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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7427/2022
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv.to PRESICCI MICHELE, come da procura in atti e da
RICORRENTE
E
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ) assistito e difeso dall'avv. SCARPELLINI CAMILLI ANDREA (c.f.
) e da avv. NOTARPIETRO RAFFAELLA ( C.F. 2 ) VIA C.F. 1
FORNACI 201 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28\11\2022, Parte 1 adiva il Tribunale del Lavoro di Trani
convenendo l' CP 2 al fine di accertare e dichiarare che il ricorrente avesse svolto, per oltre dieci anni e fino alla data di deposito del ricorso, presso il reparto di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di CP_3, attività appartenenti alla categoria di supporto degli O.S.S., inferiori rispetto alla propria categoria "D" di
Collaboratore Professionale, Infermiere.
Dunque, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la dequalificazione e/o il demansionamento subito e, per l'effetto, di condannare la CP 2 , in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 78.154,45 o somma diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché pagamento delle competenze legali da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La CP 2 si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto avanzato dal ricorrente;
di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'azienda sanitaria convenuta;
di dichiarare comunque infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata e, quindi, inaccoglibile la domanda;
con vittoria di spese.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita l'esposizione orale dei fatti di causa, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione quattro testi di parte ricorrente e due testi di parte resistente.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti aveva depositato le note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato soltanto nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto soltanto per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre pronunciarsi in merito alle eccezioni sollevate da parte resistente.
Appare infondata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda. A tal riguardo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere, "Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto,
sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio" (Cass. Cass. sez. lav.
17/07/2018, n. 19009).
Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che parte ricorrente abbia indicato, nel proprio atto introduttivo, gli elementi di fatto e di diritto sufficienti per l'individuazione del petitum e della causa petendi della domanda, consentendo, quindi, alla parte resistente di esercitare il proprio diritto di difesa.
Dev'essere parimenti disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto azionato dal ricorrente il quale ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno da dequalificazione professionale che, secondo la propria prospettazione difensiva, sarebbe stato patito per oltre un decennio ed ancora patito alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
In particolare, il lavoratore chiedeva il riconoscimento del diritto al risarcimento per le suddette ragioni con decorrenza dal 30/10/2010 (ritenendo di applicare il limite decennale di prescrizione calcolato a ritroso dalla data della lettera di messa in mora del 30/10/2020) e fino alla data di deposito del ricorso.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [Cass. Sez. Lav., Sentenza
n. 9318 del 16/04/2018 (Rv. 648725-01); Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 31558 del 04/11/2021 (Rv. 662764-
01)] che non si ha ragione di disattendere, il demansionamento deve essere inquadrato nella categoria degli illeciti permanenti, in cui la condotta inadempiente del datore di lavoro si protrae per tutto il periodo considerato, unitamente alla verificazione dell'evento e del danno. Di conseguenza, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno di cessazione della condotta illecita del datore di lavoro che, secondo quanto emerso all'esito dell'istruttoria testimoniale, può essere collocata al termine dell'anno 2019 per le ragioni più avanti esposte.
Pertanto, nel caso di specie, la diffida comunicata in data 30/10/2020 e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio rappresentano atti interruttivi idonei ad interrompere tempestivamente il decorso del termine prescrizionale (decennale) con riferimento all'intero periodo per cui il lavoratore chiedeva accertarsi il proprio diritto.
Infine, dev'essere altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla CP 2,
secondo il cui assunto difensivo la stessa azienda, essendo stata costituita l'01/01/2006, non potrebbe rispondere di obbligazioni sorte anteriormente a tale data.
Ma, come sopra evidenziato, ai fini della corretta qualificazione della domanda attorea, bisogna avere riguardo al momento della cessazione della condotta lesiva lamentata dal lavoratore e non al momento in cui questa si è verificata per la prima volta. È indubbio, quindi, che debba essere riconosciuta in capo alla
CP_2 azienda datrice di lavoro del ricorrente, la legittimazione passiva nel presente giudizio,
quantomeno a partire dal momento della sua costituzione. Peraltro, il lavoratore azionava la propria pretesa risarcitoria con decorrenza dal 30/10/2010 e, quindi, per un periodo ampiamente successivo alla costituzione della CP 2 quale "nuovo" soggetto giuridico.
Venendo ora al merito della causa, si ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato per le ragioni che si espongono di seguito.
Occorre precisare che il rapporto lavorativo oggetto di causa, sul quale si fonda la pretesa risarcitoria del ricorrente, rientra tra i rapporti di pubblico impiego contrattualizzato ex art. 2, co. 2, D. Lgs. n. 165/2001, ai quali non si applica la disciplina prevista dall'art. 2103 c.c. in materia di jus variandi del datore di lavoro,
bensì l'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, a norma del quale: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)".
