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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15535/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
-SEZIONE XV-
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Amina Simonetti Presidente dott.ssa Daniela Marconi Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15535/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SPAGLIARDI VALTER Parte_1
ATTORE contro
CP_1
CP_2 on il patrocinio dell'avv. DE SANTIS FABIO CP_3
RI CE NI contumace
CONVENUTI on il patrocinio dell'avv. MOSTI ALESSANDRO P_
con il patrocinio dell'avv. ALBERTO MONTI Controparte_5
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 17 giungo 2024.
CONCLUSIONI ATTORE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Accertare e dichiarare l'inadempimento dei signori AR RE IE e CP_1 CP_3
alle obbligazioni da questi assunte con il contratto preliminare di cessione di quote di CP_2
firmato in data 5 gennaio 2016 e con il contratto definitivo sottoscritto in data 13 aprile Parte_2
2016, così come dedotto in citazione e dimostrato in atti.
B) Per l'effetto dichiararli obbligati in solido tra di loro e/o pro quota a tenere indenne il signor Pt_1
in forza del paragrafo 7.1 e ss del contratto preliminare sottoscritto dalle parti in data 5
[...]
gennaio 2016, per le perdite, oneri e/o spese subite da e derivanti da fatti e/o omissioni, Parte_1
parziali o totali, non veridicità o difformità rispetto alle dichiarazioni e garanzie di cui ai paragrafi 6 e
7 del medesimo contratto preliminare e 4 della scrittura privata 13 aprile 2016, in relazione a fatti od eventi facenti capo ad e posti in essere o verificatisi anteriormente alla data del closing Parte_2
13 aprile 2016 che abbiano generato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi insussistenza di attivo, sopravvenienza passiva, oneri amministrativi, oneri di natura fiscale o altre passività o perdite di qualsiasi natura
C) Conseguentemente condannare i predetti AR RE IE e CP_1 CP_3 CP_2
in solido tra di loro e/o pro quota, al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore di
[...]
, di € 96.667,29 (dedotto dal quantum indicato in citazione l'importo di € 1.720,23 di cui Parte_1
alla contravvenzione pagata e poi recuperata, ma compreso il danno subito per gli adempimenti connessi alla causa di opposizione alla contravvenzione, di cui al paragrafo A) g) della prima memoria ex art. 183 cpc, di cui si chiede la liquidazione equitativa nella misura di € 1.000,00 e compreso l'importo di € 4.440,80 pagato al legale che si è occupato del recupero dei crediti di
, di cui al paragrafo A) d) della prima memoria ex art. 183 cpc), oltre interessi maturandi al Parte_2
saldo o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale per i predetti titoli.
C) Con vittoria di spese e competenze di causa.
CONCLUSIONI CONVENUTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta,
pagina 2 di 15 - accertata la responsabilità professionale del dott. per le motivazioni di cui in premessa, P_
condanni il dott. per le sue responsabilità e inadempimenti professionali, a tenere P_
indenni i convenuti, con obbligo di manleva, dalle pretese attoree.
- Accertato e dichiarato che le somme così come richieste da parte attrice non sono dovute sia per violazione di quei principi di correttezza e buona fede contrattuale in capo al sig. , che Parte_1
con il suo comportamento ha concorso a cagionare il presunto danno, sia per le stesse norme contrattuali predisposte e richiamate da parte avversa, nonché per l'apporto causale del comportamento del dott. responsabile della contabilità della società P_ Parte_2
- rigettare le domande di parte attrice, così come formulate, nei confronti degli odierni convenuti in quanto infondate in fatto ed in diritto,
- In ogni caso, vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori di legge”
CONCLUSIONI TERZO CHIAMATO P_
In via preliminare
- autorizzare la chiamata in causa della Compagnia Assicurativa Controparte_6
, con sede legale in Via Melchiorre Gioia n. 8, 20124 Milano, in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, P.IV , disponendo il differimento della udienza di P.IV_1
comparizione fissata in data 10 gennaio 2022 ad altra udienza;
In via principale
- Respingere tutte le domande, le eccezioni e le istanze ex adverso avanzate nei confronti del dott.
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto;
P_
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisi una qualche forma di responsabilità a carico dott. per i fatti oggetto di contestazione, procedere ad una esatta quantificazione del P_
danno subito,
e per l'effetto
- dichiarare , con sede legale in Via Controparte_6
Melchiorre Gioia n. 8, 20124 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IV
, tenuta a manlevare e tenere indenne il dott. da ogni e qualsiasi P.IV_1 P_
conseguenza pregiudizievole, di qualsiasi genere e/o natura, per i fatti di cui è causa, nei limiti del massimale di polizza;
per l'effetto, condannare Controparte_6
, con sede legale in Via Melchiorre Gioia n. 8, 20124 Milano, in persona del legale
[...]
pagina 3 di 15 rappresentante pro tempore, P.IV , a rifondere al Dott. le somme che P.IV_1 P_ quest'ultimo sia in ipotesi tenuto a corrispondere ai sig.ri e/o CP_3 CP_1 CP_7
, nella misura ed entità che risulterà liquidata in esito al presente giudizio, nei limiti del Parte_1
massimale di polizza.
In via istruttoria
- ammettere consulenza tecnica d'ufficio come da istanza di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n.
2, c.p.c. depositata il 29 luglio 2022.
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA
IN PRINCIPALITÀ
Assolvere da ogni domanda da chiunque formulata nei suoi confronti nel presente Controparte_6
giudizio, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque sprovvista di prova.
IN VIA SUBORDINATA
Nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande e pretese, ove venisse ritenuta anche solo in parte operativa la garanzia prestata dall'esponente con la Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Commercialisti,
Consulenti del lavoro e Tributaristi n. 0647000000/8130
Limitare l'esposizione di nel rispetto di tutti i termini e le condizioni contrattuali Controparte_6
siccome specificati in atti, ivi inclusa la franchigia pari ad Euro 2.138,00 (due mila cento trentotto/00) che dovrà restare a carico dell' , nonché di ogni disposizione di legge ritenuta applicabile. Parte_3
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IV e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende.
1. Le vicende processuali
-in qualità di cessionario- con atto di citazione notificato in data 17.03.2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio AR RE IE e al fine di ottenere CP_1 CP_3 CP_2
l'accertamento dell'inadempimento di questi ultimi -in qualità di cedenti- alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di cessione di quote di stipulato in data 5.1.2016, confermate Parte_2
nel successivo contratto definitivo del 13.4.2016, con conseguente condanna in solido al pagamento di pagina 4 di 15 € 92.946,72 a titolo risarcitorio, importo poi modificato in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. in € 96.667,29.
L'attore ha invocato l'inadempimento dei convenuti rispetto alle informazioni contenute nel bilancio di esercizio al 31.12.2014 e nella situazione patrimoniale redatta in data 30.11.2015, documenti posti a fondamento della determinazione del prezzo per la cessione delle quote litigiose. ha Parte_1 lamentato in particolare l'emersione di posizioni debitorie della società non esposte nel bilancio e di crediti insussistenti: ha dunque azionato la clausola di garanzia negozialmente prevista in tali ipotesi, con conseguente richiesta risarcitotia
Si sono costituiti i convenuti e chiedendo, preliminarmente, la CP_3 CP_1 CP_2
chiamata in giudizio del terzo commercialista di e nel merito, P_ Parte_2
l'accertamento della responsabilità e dell'inadempimento professionale di quest'ultimo, avendo predisposto e redatto il bilancio e la situazione patrimoniale qui contestati. I convenuti hanno altresì invocato l'accertamento negativo della posta risarcitoria azionata e il rigetto delle domande attoree.
A seguito di autorizzazione alla chiamata ex art. 269, comma 2. c.p.c., si è costituito P_
chiedendo a sua volta, in via preliminare, la chiamata in causa della Compagnia Assicurativa
[...]
. In via principale, ha chiesto il rigetto di tutte le Controparte_6 domande nei suoi confronti nonché, in subordine, l'esatta quantificazione del danno in tesi patito da parte attrice e, in caso di escussione della polizza assicurativa, la manleva da parte della compagnia assicurativa terza chiamata.
Si è, dunque, costituita , eccependo l'inoperatività della garanzia prestata e, in Controparte_6
subordine, la sua operatività nel limite della franchigia della polizza.
Il convenuto AR RE IE, non costituito, è stato dichiarato contumace all'udienza del 31.5.2022.
Il giudice istruttore, a seguito della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. senza necessità di dare avvio alla fase istruttoria, ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge, ha rimesso la causa in decisione.
2. La domanda dell'attore sorretta dalla sola causa indennitaria
La domanda dell'attore va qualificata come pretesa di natura indennitaria cristallizzata nella garanzia contrattuale di cui all'art.7 dell'Accordo, allocando il rischio sui venditori di qualunque perdita, onere o spesa sopportata dallo stesso nell'ipotesi di non veridicità, omissione o perdita delle Parte_1
dichiarazioni contenente nel precedente punto 6, (quindi ad esempio, rispetto al bilancio di esercizio al
31.12.2024, alla situazione patrimoniale al 31.12.2015).
pagina 5 di 15 Ciò si deduce sia dalla causa petendi -che richiama espressamente le clausole di garanzia (cfr. pagg.
29-31 dell'atto di citazione) - sia dal petitum -che espressamente invoca la garanzia e la manleva in virtù di tale clausole-.
L'ultima domanda cristallizzata nell'atto di citazione (cfr. pag. 34) di risarcimento del danno va dunque qualificata non già come pretesa autonoma, cumulativa rispetto alla prima, ma come pretesa che si colloca sempre entro i limiti e nell'alveo di quella indennitaria. Ciò si deduce dall'intero tenore dell'atto introduttivo del giudizio ed in particolare:
- dalla formulazione letterale di tale pretesa, introdotta dalla locuzione “per l'ulteriore effetto” rispetto alle prime due domande di espressa natura indennitaria;
- dal richiamo all'indirizzo di questo Ufficio, secondo il quale gli acquirenti di quote sociali possono pretendere il pagamento di somme a titolo di partecipazione alle sopravvenienze passive intervenute dopo la cessione solo ove le parti abbiano espressamente previsto tali garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società: eventuali discrasie riscontrate successivamente vanno compensate solo ove espressamente previsto in sede negoziale.
Al di fuori dell'espressa garanzia contrattuale, le eventuali sopravvenienze passive non possono in generale essere qualificate come inadempimento, produttivo di danno.
Non può essere cumulata la tutela risarcitoria e quella di garanzia per i medesimi fatti oggetto del meccanismo indennitario.
Tali considerazioni sono rilevanti per gli apprezzamenti che seguono, giacché la richiesta di €
92.946,72 va esaminata rispetto alle stringenti previsioni delle garanzie negoziali e riconosciuta entro i limiti dalla stessa indicati.
3. Il contratto azionato e le garanzie prestate dai cedenti
Preliminarmente, occorre dare conto delle seguenti circostanze pacifiche, non contestate dalle parti:
- (di seguito ”) è una società operante nel settore della costruzione, Parte_2 Parte_2
partecipata da (51%), amministratore unico, (25%), (12%), CP_1 CP_3 CP_2
AR RE IE (12%);
- i contratti azionati in questa sede conseguono ad un finanziamento fruttifero, di € 700.000,00, concesso da a nell'arco temporale compreso tra il mese di maggio 2006 ed Parte_1 CP_3 aprile 2007, al fine dell'avvio dell'attività d'impresa di , diretto alla costruzione di un Parte_2
complesso immobiliare;
pagina 6 di 15 - al fine di adempiere al credito vantato dall'attore e non ancora soddisfatto al gennaio 2016, le parti hanno pattuito, mediante la stipula di un contratto preliminare, in data 5.1.2016, la cessione a Pt_1
delle partecipazioni sociali di (cfr. doc.1 parte attrice);
[...] Parte_2
- con il preliminare azionato le parti hanno convenuto, per quel che qui rileva:
• la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie rese (art. 6.1.32), con particolare riguardo ai bilanci al 31.12.2014 e 31.12.2015 (artt.
6.1.7 e 6.1.8).
• l'obbligo di indennizzo e/o manleva (art. 7.1.), in relazione a qualsivoglia perdita, onere e/o spesa effettivamente subita da e/o non veridicità o difformità Parte_2 Parte_1
rispetto alle dichiarazioni e garanzie in relazione a fatti o eventi facenti capo ad Parte_2
e posti in essere o verificatisi anteriormente alla data del Closing1.
Sul punto l'interpretazione della clausola negoziale induce a ritenere che la stessa:
- abbia portata generale, in quanto estesa a tutti i tipi di sopravvenienze passive -a prescindere dalla loro fonte- esposte dall'acquirente;
- sia temporalmente limitata a tutte le sopravvenienze che trovino la loro fonte genetica entro la data del closing ed in particolare quelle che origine da dichiarazioni non veritiere del bilancio di esercizio al 31.12.2014 e dello stato patrimoniale al 31.12.2015;
• la specifica procedura per attivare la garanzia ed in particolare: (i) l'onere a carico di Pt_1
di dare comunicazione scritta ai venditori, entro 30 giorni dalla relativa scoperta, la
[...] passività emersa, supportata da una descrizione documentale;
(ii) l'onere degli acquirenti di contestare la denuncia entro i 30 giorni successivi con la precisazione che, in difetto di tempestiva contestazione, le domande di indennizzo dall'acquirente sono considerate accettate (art. 7.3);
• la mancata previsione un ammontare massimo dell'indennizzo a favore di a Parte_1
seguito del positivo espletamento della procedura sub. art.
7. Invero il limite fino alla concorrenza dell'importo di € 10.000,00, per ciascun anno di durata degli obblighi di indennizzo e manleva e sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 50.000,00 è 1 “e così a titolo di esempio: per qualsiasi insussistenza di attivo, sopravvenienza passiva, oneri amministrativi, oneri di natura fiscale, altre passività di qualsiasi natura o perdite, che dovessero emergere in relazione a diritti, beni, autorizzazioni, rapporti contrattuali, posizioni di debito/credito o altri elementi, dedotto l'ammontare dei singoli fondi che sia stato appositamente accantonato da a copertura di ciascuno degli eventuali rischi di indennizzo, conseguenti Parte_2 al verificarsi di singoli e specifici fatti o circostanze, restando inteso che ciascun fondo no potrà essere utilizzato a copertura del rischio connesso a fatti o circostanze diversi da quelli per i quali è stato costituito” Cfr. art.
7.1 contratto preliminare doc.1 parte attrice. pagina 7 di 15 limitato alla parte da corrispondere mediante compensazione con l'eventuale earn out (cfr. punto 8 del contratto).
E ciò fermo in ogni caso l'obbligo di corresponsione delle somme ulteriori dovute a titolo di indennizzo (art. 8.1 (b));
• la durata della garanzia, estesa a 48 mesi dalla data di closing per tutte le sopravvenienze passive o insussistenza di passivo in via generale, ad eccezione di quelle di natura fiscale, amministrativa e giuslavoristica e previdenziale, estesa a 60 mesi dalla data del closing.
Come noto, si tratta queste di clausole di sovente inserite, quali naturalia negotii, nei contratti di cessione di partecipazioni sociali, a tutela dell'esatto adempimento, clausole di natura indennitaria-risarcitoria, volta a tenere indenne l'acquirente da una certa passività, o avente natura di aggiustamento del prezzo, finalizzata a riequilibrare il sinallagma contrattuale tra le parti. E ciò, in ogni caso, neutralizzando gli effetti pregiudizievoli dell'evento incerto.
Tali clausole hanno funzione di assicurare al compratore la passata “buona gestione” della società target e l'insussistenza di passività ulteriori rispetto a quelle già contabilizzate.
Il fine indennitario è, peraltro, garantito convenzionalmente mediante la fissazione di un termine entro il quale azionare la garanzia nonché un termine decadenziale entro il quale formulare contestazioni, come nel caso di specie come a breve.
Per quel che rileva nel caso in esame rispetto al sindacato del Tribunale, va osservato che:
- ove i garanti non contestino le poste azionate dal garantito, le stesse vanno ritenute, nel merito, sussistenti: il meccanismo negoziale prevede una decadenza da qualunque censura ex post ed in sede contenziosa si deve prendere atto di tale effetto preclusivo;
- il sindacato dell'autorità giudiziaria si può solo estendere alla verifica dei limiti per così dire formali ed esterni della clausola attività, quali il limite temporale -qui al massimo quinquennale- entro cui la garanzia è valida, senza alcuna verifica nel merito delle singole poste azionate, pena la elisione dei limiti decadenziali stabiliti dalle parti per contestare le singole poste.
Infine, in data 13.4.2016 è stato stipulato il definitivo con conseguente perfezionamento della cessione delle quote di . Parte_2
4. Le contestazioni dell'attore ed il relativo riconoscimento nel perimetro delle garanzie prestate
pagina 8 di 15 In ottemperanza alla procedura stabilita dall'art.
7.3 del contratto preliminare azionato, l'attore ha contestato l'emersione di passività e crediti idonei ad azionare l'indennizzo contrattualmente previsto2, quali:
a) crediti insussistenti:
- verso il per € 18.360,00, indicati nella situazione patrimoniale redatta al Controparte_8
30.11.2015 (cfr. denuncia inviata a mezzo Pec del 25 novembre 2016, cfr. docc. 10-14 di parte attrice);
- verso il Comune di Podenzana per € 399,55 (cfr. doc. 24) comunicato con Pec del 30 marzo
2020;
b) debiti non esposti relativi alla mancata iscrizione in bilancio degli interessi passivi già maturati su due mutui al 31.12.2015 (cfr. doc. 19, 20, 21 e Pec. 28 luglio 2017, doc.18) per il complessivo importo di 57.511,08 (di cui interessi passivi non stanziati per € 54.883,85; interessi di mora non stanziati per € 124,22 e per € 2.503,01);
c) crediti insussistenti verso l'Erario per € 2.195,13 (cfr. Pec 30.3.2020, doc. 24 di parte attrice) ed in particolare:
- IV pagata ma non detraibile per € 2.082,63;
- Erario c/ritenute Irpef addizionale regionale, non riscontrata per € 112,50;
d) debiti non esposti per fatture ENEL (cfr. Pec. 2 dicembre 2016, doc.17) per complessivi € 293,43;
e) debiti non esposti per imposte e tasse fino all'importo € 14.187,56 di cui (cfr. doc. 22, Pec del
20.3.2020):
- Erario c/IV per € 4.540,37;
- Erario per € 3.833,11 per gli anni 2013-2014; CP_9
- Erario c/Irap per € 1.091,73;
- Erario c/ritenute lavoro dipendente per €805,26;
- tassa circolazione autovettura per € 1.800,76;
- infrazioni autovettura per € 154,24 per il periodo 2015;
- infrazione autovettura per € 1.720,31, debito sorto per contravvenzione al codice della strada nell'anno 2016 (cfr. doc 37 parte attrice) e relativo ad una vettura della società ceduta nel 2015
(cfr. doc. 37 a 40 di parte attrice);
- diritti CCIAA per € 241,78.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che: 2 Cfr. doc. 42 parte attrice pagina 9 di 15 ✓ abbia comunicato correttamente -mediante invio alla Pec inserita del Parte_1
contratto- le irregolarità emerse dopo il closing mediante notifiche Pec (cfr. sub paragrafo
3).
E ciò mediante numerose contestazioni destinate a tutti i convenuti, trasmesse all'indirizzo Pec indicato nel contratto preliminare quale recapito dei venditori presso il quale eseguire le comunicazioni previste sia dal preliminare sia dal definitivo, ossia presso “Ing. presso lo Studio NI and Partners (..) Pec Persona_1 Emai_1
t” (cfr. doc. da 7 a 18 di parte attrice) ed alcune di essere trasmesse
[...] Email_2 altresì ad un ulteriore indirizzo di (e precisamente all'indirizzo Persona_1
ing. (cfr. doc. 10 di parte attrice); Per_2
✓ tutte le denunce siano state tempestive, ossia:
- comunicate entro i 30 giorni dalla scoperta di ciascuna nuova passività, non essendo stata sollevata alcun profilo di criticità da parte dei convenuti in proposito;
- entro il limite temporale -esterno- decadenziale previsto al punto 7.2. del contratto preliminare, ovvero entro i 48 mesi dopo il closing ovvero
60 mesi dopo i closing nel caso di debiti fiscali;
✓ gli importi sopra riportati -ad eccezione di quanto a breve rispetto al debito per pagamento di una infrazione al codice della strada- sono coperti da garanzia in quanto le passività sopravvenute che trovano la loro fonte ne periodo garantito, ossia fino al 31.12.2015 per quanto riguarda la situazione contabile e patrimoniale cristallizzata nei bilanci 2014/2015
e fino alla sottoscrizione del definitivo per le restanti passività emerse fino al 13.4.2016.
Si vadano in particolare:
(i) il debito rispetto al è stato cristallizzato da quest'ultimo in Controparte_8
data 22.4.2015 (cfr. Doc.11 di parte attrice) ma non è stato inserito al bilancio
31.12.2015.
Si tratta questa dell'unica posta risposta, contestato con PEC del
25.11.2016, a cui i venditori hanno risposto, con comunicazione inviata dal convenuto ma tardivamente, ovvero il 3.12.2016, quindi CP_10
scaduti i trenta giorni previsti dalla citata clausola n.
7.3. b a pena di decadenza (cfr. doc. 4 di parte convenuta).
pagina 10 di 15 (ii) le sopravvenienze passive per debiti a titolo di interessi passivi maturati rispetto ai due mutui accesi dalla società dovevano essere indicate nel bilancio di esercizio al 31.12.2014 e 31.12.2015 (cfr. doc. 19, 20, 21 e Pec. 28 luglio 2017, doc.18). Gli stessi erano infatti già maturati in tali due anni (come del resto riconosciuto dagli stessi convenuti, cfr. 5 della comparsa di costituzione) e, quindi, secondo il criterio di competenza di cui all'art. 2423 bis c.c., rientravano in tale anno. L'istituto di credito concedendo una dilazione -“sospesa esigibilità”- non ha mutato la riferibilità degli stessi all'anno 2015 e, dunque, non ha eliso l'obbligo di esporli a bilancio ma ne ha solo differito la sola esigibilità (quindi la data del pagamento, momento rilevante ove utilizzato il diverso criterio di cassa).
Quanto agli interessi di mora maturati sulla somma capitale concessi a mutuo per
€ 2,627,23, gli stessi sono maturati prima della cessione delle quote;
(iii) i debiti non esposti per fatture ENEL (di cui al punto sub D) sono riconosciuti dai convenuti, che hanno solo eccepito la conoscenza di tale circostanza da parte dell'acquirente;
(iv) il debito per tributi e imposte 2014-2015 non pagati per € 9.391,69 (cfr. doc. 3, ed a cui a cui vanno aggiunti i tributi e imposte non pagati nel 2013 non esposti a bilancio nel 2014) è stato oggetto di pignoramento il 13.6.2019 (doc. 23), circostanza denunciata tempestivamente in data 20.3.2020 (doc. 22).
L'importo totale da riconoscere a titolo di indennizzo all'attore ammonta ad € 91.111,08, essendo detratta la somma di € 1.720,31, posta passiva sorta nel 2016, quindi fuori dal periodo garantito, per contravvenzione al codice della strada nell'anno 2016 (cfr. doc 37 parte attrice) e relativo ad una vettura della società ceduta nel 2015 (cfr. doc. 37 a 40 di parte attrice).
5. Le doglianze dei convenuti
Le contestzioni sollevate dai convenuti sono infondate. In particolare:
(i) quanto alla conoscenza da parte di al momento della conclusione del Parte_1
contratto, delle passività e della mancanza di poste attive oggetto di lite, l'eccezione va superata alla luce dell'art.
6.2 del contratto che ha espressamente escluso l'operatività di tale eccezione: “Il contenuto e la portata di tutte le dichiarazioni e garanzie prestate dai Venditori ai sensi del precedente par.
6.1. non potranno
pagina 11 di 15 intendersi in alcun caso modificati per effetto di verifiche, controlli od ispezioni eseguite da o per conto di PM.” ;
(ii) quanto all'eccezione di compensazione fino a concorrenza di € 50.000,00 con il controcredito dei venditori a titolo di earn-out così come previsto dall'art. 8 del contratto, tale ultima posta difetta non solo del requisito della liquidità -ovvero della pronta e facile liquidazione- ma anche della certezza: non può dunque essere operata la compensazione giudiziale;
(iii) la mala fede di controparte, a conoscenza sin dalla fase delle trattative della reale situazione contabile e che, in ogni caso, non si sarebbe diligentemente attivato rispetto ad alcune poste (si veda in particolare la situazione di debito/credito con il ove quest'ultimo ha ritenuto di applicare penali da ritardo nel Controparte_11 corso dell'esecuzione di un appalto da parte della società, superiori al saldo prezzo).
In proposito, richiamate le considerazioni espresse al punto sub. (i) quanto alla pregressa conoscenza dell'acquirente, in ogni caso la documentazione agli atti esclude un concorso a valle del creditore nell'aggravamento dell'importo poste passive poste a base della garanzia, eccezione da ricondurre al rimedio di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. (per il vero strumento omogeneo alla tutela risarcitoria e non a quella indennitaria qui azionata).
In particolare, si è attivato diligentemente attraverso i propri Parte_1
professionisti (cfr. doc. 13 di parte attrice) presso i cedenti al fine di verificare il rapporto con l'amministrazione comunale prima di avviare un contenzioso con quest'ultima, non avendo sortito effetto il tentativo di riscossione stragiudiziale.
Spettava ai convenuti allegare e documentare di avere supportato l'attore in questa dialettica, seguita dal disinteresse di che avrebbe in tal modo aggrato il Parte_1
pregiudizio. Tale censura è mancata, sia nella comparsa di costituzione e risposta sia nella prima memoria ex art .183, comma 6, c.p.c.
6. Le ulteriori voci per spese esposte con la memoria n. 1 c.p.c.
Parte attrice ha chiesto il danno subito per gli adempimenti connessi alla causa di opposizione alla contravvenzione, di cui al paragrafo A) g) della prima memoria ex art. 183 cpc, di cui si chiede la liquidazione equitativa nella misura di € 1.000,00 e compreso l'importo di € 4.440,80 pagato al legale che si è occupato del recupero dei crediti di , di cui al paragrafo A) d) della prima memoria Parte_2
ex art. 183 cpc.
pagina 12 di 15 Si tratta di poste di credito richieste oltre il limite massimo temporale dei 60 mesi previsti dal contratto entro i quali far valere la garanzia.
Tale limite, come sopra accennato, può essere sindacato d'Ufficio dal Tribunale: tali somme non possono dunque essere riconosciute.
7. Quanto alle domande nei confronti di P_
I convenuti hanno chiamato in giudizio in qualità di commercialista incaricato alla P_ redazione del bilancio nonché intermediario nell'operazione qui azionata.
A tal fine, è stato pertanto dedotta dai convenuti la responsabilità di quest'ultimo:
(i) quanto alle irregolarità contabili emerse nei bilanci di esercizio.
In proposito osserva tuttavia l' in limine che eventuali profili di responsabilità per CP_12 non avere con diligenza eseguito l'incarico sono solo di natura contrattuale ed attengono al rapporto di mandato inerente la gestione della contabilità tra il professionista e la società
(cliente del primo) rispetto al quale i soci sono terzi.
In ogni caso, è esclusa qui ogni responsabilità di natura extracontrattuale per una condotta a monte che -in violazione dei principi contabili- a valle avrebbe cagionato un danno ai convenuti, terzi rispetto all'incarico professionale, giacché l'eventuale non corretta tenuta dei bilanci è imputabile, in primo luogo, ad amministratori ed all'organo di controllo;
(ii) rispetto alla mancata comunicazione ai convenuti delle contestazioni a loro indirizzate e trasmesse via pec, i convenuti hanno eccepito di essere decaduti dalla facoltà di contestare le doglianze attoree non per loro colpa ma per tale mancata conoscenza delle relative contestazioni.
Nel contratto litigioso non risulta cristallizzato alcun obbligo di di trasmettere le relative P_ denunce ai convenuti: non ha preso parte all'accordo neppure per presa visione, non P_
assumendo dunque alcun impegno.
Come sopra accennato, nel contratto litigioso al punto n. 14 si precisa soltanto che le comunicazioni dell'attore ai dovevano essere trasmesse dell'accordo agli indirizzi eletti dalle parti in calce: per i venditore è stato indicato l'ing. c/o lo studio NI & Partners(…)PEC CP_13
. Email_3
In ogni caso, le lettere di contestazione del 27.10.2016, 25.11.2016, 28.7.2017 e 30.3.2020 (cfr. docc.
7, 1 bis, 2 e 3 del terzo chiamato) sono state inviate anche direttamente a (cfr. indirizzo CP_1
): è dunque esclusa ogni responsabilità per condotta omissiva negligente di Email_4 P_
pagina 13 di 15 giacché tale circostanza recide il nesso di causalità tra la mancata contestazione dei convenuti P_
alle doglianze di e le pretese condotte omissive del professionista. Parte_1
8. Quanto alle domande svolta da contro la propria compagnia assicurativa P_
Il rigetto della domanda dei convenuti verso il terzo chiamato – in qualità di assicurato- comporta il rigetto della pretesa assicurativa di quest'ultimo verso la propria compagnia assicurativa.
9. Il comando giudiziale
La domanda dell'attore va accolta nei limiti sopra indicati di € 91.111,08, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo e vanno poste a carico di tutti i convenuti in solido, compreso AR RE
IE, rimasto contumace.
Le domande dei convenuti verso vengono rigettate, così come quelle di quest'ultimo P_
verso la compagnia assicurativa.
Quanto al governo delle spese di lite, nei rapporti tra l'attore e i convenuti, questi ultimi sono tenuti in solido alla relativa rifusione in virtù del principio della soccombenza, in base allo scaglione di riferimento alla luce del quantum in concreto liquidato e secondo i medi, tenuto conto della scansione temporale del processo.
Gli stessi sono condannati in solido a pagare le spese di lite nei confronti del terzo coinvolto nella lite di loro iniziativa rispetto al quale sono soccombenti ed all'assicurazione P_ [...]
, alla cui chiamata hanno dato causa. Anche in questo le Controparte_6 spese sono liquidate rispetto ai medi del relativo scaglione, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, con l'esclusione dunque dell'attività istruttoria, delle questioni giuridiche sollevate e del momento processuale in cui i terzi chiamati hanno fatto ingresso nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, Sezione XV civile, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di Parte_1 CP_1
AR RE IE e con atto di citazione notificato in data 17 marzo 2021 CP_3 CP_2
e con la chiamata in causa di e della Compagnia Assicurativa P_ [...]
, ogni ulteriore domanda ed eccezione diversamente rigettata e Controparte_6
disattesa, così provvede:
1. condanna i convenuti in solido al pagamento dell'importo di € 91.111,08, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 14 di 15 2. condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite come di seguito liquidate
- a favore di in € 9.275,94 di cui € 842,94 per spese e il resto per compensi, oltre Parte_1
spese forfettarie (15%), IV e CPA come per legge;
- a favore del terzo chiamato in € 8.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie P_
(15%), IV e CPA come per legge;
- a favore della terza chiamata Compagnia Assicurativa Controparte_6
in € 7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IV e CPA come
[...]
per legge.
Milano, 7 novembre 2024
Il Presidente
Amina Simonetti
Il Giudice istruttore
Alima Zana
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