CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1584/2025 RG in materia di sfratto per morosità (appello avverso l'ordinanza di convalida di sfratto resa dal Tribunale di Napoli Nord il 3.03.2025 nel procedi- mento n. 8343\2024 RG), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Amandola, c.f. Parte_1 C.F._1
domicilio digitale appellante C.F._2 Email_1
e
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Mastroian- CP_1 C.F._3
ni, c.f. comicilio digitale , C.F._4 Email_2
appellata e
, c.f. , appellato contumace Controparte_2 C.F._5
La Corte
-- premesso che, con ordinanza del 3.03.2025 il Tribunale di Napoli Nord ha convalidato lo sfratto per morosità intimato da (locatrice) a e CP_1 Parte_1 CP_3
(conduttori);
[...]
-- che la morosità ammontava a € 1.000,00 per canoni scaduti, € 358,00 per spese e accesso- ri, ed € 41,36 per esborsi (complessivi € 1.399,36);
1 -- che ha proposto appello, chiedendo annullarsi la predetta ordinanza;
Parte_1
-- che si è costituita e ha concluso perché l'appello sia dichiarato inammissibile CP_1
o rigettato nel merito;
-- che è rimasto contumace;
Controparte_2
-- che il 6.10.2025, in vista dell'udienza cartolare del 7.10.2025, il procuratore dell'appellante ha depositato telematicamente dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione sottoscritta personalmente da;
Parte_1
-- che nel giudizio di appello la rinuncia all'azione e al giudizio non necessita, a differenza del- la mera rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato [Cass. ord. 6 marzo 2018 n.
5250; cfr. anche Cass. 3 agosto 1999 n. 8387];
-- che anche alla rinuncia all'impugnazione si applica la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione [Cass. 5250\2018 cit.);
-- che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio;
-- che le spese del grado in favore di vanno regolate in base al DM 55\2014, CP_1
scaglione fino ad € 5.200,00 importi minimi;
per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in contraddittorio con Parte_1 CP_1 [...]
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 3.03.2025, così provve- CP_2
de:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) dichiara estinto il giudizio;
c) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado in fa- Parte_1
vore di , con distrazione in favore dell'avv. Lorenzo Mastroianni, dichiaratosi CP_1
anticipatario, liquidate in € 1.458,00 per compensi ed € 218,70 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 9 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
2
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1584/2025 RG in materia di sfratto per morosità (appello avverso l'ordinanza di convalida di sfratto resa dal Tribunale di Napoli Nord il 3.03.2025 nel procedi- mento n. 8343\2024 RG), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Amandola, c.f. Parte_1 C.F._1
domicilio digitale appellante C.F._2 Email_1
e
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Mastroian- CP_1 C.F._3
ni, c.f. comicilio digitale , C.F._4 Email_2
appellata e
, c.f. , appellato contumace Controparte_2 C.F._5
La Corte
-- premesso che, con ordinanza del 3.03.2025 il Tribunale di Napoli Nord ha convalidato lo sfratto per morosità intimato da (locatrice) a e CP_1 Parte_1 CP_3
(conduttori);
[...]
-- che la morosità ammontava a € 1.000,00 per canoni scaduti, € 358,00 per spese e accesso- ri, ed € 41,36 per esborsi (complessivi € 1.399,36);
1 -- che ha proposto appello, chiedendo annullarsi la predetta ordinanza;
Parte_1
-- che si è costituita e ha concluso perché l'appello sia dichiarato inammissibile CP_1
o rigettato nel merito;
-- che è rimasto contumace;
Controparte_2
-- che il 6.10.2025, in vista dell'udienza cartolare del 7.10.2025, il procuratore dell'appellante ha depositato telematicamente dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione sottoscritta personalmente da;
Parte_1
-- che nel giudizio di appello la rinuncia all'azione e al giudizio non necessita, a differenza del- la mera rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato [Cass. ord. 6 marzo 2018 n.
5250; cfr. anche Cass. 3 agosto 1999 n. 8387];
-- che anche alla rinuncia all'impugnazione si applica la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione [Cass. 5250\2018 cit.);
-- che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio;
-- che le spese del grado in favore di vanno regolate in base al DM 55\2014, CP_1
scaglione fino ad € 5.200,00 importi minimi;
per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in contraddittorio con Parte_1 CP_1 [...]
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 3.03.2025, così provve- CP_2
de:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) dichiara estinto il giudizio;
c) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado in fa- Parte_1
vore di , con distrazione in favore dell'avv. Lorenzo Mastroianni, dichiaratosi CP_1
anticipatario, liquidate in € 1.458,00 per compensi ed € 218,70 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 9 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
2