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato "la esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo" [v. Cass. Sez. Lav., Sentenza n.17774 del 07/08/2006 (Rv. 591870-01)]. Ha,
poi, la Corte ritenuto la legittimità della adibizione a mansioni inferiori, precisando che "nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità
amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività" [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020 (Rv. 658845-01)].
Ai fini dell'applicazione dei principi enunciati al caso in esame, occorre procedere ad una comparazione tra le mansioni proprie della figura professionale di appartenenza del ricorrente e le attività in concreto svolte, riferibili, secondo la prospettazione attorea, ad inferiori livelli di inquadramento contrattuale. È necessario, dunque, procedere all'esame delle declaratorie della contrattazione collettiva di riferimento.
II CCNL integrativo del CCNL del comparto sanità, stipulato il 7 aprile 1999 (e non modificato, nella parte relativa alla classificazione del personale, da accordi successivi nel periodo che qui interessa), inquadra nella categoria B sia l'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA) sia l'operatore socio-sanitario (OSS) "il quale svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b)
intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo".
Invece, nella categoria D sono inquadrati i collaboratori professionali sanitari e, quindi, il personale infermieristico di cui al decreto ministeriale n.739/1994, precisando che "Tali profili, comunque, svolgono,
oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale". Precisamente, il D.M. citato definisce la figura professionale dell'infermiere come "l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica", precisando che "l'assistenza infermieristica preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. L'infermiere: a)
partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto".
Ciò premesso, si ritiene che il ricorrente abbia fornito - a mezzo esami testimoniali – la prova di aver svolto continuativamente e quotidianamente, oltre alle attività proprie della qualifica di assunzione, anche quelle di competenza del personale di supporto, certamente fino al termine dell'anno 2019.
Difatti, pur riportando le dichiarazioni in sintesi, va detto che il teste Testimone 1 - a conoscenza dei fatti
di causa in quanto Dirigente Medico del Reparto di Psichiatria di CP 3 dal mese di giugno 2006 sino a dicembre 2022 - dichiarava che "confermo la posizione n. 4) del ricorso, ossia le assenze di figure O.S.S. [...]
se non ricordo male fino al 2020"; "confermo la posizione n. 5) del ricorso" ossia lo svolgimento, in maniera continuativa, da parte del ricorrente di tutte le mansioni rivendicate in ricorso, con la precisazione che "tali mansioni richiedevano più tempo rispetto a quelle di infermiere". Il teste Testimone 2 - a conoscenza dei fatti di causa in quanto Dirigente Medico del Reparto di
Psichiatria di Barletta dal mese dal 2016 fino a settembre 2023 dichiarava che "nulla so in merito alle
-
circostanze sub a), b), e c) della memoria difensiva"; "in merito alla circostanza sub e) [...] posso affermare che il Pt 1 ha sempre svolto le mansioni [...] di infermiere professionale"; "le mansioni che mi vengono lette venivano espletate quotidianamente dal ricorrente"; "posso dire che in reparto non vi erano figure di
O.S.S."; "tutte le attività di assistenza [...] domestico-alberghiera venivano svolte dal personale ossia dagli infermieri in reparto, quindi dal Daleno", "quotidianamente"; "le mansioni che gli infermieri si trovavano a svolgere [...] potevano togliere tempo". Il teste Testimone 3 - a conoscenza dei fatti di causa in quanto Dirigente Medico del Reparto di
Psichiatria di CP 3 dall' 1 marzo 1998 dichiarava che "vera la circostanza sub a) della memoria difensiva [...] nulla posso dire in merito alle circostanze sub b) e c)"; confermava le circostanze sub e) ed f) e dichiarava che "in caso di necessità, il ricorrente svolgeva attività di assistenza [...] nei turni festivi e notturni"; "nei turni diurni [...] le attività [...] erano conferite in parte dal personale infermieristico ed in parte dal personale ausiliario". Il teste Testimone 4 - a conoscenza dei fatti di causa in quanto impiegato con la qualifica ausiliario nello stesso reparto del ricorrente confermava la circostanza sub 2) del ricorso nonché i turni del ricorrente e confermava la circostanza sub 3) precisando che l'attività di consegna dei vassoi per i pazienti,
in turno notturno, veniva svolta dagli infermieri in turno, tra cui il Pt 1 . Dichiarava altresì che "gli O.S.S.
sono stati introdotti nel reparto Psichiatria nel 2020" e confermava integralmente la circostanza sub 5).
Infine, il teste Testimone 5 - Dirigente Medico in servizio presso la Pt 2 dal mese di dicembre 2012 ed impiegato presso il reparto di Psichiatria di CP 3 fino ad agosto 2020 - confermava tutte le circostanze di ricorso, con la precisazione dell'assenza delle figure O.S.S. sino al 2020, mentre nulla riferiva su quelle della memoria di costituzione.
