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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/07/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 2539/2022
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, parte appellante assistita e difesa da avv. TORRE MASSIMILIANO Parte_1
e
, parte appellata assistita e difesa da avv. DOVERI MARZIA Controparte_1
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attrice, in riforma della sentenza n. 117/2022 del 25/05/2022, emessa dal Giudice di pace di Carrara e depositata in data 27/06/2022 all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 606/2019 ed in accoglimento del proposto appello,
NEL MERITO
ACCERTARE e DICHIARARE la debenza della somma liquidata a decreto ingiuntivo n. 247/2019 Giudice di Pace di Carrara e pertanto CONDANNARE al pagamento di € Controparte_1 2.400,00, oltre interessi commerciali, spese e competenze a titolo di capitale, nonché alla restituzione delle spese di giustizia cui è stata condannata in forza del giudizio di primo grado, pari Parte_1 ad € 1.693,18, comprensivi di accessori, cassa ed anticipazioni non imponibili, oltre spese di registrazione della sentenza.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill. Giudice adito non dovesse accertare e dichiarare la debenza, da parte dell'odierna appellata, a favore di delle somme di cui al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 247/2019 Giudice di Pace di Carrara,
P a g . 1 | 4 CONDANNARE al pagamento, in favore dell'odierna appellante, della minore Controparte_1
o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla restituzione delle spese di giustizia del primo grado di giudizio.
Con vittoria, in ogni caso, di spese, anche generali e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, respingere l'avversario appello e confermare la gravata sentenza n. 117/2022 del Giudice di Pace di Carrara, dott. A. Bassioni con conseguente revoca del D.I. n. 247/19 reso nel proc. N. 459/19 RG;
Vinte, in ogni caso, le spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE roponeva appello avverso la sentenza n. 117/2022 del g.d.p. di Carrara con cui era Parte_1 revocato il d.i. 247/19, opposto da e condannata alla refusione delle Controparte_1 spese di lite.
Si costituiva resistendo nel merito e concludendo per il rigetto del Controparte_1 gravame, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Il fascicolo era riassegnato alla scrivente con provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 21.3.2025, all'esito della quale erano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa era trattenuta in decisione.
***
La somma azionata in monitorio costituisce corrispettivo per l'utilizzo di una autogrù girevole per il montaggio di un solaio, avvenuto in data 30.7.2018 in un cantiere sito a Pontremoli, e per il trasporto del mezzo (per effettuare il quale, secondo parte convenuta, sarebbe stato utilizzato un mezzo ulteriore, come indicato in fattura), nonché per spese stragiudiziali di recupero crediti.
Il g.d.p. di Carrara ha accolto l'opposizione proposta da e revocato il Controparte_1 d.i. motivando in ordine alla mancata prova del credito ingiunto, alla luce dell'inidoneità della fattura (n. 1336 – doc. 8 fasc. primo grado) e delle risultanze dell'istruttoria.
La sentenza deve essere integralmente confermata.
Le argomentazioni svolte dal g.d.p., analiticamente illustrate e pienamente condivisibili, evidenziano che:
1. Il “buono di prestazione” che dovrebbe, a detta dell'appellante, comprovare il quantum, è stato sottoscritto da soggetto non riconducibile alla controparte e tempestivamente disconosciuto dal legale rappresentante di Controparte_1
2. È incontestato che la gru di cui la aveva chiesto l'utilizzo si trovasse già sul Controparte_1 posto;
3. del pari condivisibili sono le osservazioni del giudice di pace in ordine all'inattendibilità dei cartellini di lavoro di e compilati a mano e che riportano quale durata della Pt_2 Parte_3 giornata lavorativa 14 ore e mezzo;
4. è incontestato che un credito sussista, avendo anche l'odierna appellata confermato in prime cure che la gru è stata impiegata per 8 -10 ore;
nondimeno, sono condivisibili le osservazioni
P a g . 2 | 4 di cui alla sentenza impugnata in ordine alla mancata prova dell'ammontare del credito in questione (che, indica già come integralmente soddisfatto); Controparte_1
5. anche le competenze stragiudiziali richieste da non risultano provate, non essendo Parte_1 stato versato in atti alcun documento comprovante l'esborso, ma, unicamente, un progetto di notula. Deve evidenziarsi, poi, che, sebbene le doglianze dell'appellante si incentrino sul rilievo per cui non sarebbe stata impiegata un'unica gru, bensì due gru, ciò da qui consegue l'indicazione in fattura dell'importo di euro 3477, parametrato su 15 ore lavorative, in realtà, i testi e Testimone_1
, escussi all'udienza del 19 novembre 2021, ebbero a confermare l'impiego di Testimone_2 un'unica gru, già presente in loco, in risposta al capitolo 2 di cui alla memoria ex art. 320 c.p.c. dell'opponente (“vero che il giorno 30 luglio 2018 veniva utilizzata una autogrù da 60 tonnellate di proprietà per lo svolgimento del lavoro?”). Quanto ai testi e in ragione Parte_1 Pt_2 Parte_3 della cui deposizione l'appellante riterrebbe provato l'impiego di due gru, una delle quali condotta in cantiere proprio quel giorno, si evidenzia che i capitoli di prova, per come articolati, non erano volti a far emergere la necessità e l'effettivo utilizzo di due mezzi per le lavorazioni necessarie (cap. 1
“vero che 30 luglio 2018 si recava presso il cantiere in località Pontremoli , per eseguire delle lavorazioni alla guida di una gru da 60 tonnellate commissionate da ”; cap. 2 Controparte_1
“vero che in data 30 luglio 2018 si recava presso il cantiere in località Pontremoli alla guida di un autoarticolato con gru targato CV467AD, a cui era agganciato semirimorchio, targa AE76526 per eseguire delle operazioni commissionate da ”; cap. 3 “vero che la gru di cui al Controparte_1 capitolo uno si trovava già in loco in quanto utilizzata precedentemente per lavori da effettuarsi per conto di ”). Non vi è quindi alcuna prova della necessità di utilizzare una seconda CP_2 gru, in aggiunta a quella che già si trovava in cantiere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e ss.mm., del valore della causa, delle fasi svolte, della complessità e natura della stessa, nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto, operata la dimidiazione di cui all'art. 4 per la non elevata complessità e l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto, come da successivo prospetto:
Oltre a detta somma, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 50%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
RIDUZIONI ( ex art. 4 c. 1 ult.parte )
Compenso al netto delle riduzioni € 1.276,00
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del g.d.p. di Carrara n. 117/2022 così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata Parte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1276 a titolo di Controparte_1 compenso professionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in data 21/05/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
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