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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/07/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 104/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Parte_1
Zavaglia ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Vibo
Valentia alla via Lacquari I traversa palazzo Rizzuto B, per procura in calce al ricorso in opposizione a sanzione amministrativa con istanza di sospensiva,
- RICORRENTE –
Contro
: Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dal funzionario all'uopo delegato ed elettivamente domiciliato presso l'
con sede a Napoli alla via Controparte_3
Fiumicello 7,
- RESISTENTE -
OGGETTO : Ricorso in opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzione amministrativa ex art. 2 comma 3 d.lgs. n. 297/2004
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione regolarmente notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza del 13 febbraio 2023, proponeva Parte_1 opposizione all' ordinanza ingiunzione n. 813/2020 prot. n. 9268197 del 26 ottobre
2020 emessa dal e Controparte_2 notificata il 21 dicembre 2020, di importo pari ad euro 3.000,00 con la quale si contestava la violazione dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 297/2004 per aver, esso ricorrente, pubblicizzato e posto in vendita un formaggio affumicato generico come
” e ” sul sito web: Parte_2 Parte_3 www.calabriadelights.it come accertato con verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 17261 del 18 dicembre 2015 redatto dall' ICQRF – Italia Meridionale. Chiedeva, pertanto, previa sospensiva dell'esecuzione del provvedimento di ordinanza – ingiunzione oggetto del presente ricorso, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento emesso dal Ministero competente e di ogni altro atto conseguenziale allo stesso.
1.2. – Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta la quale, depositata la documentazione richiesta dal giudice, dott.ssa G. Orefice, chiedeva respingersi il ricorso in opposizione.
1.3. - Indi, rigettata in data 27 marzo 2023 la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento emesso dalla convenuta Amministrazione, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, ed infine, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025.
2. – In via preliminare, in merito all'eccepito difetto di costituzione in giudizio della resistente, come dalla stessa evidenziato nelle proprie difese, vi è da rilevare che, in tema di sanzioni amministrative, nei giudizi in primo grado, l'art. 6 comma 9 del d.lgs.
150/211, in deroga alle regole dettate in tema di rappresentanza ed assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, spettante in via ordinaria all'Avvocatura dello Stato, consente all'autorità che ha emesso l'ordinanza di stare in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario delegato.
2.1. - Nel caso di che trattasi, poiché il Direttore dell Controparte_4 [...]
Controparte_5
-,
[...] ha conferito delega ad un funzionario dell per la Controparte_3 rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, come disposto dall' art. 6 comma 9 del citato d.lgs. 150/2011, deve respingersi l'eccezione di difetto di rappresentanza in giudizio, formulata dal ricorrente.
3. – Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che, in linea di principio, la comunicazione di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90, quale atto di natura endoprocedimentale, è un adempimento necessario ed obbligatorio, posto a carico dell'Amministrazione procedente, con la finalità di consentire la partecipazione del privato al procedimento amministrativo, e pertanto, l'omessa comunicazione determina l'annullamento del provvedimento adottato per violazione di legge.
3.1. - Tuttavia, le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e ss. della citata legge 241/90, non devono essere applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che debba essere annullato ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa (TAR Campania, n. 4391/2015), poiché non sono annullabili i procedimenti che hanno comunque raggiunto lo scopo cui la comunicazione tende (TAR Puglia, n. 1624/2012), gravando, sull'interessato, l'onere di indicare esattamente gli elementi utili che la mancata partecipazione al procedimento, abbia impedito di sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione interessata (TAR Campania, n. 3924/21)
3.2. – Non può negarsi che, a prescindere dall'omessa comunicazione della fase partecipativa al procedimento avviato dall'Amministrazione resistente, sia stato comunque raggiunto lo scopo cui la comunicazione tendeva, poiché la consegna del verbale, notificato a mezzo pec in data 21 dicembre 2015, ha comunque consentito, all'autore del fatto illecito, di essere messo in condizioni di poter conoscere tempestivamente il contenuto del provvedimento contestato, articolando le proprie difese, poiché lo stesso ha prodotto scritti difensivi ex art. 689/81 rappresentando le proprie ragioni, ribadite nel corso dell'audizione del 24 maggio 2018 e consacrate nel verbale n. 8247 redatto in sua presenza.