In altri termini, non solo i testi di parte ricorrente confermavano quanto sopra detto, ma anche le deposizioni dei testi di parte resistente, non presenti in reparto con la stessa frequenza dei testi sopra citati in ragione del tipo di qualifica ricoperta, non si ponevano in contrasto con le deposizioni dei testi citati dal
Pt 1.
Orbene, all'esito dell'esame delle prove raccolte in corso di causa, è evidente che il ricorrente abbia svolto,
oltre alle mansioni proprie della qualifica di "infermiere", anche le mansioni inferiori elencate nella circostanza di cui al capitolo 5) del ricorso, di indubbia competenza del personale ausiliario e con qualifica di O.S.S.
Tanto veniva confermato dalla totalità dei testi di parte ricorrente che avevano avuto esperienza diretta delle attività espletate dal Pt 1, nonché dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente che non contestavano lo svolgimento delle mansioni di assistenza diretta da parte del lavoratore.
Peraltro, data la comprovata e sistematica carenza di personale con qualifica di O.S.S. in reparto, si ritiene che lo svolgimento delle mansioni inferiori di assistenza diretta, particolarmente nei confronti dei pazienti non autosufficienti, abbia necessariamente assunto carattere continuativo e non marginale.
Si rileva, inoltre, che tali attività (quali, ad esempio, "portinaggio", "rifacimento dei letti e cambio delle lenzuola", "detersione manuale degli strumenti di sala", "consegna, posizionamento, ritiro, lavaggio e disinfezione delle padelle e dei pappagalli") esulino del tutto dalle mansioni proprie del personale infermieristico ed oltrepassino, quindi, il limite della "completa estraneità alla professionalità del lavoratore" posto dalla giurisprudenza in tema di esigibilità di mansioni inferiori da parte del datore di lavoro.
Tanto è certamente avvenuto quantomeno fino al termine dell'anno 2019.
Ciononostante, all'esito dell'istruttoria espletata, non si ritiene possibile individuare con sufficiente precisione quando, a partire dal 2020, vi sia stato l'inserimento di personale O.S.S. nel suddetto reparto. Ne
discenderebbe che l'espletamento delle mansioni proprie del personale socio-sanitario da parte del ricorrente, con le modalità sopra analizzate, si fosse protratto con certezza fino al termine del 2019. Ma
che, per il periodo successivo all'incremento di risorse destinate all'esecuzione di attività di assistenza diretta, non sia possibile affermare che il ricorrente avesse continuato ad eseguire le mansioni inferiori sopra richiamate con la stessa rilevanza quantitativa ed oltre il limite del carattere marginale stabilito dalla giurisprudenza. Né dall'esame delle prove testimoniali si poteva evincere che tali risorse, una volta inserite,
fossero comunque insufficienti in relazione al fabbisogno del reparto.
Sotto il profilo patrimoniale, si rammenta che l'adibizione a mansioni inferiori può comportare il depauperamento della capacità professionale dato dalla mancata acquisizione di un maggiore saper fare o dalla perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o ulteriori possibilità occupazionali (Cass. n.
11045/2004). In altre parole, la violazione delle norme su menzionate può determinare un danno alla professionalità, di certo bene economicamente valutabile, dal momento che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro (Cass. n.
12253/2015).
Invero, la condotta inadempiente del datore di lavoro, adottata in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 52, D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 2013 c.c., può altresì determinare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale. Tale pretesa trova fondamento nell'art. 2059 c.c., in particolare nell'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso fornita dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
26972/2008) secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto, in presenza di determinati presupposti, anche in materia di responsabilità contrattuale, ogniqualvolta il contratto tenda alla realizzazione di interessi non patrimoniali.
Ad ogni modo, il pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale sofferto dal lavoratore per la condotta inadempiente del datore di lavoro deve essere specificamente allegato e provato, non potendo ricondursi alla sola potenzialità lesiva della violazione della disposizione di cui all'art. 52, co. 1, D.Lgs. n.165/2001 (così
come per la violazione dell'art. 2103 c.c.) l'esistenza di un danno in re ipsa alla professionalità del prestatore di lavoro, trattandosi sempre di un danno-conseguenza che si identifica con gli effetti della lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (Cass. n. 19785/2010). In merito, è opportuno considerare che, in ordine all'accertamento del danno non patrimoniale, assume rilievo la prova per presunzioni, "che potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. (...) Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che,
nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto" (Cass. n. 9834/2002, Cass. SS.UU. n. 26972/2008). Mentre, per quanto riguarda la liquidazione della pretesa risarcitoria in tema di danno da dequalificazione professionale, questa viene stabilita dal giudice in via equitativa, attraverso un esame della situazione processuale globalmente considerata che tiene conto di elementi di fatto quali, ad esempio, la quantità e qualità del lavoro svolto,
l'esperienza pregressa, la durata del demansionamento, gli effetti nel caso concreto dell'adibizione a mansioni inferiori (Cass. n. 21924/2022). Tale decisione, in particolare in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, è inoltre tesa ad evitare duplicazioni risarcitorie, attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (Cass. n.7513/2018). La Suprema Corte [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.583 del 15/01/2016 (Rv. 638512-01)] ha, invero, evidenziato che "è ammissibile la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, risolvendosi in una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del "cittadino-lavoratore", protetti non solo dalle fonti costituzionali interne, ma anche da quelle internazionali e comunitarie, incombendo tuttavia sul lavoratore la prova che un particolare e specifico aspetto della sua personalità ed integrità morale, anche dal punto di vista professionale, non sia stato già risarcito a titolo di danno morale".
Passando, quindi, alla fattispecie in esame, si rileva che parte ricorrente chiedeva la condanna dell'azienda sanitaria locale resistente al pagamento della somma indicata nel proprio atto introduttivo a titolo di risarcimento del solo danno non patrimoniale sofferto per dequalificazione/demansionamento. A tal proposito, vengono in rilievo molteplici elementi di fatto univoci, precisi e concordanti, che lasciano presumere la sussistenza di un danno non patrimoniale da dequalificazione professionale: a) in primo luogo la notevole durata del demansionamento, protrattosi a partire dal termine indicato da parte ricorrente e fino al termine dell'anno 2019; b) lo svolgimento protratto di mansioni di carattere igienico-domestico-
alberghiero, proprie del personale con qualifica di O.S.S. inquadrato nella categoria B e, alcuni casi, proprie del personale inquadrato nella categoria A;
c) la rilevanza quantitativa di tali mansioni, che ne escludono il carattere marginale proprio delle prestazioni accessorie eventualmente esigibili;
d) la costante carenza di personale socio-sanitario nella struttura ospedaliera in questione in relazione al fabbisogno per l'intero periodo sopra specificato;
e) la percezione dello svolgimento di mansioni inferiori, all'interno e all'esterno della struttura ospedaliera, da parte di altri colleghi e degenti.
Si ritiene, dunque, provato il danno morale, inteso quale frustrazione delle aspettative connesse alla prestazione lavorativa, nonché il danno all'immagine professionale.
Ai fini della liquidazione dei danni in parola, ben può adottarsi, quale parametro, la retribuzione percepita dalla parte ricorrente, atteso che "elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità
e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale" (v. Cass., 12/06/2015, n. 12253).
Pertanto, si ritiene che i danni anzidetti possano essere liquidati, per il periodo intercorso dal 30/10/2010
(come richiesto dalla difesa di parte ricorrente) sino al 31/12/2019 in misura pari al 10% della retribuzione mensilmente percepita.
Fermo restando che il ricorrente allegava al proprio atto introduttivo soltanto le buste paga dal 2011 in poi,
| Controparte_4 resistente dev'essere condannata a pagare in favore della parte ricorrente la somma lorda complessiva pari ad euro 24.908,28 [così quantificata sulla base delle buste paga prodotte
(retribuzione di euro 2.286,26 mensili per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; retribuzione di euro 2.368,65 mensili per l'anno 2018 e retribuzione di euro 2.384,98 mensili per l'anno 2019): euro
19.204,08 [pari ad euro 228,62 x 12 mesi x 7 anni] + euro 2.842,32 (pari ad euro 236,86 x 12 mesi) + euro
2.861,88 (pari ad euro 238,49 x 12 mesi)], oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, trovando applicazione il disposto dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, la cui operatività
sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 02/07/2020, n. 13624).
Deve essere rigettata, invece, la domanda attorea nella parte volta ad ottenere la condanna della CP_2 ad assegnare il ricorrente allo svolgimento esclusivo delle mansioni proprie della qualifica di "infermiere".
La giurisprudenza sopra richiamata, infatti, prevede l'esigibilità dell'espletamento di mansioni inferiori da parte del lavoratore, oltre a quelle proprie della qualifica di appartenenza, a condizione che lo svolgimento delle predette mansioni rivesta carattere marginale ed accessorio, entro il limite della "non completa estraneità" rispetto all'obbligazione principale.
Atteso l'accoglimento parziale della domanda, le spese processuali vengono compensate nella misura della metà; mentre la quota residua - liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche, nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 26.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate con espletamento di attività istruttoria viene posta a carico della
-
parte resistente in base al principio della soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda
CP proposta da con ricorso depositato in data 28\11\2022, nei confronti di Parte 1
Controparte_5[...] così provvede: accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna |
[...] resistente a pagare in favore della parte ricorrente la somma complessiva pari ad euro 24.908,28 a titolo di risarcimento del danno subito per la causale specificata in motivazione, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
compensa le spese processuali per la quota della metà; condanna l' Controparte_5 resistente a rifondere nei confronti della parte ricorrente la quota residua, che liquida per questa parte in euro 2.000,00, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Trani, il 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv.to PRESICCI MICHELE, come da procura in atti e da
RICORRENTE
E
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ) assistito e difeso dall'avv. SCARPELLINI CAMILLI ANDREA (c.f.
) e da avv. NOTARPIETRO RAFFAELLA ( C.F. 2 ) VIA C.F. 1
FORNACI 201 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28\11\2022, Parte 1 adiva il Tribunale del Lavoro di Trani
convenendo l' CP 2 al fine di accertare e dichiarare che il ricorrente avesse svolto, per oltre dieci anni e fino alla data di deposito del ricorso, presso il reparto di Psichiatria del Presidio Ospedaliero di CP_3, attività appartenenti alla categoria di supporto degli O.S.S., inferiori rispetto alla propria categoria "D" di
Collaboratore Professionale, Infermiere.
Dunque, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la dequalificazione e/o il demansionamento subito e, per l'effetto, di condannare la CP 2 , in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 78.154,45 o somma diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché pagamento delle competenze legali da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La CP 2 si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto avanzato dal ricorrente;
di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'azienda sanitaria convenuta;
di dichiarare comunque infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata e, quindi, inaccoglibile la domanda;
con vittoria di spese.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita l'esposizione orale dei fatti di causa, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione quattro testi di parte ricorrente e due testi di parte resistente.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti aveva depositato le note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato soltanto nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto soltanto per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre pronunciarsi in merito alle eccezioni sollevate da parte resistente.
Appare infondata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda. A tal riguardo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere, "Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto,
sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio" (Cass. Cass. sez. lav.
17/07/2018, n. 19009).
Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che parte ricorrente abbia indicato, nel proprio atto introduttivo, gli elementi di fatto e di diritto sufficienti per l'individuazione del petitum e della causa petendi della domanda, consentendo, quindi, alla parte resistente di esercitare il proprio diritto di difesa.
Dev'essere parimenti disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto azionato dal ricorrente il quale ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno da dequalificazione professionale che, secondo la propria prospettazione difensiva, sarebbe stato patito per oltre un decennio ed ancora patito alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
In particolare, il lavoratore chiedeva il riconoscimento del diritto al risarcimento per le suddette ragioni con decorrenza dal 30/10/2010 (ritenendo di applicare il limite decennale di prescrizione calcolato a ritroso dalla data della lettera di messa in mora del 30/10/2020) e fino alla data di deposito del ricorso.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [Cass. Sez. Lav., Sentenza
n. 9318 del 16/04/2018 (Rv. 648725-01); Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 31558 del 04/11/2021 (Rv. 662764-
01)] che non si ha ragione di disattendere, il demansionamento deve essere inquadrato nella categoria degli illeciti permanenti, in cui la condotta inadempiente del datore di lavoro si protrae per tutto il periodo considerato, unitamente alla verificazione dell'evento e del danno. Di conseguenza, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno di cessazione della condotta illecita del datore di lavoro che, secondo quanto emerso all'esito dell'istruttoria testimoniale, può essere collocata al termine dell'anno 2019 per le ragioni più avanti esposte.
Pertanto, nel caso di specie, la diffida comunicata in data 30/10/2020 e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio rappresentano atti interruttivi idonei ad interrompere tempestivamente il decorso del termine prescrizionale (decennale) con riferimento all'intero periodo per cui il lavoratore chiedeva accertarsi il proprio diritto.
Infine, dev'essere altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla CP 2,
secondo il cui assunto difensivo la stessa azienda, essendo stata costituita l'01/01/2006, non potrebbe rispondere di obbligazioni sorte anteriormente a tale data.
Ma, come sopra evidenziato, ai fini della corretta qualificazione della domanda attorea, bisogna avere riguardo al momento della cessazione della condotta lesiva lamentata dal lavoratore e non al momento in cui questa si è verificata per la prima volta. È indubbio, quindi, che debba essere riconosciuta in capo alla
CP_2 azienda datrice di lavoro del ricorrente, la legittimazione passiva nel presente giudizio,
quantomeno a partire dal momento della sua costituzione. Peraltro, il lavoratore azionava la propria pretesa risarcitoria con decorrenza dal 30/10/2010 e, quindi, per un periodo ampiamente successivo alla costituzione della CP 2 quale "nuovo" soggetto giuridico.
Venendo ora al merito della causa, si ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato per le ragioni che si espongono di seguito.
Occorre precisare che il rapporto lavorativo oggetto di causa, sul quale si fonda la pretesa risarcitoria del ricorrente, rientra tra i rapporti di pubblico impiego contrattualizzato ex art. 2, co. 2, D. Lgs. n. 165/2001, ai quali non si applica la disciplina prevista dall'art. 2103 c.c. in materia di jus variandi del datore di lavoro,
bensì l'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, a norma del quale: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)".
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato "la esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo" [v. Cass. Sez. Lav., Sentenza n.17774 del 07/08/2006 (Rv. 591870-01)]. Ha,
poi, la Corte ritenuto la legittimità della adibizione a mansioni inferiori, precisando che "nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità
amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività" [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020 (Rv. 658845-01)].
Ai fini dell'applicazione dei principi enunciati al caso in esame, occorre procedere ad una comparazione tra le mansioni proprie della figura professionale di appartenenza del ricorrente e le attività in concreto svolte, riferibili, secondo la prospettazione attorea, ad inferiori livelli di inquadramento contrattuale. È necessario, dunque, procedere all'esame delle declaratorie della contrattazione collettiva di riferimento.
II CCNL integrativo del CCNL del comparto sanità, stipulato il 7 aprile 1999 (e non modificato, nella parte relativa alla classificazione del personale, da accordi successivi nel periodo che qui interessa), inquadra nella categoria B sia l'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA) sia l'operatore socio-sanitario (OSS) "il quale svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b)
intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo".
Invece, nella categoria D sono inquadrati i collaboratori professionali sanitari e, quindi, il personale infermieristico di cui al decreto ministeriale n.739/1994, precisando che "Tali profili, comunque, svolgono,
oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale". Precisamente, il D.M. citato definisce la figura professionale dell'infermiere come "l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica", precisando che "l'assistenza infermieristica preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. L'infermiere: a)
partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto".
Ciò premesso, si ritiene che il ricorrente abbia fornito - a mezzo esami testimoniali – la prova di aver svolto continuativamente e quotidianamente, oltre alle attività proprie della qualifica di assunzione, anche quelle di competenza del personale di supporto, certamente fino al termine dell'anno 2019.
Difatti, pur riportando le dichiarazioni in sintesi, va detto che il teste Testimone 1 - a conoscenza dei fatti
di causa in quanto Dirigente Medico del Reparto di Psichiatria di CP 3 dal mese di giugno 2006 sino a dicembre 2022 - dichiarava che "confermo la posizione n. 4) del ricorso, ossia le assenze di figure O.S.S. [...]
se non ricordo male fino al 2020"; "confermo la posizione n. 5) del ricorso" ossia lo svolgimento, in maniera continuativa, da parte del ricorrente di tutte le mansioni rivendicate in ricorso, con la precisazione che "tali mansioni richiedevano più tempo rispetto a quelle di infermiere". Il teste Testimone 2 - a conoscenza dei fatti di causa in quanto Dirigente Medico del Reparto di
Psichiatria di Barletta dal mese dal 2016 fino a settembre 2023 dichiarava che "nulla so in merito alle
-
circostanze sub a), b), e c) della memoria difensiva"; "in merito alla circostanza sub e) [...] posso affermare che il Pt 1 ha sempre svolto le mansioni [...] di infermiere professionale"; "le mansioni che mi vengono lette venivano espletate quotidianamente dal ricorrente"; "posso dire che in reparto non vi erano figure di
O.S.S."; "tutte le attività di assistenza [...] domestico-alberghiera venivano svolte dal personale ossia dagli infermieri in reparto, quindi dal Daleno", "quotidianamente"; "le mansioni che gli infermieri si trovavano a svolgere [...] potevano togliere tempo". Il teste Testimone 3 - a conoscenza dei fatti di causa in quanto Dirigente Medico del Reparto di
Psichiatria di CP 3 dall' 1 marzo 1998 dichiarava che "vera la circostanza sub a) della memoria difensiva [...] nulla posso dire in merito alle circostanze sub b) e c)"; confermava le circostanze sub e) ed f) e dichiarava che "in caso di necessità, il ricorrente svolgeva attività di assistenza [...] nei turni festivi e notturni"; "nei turni diurni [...] le attività [...] erano conferite in parte dal personale infermieristico ed in parte dal personale ausiliario". Il teste Testimone 4 - a conoscenza dei fatti di causa in quanto impiegato con la qualifica ausiliario nello stesso reparto del ricorrente confermava la circostanza sub 2) del ricorso nonché i turni del ricorrente e confermava la circostanza sub 3) precisando che l'attività di consegna dei vassoi per i pazienti,
in turno notturno, veniva svolta dagli infermieri in turno, tra cui il Pt 1 . Dichiarava altresì che "gli O.S.S.
sono stati introdotti nel reparto Psichiatria nel 2020" e confermava integralmente la circostanza sub 5).
Infine, il teste Testimone 5 - Dirigente Medico in servizio presso la Pt 2 dal mese di dicembre 2012 ed impiegato presso il reparto di Psichiatria di CP 3 fino ad agosto 2020 - confermava tutte le circostanze di ricorso, con la precisazione dell'assenza delle figure O.S.S. sino al 2020, mentre nulla riferiva su quelle della memoria di costituzione.
