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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 224/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai IG.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 224/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 20 maggio
2025 e promossa da:
– CF - nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GAROFALO PAOLA - CF - dalla C.F._2 quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. SOTTILE MARIA – CF - giusta C.F._3 procura alle liti in atti;
- parte ricorrente - contro
– CF - nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._4 domiciliato in presso lo studio dell'avv. CARNOVALE MASSIMILIANO – CF - C.F._5 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come note di trattazione depositate per l'udienza del 20 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 26/02/2025, chiedeva al Tribunale adito di Parte_1
“1) con sentenza anche parziale, pronunciare la separazione dei coniugi ordinando le conseguenti annotazioni ex lege a margine dell'atto di matrimonio concordatario contratto in data 01.09.2017 in Lamezia Terme, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 77, parte II, serie A, uff. 1, anno 2017
2) statuire che le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione del genitore che avrà i figli con sé, mentre nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie, le decisioni di maggiore interesse, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori 3) statuire che le figlie minori sono collocate presso la madre ed assegnare pertanto la casa familiare con quanto la arreda e correda alla IG.ra che continuerà ad abitarla con le figlie 4) quanto ai tempi di Pt_1 frequentazione/permanenza delle bambine con il padre genitore non collocatario, salvo migliori accordi nell'interesse delle minori, statuire che: 4a) durante il periodo scolastico: il padre continuerà a prelevare tutti i giorni le figlie a casa della madre alle ore 8,00 per accompagnarle a scuola;
nei giorni di lunedì e mercoledì le preleverà alla fine dell'orario scolastico e le tratterà presso di sé fino alle ore 18,00 allorquando le riaccompagnerà a casa, mentre nei giorni di martedì, giovedì e venerdì le preleverà all'uscita della scuola per riaccompagnarle presso la madre alle ore 14,00, disponendo altresì che le bambine saranno con il padre a settimane alterne dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20,00 allorquando le accompagnerà dalla madre;
nei giorni/periodi in cui le scuole saranno chiuse, il IG. preleverà le figlie CP_1 nei giorni di lunedì e mercoledì alle ore 10,00 e le riaccompagnerà presso la casa familiare alle ore 21,00. 4b in occasione delle festività natalizie, le figlie minori trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 10,00 del 30 dicembre o dalle ore 10,00 del 30 dicembre alle ore
21,00 del 6 gennaio;
in mancanza di accordo le figlie saranno nell'anno 2025 con il padre dalle ore 10,00 del
23 dicembre alle ore 10,00 del 30 dicembre, e con la madre dalle ore 10,00 del 30 dicembre alle ore 21,00 del
6 gennaio, 4c per le festività pasquali, le figlie staranno, alternativamente con ciascun genitore ogni anno, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. In mancanza di accordo le figlie saranno il primo anno con il padre la domenica di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo, 4d durante le vacanze estive (luglio e agosto) le figlie saranno in via esclusiva con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e
15 giorni consecutivi nel mese di agosto, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, ad anni alterni le figlie saranno con un genitore dall'1 al 15 luglio e dall'1 al 15 agosto e con l'altro dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto;
4e in occasione delle altre festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa del Patrono, 1 novembre, 8 dicembre) le figlie staranno alternativamente con ciascun genitore;
le figlie trascorreranno con la madre la festa della mamma, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico della IG.ra , così come trascorreranno con il padre la festa Pt_1 del papà, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico del IG. ; le minori festeggeranno i loro CP_1 compleanni e gli onomastici con entrambi i genitori, in caso di disaccordo le minori trascorreranno ad anni alterni il loro compleanno o il loro onomastico con uno dei genitori;
5) disporre che il padre contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie corrispondendo entro il 5 di ogni mese l'importo di € 800,00 sul c/c n.
[...] intestato alla IG.ra , somma che sarà rivalutata Parte_1 annualmente ex lege;
disporre altresì che le spese straordinarie come individuate nel Protocollo IGlato in data 29 novembre 2017 dal Presidente del CNF saranno a carico del padre nella misura del 60% ed a carico Co della madre nella misura del 40% o nella diversa percentuale che l' riterrà proporzionale ai rispettivi redditi dei genitori;
6) disporre che il genitore che avrà con sé le bambine dovrà consentire all'altro genitore una telefonata al giorno tra le 19,30 e le 21,30, 7) disporre che ciascun genitore dovrà direttamente e personalmente acquisire le credenziali di accesso ai registri scolastici informatici per tutte le comunicazioni scuola/famiglia e che durante i tempi di collocamento presso di sé dovrà collaborare e far rispettare gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle figlie decisi nell'interesse delle minori. 8) disporre che in caso di spostamenti delle minori con il padre o con la madre, entrambi i genitori dovranno informare l'altro genitore entro le 24 ore precedenti circa il luogo di permanenza, con i rispettivi genitori. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il quale si opponeva a quanto ex adverso richiesto e concludeva CP_1 chiedendo a sua volta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lamezia Terme adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: − dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi ordinando le conseguenti annotazioni ex lege a margine dell'atto di matrimonio concordatario contratto in data 1° settembre 2017 in
Lamezia Terme, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, atto n. 77 parte 2 serie A
Ufficio I anno 2017; − disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed assistenza reciproca, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ma di comunicare all'altro eventuali mutamenti della residenza;
− disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione del genitore che avrà i figli con sé, mentre saranno assunte di comune accordo tra i genitori le decisioni di maggiore interesse, osservando e rispettando sempre capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie;
− disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Lamezia Terme alla Via
Musolino n. 21 alla SI.ra ; − disporre il collocamento delle figlie minori e Parte_1 Per_1
presso la madre SI.ra , mantenendo la residenza abituale presso la casa Per_2 Parte_1 familiare sita in Lamezia Terme alla Via Musolino n. 21; − stabilire i tempi e le modalità di frequentazione padre/figlie come segue, salvo migliori accordi nell'interesse delle minori: a) disporre che durante il periodo scolastico il padre preleverà le minori e a casa della madre alle ore 8:00 per Per_1 Per_2 accompagnarle a scuola e le preleverà all'uscita della scuola per riaccompagnarle presso la madre, ad eccezione dei giorni di lunedì e mercoledì allorquando le tratterrà presso di sé dall'uscita di scuola fino al dopo cena;
b) disporre che a fine settimana alternati, il padre tratterrà presso di sé le minori e Per_1
dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20:00 allorquando le riaccompagnerà Per_2 presso la madre;
c) disporre che in occasione delle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i genitori che dovrà intervenire entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, le minori e Per_1 Per_2 trascorreranno, ad anni alterni con il padre o con la madre, dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore 10:00 del 30 dicembre o dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 21:00 del 6 gennaio;
d) disporre che, per le festività pasquali, salvo diverso accordo fra i genitori che dovrà intervenire entro e non oltre la fine del mese di febbraio di ciascun anno, le minori e staranno alternativamente con ciascun genitore ogni Per_1 Per_2 anno la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; e) disporre che durante le vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto, le minori e staranno in via esclusiva con ciascun genitore per 15 giorni Per_1 Per_2 consecutivi nel mese di luglio e per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, in periodi da concordarsi tra i genitori entro e non oltre la fine del mese maggio di ciascun anno. In caso di disaccordo, ad anni alterni, le minori staranno con un genitore dall'1 al 15 luglio e dall'1 al 15 agosto e con l'altro genitore dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto;
f) disporre che in occasione delle altre festività infrasettimanali, ossia 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, le minori e staranno alternativamente con
Per_1 Per_2 ciascun genitore;
g) disporre che le minori e trascorreranno con la madre la festa della
Per_1 Per_2 mamma, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa;
così come trascorreranno con il padre la festa del papà nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso;
h) disporre che le minori e trascorreranno il loro compleanno ed onomastico con entrambi i genitori e che in
Per_1 Per_2 caso di disaccordo le stesse trascorreranno ad anni alterni il loro compleanno o il loro onomastico con uno dei genitori;
i) disporre che solo in caso di malattia delle minori e , il padre potrà incontrarle
Per_1 Per_2 presso la casa familiare;
Restano, in ogni caso, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, tenuto conto anche degli impegni scolastici ed extrascolastici nonché dei desideri delle minori;
− disporre che ciascun genitore si impegni a rispettare gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle figlie, decisi nell'interesse delle minori, durante i tempi di collocamento presso di sé; − disporre che in caso di spostamenti delle minori e
Per_1
con uno dei due genitori, ciascun genitore dovrà informare l'altro entro le 24 ore precedenti circa Per_2 il luogo di permanenza e fornire recapiti telefonici, nonché giorno, orario di arrivo e di partenza;
− disporre che i documenti delle minori siano custoditi presso il genitore collocatario ed in caso di partenza con il padre saranno a questi consegnati;
− disporre che ciascun genitore provveda ad acquisire le credenziali di accesso ai registri scolastici informatici per tutte le comunicazioni scuola-famiglia; − disporre a carico del SI.
, un assegno di mantenimento in favore delle minori pari ad euro 300,00 (euro 150,00 per CP_1 ciascuna figlia) da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
− disporre il pagamento delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico del SI. e del 40% a carico della SI.ra CP_1 Parte_1
; − disporre l'assegnazione dell'assegno unico percepito per le minori e alla SI.ra
[...] Per_1 Per_2
; Con vittoria di spese e competenze da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del Parte_1 sottoscritto difensore che ne fa espressa richiesta ai sensi di legge, oltre iva e cpa come per legge”.
In data 15 maggio 2025, le parti depositavano accordo transattivo raggiunto tra i coniugi nelle more del giudizio;
pertanto, il Presidente del Tribunale, nelle sue qualità di giudice istruttore della controversia, con decreto emesso in pari data, disponeva che l'udienza già fissata per il giorno 20/05/2025, avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti, effettivamente, provvedevano in tal senso depositando separatamente in cancelleria le note di trattazione scritta, rispettivamente in data 15 e 19 maggio 2025.
Con ordinanza del 20 maggio 2025, il Presidente del Tribunale - in qualità - vista la comparizione figurata delle parti per l'udienza - esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria in data 15 e 19 maggio 2025, con allegate le relative dichiarazioni a sostegno e preso altresì atto del parere favorevole tempestivamente emesso dal PM in sede sin dalla data del 31 marzo 2025 - rilevata l'impossibilità per le parti medesime di volersi conciliare - tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio. IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio in
Lamezia Terme (CZ) ed in data 1° settembre 2017, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., come si ricava altresì – definitivamente – dal fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei coniugi stessi, anche avuto riguardo alle reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, atteso che le parti sono entrambe indipendenti economicamente e che dal matrimonio sono nate due figlie, i cui rapporti con entrambi i genitori sono stati adeguatamente disciplinati con l'accordo in atti e che di seguito si trascrive:
1) I IGnori e vivranno separati ad ogni effetto di legge, portandosi Parte_1 CP_1 reciproco rispetto e assumendosi l'obbligo di garantire alle figlie una crescita serena ed armoniosa;
2) In ossequio al combinato disposto degli artt. 337 bis e 337 ter c.c., le figlie minori e Per_1 Per_2 saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione del genitore che avrà i figli con sé mentre saranno assunte di comune accordo tra i genitori le decisioni di maggiore interesse (quali istruzione, educazione, salute, cambiamenti di residenza, sport e viaggi). Le parti concordano di osservare e rispettare sempre le capacità, le inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie;
3) Le figlie minori saranno collocate presso la madre (mantenendo la residenza c.d. abituale nella casa familiare che viene assegnata alla IG.ra , genitore collocatario); Pt_1
4) La frequentazione/permanenza presso il genitore non collocatario, salvo migliori accordi nell'interesse delle minori, resta così specificata:
4a) durante il periodo scolastico: il padre preleverà le figlie a casa della madre alle ore 8,00 per accompagnarle a scuola;
le preleverà all'uscita della scuola e le riaccompagnerà presso la madre ad eccezione dei giorni di lunedì e mercoledì allorquando le tratterrà dopo la scuola presso di sé fino a dopo cena;
alle ore 18,00;
4b) fine settimana alternati con il padre dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20,00 ora in cui le riaccompagnerà presso la casa familiare;
4c) in occasione delle festività natalizie, in deroga al calendario ordinario e salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire anche via e-mail o sms entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, le figlie minori trascorreranno ad anni alterni con il padre/la madre dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore
10,00 del 30 dicembre o dalle ore 10.00 del 30 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio;
4d) per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire tra loro anche via e- mail o sms entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, le figlie staranno, alternativamente con ciascun genitore ogni anno, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
4e) durante le vacanze estive (luglio e agosto) le figlie saranno in via esclusiva con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, ad anni alterni le figlie saranno con un genitore dall'1 al 15 luglio e dall' 1 al 15 agosto e con l'altro genitore dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto;
4f) in occasione delle altre festività infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) le figlie staranno alternativamente con ciascun genitore;
4g) i figli trascorreranno con la madre la Festa della Mamma, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico della IG.ra , così come trascorreranno con il padre la Festa del Papà, nonché il giorno Pt_1 del compleanno e dell'onomastico del IG. : CP_1
4h) le minori festeggeranno i loro compleanni e gli onomastici con entrambi i genitori, in caso di disaccordo le minori trascorreranno ad anni alterni il loro compleanno o il loro onomastico con uno dei genitori;
5) ciascun genitore si impegna a rispettare gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle figlie decisi nell'interesse delle minori durante i tempi di collocamento presso di sé;
6) il genitore che avrà con sé le bambine consentirà all'altro genitore la possibilità di contattare le minori telefonicamente tra le 19,30 e le 21,30;
7) in caso di spostamenti delle minori con il padre o con la madre, entrambi i genitori dovranno informare l'altro genitore entro le 24 ore precedenti circa il luogo di permanenza, con i recapiti telefonici, giorno e orario di arrivo e di partenza: i documenti di identità e le tessere sanitarie delle minori saranno custoditi dal genitore collocatario (madre) ed in caso di partenze con il padre, saranno a questi consegnati che li riconsegnerà alla madre al momento del rientro;
8) ciascun genitore provvederà direttamente e personalmente ad acquisire le credenziali di accesso ai registri scolastici informatici per tutte le comunicazioni scuola/famiglia;
9) in conseguenza della modalità di affidamento condiviso e di collocamento presso la madre delle minori, il IG. verserà alla IG.ra sul c/c n. [...] intestato alla stessa entro i CP_1 Pt_1 primi cinque giorni del mese e a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e , la Per_1 Per_2 somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 diconsi euro duecento per ciascuna figlia); somma da rivalutarsi come per legge;
10) quanto alle spese straordinarie, le parti intendono aderire al Protocollo IGlato in data 29 novembre 2017 dal Presidente del CNF che, sottoscritto per accettazione dalle parti, è da intendersi parte integrante del presente accordo (doc. n. 10); dette spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere sempre debitamente documentate e, in mancanza della prescritta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta, nulla potrà essere preteso a titolo di rimborso dall'altro genitore;
Quanto alla loro ripartizione le parti concordano che le spese straordinarie saranno a carico del IG. CP_1 nella misura del 60% ed il restante 40% sarà a carico della madre;
11) È volontà dei genitori che sia la IG.ra a percepire per intero l'importo erogato dall'INPS a titolo Pt_1 di c.d. "assegno unico" per le due figlie minori che attualmente è pari ad € 398,80 mensili;
12) i coniugi rinunciano ad ogni reciproco obbligo alimentare o di mantenimento, dichiarando entrambi di essere economicamente autosufficienti;
13) Le parti dichiarano di non avere beni in comune e che con l'esatto adempimento di quanto concordato nel presente accordo, nella scrittura privata redatta in calce che fa parte integrale del presente atto e dell'atto di manleva allegato, non avranno null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione o causa anche di carattere patrimoniale e/o risarcitorio.
14) Entrambe le Parti si dichiarano soddisfatte delle predette condizioni che accettano, e concordemente dichiarano che rispetteranno i predetti accordi a far data dalla sottoscrizione ed autorizzano fin d'ora gli avvocati al deposito telematico del presente accordo fin dal giorno successivo a quello della sottoscrizione;
15) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà passiva ai sensi dell'art. 13, co 8, della nuova L.P.
IN OCCASIONE DELLA REDAZIONE DEI PRESENTI ACCORDI, I SIGG.RI AT E LU HANNO
RITENUTO DI DEFINIRE LE ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE TRA , AL FINE DI EVITARE Pt_2
ULTERIORI FUTURI CONTENZIOSI ED HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:
Premesso che in data 2.2.2022 il IG. al fine di procedere a lavori di ristrutturazione di un immobile di CP_1 sua proprietà, ha chiesto ed ottenuto il finanziamento Compass - Gruppo Mediobanca n. 25308864 per un importo totale di € 43.937,44 (capitale più interessi) da restituire a mezzo di n. 120 rate mensili, ciascuna di
€ 364,82, ultima rata 15 marzo 2032 ed in quell'atto la IG.ra è individuata quale coobbligata (all. a). Pt_1
In virtù dell'importo contenuto concordato quale contributo paterno al mantenimento ordinario della prole, il IG. si obbliga ad estinguere con regolarità il finanziamento COMPASS in essere stipulato il 2 febbraio CP_1
2022 per necessità legate a cespite immobiliare di sua esclusiva proprietà provvedendo al pagamento delle rate fino all'ultima scadente il 15 marzo 2032 anche manlevando la IG.ra da qualsivoglia Pt_1 responsabilità e obbligo riveniente da siffatto finanziamento (dichiarazione di manleva all. b).
La domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa
- può pertanto essere in toto recepita.
La natura della procedura e l'accordo per come nelle more raggiunto, conIGliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 224 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di conIGlio, avente ad oggetto Separazione giudiziale dei coniugi, instaurata da – CF Parte_1
- avverso – CF - con l'intervento del C.F._1 CP_1 C.F._4
in sede - interventore ex lege - preso atto della volontà delle parti di voler Controparte_3
trasformare il rito da separazione giudiziale a separazione consensuale,
Così provvede: A) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi – CF Parte_1
- e – CF - che hanno contratto C.F._1 CP_1 C.F._4 matrimonio in Lamezia Terme (CZ) ed in data 01.09.2017, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme (atto n. 77, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2017), alle seguenti e concordate condizioni:
1) I IGnori e vivranno separati ad ogni effetto di legge, portandosi Parte_1 CP_1 reciproco rispetto e assumendosi l'obbligo di garantire alle figlie una crescita serena ed armoniosa;
2) In ossequio al combinato disposto degli artt. 337 bis e 337 ter c.c., le figlie minori e Per_1 Per_2 saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione del genitore che avrà i figli con sé mentre saranno assunte di comune accordo tra i genitori le decisioni di maggiore interesse (quali istruzione, educazione, salute, cambiamenti di residenza, sport e viaggi). Le parti concordano di osservare e rispettare sempre le capacità, le inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie;
3) Le figlie minori saranno collocate presso la madre (mantenendo la residenza c.d. abituale nella casa familiare che viene assegnata alla IG.ra , genitore collocatario); Pt_1
4) La frequentazione/permanenza presso il genitore non collocatario, salvo migliori accordi nell'interesse delle minori, resta così specificata:
4a) durante il periodo scolastico: il padre preleverà le figlie a casa della madre alle ore 8,00 per accompagnarle a scuola;
le preleverà all'uscita della scuola e le riaccompagnerà presso la madre ad eccezione dei giorni di lunedì e mercoledì allorquando le tratterrà dopo la scuola presso di sé fino a dopo cena;
alle ore 18,00;
4b) fine settimana alternati con il padre dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20,00 ora in cui le riaccompagnerà presso la casa familiare;
4c) in occasione delle festività natalizie, in deroga al calendario ordinario e salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire anche via e-mail o sms entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, le figlie minori trascorreranno ad anni alterni con il padre/la madre dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore
10,00 del 30 dicembre o dalle ore 10.00 del 30 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio;
4d) per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire tra loro anche via e- mail o sms entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, le figlie staranno, alternativamente con ciascun genitore ogni anno, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
4e) durante le vacanze estive (luglio e agosto) le figlie saranno in via esclusiva con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, ad anni alterni le figlie saranno con un genitore dall'1 al 15 luglio e dall' 1 al 15 agosto e con l'altro genitore dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto;
4f) in occasione delle altre festività infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) le figlie staranno alternativamente con ciascun genitore;
4g) i figli trascorreranno con la madre la Festa della Mamma, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico della IG.ra , così come trascorreranno con il padre la Festa del Papà, nonché il giorno Pt_1 del compleanno e dell'onomastico del IG. : CP_1
4h) le minori festeggeranno i loro compleanni e gli onomastici con entrambi i genitori, in caso di disaccordo le minori trascorreranno ad anni alterni il loro compleanno o il loro onomastico con uno dei genitori;
5) ciascun genitore si impegna a rispettare gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle figlie decisi nell'interesse delle minori durante i tempi di collocamento presso di sé;
6) il genitore che avrà con sé le bambine consentirà all'altro genitore la possibilità di contattare le minori telefonicamente tra le 19,30 e le 21,30;
7) in caso di spostamenti delle minori con il padre o con la madre, entrambi i genitori dovranno informare l'altro genitore entro le 24 ore precedenti circa il luogo di permanenza, con i recapiti telefonici, giorno e orario di arrivo e di partenza: i documenti di identità e le tessere sanitarie delle minori saranno custoditi dal genitore collocatario (madre) ed in caso di partenze con il padre, saranno a questi consegnati che li riconsegnerà alla madre al momento del rientro;
8) ciascun genitore provvederà direttamente e personalmente ad acquisire le credenziali di accesso ai registri scolastici informatici per tutte le comunicazioni scuola/famiglia;
9) in conseguenza della modalità di affidamento condiviso e di collocamento presso la madre delle minori, il IG. verserà alla IG.ra sul c/c n. [...] intestato alla stessa entro i CP_1 Pt_1 primi cinque giorni del mese e a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e , la Per_1 Per_2 somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 diconsi euro duecento per ciascuna figlia); somma da rivalutarsi come per legge;
10) quanto alle spese straordinarie, le parti intendono aderire al Protocollo IGlato in data 29 novembre 2017 dal Presidente del CNF che, sottoscritto per accettazione dalle parti, è da intendersi parte integrante del presente accordo (doc. n. 10); dette spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere sempre debitamente documentate e, in mancanza della prescritta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta, nulla potrà essere preteso a titolo di rimborso dall'altro genitore;
Quanto alla loro ripartizione le parti concordano che le spese straordinarie saranno a carico del IG. CP_1 nella misura del 60% ed il restante 40% sarà a carico della madre;
11) È volontà dei genitori che sia la IG.ra a percepire per intero l'importo erogato dall'INPS a titolo Pt_1 di c.d. "assegno unico" per le due figlie minori che attualmente è pari ad € 398,80 mensili;
12) i coniugi rinunciano ad ogni reciproco obbligo alimentare o di mantenimento, dichiarando entrambi di essere economicamente autosufficienti;
13) Le parti dichiarano di non avere beni in comune e che con l'esatto adempimento di quanto concordato nel presente accordo, nella scrittura privata redatta in calce che fa parte integrale del presente atto e dell'atto di manleva allegato, non avranno null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione o causa anche di carattere patrimoniale e/o risarcitorio. 14) Entrambe le Parti si dichiarano soddisfatte delle predette condizioni che accettano, e concordemente dichiarano che rispetteranno i predetti accordi a far data dalla sottoscrizione ed autorizzano fin d'ora gli avvocati al deposito telematico del presente accordo fin dal giorno successivo a quello della sottoscrizione;
15) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà passiva ai sensi dell'art. 13, co 8, della nuova L.P.
IN OCCASIONE DELLA REDAZIONE DEI PRESENTI ACCORDI, I SIGG.RI AT E LU HANNO
RITENUTO DI DEFINIRE LE ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE TRA , AL FINE DI EVITARE Pt_2
ULTERIORI FUTURI CONTENZIOSI ED HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:
Premesso che in data 2.2.2022 il IG. al fine di procedere a lavori di ristrutturazione di un immobile di CP_1 sua proprietà, ha chiesto ed ottenuto il finanziamento Compass - Gruppo Mediobanca n. 25308864 per un importo totale di € 43.937,44 (capitale più interessi) da restituire a mezzo di n. 120 rate mensili, ciascuna di
€ 364,82, ultima rata 15 marzo 2032 ed in quell'atto la IG.ra è individuata quale coobbligata (all. a). Pt_1
In virtù dell'importo contenuto concordato quale contributo paterno al mantenimento ordinario della prole, il IG. si obbliga ad estinguere con regolarità il finanziamento COMPASS in essere stipulato il 2 febbraio CP_1
2022 per necessità legate a cespite immobiliare di sua esclusiva proprietà provvedendo al pagamento delle rate fino all'ultima scadente il 15 marzo 2032 anche manlevando la IG.ra da qualsivoglia Pt_1 responsabilità e obbligo riveniente da siffatto finanziamento (dichiarazione di manleva all. b).
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 77, P. II, S. A, Uff. 1, anno 2017 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 20 maggio 2025 .
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)