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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 3745/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa VA Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3745/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 rtù di RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Aiello Salvatore, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 3745/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21.05.2025 [nato a Parte_1
EC AI (SA) il 25.03.1959 (C.F. )] ha chiesto C.F._1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
[nata a [...] il [...] (C.F. ] in data CP_1 C.F._2
25.07.1982 in Salerno (SA), dal quale erano nati quattro figli, Per_1
(06.08.1983), (12.02.1986), VA (12.12.1991) ed Per_2 Per_3
(09.08.1993), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del
Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza n. 2819/2003 pubbl. il 08.10.2003.
Il ricorrente chiedeva non disporsi alcun assegno di mantenimento.
si costituiva con comparsa del 06.11.2025, la quale, aderendo Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva, disporsi a carico del ricorrente il mantenimento in favore di lei e dei figli non autosufficienti.
All'udienza del 06.11.2025, i difensori delle parti concludevano congiuntamente per l'emissione della sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con compensazione delle spese di lite. Alla stessa udienza la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 2819/2003 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 08.10.2003, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n.
898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
2 Proc. R.G. n. 3745/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. ] in data 25.07.1982 in Salerno (SA), regolarmente C.F._2 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1982,
Atto n. 291 Parte II Serie A;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa VA Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3745/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 rtù di RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Aiello Salvatore, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 3745/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21.05.2025 [nato a Parte_1
EC AI (SA) il 25.03.1959 (C.F. )] ha chiesto C.F._1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
[nata a [...] il [...] (C.F. ] in data CP_1 C.F._2
25.07.1982 in Salerno (SA), dal quale erano nati quattro figli, Per_1
(06.08.1983), (12.02.1986), VA (12.12.1991) ed Per_2 Per_3
(09.08.1993), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del
Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza n. 2819/2003 pubbl. il 08.10.2003.
Il ricorrente chiedeva non disporsi alcun assegno di mantenimento.
si costituiva con comparsa del 06.11.2025, la quale, aderendo Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva, disporsi a carico del ricorrente il mantenimento in favore di lei e dei figli non autosufficienti.
All'udienza del 06.11.2025, i difensori delle parti concludevano congiuntamente per l'emissione della sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con compensazione delle spese di lite. Alla stessa udienza la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 2819/2003 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 08.10.2003, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n.
898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
2 Proc. R.G. n. 3745/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. ] in data 25.07.1982 in Salerno (SA), regolarmente C.F._2 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1982,
Atto n. 291 Parte II Serie A;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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