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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/12/2024, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente dott.ssa Claudia De Santi Giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 368 del 2024 R.G.V.G., assunta in riserva in data
29 novembre 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, pendente tra
, nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Francesco Schimio ed elettivamente domiciliato in Nicotera (VV), alla via
Barriera snc, presso lo studio del medesimo difensore;
e
, nata a Lamezia Terme (CZ) in [...] 7 settembre Controparte_1
1982 (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._2
atti, dall'Avv. Ivan Restuccia ed elettivamente domiciliata in Rombiolo (VV), alla via E. Curiel n. 21, presso lo studio del medesimo difensore;
-parte ricorrente-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25 giugno 2024, e Parte_2 CP_1
, hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere
[...]
la declaratoria di separazione e hanno dedotto di avere contratto matrimonio in data 17 settembre 2005, nel Comune di Joppolo (VV), e che dalla loro unione sono nate due figlie: in data 8 febbraio 2008, e in data 29 Per_1 Per_2
maggio 2012.
Gli atti del giudizio sono stati ritualmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta. Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni di separazione:
“1. … vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. Le parti di comune accordo dichiarano che il verserà a favore del Pt_2
coniuge la somma di € 200,00 mensili di mantenimento nei periodi nei quali la stessa non svolge attività lavorativa e reciprocamente rinunciano ad ulteriori e future pretese;
3. La sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale sita Controparte_1
in Joppolo (VV) alla Contrada Bonello snc, unitamente alle proprie figlie e di proprietà esclusiva del sig. , meglio identificata al N.C.F. del Parte_1
Comune di Joppolo al foglio n. 18 p.lla 1169 sub. 5 (bene personale); 4. Le figlie minorenni vengono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle stesse.
5. Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo Parte_2
con la madre, quando lo vorrà ed in considerazione delle esigenze e della volontà delle figlie.
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma di €
[...]
400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) mensili entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle minorenni.
7. L'azienda di cui è titolare il sig. , relativamente ai beni che la Parte_2
compongono è stata realizzata in costanza di matrimonio, per cui i coniugi
- in regime di comunione legale, s'impegnano sin d'ora a Pt_2 CP_1
donare la predetta azienda, nelle forme previste dalla legge, alle proprie figlie in pari misura, con riserva di usufrutto in capo al . Parte_2
8. L'autovettura Volkswagen Golf tg. FJ130TC di cui è proprietario e intestatario il sig. , rimane nella proprietà e disponibilità di Parte_2
quest'ultimo”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 368 del 2024 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 CP_1
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte
[...]
motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Joppolo (VV) per l'annotazione ai sensi di legge (R.A.M.: anno 2005, parte II, serie A, n. 2);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il giudice relatore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente dott.ssa Claudia De Santi Giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 368 del 2024 R.G.V.G., assunta in riserva in data
29 novembre 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, pendente tra
, nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Francesco Schimio ed elettivamente domiciliato in Nicotera (VV), alla via
Barriera snc, presso lo studio del medesimo difensore;
e
, nata a Lamezia Terme (CZ) in [...] 7 settembre Controparte_1
1982 (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._2
atti, dall'Avv. Ivan Restuccia ed elettivamente domiciliata in Rombiolo (VV), alla via E. Curiel n. 21, presso lo studio del medesimo difensore;
-parte ricorrente-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25 giugno 2024, e Parte_2 CP_1
, hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere
[...]
la declaratoria di separazione e hanno dedotto di avere contratto matrimonio in data 17 settembre 2005, nel Comune di Joppolo (VV), e che dalla loro unione sono nate due figlie: in data 8 febbraio 2008, e in data 29 Per_1 Per_2
maggio 2012.
Gli atti del giudizio sono stati ritualmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta. Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni di separazione:
“1. … vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. Le parti di comune accordo dichiarano che il verserà a favore del Pt_2
coniuge la somma di € 200,00 mensili di mantenimento nei periodi nei quali la stessa non svolge attività lavorativa e reciprocamente rinunciano ad ulteriori e future pretese;
3. La sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale sita Controparte_1
in Joppolo (VV) alla Contrada Bonello snc, unitamente alle proprie figlie e di proprietà esclusiva del sig. , meglio identificata al N.C.F. del Parte_1
Comune di Joppolo al foglio n. 18 p.lla 1169 sub. 5 (bene personale); 4. Le figlie minorenni vengono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle stesse.
5. Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo Parte_2
con la madre, quando lo vorrà ed in considerazione delle esigenze e della volontà delle figlie.
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma di €
[...]
400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) mensili entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle minorenni.
7. L'azienda di cui è titolare il sig. , relativamente ai beni che la Parte_2
compongono è stata realizzata in costanza di matrimonio, per cui i coniugi
- in regime di comunione legale, s'impegnano sin d'ora a Pt_2 CP_1
donare la predetta azienda, nelle forme previste dalla legge, alle proprie figlie in pari misura, con riserva di usufrutto in capo al . Parte_2
8. L'autovettura Volkswagen Golf tg. FJ130TC di cui è proprietario e intestatario il sig. , rimane nella proprietà e disponibilità di Parte_2
quest'ultimo”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 368 del 2024 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 CP_1
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte
[...]
motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Joppolo (VV) per l'annotazione ai sensi di legge (R.A.M.: anno 2005, parte II, serie A, n. 2);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il giudice relatore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli