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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5601/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/11/2021 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. VAIANO ANNA, giusta procura in atti, Parte_1
presso il cui studio, sito in Pompei, alla via Lepanto n. 32, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Paparesta , giusta procura in Controparte_1
atti, presso il cui studio, sito in Trani, Corso M.R. Imbriani n. 33/A, è elettivamente domiciliato;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Mirabella Eclano (AV), il 31.08.2018 (atto n. 25, parte II, serie A, anno 2018)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2021, ha chiesto pronunziare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , con conferma Controparte_1 dell'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre;
disciplinare Per_1 i giorni di visita del padre, , onerandolo del versamento dell'assegno mensile di € Controparte_1
300,00, a titolo di mantenimento della figlia minore oltre al 50% di tutte le spese straordinarie Per_1
sanitarie non coperte dal SSN e di studio, previamente documentate e concordate, nonché di € 300,00,
a titolo di concorso nel suo mantenimento.
Notificato il ricorso ed il pedissequo provvedimento, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 17.02.2022, il resistente, , ha impugnato e contestato Controparte_1
tutto quanto ex adeverso dedotto, specificatamente con riferimento alla situazione economica di ed in ordine al regime di incontri padre-figlia. In particolare, ha chiesto disporre Parte_1
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sè; regolare il diritto Per_1 di visita madre figlia, stabilendo a carico di l'obbligo di versare un assegno di € Parte_1
300,00, a titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore, oltre 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra i coniugi;
in subordine, in caso di conferma del collocamento presso la madre, disciplinare il diritto di visita della minore da parte del padre e ridurre il contributo dell'assegno di mantenimento a suo carico in favore della minore da € 300,00 ad €
200,00, oltre 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra i coniugi;
rigettare la domanda di assegno divorzile in favore della moglie.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 07.03.2022 come da attestazione di Cancelleria.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza non definitiva nr. 952/2022, pubblicata l'08.06.2022.
Quanto alle ulteriori domande, all'udienza del 22.01.2022, sostituita dal deposito di note scritte, le parti, hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, chiedendone il recepimento.
Il tribunale ritiene di poter recepire integralmente le condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente il 9.12.2024, in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17/11/2021 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, vista la sentenza parziale n. 952/2022, così provvede:
1. dichiara efficaci le condizioni concordate nella convenzione depositata il 9.12.2024, sottoscritta e confermata dai coniugi con firma autenticata dai difensori, che vengono richiamate integralmente e costituiscono parte integrante della presente sentenza;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Trani, il 30.1.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/11/2021 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. VAIANO ANNA, giusta procura in atti, Parte_1
presso il cui studio, sito in Pompei, alla via Lepanto n. 32, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Paparesta , giusta procura in Controparte_1
atti, presso il cui studio, sito in Trani, Corso M.R. Imbriani n. 33/A, è elettivamente domiciliato;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Mirabella Eclano (AV), il 31.08.2018 (atto n. 25, parte II, serie A, anno 2018)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2021, ha chiesto pronunziare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , con conferma Controparte_1 dell'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre;
disciplinare Per_1 i giorni di visita del padre, , onerandolo del versamento dell'assegno mensile di € Controparte_1
300,00, a titolo di mantenimento della figlia minore oltre al 50% di tutte le spese straordinarie Per_1
sanitarie non coperte dal SSN e di studio, previamente documentate e concordate, nonché di € 300,00,
a titolo di concorso nel suo mantenimento.
Notificato il ricorso ed il pedissequo provvedimento, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 17.02.2022, il resistente, , ha impugnato e contestato Controparte_1
tutto quanto ex adeverso dedotto, specificatamente con riferimento alla situazione economica di ed in ordine al regime di incontri padre-figlia. In particolare, ha chiesto disporre Parte_1
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sè; regolare il diritto Per_1 di visita madre figlia, stabilendo a carico di l'obbligo di versare un assegno di € Parte_1
300,00, a titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore, oltre 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra i coniugi;
in subordine, in caso di conferma del collocamento presso la madre, disciplinare il diritto di visita della minore da parte del padre e ridurre il contributo dell'assegno di mantenimento a suo carico in favore della minore da € 300,00 ad €
200,00, oltre 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra i coniugi;
rigettare la domanda di assegno divorzile in favore della moglie.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 07.03.2022 come da attestazione di Cancelleria.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza non definitiva nr. 952/2022, pubblicata l'08.06.2022.
Quanto alle ulteriori domande, all'udienza del 22.01.2022, sostituita dal deposito di note scritte, le parti, hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, chiedendone il recepimento.
Il tribunale ritiene di poter recepire integralmente le condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente il 9.12.2024, in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17/11/2021 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, vista la sentenza parziale n. 952/2022, così provvede:
1. dichiara efficaci le condizioni concordate nella convenzione depositata il 9.12.2024, sottoscritta e confermata dai coniugi con firma autenticata dai difensori, che vengono richiamate integralmente e costituiscono parte integrante della presente sentenza;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Trani, il 30.1.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Laura Cantore