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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2071/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2071 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 e vertente
tra
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla via Reno n. 10, presso lo studio dell'avv. Giovanni Scaramuzzino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellante -
contro
(già p.iva Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Lamezia Terme (CZ) alla via A. Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonello Bevilacqua, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellata –
e
(c.f. ), residente in [...]Controparte_3 C.F._2
Terme (CZ) alla via degli Svevi;
- parte appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1036/2016, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme in data 9.6.2016 e depositata il 24.6.2016 – sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 18.11.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio dinanzi il Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
Nel libello introduttivo della lite, l'attore esponeva: che, in data 10.1.201 alle ore 17:20 circa, si trovava in Lamezia Terme (CZ) nei pressi di C.da San Sidero alla guida della propria autovettura
- Alfa 159 tg. DH809FD - quando veniva coinvolto in un sinistro stradale;
in particolare, esponeva che , conducente e proprietario dell'autovettura Lancia Y Controparte_3
Tg. BH766BC - assicurata presso la - ometteva di dare la dovuta Controparte_4 precedenza presente sulla propria corsia di marcia, andando ad impattare contro l'autovettura
Volkswagen Golf Tg. CM304GP, condotta da , la quale, per effetto dell'urto, Controparte_5 collideva frontalmente con l'autovettura Alfa 159 di proprietà e condotta dall'attore; che, in conseguenza del sinistro, riportava lesioni personali che richiedevano il trasporto Parte_1 al Pronto Soccorso di Lamezia Terme, ove veniva dimesso con diagnosi di “cervicalgia e gonalgia post traumatica”; che aveva richiesto invano il risarcimento dei danni fisici, ricevendo ristoro solo in merito ai danni subiti all'autovettura.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, il quale contestava la domanda attorea domandandone il rigetto, perché infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Veniva disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti del responsabile civile,
[...]
, il quale, tuttavia non si costituiva, rimanendo contumace alla lite. Controparte_3
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'espletamento della prova orale autorizzata e della c.t.u. medico-legale.
Con sentenza n. 1036/2016, emessa in data 9.6.2016 e depositata il successivo 24.6.2016, il
Giudice di Pace di Lamezia Terme rigettava la domanda proposta da , Parte_1 condannandolo al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00 e ponendo a suo carico le spese di CTU.
1.1 Avverso la sentenza proponeva appello , il quale lamentava l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie e ribadiva la piena fondatezza della domanda spiegata in primo grado;
chiedeva, dunque, l'accoglimento del gravame, con accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e Controparte_3 conseguente condanna dello stesso, in solido con la al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti dall'appellante, quantificati in € 2.637,04, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Resisteva al gravame, con comparsa di costituzione e risposta, la in Controparte_1
p.l.r.p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e l'infondatezza in fatto e diritto dello spiegato appello, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva , rimanendo Controparte_3 contumace nella lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, con provvedimento del 23.2.2022, il magistrato subentrato medio tempore sul ruolo (in data 19.11.2020) formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che prevedeva “rinuncia all'appello; spese legali del presente grado di giudizio compensate”; alla proposta aderiva la parte appellata costituita, mentre la stessa veniva disattesa dalla parte appellante.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.11.2024, tenuta con le modalità di cui agli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c. e svoltasi, dunque, mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , che non si Controparte_3 costituiva in giudizio.
2.1 Sempre preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata Controparte_1
2.2 Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avanzata sempre dalla società appellata, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite
e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare
accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari
18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.3 Nel merito, il gravame è infondato e risultando, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 1034/2016 del Giudice di Pace di
Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove acquisite nell'ambito del giudizio di prime cure.
Detta censura, che costituisce sostanzialmente l'unico motivo di gravame formulato dal , Pt_1
è infondata e, dunque, non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
L'art. 2697 c.c. codifica il principio per cui l'“onus probandi incumbit ei qui dicit” prevedendo testualmente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; dunque, chi invoca un diritto deve provare i fatti che giustificano tale diritto.
