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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7304 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6543/2025
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6543/2025 tra
[C.F. ], con l'avv. CAPPELLARI LAURA Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
e
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
[C.F. ], Controparte_2 C.F._3 entrambe con gli avv.ti ROSSETTI STEFANO e GROSSI VIRGINIA Controparte_3
PARTI RESISTENTI
Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 10.46 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. CAPPELLARI LAURA;
per parte resistente l'avv. ROSSETTI STEFANO;
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6543/2025 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. CAPPELLARI LAURA Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
[C.F. ], Controparte_2 C.F._3 entrambe con gli avv.ti ROSSETTI STEFANO e GROSSI VIRGINIA GAIA ALESSANDRA
PARTI RESISTENTI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“in via principale, convalidare la licenza per finita locazione relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, Corso Concordia n. 8, concessa in locazione alle sigg.re
[...]
e con contratto di locazione in data 5.9.2021 per la scadenza del CP_1 Parte_2
4.9.2025, con fissazione al 4.6.2026 della data per il suo rilascio;
sempre in via principale, in ogni caso, disporre – ai sensi dell'art. 30, comma 6, L. 27.7.1978,
n. 382; in forza dell'accordo raggiunto dalle parti in data, rispettivamente, 24.11.2024 e
4.4.2025; sussistendone le ragioni – il rilascio, a carico delle sigg.re e Controparte_1
, dell'immobile sito in Milano, Corso Concordia, n. 8 alle stesse concesso in Parte_2 locazione in forza di contratto in data 5.9.2021, con fissazione al 4.6.2026 della data di esecuzione di detto adempimento;
in ogni caso, compensare le spese del presente procedimento”.
Parti resistenti: “in forza dell'accordo raggiunto fra le parti in data 04/04/2025, sussistendone le ragioni, in via principale, fissi per il 04/06/2026 il termine per il rilascio dell'immobile sito in Milano,
Corso Concordia, n. 8, concesso in locazione in forza di contratto in data 5.9.2021
In ogni caso, voglia compensare le spese del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Tribunale Parte_1 esponendo di avere concesso in locazione alle intimate l'unità immobiliare sita in Milano, Corso
Concordia, n. 8 con contratto ad uso abitativo decorrente dal 05/09/2021 e chiedendo convalidarsi l'intimata licenza per la scadenza del 04/09/2025.
Si costituivano le controparti, eccependo l'inammissibilità del procedimento sommario in ragione dell'art. 30 l. 392/1978, poiché la licenza aveva ad oggetto il diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale.
Con ordinanza, il Tribunale disponeva la conversione del rito ex art.30 l. 392/1978.
Nelle rispettive memorie integrative, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo stragiudiziale, e rassegnavano conclusioni di analogo tenore come sopra riportate.
In ragione di detto accordo, deve in primo luogo dichiararsi che il contratto di locazione inter partes si è risolto per mutuo consenso alla data del 04/09/2025.
Sempre in ragione del detto accordo, la data di esecuzione va fissata al 04/06/2026, come da domanda congiunta.
Le spese di lite, in conformità alla domanda, vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 6543/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara che il contratto di locazione stipulato in data 05/09/2021 tra e Parte_1
e relativo all'unità immobiliare sita Controparte_1 Parte_2
Milano, C.so Concordia 8, si è risolto alla data del 04/09/2025 per effetto di mutuo consenso tra le parti;
2) condanna e a rilasciare l'immobile de Controparte_1 Parte_2 quo libero da persone e cose alla data del 04/06/2026;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale. Milano, 01/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6543/2025 tra
[C.F. ], con l'avv. CAPPELLARI LAURA Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
e
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
[C.F. ], Controparte_2 C.F._3 entrambe con gli avv.ti ROSSETTI STEFANO e GROSSI VIRGINIA Controparte_3
PARTI RESISTENTI
Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 10.46 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. CAPPELLARI LAURA;
per parte resistente l'avv. ROSSETTI STEFANO;
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6543/2025 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. CAPPELLARI LAURA Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
[C.F. ], Controparte_2 C.F._3 entrambe con gli avv.ti ROSSETTI STEFANO e GROSSI VIRGINIA GAIA ALESSANDRA
PARTI RESISTENTI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“in via principale, convalidare la licenza per finita locazione relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, Corso Concordia n. 8, concessa in locazione alle sigg.re
[...]
e con contratto di locazione in data 5.9.2021 per la scadenza del CP_1 Parte_2
4.9.2025, con fissazione al 4.6.2026 della data per il suo rilascio;
sempre in via principale, in ogni caso, disporre – ai sensi dell'art. 30, comma 6, L. 27.7.1978,
n. 382; in forza dell'accordo raggiunto dalle parti in data, rispettivamente, 24.11.2024 e
4.4.2025; sussistendone le ragioni – il rilascio, a carico delle sigg.re e Controparte_1
, dell'immobile sito in Milano, Corso Concordia, n. 8 alle stesse concesso in Parte_2 locazione in forza di contratto in data 5.9.2021, con fissazione al 4.6.2026 della data di esecuzione di detto adempimento;
in ogni caso, compensare le spese del presente procedimento”.
Parti resistenti: “in forza dell'accordo raggiunto fra le parti in data 04/04/2025, sussistendone le ragioni, in via principale, fissi per il 04/06/2026 il termine per il rilascio dell'immobile sito in Milano,
Corso Concordia, n. 8, concesso in locazione in forza di contratto in data 5.9.2021
In ogni caso, voglia compensare le spese del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Tribunale Parte_1 esponendo di avere concesso in locazione alle intimate l'unità immobiliare sita in Milano, Corso
Concordia, n. 8 con contratto ad uso abitativo decorrente dal 05/09/2021 e chiedendo convalidarsi l'intimata licenza per la scadenza del 04/09/2025.
Si costituivano le controparti, eccependo l'inammissibilità del procedimento sommario in ragione dell'art. 30 l. 392/1978, poiché la licenza aveva ad oggetto il diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale.
Con ordinanza, il Tribunale disponeva la conversione del rito ex art.30 l. 392/1978.
Nelle rispettive memorie integrative, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo stragiudiziale, e rassegnavano conclusioni di analogo tenore come sopra riportate.
In ragione di detto accordo, deve in primo luogo dichiararsi che il contratto di locazione inter partes si è risolto per mutuo consenso alla data del 04/09/2025.
Sempre in ragione del detto accordo, la data di esecuzione va fissata al 04/06/2026, come da domanda congiunta.
Le spese di lite, in conformità alla domanda, vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 6543/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara che il contratto di locazione stipulato in data 05/09/2021 tra e Parte_1
e relativo all'unità immobiliare sita Controparte_1 Parte_2
Milano, C.so Concordia 8, si è risolto alla data del 04/09/2025 per effetto di mutuo consenso tra le parti;
2) condanna e a rilasciare l'immobile de Controparte_1 Parte_2 quo libero da persone e cose alla data del 04/06/2026;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale. Milano, 01/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati