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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2227/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
02.03.2020, iscritto al n. 2261/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
(C.F. IVA ), in Parte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
persona del Sindaco, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Angelo Abbate (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce alla C.F._6
1 comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Tommaso Palma (C.F.
); C.F._7
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
. (C.F. , in persona del legale CP_6 Controparte_7 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Aversa (CE), alla Via Raffaello n. 12;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_4
pro tempore, con sede in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Giuseppe Esposito
(C.F. ); C.F._8
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede CP_9 P.IVA_5
legale in Roma, P.zza Poli n. 42, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Nicolangelo Sessa (C.F. ); C.F._9
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 31.08.2011, Controparte_2 CP_3
, e convenivano in giudizio,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, il e la Parte_1 [...]
per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni arrecati ai Controparte_10 beni immobili di loro proprietà da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla condotta idrica comunale.
A fondamento della domanda gli attori esponevano che:
• erano proprietari delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Parte_1
alla Via A. Panico n. 28, come di seguito indicato: dei
[...] Controparte_2
cespiti individuati al Catasto al foglio 90, particella 1061, sub 2, sub 8 e 9; CP_3
e , dei cespiti individuati al Catasto al foglio 90, particella 1061,
[...] Controparte_4
2 sub 3 e sub 19; dei cespiti individuati al Catasto al foglio 90, particella Controparte_5
1061, sub 2 e 10; dei cespiti individuati al Catasto al foglio 90, particella Controparte_1
1061, sub 7 e 12;
• a seguito di un sopralluogo del Comune di in avvenuto il 25.06.2009 Parte_1 Pt_1
era stata accertata la presenza di varie lesioni strutturali;
• con ordinanza n. 9/2009 del 26.06.2009 il Comune di disponeva lo sgombero Parte_1 dell'immobile per l'esistenza di situazioni di pericolo a persone e cose;
• l'11.08.2009 con un ulteriore sopralluogo i tecnici comunali individuavano la presenza di una sostanziosa perdita della condotta idrica comunale in prossimità dell'ingresso del detto edificio e riconducevano a tale perdita le lesioni dell'immobile;
CP_
• veniva sollecitata la riparazione della conduttura a mezzo della
[...]
impresa alla quale l'ente aveva affidato la manutenzione della Controparte_10
rete idrica con contratto del 4.4.2008;
• a seguito dell'ordinanza di sgombero del 26.06.2009, stipulava Controparte_2
contratto di locazione di un appartamento da adibire a propria abitazione in data 14.09.2009 registrato il 30.09.2009 presso l'Agenzia delle Entrate al n. 8619;
• i proprietari eseguivano i lavori di messa in sicurezza del fabbricato mediante contratto di noleggio delle opere di sostegno fisse e mobili stipulato il 18.08.2009 con corrispettivo di euro 7.500,00, che veniva fissato in euro 750,00 mensili, una volta scaduti i primi quattro mesi;
• in data 18.10.2009, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e inoltravano mediante raccomandata A/R Controparte_5 Controparte_1
richiesta di risarcimento danni nei confronti del rimasta Parte_1
priva di seguito.
Per tali ragioni gli attori adivano il Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura complessiva di € 554.434,73, di cui € 470.434,73 per le opere necessarie alla messa in pristino del fabbricato, € 57.750,00 per lucro cessante, € 21.000,00 per rimborso delle opere di messa in sicurezza ed € 5.250,00 per canoni di locazione corrisposti da . Controparte_2
Il costituitosi in data 27.01.2012, eccepiva preliminarmente Parte_1
l'inammissibilità del procedimento sommario, necessitando la materia oggetto del contendere di una più approfondita istruttoria;
nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, rilevando che i
3 danni da infiltrazioni erano da imputare all'impianto fognario privato dei ricorrenti. Chiedeva, altresì, di essere tenuto indenne e manlevato dall'impresa CP_6 Controparte_7 alla quale aveva affidato la manutenzione della rete idrica sull'intero territorio comunale e
[...]
contestava, infine, la quantificazione dei danni indicata dagli attori perché eccessiva ed arbitraria.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la fondatezza della domanda in CP_6 CP_7
assenza di prova del nesso di causalità e perché a suo giudizio la rottura della rete idrica era da considerarsi come “non prevedibile”. Concludeva per il rigetto della domanda di manleva del convenuto , evidenziando che, sulla base del contratto di appalto stipulato, Parte_1
essa aveva l'obbligo di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica soltanto sulla base di specifiche direttive dell'ente locale, mentre l'attività di vigilanza era da ritenersi attività strumentale alla esecuzione dei lavori di manutenzione.
Inoltre, assumendo di essere coperta da due polizze assicurative, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la (oggi e la Controparte_11 Controparte_12 Parte_2
(oggi , al fine di essere garantita in caso di condanna.
[...] CP_9
Autorizzata dal giudice l'estensione del contraddittorio, la e la Controparte_12 CP_9 si costituivano, rispettivamente in data 28.05.2012 e 2.11.2012, deducendo l'assenza di
[...] responsabilità dell'impresa appaltatrice assicurata e contestando la fondatezza della chiamata in garanzia per inoperatività delle polizze. L' in particolare, rilevava di non aver Controparte_13
stipulato alcuna polizza in regime di coassicurazione con la CP_9
Disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario, in considerazione della complessità della materia e dell'introduzione di nuovi temi posti a base delle eccezioni e delle domande delle parti resistenti, con la sentenza n. 2227, pubblicata il 02.03.2020, il Tribunale:
• accertava che i danni agli immobili attorei, consistenti in un quadro fessurativo interessante l'intera struttura, erano stati causati da cedimenti del piano di fondazione dovuti alla continua azione dell'acqua proveniente dalla condotta idrica comunale;
• accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori nei confronti del
[...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., rigettando la domanda proposta contro l'impresa Parte_1
appaltatrice CP_6 CP_7
• rigettava la domanda di manleva proposta dal nei confronti della Pt_1 CP_6 CP_7
e dichiarava assorbite le domande di manleva da quest'ultima formulate nei confronti della e della CP_8 CP_9
4 • condannava il al pagamento dei seguenti importi: “in favore di tutti gli Parte_1
attori collettivamente considerati, € 241.647,09, oltre interessi al tasso previsto dall'art.
1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo, nonché € 30.960,24, senza ulteriori interessi;
in favore di , € Controparte_2
82.133,05, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo, nonché € 10.523,03, senza ulteriori interessi;
in favore di e , € 46.045,74, oltre interessi al Controparte_3 Controparte_4 tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo, nonché € 5.899,43, senza ulteriori interessi;
in favore di CP_5
€ 41.690,54, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.,
[...] decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo, nonché € 5.341,48, senza ulteriori interessi;
in favore di , € 40.083,29, oltre interessi al Controparte_1 tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo, nonché € 5.135,53, senza ulteriori interessi”;
• determinava le spese di lite in ragione della soccombenza;
tuttavia, condannava gli attori, in virtù del principio di causazione, al pagamento delle spese in favore delle imprese assicuratrici chiamate in garanzia dalla società appaltatrice.
Avverso la pronuncia predetta il , con atto di citazione notificato in data Parte_1
24.06.2020 a tutte le parti del primo giudizio, ha proposto appello per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo il ha sostenuto che il Tribunale avrebbe ingiustamente rigettato la Pt_1
CP_ domanda di manleva nei confronti della società ritenendo che l'obbligo di vigilanza CP_6
quotidiana della rete idrica fosse strumentale agli interventi di manutenzione e subordinata alla sola richiesta e/o segnalazione della Direzione dei lavori del . A giudizio Parte_1 dell'appellante, invece, l'obbligo di vigilanza costituirebbe la prestazione primaria richiesta all'impresa appaltatrice.
Inoltre, secondo l'ente locale il giudice di prime cure avrebbe ritenuto non fondata la domanda di manleva sull'errato presupposto che custode della res publica e, quindi, esclusivo responsabile del sinistro ex art. 2051 c.c., fosse il laddove con il contratto di appalto la gestione della rete Pt_1
Con idrica era stata affidata alla che, in qualità di impresa aggiudicataria, ne aveva assunto CP_6
la custodia con piena libertà di accesso e di intervento ai fini della vigilanza e della manutenzione.
Con il secondo motivo il ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente Pt_1
liquidato il quantum debeatur, avendo esteso gli interventi di integrale ripristino e messa a nuovo delle parti comuni dell'immobile e delle singole unità immobiliari anche ad ambienti non interessati
5 dal fenomeno fessurativo e non considerando, altresì, lo stato pregresso di fatiscenza dell'edificio.
L'appellante ha chiesto, pertanto, di ridurre l'entità risarcitoria per consolidamento e ripristino nella misura del 30%, in ragione della vetustà della costruzione e della natura degli interventi previsti dal
Ctu, nonché di ridurre l'entità dell'indennità corrispondenti al valore locativo delle unità immobiliari dei singoli proprietari e riconosciute per mancato utilizzo del bene immobile nella misura del 20%.
Si sono costituiti tempestivamente e Controparte_2 Controparte_4 CP_3
e , contestando la fondatezza del gravame e spiegando Controparte_5 Controparte_1
appello incidentale per la riforma della decisione nella parte in cui il primo giudice, richiamando il principio di causazione, li aveva condannati in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti delle due imprese assicuratrici chiamate in causa dalla CP_10
In via subordinata essi hanno, altresì, proposto appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale chiedendo, in caso di accertata responsabilità della CP_14
la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui sono stati condannati al pagamento
[...] delle spese del primo grado di giudizio sia nei confronti dell'impresa appaltatrice sia nei confronti delle imprese assicuratrici convenute.
L ha resistito all'appello chiedendone il rigetto, deducendo che il contratto di appalto CP_8
stipulato non prevedeva la custodia e la vigilanza di tutta la rete idrica comunale comprese le condotte interrate e che la era affidataria solo di lavori e interventi manutentivi a CP_10 specifica richiesta, “senza che vi fosse alcun dovere o obbligo o responsabilità della stessa di vigilare l'intera condotta idrica, responsabilità che viceversa ricadeva solo sull'amministrazione comunale” (secondo gli artt. 5 comma 3, 12 comma 8, 16 comma 7 del capitolato di appalto).
In ordine ai diritti assicurativi dell'impresa appaltatrice ha eccepito la prescrizione per il decorso del termine previsto dall'art. 2952 c.c. e la decadenza ex artt. 1913 e 1915 c.c. Ha concluso rilevando che la società assicurata, non avendo dato tempestivo avviso dei fatti accaduti, aveva impedito all'impresa assicuratrice di esercitare una corretta gestione della lite, violando i patti contrattuali previsti dalla polizza RCT n. 41913370 (polizza non prodotta in giudizio dalle parti).
Infine, si è costituita con comparsa del 03.11.2020 la (già CP_9 Parte_2
, la quale ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità dell'appello. Nel merito, ha
[...]
contestato la fondatezza della domanda di manleva della perché, secondo quanto CP_10 previsto all'art. 1, Sezione A della polizza assicurativa n. 5595.00.33.33800727, stipulata in data
18.12.2007 e versata in atti, l'impresa assicuratrice non risponderebbe dei danni prodotti a terzi, ma solo dei danni alle cose assicurate durante gli interventi di manutenzione;
ancora, non sarebbe
6 possibile invocare la copertura della polizza assicurativa al caso in esame per la presenza di specifiche esclusioni (art. 12, lett. L della sezione B: “l'assicurazione non comprende i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere…”) e per l'inosservanza da parte dell'assicurata dell'obbligo di immediata denuncia del sinistro entro le 48 ore dalla conoscenza. L'impresa assicuratrice ha chiesto, infine, di accertare, nell'ipotesi che il giudice di secondo grado ritenga operante la detta polizza stipulata, il diritto, ai sensi delle condizioni generali di polizza, a detrarre l'importo di cui al massimale di polizza RCT n.
41913370 stipulata dalla . con la CP_6 CP_7 Controparte_12
Alla prima udienza del 20.11.2020 la ha eccepito la tardività e, dunque, CP_9
l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da , e Controparte_2 Controparte_4
e perché proposto oltre il termine breve ex art. CP_3 Controparte_5 Controparte_1
325 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta il 03.06.2020.
All'udienza del 05.11.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi e la Corte ha introiato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della costituzione della con CP_6 CP_7 conseguente dichiarazione di contumacia. Sul punto si osserva che l'appellata non ha ottemperato all'invito, formulato dalla Corte nel corso dell'udienza del 30.11.2021 ai sensi dell'art. 182, comma
2, c.p.c., a produrre entro il termine perentorio del 30.01.2022 valida procura ad litem, essendo quella in atti stata dichiarata nulla perché “redatta su supporto cartaceo non congiunto materialmente ad alcun atto processuale e priva di alcun riferimento al processo in oggetto”.
La mancata costituzione nel presente giudizio della società determina che non CP_6 CP_7
possono considerarsi riproposte le domande di manleva nei confronti delle società assicurative e che, in ogni caso, risulterebbero tardive perché Controparte_8 CP_9
riproposte soltanto nella comparsa conclusionale depositata il 07.01.2025, mentre avrebbero dovuto essere riproposte “ex art. 346 cpc con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia della domanda condizionata di garanzia”
(SS.UU. n. 7940/2019).
Ancora in via preliminare, va dato atto che con l'atto depositato il 04.11.2024 e con la comparsa conclusionale del 07.01.2025 gli appellati , , Controparte_2 Controparte_15 CP_3
7 e hanno rinunciato all'impugnazione incidentale, mentre Controparte_5 Controparte_1 hanno insistito nell'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
L'appello principale
Primo motivo
Con il primo motivo il ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale Parte_1
ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della società Controparte_10
affidataria, in virtù del contratto di appalto rep. 1451 stipulato il 04.04.2008, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale.
Secondo il primo giudice “l'articolo 1, n. 2, lett. A) del capitolato speciale di appalto che contemplava l'obbligo della appaltatrice di esercitare quotidianamente la vigilanza della rete idrica comunale, non può essere utilmente invocato dal committente. Un'interpretazione Pt_1
secondo buona fede ai sensi dell'articolo 1366 c.c. impone di escludere che l'obbligo di vigilanza possa estendersi anche alle condotte idriche interrate ed insuscettibili di essere controllate. Ciò è avvalorato dallo stesso articolo 1, n. 2 lett. A) punto 6, nella parte in cui stabilisce che le operazioni relative alla descritta vigilanza vanno comunque eseguite su richiesta della Direzione
Lavori ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità”. Dunque, nell'interpretazione del Tribunale
l'avverbio “comunque” dovrebbe essere inteso nel senso di “solo su richiesta”, circostanza che escluderebbe l'obbligo della Ter. di provvedere agli interventi manutentivi in assenza di CP_6
esplicita richiesta del Pt_1
A giudizio dell'appellante, invece, tale avverbio avrebbe la funzione di estendere l'esigibilità della prestazione “anche alla richiesta della direzione lavori e non di limitarla a tale sola occasione”; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'impresa non sarebbe tenuta ad intervenire solo su segnalazione, avendo assunto un obbligo specifico di vigilanza parallelo a quello della manutenzione
Ritiene la Corte che tale motivo sia fondato, non essendo condivisibile il ragionamento che ha condotto il Tribunale al rigetto della domanda.
Invero, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, n. 2 lett. A) del capitolato speciale
CP_ (prodotto dalle parti soltanto parzialmente), la era incaricata, oltre che della CP_6 manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale, anche di “un servizio di vigilanza quotidiana e per tutta la durata dell'appalto della rete idrica comunale, allo scopo di individuare eventuali dispersioni, dissesti sprofondamenti rotture, ecc., ed intervenire urgentemente per evitare eventuali pericoli alla pubblica incolumità e risarcimenti danni a terzi;
alla comunicazione di tali
8 casi al settore opere pubbliche-servizio manutenzione-e al comando vigili;
all'azione di tutte le misure ritenute indispensabili a garantire la pubblica incolumità, in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti o che dovessero intervenire nel corso della durata dell'appalto…”.
CP_ In virtù della clausola in esame la assumeva l'obbligo di svolgere un servizio continuo CP_6
di vigilanza della rete idrica, finalizzato ad evitare il prodursi di danni a terzi. Il chiaro tenore dell'art. 1 del capitolato speciale non può in alcun modo generare dubbi interpretativi riguardo all'intenzione delle parti di affidare all'appaltatore un controllo continuo sul corretto funzionamento della rete idrica comunale, volto a prevenire situazioni di pericolo e danni a terzi.
La domanda di manleva in esame ha natura contrattuale, essendo fondata sull'inadempimento al contratto di appalto.
La Corte ritiene che tale domanda sia fondata, in quanto la società appaltatrice non ha dato prova di aver esattamente adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti. La società appellata non ha dimostrato di avere eseguito con la dovuta diligenza l'attività di sorveglianza sul corretto funzionamento della rete idrica comunale. In particolare, non vi è prova che l'appaltatrice abbia provveduto a comunicare periodicamente al gli esiti dell'attività di vigilanza, né che abbia Pt_1
tenuto gli appositi registri di gestione della rete - ove dovevano essere indicati lo stato di conservazione, i parametri funzionali della stessa (portata, pressione, flussi), la quantificazione delle perdite - come previsto all'art. 1, n. 2 lett. A) del capitolato speciale d'appalto.
Dunque, il non aver rilevato e rimosso tempestivamente la citata perdita giustifica di per sé la responsabilità della la quale, con il suo comportamento negligentemente Controparte_10
omissivo, ha contribuito in maniera determinante alla produzione dei danni al fabbricato.
Nel contratto, infatti, dopo l'elencazione a titolo indicativo ma, non esaustivo, dei lavori che la CP_6 si impegnava a svolgere in autonomia per l'intera durata del contratto, si precisa che
[...] CP_7 la stessa era tenuta ad intervenire “comunque [...] su richiesta della Direzione Lavori ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità".
Tale ultima precisazione non ha la funzione di limitare gli obblighi di sorveglianza e di intervento a carico dell'appaltatore ai soli casi in cui vi era la richiesta del ma serve a precisare che Pt_1
l'intervento dell'appaltatrice era obbligatorio “anche” tutte le volte in cui la Direzione Lavori lo riteneva necessario. D'altronde, subordinare l'obbligo di sorveglianza ed intervento dell'appaltatrice alla preventiva richiesta del renderebbe del tutto privo di significato Pt_1
l'obbligo assunto dalla di “vigilare quotidianamente e per tutta la durata CP_6 CP_7
dell'appalto della rete idrica comunale, allo scopo di individuare eventuali dispersioni, dissesti
9 sprofondamenti rotture, ecc., ed intervenire urgentemente per evitare eventuali pericoli alla pubblica incolumità e risarcimenti danni a terzi”.
Per tali ragioni va accolto il primo motivo di appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, va accolta la domanda di manleva proposta dal con conseguente condanna Pt_1 della ditta appaltatrice a manlevare l'ente di tutto quanto lo stesso sarà tenuto a pagare, per capitale, interessi e spese, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Secondo motivo
Con il secondo motivo il ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte Parte_1 relativa alla quantificazione dei danni subiti dagli attori. Secondo l'ente locale, il Tribunale avrebbe erroneamente condiviso l'elaborato redatto dal Ctu, la cui stima non rappresenterebbe una mera restitutio in integrum, poiché accanto alle opere necessarie di consolidamento statico sarebbero state ingiustamente contabilizzate opere accessorie, quali il rifacimento di impianti elettrici e idrici, sanitari, pavimentazioni, infissi, bussole, intonaci e pitture degli ambienti interni, che andrebbero ad integrare un vero e proprio vantaggio economico per gli attori, attesa anche la presenza negli immobili di materiali di finitura vetusti.
L'appellante ha lamentato, inoltre, che sugli importi riconosciuti ai proprietari dei singoli cespiti immobiliari, quale lucro cessante sofferto per non aver potuto utilizzare gli stessi dalla data dello sgombero avvenuto il 26.06.2009, il Tribunale non avrebbe considerato l'imposizione fiscale in materia locatizia.
Per tali ragioni, ha chiesto una riduzione del 30% delle spese necessarie al consolidamento e al ripristino strutturale da eseguire sulle parti comuni e sulle unità immobiliari e che gli importi riconosciuti, corrispondenti al valore locativo delle unità immobiliari dei singoli proprietari, siano considerati al netto dell'imposizione fiscale per le locazioni nella sua aliquota minima del 20%.
Ritiene la Corte che tale doglianza sia infondata e vada respinta.
Nella relazione depositata il 30.03.2019, il consulente tecnico ha evidenziato che il danno subito dalle parti attrici è rappresentato proprio dall'esborso economico necessario a riportare le parti comuni del fabbricato e le relative unità immobiliari allo “status quo ante”.
Le opere da farsi indicate dal ctu non possono non prevedere la ristrutturazione delle facciate e degli ambienti interni gravemente compromessi per le continue infiltrazioni, tenuto conto che nella relazione dell'ausiliario è affermato che “…il quadro fessurativo evidenzia segni di dissesti che hanno interessato quasi interamente l'edificio, coinvolgendo sia le murature che i solai nonché gli elementi di finitura”.
10 I costi per le opere edili che gli attori dovranno sostenere per porre in sicurezza il fabbricato
(attraverso il consolidamento dei terreni di fondazione e delle fondazioni) e ricondurlo nelle condizioni in cui si trovava prima dell'evento dannoso, sono stati individuati dal consulente sulla base della Tariffa Opere pubbliche Regione Campania dell'anno 2018; esse richiedono la demolizione e la ricostruzione dei muri e dei solai e comportano necessariamente il rifacimento degli impianti e delle finiture interne.
Inoltre, riguardo la circostanza che il Tribunale nel quantificare le spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi non avrebbe tenuto conto dell'epoca della costruzione, della tipologia costruttiva, della vetustà del fabbricato e della sua carente manutenzione (circostanze che avrebbero dovuto determinare un abbattimento dell'importo), va rilevato che nelle argomentazioni del non si spiega per quale motivo la vetustà dell'edificio avrebbe dovuto influenzare il costo Pt_1
di esecuzione delle opere di ripristino stimate dal Ctu nella perizia.
Infine, relativamente agli importi liquidati per il mancato godimento degli immobili, va rilevato che non si tratta di somme soggette all'imposizione fiscale indicata dall'appellante perché non si tratta di rendite da locazione, bensì del giusto ristoro per il danno subito dalla limitazione del diritto di proprietà causato dall'altrui fatto dannoso. In casi simili la Corte di legittimità da tempo ha ripetutamente e costantemente affermato che il danno subito dal proprietario risiede nella perdita della disponibilità del bene e nell'impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile da esso, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. Il valore locativo costituisce, dunque, solo un parametro di riferimento per quantificare il danno da mancato godimento dell'immobile e non una rendita soggetta a tassazione.
Per tali ragioni, la doglianza in oggetto va rigettata condividendo la Corte il ragionamento seguito dal giudice di prime cure, il quale allo scopo di quantificare il danno per mancato godimento dell'immobile ha fatto ricorso ai parametri del c.d. danno figurativo, come quello del valore locativo dell'immobile, mediante presunzioni semplici, non necessitando tale danno di specifica prova (ex multis Cass. n. 18740/2019; Cass. n. 20545/2018; Cass. n. 21239/2018).
L'appello incidentale condizionato
L'impugnazione in esame va disattesa in quanto l'accoglimento della domanda di manleva proposta dal non ha alcuna incidenza nei rapporti tra gli originari attori e l' Poiché Pt_1 CP_6 CP_7 la domanda proposta direttamente dagli attori nei confronti dell' è stata rigettata in CP_6 CP_7
primo grado e non vi è stato alcun motivo di appello sul punto, è stata corretta la decisione del
Tribunale di condannare gli attori soccombenti al pagamento delle spese di lite sia nei confronti della convenuta che delle assicurazioni, la cui chiamata in causa era stata resa necessaria dalla
11 domanda proposta dagli attori. L'accoglimento della domanda di manleva proposta al ha Pt_1 effetto solo nei rapporti interni tra quest'ultimo e l'appaltatore ma non esclude la CP_6 CP_7 soccombenza degli attori nei confronti di quest'ultima società e, di conseguenza, la correttezza della relativa condanna al pagamento delle spese di lite.
Le spese di lite
L'accoglimento della domanda di manleva proposta dal determina la condanna della Pt_1 [...] al pagamento in favore dell'ente delle spese del doppio grado di giudizio, in mancanza CP_10
di nota spese, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal
D.M. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 260.001 a € 520.000. Tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
Per il giudizio di primo grado
Fase di studio: € 3.000,00
Fase introduttiva: € 2.000,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 6.000,00
Fase decisionale: € 5.000,00
Totale, € 16.000,00
Per il giudizio di appello
Fase di studio: € 4.000,00
Fase introduttiva: € 2.500,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 5.500,00
Fase decisionale: € 7.000,00
Totale, € 19.000,00
Il rigetto dell'appello proposto dal nei confronti dei proprietari dell'immobile determina la Pt_1 condanna dell'ente al pagamento, in loro favore, delle spese del presente grado di giudizio, in mancanza di nota spese, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 260.001 a € 520.000.
Tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
Fase di studio: € 4.000,00
Fase introduttiva: € 2.500,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 5.500,00
12 Fase decisionale: € 7.000,00
Totale, € 19.000,00
Il rigetto dell'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_2 CP_15
e nei confronti delle compagnie
[...] CP_3 Controparte_5 Controparte_1
assicuratrici determina la loro condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto che in tal caso il valore della domanda è dato dall'importo delle spese liquidate in sentenza (oggetto del gravame). Tenuto conto di ciò, la liquidazione delle spese va effettuata nei seguenti importi:
Fase di studio: € 1.000,00
Fase introduttiva: € 900,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 1.800,00
Fase decisionale: € 1.900,00
Totale, € 5.600,00
Nulla si dispone sulle spese nei rapporti tra , e , Controparte_2 Controparte_4 CP_3
e e la alla luce della contumacia di Controparte_5 Controparte_1 CP_10 quest'ultima.
Le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice del primo grado, debbono porsi a definitivamente carico della Controparte_10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – V sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. Parte_1
2227/2020, così provvede:
dichiara la contumacia della CP_6 Controparte_7
accoglie parzialmente l'appello proposto dal e, per l'effetto, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, condanna la a Controparte_10 tenere indenne il delle somme che quest'ultimo sarà tenuto a Parte_1
pagare, in favore di , e e Controparte_2 Controparte_4 CP_3 Controparte_5
, a titolo di capitale, interessi e spese, in esecuzione della sentenza di primo Controparte_1
grado;
condanna la al pagamento, in favore del CP_6 Controparte_7 [...]
delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida per il Parte_1
13 giudizio di primo grado in € 16.000,00 per compensi e € 2.400,00 per spese generali di difesa e rappresentanza e per il giudizio di appello liquida in € 19.000,00 per compensi e € 2.850,00 per spese generali di difesa e rappresentanza;
condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_2
e e , delle spese processuali Controparte_4 CP_3 Controparte_5 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 19.000,00 per compensi e € 2.850,00 per spese generali di difesa e rappresentanza, con attribuzione all'avv. Tommaso Palma per dichiarato anticipo;
condanna , e e Controparte_2 Controparte_4 CP_3 Controparte_5 CP_1
al pagamento, in favore dell' e della delle spese
[...] Controparte_12 CP_9 processuali del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in € 5.600,00 per compensi e € 840,00 per spese generali di difesa e rappresentanza;
pone a carico della le spese della ctu come liquidate CP_6 Controparte_7
nel procedimento di primo grado.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2227/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
02.03.2020, iscritto al n. 2261/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
(C.F. IVA ), in Parte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
persona del Sindaco, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Angelo Abbate (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce alla C.F._6
1 comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Tommaso Palma (C.F.