In altri termini, non solo i testi di parte ricorrente confermavano quanto sopra detto, ma anche le deposizioni dei testi di parte resistente, non presenti in reparto con la stessa frequenza dei testi sopra citati in ragione del tipo di qualifica ricoperta, non si ponevano in contrasto con le deposizioni dei testi citati dal
Pt 1.
Orbene, all'esito dell'esame delle prove raccolte in corso di causa, è evidente che il ricorrente abbia svolto,
oltre alle mansioni proprie della qualifica di "infermiere", anche le mansioni inferiori elencate nella circostanza di cui al capitolo 5) del ricorso, di indubbia competenza del personale ausiliario e con qualifica di O.S.S.
Tanto veniva confermato dalla totalità dei testi di parte ricorrente che avevano avuto esperienza diretta delle attività espletate dal Pt 1, nonché dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente che non contestavano lo svolgimento delle mansioni di assistenza diretta da parte del lavoratore.
Peraltro, data la comprovata e sistematica carenza di personale con qualifica di O.S.S. in reparto, si ritiene che lo svolgimento delle mansioni inferiori di assistenza diretta, particolarmente nei confronti dei pazienti non autosufficienti, abbia necessariamente assunto carattere continuativo e non marginale.
Si rileva, inoltre, che tali attività (quali, ad esempio, "portinaggio", "rifacimento dei letti e cambio delle lenzuola", "detersione manuale degli strumenti di sala", "consegna, posizionamento, ritiro, lavaggio e disinfezione delle padelle e dei pappagalli") esulino del tutto dalle mansioni proprie del personale infermieristico ed oltrepassino, quindi, il limite della "completa estraneità alla professionalità del lavoratore" posto dalla giurisprudenza in tema di esigibilità di mansioni inferiori da parte del datore di lavoro.
Tanto è certamente avvenuto quantomeno fino al termine dell'anno 2019.
Ciononostante, all'esito dell'istruttoria espletata, non si ritiene possibile individuare con sufficiente precisione quando, a partire dal 2020, vi sia stato l'inserimento di personale O.S.S. nel suddetto reparto. Ne
discenderebbe che l'espletamento delle mansioni proprie del personale socio-sanitario da parte del ricorrente, con le modalità sopra analizzate, si fosse protratto con certezza fino al termine del 2019. Ma
che, per il periodo successivo all'incremento di risorse destinate all'esecuzione di attività di assistenza diretta, non sia possibile affermare che il ricorrente avesse continuato ad eseguire le mansioni inferiori sopra richiamate con la stessa rilevanza quantitativa ed oltre il limite del carattere marginale stabilito dalla giurisprudenza. Né dall'esame delle prove testimoniali si poteva evincere che tali risorse, una volta inserite,
fossero comunque insufficienti in relazione al fabbisogno del reparto.
Sotto il profilo patrimoniale, si rammenta che l'adibizione a mansioni inferiori può comportare il depauperamento della capacità professionale dato dalla mancata acquisizione di un maggiore saper fare o dalla perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o ulteriori possibilità occupazionali (Cass. n.
11045/2004). In altre parole, la violazione delle norme su menzionate può determinare un danno alla professionalità, di certo bene economicamente valutabile, dal momento che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro (Cass. n.
12253/2015).
Invero, la condotta inadempiente del datore di lavoro, adottata in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 52, D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 2013 c.c., può altresì determinare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale. Tale pretesa trova fondamento nell'art. 2059 c.c., in particolare nell'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso fornita dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
26972/2008) secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto, in presenza di determinati presupposti, anche in materia di responsabilità contrattuale, ogniqualvolta il contratto tenda alla realizzazione di interessi non patrimoniali.
Ad ogni modo, il pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale sofferto dal lavoratore per la condotta inadempiente del datore di lavoro deve essere specificamente allegato e provato, non potendo ricondursi alla sola potenzialità lesiva della violazione della disposizione di cui all'art. 52, co. 1, D.Lgs. n.165/2001 (così
come per la violazione dell'art. 2103 c.c.) l'esistenza di un danno in re ipsa alla professionalità del prestatore di lavoro, trattandosi sempre di un danno-conseguenza che si identifica con gli effetti della lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (Cass. n. 19785/2010). In merito, è opportuno considerare che, in ordine all'accertamento del danno non patrimoniale, assume rilievo la prova per presunzioni, "che potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. (...) Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che,
nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto" (Cass. n. 9834/2002, Cass. SS.UU. n. 26972/2008). Mentre, per quanto riguarda la liquidazione della pretesa risarcitoria in tema di danno da dequalificazione professionale, questa viene stabilita dal giudice in via equitativa, attraverso un esame della situazione processuale globalmente considerata che tiene conto di elementi di fatto quali, ad esempio, la quantità e qualità del lavoro svolto,
l'esperienza pregressa, la durata del demansionamento, gli effetti nel caso concreto dell'adibizione a mansioni inferiori (Cass. n. 21924/2022). Tale decisione, in particolare in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, è inoltre tesa ad evitare duplicazioni risarcitorie, attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (Cass. n.7513/2018). La Suprema Corte [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.583 del 15/01/2016 (Rv. 638512-01)] ha, invero, evidenziato che "è ammissibile la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, risolvendosi in una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del "cittadino-lavoratore", protetti non solo dalle fonti costituzionali interne, ma anche da quelle internazionali e comunitarie, incombendo tuttavia sul lavoratore la prova che un particolare e specifico aspetto della sua personalità ed integrità morale, anche dal punto di vista professionale, non sia stato già risarcito a titolo di danno morale".
Passando, quindi, alla fattispecie in esame, si rileva che parte ricorrente chiedeva la condanna dell'azienda sanitaria locale resistente al pagamento della somma indicata nel proprio atto introduttivo a titolo di risarcimento del solo danno non patrimoniale sofferto per dequalificazione/demansionamento. A tal proposito, vengono in rilievo molteplici elementi di fatto univoci, precisi e concordanti, che lasciano presumere la sussistenza di un danno non patrimoniale da dequalificazione professionale: a) in primo luogo la notevole durata del demansionamento, protrattosi a partire dal termine indicato da parte ricorrente e fino al termine dell'anno 2019; b) lo svolgimento protratto di mansioni di carattere igienico-domestico-
alberghiero, proprie del personale con qualifica di O.S.S. inquadrato nella categoria B e, alcuni casi, proprie del personale inquadrato nella categoria A;
c) la rilevanza quantitativa di tali mansioni, che ne escludono il carattere marginale proprio delle prestazioni accessorie eventualmente esigibili;
d) la costante carenza di personale socio-sanitario nella struttura ospedaliera in questione in relazione al fabbisogno per l'intero periodo sopra specificato;
e) la percezione dello svolgimento di mansioni inferiori, all'interno e all'esterno della struttura ospedaliera, da parte di altri colleghi e degenti.
Si ritiene, dunque, provato il danno morale, inteso quale frustrazione delle aspettative connesse alla prestazione lavorativa, nonché il danno all'immagine professionale.
Ai fini della liquidazione dei danni in parola, ben può adottarsi, quale parametro, la retribuzione percepita dalla parte ricorrente, atteso che "elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità
e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale" (v. Cass., 12/06/2015, n. 12253).
Pertanto, si ritiene che i danni anzidetti possano essere liquidati, per il periodo intercorso dal 30/10/2010
(come richiesto dalla difesa di parte ricorrente) sino al 31/12/2019 in misura pari al 10% della retribuzione mensilmente percepita.
Fermo restando che il ricorrente allegava al proprio atto introduttivo soltanto le buste paga dal 2011 in poi,
| Controparte_4 resistente dev'essere condannata a pagare in favore della parte ricorrente la somma lorda complessiva pari ad euro 24.908,28 [così quantificata sulla base delle buste paga prodotte
(retribuzione di euro 2.286,26 mensili per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; retribuzione di euro 2.368,65 mensili per l'anno 2018 e retribuzione di euro 2.384,98 mensili per l'anno 2019): euro
19.204,08 [pari ad euro 228,62 x 12 mesi x 7 anni] + euro 2.842,32 (pari ad euro 236,86 x 12 mesi) + euro
2.861,88 (pari ad euro 238,49 x 12 mesi)], oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, trovando applicazione il disposto dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, la cui operatività
sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 02/07/2020, n. 13624).
Deve essere rigettata, invece, la domanda attorea nella parte volta ad ottenere la condanna della CP_2 ad assegnare il ricorrente allo svolgimento esclusivo delle mansioni proprie della qualifica di "infermiere".
La giurisprudenza sopra richiamata, infatti, prevede l'esigibilità dell'espletamento di mansioni inferiori da parte del lavoratore, oltre a quelle proprie della qualifica di appartenenza, a condizione che lo svolgimento delle predette mansioni rivesta carattere marginale ed accessorio, entro il limite della "non completa estraneità" rispetto all'obbligazione principale.
Atteso l'accoglimento parziale della domanda, le spese processuali vengono compensate nella misura della metà; mentre la quota residua - liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche, nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 26.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate con espletamento di attività istruttoria viene posta a carico della
-
parte resistente in base al principio della soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda
CP proposta da con ricorso depositato in data 28\11\2022, nei confronti di Parte 1
Controparte_5[...] così provvede: accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna |
[...] resistente a pagare in favore della parte ricorrente la somma complessiva pari ad euro 24.908,28 a titolo di risarcimento del danno subito per la causale specificata in motivazione, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
compensa le spese processuali per la quota della metà; condanna l' Controparte_5 resistente a rifondere nei confronti della parte ricorrente la quota residua, che liquida per questa parte in euro 2.000,00, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Trani, il 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore