Decreto cautelare 25 settembre 2024
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2024
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04385/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04436/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4436 del 2024, proposto da
Istituti -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. -OMISSIS-, non motivato, recante elenco delle scuole non riconosciute come paritarie per l’a.s. 2024/2025, nella parte in cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento dello status di scuola paritaria all’Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado denominato “-OMISSIS-”;
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, Ufficio IV, n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025 all’Istituto scolastico denominato “-OMISSIS-”, per i seguenti indirizzi:
1. Istituto Tecnico, Settore Tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio – corso completo;
2. Istituto Tecnico, Settore Tecnologico, indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, articolazione Meccanica e Meccatronica – triennio con biennio comune all’Istituto tecnico, settore Tecnologico, indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio;
3. Istituto Tecnico, Settore Tecnologico, indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica – triennio con biennio comune all’Istituto tecnico, settore Tecnologico, indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio;
- della presupposta relazione ispettiva prot. n. -OMISSIS-;
- della presupposta nota, prot. n. -OMISSIS-, dell’USR Campania, Direzione Generale, Ufficio IV, recante preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90;
- della presupposta nota dell’USR Campania, prot. n. -OMISSIS-, concernente le procedure per il riconoscimento dello status di parità per l’a.s. 2024/2025, ove venisse interpretata nel senso che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo e dunque restringendo il termine previsto dall’impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, nel senso di cui al provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede;
- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-l’Istituto ricorrente impugnava, unitamente agli atti connessi, in epigrafe meglio specificati, il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. -OMISSIS-, con cui era stata denegata l’istanza volta al riconoscimento dello status di scuola paritaria, con decorrenza dall’a.s. 2024/2025;
- a sostegno del gravame, il ricorrente adduceva l’insussistenza, sotto vari profili, dei presupposti per l’adozione del provvedimento;
- con D.P. n. 1854 del 25 settembre 2024 era accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica;
- si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica, successivamente depositando memoria e documenti,
- con ordinanza n. 2140 del 28 ottobre 2024, questo Tribunale non confermava l’istanza cautelare, emergendo dalla analitica motivazione del provvedimento finale le ragioni per cui, anche alla luce del riscontro del preavviso di diniego e delle giustificazioni ed osservazioni prodotte dalla ricorrente, “permangono le criticità” elencate nel medesimo provvedimento, riscontrate in sede ispettiva dall’amministrazione e più analiticamente riportate nella relazione del 17 giugno 2024, depositata dal Ministero;
- con ordinanza n. 4211 del 26 novembre 2024 il Consiglio di Stato, adito in sede di appello cautelare, riformava la decisione, invitando l’Amministrazione procedente a rivalutare l’attuale organizzazione dell’Istituto appellante, quale risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti approntati dopo la notifica del provvedimento impugnato, precisando comunque che “l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della paritarietà potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso, ai sensi dell’art. 5.10 del D.M. n.83/2008, ossia per l’anno scolastico 2025-2026, atteso che l’istituto sta operando in regime di paritarietà per l’anno in corso, del quale è quasi decorso il primo trimestre”;
- le parti depositavano ulteriori documenti e memorie;
- il 18 aprile 2025, l’Istituto ricorrente depositava memoria, rappresentando che “L’anno scolastico si sta avviando a conclusione e la scuola cesserà il proprio funzionamento il prossimo 31 agosto 2025, come da comunicazione inoltrata all’USR Campania con nota prot. n. -OMISSIS-.
- all’udienza pubblica del 28 maggio 2025, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione;
Rilevato che:
- con comunicazione inoltrata all’USR Campania con nota prot. n. -OMISSIS-, l’Istituto scolastico ricorrente ha dichiarato che cesserà di operare come scuola paritaria a partire dall’anno scolastico 2025/26;
- va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, non più sorretto da interesse ex art. 100 c.p.c., non potendosi peraltro dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente all’ a.s. 2024/2025, giacché il rilievo di cui all’ordinanza n. 4211 del 26 novembre 2024 del Consiglio di Stato sopra richiamato se è tale da comportare una sostanziale “sanatoria” dell’attività didattica in questo anno scolastico, di fatto proseguita in regime di paritarietà senza soluzione di continuità, non è tuttavia di portata tale, da travolgere il provvedimento di revoca gravato, che, per quanto rilevato nell’ordinanza cautelare della Sezione, resisterebbe alle doglianze di parte ricorrente;
Ritenuto che:
- stante l’estrema peculiarità della vicenda sottesa, vadano compensate integralmente tra le parti in causa le spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.