); C.F._7
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
. (C.F. , in persona del legale CP_6 Controparte_7 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Aversa (CE), alla Via Raffaello n. 12;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_4
pro tempore, con sede in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Giuseppe Esposito
(C.F. ); C.F._8
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede CP_9 P.IVA_5
legale in Roma, P.zza Poli n. 42, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Nicolangelo Sessa (C.F. ); C.F._9
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 31.08.2011, Controparte_2 CP_3
, e convenivano in giudizio,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, il e la Parte_1 [...]
per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni arrecati ai Controparte_10 beni immobili di loro proprietà da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla condotta idrica comunale.
A fondamento della domanda gli attori esponevano che:
• erano proprietari delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Parte_1
alla Via A. Panico n. 28, come di seguito indicato: dei
[...] Controparte_2
cespiti individuati al Catasto al foglio 90, particella 1061, sub 2, sub 8 e 9; CP_3
e , dei cespiti individuati al Catasto al foglio 90, particella 1061,
[...] Controparte_4
2 sub 3 e sub 19; dei cespiti individuati al Catasto al foglio 90, particella Controparte_5
1061, sub 2 e 10; dei cespiti individuati al Catasto al foglio 90, particella Controparte_1
1061, sub 7 e 12;
• a seguito di un sopralluogo del Comune di in avvenuto il 25.06.2009 Parte_1 Pt_1
era stata accertata la presenza di varie lesioni strutturali;
• con ordinanza n. 9/2009 del 26.06.2009 il Comune di disponeva lo sgombero Parte_1 dell'immobile per l'esistenza di situazioni di pericolo a persone e cose;
• l'11.08.2009 con un ulteriore sopralluogo i tecnici comunali individuavano la presenza di una sostanziosa perdita della condotta idrica comunale in prossimità dell'ingresso del detto edificio e riconducevano a tale perdita le lesioni dell'immobile;
CP_
• veniva sollecitata la riparazione della conduttura a mezzo della
[...]
impresa alla quale l'ente aveva affidato la manutenzione della Controparte_10
rete idrica con contratto del 4.4.2008;
• a seguito dell'ordinanza di sgombero del 26.06.2009, stipulava Controparte_2
contratto di locazione di un appartamento da adibire a propria abitazione in data 14.09.2009 registrato il 30.09.2009 presso l'Agenzia delle Entrate al n. 8619;
• i proprietari eseguivano i lavori di messa in sicurezza del fabbricato mediante contratto di noleggio delle opere di sostegno fisse e mobili stipulato il 18.08.2009 con corrispettivo di euro 7.500,00, che veniva fissato in euro 750,00 mensili, una volta scaduti i primi quattro mesi;
• in data 18.10.2009, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e inoltravano mediante raccomandata A/R Controparte_5 Controparte_1
richiesta di risarcimento danni nei confronti del rimasta Parte_1
priva di seguito.
Per tali ragioni gli attori adivano il Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura complessiva di € 554.434,73, di cui € 470.434,73 per le opere necessarie alla messa in pristino del fabbricato, € 57.750,00 per lucro cessante, € 21.000,00 per rimborso delle opere di messa in sicurezza ed € 5.250,00 per canoni di locazione corrisposti da . Controparte_2
Il costituitosi in data 27.01.2012, eccepiva preliminarmente Parte_1
l'inammissibilità del procedimento sommario, necessitando la materia oggetto del contendere di una più approfondita istruttoria;
nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, rilevando che i
3 danni da infiltrazioni erano da imputare all'impianto fognario privato dei ricorrenti. Chiedeva, altresì, di essere tenuto indenne e manlevato dall'impresa CP_6 Controparte_7 alla quale aveva affidato la manutenzione della rete idrica sull'intero territorio comunale e
[...]
contestava, infine, la quantificazione dei danni indicata dagli attori perché eccessiva ed arbitraria.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la fondatezza della domanda in CP_6 CP_7
assenza di prova del nesso di causalità e perché a suo giudizio la rottura della rete idrica era da considerarsi come “non prevedibile”. Concludeva per il rigetto della domanda di manleva del convenuto , evidenziando che, sulla base del contratto di appalto stipulato, Parte_1
essa aveva l'obbligo di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica soltanto sulla base di specifiche direttive dell'ente locale, mentre l'attività di vigilanza era da ritenersi attività strumentale alla esecuzione dei lavori di manutenzione.
Inoltre, assumendo di essere coperta da due polizze assicurative, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la (oggi e la Controparte_11 Controparte_12 Parte_2
(oggi , al fine di essere garantita in caso di condanna.
[...] CP_9
Autorizzata dal giudice l'estensione del contraddittorio, la e la Controparte_12 CP_9 si costituivano, rispettivamente in data 28.05.2012 e 2.11.2012, deducendo l'assenza di
[...] responsabilità dell'impresa appaltatrice assicurata e contestando la fondatezza della chiamata in garanzia per inoperatività delle polizze. L' in particolare, rilevava di non aver Controparte_13
stipulato alcuna polizza in regime di coassicurazione con la CP_9
Disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario, in considerazione della complessità della materia e dell'introduzione di nuovi temi posti a base delle eccezioni e delle domande delle parti resistenti, con la sentenza n. 2227, pubblicata il 02.03.2020, il Tribunale:
• accertava che i danni agli immobili attorei, consistenti in un quadro fessurativo interessante l'intera struttura, erano stati causati da cedimenti del piano di fondazione dovuti alla continua azione dell'acqua proveniente dalla condotta idrica comunale;
• accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori nei confronti del
[...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., rigettando la domanda proposta contro l'impresa Parte_1
appaltatrice CP_6 CP_7
• rigettava la domanda di manleva proposta dal nei confronti della Pt_1 CP_6 CP_7
e dichiarava assorbite le domande di manleva da quest'ultima formulate nei confronti della e della CP_8 CP_9
4 • condannava il al pagamento dei seguenti importi: “in favore di tutti gli Parte_1
attori collettivamente considerati, € 241.647,09, oltre interessi al tasso previsto dall'art.
1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo, nonché € 30.960,24, senza ulteriori interessi;
in favore di , € Controparte_2
82.133,05, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo, nonché € 10.523,03, senza ulteriori interessi;
in favore di e , € 46.045,74, oltre interessi al Controparte_3 Controparte_4 tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo, nonché € 5.899,43, senza ulteriori interessi;
in favore di CP_5
€ 41.690,54, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.,
[...] decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo, nonché € 5.341,48, senza ulteriori interessi;
in favore di , € 40.083,29, oltre interessi al Controparte_1 tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo, nonché € 5.135,53, senza ulteriori interessi”;
• determinava le spese di lite in ragione della soccombenza;
tuttavia, condannava gli attori, in virtù del principio di causazione, al pagamento delle spese in favore delle imprese assicuratrici chiamate in garanzia dalla società appaltatrice.
Avverso la pronuncia predetta il , con atto di citazione notificato in data Parte_1
24.06.2020 a tutte le parti del primo giudizio, ha proposto appello per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo il ha sostenuto che il Tribunale avrebbe ingiustamente rigettato la Pt_1
CP_ domanda di manleva nei confronti della società ritenendo che l'obbligo di vigilanza CP_6
quotidiana della rete idrica fosse strumentale agli interventi di manutenzione e subordinata alla sola richiesta e/o segnalazione della Direzione dei lavori del . A giudizio Parte_1 dell'appellante, invece, l'obbligo di vigilanza costituirebbe la prestazione primaria richiesta all'impresa appaltatrice.
Inoltre, secondo l'ente locale il giudice di prime cure avrebbe ritenuto non fondata la domanda di manleva sull'errato presupposto che custode della res publica e, quindi, esclusivo responsabile del sinistro ex art. 2051 c.c., fosse il laddove con il contratto di appalto la gestione della rete Pt_1
Con idrica era stata affidata alla che, in qualità di impresa aggiudicataria, ne aveva assunto CP_6
la custodia con piena libertà di accesso e di intervento ai fini della vigilanza e della manutenzione.
Con il secondo motivo il ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente Pt_1
liquidato il quantum debeatur, avendo esteso gli interventi di integrale ripristino e messa a nuovo delle parti comuni dell'immobile e delle singole unità immobiliari anche ad ambienti non interessati
5 dal fenomeno fessurativo e non considerando, altresì, lo stato pregresso di fatiscenza dell'edificio.
L'appellante ha chiesto, pertanto, di ridurre l'entità risarcitoria per consolidamento e ripristino nella misura del 30%, in ragione della vetustà della costruzione e della natura degli interventi previsti dal
Ctu, nonché di ridurre l'entità dell'indennità corrispondenti al valore locativo delle unità immobiliari dei singoli proprietari e riconosciute per mancato utilizzo del bene immobile nella misura del 20%.
Si sono costituiti tempestivamente e Controparte_2 Controparte_4 CP_3
e , contestando la fondatezza del gravame e spiegando Controparte_5 Controparte_1
appello incidentale per la riforma della decisione nella parte in cui il primo giudice, richiamando il principio di causazione, li aveva condannati in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti delle due imprese assicuratrici chiamate in causa dalla CP_10
In via subordinata essi hanno, altresì, proposto appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale chiedendo, in caso di accertata responsabilità della CP_14
la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui sono stati condannati al pagamento
[...] delle spese del primo grado di giudizio sia nei confronti dell'impresa appaltatrice sia nei confronti delle imprese assicuratrici convenute.
L ha resistito all'appello chiedendone il rigetto, deducendo che il contratto di appalto CP_8
stipulato non prevedeva la custodia e la vigilanza di tutta la rete idrica comunale comprese le condotte interrate e che la era affidataria solo di lavori e interventi manutentivi a CP_10 specifica richiesta, “senza che vi fosse alcun dovere o obbligo o responsabilità della stessa di vigilare l'intera condotta idrica, responsabilità che viceversa ricadeva solo sull'amministrazione comunale” (secondo gli artt. 5 comma 3, 12 comma 8, 16 comma 7 del capitolato di appalto).
In ordine ai diritti assicurativi dell'impresa appaltatrice ha eccepito la prescrizione per il decorso del termine previsto dall'art. 2952 c.c. e la decadenza ex artt. 1913 e 1915 c.c. Ha concluso rilevando che la società assicurata, non avendo dato tempestivo avviso dei fatti accaduti, aveva impedito all'impresa assicuratrice di esercitare una corretta gestione della lite, violando i patti contrattuali previsti dalla polizza RCT n. 41913370 (polizza non prodotta in giudizio dalle parti).
Infine, si è costituita con comparsa del 03.11.2020 la (già CP_9 Parte_2
, la quale ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità dell'appello. Nel merito, ha
[...]
contestato la fondatezza della domanda di manleva della perché, secondo quanto CP_10 previsto all'art. 1, Sezione A della polizza assicurativa n. 5595.00.33.33800727, stipulata in data
18.12.2007 e versata in atti, l'impresa assicuratrice non risponderebbe dei danni prodotti a terzi, ma solo dei danni alle cose assicurate durante gli interventi di manutenzione;
ancora, non sarebbe
6 possibile invocare la copertura della polizza assicurativa al caso in esame per la presenza di specifiche esclusioni (art. 12, lett. L della sezione B: “l'assicurazione non comprende i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere…”) e per l'inosservanza da parte dell'assicurata dell'obbligo di immediata denuncia del sinistro entro le 48 ore dalla conoscenza. L'impresa assicuratrice ha chiesto, infine, di accertare, nell'ipotesi che il giudice di secondo grado ritenga operante la detta polizza stipulata, il diritto, ai sensi delle condizioni generali di polizza, a detrarre l'importo di cui al massimale di polizza RCT n.
41913370 stipulata dalla . con la CP_6 CP_7 Controparte_12
Alla prima udienza del 20.11.2020 la ha eccepito la tardività e, dunque, CP_9
l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da , e Controparte_2 Controparte_4
e perché proposto oltre il termine breve ex art. CP_3 Controparte_5 Controparte_1
325 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta il 03.06.2020.
All'udienza del 05.11.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi e la Corte ha introiato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della costituzione della con CP_6 CP_7 conseguente dichiarazione di contumacia. Sul punto si osserva che l'appellata non ha ottemperato all'invito, formulato dalla Corte nel corso dell'udienza del 30.11.2021 ai sensi dell'art. 182, comma
2, c.p.c., a produrre entro il termine perentorio del 30.01.2022 valida procura ad litem, essendo quella in atti stata dichiarata nulla perché “redatta su supporto cartaceo non congiunto materialmente ad alcun atto processuale e priva di alcun riferimento al processo in oggetto”.
La mancata costituzione nel presente giudizio della società determina che non CP_6 CP_7
possono considerarsi riproposte le domande di manleva nei confronti delle società assicurative e che, in ogni caso, risulterebbero tardive perché Controparte_8 CP_9
riproposte soltanto nella comparsa conclusionale depositata il 07.01.2025, mentre avrebbero dovuto essere riproposte “ex art. 346 cpc con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia della domanda condizionata di garanzia”
(SS.UU. n. 7940/2019).
Ancora in via preliminare, va dato atto che con l'atto depositato il 04.11.2024 e con la comparsa conclusionale del 07.01.2025 gli appellati , , Controparte_2 Controparte_15 CP_3
7 e hanno rinunciato all'impugnazione incidentale, mentre Controparte_5 Controparte_1 hanno insistito nell'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
L'appello principale
Primo motivo
Con il primo motivo il ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale Parte_1
ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della società Controparte_10
affidataria, in virtù del contratto di appalto rep. 1451 stipulato il 04.04.2008, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale.
Secondo il primo giudice “l'articolo 1, n. 2, lett. A) del capitolato speciale di appalto che contemplava l'obbligo della appaltatrice di esercitare quotidianamente la vigilanza della rete idrica comunale, non può essere utilmente invocato dal committente. Un'interpretazione Pt_1
secondo buona fede ai sensi dell'articolo 1366 c.c. impone di escludere che l'obbligo di vigilanza possa estendersi anche alle condotte idriche interrate ed insuscettibili di essere controllate. Ciò è avvalorato dallo stesso articolo 1, n. 2 lett. A) punto 6, nella parte in cui stabilisce che le operazioni relative alla descritta vigilanza vanno comunque eseguite su richiesta della Direzione
Lavori ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità”. Dunque, nell'interpretazione del Tribunale
l'avverbio “comunque” dovrebbe essere inteso nel senso di “solo su richiesta”, circostanza che escluderebbe l'obbligo della Ter. di provvedere agli interventi manutentivi in assenza di CP_6
esplicita richiesta del Pt_1
A giudizio dell'appellante, invece, tale avverbio avrebbe la funzione di estendere l'esigibilità della prestazione “anche alla richiesta della direzione lavori e non di limitarla a tale sola occasione”; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'impresa non sarebbe tenuta ad intervenire solo su segnalazione, avendo assunto un obbligo specifico di vigilanza parallelo a quello della manutenzione
Ritiene la Corte che tale motivo sia fondato, non essendo condivisibile il ragionamento che ha condotto il Tribunale al rigetto della domanda.
Invero, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, n. 2 lett. A) del capitolato speciale
CP_ (prodotto dalle parti soltanto parzialmente), la era incaricata, oltre che della CP_6 manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale, anche di “un servizio di vigilanza quotidiana e per tutta la durata dell'appalto della rete idrica comunale, allo scopo di individuare eventuali dispersioni, dissesti sprofondamenti rotture, ecc., ed intervenire urgentemente per evitare eventuali pericoli alla pubblica incolumità e risarcimenti danni a terzi;
alla comunicazione di tali
8 casi al settore opere pubbliche-servizio manutenzione-e al comando vigili;
all'azione di tutte le misure ritenute indispensabili a garantire la pubblica incolumità, in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti o che dovessero intervenire nel corso della durata dell'appalto…”.
CP_ In virtù della clausola in esame la assumeva l'obbligo di svolgere un servizio continuo CP_6
di vigilanza della rete idrica, finalizzato ad evitare il prodursi di danni a terzi. Il chiaro tenore dell'art. 1 del capitolato speciale non può in alcun modo generare dubbi interpretativi riguardo all'intenzione delle parti di affidare all'appaltatore un controllo continuo sul corretto funzionamento della rete idrica comunale, volto a prevenire situazioni di pericolo e danni a terzi.
La domanda di manleva in esame ha natura contrattuale, essendo fondata sull'inadempimento al contratto di appalto.
La Corte ritiene che tale domanda sia fondata, in quanto la società appaltatrice non ha dato prova di aver esattamente adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti. La società appellata non ha dimostrato di avere eseguito con la dovuta diligenza l'attività di sorveglianza sul corretto funzionamento della rete idrica comunale. In particolare, non vi è prova che l'appaltatrice abbia provveduto a comunicare periodicamente al gli esiti dell'attività di vigilanza, né che abbia Pt_1
tenuto gli appositi registri di gestione della rete - ove dovevano essere indicati lo stato di conservazione, i parametri funzionali della stessa (portata, pressione, flussi), la quantificazione delle perdite - come previsto all'art. 1, n. 2 lett. A) del capitolato speciale d'appalto.
Dunque, il non aver rilevato e rimosso tempestivamente la citata perdita giustifica di per sé la responsabilità della la quale, con il suo comportamento negligentemente Controparte_10
omissivo, ha contribuito in maniera determinante alla produzione dei danni al fabbricato.
Nel contratto, infatti, dopo l'elencazione a titolo indicativo ma, non esaustivo, dei lavori che la CP_6 si impegnava a svolgere in autonomia per l'intera durata del contratto, si precisa che
[...] CP_7 la stessa era tenuta ad intervenire “comunque [...] su richiesta della Direzione Lavori ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità".
Tale ultima precisazione non ha la funzione di limitare gli obblighi di sorveglianza e di intervento a carico dell'appaltatore ai soli casi in cui vi era la richiesta del ma serve a precisare che Pt_1
l'intervento dell'appaltatrice era obbligatorio “anche” tutte le volte in cui la Direzione Lavori lo riteneva necessario. D'altronde, subordinare l'obbligo di sorveglianza ed intervento dell'appaltatrice alla preventiva richiesta del renderebbe del tutto privo di significato Pt_1
l'obbligo assunto dalla di “vigilare quotidianamente e per tutta la durata CP_6 CP_7
dell'appalto della rete idrica comunale, allo scopo di individuare eventuali dispersioni, dissesti
9 sprofondamenti rotture, ecc., ed intervenire urgentemente per evitare eventuali pericoli alla pubblica incolumità e risarcimenti danni a terzi”.
Per tali ragioni va accolto il primo motivo di appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, va accolta la domanda di manleva proposta dal con conseguente condanna Pt_1 della ditta appaltatrice a manlevare l'ente di tutto quanto lo stesso sarà tenuto a pagare, per capitale, interessi e spese, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Secondo motivo
Con il secondo motivo il ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte Parte_1 relativa alla quantificazione dei danni subiti dagli attori. Secondo l'ente locale, il Tribunale avrebbe erroneamente condiviso l'elaborato redatto dal Ctu, la cui stima non rappresenterebbe una mera restitutio in integrum, poiché accanto alle opere necessarie di consolidamento statico sarebbero state ingiustamente contabilizzate opere accessorie, quali il rifacimento di impianti elettrici e idrici, sanitari, pavimentazioni, infissi, bussole, intonaci e pitture degli ambienti interni, che andrebbero ad integrare un vero e proprio vantaggio economico per gli attori, attesa anche la presenza negli immobili di materiali di finitura vetusti.
L'appellante ha lamentato, inoltre, che sugli importi riconosciuti ai proprietari dei singoli cespiti immobiliari, quale lucro cessante sofferto per non aver potuto utilizzare gli stessi dalla data dello sgombero avvenuto il 26.06.2009, il Tribunale non avrebbe considerato l'imposizione fiscale in materia locatizia.
Per tali ragioni, ha chiesto una riduzione del 30% delle spese necessarie al consolidamento e al ripristino strutturale da eseguire sulle parti comuni e sulle unità immobiliari e che gli importi riconosciuti, corrispondenti al valore locativo delle unità immobiliari dei singoli proprietari, siano considerati al netto dell'imposizione fiscale per le locazioni nella sua aliquota minima del 20%.
Ritiene la Corte che tale doglianza sia infondata e vada respinta.
Nella relazione depositata il 30.03.2019, il consulente tecnico ha evidenziato che il danno subito dalle parti attrici è rappresentato proprio dall'esborso economico necessario a riportare le parti comuni del fabbricato e le relative unità immobiliari allo “status quo ante”.
Le opere da farsi indicate dal ctu non possono non prevedere la ristrutturazione delle facciate e degli ambienti interni gravemente compromessi per le continue infiltrazioni, tenuto conto che nella relazione dell'ausiliario è affermato che “…il quadro fessurativo evidenzia segni di dissesti che hanno interessato quasi interamente l'edificio, coinvolgendo sia le murature che i solai nonché gli elementi di finitura”.
10 I costi per le opere edili che gli attori dovranno sostenere per porre in sicurezza il fabbricato
(attraverso il consolidamento dei terreni di fondazione e delle fondazioni) e ricondurlo nelle condizioni in cui si trovava prima dell'evento dannoso, sono stati individuati dal consulente sulla base della Tariffa Opere pubbliche Regione Campania dell'anno 2018; esse richiedono la demolizione e la ricostruzione dei muri e dei solai e comportano necessariamente il rifacimento degli impianti e delle finiture interne.
Inoltre, riguardo la circostanza che il Tribunale nel quantificare le spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi non avrebbe tenuto conto dell'epoca della costruzione, della tipologia costruttiva, della vetustà del fabbricato e della sua carente manutenzione (circostanze che avrebbero dovuto determinare un abbattimento dell'importo), va rilevato che nelle argomentazioni del non si spiega per quale motivo la vetustà dell'edificio avrebbe dovuto influenzare il costo Pt_1
di esecuzione delle opere di ripristino stimate dal Ctu nella perizia.
Infine, relativamente agli importi liquidati per il mancato godimento degli immobili, va rilevato che non si tratta di somme soggette all'imposizione fiscale indicata dall'appellante perché non si tratta di rendite da locazione, bensì del giusto ristoro per il danno subito dalla limitazione del diritto di proprietà causato dall'altrui fatto dannoso. In casi simili la Corte di legittimità da tempo ha ripetutamente e costantemente affermato che il danno subito dal proprietario risiede nella perdita della disponibilità del bene e nell'impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile da esso, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. Il valore locativo costituisce, dunque, solo un parametro di riferimento per quantificare il danno da mancato godimento dell'immobile e non una rendita soggetta a tassazione.
Per tali ragioni, la doglianza in oggetto va rigettata condividendo la Corte il ragionamento seguito dal giudice di prime cure, il quale allo scopo di quantificare il danno per mancato godimento dell'immobile ha fatto ricorso ai parametri del c.d. danno figurativo, come quello del valore locativo dell'immobile, mediante presunzioni semplici, non necessitando tale danno di specifica prova (ex multis Cass. n. 18740/2019; Cass. n. 20545/2018; Cass. n. 21239/2018).
L'appello incidentale condizionato
L'impugnazione in esame va disattesa in quanto l'accoglimento della domanda di manleva proposta dal non ha alcuna incidenza nei rapporti tra gli originari attori e l' Poiché Pt_1 CP_6 CP_7 la domanda proposta direttamente dagli attori nei confronti dell' è stata rigettata in CP_6 CP_7
primo grado e non vi è stato alcun motivo di appello sul punto, è stata corretta la decisione del
Tribunale di condannare gli attori soccombenti al pagamento delle spese di lite sia nei confronti della convenuta che delle assicurazioni, la cui chiamata in causa era stata resa necessaria dalla
11 domanda proposta dagli attori. L'accoglimento della domanda di manleva proposta al ha Pt_1 effetto solo nei rapporti interni tra quest'ultimo e l'appaltatore ma non esclude la CP_6 CP_7 soccombenza degli attori nei confronti di quest'ultima società e, di conseguenza, la correttezza della relativa condanna al pagamento delle spese di lite.
Le spese di lite
L'accoglimento della domanda di manleva proposta dal determina la condanna della Pt_1 [...] al pagamento in favore dell'ente delle spese del doppio grado di giudizio, in mancanza CP_10
di nota spese, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal
D.M. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 260.001 a € 520.000. Tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
Per il giudizio di primo grado
Fase di studio: € 3.000,00
Fase introduttiva: € 2.000,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 6.000,00
Fase decisionale: € 5.000,00
Totale, € 16.000,00
Per il giudizio di appello
Fase di studio: € 4.000,00
Fase introduttiva: € 2.500,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 5.500,00
Fase decisionale: € 7.000,00
Totale, € 19.000,00
Il rigetto dell'appello proposto dal nei confronti dei proprietari dell'immobile determina la Pt_1 condanna dell'ente al pagamento, in loro favore, delle spese del presente grado di giudizio, in mancanza di nota spese, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 260.001 a € 520.000.
Tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
Fase di studio: € 4.000,00
Fase introduttiva: € 2.500,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 5.500,00
12 Fase decisionale: € 7.000,00
Totale, € 19.000,00
Il rigetto dell'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_2 CP_15
e nei confronti delle compagnie
[...] CP_3 Controparte_5 Controparte_1
assicuratrici determina la loro condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto che in tal caso il valore della domanda è dato dall'importo delle spese liquidate in sentenza (oggetto del gravame). Tenuto conto di ciò, la liquidazione delle spese va effettuata nei seguenti importi:
Fase di studio: € 1.000,00
Fase introduttiva: € 900,00
Fase di Trattazione/istruttoria: € 1.800,00
Fase decisionale: € 1.900,00
Totale, € 5.600,00
Nulla si dispone sulle spese nei rapporti tra , e , Controparte_2 Controparte_4 CP_3
e e la alla luce della contumacia di Controparte_5 Controparte_1 CP_10 quest'ultima.
Le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice del primo grado, debbono porsi a definitivamente carico della Controparte_10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – V sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. Parte_1
2227/2020, così provvede:
dichiara la contumacia della CP_6 Controparte_7
accoglie parzialmente l'appello proposto dal e, per l'effetto, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, condanna la a Controparte_10 tenere indenne il delle somme che quest'ultimo sarà tenuto a Parte_1
pagare, in favore di , e e Controparte_2 Controparte_4 CP_3 Controparte_5
, a titolo di capitale, interessi e spese, in esecuzione della sentenza di primo Controparte_1
grado;
condanna la al pagamento, in favore del CP_6 Controparte_7 [...]
delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida per il Parte_1
13 giudizio di primo grado in € 16.000,00 per compensi e € 2.400,00 per spese generali di difesa e rappresentanza e per il giudizio di appello liquida in € 19.000,00 per compensi e € 2.850,00 per spese generali di difesa e rappresentanza;
condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_2
e e , delle spese processuali Controparte_4 CP_3 Controparte_5 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 19.000,00 per compensi e € 2.850,00 per spese generali di difesa e rappresentanza, con attribuzione all'avv. Tommaso Palma per dichiarato anticipo;
condanna , e e Controparte_2 Controparte_4 CP_3 Controparte_5 CP_1
al pagamento, in favore dell' e della delle spese
[...] Controparte_12 CP_9 processuali del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in € 5.600,00 per compensi e € 840,00 per spese generali di difesa e rappresentanza;
pone a carico della le spese della ctu come liquidate CP_6 Controparte_7
nel procedimento di primo grado.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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