiarate inammissibili.
Viene, inoltre, contestata la valutazione compiuta dal giudice nel ritenere il giudizio di appello “non definito”, rilevando come il giudizio è definito quando termina con un provvedimento che chiude una determinata fase processuale e ciò si verifica non solo quando esso culmina in una pronuncia di merito, ma anche quando termina con una pronuncia di rito, quale la declaratoria di incompetenza nel caso di specie. 2. La notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione della prima udienza è stata regolarmente effettuata ed il non si è costituito in giudizio, rimanendo Controparte_1
contumace.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo dopo l'entrata in vigore della c.d., “riforma Cartabia” (d.lgs.. 10 ottobre 2022, n. 149) che ha abrogato il procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e seguenti cpc (normativa richiamata dall'art. 15 dec. lgs 150/11) ed ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc;
conseguentemente con la legge
29 dicembre 2022, n. 197 è stato modificato l'art. 15 dec. lgs 150/11 nel senso che il “rito sommario di cognizione” ivi indicato è stato sostituito con “il rito semplificato di cognizione” di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc, il quale si conclude con una sentenza che deve essere emessa all'esito di discussione orale ex artt. 281 ter, decies e 281 sexies cpc.
Ciò nonostante, non è stata contestualmente modificata la competenza a provvedere sull'opposizione, che rimane dunque radicata a favore del “capo dell'ufficio giudiziario”, ossia in capo al sottoscritto Presidente di Sezione (delegato dal Presidente della Corte).
La causa viene pertanto decisa con sentenza emessa dal sottoscritto Presidente all'esito dell'udienza del 17/04/2025, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, avendo parte ricorrente espressamente rinunciato alla trattazione orale.
3. Il ricorso dell'avv.to Pagano è fondato.
È documentalmente provato che con decreto n. 930/2021 del Tribunale di Firenze, Sez. GIP, emesso il 18/10/2021 (doc. 2) il sig. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
stato.
È altresì provato che all'udienza orale tenutasi il 17 ottobre 2024 dinanzi alla Seconda Sezione
Penale della Corte di Appello di Firenze, il difensore depositava tempestivamente istanza di liquidazione dei compensi (doc. 6).
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 83 comma 2 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia), che va necessariamente coordinato con il comma 3-bis aggiunto dall'art. 1, comma 783, L. 28 dicembre 2015, n. 208, “la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo dall'autorità giudiziaria che ha provveduto” e il “decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.
Ciò detto, dalla lettura delle predette norme si evince chiaramente il principio per cui a generare in capo all'autorità giudiziaria il dovere-potere di liquidare il compenso spettante al difensore della parte ammessa al PSS per le prestazioni rese in favore dell'assistito non è la pronuncia di accoglimento o di rigetto nel merito, ma bensì l'emissione di un provvedimento con cui il giudice chiude la fase processuale svoltasi davanti a lui, che ben può avvenire, come nel caso di specie, con una pronuncia di rito quale la declaratoria di incompetenza funzionale.
Tale principio va poi coordinato con il primo comma dell'art. 106 D.P.R. 115/2022 che, come correttamente rilevato dalla ricorrente, disciplina espressamente l'unica ipotesi di esclusione della liquidazione dei compensi al difensore, e che palesemente non trova applicazione nel caso di specie, ove il giudizio ha superato il vaglio di inammissibilità, in quanto ha visto lo svolgersi di una udienza orale e la sua conclusione con sentenza.
Sussiste pertanto il diritto dell'avvocato ricorrente alla liquidazione del compenso per l'attività defensionale prestata in favore di nel processo di appello in questione. Parte_1
Quanto alla congruità delle somme richieste, si osserva come l'avvocato con l'istanza del
17/10/2024 abbia richiesto € 180,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisionale oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed I.V.A. e che le stesse somme siano esattamente corrispondenti ai valori base individuati dal protocollo d'intesa stipulato tra la Corte di
Appello di Firenze, la presso la Corte di Appello di Firenze, Parte_2
l' distrettuale , il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CP_2 Controparte_3
Firenze, la Camera Penale di Firenze e in data 6 Controparte_4
dicembre 2016 (doc. 7) al quale l'avvocato ha dichiarato di aderire.
Il provvedimento impugnato deve quindi essere riformato come indicato in dispositivo.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del D.M. 55/2014 così come aggiornati con il D.M. 147/22 in relazione al valore della causa (nello scaglione da € 1.101 a € 5.200), esclusa la fase istruttoria perché non espletata e ridotta quella di trattazione e decisoria perché realizzate a mezzo di note scritte, peraltro avendo la contumacia del non ostacolato e quindi reso più facile la difesa CP_1
della ricorrente;
PQM
Il Presidente della Quarta Sezione civile della Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, così decide: liquida in favore dell'avv.to Maria Pagano, in relazione alle prestazioni professionali rese in favore di nel procedimento penale di appello n. 5951/2021 R.G.N.R. e n. 477/2024 Parte_1
R.G.App, la somma di € 1.130,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, oltre CPA ed I.V.A, oltre spese vive per euro 125,00; condanna il al pagamento delle spese processuali del presente giudizio Controparte_1
sostenute dalla ricorrente, che liquida nella complessiva somma di euro 660,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge. Così deciso in Firenze il 28.4.25
Il Presidente di Sezione delegato
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.