Ordinanza collegiale 5 maggio 2022
Sentenza 22 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 22/10/2022, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/10/2022
N. 00988/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00927/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 927 del 2018, proposto da
RE Marinoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lamberti e Stefano Zonca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Braga a CI, Via Tosio 11
contro
Comune di Palosco, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'emissione di sentenza costitutiva
ai sensi dell’art. 2932 CC che tenga luogo del contratto definitivo non concluso e che trasferisca coattivamente in favore del Comune di Palosco la proprietà delle aree e degli immobili e delle opere costituenti opere di urbanizzazione ai sensi della Convenzione urbanistica stipulata in data 9 gennaio 2001,
nonché per la condanna del Comune di Palosco:
- al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte di RE Marinoni S.r.l. a causa del ritardo nel trasferimento degli immobili imputabile alla responsabilità esclusiva del Comune;
- alla restituzione ad RE Marinoni S.r.l. della fideiussione concessa all'epoca della Convenzione, per il residuo importo di Euro 25.000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palosco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) La ricorrente soc. RE Marinoni S.r.l. (d’ora in poi semplicemente: ricorrente o RE Marinoni), unitamente ad altre persone fisiche co-lottizzanti (signori OR LE TO, ST OS, OR TI, OR DA e OR SC), con atto notarile del 9 gennaio 2001 ha stipulato con il Comune di Palosco una convenzione urbanistica per l’attuazione del Piano di lottizzazione dell’area artigianale-industriale denominata D5-Palosco 1 (d’ora in poi: Convenzione).
2) Detta Convenzione ha previsto l’urbanizzazione dell’area di proprietà dei lottizzanti per una superficie di 79.762,21 mq.
3) Per quanto ora rileva l’art. 3 della Convenzione prevede per i lottizzanti:
“ A) l’obbligo di realizzare il Piano di Lottizzazione nel rispetto deli elaborati depositati presso il Comune di Palosco e approvati con le deliberazioni sopra menzionate;
B) l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune di Palosco le aree relative alle opere di urbanizzazione così come indicate nella tavola n. 8 allegata al Piano di Lottizzazione, per la superficie di 9436,10 mq, di cui 3868,12 mq come superficie destinata a parcheggi pubblici, 5489,45 mq come superficie destinata a verde pubblico e 78,5 mq quale superficie per cabina elettrica;
C) l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune di Palosco le aree relative alle opere di urbanizzazione, così come indicate nella tavola n. 13 allegata al Piano di Lottizzazione, per la superficie complessiva di 12895,28 mq, di cui 10092,85 mq quale superficie destinata a strade e marciapiedi a servizio dei lotti e 2802,43 mq quale superficie destinata alla nuova strada e al marciapiede comunali;
D) l’obbligo di assumere a proprio carico gli oneri relativi alla realizzazione di tutte le seguenti opere di urbanizzazione primaria inerenti la lottizzazione: (i) lo svincolo stradale sulla SS 573, un nuovo tratto di strada comunale, le strade di lottizzazione, gli spazi di sosta, le aree a verde, (ii) le fognature per acque bianche e nere, (iii) la rete di distribuzione dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, del telefono, del gas metano, secondo le prescrizioni degli enti erogatori dei servizi e (iv) la formazione dell’impianto di illuminazione pubblica in ogni sua parte ”.
4) Inoltre l’art. 4 della Convenzione stabilisce che:
- “ la proprietà delle aree di cui al precedente art. 3, punti b) e c) verrà trasferita al Comune di Palosco dopo l’approvazione dei collaudi tecnico amministrativi effettuati da parte dell’Amministrazione Comunale. Detti collaudi dovranno essere eseguiti entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle opere di urbanizzazione …”;
- “… il collaudatore sarà scelto dai lottizzanti tra una rosa di tre nomi proposti dall’Amministrazione …”;
- “ La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sarà a carico del Comune di Palosco a partire dal momento del passaggio alla proprietà comunale: fino a quella data tutta la manutenzione sarà a carico dei lottizzanti ”.
5) RE Marinoni, in adempimento delle obbligazioni convenzionali, ha realizzato molteplici opere di urbanizzazione.
6) Al fine di consentire il collaudo parziale “in corso d’opera” delle opere urbanizzative già realizzate il Comune, con provvedimento n. 6205 del 17 aprile 2002, ha predisposto la terna dei collaudatori da cui la ricorrente ha scelto il collaudatore.
Il collaudo parziale “in corso d’opera” assolveva all’importante finalità per la ricorrente di consentire lo svincolo parziale degli importi garantiti con la fideiussione.
Ed infatti il Comune, in occasione dell’approvazione dei 3 collaudi parziali in corso d’opera, ha progressivamente svincolato la polizza fideiussoria prestata dalla ricorrente, talché con l’approvazione del terzo collaudo parziale del 19 aprile 2006 l’importo è stato ridotto a soli euro 25.000,00.
7) In data 3 settembre 2002 tale collaudatore ha effettuato il primo collaudo parziale in corso d’opera, con emissione del certificato di collaudo di una parte di opere e il Comune, con provvedimento n. 270 del 4 ottobre 2002, ha determinato “ di collaudare in corso d’opera le opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione …, limitatamente a quanto collaudato dal tecnico incaricato …”.
7) Lo stesso collaudatore ha effettuato un secondo collaudo parziale in corso d’opera delle ulteriori opere realizzate, con emissione del certificato di collaudo in data 15 gennaio 2004 e conseguente provvedimento comunale n. 40 del 16 febbraio 2004 di collaudo in corso d’opera di dette ulteriori opere.
8) In data 16 marzo 2006 è stato effettuato un terzo ed ultimo collaudo parziale in corso d’opera, riguardante un’ulteriore pacchetto di opere di urbanizzazione, del quale il Comune ha preso atto con determinazione n. 1100 del 19 aprile 2006.
9) Senonché i tre collaudi parziali in corso d’opera suddetti non hanno riguardato tutte le opere di urbanizzazione previste dalla Convenzione perché al 19 aprile 2006 (data del terzo collaudo in corso d’opera) mancava quantomeno la torre-faro posizionata sulla rotatoria di innesto all’area artigianale-industriale, opera che non aveva ricevuto il visto di conformità da parte della Provincia di Bergamo e quindi non poteva essere collaudata.
10) Solo alcuni mesi più tardi la Provincia di Bergamo, con nota del 22 settembre 2016, ha dichiarato la conformità tecnica della citata torre-faro e il Comune ha avuto contezza del fatto che, almeno in astratto, tutte le opere urbanizzative prevista dalla Convenzione erano state realizzate.
11) La civica amministrazione si è quindi attivata per effettuare il collaudo definitivo di tutte le opere eseguite sin dall’anno 2001, in adempimento dell’art. 4 della Convenzione secondo cui la proprietà delle aree relative alle opere di urbanizzazione e le opere stesse (art. 3-b e 3c) “ verrà trasferita al Comune di Palosco dopo l’approvazione dei collaudi tecnico amministrativi effettuati da parte dell’Amministrazione Comunale ” e detti collaudi dovranno essere eseguiti entro e non oltre sei mesi dalla “ ultimazione ” delle opere di urbanizzazione.
12) La ricorrente ha prestato il suo consenso alla volontà del Comune di effettuare tale collaudo definitivo e, pertanto, ha nominato quale collaudatore l’arch. Emilio Rocchi, scegliendolo tra i professionisti inseriti nella terna nuovamente predisposta dall’Amministrazione comunale ai sensi della Convenzione.
13) Il collaudatore ha effettuato i sopralluoghi e le misurazioni in loco in contraddittorio con il legale rappresentante di RE Marinoni che ha partecipato a tale attività.
14) Terminate le operazioni in data 31 ottobre 2017 è stata presentata la relazione di collaudo che ha rilevato la corretta esecuzione di quasi tutti gli interventi, quindi ritenendoli collaudabili, previo adempimento delle seguenti prescrizioni:
“ La realizzazione e completamento delle seguenti opere:
- Piazzola ecologica: sistemazione piazzola ecologica (retro civ. 2), in corrispondenza del parcheggio pubblico P12, nel rispetto della vigente normativa ambientale. In alternativa, rimozione della stessa (con eventuale nuova individuazione all'interno del P.L.) e ripristino delle aree in parte a parcheggio e in parte a verde pubblico.