Tale principio trova applicazione anche nell'ambito dei sinistri stradali, ove, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, è preventivamente necessario dimostrare l'an, ovvero l'effettivo verificarsi e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso.
Nel caso in esame, il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra tre veicoli in circolazione;
l'attore/odierno appellante ha, difatti, affermato che l'impatto avveniva in data 10.1.2011, alle ore 17:20 circa, in Lamezia Terme (CZ) nei pressi di C.da San Sidero, tra l'autovettura Lancia Y condotta da , che, non rispettando la Controparte_3 dovuta precedenza, impattava contro l'autovettura Volkswagen Golf Tg. CM304GP, condotta da la quale, a sua volta, collideva frontalmente con l'autovettura Alfa 159 di Controparte_5 proprietà e condotta dall'attore.
Tuttavia, a parere di questo Tribunale, nel caso di specie, l'attore non solo non ha fornito prova dell'esatta dinamica del sinistro, ma soprattutto non ha fornito alcun riscontro certo in merito all'accadimento descritto.
Deve, infatti, farsi riferimento alle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e,
segnatamente, alla documentazione prodotta e presente nel fascicolo di primo grado di parte attrice (modello CAI – Constatazione amichevole di incidente -, verbale di contestazione dei
Carabinieri di Lamezia Terme), nonché a quanto riferito dall'unico testimone di parte attrice, escusso all'udienza del 24.2.2015.
Quanto al modello CAI, va osservato che lo stesso risulta incompleto, non riportando i dati di tutti i veicoli e soggetti coinvolti, ma solo quelli dell'odierno appellante, e non essendo neppure descritta o indicata la dinamica del presunto sinistro.
Ebbene, la Cassazione, con l'ordinanza 22165/21, ha statuito che “nessun risarcimento è dovuto se il modello CAI non descrive la dinamica del sinistro” precisando che “non basta neanche la confessione di uno dei litisconsorti quando gli elementi di prova sono insufficienti e incongrui”.
Come anzidetto, nel fascicolo di primo grado di parte attrice è presente poi un verbale di contestazione redatto avverso dai Carabinieri di Lamezia Terme. Controparte_3
In merito, va precisato che nell'atto di citazione relativo al primo grado di giudizio,
[...]
sostiene espressamente “sul posto interveniva altresì una volante della locale Pt_1 compagnia dei c.c. di Lamezia Terme che provvedeva a redigere regolare rapporto attestante la dinamica dell'accaduto”; in realtà, a differenza di quanto erroneamente affermato dall'attore, il verbale prodotto non costituisce un “rapporto di incidente”, ma si tratta di un verbale di contestazione, con cui viene contestata al la violazione di cui all'art. 145 co. 3 e 8 CP_3 C.d.S. e, in quanto tale, non contiene alcuna indicazione relativa al sinistro, ai veicoli ed ai soggetti coinvolti, né - tantomeno - alla dinamica del sinistro.
Di conseguenza, l'assunzione di responsabilità da parte dell'appellato in esso contenuta non possiede alcuna valenza probatoria.
Oltre ciò, va rilevato che parte attrice ha, altresì, riferito (sempre nell'atto di citazione di primo grado) dell'avvenuto pagamento in suo favore dei danni materiali subiti in conseguenza del sinistro, ma di quanto affermato non viene fornita prova alcuna, essendo versata in atti la sola accettazione sottoscritta dal e non anche l'offerta presumibilmente avanzata dalla Pt_1 compagnia assicuratrice o la prova dell'avvenuto presunto pagamento. Da precisare, che nella predetta accettazione è persino indicata come data del sinistro l'11.1.2011 e non quella del
10.1.2011 come invece indicato nel modulo CAI e nel verbale di contestazione.
Alla luce di tutto quanto sopra riferito, non può e non poteva assumere rilevanza la testimonianza dell'unico teste indicato da parte attrice, , il quale, pur affermando di essere Testimone_1 testimone oculare del sinistro, non sapeva precisare da dove giungesse l'autovettura del danneggiato, difatti testualmente dichiarava “non posso dire da dove proveniva la 159”. In più, va detto che il teste riferiva di trovarsi ad una distanza di “circa 200 metri prima del luogo del sinistro”; ebbene, tale distanza è rilevante ai fini dell'attendibilità della testimonianza, soprattutto se si considera che nel mese di gennaio alle 17.20 circa (orario riferito in cui è avvenuto il sinistro) il sole è già tramontato, pertanto la visibilità è ridotta.
Da rilevare, in più, che durante il primo grado di giudizio veniva richiesto ed ammesso l'interrogatorio formale di , ma che , onerato della Controparte_3 Parte_1 notificazione, all'udienza del 13.1.2015 si riservava di “produrre copia del verbale di interrogatorio formale regolarmente notificato”, ma poi non provvedeva in tal senso e, dunque,
l'interrogatorio formale, che sarebbe potuto risultare un valido elemento probatorio, non si svolgeva.
Infine, da precisare che in atti non risulta neppure presente documentazione fotografica.
Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria ed ha giustamente rigettato la domanda attorea.
Segue il rigetto del gravame.
3. Quanto alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003).
Nel caso che ci occupa, stante il rigetto del gravame e la mancata espressa impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese di lite, il Tribunale non è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – stante l'attività difensiva prestata - nei valori minimi dello scaglione di riferimento (valore € 2.637,04 – da € 1.101 a € 5.200) in € 1.278,00 per compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
3.2 Nulla sulle spese di lite di , non costituitosi nel presente giudizio. Controparte_3
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R.
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord.
n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate dalla società appellata ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c.;
2) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1036/2016,
emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 9.6.2016 e depositata il 24.6.2016;
3) condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della società appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
4) nulla in merito alle spese di lite di rimasto contumace alla Controparte_3 lite;
5) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di , Parte_1 dell'ulteriore importo di € 147,00 a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 7.6.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2071 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 e vertente
tra
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla via Reno n. 10, presso lo studio dell'avv. Giovanni Scaramuzzino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellante -
contro
(già p.iva Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Lamezia Terme (CZ) alla via A. Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonello Bevilacqua, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte appellata –
e
(c.f. ), residente in [...]Controparte_3 C.F._2
Terme (CZ) alla via degli Svevi;
- parte appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1036/2016, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme in data 9.6.2016 e depositata il 24.6.2016 – sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 18.11.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio dinanzi il Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
Nel libello introduttivo della lite, l'attore esponeva: che, in data 10.1.201 alle ore 17:20 circa, si trovava in Lamezia Terme (CZ) nei pressi di C.da San Sidero alla guida della propria autovettura
- Alfa 159 tg. DH809FD - quando veniva coinvolto in un sinistro stradale;
in particolare, esponeva che , conducente e proprietario dell'autovettura Lancia Y Controparte_3
Tg. BH766BC - assicurata presso la - ometteva di dare la dovuta Controparte_4 precedenza presente sulla propria corsia di marcia, andando ad impattare contro l'autovettura
Volkswagen Golf Tg. CM304GP, condotta da , la quale, per effetto dell'urto, Controparte_5 collideva frontalmente con l'autovettura Alfa 159 di proprietà e condotta dall'attore; che, in conseguenza del sinistro, riportava lesioni personali che richiedevano il trasporto Parte_1 al Pronto Soccorso di Lamezia Terme, ove veniva dimesso con diagnosi di “cervicalgia e gonalgia post traumatica”; che aveva richiesto invano il risarcimento dei danni fisici, ricevendo ristoro solo in merito ai danni subiti all'autovettura.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, il quale contestava la domanda attorea domandandone il rigetto, perché infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Veniva disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti del responsabile civile,
[...]
, il quale, tuttavia non si costituiva, rimanendo contumace alla lite. Controparte_3
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'espletamento della prova orale autorizzata e della c.t.u. medico-legale.