3.3. - E, peraltro, neanche nel corso del giudizio, ha Parte_1 indicato elementi utili che la mancata partecipazione alla fase endoprocedimentale gli avrebbe impedito di rappresentare all'Amministrazione resistente, limitandosi ad un generico richiamo ad “informazioni utili al procedimento “ che avrebbe potuto fornire
“evitandosi che l'atto di contestazione fosse il frutto di una determinazione unilaterale dell'Amministrazione”(ricorso in riassunzione pagina 3).
3.4. – Non può, pertanto, accogliersi il rilievo formulato dal ricorrente e conseguentemente, non può annullarsi, per violazione degli art. 7 e ss. della legge
241/90, il provvedimento impugnato.
4. – Nel merito, non può contestarsi la circostanza che sul sito web aziendale, all'indirizzo www.calabraidelights.it sia stato pubblicizzata, da parte del ricorrente, la vendita di un formaggio presentato come LL , e che, nella Parte_2 descrizione dettagliata del prodotto, sia stata utilizzata la dicitura di “LL affumicato silano” 4.1. - Orbene, la differenza tra LL, anche nella sua variante di LL affumicato, ed il LL affumicato silano, è che, con il primo termine, si intende un formaggio generico al quale, con l'affumicatura, viene conferito un colore ed un sapore determinato, mentre con il secondo termine, si intende un formaggio specifico della zona della Sila, che, attraverso l'affumicatura, realizzata con tecniche specifiche e con l'utilizzo di legni della zona, assume la denominazione di “LL Pt_4 affumicato”, essendo, quest'ultimo, un prodotto a denominazione di origine
[...] protetta.
4.2. - Il differente disciplinare di produzione e le differenti tecniche di affumicatura, rendono, pertanto, non sovrapponibili i due prodotti, e certamente inserire nella descrizione del prodotto la dicitura “LL silano”, anziché la Parte_2 generica dicitura di “LL ” può, indurre in errore i potenziali Parte_2 Parte_ acquirenti, sull'origine del prodotto, poiché solo i prodotti a marchio garantiscono ai consumatori il rispetto di determinati standard qualitativi, dall'utilizzo della materia prima alla tecnica di produzione, che rendono “quel” prodotto unico, inimitabile e meritevole del riconoscimento da parte di Enti designati dal
[...]
. Controparte_2
4.3. – In ragione di ciò, deve respingersi anche nel merito il ricorso avverso l'ordinanza notificata a , per l'utilizzo improprio e fuorviante della Parte_1 descrizione di un prodotto inserito sul proprio sito e destinato alla vendita, e confermarsi anche la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata in euro tremila
(importo della sanzione minima stabilita dall'art. 2 comma 3 del d.lgs. 297/2004 e ss), dovendo, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, rispettare in ogni caso i parametri fissati dalla legge, ove la norma indichi un minimo ed un massimo della sanzione.
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza, ma in considerazione dell'atteggiamento collaborativo dimostrato dal ricorrente, che ha provveduto tempestivamente alla rimozione della pagina internet contente l'inserzione (ricorso, pagina 5) – circostanza non contestata - , dell'esiguo numero di pubblicazioni sul sito internet, nonché del mancato rispetto dei termini e delle modalità di costituzione in giudizio dell'Autorità irrogante la sanzione (costituitasi mediante deposito di documentazione, ma in assenza di una memoria difensiva redatta nelle forme delle norme codicistiche), appare congruo disporne la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da
[...]
nei confronti del Parte_1 Controparte_6 (già
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria eccezione
[...]
e deduzione disattesa, cosi' decide:
a) Respinge la domanda avanzata dal ricorrente e, per l' effetto, conferma l' impugnata ordinanza - ingiunzione n. 813/2020 prot. n. 9268197 del 26 ottobre
2020 emessa dal e Controparte_2 notificata il 21 dicembre 2020, e degli atti prodromici alla stessa, per quanto motivato;
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio, come motivato.
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 9 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Loredana Surace