- Strade: a) ripristinare parte della pavimentazione stradale (indicata su Tav. 01v) soggetta a cavillature e fessurazioni, soprattutto in corrispondenza strade di penetrazione sul lato Ovest, ma anche su tratti di strada ad Est e Sud. b) Ripristinare e/o completare segnaletica orizzontale e verticale ove carente o mancante.
- Marciapiedi: in corrispondenza della zona Nord del Civ. 2 (lato Nord-Ovest del P.L. ), vanno ripristinati alcuni cordoli e massetti autobloccanti del marciapiede .
- Verde: a) posare, su lato Sud-Ovest (vicino rotatoria), i cordoli di definizione dell'aiuola. b) Completare, su lato Sud, fronte via Leonardo da Vinci, piantumazione del filare di alberi esistente, con almeno n.10 essenze ad alto fusto; c) Completare, nei parcheggi a Sud alberati, la posa di essenze ad alto fusto (n. 16). d) Completare, sul tratto su via Buonarroti, la posa delle essenze mancanti o secche (almeno n. 11 ).
- Linea acque meteoriche e reflue : a) pulire i pozzetti di ispezione.
- Pubblica illuminazione: a) sostituire n. 8 corpi illuminanti, non funzionanti. Se già sostituiti, questa prescrizione deve ritenersi non applicabile ”.
15) RE Marinoni, presa visione della citata relazione di collaudo in data 22 novembre 2017, ha presentato le proprie osservazioni per mezzo del suo legale rappresentante, rilevando alcune imprecisioni della relazione di collaudo, ma non contestando il fatto che il collaudatore avesse previsto delle “prescrizioni”.
16) Anche l’ultima di tali osservazioni “ 3.a- Relazione di Collaudo finale, aree da reperire ” ha criticato il contenuto di una particolare prescrizione, senza tuttavia contestarne la legittimità né la conformità alle prescrizioni convenzionali, segnalando che: “* 26-a pagina 41, punto 7.3, il Collaudatore specifica "... Vanno reperite le aree di cui al precedente punto 6.4 (soprall. 1, osserv. le 4)". Nei fatti queste aree "mancanti" sono i) quella occupata dalla piazzola ecologica sul retro del civico 2 in corrispondenza del parcheggio P12, che occupa una superficie di mq 205, ii) quella occupata da un accesso carraie su via Buonarroti (lato est), che occupa una superficie di mq 40, iii) la mancata realizzazione di un'aiuola a nord-est, sostituita da uno svincolo stradale, che occupa una superficie di mq 400. In realtà le aree di cui al romanino i) e iii) esistono e sono asservite all'uso pubblico, seppure con una destinazione diversa da quella originariamente prevista. Pertanto il Collaudatore non deve chiederne il reperimento, ma, se mai, chiedere di modificarne l'uso. Dalla relazione del Collaudatore emerge, quindi, che le sole aree da reperire sono quelle descritte al precedente romanino ii) e che sviluppano una superficie di mq 40,00.
Rimangono, comunque, sempre validi gli argomenti contenuti nel punto 2.c- di questa relazione ”.
17) Anche quest’ultimo riferimento al punto 2.c riguarda unicamente asseriti errori di calcolo che avrebbe commesso il collaudatore in merito all’estensione delle aree a standard reperite le quali, a giudizio di RE Marinoni, avrebbero un’estensione maggiore rispetto a quanto imposto dalla Convenzione.
Tale contestazione è stata, peraltro, oggetto di specifica confutazione da parte del collaudatore in sede di controdeduzioni (cfr. infra il documento del 27 novembre 2017) e, comunque, rimane estranea alle opere menzionate nelle “prescrizioni” in questione relative alle opere richieste al collaudatore.
18) Il collaudatore con le citate controdeduzioni del 27 novembre 2017 ha accolto parte delle osservazioni della ricorrente e, con nota del 20 dicembre 2017 (assunta al prot. n. 11005, come risulta dalla nota comunale del 29 dicembre 2017), ha presentato la Relazione finale, comprensiva delle modifiche derivanti dall’accettazione di alcune delle osservazioni della ricorrente.
19) Con tale Relazione il collaudatore ha ritenuto le opere correttamente eseguite e, pertanto, collaudabili una volta eseguite le “prescrizioni” riferite in parte alla carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate dai lottizzanti e in altra parte all’omessa realizzazione o completamento di alcune opere previste dalla Convenzione (e dai progetti da essi richiamati).
20) Nel frattempo, peraltro, RE Marinoni ha radicalmente mutato atteggiamento ritenendo di non dover adempiere alle suddette prescrizioni e, con email del 7 e del 18 dicembre 2017, ha comunicato al Comune la sua volontà di procedere alla stipulazione dell’atto di cessione gratuita delle aree al Comune a prescindere dall’adempimento delle prescrizioni, avendo all’uopo fissato per il 16 gennaio 2018 l’appuntamento con il notaio per il rogito dell’atto in questione.
21) Il Comune, con nota del 29 dicembre 2017, ha risposto di avere preso atto del collaudo definitivo depositato dal collaudatore data 20 dicembre 2017 al prot. 11005 nel quale sono previste “prescrizioni” che, prima della stipula dell’atto di cessione gratuita, devono essere realizzate, rendendosi necessario:
- completare le opere elencate dal collaudatore nel paragrafo "Prescrizioni" dandone comunicazione a questo Comune dell'avvenuta esecuzione;
- presentare lo schema del frazionamento delle aree da cedere all'Amministrazione Comunale per i necessari controlli e verifiche.
Si richiama altresì l'accordo verbale di cui alla lettera del 03.07.2012 prot. 4681/12 (che si allega per opportuna conoscenza) concordato con la precedente Amministrazione e confermato nei successivi incontri con il sindaco Mazza, con la necessità di formalizzarlo contestualmente alla cessione delle opere di urbanizzazione ”.
22) In effetti RE Marinoni solo in data 3 febbraio 2018 ha inviato la documentazione relativa al frazionamento catastale richiesta dal Comune (non ancora trasmessa).
Inoltre tale comunicazione conteneva dati errati in quanto indicava i seguenti mappali oggetto di future cessione:
- mapp. 4768, sub 842, 843, 844, 845, 946 e 847;
- mapp. 6619, 6620, 6621, 6622, 6624, 4769, 4770 e 4771.
23) Il Comune, con nota del 14 febbraio 2018, ha rappresentato dubbi sulla correttezza del prospetto comunicato e, in effetti RE Marinoni con nota del 23 maggio 2018, ha riconosciuto di avere erroneamente omesso l’inclusione dei mappali n.ri 4814 e 6640.
24) In tale situazione di fatto RE Marinoni, ritenendo di non dovere adempiere alle “prescrizioni” del collaudatore, ha presentato il ricorso di cui in epigrafe al fine di chiedere:
- l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre derivante dalla Convenzione urbanistica e, quindi, la pronuncia di una sentenza costitutiva ai sensi effetti dell’art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto pubblico di cessione degli immobili convenzionalmente previsti con trasferimento coattivo al Comune di Palosco della piena ed esclusiva proprietà dei predetti beni immobili;
- l’accertamento dell’esclusiva responsabilità del Comune per l’inadempimento e il ritardo nella cessione delle opere di urbanizzazione e della causazione dei danni patiti da RE Marinoni, con conseguente condanna del Comune a: i) risarcire a RE Marinoni tutti i danni da quest’ultima subiti e subendi, quantificati con il ricorso nella somma di Euro 385.000,00 o nella diversa somma risultante dall’istruttoria; ii) restituire ad RE Marinoni la fideiussione all’epoca prestata in forza della Convenzione e tutt’oggi ancora valida per la residua somma di Euro 25.000,00, condannando quindi il Comune di Palosco a liberare RE Marinoni da qualunque garanzia residua ancora sussistente:
- in via istruttoria – ma solo per l’ipotesi di contestazione della quantificazione dei danni subiti da RE Marinoni - una Consulenza Tecnica d’Ufficio per la verifica e l’esatta quantificazione dei danni effettivamente subiti da RE Marinoni e delle spese da quest’ultima sostenute a causa del ritardo nell’adempimento da parte del Comune di Palosco.
25) Si è costituito in giudizio il Comune che ha contestato le affermazioni della ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
26) La ricorrente, con memoria del 28 gennaio 2022, ha meglio articolato la domanda risarcitoria illustrando le spese di manutenzione sostenute negli anni e quantificando il danno asseritamente subito in euro 687.809,75 oltre alla rivalutazione ed interessi.
27) Entrambe le parti hanno presentato memorie di replica in data 9 febbraio 2022.
28) All’udienza del 2 marzo 2022 il Collegio ha ordinato ad RE Marinoni l’integrazione del contraddittorio con notifica del ricorso a tutti i soggetti co-lottizzanti.
29) RE Marinoni vi ha provveduto depositando in giudizio l’atto di adempimento istruttorio, da cui risulta che, degli originari lottizzanti signori OR LE TO, OR SC, ST OS, OR TI, OR DA, i primi due sono deceduti, sicché l'integrazione del contraddittorio è stata correttamente effettuata mediante notifica ai superstiti lottizzanti originari e ai soggetti che risultano attuali proprietari delle aree interessate dalla Convenzione del 9 gennaio 2001, versando in atti i documenti comprovanti l’attuale proprietà e la residenza anagrafica di ciascun soggetto notificato.
30) Sebbene le notifiche siano state regolarmente eseguite, nessun soggetto notificato si è costituito in giudizio.
31) Così esaurite le premesse di fatto e tratteggiato lo svolgimento del giudizio, si può passare allo scrutinio dei profili di diritto.
DIRITTO
32) Con la PRIMA DOMANDA la ricorrente ha chiesto la pronuncia costitutiva che, ai sensi dell’art. 2932 del CC, trasferisca coattivamente al Comune di Palosco le aree indicate nella Convenzione e, quindi, che tenga luogo degli effetti del contratto definitivo di cessione gratuita di immobili che il Comune di Palosco si rifiuta di stipulare fino all’esecuzione delle opere oggetto delle “prescrizioni” previste dalla relazione finale di collaudo.
33) La ricorrente sostiene che sussistano tutti i presupposti previsti dall’art. 2932 per la pronuncia della relativa sentenza costitutiva e segnatamente atteso che:
a) essa avrebbe correttamente, tempestivamente e completamente adempiuto alle prestazioni ad essa imposte dalla Convenzione;
b) il Comune, per contro, non avrebbe adempiuto al proprio obbligo convenzionale di stipulare il contratto di acquisto a titolo gratuito di tutte le opere urbanizzative realizzate dalla ricorrente adducendo scorrettamente “numerosi pretesti” (non specificati) e richiedendo ad RE Marinoni “ di procedere sia ad un nuovo collaudo di tutte le opere realizzate sin dall’inizio dell’esecuzione della Convenzione – richiesta assolutamente priva di alcun fondamento, essendo già state tutte le opere già debitamente collaudate ed accettate dal Comune di Palosco – sia, da ultimo, di provvedere a realizzare ulteriori opere di urbanizzazione e di adeguamento mai concordate né previste dalla Convenzione ” (pag. 15 del ricorso).
34) Le difese del Comune hanno ritenuto infondata la domanda affermando che:
a) la Convenzione non stabilirebbe alcuna obbligazione in capo al Comune di acquisire gratuitamente le opere di urbanizzazione, ma solo una facoltà, ed i collaudi parziali sarebbero invalidi in quanto effettuati da un professionista non abilitato ad effettuare tali atti;
b) il professionista che ha effettuato i collaudi parziali sarebbe stato privo di abilitazione ad effettuare tali operazioni;
c) in ogni caso mancherebbe il presupposto convenzionale del completamento di tutte le opere (che si verificherà unicamente quando saranno adempiute tutte le prescrizioni previste dal collaudatore) e ciò comporta comunque l’esclusione dell’inadempimento del Comune in ordine alla stipula del contratto di acquisizione gratuita delle opere e l’insussistenza della conseguente responsabilità risarcitoria e restitutoria;
35) Preliminarmente si devono respingere le eccezioni sollevate dal Comune.
36) In primo luogo è infondata quella che qualifica l’acquisizione gratuita delle opere di urbanizzazione come una mera “facoltà” e non come un’obbligazione civile.
Sotto il profilo letterale, l’art. 4 della Convenzione afferma chiaramente che la proprietà delle aree relative alle opere di urbanizzazione e le opere stesse (art. 3-b e 3c) “ verrà trasferita al Comune di Palosco dopo l’approvazione dei collaudi tecnico amministrativi effettuati da parte dell’Amministrazione Comunale ” e quindi non prevede alcuna forma di discrezionalità in capo al Comune in merito all’acquisizione o meno delle aree e delle opere urbanizzative.
Inoltre, anche sotto il profilo sistematico, l’obbligatorietà dell’acquisizione da parte del Comune prevista dalla Convenzione discende dalla stessa “ ratio ” della normativa edilizia che ammette lo scomputo degli oneri di urbanizzazione (nel caso di specie prevista dagli artt. 10 e 11 della Convenzione) per le sole ipotesi in cui le opere di urbanizzazione siano poi trasferite in proprietà all’ente.
Pertanto, siccome il Comune ha accettato l’inserimento del meccanismo suddetto nella Convenzione, deve ritenersi vincolato all’acquisizione gratuita della proprietà delle aree e delle opere di urbanizzazione, giacché tale operazione costituisce l’unica modalità di effettiva funzionalizzazione del bene all’interesse collettivo.
37) In secondo luogo è infondata anche l’eccezione secondo cui il professionista che ha effettuato i collaudi parziali fosse privo di abilitazione per il compimento di tali atti in quanto si tratta di un argomento non dimostrato e, comunque, irrilevante, in quanto l’effettuazione del collaudo definitivo (ad opera di altro professionista) relativo a tutte le opere, supera la contestazione del Comune.
38) Nel merito la domanda di pronuncia di sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 CC è infondata.
39) Il citato art. 4 della Convenzione stabilisce che la proprietà delle aree relative alle opere di urbanizzazione e le opere stesse (art. 3-b e 3c) “ verrà trasferita al Comune di Palosco dopo l’approvazione dei collaudi tecnico amministrativi effettuati da parte dell’Amministrazione Comunale ” e che tali collaudi “ dovranno essere eseguiti entro e non oltre sei mesi dalla ultimazione delle opere di urbanizzazione ”.
Tale disposizione comporta che l’obbligazione di acquisto a titolo gratuito per il Comune delle opere di urbanizzazione è subordinata al verificarsi di due presupposti: i) l’ultimazione delle opere e ii) la loro conformità alla Convenzione e alle regole tecniche sull’esecuzione delle opere pubbliche verificate mediante apposito collaudo.
40) Ebbene dagli atti del giudizio risulta pacificamente che l’”ultimazione” delle opere (salvo il loro collaudo per verificarne la corretta esecuzione e completezza) si è verificata solo con la nota della Provincia di Bergamo del 22 settembre 2016 che ha dichiarato la conformità tecnica della citata torre-faro, sicché il Comune solo da tale momento ha avuto contezza dell’ultimazione delle opere urbanizzative convenzionalmente previste e si è attivato per realizzare il secondo presupposto della cessione gratuita, costituito dal collaudo definitivo di tutte le opere eseguite sin dall’anno 2001, ivi compresa la torre-faro.
41) In sede di collaudo definitivo, peraltro, è risultato che alcune opere non sono state realizzate ed altre – pur realizzate - sono ammalorate e necessitano di un’attività manutentiva che spetta alla ricorrente ai sensi dell’art. 4 della Convenzione secondo cui “ La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sarà a carico del Comune di Palosco a partire dal momento del passaggio alla proprietà comunale: fino a quella data tutta la manutenzione sarà a carico dei lottizzanti ”.
42) Risulta, pertanto, che il Comune abbia correttamente operato:
- avendo disposto il collaudo definitivo dopo la comunicazione del completamento di tutte le opere in seguito alla dichiarazione di conformità tecnica della torre-faro;
- avendo subordinato l’acquisizione gratuita delle opere di urbanizzazione urbanizzative alla loro effettiva completezza e realizzazione a regola d’arte accertata dal collaudo definitivo.
43) Ne consegue che il comportamento del Comune appare legittimo e contrattualmente corretto, non costituendo quindi inadempimento alla Convenzione in quanto l’obbligazione di stipulare il contratto di acquisizione gratuita delle opere di urbanizzazione diverrà efficace solo dal momento in cui la ricorrente avrà adempiuto alle prescrizioni imposte dal collaudatore.
44) Si consideri, inoltre, che la domanda giudiziale in esame risulta infondata anche sotto ulteriore profilo.
Risulta, infatti da plurimi atti, che RE Marinoni abbia accettato l’effettuazione del collaudo definitivo:
- nominando quale collaudatore l’arch. Emilio Rocchi, scegliendolo tra i professionisti inseriti nell’apposita terna predisposta dall’Amministrazione civica;
- partecipando a tutte le operazioni di collaudo consistenti in sopralluoghi e misurazioni in loco per mezzo del suo legale rappresentante;
- presentando le proprie osservazioni il 22 novembre 2017 alla relazione finale di collaudo del 31 ottobre 2017, ancora una volta per mezzo del suo legale rappresentante, contestando alcune ritenute imprecisioni della relazione e alcune misure (rilievi in buona parte accolti dal collaudatore), ma non mettendo in dubbio il diritto del Comune di effettuare il collaudo finale e che esso contenesse prescrizioni.
45) Ne consegue – anche per tali ragioni - che la ricorrente ha accettato la tesi prevista in Convenzione – ed applicata dal Comune - di subordinare la stipula dell’atto di acquisto gratuito delle aree all’approvazione del collaudo definitivo che potrà avvenire solo in seguito al corretto adempimento delle prescrizioni imposte dal Collaudatore nella relazione finale.
46) Il successivo revirement effettuato da RE Marinoni con le email del 7 e del 18 dicembre 2017, portanti la comunicazione al Comune di non volere adempiere alle prescrizioni finali del collaudo pretendendo di cedere comunque le aree delle opere urbanizzative senza realizzare le opere oggetto di “prescrizioni”, costituisce esso stesso un ingiustificato inadempimento che, fino a quando dovesse perdurare, legittimerà il Comune a non dare il consenso alla cessione gratuita ( inadimplenti non est adimplendum ).
47) Ne consegue l’infondatezza della prima domanda proposta dai ricorrenti.
48) Anche le ulteriori domande finalizzate ad ottenere la condanna del Comune a risarcire i danni asseritamente patiti dalla ricorrente e a restituire la fideiussione ancora efficace per il residuo importo di euro 25.000 non meritano accoglimento.
49) Dall’infondatezza della domanda di pronuncia della sentenza costitutiva di cui sopra, con accertamento del fatto che il Comune non è inadempiente sotto i profili denunciati dalla ricorrente, discende l’infondatezza delle domande risarcitorie e restitutorie in esame.
Fino a quando, infatti, la ricorrente non avrà eseguito le prescrizioni contenute nel collaudo non potrà pretendere che il Comune sia tenuto a prenderle in carico diventandone proprietario, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria restano a carico esclusivo della parte lottizzante e legittimamente il Comune dovrà trattenere la polizza fideiussoria per la residua parte di 25.000 euro.
50) In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
51) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 4000 (quattromila), con maggiorazione delle spese generali (15%), della C.p.a. e dell’IVA (quest’ultima se dovuta).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO