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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/10/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 02.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1775 del Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Berardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cariati, alla via P. Nenni, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 4 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianmaria Pisani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via degli Alimena n. 99, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione la proponeva opposizione Parte_1 avverso il precetto notificato in data 18.07.2023, con il quale veniva intimato a essa opponente il rilascio, in favore di della struttura alberghiera denominata “Cecita” e del relativo CP_1 terreno denominato “Camping Cecita”, siti in Longobucco, località San Giovanni Paliato – identificati in Catasto del predetto comune al foglio 127, particella 139 e al foglio 127, particella
247, sub. 1 -, sulla base della sentenza n. 32/2023 del 06.02.2023 (R.G n. 362/2010), pubblicata in data 07.02.2023 ed emessa dal Tribunale di Castrovillari.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'improcedibilità dell'azione esecutiva per inesistenza del titolo posto a fondamento della stessa, atteso che la predetta sentenza era stata appellata ed era erronea e considerato che essa opponente non aveva in possesso il “Camping Cecita”.
Parte opponente chiedeva, altresì, la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2 Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, eccepiva, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione e chiedeva di rigettare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza posta alla base dell'esecuzione; nel merito, domandava di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e di condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 23.02.2024, emessa nel subprocedimento (R.G. n. 1775-1/2023), veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza del 02.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 4 4. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di improcedibilità della procedura esecutiva per la proposizione dell'appello avverso la sentenza posta alla base dell'atto di precetto, atteso che la proposizione dell'atto di appello avverso il titolo esecutivo, in mancanza di un provvedimento di sospensione emesso dal giudice di seconde cure (non sussistente nel caso di specie), non determina l'inefficacia dello stesso.
Pertanto, il titolo esecutivo, conservando la propria efficacia, risulta idoneo a far proseguire l'esecuzione.
5. Ciò detto, si segnala che i motivi di opposizioni relativi all'asserita erroneità della sentenza posta alla base dell'esecuzione e dell'indisponibilità del “Camping Cecita” da parte dell'opponente devono essere dichiarati inammissibili.
Invero, si rileva che a fronte di un titolo esecutivo che si sia prodotto in sede giudiziale, come nel caso di specie, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere dedotti soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, pena l'inammissibilità dell'opposizione.
Diversamente, i vizi relativi al procedimento di formazione del titolo e i fatti verificatisi anteriormente alla sua venuta a giuridica esistenza debbono essere fatti valere attraverso gli strumenti di contestazione e gravame di volta in volta specificamente previsti dall'ordinamento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3716/2020; conf. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3667/2013).
6. Per tutto quanto precede l'opposizione deve essere rigettata.
7. si rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opponente, in ragione dell'infondatezza dell'opposizione.
8. si rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opposta, non ritenendone ricorrere i presupposti soggettivi.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente;
3) rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opposta;
4) condanna la alla refusione delle spese di lite, in Parte_1 favore di che si liquidano in € 2.800,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio € CP_1
500,00 per la fase introduttive, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 07.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 02.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1775 del Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Berardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cariati, alla via P. Nenni, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 4 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianmaria Pisani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via degli Alimena n. 99, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione la proponeva opposizione Parte_1 avverso il precetto notificato in data 18.07.2023, con il quale veniva intimato a essa opponente il rilascio, in favore di della struttura alberghiera denominata “Cecita” e del relativo CP_1 terreno denominato “Camping Cecita”, siti in Longobucco, località San Giovanni Paliato – identificati in Catasto del predetto comune al foglio 127, particella 139 e al foglio 127, particella
247, sub. 1 -, sulla base della sentenza n. 32/2023 del 06.02.2023 (R.G n. 362/2010), pubblicata in data 07.02.2023 ed emessa dal Tribunale di Castrovillari.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'improcedibilità dell'azione esecutiva per inesistenza del titolo posto a fondamento della stessa, atteso che la predetta sentenza era stata appellata ed era erronea e considerato che essa opponente non aveva in possesso il “Camping Cecita”.
Parte opponente chiedeva, altresì, la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2 Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, eccepiva, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione e chiedeva di rigettare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza posta alla base dell'esecuzione; nel merito, domandava di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e di condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 23.02.2024, emessa nel subprocedimento (R.G. n. 1775-1/2023), veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza del 02.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 4 4. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di improcedibilità della procedura esecutiva per la proposizione dell'appello avverso la sentenza posta alla base dell'atto di precetto, atteso che la proposizione dell'atto di appello avverso il titolo esecutivo, in mancanza di un provvedimento di sospensione emesso dal giudice di seconde cure (non sussistente nel caso di specie), non determina l'inefficacia dello stesso.
Pertanto, il titolo esecutivo, conservando la propria efficacia, risulta idoneo a far proseguire l'esecuzione.
5. Ciò detto, si segnala che i motivi di opposizioni relativi all'asserita erroneità della sentenza posta alla base dell'esecuzione e dell'indisponibilità del “Camping Cecita” da parte dell'opponente devono essere dichiarati inammissibili.
Invero, si rileva che a fronte di un titolo esecutivo che si sia prodotto in sede giudiziale, come nel caso di specie, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere dedotti soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, pena l'inammissibilità dell'opposizione.
Diversamente, i vizi relativi al procedimento di formazione del titolo e i fatti verificatisi anteriormente alla sua venuta a giuridica esistenza debbono essere fatti valere attraverso gli strumenti di contestazione e gravame di volta in volta specificamente previsti dall'ordinamento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3716/2020; conf. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3667/2013).
6. Per tutto quanto precede l'opposizione deve essere rigettata.
7. si rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opponente, in ragione dell'infondatezza dell'opposizione.
8. si rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opposta, non ritenendone ricorrere i presupposti soggettivi.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente;
3) rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opposta;
4) condanna la alla refusione delle spese di lite, in Parte_1 favore di che si liquidano in € 2.800,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio € CP_1
500,00 per la fase introduttive, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 07.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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