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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
TURRI GIULIANO, Presidente
HI STEFANO, RE
BR CRISTIANA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 412/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b. Gerace 7/15 56124 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P020100579 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società impugnava l'avviso di accertamento ad essa notificato dall'Agenzia delle entrate (ADE) chiedendone l'annullamento. ADE non si costituiva. All'udienza cautelare emergeva che il ricorso non sarebbe stato notificato ad ADE nei termini di legge (art.21 D.Lgs. n. 546/1992), ma unicamente iscritto a ruolo.
All'udienza cautelare la Corte rendeva edotta parte ricorrente che sussistevano gli elementi (nella fattispecie la rilevata inammissibilità) per poter emettere una decisione di merito ex art. 47 ter, comma 3, del D.Lgs.
n.546/1992.
La Corte rilevava l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad ADE entro il termine di cui all'art.21 del D.Lgs. n. 546/1992. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte ritenuto si possa applicare l'art. 47, terzo comma in quanto manca la prova della notifica del ricorso all'ufficio resistente, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
TURRI GIULIANO, Presidente
HI STEFANO, RE
BR CRISTIANA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 412/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b. Gerace 7/15 56124 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P020100579 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società impugnava l'avviso di accertamento ad essa notificato dall'Agenzia delle entrate (ADE) chiedendone l'annullamento. ADE non si costituiva. All'udienza cautelare emergeva che il ricorso non sarebbe stato notificato ad ADE nei termini di legge (art.21 D.Lgs. n. 546/1992), ma unicamente iscritto a ruolo.
All'udienza cautelare la Corte rendeva edotta parte ricorrente che sussistevano gli elementi (nella fattispecie la rilevata inammissibilità) per poter emettere una decisione di merito ex art. 47 ter, comma 3, del D.Lgs.
n.546/1992.
La Corte rilevava l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad ADE entro il termine di cui all'art.21 del D.Lgs. n. 546/1992. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte ritenuto si possa applicare l'art. 47, terzo comma in quanto manca la prova della notifica del ricorso all'ufficio resistente, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.