Con sentenza n. 1036/2016, emessa in data 9.6.2016 e depositata il successivo 24.6.2016, il
Giudice di Pace di Lamezia Terme rigettava la domanda proposta da , Parte_1 condannandolo al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00 e ponendo a suo carico le spese di CTU.
1.1 Avverso la sentenza proponeva appello , il quale lamentava l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie e ribadiva la piena fondatezza della domanda spiegata in primo grado;
chiedeva, dunque, l'accoglimento del gravame, con accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e Controparte_3 conseguente condanna dello stesso, in solido con la al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti dall'appellante, quantificati in € 2.637,04, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Resisteva al gravame, con comparsa di costituzione e risposta, la in Controparte_1
p.l.r.p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e l'infondatezza in fatto e diritto dello spiegato appello, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva , rimanendo Controparte_3 contumace nella lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, con provvedimento del 23.2.2022, il magistrato subentrato medio tempore sul ruolo (in data 19.11.2020) formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che prevedeva “rinuncia all'appello; spese legali del presente grado di giudizio compensate”; alla proposta aderiva la parte appellata costituita, mentre la stessa veniva disattesa dalla parte appellante.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.11.2024, tenuta con le modalità di cui agli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c. e svoltasi, dunque, mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , che non si Controparte_3 costituiva in giudizio.
2.1 Sempre preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata Controparte_1
2.2 Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avanzata sempre dalla società appellata, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite
e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare
accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari
18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.3 Nel merito, il gravame è infondato e risultando, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 1034/2016 del Giudice di Pace di
Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove acquisite nell'ambito del giudizio di prime cure.
Detta censura, che costituisce sostanzialmente l'unico motivo di gravame formulato dal , Pt_1
è infondata e, dunque, non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
L'art. 2697 c.c. codifica il principio per cui l'“onus probandi incumbit ei qui dicit” prevedendo testualmente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; dunque, chi invoca un diritto deve provare i fatti che giustificano tale diritto.
Tale principio trova applicazione anche nell'ambito dei sinistri stradali, ove, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, è preventivamente necessario dimostrare l'an, ovvero l'effettivo verificarsi e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso.
Nel caso in esame, il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra tre veicoli in circolazione;
l'attore/odierno appellante ha, difatti, affermato che l'impatto avveniva in data 10.1.2011, alle ore 17:20 circa, in Lamezia Terme (CZ) nei pressi di C.da San Sidero, tra l'autovettura Lancia Y condotta da , che, non rispettando la Controparte_3 dovuta precedenza, impattava contro l'autovettura Volkswagen Golf Tg. CM304GP, condotta da la quale, a sua volta, collideva frontalmente con l'autovettura Alfa 159 di Controparte_5 proprietà e condotta dall'attore.
Tuttavia, a parere di questo Tribunale, nel caso di specie, l'attore non solo non ha fornito prova dell'esatta dinamica del sinistro, ma soprattutto non ha fornito alcun riscontro certo in merito all'accadimento descritto.
Deve, infatti, farsi riferimento alle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e,
segnatamente, alla documentazione prodotta e presente nel fascicolo di primo grado di parte attrice (modello CAI – Constatazione amichevole di incidente -, verbale di contestazione dei
Carabinieri di Lamezia Terme), nonché a quanto riferito dall'unico testimone di parte attrice, escusso all'udienza del 24.2.2015.
Quanto al modello CAI, va osservato che lo stesso risulta incompleto, non riportando i dati di tutti i veicoli e soggetti coinvolti, ma solo quelli dell'odierno appellante, e non essendo neppure descritta o indicata la dinamica del presunto sinistro.
Ebbene, la Cassazione, con l'ordinanza 22165/21, ha statuito che “nessun risarcimento è dovuto se il modello CAI non descrive la dinamica del sinistro” precisando che “non basta neanche la confessione di uno dei litisconsorti quando gli elementi di prova sono insufficienti e incongrui”.
Come anzidetto, nel fascicolo di primo grado di parte attrice è presente poi un verbale di contestazione redatto avverso dai Carabinieri di Lamezia Terme. Controparte_3
In merito, va precisato che nell'atto di citazione relativo al primo grado di giudizio,
[...]
sostiene espressamente “sul posto interveniva altresì una volante della locale Pt_1 compagnia dei c.c. di Lamezia Terme che provvedeva a redigere regolare rapporto attestante la dinamica dell'accaduto”; in realtà, a differenza di quanto erroneamente affermato dall'attore, il verbale prodotto non costituisce un “rapporto di incidente”, ma si tratta di un verbale di contestazione, con cui viene contestata al la violazione di cui all'art. 145 co. 3 e 8 CP_3 C.d.S. e, in quanto tale, non contiene alcuna indicazione relativa al sinistro, ai veicoli ed ai soggetti coinvolti, né - tantomeno - alla dinamica del sinistro.
Di conseguenza, l'assunzione di responsabilità da parte dell'appellato in esso contenuta non possiede alcuna valenza probatoria.
Oltre ciò, va rilevato che parte attrice ha, altresì, riferito (sempre nell'atto di citazione di primo grado) dell'avvenuto pagamento in suo favore dei danni materiali subiti in conseguenza del sinistro, ma di quanto affermato non viene fornita prova alcuna, essendo versata in atti la sola accettazione sottoscritta dal e non anche l'offerta presumibilmente avanzata dalla Pt_1 compagnia assicuratrice o la prova dell'avvenuto presunto pagamento. Da precisare, che nella predetta accettazione è persino indicata come data del sinistro l'11.1.2011 e non quella del
10.1.2011 come invece indicato nel modulo CAI e nel verbale di contestazione.
Alla luce di tutto quanto sopra riferito, non può e non poteva assumere rilevanza la testimonianza dell'unico teste indicato da parte attrice, , il quale, pur affermando di essere Testimone_1 testimone oculare del sinistro, non sapeva precisare da dove giungesse l'autovettura del danneggiato, difatti testualmente dichiarava “non posso dire da dove proveniva la 159”. In più, va detto che il teste riferiva di trovarsi ad una distanza di “circa 200 metri prima del luogo del sinistro”; ebbene, tale distanza è rilevante ai fini dell'attendibilità della testimonianza, soprattutto se si considera che nel mese di gennaio alle 17.20 circa (orario riferito in cui è avvenuto il sinistro) il sole è già tramontato, pertanto la visibilità è ridotta.
Da rilevare, in più, che durante il primo grado di giudizio veniva richiesto ed ammesso l'interrogatorio formale di , ma che , onerato della Controparte_3 Parte_1 notificazione, all'udienza del 13.1.2015 si riservava di “produrre copia del verbale di interrogatorio formale regolarmente notificato”, ma poi non provvedeva in tal senso e, dunque,
l'interrogatorio formale, che sarebbe potuto risultare un valido elemento probatorio, non si svolgeva.
Infine, da precisare che in atti non risulta neppure presente documentazione fotografica.
Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria ed ha giustamente rigettato la domanda attorea.
Segue il rigetto del gravame.
3. Quanto alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003).
Nel caso che ci occupa, stante il rigetto del gravame e la mancata espressa impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese di lite, il Tribunale non è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – stante l'attività difensiva prestata - nei valori minimi dello scaglione di riferimento (valore € 2.637,04 – da € 1.101 a € 5.200) in € 1.278,00 per compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
3.2 Nulla sulle spese di lite di , non costituitosi nel presente giudizio. Controparte_3
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R.
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord.
n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate dalla società appellata ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c.;
2) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1036/2016,
emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 9.6.2016 e depositata il 24.6.2016;
3) condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della società appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
4) nulla in merito alle spese di lite di rimasto contumace alla Controparte_3 lite;
5) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di , Parte_1 dell'ulteriore importo di € 147,00 a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 7.6.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini