Articolo 69 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 66Articolo 70
Versione
22 marzo 1913
Art. 69.

Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvoche', riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato. In questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell' art. 1384 del Codice civile .

Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformita' dell'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di piu' fogli, ciascun foglio sara' sottoscritte al margine dal notaro.

Oltre le accennate formalita', il notaro deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalita' stabilite dal Codice di procedura civile .

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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